Lexipedia

Dipartimento federale dell’interno DFI

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Settembre 2025

Ordinanza concernente modifiche di disposizioni nell’ambito della previdenza professionale 2026

Rapporto esplicativo per l’indizione della procedura di consultazione

Indice

1 Contesto 3

2 Commento ai singoli articoli 4

2.1 Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2) .................................................................................................................... 4 2.2 Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) .............................................................................. 8 2.3 Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OLP) ................................................................................... 11 2.4 Entrata in vigore ..................................................................................................... 11

3 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale 12

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1 Contesto

Le seguenti modifiche concernono l’ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professio- nale per la vecchiaia i superstiti e l’invalidità (OPP 2), l’ordinanza del 13 novembre 1985 sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3) e l’ordinanza del 3 ottobre 1984 sul libero passaggio (OLP). In queste tre ordinanze sono apportate le modifiche indicate di seguito.

a. Precisazione della regolamentazione sulla valutazione dell’adeguatezza dei piani di previdenza del 2° pilastro in seguito all’introduzione della 13a mensilità della rendita di vecchiaia dell’AVS (art. 1 cpv. 3 OPP 2) L’iniziativa popolare «Vivere meglio la pensione (Iniziativa per una 13esima mensilità AVS)» è stata accettata dal Popolo e dai Cantoni il 3 marzo 2024. 1 Avendo le Camere accolto le pro- poste del Consiglio federale relative all’introduzione della 13a mensilità della rendita di vec- chiaia, questa sarà versata per la prima volta ai pensionati nel dicembre del 2026. 2 Come già annunciato nel messaggio concernente il disegno di legge 3, la 13a mensilità della rendita di vecchiaia andrà ignorata nella valutazione dell’adeguatezza dei piani di previdenza del 2° pi- lastro. È pertanto necessaria una precisazione della disposizione dell’articolo 1 capoverso 3 OPP 2 concernente l’adeguatezza.

b. Allentamento del divieto delle operazioni di pensione per consentire una rapida raccolta di liquidità per finanziare la copertura dei rischi di cambio (art. 53 cpv. 6 e 7 OPP 2) La copertura dei rischi valutari per limitare i rischi d’investimento ha un’importanza fondamen- tale per gli istituti di previdenza. A causa delle fluttuazioni talvolta notevoli nel settore delle valute, tale copertura può causare un elevato e costoso fabbisogno di liquidità. In tali circo- stanze, le operazioni di pensione in cui l’istituto di previdenza agisce quale cedente (le cosid- dette operazioni pronti contro termine) possono pertanto essere un modo efficiente per procu- rarsi rapidamente e a basso costo le liquidità necessarie. Questo permette di evitare in parti- colare svendite a condizioni svantaggiose o il mantenimento di costosi limiti di credito presso istituti bancari. La disposizione dell’articolo 53 capoverso 6 OPP 2, che prevede un divieto ge- nerale delle operazioni pronti contro termine, andrà pertanto adeguata in modo che in futuro gli istituti di previdenza possano effettuare tali operazioni di pensione a determinate condizioni ben definite.

c. Modifica dell’ordine dei beneficiari nel pilastro 3a (art. 2 cpv. 2 e 3 OPP 3) In adempimento del postulato Nantermod 22.3220 «OPP 3. Maggiore libertà nella pianifica- zione successoria» 4, il Consiglio federale ha valutato l’opportunità di rivedere la regolamenta- zione dell’ordine dei beneficiari nel pilastro 3a (OPP 3). Nel suo rapporto del 7 giugno 2024 5 è giunto alla conclusione che si dovrebbe accordare agli intestatari della previdenza maggiore flessibilità nella definizione dell’ordine dei beneficiari di patrimoni di previdenza del pilastro 3a.

1 Iniziativa per una 13esima mensilità AVS. 2 24.073 | Attuazione e finanziamento dell’iniziativa per una 13esima mensilità AVS | Oggetto | Il Parla- mento svizzero

3 FF 2024 2747, in particolare 21

4 Cfr. 22.3220 | OPP 3. Maggiore libertà nella pianificazione successoria | Oggetto | Il Parlamento sviz- zero. 5 Comunicato stampa: Maggiore flessibilità sull’ordine dei beneficiari degli averi del pilastro 3a (ad-

min.ch).

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Questo cambiamento permetterebbe di tenere maggiormente conto della situazione delle fa- miglie ricomposte. Attualmente, infatti, la moglie o il marito oppure il partner registrato o la partner registrata vengono sistematicamente avvantaggiati rispetto ai figli nati da una prece- dente relazione: l’intestatario della previdenza non ha alcuna possibilità di far beneficiare an- che questi figli del suo 3° pilastro, se è sposato al momento del decesso. In futuro, l’intestatario della previdenza dovrà poter stabilire come ripartire il suo capitale di previdenza tra questi familiari in caso di decesso.

d. Altre modifiche (art. 27h OPP 2, incluso l’Allegato nonché art. 8a cpv. 1 e art. 15 cpv. 3 OLP) Nell’articolo 27h e nel terzo comma del capoverso 1 dell’Allegato dell’OPP 2 sarà ripresa in ampia misura la terminologia delle Swiss GAAP RPC 26, che esprime in modo più preciso e adeguato il contenuto normativo (con la sola differenza che la versione italiana delle Swiss GAAP RPC 26 parla di «accantonamenti tecnico-assicurativi», mentre nella presente disposi- zione sarà utilizzata, come nel resto dell’ordinanza, l’espressione «accantonamenti tecnici»). Si tratta di una rettifica puramente linguistica delle disposizioni in questione.

Dall’introduzione del nuovo conguaglio della previdenza, nel 2017, il promovimento della pro- cedura di divorzio è il momento determinante per il calcolo della ripartizione dei diritti previ- denziali. Conformemente all’articolo 22a capoverso 1 LFLP, questo è anche il momento de- terminante per il calcolo degli interessi dovuti sull’avere di previdenza. Nell’articolo 8a capo- verso 1 OLP, che stabilisce il tasso d’interesse applicabile a tal fine, si parla ancora erronea- mente dell’«atto del divorzio», come nel diritto anteriore. La disposizione va pertanto adeguata in conformità alla situazione giuridica vigente.

Parallelamente alle modifiche concernenti l’ordine dei beneficiari nel pilastro 3a occorrerà ap- portare un adeguamento alla regolamentazione dell’ordine dei beneficiari nel diritto in materia di libero passaggio. Analogamente a quanto previsto dal nuovo capoverso 3 dell’articolo 2 OPP 3, anche nell’ambito del libero passaggio gli assicurati non potranno ridurre la frazione spettante a determinate persone vicine a un livello tanto basso da corrispondere a un’esclu- sione dal beneficio. L’art. 15 cpv. 3 OLP va pertanto adeguato di conseguenza.

2 Commento ai singoli articoli

2.1 Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'in- validità (OPP 2)

Art. 1 cpv. 3

L’articolo 1 OPP 2 stabilisce i limiti per il riconoscimento dell’adeguatezza di un piano di previ- denza. Se questi limiti non sono rispettati, l’istituto di previdenza deve ridurre le sue prestazioni regolamentari. Per la verifica dell’adeguatezza si deve tenere conto anche delle prestazioni dell’AVS: L’articolo 1 capoverso 3 OPP 2 precisa che, per i salari superiori a 90 720 franchi, le prestazioni di vecchiaia della previdenza professionale, aggiunte a quelle dell’AVS, non pos- sono superare l’85 per cento dell’ultimo salario soggetto all’AVS conseguito prima del pensio- namento.

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Nella presente disposizione verrà pertanto aggiunto un nuovo periodo che esclude esplicita- mente la 13a mensilità della rendita di vecchiaia dal modello di calcolo per la valutazione dell’adeguatezza. Se gli istituti di previdenza dovessero tenere conto della 13a mensilità della rendita di vecchiaia nel loro modello di calcolo e questo portasse al superamento del limite dell’85 per cento, gli istituti dovrebbero diminuire le loro prestazioni regolamentari a partire dal 2026. Questa diminuzione potrebbe essere applicata soltanto alle rendite future, dato che quelle correnti beneficerebbero della garanzia dei diritti acquisiti. Ne risulterebbe una disparità di trattamento tra i beneficiari di rendita attuali e quelli futuri contraria allo scopo della 13a mensilità.

Inoltre, l’obiettivo della 13a mensilità della rendita di vecchiaia è quello di accrescere il livello complessivo del reddito di sostituzione dei beneficiari di rendita e di migliorare in modo imme- diato il loro potere d’acquisto. L’obiettivo non sarebbe raggiunto se gli istituti di previdenza, a causa dell’inclusione della 13a mensilità della rendita di vecchiaia nel modello di calcolo, do- vessero ridurre le loro prestazioni per rispettare il limite dell’85 per cento.

L’adeguamento della presente disposizione sull’adeguatezza è stato preannunciato nel mes- saggio concernente l’attuazione e il finanziamento dell’iniziativa per una 13esima mensilità AVS. 6

Art. 27h (incluso l’Allegato)

Con la modifica redazionale apportata all’ultimo periodo dell’articolo 27h, nell’ordinanza sarà ripresa sostanzialmente la terminologia, più precisa, delle raccomandazioni contabili Swiss GAAP RPC 26, che utilizzano le espressioni capitali di previdenza e accantonamenti tecnico-assicurativi 7. Invece di quest’ultima, però, viene mantenuta l’espressione «accantona- menti tecnici», che figura già nella versione italiana dell’OPP 2. La differenza esistente a livello terminologico tra la base giuridica e le norme contabili sarà così eliminata.

Anche la terminologia nell’ultimo comma del capoverso 1 dell’Allegato è adeguata di conse- guenza.

Art. 53 cpv. 6 e 7

Contesto generale della modifica

Con il termine «operazione pronti contro termine» si designa un patto di riacquisto in cui il cedente vende titoli al cessionario per riceve in contropartita contanti e/o liquidità. Con questa operazione il cedente si impegna a riacquistare dal cessionario titoli identici per genere e quan- tità a una data a un prezzo prestabiliti. Da un punto di vista economico, si tratta di un credito di durata limitata garantito mediante titoli. Per questo credito, il cedente paga un interesse (interesse «repo»).

A causa dei rischi elevati connessi agli investimenti con una leva (leverage), attualmente è vietato agli istituti di previdenza di concludere tali operazioni pronti contro termine in veste di cedente 8. Gli istituti di previdenza devono effettuare investimenti e non procedere a transazioni finanziarie speculative finanziate mediante crediti. Da questo punto di vista, il divieto delle operazioni pronti contro termine ha finora dato buoni risultati ed è uno dei motivi della relativa

6 FF 2024 2747, in particolare 21

7 Cfr. p. es. Swiss GAAP FER 26 N. 4 e N. 7 lettera H.

8 Cfr. art. 53 cpv. 6, ultimo periodo OPP 2.

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stabilità degli istituti di previdenza. Gli istituti di previdenza sono invece autorizzati a concedere crediti in qualità di cessionari.

Per motivi di diversificazione e di redditività, gli istituti di previdenza effettuano investimenti a livello globale. Procedono però a operazioni di copertura dei rischi di cambio, dato che non vogliono sopportare tali rischi per tutti gli investimenti esteri e che ciò, data la relativa forza del franco e la natura degli impegni denominati in franchi non è nemmeno ragionevole. Per queste operazioni devono tuttavia depositare margini a garanzia dei contratti stipulati. In caso di flut- tuazioni di cambio sfavorevoli questi margini causano un bisogno di liquidità a breve termine, la cui entità è proporzionale alle fluttuazioni. Lo stesso vale per altre operazioni di copertura dei rischi di cambio, per esempio nel caso di derivati impiegati per coprire posizioni azionarie.

Dopo la crisi finanziaria del 2008 sono state adottate diverse disposizioni per ridurre i rischi dei prestatori di servizi finanziari/delle banche nel commercio di derivati e quindi anche nelle operazioni di copertura dei rischi di cambio. La conseguenza è che le banche chiedono sempre più spesso garanzie in contanti anziché in titoli, poiché i primi gravano meno sul loro bilancio. Per la gestione delle liquidità degli istituti di previdenza questa nuova situazione è tuttavia sfavorevole. Occorre inoltre tenere conto del fatto che anche le alternative alle operazioni pronti contro termine non sono affatto prive di rischi per gli istituti di previdenza. La detenzione di liquidità, per esempio, comporta frequentemente costi di opportunità e rischi di controparte. Ma anche il fatto di collaborare soltanto con determinate banche che non esigono contanti può non essere ottimale sotto il profilo dei rischi e dei costi per gli istituti di previdenza. I limiti di credito presso le banche comportano costi elevati. Gli istituti di previdenza, soprattutto quelli di grandi dimensioni, chiedono pertanto giustamente di poter accedere alle possibilità offerte dalle operazioni pronti contro termine quali strumento per procurarsi rapidamente liquidità a basso costo.

A causa del loro effetto leva e del conseguente aumento del bilancio, le operazioni pronti con- tro termine comportano però anche rischi relativamente elevati. In futuro gli istituti di previ- denza dovranno pertanto essere autorizzati a effettuare tali operazioni, ma soltanto a determi- nate condizioni ben definite, al fine di contenere i rischi a esse connessi (per i dettagli v. le seguenti spiegazioni).

Commento alle singole disposizioni

Art. 53 cpv. 6 L’ultimo periodo del vigente capoverso 6, che vieta le operazioni di pensione in cui l’istituto di previdenza agisce quale cedente (operazioni pronti contro termine), verrà soppresso. Nel suo nuovo tenore, il presente capoverso stabilisce le condizioni alle quali un istituto di previdenza sarà in futuro autorizzato a effettuare tali operazioni di pensione.

La vendita temporanea di titoli gli consentirà di procurarsi rapidamente liquidità e in particolare di sostenere con liquidità le coperture dei rischi di cambio esistenti. L’istituto di previdenza potrà dunque effettuare operazioni pronti contro termine alle seguenti condizioni, che ne limi- tano l’entità e la durata:

Lett. a Ai fini della gestione delle liquidità, per esempio per operazioni di copertura dei rischi di cambio ma anche per altri bisogni di liquidità a breve termine, l’istituto di previdenza sarà autorizzato a impiegare al massimo l’1 per cento del patrimonio di previdenza per operazioni pronti contro termine.

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Lett. b Per soddisfare un bisogno di liquidità dovuto alla copertura di rischi di cambio, l’istituto di pre- videnza potrà procurarsi al massimo il 4 per cento del patrimonio di previdenza con operazioni pronti contro termine. In tal caso la durata dell’operazione è limitata a 30 giorni civili al mas- simo. Lo scopo di questa disposizione è che in caso di elevato bisogno di liquidità dell’istituto di previdenza le operazioni pronti contro termine vengano autorizzate soltanto entro certi limiti a causa dei rischi elevati che comportano (effetto leva) e che l’istituto di previdenza consideri o prenda altre misure necessarie in tali circostanze.

Mentre la lettera a disciplina il caso dei bisogni di liquidità più frequenti degli istituti di previ- denza, la lettera b disciplina il caso più raro ed eccezionale di un maggior bisogno di liquidità dovuto a operazioni di copertura dei rischi di cambio. Finora, il bisogno di operazioni pronti contro termine in qualità di cedente ai fini della copertura dei rischi di cambio è stato menzio- nato soltanto da alcuni istituti di previdenza di grandi dimensioni. 9

Art. 53 cpv. 7 Il nuovo capoverso 7 stabilisce esplicitamente che nelle operazioni di pensione in cui l’istituto di previdenza agisce quale cedente non è ammesso alcun effetto leva (nel senso di una leva «sistematica»). Questo significa che la copertura di un bisogno generale di liquidità secondo la lettera a o di un bisogno di liquidità specifico per la copertura di rischi di cambio secondo la lettera b non deve far sì che le liquidità aggiuntive ottenute con le operazioni di pensione ven- gano utilizzate per esercitare un effetto leva sugli investimenti dell’istituto di previdenza. Con la limitazione della durata prevista nella lettera b, il legislatore garantisce inoltre che gli impegni derivanti dalle operazioni pronti contro termine non vengano semplicemente prolungati e ac- cumulati, ma vengano estinti alla scadenza del termine e non vengano prolungati. Questa condizione supplementare è giustificata dal limite più elevato autorizzato in tal caso.

Art. 55 lett. e Per garantire l’uniformità terminologica, in questa lettera verrà in futuro utilizzata l’espressione «senza copertura dei rischi di cambio» invece di «le cui fluttuazioni di cambio non sono assi- curate».

Allegato cpv. 1

Nell’ultimo periodo verrà adeguata la terminologia, in modo da farla corrispondere alla modifica redazionale apportata all’articolo 27h capoverso 1 OPP 2. L’attuale formulazione «(capitali a risparmio e capitali di copertura)» sarà dunque sostituita con «(capitali di previdenza e accan- tonamenti tecnici)».

Art. 62a cpv. 1

La legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti sarà in futuro menzionata all’articolo 1 capoverso 3 OPP 2. Non sarà dunque più necessario menzionarla per esteso nelle disposizioni successive, dove basterà l’abbreviazione. Laddove mancano attualmente, sono aggiunte le note a piè di pagina. Questa modifica è di natura pu- ramente formale.

9 Per questa ragione, per il momento non si prende in considerazione l’eventualità di esten- dere il campo d’applicazione della disposizione alle fondazioni d’investimento. 7

Art. 62d

La legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti sarà in futuro menzionata all’articolo 1 capoverso 3 OPP 2. Non sarà dunque più necessario menzionarla per esteso nelle disposizioni successive, dove basterà l’abbreviazione. Questa modifica è di natura puramente formale. È inoltre corretta una svista nel rinvio alle disposizioni transitorie (aggiunta di «lettere a–d»).

2.2 Ordinanza sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute (OPP 3)

Art. 2 cpv. 2 e 3

Contesto generale della modifica

Attualmente l’ordine dei beneficiari della previdenza individuale vincolata (pilastro 3a) favori- sce il coniuge o il partner registrato superstite e penalizza i discendenti diretti del defunto e gli altri beneficiari di secondo rango. Questa situazione può essere particolarmente insoddisfa- cente quando l’intestatario della previdenza vive in una famiglia ricomposta con un nuovo co- niuge ed ha figli nati da un’altra o una precedente relazione. In questo caso l’intestatario della previdenza non ha la possibilità di designare i propri figli quali beneficiari in aggiunta al co- niuge, nemmeno se questi sono minorenni o non hanno terminato gli studi. Non ha pertanto la possibilità di decidere in che modo ripartire il proprio capitale di previdenza tra questi familiari in modo adeguato alle proprie scelte di vita. L’obiettivo della modifica di questa diposizione è dunque quello di dare maggiore flessibilità agli intestatari della previdenza nella loro pianifica- zione, a favore di una cerchia limitata di beneficiari. Il progetto propone di modificare i capoversi 2 e 3 dell’articolo 2 OPP 3. La modifica del capo- verso 2 ha lo scopo di dare all’intestatario della previdenza la possibilità di modificare l’elenco dei beneficiari del suo capitale di previdenza in caso di decesso. In questo capoverso verrà ripreso anche il contenuto dell’attuale capoverso 3, in modo da elencare in un solo capoverso tutte le possibilità a disposizione dell’intestatario per definire i beneficiari del suo capitale di previdenza. Nello specifico, potrà in futuro elevare uno o più beneficiari del secondo rango (discendenti diretti, persona con cui l’intestatario conviveva, persona che provvede al sosten- tamento di uno o più figli comuni e persone al cui sostentamento la persona defunta provve- deva) al primo rango (coniuge superstite o partner registrato superstite). Inoltre, l’intestatario potrà precisare liberamente i diritti di ciascuno dei beneficiari di questo rango, se esso include più persone.

Il capoverso 3, nel suo nuovo tenore, avrà una funzione protettiva, in quanto impedirà di ridurre la frazione spettante a uno dei beneficiari a un livello tale da corrispondere a un’esclusione dal beneficio (p. es. una frazione dello 0,1 %, dell’1 % o del 5 %). La frazione minima sarà dunque fissata al 10 per cento per i motivi esposti di seguito. Innanzitutto, questa nuova disposizione limiterà soltanto marginalmente le possibilità di flessibilizzazione dell’intestatario della previ- denza. Inoltre, terrà conto della dipendenza economica dei beneficiari del primo e del secondo rango, indipendentemente dal fatto che la situazione familiare sia conflittuale o meno. Soprat- tutto nel caso dei lavoratori indipendenti il 3° pilastro può rappresentare l’unica forma di previ- denza, ragion per cui la dipendenza economica è maggiore. Infine, la nuova disposizione evita che le spese di amministrazione legate a un versamento di capitale, segnatamente un versa- mento di infima entità, risultino sproporzionate. A titolo indicativo, nel 2023 l’importo mediano dei capitali riscossi al momento del pensionamento nell’ambito del 3° pilastro era di 49 381 franchi per gli uomini e di 41 772 franchi per le donne (fonti: UST, Statistica delle nuove

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rendite [NRS] e Statistica della popolazione e delle economie domestiche [STATPOP]). L’im- porto mediano del capitale versato in caso di decesso prima dell’età di riferimento era ancora inferiore. Questa protezione si applicherà soltanto ai beneficiari del primo e del secondo rango.

La soluzione proposta offre una maggiore flessibilità, garantendo allo stesso tempo la prote- zione delle persone che avevano una forma di comunità economica con la persona defunta. Se l’intestatario non intraprenderà nulla, l’ordine dei beneficiari resterà invariato, con il coniuge superstite o il partner registrato superstite al primo rango e i discendenti diretti, la persona con cui l’intestatario conviveva, la persona che provvede al sostentamento di uno o più figli comuni e le persone al cui sostentamento la persona defunta provvedeva al secondo rango. La pos- sibilità di cambiare il rango dei beneficiari tra il primo e il secondo rango è già prevista nel secondo pilastro, nelle disposizioni sul libero passaggio, segnatamente all’articolo 15 capo- verso 2 dell’ordinanza su libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OLP) 10. Al fine di garantire l’uniformità tra disposizioni simili, la prote- zione introdotta nell’articolo 2 capoverso 3 OPP 3 sarà introdotta anche nell’OLP. Pertanto, anche nell’OLP sarà introdotto il divieto di ridurre la frazione spettante a uno dei beneficiari del primo e del secondo rango a meno del 10 per cento. Il progetto avrà ripercussioni sugli istituti, che dovranno adeguare i loro regolamenti e farli approvare dalla competente autorità di vigilanza. Inoltre, conformemente all’articolo 1 capo- verso 4 OPP 3, tutti i fornitori di prodotti nell’ambito del pilastro 3a dovranno sottoporre le mo- difiche apportate, per verifica e approvazione, all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC), che dovrà quindi sostenere un onere supplementare da non sottovalutare. Allo stesso tempo, gli istituti dovranno informare gli intestatari della previdenza di questa modifica e delle nuove possibilità di pianificazione.

Il progetto avrà ripercussioni anche sui beneficiari. A seconda della pianificazione operata dall’intestatario della previdenza, determinati beneficiari che finora erano beneficiari unici po- trebbero in futuro dover condividere il capitale con altri beneficiari. Viceversa, persone che finora non erano beneficiarie potrebbero diventare tali. Commento alle singole disposizioni

Art. 2 cpv. 2 Il nuovo capoverso 2 preciserà in modo più chiaro le possibilità offerte all’intestatario della previdenza, suddividendole nelle tre lettere a, b e c. Con questa ristrutturazione si intende migliorare la chiarezza della disposizione. Le lettere a, b e c indicheranno esplicitamente le varie possibilità a disposizione dell’intestatario della previdenza per quanto concerne la defini- zione dell’ordine dei beneficiari. Lett. a Il vigente capoverso 2 dell’articolo 2 diventerà la nuova lettera a. Il suo contenuto rimarrà in- variato, ragion per cui si tratta di una modifica di natura puramente formale. La lettera a ri- prende quindi il diritto vigente. Lett. b La nuova lettera b del presente articolo darà all’intestatario della previdenza la possibilità di decidere autonomamente se elevare uno o più beneficiari al rango del coniuge o del partner registrato superstite. Potrà dunque includere uno o più beneficiari del secondo rango nella cerchia dei beneficiari del primo rango. Se l’intestatario della previdenza si avvarrà di questa possibilità, vi saranno probabilmente più beneficiari di primo rango. In tal caso, l’intestatario potrà anche precisare i diritti di ciascun beneficiario del medesimo rango. Se per esempio un intestatario coniugato eleverà due suoi

10 RS 841.425

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discendenti diretti al primo rango, potrà stabilire una frazione del 30 per cento per il coniuge, una del 30 per cento per il discendente diretto A e una del 40 per cento per il discendente diretto B. Se i diritti dei singoli beneficiari non verranno precisati, la ripartizione verrà effettuata pro ca- pite. Nel caso di due discendenti diretti e di un coniuge al primo rango, per esempio, il capitale di previdenza sarà suddiviso in tre parti (33 % per ciascun beneficiario).

Se l’intestatario non è coniugato o non è in unione domestica registrata, può privilegiare una persona elevandola al primo rango. Se per esempio eleva al primo rango la persona con cui convive e non vi è né un coniuge né un partner registrato, la persona con cui convive sarà l’unica beneficiaria del capitale di previdenza in caso di decesso. L’intestatario può decidere di elevare soltanto determinati beneficiari. Se ha due discendenti diretti, per esempio, può elevarne soltanto uno al primo rango e lasciare l’altro al secondo rango. La possibilità di elevare i beneficiari è limitata ai beneficiari del secondo rango. Lo scopo di questa limitazione è di garantire, da un lato, che il beneficio delle prestazioni resti circoscritto a persone con cui l’intestatario aveva un legame economico e, dall’altro, che rimanga tutelata in una certa misura la posizione privilegiata del coniuge o del partner registrato. Lett. c Il vigente capoverso 3 dell’articolo 2 diventerà la nuova lettera c. Il suo contenuto rimarrà in- variato, ragion per cui si tratta di una modifica di natura puramente formale. La lettera c ri- prende quindi il diritto vigente. Art. 2 cpv. 3 Se l’intestatario della previdenza ha elevato uno o più beneficiari al primo rango, potrà in se- guito decidere di favorire o sfavorire uno o più beneficiari del primo rango. A tal fine dovrà semplicemente attribuire una frazione più bassa a una o più persone. Il nuovo capoverso 3 fornisce una precisazione a questo riguardo: non sarà possibile ridurre la frazione spettante a uno dei beneficiari del primo o del secondo rango a un livello tale da corrispondere a un’esclusione dal beneficio (p. es. lo 0,1 %, l’1 % o il 5 %). La frazione minima è fissata al 10 per cento per beneficiario. Se per esempio un intestatario della previdenza che non è né sposato né in unione domestica registrata ha elevato tre suoi discendenti diretti al primo rango, potrà stabilire che il discendente diretto A riceva una frazione del 50 per cento, il discendente diretto B una frazione del 40 per cento e il discendente diretto C una frazione del 10 per cento. La frazione del discen- dente diretto C non potrà essere inferiore al 10 per cento. In base al diritto vigente è possibile stabilire frazioni anche per i beneficiari dei ranghi da 3 a 5 (art. 2 cpv. 3). La protezione prevista dal nuovo capoverso 3 non sarà tuttavia applicabile a questi beneficiari. Sul piano formale, l’intestatario della previdenza dovrà comunicare per iscritto, mentre è an- cora in vita, all’istituzione interessata l’elevazione di rango di determinati beneficiari e le fra- zioni dei singoli beneficiari (art. 82 cpv. 3 LPP). Le disposizioni testamentarie non sono suffi- cienti.

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2.3 Ordinanza sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vec-

chiaia, i superstiti e l’invalidità (OLP)

Art. 8a cpv. 1 Conformemente all’articolo 22a capoverso 1, secondo periodo LFLP, in caso di divorzio, nel quadro del conguaglio della previdenza, alla prestazione d’uscita e all’avere di libero passag- gio esistenti al momento della celebrazione del matrimonio vanno aggiunti gli interessi dovuti al momento del promovimento della procedura di divorzio. Dall’entrata vigore delle nuove di- sposizioni sul conguaglio della previdenza, il 1° gennaio 2017, questo è il momento determi- nante per l’aggiunta degli interessi alla prestazione d’uscita da ripartire.

La disposizione del presente capoverso stabilisce che per l’aggiunta degli interessi alla pre- stazione d’uscita va applicato il tasso minimo LPP valido nel periodo corrispondente. Fa tutta- via ancora riferimento all’«atto del divorzio» (conformemente al diritto anteriore). Con la modi- fica proposta la presente disposizione viene allineata alla situazione giuridica e legale vigente in materia di tasso d’interesse applicabile. Di conseguenza, alle prestazioni di uscita e di libero passaggio acquisite al momento della conclusione del matrimonio e ai versamenti unici effet- tuati va applicato il tasso minimo LPP secondo l’articolo 12 OPP 2 valido nel periodo corri- spondente fino al momento del promovimento della procedura di divorzio e non fino all’atto del divorzio, cui, a causa di una svista, la disposizione vigente fa ancora riferimento conforme- mente al diritto anteriore.

Art. 15 cpv. 3 Nella presente disposizione sarà apportata una precisazione analoga a quella apportata all’ar- ticolo 2 capoverso 3 AP-OPP 3. Non sarà dunque possibile ridurre la frazione spettante a uno dei beneficiari del primo o del secondo rango a un livello tale da corrispondere a un’esclusione dal beneficio (p. es. lo 0,1 %, l’1 % o il 5 %). Una frazione troppo bassa equivarrebbe a un’esclusione dal beneficio. Dato che l’avere del conto di libero passaggio rientra nell’ambito della previdenza professionale, la protezione della frazione spettante ai beneficiari previsti dalla LPP (coniuge, partner registrato e orfani) è in linea con l’obbiettivo generale della previ- denza professionale. La flessibilizzazione della previdenza rimane pertanto possibile, segna- tamente tra le persone economicamente dipendenti dall’assicurato. La frazione minima è fis- sata al 10 per cento, per analogia a quella stabilita nell’articolo 2 capoverso 3 AP-OPP 3. An- che qui la limitazione si applica soltanto ai beneficiari del primo e del secondo rango (v. in proposito il commento all’art. 2 cpv. 3 AP-OPP 3).

2.4 Entrata in vigore

II. Fatti salvi l’articolo 2 capoversi 2 e 3 OPP 3 e l’articolo 15 capoverso 3 OLP, l’ordinanza en- trerà in vigore il 1° agosto 2026. Un’entrata in vigore rapida è necessaria soprattutto per l’arti- colo 1 capoverso 3 OPP 2: questa disposizione dovrà infatti già essere in vigore al momento del primo versamento della 13a mensilità della rendita di vecchiaia AVS. L’articolo 2 capoversi 2 e 3 OPP 3 e l’articolo 15 capoverso 3 OLP concernono l’attuazione del postulato Nantermod 22.3220 «OPP 3. Maggiore libertà nella pianificazione successoria». In seguito a queste modifiche d’ordinanza, gli istituti del pilastro 3a e gli istituti di libero passaggio dovranno adeguare i propri regolamenti. Per l’adeguamento dei regolamenti gli istituti neces- sitano di un periodo di attuazione di diversi mesi. L’entrata in vigore dell’articolo 2 capoversi 2 e 3 OPP 3 e dell’articolo 15 capoverso 3 OLP è pertanto prevista soltanto il 1° gennaio 2027.

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3 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale

Il progetto non avrà ripercussioni fiscali e/o finanziarie per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni e non causerà un aumento delle spese per il personale.

L’autorizzazione (limitata) delle operazioni di pensione agevolerà l’acquisizione di liquidità a breve termine da parte degli istituti di previdenza e ridurrà i costi a essa connessi. I risparmi che potranno essere realizzati nel complesso dagli istituti di previdenza non sono quantificabili.

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