Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP Segreteria di Stato della migrazione SEM
Berna, giugno 2025
Modifiche di ordinanze a seguito del recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE
Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
BK-D-BB8A3401/1090
Compendio Le basi giuridiche del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE che devono essere recepite dalla Svizzera comprendono, tra le altre cose, il regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione, il regolamento (UE) 2024/1358 che istituisce l’«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici e il regolamento (UE) 2024/1356 che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne. Questi regolamenti sono stati notificati alla Svizzera il 17 maggio 2024 come sviluppi dell’acquis di Schengen. Il 14 agosto 2024 il Consiglio federale ha approvato lo scambio di note, con riserva di approvazione parlamentare, e il 21 marzo 2025 ha licenziato il messaggio concernente l’approvazione e la trasposizione dei suddetti regolamenti dell’UE e di altri regolamenti. Attualmente l’oggetto è sottoposto alla procedura parlamentare. La Svizzera dispone di un termine di due anni per recepire e trasporre nel diritto svizzero questi sviluppi dell’acquis di Schengen/Dublino. Il termine scade il 17 maggio 2026.
Oltre alle disposizioni direttamente applicabili, i tre regolamenti UE contengono anche disposizioni che richiedono modifiche, in particolare della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; RS 142.20), della legge sull’asilo (LAsi; RS 142.31) e della legge federale sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP; RS 361). Alcune disposizioni devono inoltre essere precisate a livello di ordinanza. Si tratta in particolare dell’ordinanza sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA; RS 142.201), dell’ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV; RS 142.204), dell’ordinanza concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE; RS 142.281), dell’ordinanza 1 sull’asilo (OAsi 1; RS 142.311) e dell’ordinanza 3 sull’asilo (OAsi 3; RS 142.314).
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Indice Rapporto esplicativo ............................................................................. 5 1. Introduzione .................................................................................... 5 1.1 Regolamento AMMR ............................................................................................ 5 1.2 Regolamento Eurodac .......................................................................................... 5 1.3 Regolamento sugli accertamenti ........................................................................... 6 1.4 Attuazione a livello di legge e ordinanza ............................................................... 6 1.5 Necessità di indire una consultazione ................................................................... 7 1.6 Entrata in vigore ................................................................................................... 7
2. Adeguamenti di ordinanze a seguito del decreto federale che
approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento del regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione (regolamento AMMR) ............. 8 2.1 Situazione iniziale ................................................................................................. 8 2.1.1 Necessità di agire e obiettivi..................................................................... 8 2.2 Punti essenziali del progetto ................................................................................. 8 2.2.1 La normativa proposta .............................................................................. 8 2.2.2 Attuazione .................................................................................................. 9 2.3 Commento ai singoli articoli ................................................................................ 10 2.3.1 Modifica dell’OAsi 1 ................................................................................ 10 2.3.2 Modifica dell’OAsi 3 ................................................................................ 11 2.3.3 Modifica dell’OEAE.................................................................................. 13 2.4 Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni ................................................ 14 2.5 Aspetti giuridici ................................................................................................... 15 2.5.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera ................. 15 2.5.2 Protezione dei dati................................................................................... 15
3. Modifiche di ordinanze a seguito del decreto federale che
approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento Eurodac ................................................................................................ 15 3.1 Situazione iniziale ............................................................................................... 15 3.1.1 Necessità di agire e obiettivi................................................................... 15 3.1.2 Alternative esaminate e opzione scelta ................................................. 18 3.2 Punti essenziali del progetto ............................................................................... 19 3.2.1 La normativa proposta ............................................................................ 19 3.2.2 Attuazione ................................................................................................ 20 3.3 Commento ai singoli articoli ................................................................................ 23 3.3.1 Modifica dell’OASA ................................................................................. 23 3.3.2 Modifiche dell’OAsi 3 .............................................................................. 25 Art. 6d Comunicazione di dati Eurodac a Stati non-Dublino (nuovo) 26 3.3.3 Modifica dell’ordinanza SIMIC ................................................................ 28
3.3.4 Modifica dell’ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura
biometrica .............................................................................................................. 29 3.4 Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni ........................................... 31 3/40
3.5 Aspetti giuridici ................................................................................................... 31 3.5.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera ................. 31 3.5.2 Protezione dei dati................................................................................... 31
4. Adeguamenti di ordinanze a seguito del decreto federale che
approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento sugli accertamenti ........................................................................................ 33 4.1 Situazione iniziale ............................................................................................... 33 4.1.1 Necessità di agire e obiettivi................................................................... 33 4.2 .............................................................................................. Punti essenziali del progetto ................................................................................................................. 34 4.2.1 La normativa proposta ............................................................................ 34 4.2.2 Attuazione ................................................................................................ 35 4.3 Commento ai singoli articoli ................................................................................ 35 4.3.1 Modifica dell’ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto .... 35 4.3.2 Modifica dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali ... 38 4.3.3 Modifica dell’ordinanza sul sistema di ingressi/uscite ......................... 39
4.3.4 Modifica dell’ordinanza sul sistema centrale d’informazione visti e
sul sistema nazionale d’informazione visti ......................................................... 39 4.4 Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni ................................................ 39 4.5 Aspetti giuridici ................................................................................................... 40 4.5.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera ................. 40 4.5.2 Protezione dei dati................................................................................... 40
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Rapporto esplicativo
1. Introduzione
Il Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE è un insieme di norme volte a creare un sistema di migrazione e asilo più equo, efficiente e resistente alle crisi per l’UE o lo spazio Schengen/Dublino. Nel maggio 2024, con l’approvazione del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE dopo anni di negoziati, è stato possibile raggiungere un accordo su una riforma globale del sistema europeo di migrazione e asilo. L’obiettivo principale è ridurre la migrazione irregolare verso l’Europa o lo spazio Schengen/Dublino e la migrazione secondaria al loro interno nonché distribuire i richiedenti l’asilo in modo solidale all’interno dell’UE.
Il Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE è costituito da dieci atti giuridici interconnessi, di cui cinque rientrano in tutto o in parte nel campo di applicazione dell’accordo di associazione alla normativa Schengen/Dublino e devono quindi essere recepiti in linea di principio dalla Svizzera. Tra questi figurano il regolamento (UE) 2024/1351 1 (di seguito «regolamento AMMR»), il regolamento (UE) 2024/1358 2 (di seguito «regolamento Eurodac») e il regolamento (UE) 2024/1356 3 (di seguito «regolamento sugli accertamenti»).
1.1 Regolamento AMMR
Il regolamento AMMR disciplina le competenze per lo svolgimento delle procedure d’asilo e la solidarietà reciproca in materia di migrazione tra gli Stati membri dell’UE. Uno degli obiettivi di questo regolamento consiste nel ridurre gli incentivi alla migrazione secondaria all’interno dell’UE o dello spazio Dublino, prorogando determinati termini per il trasferimento della competenza.
Il regolamento AMMR è vincolante per la Svizzera in quanto sviluppo dell’acquis di Dublino solo in alcune parti, nello specifico la Parte III (Criteri e meccanismi di determinazione dello Stato membro competente), la Parte V (Disposizioni generali) e la Parte VII (Disposizioni transitorie e finali). Le norme vigenti per la determinazione della competenza sono in linea di principio mantenute.
1.2 Regolamento Eurodac
Il regolamento Eurodac rivisto costituisce uno sviluppo dell’acquis di Dublino/Eurodac (fatta eccezione per le disposizioni relative al rilevamento dei dati sulla ricollocazione, sul reinsediamento e sulla protezione temporanea) e quindi deve essere recepito in linea di massima dalla Svizzera. Il nuovo regolamento semplifica la determinazione dello Stato Dublino competente, prevede l’abbassamento da 14 a sei anni dell’età minima per la registrazione, il rilevamento di numerosi dati supplementari (fra cui l’immagine del volto, il nome, l’età, la nazionalità) e introduce nuove categorie di
1 Regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013, versione della GU L, 2024/1351, 22.5.2024. 2 Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell’applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 o del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell’identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, versione della GU L, 2024/1358, 22.05.2024. 3 Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817, versione della GU L, 2024/1356, 22.05.2024. 5/40
registrazione delle persone in base al tipo di arrivo (p. es. soggiorno irregolare, operazione di ricerca e soccorso, persone con statuto di protezione temporanea). Le diverse categorie possono ora essere confrontate fra loro. Inoltre, il regolamento getta le basi affinché, grazie alla futura interoperabilità tramite la banca dati Eurodac, sia possibile effettuare direttamente confronti con altri sistemi informatici dell’UE.
1.3 Regolamento sugli accertamenti
Il regolamento sugli accertamenti è uno sviluppo dell’acquis di Schengen. Prevede una procedura di accertamento alle frontiere esterne Schengen volta a verificare l’identità delle persone entrate irregolarmente. Tale procedura comprende in particolare l’identificazione e la registrazione delle persone in arrivo, un confronto con le banche dati UE pertinenti (controllo di sicurezza) e un controllo preliminare dello stato di salute. Al termine della procedura di accertamento le persone interessate sono indirizzate alla procedura adeguata (rimpatrio, procedura d’asilo o ricollocazione in base al meccanismo di solidarietà). Se la procedura di accertamento alle frontiere esterne Schengen non è stata effettuata, deve essere svolta in seguito a un eventuale successivo rintraccio sul territorio nazionale.
1.4 Attuazione a livello di legge e ordinanza
Il 21 marzo 2025 è stato licenziato il messaggio concernente l’approvazione e la trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2024/1351, (UE) 2024/1359 4, (UE) 2024/1349 5, (UE) 2024/1358 e (UE) 2024/1356 (Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE) (FF 2025 1478). Ai fini dell’attuazione delle novità risultanti dallo sviluppo dell’acquis di Schengen/Dublino sono state modificate in particolare la legge federale del 16 dicembre 2005 6 sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), la legge del 26 giugno 1998 7 sull’asilo (LAsi) e la legge federale del 13 giugno 2008 8 sui sistemi d’informazione di polizia della Confederazione (LSIP).
Affinché sia possibile concretizzare le modifiche di legge, è necessario modificare le seguenti ordinanze del diritto svizzero:
- l’ordinanza del 24 ottobre 2007 9 sull’ammissione, il soggiorno e l’attività lucrativa (OASA);
- l’ordinanza del 15 agosto 2018 10 concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV);
4 Regolamento (UE) 2024/1359 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell’asilo e che modifica il regolamento (UE) 2021/1147, versione della GU L, 2024/1359, 22.5.2024. 5 Regolamento (UE) 2024/1349 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, che stabilisce una procedura di rimpatrio alla frontiera e che modifica il regolamento (UE) 2021/1148, versione della GU L, 2024/1349, 22.5.2024. 6 RS 142.20 7 RS 142.31 8 RS 361 9 RS 142.201 10 RS 142.204 6/40
- l’ordinanza del 10 novembre 2021 11 sul sistema di ingressi/uscite (OEES);
- l’ordinanza dell’11 agosto 1999 12 concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri (OEAE);
- l’ordinanza 1 dell’11 agosto 1999 13 sull’asilo (OAsi 1);
- l’ordinanza 3 dell’11 agosto 1999 14 sull’asilo (OAsi 3);
- l’ordinanza VIS del 18 dicembre 2013 15 (OVIS);
- l’ordinanza SIMIC del 12 aprile 2006 16;
- l’ordinanza del 6 dicembre 2013 17 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica.
1.5 Necessità di indire una consultazione
Il presente progetto riguarda in misura considerevole i Cantoni, poiché la trasposizione delle ordinanze è di competenza non solo delle autorità federali interessate, ma in larga misura anche delle autorità cantonali competenti in materia di migrazione e polizia. È quindi necessario indire una consultazione secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera e della legge del 18 marzo 2005 18 sulla consultazione (LCo).
1.6 Entrata in vigore
Le modifiche al regolamento devono entrare in vigore contemporaneamente alle disposizioni nazionali che traspongono le basi giuridiche del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE. L’entrata in vigore delle disposizioni nazionali è prevista in linea di principio a giugno 2026.
11 RS 142.206 12 RS 142.281 13 RS 142.311 14 RS 142.314 15 RS 142.512 16 RS 142.513 17 RS 361.3 18 RS 172.061 7/40
2. Adeguamenti di ordinanze a seguito del decreto federale che approva e
traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento del regolamento sulla gestione dell’asilo e della migrazione (regolamento AMMR)
2.1 Situazione iniziale
2.1.1 Necessità di agire e obiettivi
Regolamento AMMR
Il recepimento di questo regolamento comporta modifiche della LStrI, della LAsi e della legge del 17 giugno 2005 19 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF), così come previste nel disegno di decreto federale trasmesso all’Assemblea federale il 21 marzo 2025 20. Alcune di queste modifiche comportano a loro volta delle modifiche dell’OAsi 1, dell’OAsi 3 e dell’OEAE. Il compito principale del Consiglio federale è disciplinare le modalità di scambio delle informazioni sullo stato di salute della persona interessata prima del trasferimento nello Stato Dublino competente (cfr. art. 111abis cpv. 4 D-LStrI), e le deroghe e le modalità di registrazione audio dei colloqui Dublino (cfr. art. 26 cpv. 3ter e 3quater D-LAsi).
Regolamento di crisi
Il regolamento volto a far fronte a situazioni di crisi e a casi di forza maggiore nel settore della migrazione e dell’asilo è rilevante per la Svizzera solo in caso di pressione migratoria straordinaria o di forza maggiore, per esempio una pandemia. Prevede diverse possibilità di deroga ed eccezioni temporanee alle norme del regolamento AMMR. Come precisato dal Consiglio federale nel messaggio del 21 marzo 2025 (FF 2025 1478), il recepimento di questo regolamento non richiede né modifiche alle leggi né precisazioni a livello di ordinanza.
2.2 Punti essenziali del progetto
2.2.1 La normativa proposta
Il recepimento del regolamento AMMR richiede modifiche dell’OAsi 1, dell’OAsi 3 e dell’OEAE, che attuano alcune modifiche della LStrI e della LAsi di cui nel disegno di decreto federale che il Consiglio federale ha trasmesso all’Assemblea federale il 21 marzo 2025 21.
Nell’OAsi 1, è necessario adeguare in particolare tutti i rimandi al regolamento UE 604/2013 (regolamento Dublino III) e aggiornarli secondo il nuovo regolamento AMMR (cfr. art. 1a lett. e, 11a cpv. 2 e 3, 29a cpv. 1, 53b cpv. 1 OAsi 1). L’articolo 20b capoverso 1bis AP-OAsi 1 disciplina l’accesso della persona interessata al rapporto relativo all’interrogazione. Una nuova disposizione precisa le situazioni in cui è possibile rinunciare alla registrazione audio dell’interrogazione Dublino (cfr. art. 20bbis AP-OAsi 1). Infine occorre adeguare il rimando a una disposizione della LAsi che ha 19 RS 173.32 20 Disegno di decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento del regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione e del regolamento (UE) 2024/1359 concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell’asilo (Sviluppi dell’acquis di Dublino/Eurodac); FF 2025 1479. 21 Disegno di decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento del regolamento (UE) 2024/1351 sulla gestione dell’asilo e della migrazione e del regolamento (UE) 2024/1359 concernente le situazioni di crisi e di forza maggiore nel settore della migrazione e dell’asilo (Sviluppi dell’acquis di Dublino/Eurodac); FF 2025 1479. 8/40
subìto una modifica di natura formale, poiché l’articolo 102g capoverso 3 LAsi è stato abrogato e ripreso all’articolo 102g capoverso 2 lettera b D-LAsi (cfr. art. 52abis AP- OAsi 1).
Nell’OAsi 3 occorre principalmente disciplinare le modalità di scambio delle informazioni sullo stato di salute della persona interessata prima del trasferimento nello Stato Dublino competente (cfr. art. 111abis cpv. 4 D-LStrI) e la registrazione di questi dati nel sistema d’informazione eRetour (cfr. art. 6b e 6c AP-OAsi 3). Occorre anche introdurre una nuova disposizione che disciplini le modalità di registrazione audio nella procedura Dublino (cfr. art. 11e AP-OAsi 3). Qui sono disciplinati in particolare lo scopo, la conservazione e la cancellazione della registrazione audio, il diritto di accesso e la procedura in caso di problema tecnico. Vanno inoltre adeguate le disposizioni (cfr. art. 6a e 6b AP-OAsi 3) per riprendere i termini «Stato Dublino» e «Stato non-Dublino» usati nella LAsi (cfr. art. 102b e 102c D-LAsi).
Nell’OEAE è opportuno precisare, per le autorità cantonali incaricate dell’esecuzione dell’allontanamento, le regole applicabili allo scambio delle informazioni sullo stato di salute di una persona prima del trasferimento nello Stato Dublino competente in un nuovo articolo 15obis AP-OEAE. La disposizione consiste in un rimando materiale alle pertinenti disposizioni dell’OAsi 3 (art. 6b e 6c AP-OAsi 3).
2.2.2 Attuazione
Il regolamento (CE) n. 1560/2003 della Commissione, del 2 settembre 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo 22 resta in vigore fino alla sua prossima modifica da parte della Commissione (cfr. art. 83 regolamento AMMR). Ne consegue che il regolamento (CE) n. 1560/2003, se non sarà modificato prima del 1° luglio 2026, resta determinante per l’attuazione del regolamento AMMR.
Attualmente la Commissione europea si sta occupando dell’adozione di un nuovo atto d’esecuzione, che notificherà alla Svizzera a tempo debito. L’avamprogetto rimanda quindi ancora al regolamento (CE) n. 1560/2003 nella versione modificata dal regolamento d’esecuzione della Commissione europea del 30 gennaio 2014 23. Le relative modifiche a livello di ordinanza avverranno a tempo debito a seguito del recepimento del citato atto d’esecuzione.
L’atto d’esecuzione ai fini dell’attuazione del regolamento AMMR concerne in particolare:
• i metodi per la consultazione e lo scambio d’informazioni tra gli Stati membri relative ai familiari, ai minori non accompagnati o alle persone a carico (art. 23,
25 e 34 regolamento AMMR);
• i metodi per la preparazione e la presentazione delle richieste di presa in carico nonché gli elementi di prova e gli indizi pertinenti (art. 39 e 40 regolamento AMMR);
22 GU L 222 del 05.09.2003, pag. 3; modificato in seguito dal regolamento d’esecuzione (UE) 118/2014 della Commissione, del 30 gen. 2014, che modifica il regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata in uno Stato membro da un cittadino di un paese terzo, GU L 39 del 08.02.2014, pag. 1. 23 Cfr. nota a piè di pagina precedente. 9/40
• i metodi per la preparazione e la presentazione delle notifiche di ripresa in carico (art. 41 regolamento AMMR); • i metodi per la consultazione e lo scambio d’informazioni tra gli Stati membri nel caso di trasferimenti differiti o ritardati, di trasferimenti a seguito di accettazione automatica, di trasferimenti di minori o persone a carico e di trasferimenti sorvegliati (art. 46 regolamento AMMR); • lo scambio di informazioni utili prima del trasferimento (art. 48 regolamento AMMR); • il certificato sanitario comune da trasmettere prima dell’esecuzione di un trasferimento (art. 50 regolamento AMMR); • linee di comunicazione elettronica sicure tra le autorità competenti (art. 52 regolamento AMMR).
2.3 Commento ai singoli articoli
2.3.1 Modifica dell’OAsi 1
Art. 1a lett. e
La modifica è di carattere formale e concerne il rimando al regolamento (UE) 2024/1351 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla gestione dell’asilo e della migrazione, che modifica i regolamenti (UE) 2021/1147 e (UE) 2021/1060 e che abroga il regolamento (UE) n. 604/2013.
Art. 11a cpv. 2 lett. b cpv. 3
Si tratta di modifiche di carattere formale. Si veda il commento all’articolo 1a lett. e.
Art. 20b cpv. 1bis
Il nuovo capoverso 1bis riprende il principio dell’articolo 22 paragrafo 7 AMMR secondo il quale il richiedente o il suo consulente legale deve avere accesso tempestivamente alla sintesi scritta che contiene almeno le principali informazioni fornite dal richiedente durante il colloquio personale. Questo accesso consente alla persona interessata di formulare osservazioni o fare chiarezza al termine dell’interrogazione o entro un termine specifico. La SEM garantisce che il richiedente acceda al rapporto relativo all’interrogazione nella fase preparatoria.
Art. 20bbis Registrazione audio nella procedura Dublino
Secondo l’articolo 22 paragrafo 7 AMMR il colloquio personale nella procedura Dublino deve essere oggetto di una registrazione audio e di un rapporto.
Il capoverso 1 precisa che è registrata su un supporto audio solo l’interrogazione finalizzata all’avvio di una procedura di presa in carico Dublino secondo l’articolo 39 del regolamento AMMR. Il capoverso 2 stabilisce due casi in cui è possibile rinunciare alla registrazione audio del colloquio: se il richiedente l’asilo vi rinuncia per motivi personali (lett. a) o se non soggiorna in un centro della Confederazione a causa di una carcerazione o di un ricovero in ospedale (lett. b). In quest’ultimo caso i collaboratori della SEM si recano sul posto per condurre l’interrogazione, ma non possono portarsi appresso un dispositivo di registrazione audio. Tuttavia, è possibile che la carcerazione o il ricovero ospedaliero siano di breve durata e che l’interrogazione possa comunque essere condotta, come previsto, in un centro della Confederazione. 10/40
Il capoverso 3 disciplina la situazione in caso di problemi tecnici che impediscono la registrazione audio da oltre cinque giorni. In tal caso la SEM non può attendere più a lungo la risoluzione del problema tecnico. Le fasi più importanti della procedura di Dublino si svolgono già nella fase preparatoria, che dura ora al massimo 15 giorni (cfr. art. 26 cpv. 1 D-LAsi). Non è possibile rinviare di oltre cinque giorni la registrazione audio dell’interrogazione, poiché non sarebbe più garantito il rispetto dei termini della fase preparatoria.
Il capoverso 4 prevede che, in caso di esplicita rinuncia alla registrazione audio secondo il capoverso 2 lettera a, la SEM indichi i motivi addotti. Nei casi in cui non è prodotta una registrazione audio (cpv. 2 lett. a e b, cpv. 3), la SEM redige un rapporto contenente le principali dichiarazioni del richiedente. Tale rapporto fa fede.
Considerato che la registrazione audio dell’interrogazione costituisce un trattamento di dati personali registrati in una banca dati gestita dalla SEM, il capoverso 5 rimanda a una regolamentazione pertinente dell’OAsi 3 che disciplina le modalità della registrazione audio (cfr. art. 11e AP-OAsi 3).
Art. 29a cpv. 1
Si tratta di una modifica di carattere formale. Si veda il commento all’articolo 1a lett. e.
Art. 52abis, rubrica (rimando fra parentesi)
Il rimando fra parentesi sotto la rubrica della presente disposizione menziona l’articolo 102g capoverso 2 lettera c D-LAsi. A livello materiale questa disposizione corrisponde all’articolo 102g capoverso 3 LAsi, abrogato in seguito alla riformulazione dell’articolo 102g capoverso 2 D-LAsi.
Art. 53b cpv. 1, frase introduttiva
La nota a piè di pagina è modificata e non rimanda più al titolo completo dell’atto giuridico, ma solo alla nota a piè di pagina dell’articolo 1a lettera e. La modifica è di carattere formale: fatta eccezione per la nota a piè di pagina, il tenore della disposizione vigente resta invariato.
Allegato 1
L’allegato 1 dell’OAsi 1 è riformulato. L’elenco degli Accordi di associazione alla normativa di Dublino è integrato con il Protocollo Eurodac all’AAD (lett. e).
2.3.2 Modifica dell’OAsi 3
Art. 6a, rubrica
La rubrica della disposizione è modificata per riprendere il termine «Stato non-Dublino» usato nella rubrica dell’articolo 102c D-LAsi.
Art. 6b Comunicazione di dati prima del trasferimento nello Stato Dublino competente
La rubrica della disposizione vigente «Comunicazione di dati a uno Stato Dublino» ha una portata troppo ampia rispetto al contenuto della disposizione, che si limita ai dati che vanno comunicati allo Stato Dublino competente prima dell’esecuzione del 11/40
trasferimento. La modifica tiene conto del fatto che la disposizione non comprende i dati che possono essere trasmessi su richiesta di uno Stato Dublino nel quadro della cooperazione amministrativa di cui all’articolo 51 del regolamento AMMR (cfr. anche l’art. 34 del vigente regolamento [UE] n. 604/2013).
La frase introduttiva del capoverso 1 è modificata per riprendere il termine «Stato Dublino», utilizzato nell’articolo 102b D-LAsi. Contiene inoltre il rimando all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003 che istituisce la rete telematica sicura dell’UE «DubliNet» utilizzata dalla SEM per le informazioni destinate allo Stato Dublino competente.
Le lettere a e b del vigente capoverso 1 sono riprese senza modifiche. Rimandano tuttora agli allegati VI e IX del regolamento (CE) n. 1560/2003 (cfr. n. 2.2.2) relativi ai dati personali e sanitari della persona interessata da trasmettere prima dell’esecuzione del trasferimento nello Stato Dublino competente.
Il contenuto del vigente capoverso 2 è soppresso, perché ripreso a livello di legge all’articolo 111abis capoverso 1 lettere b e c e capoverso 2 lettera c D-LStrI.
Il capoverso 2 riprende il tenore del vigente capoverso 3 e viene adeguato alle nuove disposizioni del regolamento AMMR relative allo scambio delle informazioni utili prima del trasferimento (art. 48 AMMR) e allo scambio di dati sanitari prima del trasferimento (art. 50 AMMR). Considerato che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1560/2003 restano valide, occorre tuttora prevedere un corrispondente rimando (cfr. n. 2.2.2).
Art. 6c Registrazione dei dati comunicati prima del trasferimento nello Stato Dublino
Alla stregua dei dati medici necessari alla valutazione dell’idoneità al trasporto di una persona registrati nel sistema d’informazione eRetour (cfr. art. 109g cpv. 2 lett. h LStrI), saranno registrati in eRetour anche i dati medici a disposizione della SEM nell’ambito della procedura Dublino (cfr. art. 6b cpv. 1 lett. b AP-OAsi 3) in vista del trasferimento nello Stato Dublino competente. L’articolo 109g capoverso 2 lettera h LStrI sarà adeguato di conseguenza nel quadro del dibattito parlamentare in corso (aggiunta dei dati medici della procedura Dublino). Analogamente a quanto previsto dall’articolo 15s capoverso 3 OEAE (valutazione dell’idoneità al trasporto), i dati sono cancellati dal sistema d’informazione eRetour al più tardi dodici mesi dopo che la persona ha lasciato la Svizzera o che è stato constatato il suo passaggio alla clandestinità.
Art. 11e Registrazione audio nella procedura Dublino
Lo scopo della disposizione è disciplinare la delega di competenze di cui all’articolo 26 capoverso 3quater D-LAsi per regolamentare le modalità della registrazione audio nella procedura Dublino.
Il capoverso 1 precisa lo scopo della registrazione audio, ovvero fungere da mezzo probatorio in caso di dubbi in merito alle dichiarazioni rilasciate dal richiedente l’asilo durante il colloquio (lett. a). La registrazione può essere altresì utile per l’esecuzione di un controllo qualitativo dei rapporti d’audizione da parte della SEM (lett. b). Questi controlli consentono di valutare la pertinenza delle dichiarazioni contenute nei rapporti.
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Il capoverso 2 disciplina le modalità di registrazione e di conservazione delle stesse. La registrazione audio è effettuata sotto forma di file digitale conservato temporaneamente su un server sicuro del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP). La registrazione audio incompleta o difettosa non viene conservata temporaneamente sul server del DFGP.
Il capoverso 3 precisa i diritti d’accesso e di trattamento dei dati personali risultanti da una registrazione audio. Possono trattare i dati personali del richiedente l’asilo unicamente i collaboratori della SEM competenti per i compiti connessi alla procedura d’asilo (p. es. anche il personale di cancelleria) o per il controllo di qualità (lett. a). Lo stesso vale per i collaboratori del Tribunale amministrativo federale (TAF) che si occupano della procedura di ricorso (lett. b). Su richiesta, la SEM garantisce inoltre ai collaboratori del TAF l’accesso online sicuro al server del DFGP. Se necessario può fornire al TAF anche una trascrizione della registrazione audio.
Il capoverso 4 disciplina le modalità di consultazione della registrazione audio. Il richiedente l’asilo o la sua rappresentanza legale può chiedere di ascoltare la registrazione audio sul posto. Se il richiedente l’asilo si avvale di tale diritto, la SEM gli comunica il luogo e la data previsti a tal fine. Di norma la consultazione avviene nel centro della Confederazione in cui si è svolto il colloquio. Poiché le voci e le dichiarazioni di tutti i partecipanti al colloquio sono registrate nel file digitale, quest’ultimo non può essere trasmesso in qualsivoglia forma (p. es. copia del file digitale, trascrizione).
Il capoverso 5 stabilisce la procedura in caso di problemi tecnici o errori di registrazione riscontrati durante o dopo il colloquio. Pertanto, se la registrazione audio è incompleta o difettosa, il richiedente l’asilo può richiedere un nuovo colloquio. Se non è fatta domanda, è determinante il rapporto contenente le dichiarazioni del richiedente l’asilo.
Infine, il capoverso 6 illustra due situazioni in cui la registrazione audio è cancellata (lett. a e b). Nella misura in cui il colloquio è riportato per iscritto in un rapporto accessibile al richiedente l’asilo (cfr. art. 20b cpv. 1bis AP-OAsi 1) e il termine per ricorrere contro la decisione in materia d’asilo notificata al richiedente è rispettato, la registrazione audio nella procedura Dublino non ha alcun valore archivistico effettivo. Di conseguenza, la SEM cancellerà la registrazione audio dal server del DFGP al passaggio in giudicato della decisione di non entrata nel merito di cui all’articolo 31a capoverso 1 lettera b LAsi (lett. a). La seconda fattispecie riguarda la situazione in cui una procedura d’asilo nazionale pone fine alla procedura di determinazione dello Stato Dublino competente (lett. b), che può verificarsi segnatamente qualora si applichi una clausola discrezionale di cui all’articolo 35 del regolamento AMMR, in caso di rifiuto della domanda di presa in carico presentata dalla Svizzera allo Stato di Dublino richiesto oppure in caso di scadenza di un termine.
Allegato 4
L’allegato 4 dell’OAsi 3 è riformulato. Il Protocollo Eurodac è aggiunto all’elenco degli Accordi (lett. e)
2.3.3 Modifica dell’OEAE
Sezione 1cbis Scambio d’informazioni sullo stato di salute prima del trasferimento nello Stato Dublino competente 13/40
Art. 15obis
Con il rimando materiale agli articoli 6b e 6c AP-OAsi 3, l’articolo 15obis AP-OEAE precisa, per le autorità cantonali incaricate dell’esecuzione del rinvio, che la SEM è l’autorità competente per trasmettere allo Stato Dublino competente le informazioni sullo stato di salute della persona interessata. A tal fine la SEM utilizza la rete di comunicazione elettronica sicura «DubliNet» di cui all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 1560/2003 (cfr. art. 6b cpv. 1, frase introduttiva AP-OAsi 3). La SEM può trasmettere le informazioni sullo stato di salute della persona interessata solo se quest’ultima o il suo rappresentante ha dato il proprio esplicito consenso (art. 111abis cpv. 1 lett. c D-LStrI). Non occorre il consenso se la trasmissione delle informazioni è necessaria per proteggere la salute e la sicurezza pubbliche o tutelare interessi vitali della persona interessata o di terzi (art. 111abis cpv. 2 D-LStrI). Se durante la procedura il richiedente l’asilo manifesta un problema di salute, l’autorità cantonale ne viene informata tramite i considerando della decisione della SEM, di cui riceve una copia. Inoltre, le informazioni riguardanti lo stato di salute fisica e mentale che devono essere comunicate allo Stato Dublino competente prima del trasferimento della persona (cfr. art. 6b cpv. 1 lett. b AP-OAsi 3) saranno registrate nel sistema d’informazione eRetour in applicazione dell’articolo 6c AP-OAsi 3 (l’art. 109g cpv. 2 lett. h LStrI sarà adeguato di conseguenza nell’ambito del dibattito parlamentare in corso).
2.4 Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni
Le ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni sono illustrate al numero 3.9 del messaggio concernente l’approvazione e la trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2024/1351, (UE) 2024/1359, (UE) 2024/1349, (UE) 2024/1358 e (UE) 2024/1356. Le presenti modifiche alle ordinanze non hanno ulteriori ripercussioni finanziarie o sull’effettivo del personale per la Confederazione e i Cantoni.
Nel messaggio del 21 marzo 2025 (FF 2025 1478) il Consiglio federale ha sottolineato che la registrazione audio delle interrogazioni Dublino genererà costi aggiuntivi per la Confederazione, risultanti segnatamente dalla necessità di implementare una soluzione transitoria (server del DFGP). L’implementazione genererà verosimilmente costi dell’ordine di un milione di franchi comprendenti, per esempio, le spese relative al materiale per la tecnica nei centri della Confederazione, inclusa l’installazione, misure acustiche per i locali, una soluzione tecnica transitoria ed eventuali costi di progetto. Attualmente non è possibile quantificare con precisione i costi d’esercizio.
Si stima che la preparazione e la post-elaborazione delle registrazioni audio delle interrogazioni Dublino comportino un dispendio minimo di tempo aggiuntivo nella procedura Dublino di 15 minuti per colloquio. Partendo da una base di circa 6500 colloqui Dublino all’anno, il fabbisogno di personale aggiuntivo per il processo delle procedure Dublino, incluse le consultazioni degli atti, è stimato a 1,5 ETP all’anno. In ogni centro federale d’asilo con funzione procedurale (Altstätten, Basilea, Berna, Boudry, Chiasso, Zurigo) e negli aeroporti di Zurigo e Ginevra occorre inoltre garantire un supporto tecnico in caso di difficoltà durante le registrazioni audio dei colloqui Dublino. Attualmente è previsto che il personale della SEM assicuri un supporto di primo livello in loco e un supporto di secondo livello. Il supporto di terzo livello puramente tecnico verrebbe fornito dall’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione (UFIT) in loco. Per garantire il supporto di primo e secondo livello
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della SEM, attualmente si stima un fabbisogno supplementare di personale pari a 0,25 ETP, che corrisponde a circa 300 ore di lavoro.
Attualmente le ripercussioni sull’effettivo del personale necessario per le registrazioni audio dei colloqui Dublino sono stimate a 1,75 ETP circa.
Dal messaggio del 21 marzo 2025 del Consiglio federale emerge che le registrazioni audio delle interrogazioni Dublino non hanno ripercussioni finanziarie per i Cantoni e i Comuni.
2.5 Aspetti giuridici
2.5.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Le modifiche dell’ordinanza sono compatibili con il diritto internazionale, la Convenzione europea del 4 novembre 1950 24 dei diritti dell’uomo (CEDU) e la Convenzione del 28 luglio 1951 25 sullo statuto dei rifugiati.
2.5.2 Protezione dei dati
Le modifiche dell’ordinanza sono conformi ai principi e alle disposizioni della legge federale del 25 settembre 2020 26 sulla protezione dei dati (LPD) e dell’ordinanza del 31 agosto 2022 27 sulla protezione dei dati (OPDa).
3. Modifiche di ordinanze a seguito del decreto federale che approva e
traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento Eurodac
3.1 Situazione iniziale
3.1.1 Necessità di agire e obiettivi
Il nuovo regolamento Eurodac abroga quello vigente integrandone diversi punti.
Il nuovo sistema Eurodac è uno strumento utile in diverse procedure. Serve in primo luogo a determinare lo Stato Dublino competente per il trattamento di una domanda d’asilo. In futuro sarà usato anche nel quadro della procedura di reinsediamento di gruppi di rifugiati – così come prevista dal regolamento sul reinsediamento –, e delle procedure in materia di diritto degli stranieri se la persona in questione soggiorna illegalmente nello spazio Dublino.
Il nuovo regolamento modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 28 e (UE) 2019/818 29. Le modifiche al regolamento (UE) 2018/1240 prevedono che il sistema di autorizzazione ai viaggi ETIAS confronti automaticamente i propri dati con quelli di Eurodac. In caso
24 RS 0.101 25 RS 0.142.30 26 RS 235.1 27 RS 235.11 28 Regolamento (UE) 2018/1240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 sett. 2018, che istituisce un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e che modifica i regolamenti (UE) n. 1077/2011, (UE) n. 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 e (UE) 2017/2226, GU L 236 del 19.09.2018, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.07.2021, pag. 15. 29 Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 mag. 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816; GU L 135 del 22.05.2019, pag. 85; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1150, G L 249 del 14.07.2021, pag. 1. 15/40
di corrispondenze constatate, l’unità nazionale ETIAS avrà inoltre accesso in lettura a Eurodac.
La nuova versione del regolamento può essere riassunta come segue:
– nuovi obiettivi del sistema Eurodac: l’obiettivo principale di Eurodac resta l’attuazione delle procedure di Dublino, ossia del nuovo regolamento AMMR, come previsto dall’articolo 27 paragrafo 5 del regolamento. Eurodac contribuisce inoltre a semplificare e ad accelerare la procedura Dublino riproducendo ciascuna delle sue fasi in Eurodac. Inoltre, il sistema Eurodac mira a rafforzare il controllo dell’immigrazione irregolare nell’UE, in quanto i dati delle persone entrate irregolarmente non sono solo registrati in Eurodac, ma anche confrontati automaticamente con l’insieme di dati esistenti. Occorre inoltre controllare e prevenire la migrazione illegale all’interno dell’UE confrontando i dati biometrici delle persone il cui soggiorno è irregolare con l’insieme di dati esistenti e registrandoli nuovamente in Eurodac. Tali obiettivi integrano quelli del nuovo regolamento sugli accertamenti. È mantenuto un obiettivo di sicurezza. L’utilizzo dei dati Eurodac a tale scopo è assicurato;
– nuove categorie di registrazione delle persone: al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, in particolare una migliore ripartizione della responsabilità tra gli Stati Dublino, è prevista l’introduzione di nuove categorie di registrazione. Attualmente i richiedenti la protezione internazionale e le persone entrate illegalmente nello spazio Schengen sono sottoposte al rilevamento delle impronte digitali. In futuro saranno rilevati e registrati nel sistema centrale anche i dati personali, compresi quelli biometrici, delle persone in soggiorno irregolare, dei rifugiati reinsediati e delle persone che hanno ottenuto la protezione temporanea. Lo stesso vale per le persone accolte dopo un soccorso in mare. La registrazione di una persona quale richiedente la protezione internazionale non esonera tuttavia gli Stati Dublino dall’obbligo di registrarla in primo luogo come persona appartenente a un’altra categoria (soccorso in mare o soggiorno illegale);
– interoperabilità: il sistema d’informazione Eurodac deve diventare parte integrante dell’interoperabilità e della sua architettura informatica e quindi essere utile anche in altre procedure, per esempio nel quadro del sistema centrale d’informazione sui visti (VIS), del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) e del sistema di ingressi e di uscite (EES). Ciò significa che, al momento della registrazione dei dati o dell’aggiornamento di un file Eurodac contenente determinati dati minimi, viene effettuata una ricerca in base ai dati biometrici, ai dati d’identità e ai dati dei documenti di viaggio nei vari sistemi europei (EES, VIS, ETIAS, il sistema d’informazione Schengen [SIS] e, per gli Stati europei, il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari [ECRIS-TCN]). Inoltre, i dati del rilevatore di identità multiple (MID) e dell’archivio comune di dati d’identità (CIR) saranno a disposizione anche delle autorità competenti e responsabili della registrazione dei dati in Eurodac;
– mantenimento del principio della preminenza della garanzia della protezione delle persone: se una corrispondenza di dati biometrici indica che è stata presentata una domanda d’asilo nell’UE, lo Stato membro che ha effettuato la ricerca garantisce l’applicazione sistematica della procedura Dublino. L’obiettivo principale del confronto Eurodac è garantire che nessuna persona richiedente la protezione internazionale sia rinviata nel suo Paese d’origine o in un Paese 16/40
terzo in violazione del principio di non respingimento e senza che la sua domanda d’asilo sia stata esaminata dallo Stato Dublino competente;
– registrazione delle immagini del volto e norme specifiche per i minori: oltre alle impronte digitali, saranno rilevate anche le immagini del volto delle persone registrate in Eurodac e ciò a partire dall’età di sei anziché 14 anni. È prevista una regolamentazione particolare sulla rappresentanza dei minori e la formazione del personale addetto al rilevamento delle impronte digitali e dell’immagine del volto. In un futuro prossimo, non appena la tecnologia lo consentirà, sarà possibile effettuare il confronto delle immagini del volto;
– ai fini della prevenzione, dell’individuazione o dell’investigazione di reati di terrorismo o di altri reati gravi, le autorità designate possono ora richiedere alla centrale operativa e di allarme di fedpol (CEA) dati sulla base di un confronto tra immagini facciali e dati alfanumerici, qualora non sia possibile utilizzare le impronte digitali. Non è più necessaria una decisione preliminare del VIS;
– trasferimento di dati: il nuovo regolamento Eurodac prevede nuove norme sul trasferimento di dati a Paesi terzi, enti privati o organizzazioni internazionali (articoli 49 e 50). Il trasferimento di dati nell’ambito dell’identificazione delle persone ai fini del rimpatrio di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare è ora consentito, poiché rientra nel nuovo obiettivo del regolamento. I Paesi terzi non hanno tuttavia accesso al sistema Eurodac;
– collegamenti tra i fascicoli e le statistiche: i vari fascicoli relativi alle persone saranno collegati tra loro. Le statistiche saranno così più chiare e incentrate sulle persone. Verranno inoltre registrate nel sistema anche le domande di protezione respinte. La cancellazione di un singolo fascicolo di dati in Eurodac comporta la cancellazione di tutti i fascicoli a esso connessi;
– architettura e gestione operativa del sistema centrale: sono state apportate modifiche all’infrastruttura di comunicazione, affinché il sistema centrale possa utilizzare la rete «EuroDomain», consentendo così notevoli economie di scala. Anche la gestione operativa della rete «DubliNet», in quanto infrastruttura di comunicazione separata esistente ai fini del regolamento di Dublino, è stata integrata nell’architettura del sistema così da garantire il trasferimento della sua gestione finanziaria e operativa all’eu-LISA.
Per quanto riguarda la redazione delle ordinanze esecutive occorre sottolineare in particolare i seguenti aspetti:
- il sistema Eurodac contiene, oltre alle impronte digitali e alle immagini del volto, numerosi nuovi dati alfanumerici (cfr. art. 1l AP-OAsi 3);
- tale sistema contiene inoltre numerose informazioni sulla persona, sullo stato delle procedure in corso nei settori degli stranieri e dell’asilo, sull’ottenimento della protezione o di un titolo di soggiorno;
- d’ora in poi i dati delle persone sono registrati a partire dai sei anziché 14 anni. S’intende così rafforzare la protezione in particolare dei minori;
- oltre alle persone rientranti nelle categorie attuali, sono registrate in Eurodac anche quelle soggiornanti illegalmente nello spazio Schengen, quelle 17/40
soccorse durante un’operazione in mare, quelle sottostanti a una procedura di reinsediamento oppure le persone cui è stata concessa la protezione provvisoria o una protezione equivalente;
- i dati personali, i dati relativi ai documenti di viaggio e quelli biometrici sono trasmessi al CIR al fine di garantire l’interoperabilità del sistema con EES, VIS, SIS ed ETIAS;
- alcune nuove autorità avranno la possibilità di richiamare i dati Eurodac relativi all’ingresso nello spazio Schengen. Si tratta delle autorità competenti per le procedure di visto per soggiorni di breve durata (soggiorno di 90 giorni su un periodo di 180 giorni) e per il rilascio delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS;
- le statistiche prodotte da eu-LISA consentiranno una migliore analisi dei flussi migratori, poiché indicano i movimenti secondari delle persone entrate nello spazio Dublino;
- i minorenni non accompagnati dovranno essere accompagnati da una persona di fiducia nel quadro della registrazione dei dati Eurodac che li riguardano, indipendentemente dal fatto che tale registrazione avvenga al di fuori o nell’ambito della procedura di accertamento (cfr. art. 88a AP-OASA);
- in futuro sarà possibile comunicare i dati Eurodac a Stati terzi nel quadro del rimpatrio di cittadini soggiornanti illegalmente obbligati a lasciare lo spazio Schengen (cfr. art. 6d AP-OAsi 3 e art. 87e AP-OASA);
- la comunicazione dei dati Eurodac alle autorità designate nel quadro di procedimenti penali, di indagini e della prevenzione di atti terroristici o di altri reati gravi è prevista ed è valida per tutta la Svizzera, in particolare a seguito della ratifica dell’accordo di Prüm e dell’approvazione da parte del Parlamento del decreto federale del 1° ottobre 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero l’Accordo tra la Svizzera e l’UE sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera (cooperazione Prüm) e il Protocollo tra la Svizzera, l’UE e il Principato del Liechtenstein riguardante l’accesso a Eurodac a fini di contrasto (FF 2021 2332). Questi accessi specifici ai dati Eurodac saranno probabilmente implementati solo alla fine del 2026 o all’inizio del 2027.
3.1.2 Alternative esaminate e opzione scelta
Il progetto di trasposizione nel diritto svizzero del nuovo regolamento Eurodac prevede la modifica e l’aggiornamento delle disposizioni vigenti dell’OASA e dell’OAsi 3.
In un primo momento era anche previsto di disciplinare in una nuova ordinanza Eurodac gli aspetti riguardanti il nuovo sistema d’informazione, procurando così a tutti gli utenti il vantaggio di una regolamentazione unitaria, contenente tutte le registrazioni di dati nel settore degli stranieri e in quello dell’asilo. Questa nuova ordinanza deve contenere le pertinenti definizioni, le modalità di trasmissione dei dati alle autorità competenti, il funzionamento del National Access Point (NAP) e i dettagli relativi ai diritti d’accesso delle unità nazionali competenti in materia di visti e autorizzazioni di viaggio ETIAS. Inoltre, deve prevedere procedure per l’ottenimento dei dati Eurodac dalle autorità designate in materia di perseguimento penale o di prevenzione della commissione di reati di terrorismo o di altri reati gravi. Questo aspetto relativo alla sicurezza in relazione a Eurodac non entrerà verosimilmente in vigore prima della fine del 2026. 18/40
Considerato che lo scadenzario europeo prevede l’entrata in funzione del sistema Eurodac in due fasi, di cui la prima a giugno 2026, anche il progetto di modifica delle ordinanze si articola in due fasi. Il primo progetto comprende la trasposizione di tutti gli elementi noti ad oggi e necessari per l’attuazione della prima fase. Il secondo progetto comprende la nuova ordinanza Eurodac che entrerà in vigore solo nel quarto trimestre del 2026. Esso non è quindi oggetto delle presenti modifiche e sarà posto in consultazione esterna separatamente.
Il presente progetto non comprende nemmeno eventuali modifiche di ordinanze legate al recepimento di ulteriori sviluppi Schengen non ancora approvati dal Consiglio federale. È il caso, per esempio, del nuovo regolamento sull’interoperabilità dei sistemi d’informazione Schengen (regolamento IOP). I dati del MID e del CIR sono ora anche a disposizione delle autorità competenti per la registrazione dei dati in Eurodac. I corrispondenti diritti d’accesso dovranno figurare nella futura ordinanza sull’interoperabilità, che entrerà in vigore non appena il CIR e il MID saranno operativi.
3.2 Punti essenziali del progetto
3.2.1 La normativa proposta
Diverse disposizioni della LStrI e della LAsi richiedono la regolamentazione di determinati aspetti nelle ordinanze summenzionate. Due norme di delega prevedono in particolare che il Consiglio federale disciplini i seguenti punti (art. 109lter D-LStrI e 102cbis D-LAsi):
- a quali unità delle autorità federali autorizzate ad accedere ai dati a livello di legge spettano le facoltà menzionate in tale disposizione;
- la procedura di acquisizione dei dati Eurodac da parte delle autorità di perseguimento penale;
- i dati di Eurodac ai quali le autorità hanno accesso;
- le modalità relative alla sicurezza dei dati;
- la collaborazione con i Cantoni.
Tuttavia, molti di questi aspetti non possono essere regolamentati nella fase 1 dell’attuazione di Eurodac. Si tratta in particolare dei dettagli relativi ai diritti d’accesso delle autorità federali al sistema Eurodac e delle serie di dati trasmesse alle autorità che hanno registrato i dati Eurodac. Inoltre, la procedura per l’ottenimento dei dati Eurodac da parte delle autorità designate ai fini del perseguimento penale e della prevenzione nonché individuazione di reati di terrorismo o di altri reati gravi non deve essere definita entro giugno 2026. Tali aspetti saranno tuttavia precisati nel progetto 2, previsto per il quarto trimestre 2026 (ossia novembre 2026).
Il presente progetto disciplina gli aspetti elencati qui appresso.
Esperti in dattiloscopia e in immagini del volto
Le disposizioni relative al ruolo degli esperti in dattiloscopia e in immagini del volto sono aggiornate per tenere conto dei nuovi meccanismi di confronto automatico in Eurodac. Occorre inoltre prevedere disposizioni sugli esperti in immagini del volto. La trasposizione del nuovo regolamento Eurodac ha comportato anche l’aggiornamento delle disposizioni sulla protezione dei dati, sulla sicurezza dei dati e sui diritti delle 19/40
persone interessate. Si tratta di precisare gli articoli 102aquinquies D-LAsi e 109lquinquies D- LStrI proposti nel decreto federale relativo a Eurodac approvato dal Consiglio federale nel marzo 2025 (FF 2025 1484).
Minorenni non accompagnati
La disposizione vigente nell’OASA sui minorenni non accompagnati deve essere modificata, perché si applica anche nel quadro della procedura di accertamento e del rilevamento dei dati Eurodac (art. 88a). Il settore dell’asilo prevede una regolamentazione analoga offrendo ai minori non accompagnati il necessario sostegno durante la procedura d’asilo. Si rimanda in particolare all’articolo 17 LAsi (Disposizioni procedurali particolari) e all’articolo 7 OAsi 1 (Situazione particolare dei minori nella procedura d’asilo). Si tratta di trasporre l’articolo 109l capoverso 2 D-LStrI proposto nel decreto federale Eurodac approvato dal Consiglio federale nel marzo 2025. Questa nuova disposizione è definitiva ed entrerà in vigore il 1° giugno 2026.
Precisazioni nell’OAsi 3
L’OAsi 3 tratta Eurodac solo in misura limitata. Al fine di chiarire meglio il campo di applicazione dell’ordinanza, l’ordinanza rimanda a Eurodac in via generale e menziona i dati in esso contenuti. Va tuttavia sottolineato che tale regolamentazione è solo transitoria e che questi aspetti saranno ripresi nella futura ordinanza Eurodac, che tratterà tutte le categorie di dati del sistema e i corrispondenti diritti d’accesso.
L’articolo 5 OAsi 3 rimanda all’articolo 98b LAsi. L’accesso ai dati personali è disciplinato nell’allegato 1 dell’ordinanza SIMIC. Secondo l’articolo 5 capoverso 2 OAsi 3, i dati biometrici devono essere registrati nel sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali (AFIS), che non contiene tuttavia dati personali relativi agli interessati. Questo articolo dovrà ridefinire i dati biometrici e rimandare alle immagini del volto. Occorre rivedere anche l’articolo 6 OAsi 3 per quanto riguarda l’età per il rilevamento dei dati biometrici. Queste disposizioni non saranno più modificate e costituiranno una versione definitiva con effetto da giugno 2026.
Comunicazione di dati a Stati terzi
Le presenti modifiche tengono conto della nuova possibilità di trasmettere i dati di cittadini di Stati terzi soggiornanti illegalmente tenuti a lasciare la Svizzera e lo spazio Schengen ai fini del loro rimpatrio. Le modifiche riguardano l’OASA e l’OAsi 3 e si basano sugli articoli 109lbis D-LStrI e 109c capoverso 6 D-LAsi proposti nel decreto federale Eurodac approvato dal Consiglio federale nel marzo 2025. Queste disposizioni saranno riprese nella futura ordinanza Eurodac per la seconda fase di attuazione e quindi abrogate dalle due ordinanze sopra citate.
Progetto AFIS 2026 ed Eurodac
Da giugno 2026 le immagini del volto saranno registrate in AFIS. È quindi necessario modificare l’ordinanza sui dati segnaletici di natura biometrica. Le immagini del volto devono inoltre figurare tra i dati biometrici di cui all’articolo 87 OASA, che costituisce una disposizione speciale relativa ad AFIS. Questa nuova regolamentazione è definitiva e indipendente dalle due fasi di attuazione.
3.2.2 Attuazione
Qui di seguito sono trattate e spiegate questioni d’ordine pratico. 20/40
Impronte digitali e verifica delle corrispondenze
Nel quadro dell’attuazione si continuerà a ricorrere agli esperti in dattiloscopia. D’ora in poi la verifica delle impronte sarà effettuata solo se necessario.
Attualmente tutti i risultati vengono verificati in ottemperanza agli obblighi legali dell’UE. Questo approccio non corrisponde allo stato attuale della tecnica. L’algoritmo AFIS è sufficientemente performante per funzionare in modo semiautomatico. Si tratta di elaborare statistiche sulla base delle ricerche effettuate in passato. Queste statistiche forniscono informazioni sulla distribuzione dei risultati, ovvero un valore di verosimiglianza del sistema da confrontare con le conclusioni degli esperti. Questo approccio consente di definire due valori soglia:
1. il valore soglia inferiore consente di fissare un limite al di sotto del quale il risultato è considerato un NoMatch che viene trasmesso al cliente direttamente e in modo automatizzato, tenendo conto di un rischio minimo di falsi negativi;
2. il valore soglia superiore consente di fissare un valore limite al di sopra del quale il risultato è considerato un Match che viene trasmesso al cliente direttamente e in modo automatizzato, tenendo conto di un rischio di falsi positivi praticamente nullo.
Tra questi due valori soglia, nonostante l’efficacia degli algoritmi, i risultati forniti dal sistema non sono incontestabili. In questo caso è necessario l’intervento di un esperto in dattiloscopia. Considerato che i risultati dipendono da diversi fattori (qualità delle registrazioni biometriche, dimensioni della banca dati) e dall’algoritmo, la definizione dei valori soglia richiede statistiche approfondite e un adeguamento costante.
A lungo termine e se tecnicamente possibile, sarà possibile confrontare anche le immagini del volto. Secondo il regolamento europeo i riscontri positivi in Eurodac in base alle immagini del volto dovranno essere verificati in ogni caso se il confronto automatico è stato effettuato solo in base a questi dati biometrici.
Immagini del volto e progetto AFIS 2026
In AFIS sono salvati i dati biometrici, ossia le impronte digitali e le immagini del volto.
Il termine «fotografie» di cui all’articolo 2 lettera c dell’ordinanza del 6 dicembre 2013 30 sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica comprende le immagini del volto. Dal 2016 queste immagini sono conservate in AFIS, ma non confrontate. Il confronto delle immagini sarà tecnicamente possibile solo con AFIS 2026.
Il progetto AFIS 2026 consentirà anche il confronto delle immagini del volto. Il sistema è lo stesso di quello alla base del confronto delle impronte digitali: l’immagine del volto di una persona sconosciuta viene confrontata con quelle conservate in AFIS. Non si tratta quindi di un riconoscimento facciale nel senso di una sorveglianza in tempo reale (live scan). I dati relativi alla persona e al caso sono elaborati e memorizzati in sistemi informativi separati. Solo un riscontro positivo permette di stabilire un collegamento con i dati relativi alla persona e al caso.
Segnalazione di sicurezza in Eurodac
30 RS 361.3 21/40
Se uno Stato Schengen stabilisce, in particolare nel quadro della procedura di accertamento, che una persona costituisce una minaccia per la sicurezza, i dati Eurodac possono contenere una segnalazione di sicurezza. Lo Stato membro d’origine che ha concluso che la minaccia per la sicurezza interna individuata a seguito degli accertamenti di cui al regolamento (UE) 2024/1351 o a seguito di un esame a norma dell’articolo 16 paragrafo 4 del regolamento AMMR o dell’articolo 9 paragrafo 5 del regolamento (UE) 2024/1348 31 ha cessato di applicarsi cancella la segnalazione di sicurezza dalla serie di dati, previa consultazione degli altri Stati membri che hanno registrato una serie di dati della stessa persona (art. 17 par. 4 regolamento Eurodac). La Svizzera non è vincolata dai regolamenti europei in materia d’asilo. Qualora nel corso della procedura emergesse una pericolosità, l’iscrizione avviene in base al diritto nazionale (art. 5b LAsi).
Eurodac informa gli Stati Schengen interessati della cancellazione, da parte di un altro Stato, della segnalazione di sicurezza che ha generato un riscontro positivo con i dati da essi trasmessi a norma degli articoli 15 paragrafo 1, 22 paragrafo 1, 23 paragrafo 1 o 24 paragrafo 1 del nuovo regolamento Eurodac quanto prima e in ogni caso entro
72 ore dalla cancellazione. Anche gli Stati Schengen d’origine cancellano la
segnalazione di sicurezza nelle corrispondenti serie di dati.
Questo aspetto relativo alla sicurezza è nuovo nel sistema Eurodac. È tuttavia direttamente applicabile e richiede l’attuazione da parte delle autorità competenti in base al regolamento a partire da giugno 2026. Il presente progetto non contiene quindi disposizioni particolari al riguardo. La nozione di «minaccia alla sicurezza interna» e altre nozioni rilevanti in relazione al nuovo regolamento Eurodac saranno tuttavia definite con maggiore precisione nell’ordinanza Eurodac prevista per la fase 2.
Contrassegno dei dati
Lo Stato Schengen d’origine che ha riconosciuto la protezione internazionale a una persona i cui dati siano stati precedentemente registrati in Eurodac secondo l’articolo 17 del regolamento Eurodac contrassegna i relativi dati nel rispetto dei requisiti della comunicazione elettronica con Eurodac definiti da eu-LISA. Il contrassegno è conservato in Eurodac per dieci anni a decorrere dalla data di trasmissione dei dati biometrici. Tale informazione è trasmessa anche in caso di una corrispondenza confermata in seguito a un confronto automatico (art. 27 e 28 regolamento Eurodac).
Lo stesso procedimento si applica in caso di rilascio di un titolo di soggiorno a un cittadino di un Paese terzo o apolide in condizione di soggiorno irregolare i cui dati siano stati precedentemente registrati in Eurodac, e in caso di rilascio di un titolo di soggiorno a un cittadino di Paese terzo o apolide sbarcato a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso in mare (art. 31 par. 4 regolamento Eurodac). La durata di conservazione dei dati è quella prevista dal regolamento Eurodac e dall’articolo 109l capoverso 9 D-LStrI. Non è richiesta alcuna normativa supplementare a livello di ordinanze d’esecuzione.
Questi dati e queste informazioni sono consultabili anche dalle autorità preposte al perseguimento penale fintantoché sono registrati in Eurodac. Essendo direttamente
31 Regolamento (UE) 2024/1348 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, che stabilisce una procedura comune di protezione internazionale nell’Unione e abroga la direttiva 2013/32/UE, GU L 2024/1348, 22.05.2024. 22/40
applicabili, tali principi non sono ripresi né nel presente progetto di modifica di ordinanze né nel futuro progetto di ordinanza Eurodac.
3.3 Commento ai singoli articoli
3.3.1 Modifica dell’OASA
In generale
L’OASA è modificata essenzialmente a seguito delle novità previste dal regolamento Eurodac concernenti le norme specifiche per i minorenni non accompagnati e gli esperti in impronte digitali, ai quali è attribuito un nuovo ruolo. Anche il ruolo degli esperti in immagini del volto viene precisato. L’articolo 87 OASA disciplina, inoltre, la registrazione dei dati nella banca dati AFIS svizzera.
Art. 87 cpv. 1 lett. b
L’articolo 87 capoverso 1 precisa quali dati biometrici possono essere rilevati nel quadro dell’identificazione. La disposizione ha subìto una modifica linguistica (lett. b): il termine «fotografie» è sostituito con «immagini del volto». Considerato che solo le immagini del volto digitalizzabili consentono il confronto dei dati con AFIS, per identificare i cittadini di Stati terzi occorre prevedere la registrazione di un’immagine del volto, non di una fotografia.
Art. 87a Esperto in dattiloscopia e in immagini del volto
La novità introdotta nel capoverso 1 è, in particolare, la sostituzione della designazione «Servizi AFIS DNA» con «servizi competenti per l’identificazione biometrica dell’Ufficio federale di polizia (fedpol)».
Le impronte digitali rilevate vanno inoltre controllate solo se necessario (art. 109lquinquies cpv. 1 e 2 D-LStrI; FF 2025 1485). L’algoritmo AFIS è sufficientemente performante per consentire un funzionamento semiautomatico. A tal fine vengono stabiliti due valori soglia (cfr. n. 3.2.2). Un eventuale controllo delle impronte digitali da parte di un esperto secondo l’articolo 109lquinquies capoverso 1 D-LStrI viene effettuato al momento della registrazione dei dati e del successivo confronto automatico dei dati Eurodac secondo l'articolo 109l capoverso 1 D-LStrI.
Nel capoverso 2 sono aggiornati i rimandi alle disposizioni dell’OAsi 3. Si tratta delle disposizioni relative allo svolgimento della verifica delle impronte digitali e delle immagini del volto; disposizioni, queste, che devono essere applicate anche nel settore degli stranieri.
Il capoverso 3 riprende una parte del vigente capoverso 2 sull’inoltro alle autorità competenti del risultato della verifica.
Art. 87b Diritto d’accesso e diritto di rettifica, d’integrazione o di cancellazione dei dati Eurodac
I rimandi all’OAsi 3 sono stati adeguati ed è stato aggiunto il diritto d’integrazione dei dati in Eurodac secondo l’articolo 43 del regolamento Eurodac.
Art. 87c Responsabilità in relazione con la gestione di Eurodac
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Questa disposizione è abrogata. La responsabilità in relazione alla gestione del sistema Eurodac è ora disciplinata dalla legge del 14 marzo 1958 32 sulla responsabilità (LResp). L’articolo 19bis nLResp è stato adeguato dal decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 33 e (UE) 2019/818 34 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi d’informazione dell’UE, ma non è ancora entrato in vigore (FF 2021 674).
Art. 87e Comunicazione di dati Eurodac a uno Stato non vincolato da alcun accordo di associazione alla normativa di Schengen
Il capoverso 1 ribadisce il principio secondo cui i dati personali conservati in Eurodac non possono essere comunicati a Stati terzi, organizzazioni internazionali, enti privati o persone fisiche (cfr. art. 109lbis cpv. 1 D-LStrI e art. 49 par. 1 regolamento Eurodac).
Secondo il capoverso 2 è possibile comunicare a uno Stato non vincolato da alcun accordo di associazione alla normativa di Schengen i dati di un cittadino di uno Stato terzo soggiornante illegalmente per provare la sua identità ai fini del rimpatrio, purché siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 50 paragrafi 3 e 5 del regolamento Eurodac e a condizione che lo Stato che ha registrato i dati acconsenta alla comunicazione degli stessi (cfr. anche art. 109lbis cpv. 2 D-LStrI e art. 50 regolamento Eurodac).
I capoversi 3 e 4 elencano i dati che possono essere rilevati e comunicati in particolare in vista dell’esame di una domanda d’asilo o dell’accertamento dell’identità di cittadini di Stati terzi o apolidi soggiornanti illegalmente (tra cui nome, cognome, nazionalità, tipo del documento di viaggio e dati biometrici, cfr. art. 50 par. 1 regolamento Eurodac).
Art. 88a, rubrica e cpv. 1bis, 2 e 3
Finora la LStrI prevede il ricorso a una persona di fiducia per gli stranieri minorenni non accompagnati solo durante la procedura di allontanamento (art. 64 cpv. 4 LStrI). L’articolo 109l capoverso 2 D-LStrI prevede la nomina senza indugio di una persona di fiducia che difenda gli interessi dello straniero minorenne non accompagnato già durante il rilevamento dei dati biometrici.
Il nuovo capoverso 1bis stabilisce che i minorenni non accompagnati soggiornanti illegalmente in Svizzera o che hanno attraversato illegalmente le frontiere esterne devono essere accompagnati da una persona di fiducia al momento della registrazione dei dati Eurodac.
Nel capoverso 2 i rimandi alla LStrI sono adeguati in base alla proposta del Consiglio federale del marzo 2025 35. Questo riguarda in particolare i decreti federali che approvano e traspongono nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE
32 RS 170.32 33 Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 mag. 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio; GU L 135 del 22.05.2019, pag. 27; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.07.2021, pag. 15. 34 Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 mag. 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816; GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1150, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 1., GU L 249 del 14.07.2021, pag. 1.
35 FF 2025 1485 per Eurodac e FF 2025 1486 per la procedura di accertamento.
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concernenti il regolamento sugli accertamenti e il regolamento Eurodac. La disposizione menziona tuttora l’articolo 64a LStrI, poiché, alla stregua dell’articolo 64 capoverso 4 LStrI, sarà definitivamente abrogato solo con l’entrata in vigore del progetto relativo al codice frontiere Schengen 36.
I nuovi rimandi si riferiscono alla procedura di registrazione dei dati Eurodac, alla procedura di accertamento e alle procedure di allontanamento che richiedono tutte la presenza di una persona di fiducia per i minorenni non accompagnati. La persona di fiducia deve garantire il corretto svolgimento della procedura e sostenere i minorenni.
Il capoverso 3 precisa la funzione della persona di fiducia nonché l’accompagnamento e il sostegno del minorenne non accompagnato nel quadro della registrazione dei dati in Eurodac.
3.3.2 Modifiche dell’OAsi 3
In generale
L’OAsi 3 disciplina essenzialmente il trattamento di dati personali nel settore dell’asilo. Le modifiche a seguito del nuovo regolamento Eurodac riguardano la protezione dei dati, la comunicazione di dati a uno Stato terzo, gli esperti in dattiloscopia – che hanno un nuovo ruolo –, e la precisazione del ruolo degli esperti in immagini del volto.
Art. 1a Sistemi d’informazione
Al fine di precisare le competenze relative alla gestione del sistema informatico Eurodac, l’articolo 1a è integrato con un nuovo capoverso. Il vigente tenore dell’articolo 1a diventa il capoverso 1. Il nuovo capoverso 2 precisa che, a livello svizzero, la SEM partecipa alla gestione di Eurodac nel quadro dei propri compiti nel settore degli stranieri e dell’asilo. Considerato che non si tratta di una competenza esclusiva in materia di utilizzo, ma di una partecipazione alla gestione di un sistema d’informazione europeo, tale precisazione non poteva essere inserita nel capoverso 1 del presente articolo; quest’ultimo infatti riguarda solo i sistemi d’informazione nazionali gestiti dalla SEM per l’adempimento dei suoi compiti legali.
Art. 1l Eurodac
Analogamente alle disposizioni sui sistemi d’informazione elencati all’articolo 1a capoverso 1, è stato introdotto un nuovo articolo 1l sul sistema d’informazione Eurodac.
Per quanto riguarda i dati Eurodac l’articolo 1l capoverso 1 rimanda all’elenco di cui all’allegato 1. Si tratta di un elenco esaustivo dei dati che figureranno in Eurodac a livello europeo a partire dall’entrata in vigore del nuovo regolamento UE. La categoria della protezione temporanea non vi figura poiché la Svizzera non partecipa al rilevamento di questi dati in Eurodac. In futuro occorrerà registrare molti più dati rispetto a oggi (cfr. art. 111i LStrI e 102abis LAsi), tra cui il nome e il cognome della persona interessata, la sua data di nascita, un’immagine del volto o una copia della prima pagina del suo documento di viaggio o d’identità. Anziché elencare questi dati nella LAsi, è stato proposto un nuovo articolo 102cbis lettera c D-LAsi, che rimanda 36 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1717 recante modifica del regolamento (UE) 2016/399 che istituisce un codice dell’Unione relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (Sviluppo dell’acquis di Schengen), FF 2025 1147. 25/40
alle ordinanze d’esecuzione, le quali d’ora in poi conterranno l’elenco completo dei dati del sistema Eurodac.
In virtù della delega di competenza al Consiglio federale di cui all’articolo 102cbis lettera d D-LAsi, il capoverso 2 precisa la durata di conservazione dei dati Eurodac delle persone che hanno depositato una domanda di protezione internazionale. Tali termini iniziano a decorrere dal momento in cui i dati biometrici sono comunicati a Eurodac.
I dati delle persone cui è stata concessa una protezione temporanea sono conservati in Eurodac per l’intera durata della concessione della protezione (cpv. 3).
Il capoverso 4 precisa che i dati biometrici delle persone coinvolte in una procedura di ammissione di gruppi di rifugiati non sono trasmessi a Eurodac (cfr. art. 56 LAsi).
Art. 5 cpv. 1 lett. b
I dati biometrici di cui al nuovo regolamento Eurodac comprendono le immagini del volto. Di conseguenza, il termine «fotografie» di cui all’articolo 5 capoverso 1 lettera b OAsi 3 è sostituito con «immagini del volto». Con questo termine s’intendono le immagini digitalizzate del volto caratterizzate da risoluzione e qualità sufficienti per essere utilizzate in un confronto automatizzato di dati biometrici (art. 2 par. 1 lett. r nuovo regolamento Eurodac). Poiché questo articolo definisce i dati biometrici utilizzati nel settore dell’asilo, in particolare in relazione a Eurodac, si propone di sostituire il termine «fotografia» con «immagine del volto». Per «dati biometrici» il regolamento Eurodac intende i dati relativi alle impronte digitali o i dati relativi all’immagine del volto (art. 2 par. 1 lett. s regolamento Eurodac).
Art. 6 cpv. 1 e 2
L’età indicata nel vigente capoverso 1 deve essere modificata, poiché il nuovo regolamento Eurodac prevede il rilevamento dei dati di tutte le persone d’età pari o superiore a sei anni. Questa disposizione riguarda solo il settore dell’asilo. È quindi tuttora possibile, per esempio, che determinati dati biometrici vengano rilevati in vista del rilascio di una carta di soggiorno per bambini d’età inferiore ai sei anni (art. 41 cpv. 4 LStrI in combinato disposto con l’art. 71e cpv. 6 OASA).
In considerazione dell’abbassamento a sei anni dell’età per il rilevamento dei dati biometrici, il capoverso 2 è abrogato perché obsoleto.
Art. 6d Comunicazione di dati Eurodac a Stati non-Dublino (nuovo) Il capoverso 1 riprende il divieto di comunicare i dati personali registrati in Eurodac a Stati terzi, organizzazioni internazionali, enti privati o persone fisiche (cfr. art. 102c cpv. 5 D-LAsi e art. 49 cpv. 1 nuovo regolamento Eurodac).
Il capoverso 2 prevede un’eccezione al divieto di comunicare di dati Eurodac a uno Stato terzo per provare l’identità di cittadini di Stati terzi ai fini del rimpatrio e purché siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 50 del nuovo regolamento Eurodac (cfr. art. 102c cpv. 6 D-LAsi).
Infine, il capoverso 3 elenca i dati che possono essere comunicati in vista dell’esame di una domanda d’asilo o dell’accertamento dell’identità di cittadini di Stati terzi o
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apolidi soggiornanti illegalmente (tra cui: nome, cognome, cittadinanza, tipo di documento di viaggio; cfr. art. 50 par. 1 nuovo regolamento Eurodac).
Il capoverso 4 disciplina la comunicazione dei dati supplementari che possono essere comunicati contemporaneamente ai dati biometrici di una persona.
Art. 11 Esperto in dattiloscopia
Il vigente articolo 11 OAsi 3 deve essere adeguato conformemente al nuovo regolamento Eurodac.
Ora il capoverso 1 precisa che i servizi per l’identificazione biometrica di fedpol sono competenti per la verifica dei risultati del confronto automatico mediante impronte digitali. Tale verifica è ora effettuata solo se necessario (cfr. art. 102aquinquies D-LAsi). Per quanto riguarda la nozione di necessità si rimanda alle spiegazioni fornite al numero 3.2.2 del presente rapporto esplicativo.
Analogamente al capoverso 1 anche il capoverso 2 menziona, al posto dei servizi AFIS DNA, i servizi competenti per l’identificazione biometrica di fedpol. Questa formulazione deve essere mantenuta indipendentemente da future riorganizzazioni delle unità incaricate di questi compiti. Il capoverso 2 disciplina la messa a disposizione dei dati agli esperti in dattiloscopia e la trasmissione dell’esito della verifica alla SEM.
I capoversi 3 e 4 sono ripresi senza modifiche nel nuovo capoverso 3.
Il capoverso 4 traspone la nuova struttura del sistema Eurodac prevista all’articolo 3 paragrafo 6 del nuovo regolamento Eurodac, secondo cui la SEM, in qualità di NAP, informa l’agenzia eu-LISA di una corrispondenza constatata delle impronte digitali (risultato positivo). Ciò dovrebbe consentire all’agenzia di collegare in una sequenza tutte le serie di dati registrate in Eurodac che corrispondono allo stesso cittadino di Paese terzo o apolide.
Infine, il capoverso 5 riprende il tenore di quello vigente e designa i servizi di identificazione biometrica di fedpol come autorità competente per l’esame delle impronte digitali. Inoltre, il nuovo capoverso 5 lettera a prevede che la verifica delle impronte digitali non avvenga solo dopo il contrassegno dei dati in Eurodac a seguito della concessione della protezione internazionale, ma anche a seguito del rilascio di un titolo di soggiorno.
Art. 11a Esperto in immagini del volto (nuovo)
Il nuovo articolo 11a sugli esperti in immagini del volto riprende le disposizioni dell’articolo 11 applicabili agli esperti in dattiloscopia, trasponendo così nel diritto svizzero l’articolo 38 paragrafo 5 del nuovo regolamento Eurodac che prevede il confronto delle immagini del volto.
Infine, il capoverso 6 stabilisce che è possibile anche procedere a una verifica delle immagini del volto se il confronto è stato effettuato sia sulla base delle impronte digitali che dell’immagine del volto.
Art. 11b Diritto della persona interessata di accedere ai dati
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Con l’entrata in vigore delle disposizioni del progetto IOP (FF 2021 674), la responsabilità per la gestione del sistema Eurodac sarà disciplinata dall’articolo 19a nLResp. Di conseguenza occorre abrogare il vigente articolo 11b.
Il nuovo articolo 11b disciplina il diritto delle persone interessate di accedere ai dati registrati in Eurodac che le concernono. Si rimanda alle disposizioni del capitolo 4 della LPD.
Come avvenuto finora, la SEM è l’autorità competente per il trattamento delle domande d’accesso.
Art. 11c Diritto della persona interessata alla rettifica, all’integrazione o alla cancellazione dei dati
Il nuovo articolo 11c si riallaccia all’articolo 11b AP-OAsi 3 e disciplina la procedura relativa all’esercizio del diritto di rettifica, integrazione o cancellazione dei dati Eurodac. Nella misura in cui la banca dati Eurodac è disciplinata dal diritto europeo, si rimanda alla procedura prevista all’articolo 43 del nuovo regolamento Eurodac. Dato che la nuova LPD è conforme al regolamento (UE) 2016/679 37, la Svizzera può tenere in considerazione il corrispondente rimando.
La SEM è l’autorità competente per il trattamento delle domande di rettifica, integrazione o cancellazione dei dati.
Art. 11d Vigilanza sul trattamento dei dati Eurodac
Il nuovo articolo 11d riprende il tenore dell’attuale articolo 11c OAsi 3. I rimandi che figurano al capoverso 2 sono aggiornati in base al nuovo regolamento Eurodac.
3.3.3 Modifica dell’ordinanza SIMIC
In generale
L’ordinanza SIMIC contiene i dati di tutti i cittadini di Stati terzi e dell’UE che soggiornano in Svizzera in base alla LAsi, alla LStrI o all’Accordo del 21 giugno 1999 38 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC). I dati contenuti nel SIMIC sono principalmente dati personali, compresi quelli biometrici. Questi ultimi riguardano tuttavia solo le persone che ottengono una carta di soggiorno Schengen biometrica (art. 71c e 71d OASA) o, in futuro, un documento di viaggio svizzero così come previsto dall’articolo 1 lettere a e b dell’ordinanza 14 novembre 2012 39 concernente il rilascio di documenti di viaggio per stranieri (ODV). Per quanto riguarda i dati trasmessi a Eurodac i dati biometrici figurano nella banca dati AFIS e i dati personali nel SIMIC (cfr. art. 354 cpv. 3 D-Codice penale 40 [CP]; FF 2025 1485).
Allegato 1
37 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 apr. 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1. 38 RS 0.142.112.681 39 RS 143.5 40 RS 311.0 28/40
L’allegato 1 dell’ordinanza SIMIC comprende i campi di dati del sistema d’informazione. Nell’ambito del presente progetto si tratta di trasmettere al sistema Eurodac l’immagine scansionata della pagina dei dati anagrafici del documento d’identità di persone di ogni categoria. Di conseguenza nella sezione VII sono modificati i numeri relativi al settore degli stranieri e dell’asilo concernenti i documenti di viaggio e d’identità (n. 2 lett. c e n. 3 lett. b). Inoltre, il contenuto di questi due numeri è armonizzato e comprende la menzione del tipo di documento e dell’immagine scansionata del documento.
Non è escluso che in futuro occorrerà registrare nel sistema anche altri elementi rilevanti per Eurodac, quali la pericolosità di una persona o informazioni relative alla procedura Dublino. Inoltre, SIMIC contiene già le varie informazioni sotto forma di codici relative alle procedure d’ammissione di gruppi di rifugiati o alle procedure Dublino. Se occorrerà registrare nuove informazioni, saranno usati dei codici. I campi previsti al numero 3 «Settore dell’asilo» lettera c «Procedura» comprendono questo tipo di informazioni.
Inoltre, la data del rilevamento delle impronte digitali figura già nel SIMIC. Questo campo può essere utilizzato nell’ambito delle registrazioni Eurodac. È quindi opportuno precisare che in futuro saranno registrate anche le immagini del volto e che questi dati saranno collegati al numero di controllo personale (PCN) al fine di stabilire un collegamento tra i dati personali del SIMIC e quelli biometrici di AFIS. Per questo motivo vengono menzionati i dati biometrici. L’allegato 1 è modificato di conseguenza.
Le autorità che registrano dati per Eurodac dovranno procurarsi le eventuali informazioni nel SIMIC o in eRetour, che informa segnatamente sulla concessione di un aiuto al ritorno e al reinserimento.
Allegato 4
L’allegato 4 è riformulato. Il Protocollo Eurodac è ora inserito nell’elenco degli accordi di associazione a Dublino (lett. e).
3.3.4 Modifica dell’ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura
biometrica In generale
La presente ordinanza disciplina il trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica da parte di fedpol e il trattamento di determinati siffatti dati da parte della SEM nel quadro dell’adempimento dei suoi compiti nel settore degli stranieri. Per «stranieri» s’intendono le persone del settore degli stranieri (LStrI) o del settore dell’asilo (LAsi). La banca dati AFIS è utilizzata ogni volta che le autorità competenti registrano dati biometrici destinati a Eurodac. Anche le immagini del volto sono rilevate e registrate in AFIS; la registrazione avviene in collegamento con AFIS 2026 e in base al nuovo sistema Eurodac (art. 8 cpv. 1 lett. d ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica). Il rilevamento dei dati si basa sull’articolo 102a LStrI e sull’articolo 98b LAsi.
Le fotografie di cui all’articolo 2 lettera c della presente ordinanza comprendono la nozione di «immagine del volto». Il termine fotografia può quindi comprendere una fotografia dell’intera persona, di una parte del corpo, di segni distintivi come tatuaggi o anche un’immagine del volto, eventualmente digitalizzata. Per questo motivo, la 29/40
lettera c non viene modificata e sono menzionate, oltre alle fotografie, anche le immagini del volto.
Art. 8 cpv. 1 lett. d
Nel settore dell’asilo occorre utilizzare il termine preciso (immagini del volto), poiché sono registrate soltanto le immagini del volto. Il termine «immagini del volto» sostituisce il termine «fotografie».
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3.4 Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni
Le ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni sono illustrate ai numeri 5.8.2 e 5.8.3 del messaggio del 21 marzo 2025 concernente l’approvazione e la trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2024/1351, (UE) 2024/1359, (UE) 2024/1349, (UE) 2024/1358 e (UE) 2024/1356 (FF 2025 1478). Le presenti modifiche alle ordinanze non hanno ulteriori ripercussioni finanziarie o sull’effettivo del personale per la Confederazione e i Cantoni.
Progetto AFIS 2026 e rilevamento dell’immagine del volto
Il progetto AFIS 2026 presuppone, come il progetto Eurodac, che le autorità cantonali dispongano dell’attrezzatura necessaria per rilevare le immagini del volto. Gli eventuali costi legati all’acquisto di nuovi apparecchi sono a carico delle autorità competenti.
3.5 Aspetti giuridici
3.5.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Le modifiche delle ordinanze sono conformi al diritto internazionale e in linea con la CEDU e la Convenzione sullo statuto dei rifugiati.
3.5.2 Protezione dei dati
Secondo il principio di legalità sancito dall’articolo 5 capoverso 1 della Costituzione federale 41 (Cost.) ogni attività dello Stato deve basarsi sul diritto. Inoltre, l’articolo 36 capoverso 1 Cost. prevede che qualsiasi restrizione dei diritti fondamentali debba avere una base legale, la quale deve essere formale quando la limitazione è grave.
L’articolo 34 LPD disciplina i presupposti per il trattamento dei dati personali da parte degli organi federali. Riprende il principio di legalità e tiene conto dell’articolo 36 Cost. imponendo alle autorità federali di basare il trattamento dei dati su una base legale. Inoltre, secondo l’articolo 34 capoverso 2 lettera a LPD, il trattamento di dati degni di particolare protezione, tra cui rientrano anche i dati biometrici secondo l’articolo 5 lettera c numero 4 LPD, deve poggiare su una base legale che deve figurare in una legge formale.
L’articolo 354 CP consente la memorizzazione e il confronto a fini identificativi non appena i dati biometrici sono stati rilevati. Va tuttavia osservato che l’articolo 354 CP non autorizza il trattamento dei dati in generale e non costituisce una base legale per il rilevamento di dati segnaletici di natura biometrica.
Nel settore della migrazione il rilevamento dei dati biometrici è retto dalla LStrI (art. 102a e 109l D-LStrI), dalla LAsi (art. 98b e 99 D-LAsi), dall’OASA e dall’OAsi 3.
Inoltre, le disposizioni della LStrI e della LAsi relative a Eurodac soddisfano le condizioni summenzionate. Disciplinano la registrazione dei dati e specificano le circostanze in cui deve avvenire. Inoltre, il confronto automatico con i dati esistenti in Eurodac è previsto anche nel diritto formale, così come nel nuovo regolamento Eurodac.
41 RS 101 31/40
Le presenti modifiche alle ordinanze attuano solo in parte i dettagli relativi all’accesso ai nuovi dati Eurodac dei servizi federali e delle autorità cantonali competenti. Ciò è riconducibile al fatto che le corrispondenti informazioni dell’UE devono essere a disposizione e che occorre condurre discussioni con le autorità interessate. Una volta noti, tali dettagli saranno integrati nella futura ordinanza Eurodac svizzera, la quale entrerà verosimilmente in vigore al più presto nella seconda fase dell’entrata in funzione di Eurodac.
Tuttavia, gli aspetti relativi alla protezione e alla sicurezza dei dati sono già stati ripresi nelle presenti modifiche di ordinanze.
Calendario attuale delle date dell’entrata in funzione dei sistemi Schengen e dell’interoperabilità
Periodo Tappe fondamentali
Maggio 2025 Avvio di VIS4EES & sBMS
Ottobre 2025 Avvio di EES
T4 2025 Avvio di ECRIS-TCN & componenti IO (ESP, CIR, CRRS)
Giugno 2026 Avvio di Eurodac Recast & Screening Regulation
T4 2026 ETIAS EiO (ESP, CIR, CRRS) per la Svizzera
T2 2027 Avviare Revised VIS & VIS4IO
T4 2027 Conclusione dell’implementazione
Componenti dell’interoperabilità
sBMs: servizio comune di confronto biometrico
ESP: portale di ricerca europeo
CIR: archivio comune di dati d’identità
CRRS: archivio centrale di dati ai fini dell’elaborazione di relazioni e statistiche
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4. Adeguamenti di ordinanze a seguito del decreto federale che approva e
traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento sugli accertamenti
4.1 Situazione iniziale
4.1.1 Necessità di agire e obiettivi
Il regolamento sugli accertamenti42 introduce una procedura di accertamento uniforme al fine di garantire che i cittadini di Stati terzi che hanno attraversato le frontiere esterne Schengen senza soddisfare le condizioni d’ingresso secondo il codice frontiere Schengen 43 vengano sottoposti a una verifica standardizzata dell’identità nonché a un controllo standardizzato di sicurezza e dello stato di salute. Gli accertamenti sono effettuati direttamente alle frontiere esterne Schengen o all’interno del territorio di uno Stato Schengen, se non vi sono indicazioni che tali persone siano già state sottoposte ad accertamenti.
Gli accertamenti constano degli elementi seguenti:
• un controllo preliminare dello stato di salute e delle vulnerabilità in conformità dell’articolo 12 del regolamento sugli accertamenti;
• identificazione o verifica dell’identità in conformità dell’articolo 14 del regolamento sugli accertamenti;
• registrazione di dati biometrici in Eurodac in conformità degli articoli 15, 22 e 24 del regolamento Eurodac, nella misura in cui non sia ancora avvenuta;
• un controllo di sicurezza come previsto agli articoli 15 e 16 del regolamento sugli accertamenti;
• compilazione del modulo consuntivo in conformità dell’articolo 17 del regolamento sugli accertamenti;
• indirizzamento alla procedura adeguata in conformità dell’articolo 18 del regolamento sugli accertamenti.
Gli accertamenti devono essere completati entro sette giorni se sono effettuati nella zona di frontiera esterna o entro tre giorni dal rintraccio della persona sul territorio dello Stato (art. 8 cpv. 3 e 4 regolamento sugli accertamenti). Una volta completati gli accertamenti, le persone interessate sono indirizzate alla procedura adeguata, innanzitutto alla procedura d’asilo o di allontanamento.
Per la Svizzera il regolamento sugli accertamenti riguarda principalmente i due gruppi di persone seguenti:
42 Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817, versione della GU L 2024/1356, 22.05.2024. 43 Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 mar. 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.03.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2017/2225, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 1. 33/40
1. Cittadini di Paesi terzi che hanno fatto domanda di protezione internazionale
presso una frontiera esterna Schengen e che non soddisfano le condizioni d’ingresso (art. 5 par. 2 regolamento sugli accertamenti);
2. Cittadini di Paesi terzi che hanno attraversato una frontiera esterna Schengen in modo non autorizzato, che soggiornano illegalmente nello spazio Schengen (non registrati, ossia i cosiddetti soggiornanti fuoritermine od overstayer) e che sono stati rintracciati sul territorio svizzero (art. 7 cpv. 1 regolamento sugli accertamenti).
Nel quadro della trasposizione del regolamento sugli accertamenti nella LStrI e nella LAsi 44 vengono disciplinate in modo particolareggiato le diverse configurazioni degli accertamenti. Tra queste figurano l’accertamento alla frontiera esterna Schengen, l’accertamento sul territorio nazionale, l’accertamento nel quadro della presentazione di una domanda d’asilo in aeroporto e l’accertamento in Svizzera nel quadro della fase preparatoria secondo l’articolo 26 LAsi. Ulteriori modifiche riguardano il meccanismo di sorveglianza indipendente, la procedura d’asilo negli aeroporti e i diritti d’accesso ai sistemi d’informazione dell’UE necessari ai controlli di sicurezza e alle verifiche dell’identità. Oltre alle disposizioni direttamente applicabili del regolamento sugli accertamenti e alle modifiche legislative dettagliate summenzionate sono necessari alcuni adeguamenti a livello di ordinanza.
4.2 Punti essenziali del progetto
4.2.1 La normativa proposta
L’ordinanza del 15 agosto 2018 45 concernente l’entrata e il rilascio del visto (OEV) contiene le principali proposte di modifica a livello di ordinanza ai fini del recepimento del regolamento sugli accertamenti. Le regolamentazioni riguardano:
• la trasmissione di informazioni in conformità dell’articolo 11 del regolamento sugli accertamenti per gli stranieri sottoposti ad accertamenti (art. 68a AP-OEV);
• il modulo per gli accertamenti in conformità dell’articolo 17 del regolamento sugli accertamenti (art. 68d AP-OEV);
• la conclusione degli accertamenti in conformità dell’articolo 18 del regolamento sugli accertamenti o l’indirizzamento alla successiva procedura d’asilo o di allontanamento (art. 68c AP-OEV);
• la costatazione del fatto che l’interessato è già stato sottoposto ad accertamenti (art. 68e AP-OEV).
Le corrispondenti disposizioni dell’OEV si applicano anche al controllo nella fase preparatoria secondo l’articolo 26 LAsi. Di conseguenza l’OAsi 1 rimanda a tali disposizioni. Occorre inoltre adeguare le disposizioni relative all’assegnazione della persona interessata a un centro della Confederazione.
I nuovi diritti d’accesso per l’esecuzione degli accertamenti impongono in particolare modifiche degli allegati dell’OVIS e dell’OEES. Infine, occorre adeguare i diritti
44 Decreto federale che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2024/1356 che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817 (Sviluppo dell’acquis di Schengen), FF 2025 1486. 45 RS 142.204 34/40
d’accesso nella futura ordinanza sull’interoperabilità dei sistemi d’informazione Schengen/Dublino (ordinanza IOP) e nell’ordinanza concernente il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ordinanza ETIAS). Queste due ordinanze non sono ancora state licenziate dal Consiglio federale, ma si prevede che entreranno in vigore alla fine del 2026, ossia dopo l’adozione delle presenti modifiche. I loro allegati sui diritti d’accesso saranno adeguati a quelli dell’OVIS e dell’OEES.
4.2.2 Attuazione
Per quanto riguarda i compiti nell’ambito degli accertamenti di cui al numero 4.1.1, occorre chiarire in particolare la questione dell’esecuzione del controllo preliminare dello stato di salute di cui all’articolo 12 paragrafo 2 del regolamento sugli accertamenti. La configurazione concreta e l’esecuzione di tale controllo sono attualmente oggetto di discussione in seno agli organi competenti (in particolare a livello dell’UE). Occorre chiarire in particolare se tali controlli approfonditi debbano essere effettuati sistematicamente o solo in presenza di manifesti segni di malattia oppure in caso di evidente necessità di assistenza medica. Nell’attuazione concreta si terrà conto in particolare di ciò che è realizzabile nella pratica. Vanno inoltre chiariti anche i seguenti aspetti: la portata dei controlli sanitari, il personale (medico) previsto a tal fine e la procedura in caso di necessità di cure mediche o di isolamento per motivi di salute pubblica. Attualmente non è possibile fornire precisazioni a livello di ordinanza. In presenza di stranieri soggiornanti illegalmente, occorre attenersi, per quanto possibile, alle procedure di controllo medico consolidate. Una volta chiarite le pertinenti questioni e definite le competenze, la SEM emanerà direttive per l’attuazione dei controlli sanitari provvisori nell’ambito degli accertamenti.
È inoltre necessario attuare il meccanismo di monitoraggio indipendente di cui all’articolo 10 paragrafo 2 del regolamento sugli accertamenti e all’articolo 9d D-LAsi. Il regolamento sugli accertamenti prevede che i compiti del meccanismo di monitoraggio possano essere assegnati anche a più servizi, in particolare ai meccanismi nazionali di prevenzione, nell’ambito del Protocollo facoltativo dell’8 dicembre 2002 46 alla Convenzione del 10 dicembre 1984 47 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Nel quadro della consultazione riguardante l’approvazione e la trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note concernenti il recepimento del Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE 48, diversi partecipanti hanno manifestato l’interesse ad assumersi questo compito o a prendere parte al meccanismo di monitoraggio. Attualmente, nel quadro del progetto della SEM per la trasposizione del regolamento sugli accertamenti, si stanno definendo le condizioni quadro necessarie per il meccanismo di monitoraggio e designando le organizzazioni che eserciteranno tale funzione.
4.3 Commento ai singoli articoli
4.3.1 Modifica dell’ordinanza concernente l’entrata e il rilascio del visto
Art. 1 cpv. 1
La presente disposizione è integrata con la procedura di accertamento ora disciplinata agli articoli 68a–68f AP-OEV.
46 RS 0.105.1 47 RS 0.105 48 Cfr. il rapporto del marzo 2025 sui risultati della consultazione concernente l’approvazione e la trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2024/1351, (UE) 2024/1359, (UE) 2024/1349, (UE) 2024/1358 e (UE) 2024/1356 (Patto sulla migrazione e l’asilo dell’UE) (Sviluppo dell’acquis di Schengen e Dublino/Eurodac). 35/40
Titolo dopo l’articolo 68: Sezione 12a: Accertamenti nei confronti degli stranieri alle frontiere esterne Schengen e sul territorio nazionale
Per gli accertamenti nei confronti degli stranieri alle frontiere esterne Schengen e sul territorio nazionale è prevista l’introduzione di una nuova sezione 12a contenente gli articoli 68–68f AP-OEV.
Art. 68a Informazioni sugli accertamenti
La presente disposizione disciplina le condizioni della trasmissione di informazioni agli stranieri sottoposti ad accertamenti secondo l’articolo 11 del regolamento sugli accertamenti. L’autorità competente per gli accertamenti informa gli stranieri circa lo scopo, la durata e le singole fasi degli accertamenti (cpv. 1 lett. a) e circa i risultati degli accertamenti (cpv. 1 lett. b). Inoltre, le persone interessate devono essere informate del loro diritto di presentare una domanda d’asilo (cpv. 1 lett. c). Infine, le autorità competenti devono informare le persone interessate dei loro diritti e obblighi durante gli accertamenti, nello specifico, dell’obbligo di collaborare (art. 9b cpv. 3 e 9c cpv. 3 D-LStrI, art. 21a cpv. 4 e 26 cpv. 1quater LAsi) e dei loro diritti conformemente alla LPD (cpv. 1 lett. d).
Se necessario nel singolo caso, agli stranieri devono essere fornite ulteriori informazioni sulle condizioni d’entrata secondo il codice frontiere Schengen (cpv. 2 lett. a) e sull’eventuale aiuto al ritorno e alla reintegrazione secondo l’articolo 60 LStrI (cpv. 2 lett. b). Le informazioni sono fornite in forma cartacea oppure elettronica e in una lingua che l’interessato comprende (cpv. 3). L’articolo 11 paragrafo 3 del regolamento sugli accertamenti precisa che durante gli accertamenti le informazioni sono fornite in una lingua che l’interessato comprende o che ragionevolmente si suppone gli sia comprensibile. Nel caso dei minori, le informazioni sono fornite in maniera adatta ai minori stessi e adeguata all’età e con il coinvolgimento dei genitori o di uno dei genitori oppure di un membro della famiglia adulto; nel caso dei minori non accompagnati, con il coinvolgimento di una persona di fiducia (art. 9b cpv. 4 e 9c cpv. 4 D-LStrI, art. 17 cpv. 3 LAsi). La SEM mette a disposizione delle autorità competenti i documenti necessari allo scopo di garantire un’informazione uniforme (cpv. 4).
Art. 68b Assegnazione a un centro prima degli accertamenti
L’assegnazione a un centro della Confederazione secondo l’articolo 24 LAsi o a un centro a gestione cantonale o comunale secondo l’articolo 24d LAsi avviene ancora prima degli accertamenti, se la domanda d’asilo è presentata subito dopo il rintraccio della persona interessata sul territorio nazionale o se quest’ultima presenta la domanda d’asilo alla frontiera esterna Schengen presso un aeroporto in cui non vengono svolte procedure secondo l’articolo 22 D-LAsi.
Art. 68c Conclusione degli accertamenti
Gli accertamenti devono essere conclusi entro sette giorni alla frontiera esterna Schengen all’aeroporto o entro tre giorni sul territorio nazionale, anche se non è stato possibile eseguire tutte le fasi degli accertamenti di cui all’articolo 8 paragrafo 5 del regolamento sugli accertamenti (cpv. 1). È possibile effettuare in una procedura successiva gli accertamenti che non sono stati effettuati o conclusi in quella precedente.
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L’autorità cantonale competente sottopone gli stranieri che non hanno presentato una domanda d’asilo a una procedura di allontanamento secondo gli articoli 64 e seguenti LStrI (cpv. 2).
Dopo la conclusione degli accertamenti i richiedenti l’asilo sono indirizzati a un centro della Confederazione secondo l’articolo 24 LAsi o a un centro a gestione cantonale o comunale secondo l’articolo 24d LAsi (cpv. 3).
Art. 68d Modulo per gli accertamenti
Al termine degli accertamenti l’autorità competente compila un modulo (cpv. 1) che documenta i risultati degli accertamenti. Il modulo contiene, tra le altre cose, informazioni sull’identità della persona interessata, sul motivo per cui sono stati effettuati gli accertamenti, informazioni indicanti se lo straniero ha presentato una domanda d’asilo o se la consultazione delle banche dati pertinenti (tra cui SIS, EES, ETIAS, C-VIS) ha dato luogo a un riscontro positivo (cfr. art. 17 par. 1 regolamento sugli accertamenti).
Le informazioni contenute nel modulo devono essere registrate in modo tale da poter essere riesaminate in sede amministrativa e giudiziaria nel corso di qualsiasi successiva procedura d’asilo o di rimpatrio (cfr. consid. 32 regolamento sugli accertamenti). La SEM mette a disposizione delle autorità competenti il modulo per gli accertamenti. Attualmente sono in discussione tre possibili varianti per lo sviluppo e la messa a disposizione di tale modulo:
• la SEM allestisce un modulo nazionale per gli accertamenti e lo aggiorna costantemente. Lo mette a disposizione delle autorità competenti nelle lingue necessarie;
• la SEM allestisce il modulo per gli accertamenti nei CFA lasciando alle autorità cantonali il compito di svilupparlo, metterlo a disposizione e aggiornarlo;
• Frontex allestisce un modello di modulo per gli accertamenti, che viene ripreso dalla Svizzera e, se del caso, adeguato.
Per il momento non è ancora stata scelta una variante.
Al termine degli accertamenti i risultati sono comunicati alla persona interessata in forma cartacea o elettronica (cpv. 2). Non sono comunicate informazioni sulla consultazione dei sistemi d’informazione ai fini del controllo di sicurezza (SIS ecc.). Se il modulo viene consegnato, i relativi passaggi devono essere resi illeggibili. L’interessato può far correggere le indicazioni errate oppure esigere che sul modulo sia apposta una nota corrispondente (cpv. 3).
Al termine degli accertamenti il modulo è inoltrato all’autorità competente in vista della procedura successiva (cpv. 4). Secondo l’attuale stato del progetto di attuazione della SEM relativo alla procedura di accertamento in Svizzera, si sta valutando se il documento corrispondente debba essere archiviato nel sistema automatizzato degli incarti personali e della documentazione (eDossier) del sistema d’informazione centrale sulla migrazione (SIMIC) della SEM. Questo archivio centralizzato offrirebbe il vantaggio di mettere a disposizione degli uffici coinvolti nella procedura di accertamento e nelle procedure successive tutte le informazioni necessarie immediatamente o quantomeno in tempi molto brevi. 37/40
Art. 68e Costatazione di accertamenti svolti in precedenza
Se uno straniero è già stato sottoposto ad accertamenti alla frontiera esterna Schengen, in un altro Stato Schengen o in Svizzera, non è necessario effettuare nuovi accertamenti.
Secondo l’articolo 8 paragrafo 5 del regolamento sugli accertamenti, la registrazione di dati biometrici nel sistema d’informazione Eurodac costituisce un elemento centrale degli accertamenti. Se i dati personali sono stati registrati nel sistema d’informazione Eurodac dopo il 12 giugno 2026, ossia la data che segna l’inizio dell’applicazione del regolamento sugli accertamenti, si dà per acquisito, in occasione di un controllo successivo, che l’interessato sia già stato sottoposto ad accertamenti.
Art. 68f Accertamenti in caso di procedimento penale o di procedura di estradizione
In virtù dell’articolo 18 paragrafo 6 del regolamento sugli accertamenti, se in Svizzera lo straniero è oggetto di un procedimento penale pendente o di una procedura di estradizione pendente si omettono gli accertamenti. È possibile interrompere gli accertamenti già iniziati prima dell’apertura di un siffatto procedimento. Il motivo che ha determinato l’interruzione deve essere indicato nel modulo per gli accertamenti.
4.3.2 Modifica dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali
Art. 8 cpv. 2
Il richiedente l’asilo deve annunciarsi entro 24 ore al centro della Confederazione cui è stato assegnato conformemente all’articolo 24 LAsi o a un centro a gestione cantonale o comunale secondo l’articolo 24d LAsi. Finora la notifica doveva essere effettuata al più tardi il giorno lavorativo successivo. La modifica proposta mira a garantire che tra la notifica o il rintraccio della persona interessata e l’inizio degli accertamenti in un centro competente intercorra il minor tempo possibile. Di norma la persona interessata viene assegnata al centro più vicino in una delle regioni di cui all’articolo 1b OAsi 1 in cui è stata rintracciata o in cui si è annunciata a un’autorità federale o cantonale.
Il centro competente è informato dell’avvenuta registrazione dei dati personali da parte dell’autorità competente. La persona interessata riceve inoltre istruzioni e un lasciapassare o un titolo di trasporto per l’utilizzo dei mezzi pubblici. Lo straniero viene accompagnato nel centro in questione se vi sono indizi concreti che egli passi in clandestinità o non si presenti al centro assegnato (cfr. anche art. 9c cpv. 7 D-LAsi). Tale pericolo sussiste in particolare se la persona interessata non ha ottemperato a precedenti inviti ad annunciarsi presso un determinato centro.
Art. 12 Procedura, soggiorno e alloggio all’aeroporto
Secondo l’articolo 21a capoverso 1 D-LAsi, se una domanda d’asilo è presentata in un aeroporto in cui sono svolte procedure d’asilo, l’autorità incaricata del controllo alla frontiera ne informa senza indugio la SEM. L’articolo 12 capoverso 1 OAsi 1 può quindi essere abrogato. L’articolo 12 capoverso 3 OAsi 1 ripete l’articolo 11a capoverso 3 OAsi 1 e può quindi altresì essere abrogato.
Art. 18 Accertamenti secondo il regolamento (UE) 2024/1356
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Gli accertamenti nella fase preparatoria sono disciplinati dagli articoli 26 capoversi 1bis– 1quater D-LAsi e, a livello di ordinanza, dagli articoli 68a e seguenti OEV.
4.3.3 Modifica dell’ordinanza sul sistema di ingressi/uscite
Allegato 2
Secondo l’articolo 103c capoverso 2 lettera e D-LAsi, la SEM ha accesso online a EES conformemente al regolamento (UE) 2017/2226 49 anche ai fini degli accertamenti nel quadro della fase preparatoria di cui all’articolo 26 capoverso 1bis D-LAsi. I compiti legati agli accertamenti spetteranno, oltre che all’ambito direzionale Immigrazione e integrazione già menzionato nell’allegato 2, anche al nuovo ambito direzionale Centri federali d’asilo, il quale figura ora tra i servizi autorizzati all’accesso riportati nella tabella. Le singole autorizzazioni d’accesso riportate nella tabella corrispondono a quelle dell’ambito direzionale Immigrazione e integrazione. Entrambi gli ambiti direzionali possono consultare i dati, ma non registrarli o modificarli.
4.3.4 Modifica dell’ordinanza sul sistema centrale d’informazione visti e sul
sistema nazionale d’informazione visti Art. 11 cpv. 1 lett. a n. 5 e 6 e allegato 2
Ai fini dell’accertamento dei dati personali la SEM è abilitata a consultare online il sistema centrale d’informazione visti (C-VIS) (art. 109a cpv. 2 lett. e D-LAsi). La SEM è coinvolta nella procedura di accertamento solo nel quadro della fase preparatoria secondo l’articolo 26 capoverso 1bis D-LAsi. La modifica riguarda l’ambito direzionale Centri federali d’asilo e la divisione Identificazione e controlli di sicurezza dell’ambito direzionale Immigrazione e integrazione, la quale effettuerà gli accertamenti nel quadro della fase preparatoria; non riguarda altre unità organizzative della SEM. I diritti d’accesso al C-VIS sono disciplinati in linea di principio dall’articolo 11 OVIS. Tale disposizione è integrata di conseguenza per garantire l’accesso alle predette unità della SEM. La disposizione è inoltre integrata con una nuova lettera g sui diritti d’accesso dell’UFG e delle autorità di polizia e migratorie cantonali nel quadro degli accertamenti.
I diritti d’accesso dettagliati ai singoli fascicoli figurano all’allegato 3. Nella tabella corrispondente le unità della SEM ora autorizzate all’accesso sono riportate nelle colonne V e VI. I loro diritti d’accesso corrispondono a quelli dell’ambito direzionale Asilo, come indicato nella colonna IV. Entrambe le unità della SEM aggiunte alla tabella hanno accesso esclusivamente ai dati del C-VIS.
Allegato 1
L’allegato 1 OVIS è riformulato. L’elenco degli accordi è integrato con il Protocollo Eurodac (lett. e).
4.4 Ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni
Le ripercussioni per la Confederazione e i Cantoni sono illustrate al numero 6.8 del messaggio concernente l’approvazione e la trasposizione nel diritto svizzero degli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2024/1351, (UE) 2024/1359, (UE) 2024/1349, (UE) 2024/1358 e (UE) 2024/1356. Le 49 Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 nov. 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011, GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2024/1356, GU L 2024/1356, 22.05.2024. 39/40
presenti modifiche alle ordinanze non hanno ulteriori ripercussioni finanziarie o sull’effettivo del personale per la Confederazione e i Cantoni.
4.5 Aspetti giuridici
4.5.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Le modifiche proposte sono conformi al diritto internazionale, alla CEDU e alla Convenzione sullo statuto dei rifugiati.
4.5.2 Protezione dei dati
Le modifiche proposte sono conformi alle disposizioni della LPD e dell’OPD. In particolare, i diritti di accesso a EES e a C-VIS (e, in un secondo tempo, anche al CIR e a ETIAS) sono limitati ai collaboratori della SEM, dell’UFG e delle autorità cantonali che necessitano dei corrispondenti dati personali per adempiere ai loro compiti nel quadro degli accertamenti. I relativi diritti d’accesso consentono esclusivamente la consultazione dei dati necessari agli accertamenti. La procedura di accertamento non prevede un ulteriore trattamento dei dati.
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