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Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti,Eidgenössisches De­ partement für Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation DATEC

Segreteria generale

Berna, 5 dicembre 2025

Modifica dell’ordinanza sulla protezione del clima

Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione

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Ordinanza sulla protezione del clima Rapporto esplicativo

1. Situazione iniziale / Introduzione

Dopo che il 30 settembre 2022 il Parlamento aveva approvato la «legge federale sugli obiettivi in materia di protezione del clima, l’innovazione e il rafforzamento della sicurezza energetica (LOCli)1» quale con­ troprogetto indiretto all’iniziativa per i ghiacciai2, il Popolo si è espresso a favore della LOCli in occasione del referendum del 18 giugno 20233. Con la LOCli vengono recepiti nel diritto nazionale gli obiettivi dell’Accordo di Parigi e l’obiettivo del saldo netto pari a zero per il 2050 adottato nel 2019 dal Consiglio federale. L’ordinanza sulla protezione del clima (OOCli) del 27 novembre 20244 ha precisato le condizioni quadro generali e gli strumenti pre­ visti nella LOCli, tra l’altro nel settore della promozione di tecnologie e processi innovativi nell’industria, e dell’adattamento ai cambiamenti climatici come pure il programma d’impulso nel settore degli edifici. I progetti sono entrati in vigore il 1° gennaio 2025. L’attuazione del ruolo esemplare dell’Amministra­ zione federale secondo l’articolo 10 LOCli è stata rinviata a causa della sua portata e complessità e viene ora affrontata con le presenti modifiche della OOCli. Secondo l’articolo 10 LOCli, l’Amministrazione federale e i Cantoni devono assumere un ruolo esem­ plare per realizzare il saldo netto delle emissioni pari a zero. L’Amministrazione federale centrale è chiamata a raggiungere l’obiettivo del saldo netto delle emissioni pari a zero già nel 2040. Questo obiet­ tivo dovrà essere conseguito riducendo al minimo le emissioni di gas serra (emissioni di GES) e com­ pensando le emissioni rimanenti mediante l’impiego di tecnologie a emissioni negative (NET) che ri­ muovono in modo durevole il CO₂ dall’atmosfera. Oltre a quelle dirette e indirette di gas serra5, devono essere considerate anche le emissioni prodotte da terzi6 a monte e a valle lungo l’intera catena del valore. Il capoverso 3 autorizza il Consiglio federale a prevedere eccezioni in relazione alla sicurezza nazionale e alla protezione della popolazione.

2. Punti essenziali del progetto

Qui di seguito sono esposti i punti del progetto. I chiarimenti relativi ai singoli articoli seguono al punto 3. Secondo l’articolo 10 LOCli, la Confederazione e i Cantoni assumono un ruolo esemplare per realizzare il saldo netto delle emissioni pari a zero e l’adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici. Secondo l’articolo 3 capoverso 1 LOCli, l’Amministrazione federale centrale è tenuta a raggiungere l’obiettivo del saldo netto pari a zero già nel 2040. I Cantoni si adoperano affinché entro il 2040 le loro amministrazioni centrali raggiungano o superino l’obiettivo del saldo netto pari a zero di cui all’articolo 3 capoverso 1 LOCli; lo stesso obiettivo è perseguito dalle imprese parastatali nell’ambito di competenza della Confe­ derazione. L’Amministrazione federale decentralizzata non viene menzionata in modo esplicito nell’ar­ ticolo 10 LOCli, ma è equiparata ai Cantoni e alle imprese parastatali. Nella OOCli sono stabiliti i punti chiave per l’attuazione. Nel capitolo «Ruolo esemplare di Confederazione e Cantoni», la OOCli stabilisce chi deve ridurre o compensare con NET quali emissioni entro quali termini per assumere il ruolo esemplare. Nelle linee fondamentali la procedura per l’Amministrazione federale centrale, in particolare per quanto riguarda l’elaborazione e l’aggiornamento dei cronoprogrammi e la definizione delle misure, corrisponde a quella prevista per le imprese (su base volontaria) (cfr. art. 5 LOCli). L’Aggruppamento Difesa, l’Ufficio federale dell’armamento (armasuisse) e l’Amministrazione federale centrale per le sue sedi all’estero, così come singole emissioni, sono esclusi dall’obiettivo dell’Amministrazione federale centrale del saldo netto pari a zero entro il 2040. Per garantire il raggiungimento dell’obiettivo del saldo netto pari a zero nell’Amministrazione federale centrale entro il 2040, l’ordinanza stabilisce le prescrizioni per il coordinamento e le responsabilità. Le decisioni relative all’attuazione del ruolo esemplare per l’Ammi­

3 Votazione popolare del 18 giugno 2023. Consultabile all’indirizzo: www.bk.admin.ch > Diritti politici > Vota­ zioni. 4 RS 814.310.1

5 Chiamati «Scope 1» e «Scope 2» secondo il Greenhouse Gas Protocol

6 Chiamato «Scope 3» secondo il Greenhouse Gas Protocol

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nistrazione federale centrale e l’esercito sono sottoposte al Consiglio federale dai dipartimenti compe­ tenti. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) e il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) coordi­ nano i lavori dell’Amministrazione federale centrale e dell’esercito per il bilancio e il rapporto sulle emissioni. Essi calcolano le emissioni, elaborano cronoprogrammi e riferiscono al Consiglio federale e al Parlamento ogni quattro anni sulle emissioni dirette e indirette, nonché su quelle a monte e a valle, sui metodi e sugli standard applicati, sullo stato di attuazione del raggiungimento dell’obiettivo, sugli adeguamenti necessari per garantire il raggiungimento dell’obiettivo e sulle misure di adattamento ai cambiamenti climatici secondo l’articolo 8 LOCli. Tuttavia, la responsabilità del raggiungimento dell’obiettivo del saldo netto pari a zero spetta ai dipartimenti e alla Cancelleria federale (CaF) nelle loro sfere di competenza. Questi devono designare unità amministrative chiave che elaborino crono­ programmi per le loro sfere di competenza. Il contenuto minimo dei cronoprogrammi è definito nella OOCli. Inoltre, i dipartimenti e la CaF mantengono un ampio margine di manovra per affrontare la ridu­ zione delle emissioni tenendo conto delle loro esigenze. Come nel settore privato, anche la Confede­ razione deve raggiungere l’obiettivo del saldo netto pari a zero principalmente attraverso misure di ri­ duzione. Le emissioni rimanenti devono essere completamente compensate da NET al più tardi entro il 2040 o il 2050; l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) acquisterà a livello centrale gli attestati nazio­ nali o internazionali necessari per l’impiego di NET da parte dell’Amministrazione federale centrale e dell’esercito. Le conoscenze e le esperienze della Confederazione devono essere messe a disposi­ zione dei Cantoni, dell’Amministrazione federale decentralizzata, delle unità rese autonome della Con­ federazione e delle imprese private, motivo per cui vengono stabiliti corrispondenti obblighi relativi alla presentazione dei rapporti. L’inclusione di queste disposizioni nella OOCli ha lo scopo di rendere ac­ cessibile al pubblico l’attuazione del ruolo esemplare.

3. Commento ai singoli articoli

Articolo 1 Oggetto La nuova lettera f dell’articolo 1 fa riferimento all’articolo 10 LOCli, in quanto nella OOCli sono integrate le disposizioni di attuazione concernenti il ruolo esemplare di Confederazione e Cantoni.

Capitolo 5a: Ruolo esemplare

Articolo 30a Raggiungimento dell’obiettivo del saldo netto pari a zero I capoversi 1 e 2 regolano i requisiti per l’Amministrazione federale centrale, che deve assumere un ruolo esemplare secondo l’articolo 10 LOCli. Per «saldo netto delle emissioni pari a zero» (art. 2 lett. d LOCli) e «obiettivo del saldo netto pari a zero» (art. 3 cpv. 1 LOCli) si intende la riduzione al minimo delle emissioni di gas serra e compensazione dell’impatto delle emissioni rimanenti mediante l’impiego di NET. L’Amministrazione federale centrale deve quindi realizzare il saldo netto delle emissioni pari a zero dieci anni prima rispetto a tutta la Svizzera (2050). A causa dell’obiettivo del saldo netto pari a zero dell’Amministrazione federale centrale, anticipato al 2040, non sono opportuni obiettivi intermedi rigidi. Tuttavia, i valori indicativi per le emissioni dirette nei singoli settori di cui all’articolo 4 LOCli dovrebbero essere raggiunti anche dall’Amministrazione federale centrale e non compensati interamente con NET. Con le emissioni a monte e a valle, il campo d’applicazione del ruolo esemplare si estende sotto il profilo materiale e territoriale. Tuttavia, la loro presa in considerazione viene introdotta gradualmente nei cro­ noprogrammi secondo l’articolo 30c OOCli. In questo contesto vanno anche considerate le condizioni quadro tecniche e finanziarie. Oltre a contribuire agli obiettivi climatici della Svizzera attraverso la ridu­ zione delle emissioni, con questa funzione la Confederazione indica ai diversi attori nuovi approcci e soluzioni, incentivandoli così all’attuazione. Ciò consente di stimolare il mercato e altri attori a fornire i prodotti, i processi o i servizi necessari per il raggiungimento dell’obiettivo. L’esperienza e le basi docu­ mentali elaborate su quest’ultima consentono al settore privato di imitare il comportamento esemplare. Il carattere esemplare richiede alla Confederazione di procedere più rapidamente nell’attuazione delle sue misure di riduzione e di adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici di cui all’articolo 8 LOCli, e di andare oltre quanto richiesto agli attori del settore privato. La Confederazione, che svolge un ruolo

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di precursore («early mover»), dovrà sviluppare e attuare misure, in particolare nel settore delle emis­ sioni a monte e a valle. Tuttavia, la loro presa in considerazione viene introdotta gradualmente. La LOCli definisce le emissioni dirette, indirette, nonché quelle a monte e a valle. Queste si basano sul Protocollo GHG (Greenhouse Gas Protocol, GHG Protocol). Le emissioni dirette sono le emissioni di gas serra generate nella fase di esercizio, in particolare dalla combustione di vettori energetici e da processi (Scope 1; art. 2 lett. b LOCli). Le emissioni indirette sono le emissioni di gas serra generate dalla messa a disposizione di energia acquistata (Scope 2; art. 2 lett. c LOCli). Le emissioni a monte e a valle sono le emissioni di gas serra generate da terzi durante l’intero ciclo di vita di un prodotto o di una prestazione (Scope 3; art. 2 capoverso 2 OOCli). Secondo l’art. 10 cpv. 3 LOCli, il Consiglio federale può prevedere eccezioni per garantire la sicurezza del Paese e la protezione della popolazione. L’Aggruppamento Difesa e armasuisse sono esclusi dall’obiettivo del saldo netto pari a zero entro il 2040 fissato per l’Amministrazione federale centrale, in quanto non è possibile operare una chiara distinzione tra l’esercito, disciplinato dall’ordinanza dell’As­ semblea federale del 18 marzo 2016 sull’organizzazione dell’esercito (OEs; RS 513.1), e l’amministra­ zione militare, in quanto parte dell’Amministrazione federale centrale, in termini di emissioni di gas serra. Nel settore militare è inevitabile che, per motivi tecnici, le emissioni non possano essere evitate o pos­ sano esserlo soltanto con grande difficoltà nei tempi richiesti. I sistemi hanno un lungo ciclo di vita, la loro sostituzione comporta costi elevati e dipende dalla disponibilità sul mercato globale degli arma­ menti. Anche per l’Amministrazione federale centrale per le sue sedi all’estero non è possibile raggiun­ gere ovunque l’obiettivo entro il 2040 a causa delle condizioni locali e del livello di sviluppo dei diversi Paesi. Pertanto l’esercito, l’Aggruppamento Difesa e armasuisse, nonché l’Amministrazione federale centrale per le sue sedi all’estero devono raggiungere lo stesso obiettivo della Svizzera con un orizzonte temporale fino al 2050. Dispongono pertanto di un margine di tempo maggiore. Tuttavia, sono anche tenuti a considerare, per quanto possibile, le emissioni Scope 3. Ciò significa che le emissioni Scope 3 devono essere dichiarate e ridotte dove possibile. Entro la fine del 2028, il Consiglio federale definirà in che misura ridurre le emissioni a monte e a valle (emissioni Scope 3). Come nel settore privato, anche la Confederazione deve raggiungere l’obiettivo del saldo netto pari a zero principalmente attraverso misure di riduzione. Le emissioni dirette e indirette di gas serra dell’Amministrazione federale centrale devono essere ridotte attraverso misure interne, ad esempio sostituendo gli impianti di riscaldamento a combustibile fossile o rinunciando ai sistemi di teleriscaldamento a combustibile fossile. Ai fini della riduzione delle emissioni a monte e a valle sono particolarmente rilevanti i settori edifici e impianti, mac­ chine e apparecchi, dispositivi e servizi informatici e prodotti tessili. Le emissioni dirette e indirette rima­ nenti devono essere compensate integralmente con NET (art. 2 lett. a LOCli) al più tardi entro il 2040 o il 2050. A tal fine, deve essere previsto un percorso di sviluppo delle capacità continuativo (cfr. anche l’art. 30d cpv. 2 lett. f OOCli). Gli attestati nazionali e internazionali necessari per l’impiego di NET pos­ sono essere acquistati in Svizzera e all’estero. L’UFAM è responsabile dell’acquisto degli attestati ne­ cessari per l’impiego di NET da parte dell’Amministrazione federale centrale e dell’esercito (cpv. 3). In questo modo si evita la concorrenza tra i dipartimenti nei progetti NET e si garantisce un coordinamento mirato negli acquisti. Per quanto riguarda il capoverso 4, occorre precisare che, conformemente all’articolo 10 capoverso 1 LOCli, anche i Cantoni e le imprese parastatali assumono un ruolo esemplare per il raggiungimento dell’obiettivo del saldo netto pari a zero di cui all’articolo 3 capoverso 1 LOCli e per l’adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici di cui all’articolo 8 LOCli. L’obiettivo del saldo netto pari a zero com­ prende le emissioni dirette e indirette (Scope 1 e 2), che devono essere dichiarate integralmente, ridotte e compensate con NET. Tuttavia, sono anche tenuti a considerare, per quanto possibile, le emissioni Scope 3. Ciò significa che le emissioni Scope 3 devono essere dichiarate integralmente, ridotte dove possibile e, se finanziariamente sostenibile, compensate con NET. Poiché nella LOCli manca una defi­ nizione di «impresa parastatale», ai fini della chiarezza, nella OOCli si utilizza «unità resa autonoma» secondo l’allegato 3 OLOGA. Le unità amministrative centrali dei Cantoni sul loro territorio e le unità rese autonome secondo l’allegato 3 dell’ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministra­ zione (OLOGA7) si adoperano quindi per raggiungere l’obiettivo del saldo netto pari a zero già nel 2040. L’Amministrazione federale decentralizzata non è menzionata in modo esplicito nell’articolo 10 LOCli.

7 RS 172.010.1 4/9

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Tuttavia, è opportuno fissare obiettivi anche per l’Amministrazione federale decentralizzata. L’Ammini­ strazione federale decentralizzata è definita nell’articolo 7a OLOGA. Tuttavia, la OOCli fa riferimento all’allegato 1 OLOGA (esclusa l’Amministrazione federale centrale) per l’Amministrazione federale de­ centralizzata e all’allegato 3 OLOGA per le unità rese autonome della Confederazione, il che significa che le commissioni extraparlamentari (all. 2 OLOGA) non sono contemplate. L’Amministrazione fede­ rale decentralizzata ai sensi della OOCli è quindi equiparata ai Cantoni e alle imprese parastatali nell’as­ sunzione del ruolo esemplare. Si rinuncia a ulteriori disposizioni di esecuzione in merito all’assunzione del ruolo esemplare dei Cantoni secondo l’articolo 10 capoverso 1 LOCli. Le unità amministrative cen­ trali e decentralizzate e le imprese paracantonali rivestono un ruolo esemplare. Il ruolo esemplare dell’Amministrazione federale centrale comprende anche le emissioni di gas serra a monte e a valle. Ridurre queste emissioni nell’orizzonte temporale anticipato del 2040 rappresenta un compito particolarmente impegnativo e coinvolge attori esterni all’Amministrazione federale centrale ne­ gli sforzi compiuti a favore della riduzione. Per queste ragioni, il capoverso 5 esclude dagli obiettivi di cui ai capoversi 1 e 2 le emissioni che non rientrano nella sfera di influenza o di competenza dell’Am­ ministrazione federale centrale. La lettera a stabilisce che le emissioni di gas serra a valle causate dall’utilizzazione delle strade nazionali o di altre infrastrutture di trasporto di proprietà federale e dai sussidi della Confederazione sono escluse dagli obiettivi e non vanno considerate. L’utilizzazione delle strade nazionali o di altre infrastrutture di trasporto di proprietà federale rientra sempre nelle emissioni Scope 3. Ciò significa che tutte le emissioni generate da veicoli privati sulle strade nazionali, ad esem­ pio, sono escluse. Non sono escluse le emissioni generate dall’Amministrazione federale centrale, ad esempio durante la manutenzione o il funzionamento di veicoli o aerei di proprietà della Confederazione o utilizzati dal personale federale o dell’esercito. Sono escluse anche le emissioni derivanti dall’aggiu­ dicazione di commesse pubbliche nel quadro della cooperazione internazionale allo sviluppo e con i Paesi dell’Est, dell’aiuto umanitario nonché del promovimento della pace o della sicurezza umana (lett. b). Queste ultime sono definite nell’allegato 5 numero 1 lettera d della legge federale sugli appalti pubblici (LAPub8). Sono inoltre escluse le emissioni degli uffici umanitari della DSC, che operano in contesti umanitari e hanno lo scopo di fornire aiuti di emergenza, salvare vite umane e alleviare le sofferenze. Questi uffici sono per lo più affittati e non sono di proprietà della Confederazione. Infine, secondo la lettera c, sono esclusi gli edifici sotto la responsabilità del settore dei PF, composto dal Politecnico federale di Zurigo (PFZ), dal Politecnico federale di Losanna (PFL), dall’Istituto federale per l’approvvigionamento, la depurazione e la protezione delle acque (Eawag), dall’Istituto federale di ri­ cerca per la foresta, la neve e il paesaggio (WSL), dal Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca (Empa) e dall’Istituto Paul Scherrer (PSI). Anche se in realtà appartengono all’Amministrazione federale centrale (di proprietà dell’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL), sono desti­ nati all’adempimento dei compiti del Politecnico federale di Zurigo e gestiti da quest’ultimo. Il settore dei PF è considerato un’unità dell’Amministrazione federale decentralizzata come tutte le altre ed è respon­ sabile di tutte le sue emissioni, comprese quelle degli edifici secondo l’articolo 6, capoverso 3 dell’ordi­ nanza sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC9). Di conseguenza, le sue emissioni non devono essere imputate all’Amministrazione federale centrale.

Articolo 30b Bilancio da parte dell’Amministrazione federale centrale e dell’esercito Il DATEC provvede al bilancio delle emissioni di gas serra (cpv. 1) ed elabora una visione complessiva del raggiungimento dell’obiettivo del saldo netto pari a zero da parte dell’Amministrazione federale cen­ trale, ad eccezione dell’Aggruppamento Difesa e di armasuisse (cpv. 2). Le emissioni non considerate all’articolo 30a capoverso 5 OOCli sono escluse dal bilancio. La SG-DATEC svolge i compiti di coordi­ namento e amministrazione, e in particolare fornisce supporto a tutti i servizi coinvolti. Ciò include, in particolare, la collaborazione con gli esperti e la definizione dei metodi e degli standard applicati dall’Am­ ministrazione federale centrale e dall’esercito. In base all’eccezione di cui all’articolo 30a capoverso 2 OOCli, l’Aggruppamento Difesa e armasuisse sono esclusi dal raggiungimento dell’obiettivo da parte dell’Amministrazione federale centrale e devono raggiungere l’obiettivo del saldo netto pari a zero delle emissioni dirette e indirette insieme all’esercito

8 RS 172.056.1 9 RS 172.010.21 5/9

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al più tardi entro il 2050. Poiché ciò significa che non solo l’orizzonte temporale, ma anche i limiti del sistema sono significativamente diversi da quelli del resto dell’Amministrazione federale centrale, il DDPS provvede ad un bilancio distinto delle emissioni di gas serra dirette e indirette, nonché di quelle a monte e a valle dell’esercito, dell’Aggruppamento Difesa e di armasuisse (cpv. 3), e elabora una vi­ sione complessiva del raggiungimento dell’obiettivo del saldo netto pari a zero da parte dell’esercito, dell’Aggruppamento Difesa e di armasuisse (cpv. 4).

Articolo 30c Cronoprogrammi per l’Amministrazione federale centrale e l’esercito: coordinamento ed elaborazione I cronoprogrammi sono lo strumento principale per raggiungere l’obiettivo del saldo netto pari a zero e descrivono il percorso per raggiungerlo nella propria sfera di competenza. Secondo il capoverso 1, i dipartimenti e la CaF sono responsabili dei loro cronoprogrammi e del rag­ giungimento dell’obiettivo del saldo netto pari a zero nella loro sfera di competenza. Ciò è in linea con il principio secondo cui il potere decisionale spetta a chi ha l’autorità decisionale e prende anche le deci­ sioni di finanziamento. Nell’allocazione specifica delle emissioni, l’attribuzione dei mandati e la perce­ zione delle prestazioni vanno considerate come fattori rilevanti. Secondo il capoverso 2, le unità amministrative chiave dei dipartimenti e della CaF sono designate au­ tonomamente. Le unità amministrative chiave sono unità amministrative responsabili del raggiungi­ mento dell’obiettivo nella propria sfera di competenza e con un’elevata rilevanza per il raggiungimento dell’obiettivo del rispettivo dipartimento e quindi con influenza sulle emissioni di gas serra dell’Ammini­ strazione federale centrale. I dipartimenti, la CaF e le unità amministrative chiave elaborano ciascuno un cronoprogramma secondo il capoverso 3. Le unità amministrative che non costituiscono unità amministrative chiave non elaborano propri cronoprogrammi. Per evitare un doppio conteggio, le emissioni assegnate alle unità amministra­ tive chiave non vengono suddivise tra gli altri dipartimenti. Ad esempio, le emissioni di un portafoglio immobiliare possono essere assegnate all’unità amministrativa chiave responsabile o le emissioni del settore dei viaggi di servizio possono essere assegnate all’unità amministrativa che le ha causate. L’al­ locazione specifica delle singole emissioni viene definita dall’organizzazione nell’ambito del processo di attuazione. A causa dei diversi orizzonti temporali e dei diversi limiti del sistema, il DATEC e il DDPS elaborano cronoprogrammi distinti per le loro sfere di competenza secondo i capoversi 4 e 5. Il cronoprogramma complessivo del DATEC per l’Amministrazione federale centrale contiene tutte le emissioni di tutti i di­ partimenti (compreso il DDPS, ad eccezione dell’Aggruppamento Difesa e di armasuisse) e della CaF. Si basa sui cronoprogrammi dei dipartimenti, della CaF e delle unità amministrative chiave (cpv. 3). In caso di dubbi nell’elaborazione dei cronoprogrammi secondo l’articolo 30c OOCli, i servizi responsabili possono avvalersi della competenza tecnica della SG-DATEC. Inoltre, grazie agli scambi è possibile sviluppare ed elaborare ulteriormente i cronoprogrammi. Secondo il capoverso 6, il cronoprogramma complessivo per l’Amministrazione federale centrale, ela­ borato dalla SG-DATEC, così come il cronoprogramma del DDPS per l’esercito, l’Aggruppamento Di­ fesa e armasuisse, devono essere sottoposti al Consiglio federale per decisione. Quest’ultimo adotta i cronoprogrammi e ordina gli eventuali adeguamenti necessari per garantire il raggiungimento dell’obiet­ tivo del saldo netto pari a zero. I cronoprogrammi devono essere verificati regolarmente e adeguati se necessario. Nell’ambito dell’aggiornamento si dovrebbero valutare in particolare gli effetti dei provvedi­ menti adottati e il raggiungimento dell’obiettivo. Se si manifesta uno scarto tra gli obiettivi e le emissioni di gas serra effettivamente ancora presenti, è opportuno effettuare una nuova valutazione dei provve­ dimenti e/o del potenziale di riduzione. Secondo il capoverso 7, i cronoprogrammi con l’obiettivo del saldo netto pari a zero entro il 2040 o il 2050 sono elaborati per la prima volta nel 2027 per la legislatura 2028–2031 e poi aggiornati per la legislatura successiva. I primi cronoprogrammi riguardanti le emissioni Scope 3 non saranno ancora completi, poiché il Consiglio federale prenderà le decisioni pertinenti non prima del 2028. Di conse­ guenza solo le emissioni Scope 3 già rilevate (ovvero quelle relative a viaggi di servizio, rifiuti, acqua e consumo di carta) saranno contenute nei primi cronoprogrammi dei dipartimenti, della CaF e delle unità 6/9

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amministrative chiave nonché nel cronoprogramma complessivo dell’Amministrazione federale centrale. Il cronoprogramma complessivo dell’Amministrazione federale centrale e il cronoprogramma del DDPS per l’esercito, l’Aggruppamento Difesa e armasuisse sono oggetto di pubblicazione.

Articolo 30d Cronoprogrammi per l’Amministrazione federale centrale e l’esercito: contenuto Secondo il capoverso 1, i cronoprogrammi dei dipartimenti e della CaF comprendono tutte le emissioni (Scope 1–3) di tutte le unità amministrative dell’Amministrazione federale centrale nell’ambito della loro sfera di competenza, secondo l’allegato 1 OLOGA. Sono comprese anche le emissioni dichiarate nelle unità amministrative chiave del proprio dipartimento. Ciò è in linea con il principio secondo cui il potere decisionale spetta a chi ha l’autorità decisionale e prende anche le decisioni di finanziamento. Il capoverso 2 stabilisce i requisiti minimi per i cronoprogrammi dell’Amministrazione federale centrale e si basa sulle disposizioni relative ai cronoprogrammi delle imprese (art. 5 LOCli). I cronoprogrammi contengono inoltre misure di adattamento ai cambiamenti climatici.

Articolo 30e Rapporto dell’Amministrazione federale centrale e dell’esercito Per poter monitorare il grado di raggiungimento degli obiettivi e apportare adeguamenti puntuali alle misure, i dipartimenti e la CaF provvedono affinché le unità amministrative forniscano alla SG-DATEC i dati grezzi necessari per il calcolo delle emissioni (cpv. 1). A questo scopo è disponibile uno strumento centralizzato per il bilancio dei gas serra (bilancio di GES). Ciò consente una gestione standardizzata dei dati con un elevato livello di integrazione e interfacce automatizzate. Di conseguenza, viene utiliz­ zato dai servizi per rilevare e analizzare i dati e come riferimento per verificare i cronoprogrammi. Lo strumento genera i bilanci dei gas serra per l’Amministrazione federale centrale e fornisce la base dei dati per il rapporto. La gestione dei dati viene effettuata in conformità al Protocollo GHG e si basa su un ampliamento del precedente bilancio di GES. Il rapporto viene presentato al Consiglio federale e al Parlamento ogni quattro anni. Negli anni inter­ medi, il Consiglio federale viene informato annualmente sul raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni dirette e indirette (Scope 1 e 2) e, a partire dal 2028, anche su quelle a monte e a valle (Scope 3) e sulle misure di adattamento ai cambiamenti climatici (cpv. 3 e 4). Questi rapporti informa­ tivi sono più sintetici rispetto al rapporto e sono destinati principalmente al Consiglio federale e ai di­ partimenti.

Il rapporto viene presentato al termine di ogni legislatura, per la prima volta nel 2032. Viene presen­ tato separatamente dal DATEC (cpv. 2–5) e dal DDPS (cpv. 6–7) per le rispettive sfere di compe­ tenza. In tal modo si tiene conto dei diversi orizzonti temporali e dei limiti del sistema. Fornisce infor­ mazioni sul raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni dirette e indirette, nonché di quelle a monte e a valle, e sulle misure di adattamento ai cambiamenti climatici. Il rapporto viene effet­ tuato in conformità al Protocollo GHG e si basa su un ampliamento del precedente bilancio dei gas serra. I rapporti sono oggetto di pubblicazione e quindi accessibili al pubblico.

Articolo 30f Basi per i Cantoni, l’Amministrazione federale decentralizzata e le unità rese autonome della Confederazione Per assumere il loro ruolo esemplare, le unità amministrative centrali dei Cantoni sui loro territori, l’Am­ ministrazione federale decentralizzata e le imprese parastatali si adoperano per raggiungere l’obiettivo del saldo netto pari a zero già nel 2040, considerando, per quanto possibile, le emissioni a monte e a valle. Nel capoverso 1 l’Amministrazione federale decentralizzata è equiparata ai Cantoni e alle unità rese autonome, sebbene non sia menzionata separatamente nell’articolo 10 LOCli. Nella OOCli, il Con­ siglio federale si limita a mettere a disposizione dei servizi interessati dal ruolo esemplare di cui all’arti­ colo 10 capoverso 1 LOCli gli aiuti all’attuazione. I Cantoni, l’Amministrazione federale decentralizzata e le imprese parastatali non sono tenuti a rispettare ulteriori prescrizioni per quanto riguarda il ruolo esemplare a livello di ordinanza. In relazione all’uso dei termini «unità amministrative dell’Amministrazione federale decentralizzata» e «unità rese autonome della Confederazione», si rimanda alle osservazioni sull’articolo 30a capoverso 4 7/9

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OOCli. A differenza dell’articolo 30a capoverso 4, per Cantoni si intendono non solo le unità ammini­ strative centrali, ma anche le unità amministrative decentralizzate nonché le imprese paracantonali. Gli aiuti all’attuazione contengono strumenti di supporto, metodi, materiali e misure utili e necessari per il raggiungimento dell’obiettivo del saldo netto pari a zero. Sotto l’egida del DATEC, la Confederazione è responsabile della messa a disposizione e dell’elaborazione di questi aiuti all’attuazione. La Confede­ razione si avvarrà dell’esperienza di attori esemplari per l’elaborazione di aiuti all’attuazione. Gli aiuti all’attuazione sono solo strumenti ausiliari. Se si trovano in fase avanzata nel raggiungimento degli obiettivi, i Cantoni, le unità amministrative dell’Amministrazione federale decentralizzata e le unità rese autonome della Confederazione possono naturalmente rinunciare all’utilizzo degli aiuti all’attuazione e utilizzare i propri strumenti ausiliari. Il capoverso 2 stabilisce che i dipartimenti competenti devono prevedere la riduzione delle emissioni di gas serra negli obiettivi strategici delle unità rese autonome della Confederazione di cui all’allegato 3 OLOGA, che vengono sottoposti al Consiglio federale. A queste imprese parastatali vengono assegnati obiettivi strategici che vengono definiti e rivisti a intervalli regolari di quattro anni. L’elaborazione avviene in stretto coordinamento tra gli organi proprietari e le imprese parastatali interessate. Ad esempio, nelle strategie dei proprietari possono essere sanciti i requisiti per il bilancio dei gas serra, i percorsi di ridu­ zione, le misure per ridurre le emissioni, il monitoraggio e i processi di revisione continua. In alcuni casi, tali requisiti sono già definiti negli obiettivi strategici e soddisfano il capoverso 2.

4. Entrata in vigore della modifica

La OOCli riveduta entra in vigore il 1°ottobre 2026.

5. Ripercussioni

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

5.1.1. Ripercussioni finanziarie

L’attuazione dei cronoprogrammi e dei provvedimenti comporterà un maggiore fabbisogno di beni e servizi. Secondo le prime stime approssimative, il fabbisogno finanziario supplementare per gli Scope 1 e 2 nel periodo 2027–2040 dovrebbe ammontare complessivamente a circa 1,5 miliardi. Le emissioni a monte e a valle (Scope 3), che con circa il 90 per cento rappresentano la quota maggiore delle emissioni di CO2 dell’Amministrazione federale centrale, non sono ancora considerate in queste stime. Esse sa­ ranno disponibili al più tardi entro il 2028, quando il Consiglio federale deciderà come trattare tali emis­ sioni. Il finanziamento verrà deciso gradualmente, tenendo conto delle fasi di attuazione in corso.

5.1.2. Ripercussioni sull’effettivo del personale

L’attuazione dei compiti derivanti dagli articoli 30a–30e OOCli per la SG-DATEC è gestita con le risorse di personale esistenti nella SG-DATEC. Può essere necessario del personale aggiuntivo per elaborare e attuare i cronoprogrammi e i relativi provvedimenti. Il finanziamento verrà deciso gradualmente, te­ nendo conto delle fasi di attuazione in corso.

5.2 Ripercussioni per i Cantoni

I Cantoni beneficiano delle basi documentali elaborate nell’ambito del ruolo esemplare della Confede­ razione, che possono utilizzare come aiuto nell’attuazione del proprio obiettivo del saldo netto pari a zero.

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Ordinanza sulla protezione del clima Rapporto esplicativo

5.3 Ripercussioni sull’economia

Nell’ambito del proprio ruolo esemplare, la Confederazione richiederà in futuro sempre più beni e servizi rispettosi del clima. In qualità di importante committente, la Confederazione può incentivare a medio termine lo sviluppo di un mercato di beni e servizi adeguati, garantire la sicurezza della pianificazione e degli investimenti e consentire l’ampliamento graduale delle offerte. In una prima fase, ne beneficeranno soprattutto le imprese che già prestano grande attenzione al bilancio climatico della propria offerta. La Confederazione e i Cantoni accelerano così lo sviluppo di un certo segmento dell’economia che è ri­ chiesto dagli obiettivi e dall’attuazione della LOCli entro il 2050. Oltre agli acquisti della Confederazione, anche le spese dei Cantoni possono avere un effetto incenti­ vante sull’economia. Anche se l’ambizioso obiettivo del saldo netto pari a zero entro il 2040 non è ob­ bligatorio secondo l’articolo 10 LOCli, grazie al loro ruolo esemplare e alle misure di sostegno della Confederazione, queste unità possono compiere sforzi maggiori, adeguando le prescrizioni in materia di approvvigionamento.

5.4 Ripercussioni sull’ambiente

Assumendo il suo ruolo esemplare, la Confederazione dà l’esempio. Non solo riduce le sue emissioni dirette e indirette, ma anche quelle a monte e a valle per raggiungere gli obiettivi prefissati. Inoltre illustra come si sta adattando agli effetti del cambiamento climatico. Svolge quindi un ruolo attivo nell’attuazione della politica climatica svizzera e nella relativa protezione dell’ambiente.

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