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Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Berna, 19 settembre 2025

Modifica del Codice civile (Iscrizione dell’autorità parentale nei registri degli abitanti)

Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione

BJ-D-CEFE3401/210

Compendio

La presente revisione di legge mira a iscrivere l’autorità parentale nei registri degli abitanti. Secondo l’avamprogetto, le competenti autorità saranno tenute a comunicare il disciplinamento dell’autorità parentale agli uffici controllo abitanti, che procederanno poi a iscriverlo nei loro registri. In caso di trasloco i dati in questione verranno inoltrati e potranno essere consultati elettronicamente dagli uffici cantonali autorizzati. I genitori avranno inoltre la possibilità di ottenere un estratto dei dati iscritti. La presente revisione attua la mozione 21.3981 CSEC-N.

Situazione iniziale

L’autorità parentale congiunta, che dal 1°luglio 2014 è diventata la norma per genitori divorziati e genitori non sposati, significa che i genitori assumono insieme decisioni importanti relative, ad esempio, alla scelta della scuola, a interventi medici o a cambia­ menti di domicilio. Per stabilire correttamente la competenza decisionale dei genitori, è quindi importante che terzi, in particolare le autorità, sappiano chi eserciti l’autorità pa­ rentale.

Dopo che il Consiglio federale aveva esaminato diverse possibilità e concluso che l’iscrizione dell’autorità parentale nel registro degli abitanti costituiva la soluzione più praticabile, con la mozione 21.3981 CSEC-N il Parlamento lo ha incaricato di valutarne in modo approfondito la fattibilità e, a seconda dei risultati, di creare rapidamente le pertinenti basi legali. Uno studio esterno ha nel frattempo confermato la fattibilità del progetto dal punto di vista tecnico, finanziario e temporale.

Contenuto del progetto

In futuro, nel registro degli abitanti nel luogo di domicilio del figlio figurerà il genitore che al momento detiene l’autorità parentale. A tal fine gli uffici dello stato civile, i tribu­ nali civili, le autorità di protezione dei minori e le autorità cantonali di migrazione sa­ ranno tenuti a comunicare i disciplinamenti dell’autorità parentale agli uffici controllo abitanti, che procederanno poi a iscriverli e aggiornarli nei loro registri. Le autorità e i servizi cantonali autorizzati potranno consultare le iscrizioni relative al disciplinamento dell’autorità parentale. In caso di cambiamento di domicilio queste informazioni sa­ ranno inoltrate all’ufficio controllo abitanti del nuovo domicilio. I genitori avranno inoltre la possibilità di richiedere un estratto dell’iscrizione relativa al disciplinamento dell’au­ torità parentale.

In futuro, le comunicazioni agli uffici controllo abitanti dovranno essere effettuate in forma elettronica standardizzata. Per consentire ai giudici e alle autorità di protezione dei minori di creare i presupposti tecnici necessari, è previsto un periodo transitorio di cinque anni durante il quale le comunicazioni potranno essere effettuate ancora senza requisiti formali.

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Poiché gli uffici controllo abitanti registreranno la caratteristica «autorità parentale» solo sulla base delle comunicazioni ricevute dopo l’entrata in vigore del progetto e non effettueranno registrazioni retroattive, la completezza delle iscrizioni nel registro degli abitanti relative all’autorità parentale potrà essere garantita solo in un secondo momento.

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Indice

1 Situazione iniziale ...................................................................................................6 1.1 Aspetti generali ..............................................................................................6 1.2 Necessità di agire e mandato parlamentare ................................................6

1.2.1 Rapporto del Consiglio federale concernente l’accesso all’informazione

sull’autorità parentale ....................................................................................6

1.2.2 Mandato parlamentare secondo la mozione 21.3981 CSEC-N ..................7

1.2.3 Studio di fattibilità...........................................................................................7

1.2.4 Decisione del Consiglio federale del 27 novembre 2024 e mandato al

DFGP 8 1.3 Elaborazione dell’avamprogetto....................................................................8 1.4 Alternative esaminate e opzione scelta ........................................................8

1.5 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché

con le strategie del Consiglio federale..........................................................9 2 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo ..........................................9 3 Punti essenziali del progetto...............................................................................10 3.1 La normativa proposta .................................................................................10 3.1.1 Obbligo di comunicazione ...........................................................................10 3.1.2 Rilevamento .................................................................................................12 3.1.3 Accesso alle iscrizioni e conferma tramite estratto del registro ................14 3.2 Compatibilità tra compiti e finanze ..............................................................15 3.3 Attuazione ....................................................................................................15 3.3.1 Adeguamento di ordinanze .........................................................................15

3.3.2 Elaborazione delle specificità esatte della caratteristica principale e

delle caratteristiche parziali .........................................................................16 3.3.3 Garanzia per una trasmissione sicura dei dati ...........................................16 4 Commenti ai singoli articoli ................................................................................17 4.1 Modifiche del Codice civile ..........................................................................17 4.2 Modifiche della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione .........20 4.3 Modifiche della legge sull’armonizzazione dei registri ...............................21 5 Ripercussioni.........................................................................................................22 5.1 Ripercussioni per la Confederazione..........................................................22

5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le

regioni di montagna .....................................................................................23 5.3 Ripercussioni sull’economia ........................................................................24 5.4 Ripercussioni sulla società ..........................................................................24 6 Aspetti giuridici .....................................................................................................24 6.1 Costituzionalità.............................................................................................24 6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera .......................25 6.3 Forma dell’atto .............................................................................................25

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6.4 Delega di competenze legislative ...............................................................25 6.5 Protezione dei dati .......................................................................................25

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Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

1.1 Aspetti generali

Dall’entrata in vigore del nuovo diritto del divorzio al 1° gennaio 2000 l’autorità paren­ tale congiunta è possibile per genitori divorziati e genitori non sposati e dal 1° lu­ glio 2014 è diventata la norma (art. 296 cpv. 2 CC1). L’autorità parentale esclusiva è invece attribuita a uno dei genitori soltanto se è necessario per tutelare il bene del figlio. L’autorità parentale congiunta significa che i genitori assumono insieme le decisioni più importanti relative, ad esempio, alla scelta della scuola, a interventi medici o a cambia­ menti di domicilio. In questi casi è importante che terzi sappiano se tali decisioni sono state prese da entrambi i genitori. La situazione può, infatti, rivelarsi delicata quando uno dei genitori sostiene di detenere l’autorità parentale esclusiva o di disporre del consenso dell’altro genitore. Si tratta soprattutto di consentire a terzi, in particolare alle autorità, di determinare chi eserciti l’autorità parentale. La prova dell’autorità parentale è in effetti stata affrontata già prima dell’entrata in vigore del nuovo diritto in materia a luglio 2014 e da allora è stata oggetto di diversi interventi parlamentari.

1.2 Necessità di agire e mandato parlamentare

1.2.1 Rapporto del Consiglio federale concernente l’accesso all’informazione

sull’autorità parentale In adempimento del postulato 16.3317 Fluri, il 31 marzo 2021 il Consiglio federale ha presentato il suo rapporto concernente l’accesso all’informazione sull’autorità paren­ tale2, in cui ha esaminato diversi approcci per garantire alle amministrazioni, in partico­ lare agli uffici controllo abitanti, di disporre di informazioni aggiornate sull’autorità pa­ rentale e sulle misure di protezione dei minori. È giunto alla conclusione che la solu­ zione più praticabile consiste nell’iscrivere l’autorità parentale nei registri comunali e cantonali degli abitanti e permettere alle altre autorità di ottenere le informazioni neces­ sarie tramite gli uffici controllo abitanti. Alcuni Cantoni prevedono già nella loro legisla­ zione l’iscrizione della caratteristica dell’«autorità parentale» nei loro registri degli abi­ tanti. Questa soluzione permetterebbe di risolvere gran parte delle difficoltà in modo pratico, con un impegno ragionevole e in tempi prevedibili. Il Consiglio federale ha tut­ tavia sottolineato che, in una prima fase, occorre realizzare uno studio di fattibilità per valutare in modo approfondito i presupposti tecnici, strutturali e finanziari nonché le possibili ripercussioni.

1 RS 210 2 Rapporto del Consiglio federale del 31 mar. 2021 in adempimento del postulato 16.3317 Fluri «Zugang zur Information über die elterliche Sorge», disponibile in tedesco e francese sul sito www.parlament.ch > Oggetto > 16.3317 > 31.03.2021 - Bericht in Erfüllung des parlamentari­ schen Vorstosses (di seguito cit. rapporto in adempimento del postulato).

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1.2.2 Mandato parlamentare secondo la mozione 21.3981 CSEC-N

Con la mozione 21.3981 CSEC-N «Iscrizione dell’autorità parentale nei registri degli abitanti comunali e cantonali» il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di esa­ minare approfonditamente la fattibilità della soluzione proposta nel suddetto rapporto e, per quanto non si pongano ostacoli sostanziali, di creare rapidamente le basi legali necessarie per l’iscrizione dell’autorità parentale nei registri degli abitanti comunali e cantonali.

1.2.3 Studio di fattibilità

Lo studio di fattibilità condotto dall’ufficio BASS in collaborazione con la Scuola univer­ sitaria professionale di Berna (BFH)3 è giunto alla conclusione che l’iscrizione «autorità parentale» nei registri degli abitanti comunali e cantonali è fattibile dal punto di vista tecnico, finanziario e temporale, poiché gli uffici controllo abitanti soddisfano i requisiti per l’attuazione tecnica e dovrebbero effettuare adeguamenti principalmente minimi. 18 dei 26 Cantoni prevedono già oggi la caratteristica «autorità parentale», sebbene i sondaggi abbiano rilevato notevoli differenze nelle modalità di registrazione e di comu­ nicazione. Gli investimenti previsti per gli uffici controllo abitanti ammontano comples­ sivamente a pochi milioni e i costi correnti sono bassi rispetto alle spese amministrative, per cui la fattibilità finanziaria è considerata garantita. Lo studio prevede tempi di attua­ zione compresi tra i 3 e 5 anni e conferma quindi anche la fattibilità temporale.

Lo studio presenta e valuta varianti di attuazione distinte a seconda del tipo di comuni­ cazione dell’autorità parentale e della procedura da seguire in caso di trasferimento in Svizzera dall’estero. Da un lato descrive la comunicazione elettronica standardizzata prevista per gli uffici dello stato civile, i giudici, le autorità di protezione dei minori e le autorità cantonali di migrazione, che consente il trattamento automatico delle comuni­ cazioni presso gli uffici controllo abitanti4. Tra le autorità soggette all’obbligo di comu­ nicazione, gli uffici dello stato civile e le autorità cantonali di migrazione dispongono già dei requisiti necessari (in particolare dei sistemi software) per l’invio di comunicazioni

3 Kaderli, T. / Pfahrer, M. / Heusser, C. / Bischof, S. / Gajta, P., Evaluation der Machbarkeit des Eintrags des Merkmals «Elterliche Sorge» ins kommunale und kantonale Einwohnerregister, Berna: Büro BASS, 2024. Lo studio di fattibilità (di seguito cit. studio di fattibilità) è disponibile in tedesco sul sito https://www.bj.admin.ch/bj/it/home.html > Società > Progetti di legislazione in corso > Iscrizione dell’autorità parentale nei regi­ stri degli abitanti. 4 Lo studio di fattibilità definisce una comunicazione elettronica standardizzata (pag. 13) come una comunicazione secondo regole formali e chia­ ramente definite che può essere elaborata elettronicamente sulla base di queste ultime. A tal fine, nell’ambito degli standard eCH, viene utiliz­ zato il formato XML che sta per Extensible Markup Language ed è un linguaggio di marcatura per la rappresentazione di dati strutturati gerar­ chicamente in formato file di testo. XML viene utilizzato, tra l’altro, per la memorizzazione e lo scambio di dati indipendente dalla piattaforma su Internet ed è leggibile non solo dall’uomo, ma anche dalle macchine. Le comunicazioni in formato XML possono quindi essere elaborate auto­ maticamente dal rispettivo software.

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secondo lo standard eCH5. D’altro lato, lo studio menziona anche la possibilità di rinun­ ciare ai requisiti formali per la comunicazione, soluzione che consente alle autorità te­ nute alla comunicazione di decidere autonomamente le modalità di trasmissione (in formato elettronico standardizzato o in altro modo, ad es. per e-mail o supporto carta­ ceo). Lo studio di fattibilità conclude a favore della comunicazione in forma elettronica standardizzata, in quanto riduce la probabilità di errori e contribuisce a migliorare la qualità (per ulteriori dettagli cfr. punto. 3.1.1.2). Per il momento, in mancanza di un’in­ terfaccia elettronica tra le banche cantonali di dati sugli abitanti sarà possibile consul­ tare dati solo all’interno dello stesso Cantone (cfr. n. 3.1.3).

1.2.4 Decisione del Consiglio federale del 27 novembre 2024 e mandato al

DFGP Il 27 novembre 2024, il Consiglio federale ha deciso in merito all’attuazione della mo­ zione 21.3981 CSEC-N «Iscrizione dell’autorità parentale nei registri degli abitanti co­ munali e cantonali»6 e ha quindi incaricato il DFGP di presentargli entro fine settembre 2025 un avamprogetto elaborato in collaborazione con il Dipartimento federale dell’in­ terno (Ufficio federale di statistica).

1.3 Elaborazione dell’avamprogetto

In occasione dell’elaborazione dell’avamprogetto, l’Amministrazione ha consultato l’As­ sociazione svizzera dei servizi agli abitanti (ASSA), l’Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS) e l’Unione delle città svizzere (UCS) in merito alle esigenze degli uffici controllo abitanti. Le associazioni si sono espresse a favore di una registrazione semplificata dell’autorità parentale nel registro degli abitanti mediante una forma di comunicazione senza discontinuità mediale. Poiché non dispongono ancora dei requisiti tecnici richie­ sti, le APMA e i giudici hanno approvato l’introduzione di un periodo transitorio per le comunicazioni elettroniche standardizzate. Queste e altre considerazioni, in particolare relative all’accesso alle informazioni e alla possibilità di ottenere un estratto dell’iscri­ zione nel registro, sono state integrate nelle proposte.

1.4 Alternative esaminate e opzione scelta

Nel rapporto in adempimento del postulato 16.3317 Fluri, il Consiglio federale ha esa­ minato diversi approcci per garantire che le amministrazioni, in particolare gli uffici con­ trollo abitanti, dispongano di informazioni aggiornate sull’autorità parentale e sulle mi­ sure di protezione dei minori e ha infine presentato quattro possibili soluzioni7: l’intro­

5 Cfr. anche lo studio di fattibilità a pag. 12, n. 3.2.3, in cui viene spiegato che gli standard eCH costituiscono lo standard per la collaborazione elettronica tra autorità, imprese e privati. Definiscono il contenuto, il formato ecc. dei dati e dei processi, in modo da consentire uno scambio di dati efficiente e una collaborazione continua. Cfr. anche www.ech.ch/de. 6 Comunicato stampa del 27 nov. 2024 «Il disciplinamento dell’autorità parentale figurerà nel registro degli abitanti», disponibile sul sito www.news.admin.ch > Comunicati stampa del Consiglio federale. 7 Rapporto in adempimento del postulato, n. 5.2 - 5.5.

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duzione di una conferma dell’autorità parentale, l’introduzione di un’iscrizione obbliga­ toria nel passaporto del minore e l’inserimento dell’informazione relativa all’autorità pa­ rentale in un registro cantonale oppure federale, da creare o già esistente. A tale pro­ posito è giunto alla conclusione che solo l’iscrizione dell’autorità parentale nei registri degli abitanti comunali e cantonali costituisce una soluzione praticabile, in quanto com­ porta un onere ragionevole e, in particolare, copre per quanto possibile tutti i genitori residenti in Svizzera con i loro figli minorenni, indipendentemente dalla loro cittadi­ nanza, dal diritto di soggiorno e dallo stato civile.

Lo studio di fattibilità ha illustrato diverse varianti per attuare questa soluzione. (cfr. 1.2.3). Il 27 novembre 2024 il Consiglio federale si è espresso a favore della va­ riante 2, secondo la quale gli uffici dello stato civile, i tribunali civili, le autorità di prote­ zione dei minori e le autorità cantonali di migrazione saranno tenuti per legge a comu­ nicare le informazioni agli uffici controllo abitanti, senza alcuna prescrizione formale. Ritiene sia una soluzione pragmatica e praticabile, tanto più che attualmente non tutte le autorità soggette all’obbligo di comunicazione sono attrezzate per le comunicazioni elettroniche standardizzate (variante 1). Sebbene gli uffici dello stato civile e le autorità cantonali di migrazione dispongano già dei requisiti tecnici necessari per i sistemi messi a disposizione dalla Confederazione (Infostar e SIMIC), secondo lo studio di fattibilità l’APMA e i tribunali in questione dovrebbero prima creare i presupposti per la trasmis­ sione elettronica standardizzata. Un obbligo di comunicazione senza vincoli formali consentirebbe anche a queste autorità di adeguare le modalità di comunicazione in funzione degli ulteriori sviluppi e dei progressi nella digitalizzazione, ad esempio sulla base della legge federale concernente le piattaforme per la comunicazione elettronica in ambito giudiziario (LCEG)8. Per questo motivo, la variante 2 risulta più rapida nell’at­ tuazione rispetto alla variante 1, che prevede di sancire per legge l’obbligo di comuni­ cazione elettronica standardizzata. Il Consiglio federale ha tuttavia sottolineato che la comunicazione elettronica standardizzata è l’unica soluzione efficace e quindi auspica­ bile a medio e lungo termine.

1.5 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con

le strategie del Consiglio federale Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 24 gennaio 20249 sul programma di legislatura 2023–2027 né nel decreto federale del 6 giugno 202410.

2 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo

L’autorità parentale e il suo esercizio sono disciplinati in modo diverso a seconda dell’ordinamento giuridico, anche se gli elementi costitutivi, quali la responsabilità

8 Cfr. www.justitia40.ch/de. 9 FF 2024 525 10 FF 2024 1440

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dell’educazione e del bene del minore, l’amministrazione dei suoi beni e la facoltà di rappresentarlo, sono sempre presenti. Per quanto riguarda la prova dell’autorità paren­ tale, d’interesse nel presente contesto, esistono diverse modalità e meccanismi, rias­ sunti nel rapporto in adempimento al postulato. (cfr. n. 1.2.1)11.

3 Punti essenziali del progetto

3.1 La normativa proposta

La mozione 21.3981 CSEC-N incarica il Consiglio federale di creare le basi legali per l’iscrizione dell’autorità parentale nei registri comunali e cantonali degli abitanti. Se­ condo lo studio di fattibilità l’iscrizione è realizzabile dal punto di vista tecnico, finanzia­ rio e temporale. Tuttavia, occorre adeguare le basi legali, introducendo l’obbligo di co­ municazione per diverse autorità e disciplinando la registrazione della nuova caratteri­ stica «autorità parentale» e la sua consultazione.

3.1.1 Obbligo di comunicazione

3.1.1.1 Autorità soggette all’obbligo di comunicazione

L’iscrizione dell’autorità parentale nel registro degli abitanti si fonda sulle comunicazioni delle autorità competenti (ufficio dello stato civile, tribunale civile, autorità di protezione dei minori, autorità cantonale di migrazione) all’ufficio controllo abitanti. Il presente pro­ getto ha lo scopo d’introdurre un obbligo per i tribunali, le autorità di protezione dei minori e le autorità cantonali di migrazione di comunicare quanto prima i disciplinamenti dell’autorità parentale al competente ufficio controllo abitanti (anche in un altro Can­ tone). L’obbligo di comunicazione dell’ufficio dello stato civile all’ufficio controllo abitanti non sarà disciplinato dal CC, ma verrà introdotto all’articolo 49 dell’ordinanza sullo stato civile (OSC)12, che prevede già altri obblighi di comunicazione (cfr. anche n. 5.1). Per i tribunali civili e le autorità di protezione dei minori ciò significa che ogni decisione e conseguente modifica dell’autorità parentale va comunicata non appena è passata in giudicato (per i diversi casi cfr. n. 4.1). Anche la dichiarazione sull’autorità parentale

11 Le considerazioni del rapporto in adempimento del postulato si basano su: Heckendorn, L. / Aronovitz, A. / Curran, J. / De Dycker, S. / Dos Reis Leite, M. / Kühnel, V. / Pretelli, I. / Westermark, H., Vergleichende Studie über Mechanismen der behördlichen Information über die elterli­ che Sorge, stato: 26 giu. 2020, E-Avis ISDC 2019-16 (Pareri giuridici ISDC), reperibili sul sito www.isdc.ch. Gli Stati comparati sono Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna e Svezia. Per una panoramica cfr. la tabella dei diversi registri a pag. 68, n. 1.4 del parere dell’ISDC. 12 RS 211.112.2

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congiunta da parte di genitori non sposati presso l’ufficio dello stato civile13 o l’autorità di protezione dei minori deve essere comunicata immediatamente all’ufficio controllo abitanti14. Al fine di comprendere anche i genitori e i figli che si sono recentemente trasferiti in Svizzera dall’estero, occorre sancire per legge l’obbligo dell’autorità canto­ nale di migrazione di comunicare il disciplinamento dell’autorità parentale all’ufficio con­ trollo abitanti (cfr. n. 0).

3.1.1.2 Forma della comunicazione

Dallo studio di fattibilità, basato su un sondaggio condotta presso i Cantoni, emerge che in molti Cantoni, dove la caratteristica dell’autorità parentale è già in uso, le comu­ nicazioni degli uffici dello stato civile (relative alle dichiarazioni dell’autorità parentale congiunta), dei tribunali civili e delle autorità di protezione dei minori sono state finora trasmesse prevalentemente in forma cartacea15. Lo studio rileva la mancanza di inter­ facce tra i tribunali, le APMA e gli uffici controllo abitanti che impedisce l’invio di comu­ nicazioni elettroniche standardizzate16. Allo stesso tempo sottolinea che i Cantoni hanno segnalato la necessità di miglioramenti in vista di una futura trasmissione elet­ tronica standardizzata delle comunicazioni17.

Lo studio presenta e valuta due varianti di attuazione (cfr. anche n. 1.2.3): la prima prevede una comunicazione elettronica standardizzata sancita dalla legge, ossia una comunicazione in formato xml effettuata tramite sedex volta a consentire l’elaborazione automatica delle comunicazioni da parte dei sistemi software degli uffici controllo abi­ tanti. La seconda prevede la libertà di scegliere la forma di comunicazione, in modo standardizzato per via elettronica, ma anche, ad esempio tramite e-mail o supporto cartaceo. Conclude che la comunicazione elettronica standardizzata è la soluzione mi­ gliore per garantire la qualità dei dati e l’efficienza dei processi ed essere al passo con i futuri sviluppi del settore, anche se comporterà costi di investimento considerevoli per le autorità soggette all’obbligo di comunicazione che dovranno dotarsi dell’infrastruttura necessaria18.

13 Secondo l’ordinanza sullo stato civile (OSC, RS 211.112.2), l’ufficio dello stato civile è tenuto già ora a comunicare all’APMA, nel luogo di domi­ cilio del figlio, la dichiarazione concernente l’autorità parentale congiunta fatta insieme all’atto del riconoscimento e la convenzione sull’asse­ gnazione degli accrediti per compiti educativi (art. 50 cpv. 1 lett. c bis OSC). In futuro sarà inoltre previsto un obbligo di comunicazione da parte dell’ufficio dello stato civile all’ufficio controllo abitanti. 14 Una dichiarazione concernente l’autorità parentale congiunta fatta insieme all’atto del riconoscimento del figlio da parte del padre (anche prima della nascita) va indirizzata all’ufficio dello stato civile, mentre una dichiarazione successiva va presentata all’autorità di protezione dei minori nel domicilio del figlio (art. 298a cpv. 4 CC). 15 Dallo studio di fattibilità emerge che le comunicazioni elettroniche standardizzate dagli uffici dello stato civile agli uffici controllo abitanti ven­ gono effettuate solo nei Cantoni di Lucerna, Svitto e Zurigo (cfr. pag. 19, nonché tabella 6, pag. 20). 16 Studio di fattibilità, pag 23. 17 Studio di fattibilità, pag 23. 18 Studio di fattibilità, pag. 55 nonché pag. 13.

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Il 27 novembre 2024 (cfr. 1.2.4) il Consiglio federale si è espresso a favore di una forma di comunicazione elettronica standardizzata a lungo termine. Tuttavia, ai fini di una rapida attuazione, ha ritenuto opportuno introdurre immediatamente l’obbligo di una trasmissione senza requisiti formali per consentire alle autorità di adeguare la loro forma di comunicazione agli ulteriori sviluppi e alla digitalizzazione.

Il progetto prevede di disciplinare l’obbligo di comunicazione nel CC per le autorità di protezione dei minori e i tribunali nei confronti delle autorità degli abitanti e nella legge federale sugli stranieri e la loro integrazione19 (LStrI) per le autorità cantonali di migra­ zione. Poiché mancano i presupposti tecnici necessari, le autorità di protezione dei minori e i tribunali saranno tenuti a rispettare l’obbligo di comunicazione in forma elet­ tronica standardizzata solo dopo un periodo transitorio di cinque anni. Per quanto ri­ guarda le autorità cantonali di migrazione che già comunicano tramite sedex, la LStrI non richiede requisiti supplementari per la comunicazione.

3.1.2 Rilevamento

Il presente progetto è incentrato sull’iscrizione dell’autorità parentale nel registro comu­ nale degli abitanti da parte degli uffici controllo abitanti. L’iscrizione presuppone che nel registro degli abitanti gli uffici in questione utilizzino una caratteristica relativa all’auto­ rità parentale alla stregua di altre caratteristiche. Il controllo abitanti nel luogo di domi­ cilio del figlio sarà tenuto a iscrivere nel suo registro le informazioni sull’autorità paren­ tale comunicate dalle diverse autorità competenti (cfr. n. 3.1.1.). Inoltre, sulla base di determinate informazioni trasmesse dall’ufficio dello stato civile (fatti di stato civile), deve dedurre il disciplinamento dell’autorità parentale e registrarlo. Successivamente, i dati registrati con questa caratteristica vengono comunicati in caso di trasloco o par­ tenza oppure comunicati su richiesta (cfr. n. 3.1.3 e n. 4.3).

La legge del 23 giugno 200620 sull’armonizzazione dei registri (LArRa) sarà integrata da una nuova caratteristica: l’elenco minimo degli identificatori e caratteristiche in uso nei registri degli abitanti, disciplinato all’articolo 6 LArRa, comprenderà ora anche la caratteristica «autorità parentale». Nel registro degli abitanti del domicilio del figlio, le indicazioni relative al disciplinamento dell’autorità parentale vanno iscritte nel foglio del registro del figlio, nel quale figurano pure i nomi dei genitori al momento della nascita. Con il raggiungimento della maggiore età del figlio, cessa l’esercizio dell’autorità pa­ rentale e quindi anche la necessità di trattare i rispettivi dati, che vanno quindi cancel­ lati21.

In base all’articolo 4 capoverso 1 LArRa, l’Ufficio federale di statistica (UST) dovrà de­ finire la nuova caratteristica obbligatoria in riferimento alla sistematica, alle caratteristi­ che parziali e alle specificità e inserirla nel catalogo delle caratteristiche per l’armoniz­ zazione dei registri (cfr. n. 4.3.) La caratteristica principale «autorità parentale» prevede

19 RS 142.20 20 RS 431.02 21 Cfr. studio di fattibilità, pag. 37.

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le seguenti specificità: «autorità parentale esclusiva», «autorità parentale congiunta», «nessuna autorità parentale», «sconosciuta». Quest’ultima consente di indicare che finora nel Cantone non è stato registrato alcun disciplinamento dell’autorità parentale. Come caratteristiche parziali sono particolarmente utili i campi «valido dal», per indi­ care chiaramente la data di validità dell’informazione, e «fonte», che specifica l’ente responsabile del contenuto delle informazioni concernenti l’autorità parentale. Per la caratteristica parziale «fonte», che indica da dove provengono le informazioni, sono ipotizzabili le seguenti specificità: «autorità di protezione dei minori», «tribunale», «uf­ ficio dello stato civile (dichiarazione concernente l’autorità parentale congiunta)», «au­ torità di migrazione», «dedotta dalla nascita e dallo stato civile», «non verificata». Se il Cantone ha già registrato l’autorità parentale prima dell’entrata in vigore della modifica senza effettuare ulteriori aggiornamenti, è possibile selezionare la specificità «non ve­ rificata».

In 18 dei 26 Cantoni la caratteristica «autorità parentale» è già in uso, anche se i son­ daggi rilevano modalità di registrazione molto diverse22. L’introduzione di una nuova caratteristica obbligatoria a livello federale comporta che, a partire dalla data di entrata in vigore della modifica di legge, tale caratteristica sarà iscritta in modo uniforme per i minori nei registri comunali e cantonali degli abitanti in tutta la Svizzera. Ciò significa che questa caratteristica viene trasmessa anche alla piattaforma cantonale dei dati o iscritta nel registro cantonale centrale e fornita in caso di trasferimenti inter o intracan­ tonali o all’estero, con conseguente adeguamento dei relativi standard eCH23.

Gli adeguamenti della LArRa non sono effettuati per esigenze statistiche, ma per motivi amministrativi. L’UST non ha alcun mandato (statistico o relativo ai dati) legato all’au­ torità parentale e pertanto non rileverà le future caratteristiche relative a quest’ultim a nei registri degli abitanti. Gli standard eCH dell’UST utilizzati a tal fine non saranno quindi adeguati24.

Ai sensi dell’articolo 5 LArRa, i registri degli abitanti devono contenere dati aggiornati, esatti e completi delle persone rilevate. Per quanto riguarda la completezza, va notato che non è prevista alcuna registrazione successiva retroattiva del disciplinamento dell’autorità parentale. Il motivo principale risiede nel fatto che solo un’iscrizione basata sulla comunicazione di un fatto recente (decisione dell’APMA o del tribunale, dichiara­ zione concernente l’autorità parentale congiunta, accertamento dell’autorità parentale da parte dell’autorità cantonale di migrazione o deduzione dell’autorità parentale in base a un nuovo fatto di stato civile) può garantire che il disciplinamento contenuto nel registro rifletta con qualità affidabile la situazione attuale. Il ritmo degli aggiornamenti inizia dalla data di entrata in vigore della nuova normativa e dipende dal verificarsi dei fatti sopra indicati. Una registrazione successiva per deduzione, ad esempio l’iscrizione

22 Studio di fattibilità, pag. 15 nonché tabella 3, pag. 16. 23 Standard eCH-0011ed eCH-0020. 24 L’eCH-0099 «Trasmissione dei dati EWR-alla statistica» non sarà quindi adeguato. La versione aggiornata v2.1.1 resta in vigore e non dovrà essere sostituita dalla nuova versione eCH-0011.

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automatica dell’autorità parentale congiunta per tutti i genitori sposati, o sulla base di prove autonome (ad es. documenti comprovanti decisioni precedenti) fornite dai geni­ tori, potrebbe comportare il rischio di abusi. L’integrità e l’attualità dell’iscrizione relativa all’autorità parentale non potranno quindi essere garantite già a partire dall’entrata in vigore, ma solo gradualmente sulla base dei fatti citati. Il terzo criterio, quello della cor­ rettezza, potrà essere soddisfatto nel modo seguente: in caso di mancata registrazione nel Cantone, sarà possibile inserire nel fascicolo del minore la caratteristica «scono­ sciuta». Se invece l’autorità parentale è stata registrata a livello cantonale ancor prima dell’entrata in vigore del progetto, senza tuttavia procedere ad alcun aggiornamento successivo, questa situazione può essere riportata con la specificità «non verificata» (cfr. anche n. 4.3).

In assenza della possibilità della registrazione retroattiva dell’autorità parentale, le ri­ spettive iscrizioni nel registro degli abitanti saranno complete e aggiornate per tutti i bambini al più tardi 18 anni dopo l’entrata in vigore della revisione. Questa condizione va accettata, poiché secondo il Consiglio federale non vi sono altre soluzioni sostenibili che possano garantire di raggiungere l’obiettivo del progetto ovvero l’affidabilità e l’at­ tualità dei disciplinamenti iscritti.

3.1.3 Accesso alle iscrizioni e conferma tramite estratto del registro

Le piattaforme cantonali dei dati degli abitanti, alle quali vengono trasmesse le infor­ mazioni definite obbligatorie nei registri degli abitanti, comprendono tutti i residenti del Cantone. Queste piattaforme consentono alle autorità autorizzate di consultare le in­ formazioni e caratteristiche necessarie all’adempimento dei loro compiti legali. A partire dall’entrata in vigore del progetto, saranno trasmessi anche i dati relativi all’autorità parentale e le autorità competenti all’interno del Cantone potranno consultarli. I servizi intracantonali che non dispongono di un diritto di accesso diretto conferito dalla Confe­ derazione o dal Cantone devono rivolgersi all’ufficio controllo abitanti del luogo di do­ micilio del figlio per sapere chi esercita l’autorità parentale.

Attualmente non è possibile effettuare una consultazione dei dati intercantonale, poiché mancano le necessarie interfacce elettroniche: l’accesso delle autorità cantonali auto­ rizzate è sempre limitato alla banca dati degli abitanti del loro stesso Cantone. Lo studio di fattibilità ritiene che nel caso della consultazione intercantonale si tratti di un amplia­ mento del progetto, da realizzare in un secondo momento, e più precisamente, di un progetto di scambio di informazioni tra i Cantoni con diverse applicazioni, tra cui anche l’accesso all’iscrizione dell’autorità parentale25. Gli uffici o le autorità federali non di­ spongono di un accesso diretto (ossia un accesso elettronico autonomo) alle piatta­ forme cantonali dei dati. La consultazione diretta (elettronica) dei registri cantonali o comunali degli abitanti non è possibile neanche per le rappresentanze della Svizzera. In questi (singoli) casi occorre contattare come finora l’ufficio competente del luogo di domicilio del figlio per ottenere le informazioni relative all’autorità parentale, che in fu­ turo saranno uniformate a livello nazionale.

25 Cfr. studio di fattibilità, pag. 40 segg.

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Attualmente ogni Cantone dispone di proprie norme di accesso per la consultazione della piattaforma cantonale dei dati degli abitanti. Al fine di armonizzare l’accesso ai dati relativi all’autorità parentale e di semplificarne l’attuazione, l’articolo 300b capo­ verso 1 AP-CC disciplina per legge quali autorità di un determinato Cantone hanno un interesse legittimo ad accedere alle iscrizioni relative all’autorità parentale. Questo elenco non vuole essere esaustivo; ogni Cantone è libero di prevedere diritti di accesso per altri servizi e istituzioni, nella misura in cui questi ne abbiano bisogno per adempiere i loro compiti legali (art. 300b cpv. 2 AP-CC).

Oltre all’accesso da parte delle autorità, il progetto prevede una sorta di prova sempli­ ficata dell’autorità parentale: i genitori, in particolare quelli che esercitano l’autorità pa­ rentale esclusiva (cfr. n. 4.1), possono richiedere un estratto del registro degli abitanti contenente il disciplinamento dell’autorità parentale che dopo l’entrata in vigore del pro­ getto sarà iscritta nel registro degli abitanti (art. 300c AP-CC). L’obiettivo è fornire una conferma in situazioni in cui le autorità non hanno accesso al registro, ad esempio nei confronti di un’impresa privata o in caso di soggiorni all’estero. Il costo di questo estratto verrà stabilito dai Cantoni.

In caso di disaccordo, ovvero se i genitori o uno di loro ritiene che l’iscrizione nel regi­ stro sia errata o se un’autorità richiedente, sulla base delle informazioni disponibili, so­ spetta che l’iscrizione sia errata, occorre rivolgersi all’autorità che ha effettuato l’iscri­ zione e, a seconda dell’autorità, avviare la procedura appropriata per rettificarla.

3.2 Compatibilità tra compiti e finanze

Poiché il progetto non ha ripercussioni né sulle finanze né sul personale della Confe­ derazione (cfr. al riguardo n. 5.1), non è possibile fornire indicazioni in merito alla com­ patibilità tra compiti e finanze.

3.3 Attuazione

3.3.1 Adeguamento di ordinanze

In virtù della norma di delega di cui all’articolo 300a capoverso 2 AP-CC, il Consiglio federale disciplina in una nuova ordinanza i dettagli relativi alla comunicazione elettro­ nica standardizzata da parte dei tribunali e delle autorità di protezione dei minori agli uffici controllo abitanti.

Già oggi l’ordinanza sullo stato civile prevede per l’ufficio dello stato civile l’obbligo di comunicare all’autorità di protezione dei minori del luogo di domicilio del figlio la dichia­ razione concernente l’autorità parentale congiunta fatta insieme all’atto del riconosci­ mento e la convenzione sull’assegnazione degli accrediti per compiti educativi (art. 50 cpv. 1 lett. c bis OSC). In aggiunta, all’articolo 49 OSC sarà previsto un nuovo obbligo di comunicazione, secondo il quale l’ufficio dello stato civile trasmette la dichiarazione concernente l’autorità parentale congiunta fatta insieme all’atto del riconoscimento all’ufficio controllo abitanti del luogo di domicilio del minore.

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3.3.2 Elaborazione delle specificità esatte della caratteristica principale e

delle caratteristiche parziali L’informazione riguardo all’autorità parentale può già oggi essere iscritta con la carat­ teristica «care», definita nello standard eCH 0021 (dati supplementari sulla persona). Secondo lo studio di fattibilità, gli uffici di controllo abitanti di diversi Cantoni utilizzano questa caratteristica per iscrivere le informazioni relative all’autorità parentale26. In fu­ turo, ai fini di un’attuazione rapida ed efficiente dopo l’entrata in vigore del progetto, sarà importante uniformare quanto prima le specificità della caratteristica. I competenti uffici dell’Amministrazione federale (UFG e UST) elaboreranno gli adeguamenti neces­ sari in collaborazione con i gruppi di esperti eCH responsabili degli standard eCH. È possibile che vengano aggiunte le caratteristiche parziali «valido dal» e «fonte» e le relative specificità (cfr. anche il punto 3.1.2).

3.3.3 Garanzia per una trasmissione sicura dei dati

La protezione dei dati deve essere garantita durante tutte le fasi del processo sopra descritte, ovvero durante la comunicazione delle informazioni relative all’autorità pa­ rentale da parte dell’autorità di protezione dei minori, dei tribunali, degli uffici dello stato civile e delle autorità cantonali di migrazione, nonché durante la loro iscrizione e con­ sultazione nel registro degli abitanti. Le informazioni relative al disciplinamento dell’au­ torità parentale sono considerate dati personali ai sensi della legge del 25 settembre

202027 sulla protezione dei dati (LPD).

I dati degni di particolare protezione relativi al disciplinamento dell’autorità parentale, come ad esempio le informazioni sui motivi di una privazione dell’autorità parentale (sentenza del tribunale, articoli di legge, parole chiave), non devono figurare nelle co­ municazioni né essere iscritti nel registro. Come indicato nello studio di fattibilità, per garantire la protezione dei dati è importante che vengano comunicate, registrate e tra­ smesse solo le informazioni sull’autorità parentale necessarie, la data di validità delle informazioni e la fonte. La comunicazione dell’informazione e la trasmissione delle in­ formazioni contenute nel registro ad altri registri devono essere effettuate in modo si­ curo28.

La protezione dei dati viene garantita grazie all’utilizzo dello standard eCH, che prevede di rilevare solo le informazioni necessarie e di trasmetterle in forma crittografata. Per la trasmissione dei dati in caso di arrivo e partenza, nonché dagli uffici di controllo abitanti alle piattaforme cantonali dei dati degli abitanti, viene già utilizzata una piattaforma per lo scambio sicuro dei dati. Per quanto riguarda le comunicazioni all’ufficio controllo abi­ tanti, le autorità di stato civile forniscono i dati in forma automatizzata ed elettronica, conformemente all’articolo 49 capoverso 3 OSC. Secondo lo studio di fattibilità, anche le autorità cantonali di migrazione dispongono dei sistemi software necessari per l’invio

26 Cfr. studio di fattibilità, n. 4.2.1. 27 RS 235.1. 28 Cfr. studio di fattibilità, pag. 54.

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di comunicazioni conformi allo standard eCH29. Dopo la scadenza del periodo transito­ rio di cinque anni, anche le previste comunicazioni elettroniche standardizzate delle autorità di protezione dei minori e dei tribunali agli uffici di controllo abitanti risponde­ ranno ai requisiti di sicurezza. Durante il menzionato periodo, le autorità interessate sono tenute a limitare il contenuto delle comunicazioni alle informazioni necessarie so­ pra indicate e a garantire uno scambio sicuro dei dati, ad esempio tramite sedex o e- mail crittografate30.

4 Commenti ai singoli articoli

4.1 Modifiche del Codice civile

Art. 300a Aocties. Iscrizione dell’autorità parentale, I. Comunicazione

La nuova disposizione introduce un nuovo obbligo di comunicazione da parte delle au­ torità di protezione dei minori e tribunali agli uffici controllo abitanti.

Questi ultimi sono tenuti, secondo il capoverso 1, a comunicare senza indugio ogni disciplinamento dell’autorità parentale all’autorità nel luogo di domicilio del figlio cui compete la tenuta del registro cantonale e comunale degli abitanti ai sensi della LArRa. Le decisioni devono quindi essere comunicate non appena sono passate in giudicato. Le autorità di protezione dei minori ricevono la dichiarazione comune dei genitori sull’autorità parentale congiunta (art. 298a cpv. 4 CC), decisioni sull’autorità parentale congiunta (art. 298b CC) oppure sul nuovo disciplinamento dell’autorità parentale (art. 298d, 301a CC), sulla privazione o limitazione dell’autorità parentale nell’ambito di una misura di protezione del figlio (art. 308 cpv. 3, art. 311) o del consenso all’adozione da parte dei genitori (art. 312 CC). In caso di decesso del genitore che esercita l’autorità parentale esclusiva, l’autorità di protezione dei minori trasferisce l’autorità parentale esclusiva al genitore superstite o a un tutore (art. 297 cpv. 2 CC); anche tale cambia­ mento è da comunicare all’ufficio controllo abitanti. Il tribunale civile è tenuto a infor­ mare l’ufficio di controllo abitanti in caso di decisioni prese in procedure di divorzio o procedure a tutela dell’unione coniugale con attribuzione dell’autorità parentale esclu­ siva a uno dei genitori (art. 133, 179, 298, 301a, 311 in combinato disposto con 315a CC) e di decisioni che comportano un nuovo disciplinamento dell’autorità parentale in caso di cambiamento sostanziale delle circostanze (art. 134, 301a, 311 in combinato disposto con 315a CC).

Il capoverso 2 prevede una comunicazione tramite interfacce elettroniche. Ciò significa che il Consiglio federale disciplinerà in un’ordinanza le modalità della comunicazione elettronica standardizzata da parte dei tribunali e delle autorità di protezione dei minori agli uffici di controllo abitanti. Si tratterà in particolare di adeguare il formato dei dati

29 Cfr. studio di fattibilità, pag. 52, n. 12.1. 30 Cfr. studio di fattibilità, pag. 12.

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negli standard eCH interessati e di definire la trasmissione dei dati tramite l’integrazione tecnica di sedex.

L’obbligo di comunicare tramite interfacce elettroniche non dovrà tuttavia applicarsi im­ mediatamente. In una prima fase, le comunicazioni potranno ancora essere effettuate senza requisiti formali, poiché non tutte le autorità tenute alla comunicazione sono già attrezzate per le comunicazioni elettroniche standardizzate. Pertanto, il diritto transito­ rio prevede che l’obbligo di comunicazione tramite interfacce elettroniche debba essere adempiuto entro cinque anni dall’entrata in vigore (cfr. disposizione transitoria dell’art. 300a AP-CC). Ciò consente alle APMA e ai tribunali di adeguare tecnicamente la forma delle loro comunicazioni nel corso di ulteriori sviluppi e fasi di digitalizzazione, ad esem­ pio in seguito alla LCEG (cfr. anche n. 1.4).

Art. 300b II. Accesso

Questa nuova disposizione disciplina l’accesso alla caratteristica dell’autorità parentale registrata in base all’articolo 6 lettera k bis AP-LArRa. Quasi tutti i Cantoni trasmettono i dati, dopo averli iscritti nei registri comunali, alla piattaforma cantonale dei dati degli abitanti31. Queste banche dati o registri cantonali (AI, GE), che comprendono tutti i residenti, consentono già ora alle autorità autorizzate all’interno del rispettivo Cantone di consultare o accedere alle informazioni necessarie per l’adempimento dei loro com­ piti legali32. In futuro, anche l’iscrizione dell’autorità parentale potrà essere consultata elettronicamente in questo modo.

L’elenco, minimo e non esaustivo, di cui al capoverso 1 numeri 1 a 6, contiene le auto­ rità che hanno un interesse legittimo e che devono quindi poter accedere ai dati sull’au­ torità parentale. Esso comprende, da un lato, le autorità già tenute a comunicare i dati agli uffici controllo abitanti (autorità dello stato civile, autorità di protezione dei minori, tribunali, autorità cantonali di migrazione) e, dall’altro, le autorità che rilasciano docu­ menti d’identità e le autorità cantonali designate che, in virtù dell’articolo 2 capoverso 3 della legge federale sul rapimento internazionale dei minori e sulle Convenzioni dell’Aia sulla protezione dei minori e degli adulti (LF-RMA)33 rilasciano già oggi attestati sull’autorità parentale (cfr. a tale proposito i commenti all’art. 300c AP-CC).

Secondo il capoverso 2, i Cantoni sono liberi di designare altri servizi e istituzioni al loro interno ai quali concedere l’accesso per adempiere i loro compiti legali. Potrebbero ad

31 Secondo lo studio di fattibilità (pag. 21), tale trasmissione avviene in tutti i Cantoni, tranne nei Cantoni di Ginevra e Appenzello Interno, che dispongono di un registro degli abitanti centralizzato. Questa soluzione centrale non richiede la trasmissione dei dati dal livello comunale a quello cantonale. 32 Nella maggior parte dei Cantoni che utilizzano questa caratteristica, la consultazione intracantonale avviene tramite una richiesta elettronica alla piattaforma cantonale dei dati degli abitanti (ad es. tramite interfaccia utente, applicazione web) e/o tramite accesso diretto alla piattaforma cantonale dei dati (p. es. tramite servizi web, API; cfr. studio di fattibilità, pag. 22, n. 4.2.3). 33 RS 211.222.32

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esempio entrare in linea di conto i servizi sanitari o sociali o l’amministrazione scola­ stica. I Cantoni che hanno già introdotto la caratteristica «autorità parentale» hanno disciplinato l’accesso nella loro legislazione34.

Secondo lo studio di fattibilità, i servizi esterni al Cantone non hanno la possibilità di consultare la caratteristica «autorità parentale»35. Una consultazione intercantonale ri­ chiederebbe un’interfaccia elettronica tra le piattaforme cantonali dei dati degli abitanti, la cui realizzazione costituirebbe un più ampio progetto fondamentale di scambio di informazioni tra i Cantoni36. L’autorità che desidera ottenere informazioni sull’autorità parentale in un altro Cantone dovrà rivolgersi direttamente all’ufficio controllo abitanti del luogo di domicilio del figlio. Lo stesso vale anche per le rappresentanze svizzere all’estero (cfr. n. 3.1.3).

Art. 300c III. Estratto

A complemento della consultazione del registro, si prevede di agevolare la prova dell’autorità parentale consentendo ai genitori di ottenere un estratto dell’iscrizione re­ lativa all’autorità parentale del proprio figlio. Questa prova può essere utile in partico­ lare alle madri single che esercitano l’autorità parentale esclusiva ai sensi dell’arti­ colo 298a capoverso 5 CC. In questo caso, al momento della trasmissione del fatto di stato civile «nascita», in futuro l’ufficio degli abitanti iscriverà l’autorità parentale esclusiva della madre nel registro degli abitanti (per l’iscrizione effettuata per dedu­ zione in applicazione dell’art. 8a AP-LArRa cfr. n. 4.3). Nell’iscrizione del figlio, la ma­ dre è menzionata come detentrice dell’autorità parentale esclusiva, ma non ha la pos­ sibilità di dimostrarlo facilmente nei confronti di terzi privati, come ad esempio orga­ nizzatori di viaggi, o durante un soggiorno all’estero. Pertanto, può essere utile per tutti i genitori richiedere un estratto dell’iscrizione dell’autorità parentale all’autorità competente per la tenuta del registro degli abitanti del luogo di domicilio del minore, sia che esercitino l’autorità parentale esclusiva o quella congiunta.

L’estratto specifica se il genitore iscritto nel registro del figlio esercita o no l’autorità parentale (esclusiva o congiunta). Deve inoltre riportare un’eventuale limitazione dell’autorità parentale, in caso di privazione del diritto di determinare il luogo di dimora ai sensi dell’articolo 310 CC o in relazione a una domanda di rilascio di un documento d’identità.

Il rilascio di un estratto è tuttavia utile solo se l’iscrizione relativa all’autorità parentale nel registro degli abitanti è affidabile e aggiornata37. L’estratto riflette la situazione mo­ mentanea e ha quindi solo valore relativo, ovvero fino al prossimo aggiornamento dell’iscrizione. Il detentore dell’autorità parentale dovrebbe quindi richiedere un nuovo

34 Cfr. studio di fattibilità, pag. 10, n. 3.1.3. 35 Cfr. studio di fattibilità, pag. 30. 36 Cfr. studio di fattibilità, pag. 40, n. 7.5. 37 Cfr. rapporto in adempimento del postulato, pag. 26.

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estratto in caso di modifica del disciplinamento. Se necessario, in particolare se vi è il rischio di abuso, la validità dell’estratto del registro può essere verificata consultando il registro o rivolgendosi all’ufficio controllo abitanti del luogo di domicilio del minore.

Questa nuova disposizione non sostituisce la vigente possibilità di rilasciare un certifi­ cato prevista dall’articolo 2 capoverso 3 LF-RMA. Ai sensi dell’articolo 40 paragrafo 1 della Convenzione dell’Aia sulla protezione dei minori38, le autorità dello Stato con­ traente di residenza abituale del minore o in cui è stata adottata una misura di prote­ zione possono rilasciare su richiesta del detentore dell’autorità parentale, un certificato attestante la sua qualità e i poteri che gli sono conferiti. Le autorità designate utilizze­ ranno infatti le informazioni relative all’autorità parentale per rilasciare un certificato che va oltre la semplice indicazione di chi detiene l’autorità parentale39. Queste autorità, di solito le autorità centrali dei Cantoni, sono altresì previste come autorità aventi diritto di accesso nell’articolo 300b capoverso 1 numero 6 AP-CC (cfr. vedi commenti all’art. 300b AP-CC).

4.2 Modifiche della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione

Art. 97 cpv. 5

Le autorità cantonali di migrazione effettuano accertamenti sull’autorità parentale dei nuovi arrivati dall’estero nell’ambito della verifica dei requisiti per il ricongiungimento familiare dei figli minorenni o per il rilascio dei permessi di dimora40. L’articolo 97 capo­ verso 5 AP-AIG stabilisce che le autorità cantonali di migrazione sono tenute a comu­ nicare all’ufficio controllo abitanti il disciplinamento accertato dell’autorità parentale de­ gli stranieri appena arrivati in Svizzera. Questa disposizione mira a garantire, per quanto possibile, la completezza del rilevamento delle persone che soggiornano in Svizzera con figli.

Al momento dell’iscrizione dell’autorità parentale nel registro degli abitanti, per indicare la «fonte» del disciplinamento potrebbe essere selezionata la specificità «autorità di migrazione» (cfr. caratteristica parziale «fonte» (cfr. n. 3.1.2)41. Ciò consentirebbe in futuro di risalire nel registro degli abitanti al responsabile dell’informazione.

38 RS 0.211.231.011 39 Per maggiori informazioni cfr. il rapporto esplicativo sul sito della Conferenza dell’Aia: www.hcch.net/fr/publications-and-studies/de­ tails4/?pid=2943&dtid=3. 40 Cfr. Istruzioni I. Settore degli stranieri (istruzioni LStrI); versione rielaborata e uniformata di ottobre 2013 [stato 1° giu. 2025]). 41 Le specificità precise della caratteristica principale e di quelle parziali saranno elaborate dall’UST assieme ai competenti uffici dopo l’introdu­ zione della caratteristica «autorità parentale» nella LArRa.

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4.3 Modifiche della legge sull’armonizzazione dei registri

Art. 6 lett. k bis

La nuova caratteristica «autorità parentale» applicata ai minorenni garantisce che, a partire dalla data di entrata in vigore del progetto, gli uffici controllo abitanti debbano registrare informazioni relative al disciplinamento dell’autorità parentale. A tal fine, è necessaria una comunicazione da parte delle autorità competenti in materia (cfr. n. 3.1.1.1 e n. 4.1). In virtù dell’articolo 4 capoverso 1 LArRa, il cui riferimento vale anche per la nuova lettera k bis, l’UST definirà la nuova caratteristica obbligatoria te­ nendo conto della sistematica, delle caratteristiche parziali e delle specificità. Dato che gli uffici controllo abitanti sono e possono essere responsabili solo dell’iscrizione e dell’aggiornamento (modifica) della caratteristica, ma non del suo contenuto, sarebbe importante prevedere, per la caratteristica «autorità parentale», una caratteristica par­ ziale «fonte» che indichi la provenienza dell’informazione (riguardo alle diverse speci­ ficità cfr. n. 3.1.1.2)42.

Dopo la registrazione, gli uffici controllo abitanti trasmettono i dati alla banca dati can­ tonale degli abitanti, mentre invece nei Cantoni di Ginevra e Appenzello Interno i dati sono direttamente iscritti nel registro centrale. In caso di trasloco in un altro Comune (dello stesso o di un altro Cantone), i dati relativi all’autorità parentale vengono tra­ smessi tramite notifica eCH insieme ai dati del figlio. La trasmissione di dati relativi a caratteristiche obbligatorie tra gli ufficio controllo abitanti in caso di trasloco all’interno dello stesso Cantone o verso un altro Cantone, nonché tra uffici controllo abitanti e piattaforme cantonali di dati degli abitanti è disciplinata43 dalla LArRa e dall’ordinanza del 21 novembre 200744 sull’armonizzazione dei registri (OArRa). Conformemente all’articolo 12 capoverso 4 della legge del 26 settembre 201445 sugli Svizzeri all’estero (LSEst), i Comuni svizzeri notificano al Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) tutti gli annunci di cittadini svizzeri che partono all’estero. In futuro, in caso di partenza dalla Svizzera di un genitore svizzero (o di entrambi i genitori) con figli, insieme ai dati del figlio sarà trasmesso anche il disciplinamento dell’autorità parentale. Spetta invece ai genitori aggiornare l’iscrizione E-Vera del minore in caso di modifica dell’autorità pa­ rentale durante il soggiorno all’estero (art. 13).

Per quanto riguarda i Cantoni e i Comuni in cui l’autorità parentale è già iscritta (cfr. n. 3.1.2) occorre disciplinare il trattamento dei dati finora registrati. Considerato che non è prevista la registrazione successiva della caratteristica, dopo l’entrata in vigore

42 Cfr. studio di fattibilità, pag. 54, n. 12.4. 43 Cfr. art. 10 LArRa e art. 6 OArRa. 44 RS 431.021. 45 RS 195.1.

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della presente legge federale questi dati potrebbero essere contrassegnati come «non verificati» per caratterizzarne la fonte46.

Art. 8a Iscrizione dell’autorità parentale sulla base di un fatto di stato civile

In virtù dell’articolo 49 capoverso 1 OSC, l’ufficio dello stato civile competente comu­ nica i fatti di stato civile rilevanti per il figlio all’amministrazione comunale del luogo di domicilio di quest’ultimo, ai fini della tenuta del registro degli abitanti. Queste comuni­ cazioni completano quelle dei tribunali e delle APMA ai sensi dell’articolo 300a AP-CC (cfr. n. 4.1). Il nuovo articolo 8a LArRa prevede che l’ufficio controllo abitanti deduca il disciplinamento dell’autorità parentale dalle comunicazioni relative a un fatto di stato civile che riguarda il figlio (nascita, matrimonio dopo la nascita, riconoscimento di un figlio, adozione di un figlio, decesso di uno o entrambi i genitori) e lo iscrivi nel registro degli abitanti. In caso di comunicazione della nascita di un figlio di genitori sposati non­ ché in caso di matrimonio successivo alla nascita, va registrata l’autorità parentale con­ giunta. L’autorità parentale esclusiva sussiste nei casi seguenti: se al momento della comunicazione della nascita i genitori non sono sposati e non è stata presentata alcuna dichiarazione di riconoscimento del figlio o è stata presentata una dichiarazione di ri­ conoscimento prenatale ma non una dichiarazione di autorità parentale congiunta; se al momento della comunicazione del riconoscimento (postnatale) non è stata presen­ tata alcuna dichiarazione di autorità parentale congiunta; nonché se al momento della comunicazione del decesso di uno dei genitori vigeva l’autorità parentale congiunta. In caso di comunicazione dell’adozione del bambino, a seconda del tipo di adozione, oc­ corre iscrivere l’autorità parentale congiunta (in caso di adozione congiunta, adozione del figliastro) o l’autorità parentale esclusiva (adozione singola). Ai fini di una corretta iscrizione, è necessario che i collaboratori degli uffici controllo siano adeguatamente formati sulle diverse situazioni.

Art. 14 cpv. 1 primo periodo

La nuova caratteristica «autorità parentale» è iscritta nel registro degli abitanti a fini amministrativi e, almeno per il momento, non verrà utilizzata a fini statistici. La caratte­ ristica non va quindi inviata all’UST conformemente all’articolo 14 capoverso 1 LArRa. Per motivi di certezza del diritto e di chiarezza, l’articolo 14 capoverso 1 esclude espli­ citamente questa caratteristica dall’obbligo di trasmissione all’UST a fini statistici.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

Il progetto non ha ripercussioni né sulle finanze né sul personale della Confederazione. Gli adeguamenti necessari previsti, in particolare a livello di ordinanza, del catalogo delle caratteristiche dell’UST e degli standard eCH saranno attuati nell’ambito delle

46 Cfr. studio di fattibilità, pag. 37 e ulteriori delucidazioni.

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risorse esistenti. La Direzione consolare del DFAE valuterà, nell’ambito dei suoi pro­ getti di digitalizzazione nel settore consolare, i requisiti necessari al rilevamento tecnico del disciplinamento dell’autorità parentale nel Registro degli svizzeri all’estero.

5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le re­ gioni di montagna Gli effetti principali saranno percepibili a livello comunale, dove, secondo la stima dei costi dello studio di fattibilità, saranno necessari investimenti per formare il personale in merito all’iscrizione di questa nuova caratteristica47. È infatti previsto un investimento totale pari a 2,77 milioni di franchi, di cui poco più di 1,2 milioni saranno a carico dei 7 Cantoni che non prevedono ancora questa caratteristica e poco più di 1,5 milioni dei restanti 19 Cantoni dove invece è già in uso48. Le piccole modifiche ai sistemi software degli uffici controllo abitanti dovrebbero essere coperte dagli attuali contratti di licenza, poiché i requisiti tecnici di base per la registrazione della caratteristica «autorità paren­ tale» risultano già soddisfatti49. In tal senso, dovrebbe essere possibile integrare le in­ formazioni nella trasmissione standardizzata elettronica alla piattaforma cantonale dei dati degli abitanti, a condizione che anche questa piattaforma, in quanto replica dei registri degli abitanti, preveda la caratteristica in questione50.

Lo studio di fattibilità non presenta alcuna stima dei costi per le autorità soggette all’ob­ bligo di comunicazione. Si presume tuttavia che per le autorità come l’APMA e i tribu­ nali, che attualmente non utilizzano gli standard eCH, i costi per l’introduzione di nuove soluzioni software finalizzate alla trasmissione elettronica standardizzata saranno con­ siderevoli51. L’APMA e i tribunali sono autorità senza funzione di registrazione ai sensi della LArRa, per loro l’utilizzo di sedex è attualmente soggetto a pagamento52. Sono previsti dai quattro ai cinque anni per implementare i nuovi software e formare il perso­ nale53. Il periodo transitorio di cinque anni, proposto dall’avamprogetto, permette ai tri­ bunali e alle APMA di introdurre la trasmissione elettronica standardizzata agli uffici controllo abitanti e corrisponde quindi alle scadenze previste per questi adeguamenti.

47 Cfr. studio di fattibilità, pag. 51. 48 Cfr. studio di fattibilità, pag. 45: GL, GR, SO, TI, UR, VD e VS senza tenuta del registro, altri Cantoni con tenuta del registro (ZG con tenuta del registro fino ad aprile 2023 e viene contato), nonché pag. 51. 49 Cfr. studio di fattibilità, pag. 51. 50 Nei Cantoni di Ginevra e Appenzello Interno, che gestiscono un registro centrale degli abitanti, non è necessaria alcuna trasmissione dai livelli comunali a quello cantonale (cfr. studio di fattibilità, pag. 21). 51 Cfr. studio di fattibilità, pag. 51 52 Cfr. studio di fattibilità, pag. 47 n. 9.2 nonché art. 5 cpv. 3 OArRa. 53 Cfr. studio di fattibilità, pag. 49 con altri rimandi.

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È importante sottolineare che il progetto avrà effetti positivi a medio termine per le au­ torità comunali e cantonali. Queste ultime potranno infatti consultare la piattaforma can­ tonale o, nei casi che coinvolgono più Cantoni, il registro degli abitanti del luogo di domicilio del figlio per sapere con certezza chi detiene l’autorità parentale. Per le auto­ rità ciò contribuisce a ridurre i rischi, in particolare nei casi di previsto cambio di domi­ cilio di un genitore con un figlio o di richiesta di rilascio di un documento d’identità per un minore, poiché in futuro sarà possibile verificare l’autorità parentale rivendicata dai genitori o da uno dei genitori consultando il registro, anche se, data la non retroattività della registrazione, la completezza e l’attualità delle iscrizioni nel registro saranno ga­ rantite solo in un secondo momento.

5.3 Ripercussioni sull’economia

Il progetto non ha ripercussioni dirette sull’economia.

5.4 Ripercussioni sulla società

Il miglioramento della disponibilità dei dati grazie alla registrazione dell’autorità paren­ tale nei registri degli abitanti è vantaggioso anche per i genitori stessi, che non do­ vranno più dimostrare alle autorità comunali o cantonali di essere i detentori dell’auto­ rità parentale mediante documenti come decisioni o dichiarazioni o tramite l’iscrizione nel passaporto del figlio. La possibilità di ottenere, su richiesta, un estratto dell’autorità parentale consente inoltre di dimostrare di esercitare l’autorità parentale anche nei con­ fronti di privati esterni come, ad esempio, organizzatori di viaggio o durante un sog­ giorno all’estero (cfr. anche n. 4.1).

6 Aspetti giuridici

6.1 Costituzionalità

Come già menzionato nel rapporto in adempimento del postulato54, la competenza della Confederazione in materia di diritto civile e di procedura civile, sancita dall’arti­ colo 122 capoverso 1 della Costituzione federale55 (Cost.), è sufficiente per prescrivere ai Cantoni di registrare l’autorità parentale a livello cantonale nei registri degli abitanti, per sancire per legge l’obbligo delle competenti autorità di comunicare queste informa­ zioni agli uffici controllo abitanti e per determinare quali autorità abbiano accesso a questi dati sull’autorità parentale e a quali condizioni. Una modifica proposta alla LArRa volta a includere l’autorità parentale come ulteriore caratteristica obbligatoria si basa sulla competenza della Confederazione di emanare norme sull’armonizzazione e la te­

54 Rapporto in adempimento del postulato, n. 5.4.3. 55 RS 101

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nuta dei registri, sancita dall’articolo 65 capoverso 2 Cost., nonché sull’articolo 122 ca­ poverso 1 Cost. Il disciplinamento delle modalità di attuazione a livello cantonale e in­ tercantonale spetta tuttavia ai Cantoni.

6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

L’avamprogetto è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera, in partico­ lare con l’articolo 3 capoverso 2 della Convenzione sui diritti del fanciullo56.

6.3 Forma dell’atto

Il progetto contiene disposizioni normative che, ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 Cost., devono essere emanate sotto forma di legge federale.

6.4 Delega di competenze legislative

L’articolo 300a capoverso 2 secondo periodo AP-CC delega al Consiglio federale la competenza di disciplinare le modalità della comunicazione mediante ordinanza di ese­ cuzione.

6.5 Protezione dei dati

Il progetto è conforme alle disposizioni in materia di protezione dei dati. I principi di cui all’articolo 6 LPD sono rispettati grazie alla trasmissione prevista tramite interfacce elet­ troniche e alla limitazione della registrazione di dati necessari, di cui l’UST terrà conto nell’elaborazione delle specificità precise della caratteristica principale e di quelle par­ ziali (cfr. sopra, n. 3.3). La registrazione e la trasmissione dei dati relativi alle caratteri­ stiche obbligatorie tra gli uffici controllo abitanti in caso di arrivo e partenza all’interno e all’esterno del Cantone, nonché gli uffici controllo abitanti e le piattaforme cantonali dei dati degli abitanti, sono già disciplinate dalla LArRa in conformità con la protezione dei dati.

56 Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, entrata in vigore per la Svizzera il 26 marzo 1997 (RS 0.107).

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