Modifiche dell’ordinanza sulla protezione civile (comprese le modifiche dell’ordinanza sul servizio civile, dell’ordinanza sul trattamento dei dati nel sistema automatizzato d’informazione del servizio civile e dell’ordinanza sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione nel DDPS)
Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport DDPS
Berna,
Modifica dell’ordinanza sulla protezione civile (comprese l’ordinanza sul servizio civile, l’or dinanza sul trattamento dei dati nel sistema automatizzato d’informazione del servizio ci vile e l’ordinanza sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informazione del DDPS)
Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
Spiegazioni
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di agire e obiettivi
Da anni gli effettivi della protezione civile sono in calo. Mentre nella Strategia della protezione della popolazione e della protezione civile 2015+ e nella revisione totale della legge sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPCi; RS 520.1) è stato calcolato un effettivo regolamentare di 72 000 militi1, al 1° gennaio 2025 l’effettivo reale era di soli 57 000 militi, di cui circa 1700 assegnati alla riserva di perso nale. Ipotizzando un numero costante di circa 4500 nuove reclute all’anno, l’effettivo della protezione civile scenderà a circa 50 000 militi entro il 2030. Questo calo è dovuto principalmente alla riduzione della durata del servizio obbligatorio a 14 anni e all’intro duzione dell’idoneità differenziata nell’esercito. Numerose persone soggette all’obbligo di leva che in precedenza erano considerate non idonee al servizio militare, ma idonee a quello di protezione civile, oggi sono considerate idonee al servizio militare e non possono quindi più essere reclutate nella protezione civile. Se il calo dell’effettivo reale dovesse proseguire, ciò comporterebbe inevitabilmente una riduzione delle prestazioni della protezione civile, che non sarà più in grado di svolgere i propri compiti nella misura necessaria. La capacità di resistenza, in particolare in caso di interventi di lunga durata come quelli legati alla chiamata in servizio del Consiglio federale per far fronte alla pandemia di Covid-19, non sarebbe più garantita.
A differenza della protezione civile, il servizio civile non ha un effettivo regolamentare. A partire dalla sua introduzione nel 1996, le ammissioni sono inizialmente aumentate in modo moderato. Il loro numero è poi cresciuto in modo significativo da quando è stata introdotta la prova dell’atto in sostituzione della procedura con esame della do manda e audizione da parte di una commissione di ammissione («esame di co scienza») il 1° aprile 2009. Si è infine stabilizzato a circa 6000 persone all’anno negli ultimi anni. Alla fine del 2022, 56 521 persone erano soggette al servizio civile, il 53 per cento (30 185) delle quali aveva prestato tutti i giorni di servizio.
Il 28 giugno 2017, il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale della di fesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) di analizzare, in collabo razione con il Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR), l’apporto di personale nell’esercito e nella protezione civile e di stilare un rap porto. Questo doveva indicare come reclutare a medio e lungo termine un numero suf ficiente di persone, sia soggette all’obbligo di servizio che volontari, per mantenere l’ef fettivo regolamentare. Con decisione del 30 giugno 2021, il Consiglio federale ha ap provato il documento «Apporto di personale in seno all’esercito e alla protezione civile, parte 1: analisi e provvedimenti a breve e medio termine» e ha incaricato il DDPS e il DEFR di elaborare un progetto di consultazione per l’attuazione di misure volte a mi gliorare gli effettivi della protezione civile (EXE 2021.0887).
1 FF 2024 1216, cap. 1.1.2, pag. 7 segg.
La modifica della LPPC attua il mandato del Consiglio federale conformemente alla decisione del Consiglio federale del 30 giugno 2021 e alle disposizioni incluse nella prima parte del rapporto summenzionato Il relativo progetto di legge è suddiviso in due parti (A e B) e prevede diverse misure.
La parte A del progetto, che comporta principalmente la revisione della LPPC, prevede anche una modifica della LSC affinché le persone soggette al servizio civile possano essere obbligate a prestare una parte del loro servizio nella protezione civile. Qualora in un determinato anno un Cantone registrasse una carenza di personale che non può essere colmata con i mezzi di cui dispone la protezione civile (ossia attingendo alle persone soggette al servizio di protezione civile di altri Cantoni), potrà essere compen sata con persone soggette al servizio civile, che verrebbero quindi obbligate a svolgere una parte del loro servizio civile nelle organizzazioni di protezione civile (OPC) interes sate. Questo impiego rientrerebbe nel loro regolare obbligo di prestare servizio civile e si svolgerà come tale. Tali persone non verrebbero assoggettate all’obbligo di prote zione civile, ma continuerebbero a sottostare alla legislazione sul servizio civile, e l’Uf ficio federale del servizio civile (CIVI) rimane competente dal punto di vista amministra tivo. Le OPC dei rispettivi Cantoni sono riconosciute come istituti d’impiego del servizio civile. Le persone che prestano servizio civile nella protezione civile seguono la rego lare istruzione di base della protezione civile e possono partecipare anche a istruzioni complementari e per quadri. Assolvono inoltre i corsi di ripetizione e possono essere chiamate a intervenire in caso di eventi rilevanti per la protezione della popolazione. L’istruzione e l’impiego nella protezione civile hanno la priorità. Le nuove disposizioni continuano a garantire agli istituti d’impiego e alle persone soggette al servizio civile la massima certezza possibile nella pianificazione. Tuttavia, se dovessero pervenire con vocazioni a breve termine in caso d’evento e fosse necessario, l’impiego nel servizio civile dovrà essere interrotto. Vengono inoltre create le condizioni affinché in caso di catastrofe e situazioni d’emer genza le persone soggette al servizio civile possano svolgere in misura maggiore in terventi autonomi e complementari presso altri istituti d’impiego. A tal fine vengono at tuate diverse misure, come ad esempio una procedura semplificata per il riconosci mento degli istituti d’impiego in caso d’urgenza. L’entrata in vigore del progetto A è prevista per il 1° gennaio 2027 (FF 2025 1099).
Il progetto B contiene disposizioni relative al servizio sanitario coordinato, al coordina mento dei trasporti e ai punti di raccolta d’urgenza cantonali, nonché disposizioni ge nerali concernenti la protezione civile, tra cui l’adeguamento della durata dell’obbligo di prestare servizio a 14 anni, l’eliminazione della disposizione relativa all’obbligo di pre stare servizio di protezione civile per l’adempimento di compiti federali e disposizioni in materia di formazione. L’entrata in vigore del progetto B è prevista per il 1° gennaio 2026 (FF 2025 1100).
La presente revisione dell’ordinanza contiene disposizioni d’esecuzione relative al pro getto A nonché singoli adeguamenti formali al progetto B, come la soppressione di disposizioni che sono ora esplicitamente disciplinate nella LPPC (art. 31 cpv. 2 LPPC, adeguamento della durata dell’obbligo di prestare servizio a 14 anni) o che non corri spondono alla prassi (art. 35 cpv. 4 LPPC, messa a disposizione di militi per l’adempi mento di compiti federali, e art. 54 LPPC, relative disposizioni sul piano dell’istruzione).
Le disposizioni previste nel progetto B relative al Servizio sanitario coordinato, al coor dinamento dei trasporti e ai punti di raccolta d’urgenza cantonali non riguardano la pre sente revisione di ordinanza.
2 Punti essenziali del progetto
2.1 La normativa proposta
La modifica della LPPC prevede misure volte a garantire gli effettivi necessari nella protezione civile. L’obbligo di prestare servizio di protezione civile deve essere esteso e deve essere prevista la possibilità di impiegare persone soggette al servizio civile nella protezione civile. Ulteriori misure mirano a migliorare la gestione delle catastrofi e delle situazioni d’emergenza. La revisione della LPPC è stata approvata dal Parla mento il 21 marzo 2025.
Con la presente revisione dell’ordinanza sulla protezione civile (OPCi; RS 520.11) si creano le disposizioni d’esecuzione necessarie per l’attuazione della LPPC riveduta (2). Numerose disposizioni in merito figurano già nel messaggio relativo alla LPPC, in par ticolare per quanto riguarda la determinazione dell’effettivo regolamentare e reale (v. messaggio, pag. 22; prassi attuale), la ripartizione intercantonale degli effetti della pro tezione civile (prassi attuale, pag. 25), l’obbligo di prestare servizio civile in organizza zioni della protezione civile (messaggio, in particolare pag. 23 segg.), la chiamata in servizio (messaggio, pag. 29), l’assolvimento dell’istruzione di base da parte delle per sone che prestano servizio civile nella protezione civile (messaggio, pag. 16 segg.) e gli impieghi di persone soggette al servizio civile in organizzazioni di protezione civile (messaggio, pag. 28 segg.). Il margine di manovra per la revisione dell’OPCi è quindi relativamente ridotto e riguarda principalmente disposizioni di carattere organizzativo e amministrativo.
Il progetto attua in particolare le misure previste dalla LPPC relative all’obbligo per le persone soggette al servizio civile di prestare una parte del loro servizio nella prote zione civile. Prevede disposizioni d’esecuzione per il calcolo dell’effettivo regolamen tare e per compensare una carenza di effettivi e disciplina la procedura d’impiego non ché i diritti e i doveri delle persone che prestano servizio civile in un’organizzazione di protezione civile.
Contiene inoltre disposizioni relative all’istruzione di base e una modifica marginale concernente le funzioni e i gradi nella protezione civile.
2 Le modifiche alla LPPCi sono state approvate dal Parlamento, ma non sono ancora entrate in vigore (entrata in vigore del progetto A prevista per
il 1° gennaio 2027 e del progetto B per il 1° gennaio 2026).
2.2 Compatibilità tra compiti e finanze
2.2.1 Ripercussioni finanziarie
Il progetto attua una parte della revisione della LPPC e non comporta costi aggiuntivi. L’eventuale onere amministrativo supplementare può essere assorbito internamente dalle autorità.
Quando una persona soggetta al servizio civile presta servizio in un’organizzazione di protezione civile anziché in un istituto d’impiego convenzionale, la Confederazione perde circa 21 franchi di entrate per giorno di servizio prestato poiché le organizzazioni di protezione civile sono esentate dal tributo. Al momento è difficile stimare con cer tezza quanti giorni di servizio civile saranno prestati in futuro nelle organizzazioni di protezione civile. È probabile che le cifre varieranno notevolmente da un Cantone all’al tro e da un anno all’altro. Inoltre, aumenterà l’onere amministrativo interno delle autorità per lo scambio di dati tra la protezione civile e il servizio civile, poiché per gli impieghi nelle OPC si dovrà derogare al vigente principio degli impieghi del servizio civile orga nizzati sotto la propria responsabilità. Il relativo onere supplementare potrà essere as sorbito internamente dalle autorità, compreso quello amministrativo supplementare dei Cantoni e delle OPC dovuto al coordinamento con il CIVI per la pianificazione degli impieghi delle persone soggette al servizio civile. I costi potranno essere sostenuti nell’ambito del budget esistente.
2.2.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale
L’attuazione del progetto non richiede nessun fabbisogno supplementare di posti nell’Amministrazione federale. Tuttavia, l’onere amministrativo per la registrazione delle OPC come istituti d’impiego del servizio civile avrà un peso significativo sul breve periodo, mentre quello per il controllo annuale dell’obbligo di impiego aumenterà nel lungo termine. A questi sviluppi si dovrà far fronte con un aumento dell’efficienza o con progetti nell’ambito della trasformazione digitale.
Per i Cantoni, l’integrazione amministrativa delle persone soggette al servizio civile nella protezione civile comporterà almeno all’inizio un certo onere supplementare. L’obiettivo è quello di creare un’interfaccia digitale tra il PISA e il sistema automatizzato d’informazione del servizio civile (art. 80 cpv. 1 della legge sul servizio civile [LSC; RS 824.0] e art. 2 dell’ordinanza sul trattamento dei dati nel sistema automatizzato d’in formazione del servizio civile [RS 824.095]) al fine di allineare il più possibile le proce dure amministrative per la gestione delle persone soggette al servizio civile a quelle dei militi di protezione civile, riducendo così al minimo l’onere amministrativo supplemen tare. L’esecuzione del servizio civile è già oggi gestita in gran parte in modo digitale, motivo per cui le nuove procedure dovrebbero essere rapidamente implementate.
3 Commento ai singoli articoli
3.1 Ordinanza sulla protezione civile dell’11 novembre 2020
Art. 1 cpv. 2 lett. bbis
L’oggetto viene ampliato a seguito dell’approvazione della modifica alla LSC e dell’in troduzione del relativo obbligo per le persone soggette al servizio civile di prestare una parte dei loro impieghi in un’organizzazione di protezione civile.
Art. 12 cpv. 1 lett. b e c L’articolo 12 capoverso 1 viene precisato. Le lettere a e d del capoverso 1 rimangono invariate.
Lettera b: è dispensato per motivi di salute chi, a causa di malattia o infortunio (com provati da un certificato medico), non può presentarsi a un servizio imminente. Non viene quindi corrisposto alcun soldo né vengono conteggiati giorni di servizio.
Lettera c: i militi della protezione civile che durante il servizio non sono più in grado di prestarlo, di norma devono essere licenziati. Hanno diritto al soldo fino al giorno del licenziamento compreso (art. 26 cpv. 3 OPCi) se in tale data sono ancora entrati in servizio. Se la persona che presta servizio di protezione civile non è pienamente idonea al servizio solo per alcune attività, il medico di fiducia può decidere di esentarla da queste ma lasciarla in servizio.
Capitolo 3, sezione 1: (art. 17) La durata massima del servizio di protezione civile è ora disciplinata dall’articolo 31 capoverso 2 della LPPC riveduta. L’articolo 17 è pertanto abrogato.
La sezione 5 disciplina i diritti e i doveri dei militi della protezione civile e delle persone soggette al servizio civile che prestano servizio civile in un’organizzazione di protezione civile.
In base all’introduzione, prevista dalla LSC riveduta, dell’obbligo per le persone sog gette al servizio civile di prestare una parte del loro servizio in un’organizzazione di protezione civile, questa sezione è completata con informazioni riguardanti tali per sone.
Art. 26 cpv. 1 lett. d Per le persone che prestano servizio civile in un’organizzazione di protezione civile valgono le stesse disposizioni inerenti al soldo come per i militi della protezione civile. L’articolo 26 capoverso 1 viene pertanto completato di conseguenza. I giorni di servizio che danno diritto al soldo vengono computati come giorni di servizio civile (cfr. art. 53 cpv. 6 OSCi).
Art. 27 cpv. 4 Per quanto riguarda il calcolo del soldo, alle persone soggette al servizio civile che prestano servizio in un’organizzazione di protezione civile si applicano le stesse regole previste per i militi della protezione civile. L’articolo 27 è pertanto completato con un quarto capoverso corrispondente.
Art. 30 cpv. 5
Per quanto riguarda le funzioni e i gradi, alle persone che prestano servizio civile in un’organizzazione di protezione civile si applicano le stesse regole previste per i militi della protezione civile. L’articolo 30 è pertanto completato con un quinto capoverso cor rispondente.
Art. 31 cpv. 4 Le disposizioni vigenti per i militi della protezione civile concernenti le funzioni di quadro e specialista si applicano anche alle persone che prestano servizio civile in un’organiz zazione di protezione civile. L’articolo 31 è pertanto completato con un quarto capo verso corrispondente.
Art. 32, rubrica e cpv. 2 Attribuzione a una funzione di livello inferiore
Le disposizioni che disciplinano il cambiamento di funzione dei militi della protezione civile si applicano anche alle persone che prestano servizio civile in un’organizzazione di protezione civile. L’articolo 32 è pertanto completato con un secondo capoverso cor rispondente.
Sezione 6: Gestione degli effettivi
Questa sezione contiene disposizioni d’esecuzione relative alla LPPC e alla LSC rive dute (cfr. in particolare art. 36 cpv. 6, 36a cpv. 3 LPPC riveduta e art. 9 cpv. 2 LSC riveduta).
Art. 32a Calcolo dell’effettivo regolamentare La protezione civile può adempiere ai propri compiti solo se dispone di effettivi suffi cienti. L’obiettivo da raggiungere è l’effettivo regolamentare, che viene determinato da ciascun Cantone in base al proprio profilo prestazionale e alla propria struttura orga nizzativa. I fattori determinanti a tal fine sono l’analisi dei pericoli e dei rischi, il numero di abitanti, la struttura degli insediamenti e le condizioni topografiche. Si deve inoltre tenere conto del fatto che, in caso d’evento, un certo numero di militi della protezione civile non potrà entrare in servizio a causa di malattia, assenza all’estero o altri motivi. Da questo calcolo risulta il fabbisogno effettivo di militi della protezione civile formati, attribuiti a una funzione e pronti all’impiego secondo le funzioni e le formazioni di cia scun Cantone. L’effettivo regolamentare deve essere aggiornato almeno ogni cinque anni, in modo da tenere conto di eventuali cambiamenti nelle basi di calcolo. L’effettivo reale corrisponde invece al totale dei militi della protezione civile reclutati, sia che siano già incorporati in un’OPC e istruiti o meno. Sono incluse in questo calcolo anche le persone che svolgono una parte del loro servizio civile obbligatorio in un’OPC (art. 36 cpv. 2 LPPC riveduta). Idealmente, l’effettivo reale dovrebbe corrispondere all’effettivo regolamentare. In caso contrario, si è in presenza di una carenza o di un esubero di effettivi (art. 36 cpv. 3 LPPC riveduta). L’effettivo reale, la carenza di effettivi e l’esubero di effettivi sono rilevati annualmente (art. 36 cpv. 4 LPPC riveduta.). I Cantoni comunicano an nualmente all’UFPP i dati relativi agli effettivi (cfr. art. 36 cpv. 5 LPPC riveduta).
Art. 32b Compensazione di carenze ed esuberi di effettivi Al momento del reclutamento, l’UFPP (di norma l’ufficiale di reclutamento competente) assegna le persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile a un determinato Cantone. A tal fine, tiene conto in particolare del luogo e della regione di domicilio (anche a livello intercantonale) nonché della lingua delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio di protezione civile. Di norma, queste vengono asse gnate al loro Cantone di domicilio. Se in un determinato anno un Cantone presenta una carenza di effettivi, questa può essere compensata innanzitutto con militi provenienti da Cantoni con un esubero di effettivi (cfr. art. 36a cpv. 1 LPPC riveduta). L’UFPP può quindi attribuire a un Cantone con una carenza di effettivi persone soggette all’obbligo di protezione civile provenienti da un Cantone con un esubero di effettivi (art. 36a cpv. 2 LPPC riveduta). L’attribuzione a un altro Cantone deve essere proporzionata. I criteri possibili possono essere, ad esempio, la regione linguistica, ossia l’assenza di barriere linguistiche, nonché l’accessibilità di un potenziale luogo di impiego e la possibilità di alloggio senza spese finanziarie sproporzionate. L’attribuzione di una persona di lingua francese che risiede e lavora nel Canton Ginevra al Canton Zurigo, ad esempio, non sarebbe quindi né proporzionata né ragionevole.
Se le carenze non possono essere compensate mediante incorporazioni intercanto nali, l’UFPP comunica le carenze residue al CIVI, il quale a sua volta gli rende note le persone recentemente ammesse al servizio civile. La comunicazione contiene le in formazioni necessarie per l'assegnazione a un cantone e l’attribuzione a una funzione (cfr. art. 32c cpv. 1 OPCi), come ad esempio i dati di contatto, la professione o la for mazione, il luogo di domicilio, la lingua e i giorni di servizio rimanenti.
Art. 32c Assegnazione di persone soggette al servizio civile e loro attribuzione a una funzione Le persone soggette al servizio civile possono essere obbligate a prestare una parte del servizio civile ordinario in un’organizzazione di protezione civile (art. 8 cpv. 2 primo periodo LSC riveduta), a condizione che una carenza comprovata non possa essere compensata con i mezzi della protezione civile, in particolare con l’attribuzione inter cantonale di militi della protezione civile (art. 36a cpv. 1 LPPC riveduta). Se le carenze di effettivi non possono essere compensate mediante incorporazioni in tercantonali, l’UFPP comunica le carenze residue al CIVI. Il CIVI segnala all’UFPP le persone recentemente ammesse al servizio civile, indicando la professione o la formazione, il luogo di domicilio, la lingua e i giorni di servizio rima nenti. L’UFPP effettua una selezione in base a questi criteri. Come per i militi della protezione civile, l’UFPP stabilisce l’attribuzione a una funzione nonché il luogo e la data dell’istruzione di base delle persone selezionate. La convocazione all’istruzione di base avviene da parte del CIVI sulla base della co municazione dell’UFPP. I dettagli, in particolare il luogo e l’ora di inizio, vengono tra smessi dall’ente cantonale della protezione civile competente alla persona soggetta al servizio civile al più tardi sei settimane prima dell’inizio dell’impiego (art. 22 cpv. 2bis LSC riveduta).
Capitolo 4 (art. 33)
A seguito della soppressione dell’articolo 35 capoverso 4 nella LPPC riveduta, viene soppresso anche il capitolo 4 OPCi, «Militi adibiti all’adempimento di compiti federali».
Art. 35 cpv. 2 L’istruzione di base, l’istruzione complementare e l’istruzione dei quadri è considerata assolta se il milite ha seguito almeno il 90 percento del tempo indicato nel programma d’istruzione. Questo vale anche per le persone che prestano servizio civile in un’orga nizzazione di protezione civile. L’articolo 35 è quindi completato da un capoverso 2 che riguarda tale aspetto.
Art. 40 cpv. 2 La disposizione secondo cui i militi della protezione civile possono essere convocati a prestare servizi d’istruzione successivi all’istruzione di base e chiamati in servizio per prestare un intervento solo se hanno completato almeno l’istruzione di base secondo l’articolo 49 LPPC, si applica anche alle persone che prestano servizio civile in un’or ganizzazione di protezione civile. L’articolo 40 è quindi completato con un capoverso 2 che riguarda tale aspetto.
Art. 61a Obiettivi e contenuto dell’istruzione della protezione civile In applicazione dell’articolo 54 capoverso 5 della LPPC riveduta, si stabilisce che l’UFPP, in collaborazione con i Cantoni, definisce gli obiettivi e i contenuti dell’istruzione in materia di protezione civile, che comprendono il piano d’insegnamento e le relative documentazioni dei corsi, stabiliti d’intesa con i Cantoni. Sono inoltre definite le com petenze di base e le competenze complementari: i Cantoni devono obbligatoriamente trasmettere le prime e possono scegliere se farlo anche con le seconde.
Art. 64a Istruzione di base abbreviata per chi presta servizio di protezione civile a titolo volontario Il Cantone può decidere se e in che misura le persone che prestano servizio volonta riamente o che hanno assolto la scuola reclute devono assolvere l’istruzione di base (art. 49 cpv 4 primo periodo della LPPC riveduta). Questa disposizione stabilisce in quali casi una formazione è considerata equivalente all’istruzione di base, in particolare quando nell’ambito del servizio militare, o dell’attività professionale o civile (presso or ganizzazioni partner o nel settore dell’aiuto psicologico d’urgenza, come la psicologia o l’assistenza spirituale), è già stata assolta una formazione che corrisponde in parte o del tutto alla rispettiva istruzione di base nella protezione civile. In questo modo si evita che la stessa formazione o parti di essa debbano essere seguite una seconda volta.
Allegato 1 Come statuito dall’articolo 27 capoverso 1 OPCi, l’ammontare del soldo nella prote zione civile è conforme a quello nell’esercito.
I compiti della funzione di «sergente maggiore» nella protezione civile corrispondono a quelli di un «sergente maggiore capo» nell’esercito. Occorre quindi adeguare il grado di «sergente maggiore» affinché chi ricopre questo ruolo riceva il soldo che corrisponde alla funzione.
3.2 Ordinanza sul servizio civile dell’11 settembre 1996
Art. 4 cpv. 4 lett. b e d L’articolo 4 capoverso 4 continua a disciplinare le eccezioni alla limitazione dei lavori di sostegno amministrativo. La lettera b prevede ora un’eccezione per gli impieghi in relazione a catastrofi e situazioni d’emergenza secondo l’articolo 7a della LSC riveduta. Ciò permette di semplificare le prescrizioni in materia di procedura di riconoscimento, come richiesto dall’articolo 7a capoverso 4 lettera b LSC riveduta. Tra le eccezioni di cui al capoverso 4 rientrano anche gli impieghi del servizio civile in organizzazioni di protezione civile (lettera d), ossia: istruzione di base, istruzione com plementare, perfezionamento, corsi di ripetizione e interventi secondo l’articolo 46 ca poversi 1 e 2 LPPC.
Il nuovo capoverso 4 puntualizza che, nell’ambito di impieghi del servizio civile in orga nizzazioni di protezione civile, non si applicano le precisazioni relative agli impieghi illeciti nel servizio civile (cfr. art. 4a lett. a n. 3 LSC), che sono state concepite per gli istituti d’impiego tradizionali. Un’organizzazione di protezione civile è considerata per legge un istituto di impiego e si può presumere che, in quanto autorità, essa adempia ai propri compiti come previsto dalla legge. Non è pertanto necessaria una regolamen tazione relativa all’influenza illecita per le organizzazioni di protezione civile che fun gono da istituti d’impiego, che oltretutto andrebbe applicata anche ai militi della prote zione civile. Titolo prima dell’art. 8
Il titolo è completato dagli interventi in un’organizzazione di protezione civile, che sono disciplinati nella sezione 3.
Art. 8cbis Organizzazioni di protezione civile come istituti d’impiego, diritti e obblighi le organizzazioni di protezione civile sono considerate per legge istituti d’impiego del servizio civile (art. 41 cpv. 3 della LSC riveduta). Si citano qui le disposizioni della LSC che prevedono diritti e doveri delle organizzazioni di protezione civile diversi da quelli degli istituti d’impiego tradizionali.
Art. 8cter Organizzazioni di protezione civile come istituti d’impiego: convocazione I capoversi 1 e 2 stabiliscono la procedura che gli enti competenti della protezione civile e del servizio civile devono seguire nell’ambito di una convocazione del CIVI a un im piego del servizio civile in un’organizzazione di protezione civile. Nella legislazione sul servizio civile, il termine «impiego» designa qualsiasi forma di servizio nell’ambito dell’obbligo di prestare servizio civile. Nella protezione civile, soprattutto in riferimento alle prestazioni di servizio secondo l’articolo 46 capoversi 1 e 2 LPPC, si parla piuttosto di «interventi». Il legislatore ha invece optato di continuare a parlare di «impieghi» in riferimento alle prestazioni di servizio delle persone soggette al servizio civile. Quando si tratta di interventi ai sensi di tale disposizione, nell’OSCi viene precisato, come nel capoverso 4, che si tratta di impieghi ai sensi di questo articolo.
Il capoverso 3 precisa quando e in quale forma l’organizzazione di protezione civile comunica alla persona soggetta al servizio civile i dettagli relativi al suo impiego in un’organizzazione di tale tipo. Al fine di ridurre al minimo l’onere amministrativo per le organizzazioni di protezione civile, queste possono comunicare i dettagli alle persone soggette al servizio civile nella stessa forma della convocazione ordinaria utilizzata per i militi della protezione civile. Il capoverso 4 prevede che l’organizzazione di protezione civile informi tempestiva mente il CIVI di ogni convocazione a un intervento ai sensi dell’articolo 46 capoversi 1 e 2 LPPCi; a seconda del tipo e della portata dell’evento, ciò può avvenire anche solo dopo due o tre giorni. Si garantisce così che il CIVI possa confermare a posteriori la convocazione cantonale e calcolare i giorni di servizio.
Art. 8cquater Organizzazioni di protezione civile come istituti d’impiego: notifica di vio lazioni dei doveri Questo articolo chiarisce le competenze nei casi in cui la persona soggetta al servizio civile abbia violato i suoi obblighi e l’avvertimento e l’ammonimento da parte dell’orga nizzazione di protezione civile in qualità di istituto d’impiego non siano stati sufficienti (cfr. art. 67 cpv. 2 LSC); garantisce inoltre che in caso di impiego presso organizzazioni di protezione civile vengano applicate procedure disciplinari ai sensi dell’articolo 71 ca poverso 1 LSC. Una violazione dei doveri è segnalata dall’ufficio cantonale responsa bile della protezione civile. Se interessi importanti dell’organizzazione di protezione ci vile, come ad esempio il mancato rispetto delle disposizioni di servizio, richiedono un’in terruzione immediata di un impiego, la segnalazione deve avvenire senza indugio, af finché il CIVI possa adottare rapidamente i necessari provvedimenti, come congedare la persona che presta servizio civile, e avviare successivamente una procedura disci plinare.
Titolo prima dell’articolo 9 La modifica riguarda il completamento del riferimento all’articolo.
Art. 9 cpv. 2 La deroga all’appendice 1 OSCi sul numero massimo di persone che prestano servizio civile in un istituto d’impiego è estesa anche agli impieghi del servizio civile nella pro tezione civile conformemente all’articolo 9 capoverso 2 e 3 della LSC riveduta (lett. e dell’elenco ora strutturato in lettere).
Art. 15, rubrica nonché cpv. 2bis e 3 La modifica ha lo scopo di specificare che una persona soggetta al servizio civile non può revocare il consenso a effettuare periodi di servizio civile più lunghi in qualità di quadro nell’ambito di impieghi in organizzazioni di protezione civile, mentre tale possi bilità continua a sussistere per gli impieghi all’estero. Di conseguenza, viene aggiornato anche il rimando nella rubrica.
Art. 18a Valutazione dell’idoneità a prestare servizio civile in un’organizzazione di protezione civile Il nuovo articolo 18a completa le norme dell’articolo 18 relative alla visita da parte del medico di fiducia per le persone che devono prestare servizio civile in un’organizza zione di protezione civile. I criteri determinanti per la valutazione dell’idoneità al servizio di protezione civile delle persone soggette a tale obbligo (cfr. art. 10-12 OPCi) si appli cano anche alle persone soggette al servizio civile tenute a prestare servizio in un’or ganizzazione di protezione civile. I medici di fiducia (in pratica, i medici di corso della protezione civile) applicano il programma di esame in vigore nella protezione civile e decidono direttamente se la persona è idonea a prestare il servizio nella protezione civile per il quale è stata convocata. Il capoverso 1 stabilisce, analogamente all’articolo 10 OPCi, in quali casi gli esami de vono essere effettuati dal medico di fiducia della protezione civile (lett. a–c). I capoversi 2–4 disciplinano, analogamente all’articolo 11 OPCi, le modalità dell’esame. Se il me dico di fiducia non è in grado di decidere, sulla base della documentazione, in merito all’idoneità al servizio civile nella protezione civile, la persona interessata viene convo cata per un esame dall’autorità responsabile del servizio, che di norma è l’organizza zione di protezione civile interessata o l’ente cantonale responsabile della protezione civile. Quest’ultimo può anche ingiungere alla persona soggetta al servizio civile di te nersi a disposizione per visite mediche. Il capoverso 5 disciplina, infine, le decisioni del medico di fiducia con le relative conseguenze giuridiche (lettere a-d). Il CIVI viene informato della decisione (capoverso 6) e può quindi calcolare i giorni di servizio. Se la visita del medico di fiducia rivela che la capacità di prestare servizio in un’orga nizzazione di protezione civile è generalmente compromessa, ciò che per i militi della protezione civile comporta una nuova valutazione dell’idoneità al servizio di protezione civile (cfr. art. 8 OPCi), il CIVI, sulla base dei rapporti di tale professionista e dei docu menti medici (cfr. cpv. 7), ordina a sua volta le visite mediche da parte del medico di fiducia previste dall’articolo 18 volte a chiarire l’entità della capacità lavorativa, la com
promissione della salute e la compatibilità di quest’ultima con le possibilità di impiego previste negli istituti d’impiego tradizionali.
Art. 26a Giornata d’introduzione del CIVI Il contenuto da trasmettere durante la giornata d’introduzione viene incentrato sulle basi legali dell’ammissione, affinché il richiedente possa informarsi adeguatamente sulle regole del servizio civile e valutare attentamente se il passaggio a tale servizio sia compatibile con i propri progetti professionali e privati (cpv. 1). In particolare l’obbligo di prestare servizio civile in organizzazioni di protezione civile (cpv. 2) pone esigenze più elevate in termini di compatibilità dell’obbligo di servizio con gli impegni professio nali e privati. Per questo, al richiedente deve essere indicato quando devono essere svolti, di norma, l’istruzione di base e i successivi servizi d’istruzione presso le organiz zazioni di protezione civile e cosa ciò comporta per la ricerca autonoma di un impiego (cfr. art. 31a cpv. 1 OSC). Il capoverso 3 precisa il diritto al viaggio gratuito per recarsi alla giornata d’introduzione, compresa la possibilità di acquistare il titolo di trasporto in forma elettronica.
Art. 27, capoverso 1 La denominazione del sistema di gestione del personale dell’esercito e della protezione civile (PISA) è modificata per adeguarla a quella utilizzata nell’articolo 3 capoverso 1 lettera a dell’ordinanza sui sistemi d’informazione militari e su altri sistemi d’informa zione nel DDPS (OSIM, RS 510.911). Nella denominazione utilizzata finora mancava «e della protezione civile».
Art. 28 Decisione La disposizione viene completamente rivista: il capoverso 1 precisa che la decisione di ammissione contiene i giorni di servizio da prestare. Il capoverso 2 disciplina i casi in cui viene emanata una decisione separata, ossia quando i requisiti per l’ammissione sono soddisfatti, ma è noto che i dati devono ancora essere aggiornati nel PISA. Il fatto che tali lavori amministrativi da parte dell’esercito richiedano talvolta molto tempo, non deve comportare un ritardo irragionevole nella decisione di ammissione (lett. a). La data dell’istruzione di base per le persone che devono prestare servizio civile in un’or ganizzazione di protezione civile è fissata solo nell’ambito dell’assegnazione della fun zione da parte dell’ufficiale di reclutamento della protezione civile. L’obbligo di assol vere l’istruzione di base e le date corrispondenti devono essere comunicati sotto forma di decisione affinché la persona soggetta al servizio civile possa procedere alla pianifi cazione obbligatoria dei propri impieghi nel servizio civile. L’obbligo di cui al capo verso 2 lettera b deve essere disposto entro tre mesi dal momento in cui la decisione di ammissione è passata in giudicato (cpv. 3). L’attuale (unico) capoverso dell’articolo 28 relativo alla possibilità per il CIVI di firmare le sue decisioni «con firme apposte da macchine» non è compatibile con le disposizioni sulla notificazione di decisioni dell’ordinanza sulla comunicazione per via elettronica nell’ambito di procedimenti amministrativi (OCE-PA; RS 172.021.2) e deve pertanto essere abrogato senza essere sostituito (cfr. anche art. 109 cpv. 2 OSC).
Art. 31a, rubrica e cpv. 1 L’elenco delle disposizioni che rimangono riservate in relazione all’obbligo di ricerca e di accordo sull’impiego è completato dal nuovo articolo 8cbis OSCi, poiché conforme mente all’articolo 19a cpv. 4 della LSC riveduta, per gli impieghi nelle organizzazioni di protezione civile non è necessario stipulare una convenzione d’impiego. Di conse guenza viene aggiornato anche il rimando nella rubrica.
Art. 35 cpv. 1 e 2 Il nuovo obbligo di prestare servizio civile in organizzazioni di protezione civile in ag giunta a quello di svolgere gli impieghi concordati con gli istituti d’impiego tradizionali, presuppone la conoscenza dei servizi pianificati dalle autorità. Da un lato, le persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile devono sapere quando gli impieghi nel servizio civile presso gli istituti d’impiego tradizionali non sono compatibili con i servizi d’istruzione nella protezione civile (cfr. cpv. 1); dal canto suo, il CIVI deve disporre di queste informazioni quando valuta se approvare o meno una convenzione d’impiego. Lo strumento centrale per il coordinamento e l’esecuzione efficiente degli impieghi del
servizio civile è il preavviso di servizio. Solo se quest’ultimo viene comunicato per tempo è possibile svolgere la successione di impieghi nel servizio civile richiesta dalla legge. Il capoverso 1 chiarisce quindi in un’aggiunta (nuova lettera b) che la persona soggetta al servizio civile deve tenere conto delle indicazioni delle autorità. Se pianifica in contrasto con le condizioni indicate al capoverso 1, il CIVI sarà costretto a rifiutare l’approvazione della convenzione d’impiego (cfr. cpv. 2). Viceversa, si applica il princi pio della tutela della buona fede se le date comunicate vengono modificate senza pre avviso e sono in contrasto con la pianificazione conforme al capoverso 1 della persona soggetta al servizio civile. Gli impieghi di cui all’articolo 46 capoversi 1 e 2 LPPC non sono pianificabili. Soprattutto in questi casi si applicherà il principio secondo cui gli im pieghi presso organizzazioni di protezione civile hanno la precedenza su quelli presso istituti d’impiego tradizionali. Ciò è specificato nel capoverso 2.
Art. 38 cpv. 2 lett. c e d L’articolo 38 capoverso 2 lettera c è formulato in modo più snello grazie all’inserimento di un riferimento all’articolo 7a della LSC riveduta. Ciò permette anche di chiarire che tutti gli impieghi del servizio civile prestati presso istituti d’impiego tradizionali in rela zione a catastrofi e situazioni d’emergenza (vale a dire per la prevenzione e la gestione di catastrofi e situazioni d’emergenza, nonché per la rigenerazione dopo tali eventi) non possono durare più di 26 giorni. Con il nuovo articolo 38 capoverso 2 lettera d, l’elenco degli impieghi per i quali è con sentita una durata minima inferiore al minimo stabilito per legge di 26 giorni viene am pliato con quelli da prestare in organizzazioni di protezione civile e quelli supplementari necessari per raggiungere i 26 giorni di servizio all’anno statuiti dall’articolo 39a capo verso 1 OSC.
Il nuovo capoverso 5 chiarisce che gli impieghi del servizio civile prestati nelle organiz zazioni di protezione civile non sono oggetto di una pianificazione autonoma con la possibilità di anticiparli o recuperarli, ma devono essere prestati secondo il preavviso di servizio comunicato preventivamente dall’organizzazione di protezione civile. In que sto modo si garantisce anche che i corsi di ripetizione nell’organizzazione di protezione civile non possano essere elusi.
Art. 40, rubrica nonché cpv. 3 e 5–7 Il capoverso 3 è completato con il termine di convocazione per i servizi d’istruzione nella protezione civile. Con l’aggiunta del capoverso 5, che vieta la convocazione ad impieghi in istituti d’impiego tradizionali per periodi per i quali ne è già previsto uno nella protezione civile, si garantisce che gli impieghi nelle organizzazioni di protezione civile abbiano la priorità rispetto a quelli tradizionali. Il nuovo capoverso 6 chiarisce che senza aver completato l’istruzione di base non sono consentiti né i servizi d’istruzione suc cessivi, né gli impieghi ai sensi dell’articolo 46 capoversi 1 e 2 LPPC. Per valutare se tale requisito è soddisfatto nel singolo caso, il CIVI si baserà sulle informazioni conte nute nel PISA.
L’attuale procedura di trasferimento mediante una decisione, la quale sostanzialmente dispone la prestazione di servizio civile in un istituto d’impiego diverso da quello origi nariamente previsto, lascia aperte le conseguenze giuridiche relative all’impiego origi nario fino al termine del trasferimento. Inoltre, un trasferimento consente anche una convocazione per una data o una durata diversa del periodo d’impiego originario. Nella pratica, tali disposizioni si sono rivelate complicate e di difficile attuazione. È invece più opportuno precisare che un trasferimento può avvenire solo nel periodo d’impiego per il quale la persona soggetta al servizio civile è già stata convocata. L’impiego originario prosegue indipendentemente dal trasferimento se, dopo il compimento del nuovo im piego, il periodo di quello originario non è ancora scaduto e quindi è ancora possibile prestare giorni di servizio nell’istituto d’impiego originario. L’obiettivo è quello di evitare che la persona soggetta al servizio civile subisca svantaggi irragionevoli in relazione alla pianificazione dell’impiego, ad esempio potendo prestare un numero di giorni di servizio notevolmente inferiore a quello inizialmente previsto. Questo è lo scopo delle formulazioni proposte nel capoverso 1 e nel nuovo capoverso 1bis. Idealmente, la per sona interessata dal trasferimento presta tutti i giorni di servizio previsti nel periodo originario, prima nell’istituto d’impiego originario, poi in quello nuovo e, successiva mente, eventualmente di nuovo in quello iniziale. Vengono quindi conteggiati tutti i giorni di servizio prestati nei rispettivi istituti d’impiego. L’interruzione del periodo d’im piego originario sarà quindi necessaria solo in casi eccezionali; pertanto, le disposizioni del precedente capoverso 7 sull’intesa con l’istituto d’impiego e sull’eventuale interru zione dell’impiego non sono più necessarie. Si applica l’articolo 43 OSCi.
Art. 43 cpv.2bis Questa nuova norma relativa all’interruzione del servizio civile in corso a seguito di una convocazione per un impiego in un’organizzazione di protezione civile ai sensi dell’ar ticolo 46 capoversi 1 e 2 LPPC è necessaria perché in tale caso la convocazione viene emessa dall’organizzazione di protezione civile competente secondo la procedura can tonale e non dal CIVI nell’ambito di una decisione di trasferimento secondo l’arti
Art. 46 cpv. 4 lett. d Nel caso di impieghi secondo l’articolo 46 capoversi 1 e 2 LPPC della durata massima di 10 giorni per i quali l’organizzazione di protezione civile competente emette una con vocazione secondo la procedura cantonale, il motivo di differimento del servizio previ sto dall’articolo 46 capoverso 3 lettera d non deve essere applicabile: i problemi di sa lute devono essere segnalati durante l’interrogazione sanitaria d’entrata (cfr. art. 18a cpv. 1 lett. b). L’elenco dei motivi di rifiuto è ampliato di conseguenza. Nel caso di im pieghi di breve durata, inoltre, solo molto raramente sussisteranno motivi sufficiente mente gravi per accogliere una domanda di differimento a causa del rischio di perdita del posto di lavoro. Ciò deve tuttavia essere preso in considerazione a livello di appli cazione del diritto nell’ambito della valutazione della proporzionalità, con il risultato che in questi casi è probabile che solo raramente una domanda avrà esito positivo.
Art. 53 cpv. 1 lett. e e cpv. 6
Capoverso 1 lettera e: i giorni lavorativi in cui la persona che presta servizio civile è assente dall’istituto d’impiego senza giustificazione (art. 56 cpv. 1 lett. f) non saranno più conteggiati, nemmeno se la persona in questione lavora per almeno cinque ore in tale giornata per l’istituto d’impiego.
Capoverso 6: la nuova disposizione relativa al conteggio dei giorni di servizio prestati in un’organizzazione di protezione civile si basa sul principio dell’articolo 41 della LPPC rivista, secondo cui nel calcolo della tassa d’esenzione dal servizio militare vengono conteggiati tutti i giorni di servizio di protezione civile prestati che secondo la legisla zione in materia di protezione civile sono retribuiti con il soldo (cfr. art. 26 e 27 OPCi).
Art. 54 cpv. 4 La nuova disposizione concernente il trattamento dei giorni di assenza per malattia o infortunio che ricadono in un periodo d’impiego del servizio civile in un’organizzazione di protezione civile tiene conto del fatto che, secondo l’articolo 41 della LPPC riveduta, i giorni di servizio prestati nella protezione civile vengono computati ai fini del calcolo della tassa d’esenzione dal servizio militare solo se sono retribuiti. I giorni di assenza che, dopo il licenziamento dal servizio di protezione civile, ricadono nel periodo di ser vizio civile originariamente convocato, non sono più retribuiti secondo le norme dell’OPCi e quindi non vengono nemmeno computati. L’articolo 54 capoverso 4 OSCi proposto si allinea alle disposizioni applicabili ai servizi di protezione civile.
Art. 56 cpv. 3 La nuova disposizione relativa alla non computabilità dei giorni di servizio tiene conto del fatto che i giorni di servizio prestati secondo l’articolo 41 LPPC sono computati nel calcolo della tassa d’esenzione dal servizio militare solo se danno diritto al soldo. Se condo l’articolo 26 OPCi, le prestazioni di servizio inferiori alle otto ore, i giorni di ma lattia (eccetto il giorno del licenziamento), i congedi (eccetto il giorno di arrivo e di par tenza) nonché i giorni del fine settimana che non danno diritto al soldo non sono com putati. L’articolo 56 capoverso 3 OSCi proposto si fonda su questo principio determi nante per i servizi di protezione civile.
Art. 72 cpv. 6 Anche se la durata minima di 180 giorni come presupposto per il diritto alle vacanze (conformemente all’articolo 72 capoverso 1 OSCi) è difficilmente raggiungibile quando il servizio civile viene prestato esclusivamente in un’organizzazione di protezione civile, il nuovo capoverso 6 chiarisce, in riferimento al capoverso 4, che le persone che pre stano servizio civile nella protezione civile non hanno diritto a giorni di vacanza. Sono ipotizzabili in particolare le seguenti situazioni, nelle quali occorre garantire che il ser vizio civile, di norma relativamente breve, prestato in un’organizzazione di protezione civile, non sia limitato da assenze per ferie: quando il sommarsi di un servizio civile in un’organizzazione di protezione civile con uno in un istituto d’impiego tradizionale dà diritto a ferie (in linea di massima a partire da una durata complessiva di 180 giorni di servizio), che secondo l’articolo 72 capoverso 4 OSC dovrebbero essere godute pro porzionalmente presso i rispettivi istituti d’impiego, o quando in base alla durata dell’im piego in un istituto tradizionale, la persona soggetta al servizio civile matura il diritto
alle ferie prima di essere assegnata a un impiego in un’organizzazione di protezione civile.
Art. 75 cpv. 1 lett. a, 3 e 5 Nel capoverso 1, l’espressione «luogo di soggiorno» è sostituita con quella più comune di «luogo di soggiorno settimanale». Nel capoverso 3 si precisa che la comunicazione dell’indirizzo di notifica deve essere effettuata immediatamente. Il capoverso 5 garantisce la trasparenza sulle modalità di registrazione nel PISA delle modifiche dei dati personali delle persone soggette al servizio civile.
Il nuovo capoverso 1bis estende l’obbligo di segnalare problemi di salute prima dell’en trata in servizio anche all’ente di protezione civile nei casi in cui la convocazione ri guarda un impiego in un’organizzazione di protezione civile.
Art. 76a c. Pregiudizio alla salute delle persone che prestano servizio civile Il capoverso 1 prevede che d’ora in avanti le persone che prestano servizio civile deb bano segnalare i propri problemi di salute anche all’istituto d’impiego al momento dell’entrata in servizio, allegando un certificato medico. Secondo il nuovo capoverso 2, nel caso di impieghi del servizio civile in organizzazioni di protezione civile, tale segna lazione deve essere effettuata nell’ambito dell’interrogazione sanitaria d’entrata senza allegare un certificato medico, poiché un medico di fiducia può valutare direttamente sul posto i problemi segnalati.
La base giuridica in materia di protezione dei dati per il trattamento dei dati personali particolarmente sensibili previsto nel presente articolo è costituita dall’articolo 80 capo verso 1bis lettera b LSC e dall’articolo 93 capoverso 3 della nuova LPPC.
Il nuovo capoverso 5 crea trasparenza a livello di ordinanza in forma dichiarativa se condo l’articolo 40a capoverso 1bis della LSC riveduta.
Art. 87, rimando nella rubrica nonché cpv. 1bis, 2, 6 e 7
Art. 87b Procedura di riconoscimento semplificata per impieghi nell’ambito della ge stione di catastrofi e situazioni d’emergenza Questo nuovo articolo disciplina i requisiti di riconoscimento per le istituzioni che inten dono impiegare persone che prestano servizio civile per far fronte a catastrofi e situa zioni d’emergenza dopo che la ResMaB ha approvato una richiesta dei cantoni di so stenere la gestione di un evento con questa categoria di persone. In questi casi pos sono essere riconosciuti come istituti d’impiego del servizio civile i fornitori di servizi che in base alla valutazione della ResMaB devono essere sostenuti sussidiariamente dalla Confederazione nell’adempimento dei loro compiti, ovvero la gestione dell’evento,
con persone soggette al servizio civile. Dal canto suo, il CIVI adempie al proprio obbligo di coordinamento ai sensi dell’articolo 7a capoverso 2 della LSC riveduta siedendo nella ResMaB e garantendo che nella valutazione delle richieste di aiuto siano rispettati i principi relativi all’incidenza sul mercato del lavoro sancite dall’articolo 6 LSC. Le di sposizioni proposte tengono conto del pragmatismo che deve caratterizzare la proce dura di riconoscimento affinché gli aiuti possano essere forniti al più presto in caso di catastrofi e situazioni di emergenza. Pertanto, non possono essere posti requisiti par ticolari in merito all’attitudine e alla reputazione delle persone soggette al servizio civile: le valutazioni dell’idoneità da parte dell’istituto d’impiego e le verifiche della reputazione da parte del CIVI (art. 19 cpv. 2-6 LSC) impegnano risorse presso gli organi e le autorità coinvolti e ostacolano una rapida mobilitazione delle persone soggette al servizio civile in caso di catastrofi e situazioni di emergenza. Le norme relative al riconoscimento dell’attuale articolo 87 OSCi sono mantenute nella misura in cui garantiscono la sicu rezza e le prestazioni previste dalla LSC a favore delle persone soggette al servizio civile e non ostacolano un riconoscimento pragmatico.
Art. 89, rubrica nonché cpv. 2 e 2bis Il nuovo capoverso 2 disciplina il contenuto della decisione di riconoscimento per le istituzioni che intendono impiegare persone che prestano servizio civile per far fronte a catastrofi e situazioni d’emergenza e che hanno presentato una domanda in tal senso conformemente al nuovo articolo 87b OSCi. Queste nuove disposizioni rendono obso leti i precedenti capoversi 2 e 2bis.
Art. 92 cpv.1bis Il nuovo capoverso 1bis contiene norme pragmatiche che consentono, in caso di cata strofe o situazione d’emergenza, di svolgere impieghi del servizio civile in istituti d’im piego esistenti senza dover precedentemente adeguare il riconoscimento.
Capitolo 8a: Registrazione di organizzazioni di protezione civile e centri d’istruzione della protezione civile nonché rimando nel titolo
Le organizzazioni di protezione civile e i centri d’istruzione della protezione civile sono considerati per legge come istituti d’impiego del servizio civile (art. 41 cpv. 3 della LSC riveduta). Il CIVI deve quindi registrarli a livello amministrativo, ciò che richiede la co municazione dei dati di base.
Art. 96, rubrica Il riferimento all’articolo viene precisato in seguito alla revisione della LSC.
Art. 109 cpv. 2 L’attuale capoverso 2, secondo cui il CIVI può «sottoscrivere le proprie decisioni con firme riprodotte meccanicamente», non è più compatibile con la strategia digitale dell’Amministrazione federale, e in particolare con il principio «digital first», secondo cui i servizi delle autorità sono offerti principalmente in formato digitale. Deve quindi essere abrogato senza essere sostituito (cfr. anche art. 28 OSCi).
Art. 114 e 115 Non avendo più alcun campo d’applicazione, queste disposizioni transitorie sono da abrogare.
3.3 Ordinanza del 16 ottobre 2024 sul trattamento dei dati nel sistema automa
tizzato d’informazione del servizio civile Art. 4 lett. b e cbis e 5 lett. fbis Queste modifiche concernono l’aggiunta, all’elenco delle interfacce con ZiviConnect consentite, dei servizi e degli organi che, nell’ambito dell’obbligo di prestare servizio civile nella protezione civile per l’adempimento dei compiti previsti dalla legge (cfr. nuovo art. 5 lett. fbis), sono autorizzati a trattare i dati personali dei richiedenti e delle persone soggette all’obbligo di prestare servizio civile.
Allegato, numeri 1.1.18, 1.3.1, 1.4.5, titolo prima della cifra 1.6 e numeri 1.6.1–1.6.12, titolo prima del numero 1.7 e numero 1.7.1 nonché titolo prima del numero 2.3 e numeri 2.3.1–2.3.8 L’allegato è completato con i dati personali che possono essere trattati in ZiviConnect in relazione all’obbligo di prestare servizio civile nella protezione civile per l’adempi mento dei compiti previsti dalla legge.
3.4 Ordinanza del 16 dicembre 2009 sui sistemi d’informazione militari e su al
tri sistemi d’informazione del DDPS Gli allegati 1a e 2 sono completati con i dati personali delle persone soggette al servizio civile che possono essere trattati nei sistemi PISA e MEDISA in relazione all’obbligo di prestare servizio civile nella protezione civile per l’adempimento dei compiti previsti dalla legge.
4 Ripercussioni
4.1 Ripercussioni per la Confederazione
Poiché la protezione civile è uno strumento cantonale, il miglioramento dei suoi effettivi ha ripercussioni principalmente a livello cantonale. Se una catastrofe o una situazione d’emergenza colpisce più Cantoni o l’intera Svizzera, anche il Consiglio federale può chiamare in servizio i militi della protezione civile, come nel caso della pandemia di Covid-19. Proprio quando si verificano eventi di tale portata, è fondamentale che la protezione civile disponga di effettivi sufficienti per garantire una maggiore efficienza e capacità di resistenza.
4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i comuni
Il progetto contribuisce a migliorare gli effettivi della protezione civile. Per i Cantoni è fondamentale che la protezione civile disponga di effettivi sufficienti. Solo così è possi bile garantire che questa organizzazione, in quanto parte integrante della protezione della popolazione, possa adempiere al mandato di prestazione conferitole e svolgere i suoi compiti a favore dei Cantoni e dei Comuni.
Il progetto attua una parte della revisione della LPPC e non comporta né costi aggiuntivi né un fabbisogno supplementare di posti nell’Amministrazione federale.
La maggior parte dei giorni di servizio civile prestati va a beneficio diretto o indiretto dei Cantoni e dei Comuni, poiché gli ambiti di attività del servizio civile (cfr. art. 4 cpv. 1 LSC) rientrano in larga misura nei settori di competenza dei Cantoni. La possibilità di obbligare le persone soggette al servizio civile di partecipare a interventi della prote zione civile nell’ambito della prevenzione, della gestione di catastrofi e situazioni d’emergenza e della rigenerazione dopo tali eventi in un cantone con una carenza di effettivi, farà sì che si prestino meno giorni di servizio negli altri settori di attività elencati all’articolo 4 capoverso 1 LSC.
Presso i Cantoni, l’integrazione amministrativa di persone soggette al servizio civile nella protezione civile comporterà almeno inizialmente un certo onere supplementare.
5 Aspetti giuridici
5.1 Protezione dei dati
I progetti di ordinanza introducono diverse modifiche alle basi giuridiche del PISA e del sistema d’informazione del servizio civile. Queste modifiche sono conformi alle di sposizioni in materia di protezione dei dati.