Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso
Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC
28 gennaio 2026
Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (OVTE)
Rapporto esplicativo
Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (OVTE) – Rapporto esplicativo
3.1 Agevolazioni amministrative per gli operatori del mercato svizzero attivi come operatori del
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1. Situazione iniziale
1.1 Fase preliminare
Il 29 novembre 2023 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso 1. Il 21 marzo 2025 la legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (LVTE) 2 è stata successivamente approvata dal Parlamento. Nessuna richiesta di referendum è stata depositata entro il termine fissato al 10 luglio 2025.
1.2 Presentazione della LVTE
La LVTE disciplina gli obblighi degli operatori del mercato svizzero, degli operatori del mercato europeo e degli intermediari del mercato svizzero per i settori dell’energia elettrica e del gas. In questo contesto, la legge prevede altresì una procedura di abilitazione per le piattaforme per le informazioni privilegiate e i meccanismi di segnalazione. Gli operatori del mercato svizzero sono i principali soggetti interessati dalla legge, in quanto intrattengono un rapporto diretto con i prodotti energetici svizzeri all’ingrosso. Tale condizione li assoggetta a una serie di obblighi: devono farsi registrare presso la Commissione federale dell’energia elettrica (ElCom) in quanto autorità di vigilanza prima di concludere qualsiasi transazione o di conferire qualsiasi ordine di negoziazione su un mercato dell’energia all’ingrosso, trasmettere alla ElCom le informazioni necessarie alla vigilanza sul mercato (ossia quelle concernenti le loro transazioni e i loro ordini di negoziazione riguardanti prodotti energetici svizzeri all’ingrosso e i dati fondamentali dei loro impianti) e pubblicare le loro informazioni privilegiate per garantire l’efficacia della vigilanza. Gli operatori del mercato europeo godono invece di uno statuto particolare, dato che hanno domicilio o sede in Svizzera ma sono comunque assoggettati al regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso, modificato dal regolamento (UE) 2024/1106 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 aprile 2024 (Regolamento REMIT) per le loro attività riguardanti prodotti energetici all’ingrosso che rientrano nel campo d’applicazione dello stesso Regolamento REMIT. Inoltre, tali operatori erano finora assoggettati nel settore dell’energia elettrica a vari obblighi derivanti dagli articoli 26abis–26c dell’ordinanza del 14 marzo 2008 3 sull’approvvigionamento elettrico (OAEl). Tali obblighi sono ripresi nella legge, motivo per cui gli operatori del mercato europeo saranno assoggettati pressoché agli stessi obblighi. Essi saranno tenuti a farsi registrare presso la ElCom e a comunicarle contemporaneamente e nella stessa forma le informazioni che devono rilasciare alle autorità dell’UE o di uno Stato membro dell’UE in virtù del Regolamento REMIT. Infine, per la loro conoscenza approfondita del mercato in cui operano e dei loro clienti, anche gli intermediari del mercato svizzero saranno assoggettati a obblighi volti principalmente a prevenire i comportamenti illeciti sul mercato. I comportamenti che creano distorsioni sul mercato sono sempre indesiderati, a prescindere che inducano un aumento o una diminuzione dei prezzi. La legge vieta quindi anche lo sfruttamento e la divulgazione di informazioni privilegiate e la manipolazione dei mercati dell’energia all’ingrosso. Per individuare e sanzionare comportamenti illeciti sul mercato e gravi violazioni degli obblighi derivanti dalla legge sono previsti strumenti di vigilanza, sanzioni amministrative e penali. Grazie alla legge la ElCom ottiene in particolare informazioni sulle attività di negoziazione degli operatori sui mercati dell’energia all’ingrosso e quindi anche sul modo in cui le grandi imprese elettriche e del gas interagiscono tra loro. In tal modo è possibile individuare per tempo comportamenti illeciti e osservare
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lo sviluppo dei mercati dell’energia all’ingrosso, a garanzia di un approvvigionamento energetico sicuro ed economicamente sostenibile in Svizzera.
1.3 Costituzionalità e compatibilità con gli impegni internazionali
della Svizzera L’ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (OVTE) è un’ordinanza d’esecuzione della LVTE. In questo senso, l’ordinanza è conforme alla legge e si può rimandare alle spiegazioni contenute nel messaggio per quanto concerne gli aspetti giuridici (cfr. FF 2025 1102). Alcuni operatori dei mercati all’ingrosso offrono servizi ai sensi dell’Accordo generale sugli scambi di servizi dell’OMC (GATS). Il progetto prevede, tra gli altri, obblighi di registrazione ed emolumenti; non contiene requisiti discriminatori o forme di trattamento differenziato perché prevede un riconoscimento unilaterale – esplicitamente possibile nel quadro del GATS – degli standard utilizzati dagli operatori del mercato europeo ai sensi delle norme dell’UE.
1.4 Attuazione dell’accordo sull’energia elettrica
L’attuazione dell’accordo sull’energia elettrica comporterà una revisione della presente ordinanza e della LVTE, sulla quale si è tenuta una consultazione pubblica dal 13 giugno 2025 al 31 ottobre 2025. Con l’accordo sull’energia elettrica, la Svizzera deve riprendere il Regolamento REMIT e i pertinenti regolamenti di esecuzione, tra cui il regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione del 17 dicembre 2014. Questi atti tuttavia saranno applicabili solamente al commercio di energia elettrica. Pertanto, solo alcune disposizioni dell’OVTE rimarranno applicabili al settore dell’energia elettrica (segnatamente quelle previste dal cap. 9), mentre l’OVTE nel suo complesso continuerà ad applicarsi normalmente al settore del gas. Poiché la LVTE e la presente ordinanza riconoscono gli standard utilizzati ai sensi delle norme dell’UE (v. cap. 3), la transizione per gli operatori di mercato attivi nel settore dell’energia elettrica è ampiamente facilitata.
2. Punti essenziali del progetto
La presente ordinanza (OVTE) contiene le disposizioni esecutive del Consiglio federale in relazione alla LVTE. Riprendendo sostanzialmente la struttura della legge, concretizza le basi legali stabilendo i dettagli tecnici e procedurali necessari per l’applicazione efficace delle norme di trasparenza e vigilanza sui mercati dell’energia all’ingrosso in Svizzera. L’ordinanza definisce il campo di applicazione della legge (art. 2 LVTE). Vengono disciplinate le modalità di registrazione della ElCom per gli operatori di mercato (art. 4 - 5 LVTE), per le piattaforme per le informazioni privilegiate (art. 9 - 11 LVTE) e per i meccanismi di segnalazione (art. 13 - 15 LVTE). Al momento della registrazione, gli operatori di mercato devono indicare se effettuano negoziazioni algoritmiche (art. 16 LVTE) o se forniscono un accesso elettronico diretto a un mercato organizzato (art. 17 LVTE). L’OVTE specifica anche le informazioni che devono figurare nel registro dei rappresentanti degli operatori di mercato con sede all’estero (art. 6 LVTE) e degli intermediari (art. 18 LVTE), oltre a prescrivere le modalità di pubblicazione delle informazioni privilegiate (art. 7–8 LVTE). Sono disciplinate anche le modalità con cui gli operatori di mercato e i meccanismi di segnalazione devono trasmettere alla ElCom le operazioni e gli ordini di negoziazione sui mercati dell’energia all’ingrosso, nonché quali sono i dati di base degli impianti (dati fondamentali) necessari (art. 12 LVTE). Oltre a ciò, l’ordinanza disciplina per quali attività e prestazioni di servizi la ElCom può riscuotere emolumenti e come la tassa di vigilanza viene addossata agli operatori di mercato (art. 23 LVTE).
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Nell’OVTE vengono fissati diversi valori soglia, in particolare in relazione al campo d’applicazione della legge (art. 2), alla pubblicazione di informazioni privilegiate (art. 11), valori soglia e periodicità per la trasmissione di operazioni, ordini di negoziazione ed eventi del ciclo di vita (art. 19–21), per la trasmissione delle esposizioni (art. 22) e per stabilire chi e quando deve trasmettere i dati fondamentali (art. 23). In determinate circostanze espressamente elencate negli articoli 24 e 25 è consentito rendere pubbliche informazioni privilegiate o svolgere attività che altrimenti rientrerebbero nella nozione di manipolazione del mercato. A questo proposito la ElCom ha la facoltà di designare esplicitamente attività che, se in linea con i criteri di cui all’articolo 25, non costituiscono casi di manipolazione del mercato.
L’articolo 26 menziona le attività della ElCom che comportano il pagamento di emolumenti. Le aliquote da applicare per le prestazioni di servizi fornite dalla ElCom (decisioni, procedure di vigilanza, audit e prestazioni di servizi) sono fissate nell’allegato 1 dell’ordinanza. La tassa di vigilanza imputata agli operatori del mercato svizzero è legata, conformemente agli articoli 27–32, ai costi della vigilanza sostenuti dalla ElCom nell’anno precedente per dare attuazione alla legge. Da tale importo vengono dedotti i proventi originati dagli emolumenti e dalla tassa di base di 250 franchi, addebitata a ogni operatore di mercato. Le disposizioni transitorie stabiliscono che i rappresentanti degli operatori di mercato senza sede in Svizzera devono essere indicati alla ElCom entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge (art. 34). Gli operatori del mercato svizzero hanno inoltre un termine di tre mesi dall’entrata in vigore della legge per trasmettere le loro informazioni privilegiate, le operazioni e gli ordini di negoziazione (art. 35). È previsto un termine di tre mesi anche per l’obbligo di trasmissione delle esposizioni (art. 36).
3. Questioni scelte
3.1 Agevolazioni amministrative per gli operatori del mercato
svizzero attivi come operatori del mercato europeo Operatori del mercato europeo Dal 2012 e con l’entrata in vigore del Regolamento REMIT, tutte le persone fisiche o giuridiche che concludono transazioni o conferiscono ordini di negoziazione su un mercato dell’energia all’ingrosso in relazione a prodotti energetici all’ingrosso ai sensi dell’articolo 2 paragrafo 4 del Regolamento REMIT sono considerate operatori di mercato e pertanto assoggettate al Regolamento REMIT e ai relativi obblighi. Da tale definizione risulta che solamente i contratti o i derivati specificamente connessi all’Unione europea (UE) conferiscono al loro autore lo statuto di operatore di mercato, assoggettandolo così ai vari obblighi previsti dal Regolamento REMIT. Ciò significa che i prodotti energetici svizzeri all’ingrosso non possono rientrare nella definizione di prodotto energetico all’ingrosso di cui al Regolamento REMIT. Essendo applicabile a tutte le persone fisiche o giuridiche aventi sede nell’UE o all’estero, il Regolamento REMIT interessa anche alcuni operatori con sede o domicilio in Svizzera. Per poterli identificare, è sufficiente consultare il registro europeo degli operatori di mercato gestito dall’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), che fornisce una panoramica precisa della cerchia di operatori di mercato assoggettati al Regolamento REMIT. Infatti, prima di poter effettuare qualsiasi transazione o conferire qualsiasi ordine di negoziazione sui mercati dell’energia all’ingrosso, gli operatori di mercato devono farsi registrare presso l’autorità nazionale di regolazione dello Stato membro in cui sono stabiliti o sono residenti o, se non sono stabiliti o residenti nell’UE, in uno Stato membro in cui svolgono attività (art. 9 par. 1 Reg. REMIT).
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Al 24 settembre 2025 il registro europeo degli operatori di mercato dell’ACER riporta circa 200 persone fisiche o giuridiche con sede o domicilio in Svizzera.
Operatori del mercato svizzero Ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera a LVTE, tutte le persone fisiche o giuridiche aventi domicilio o sede in Svizzera o all’estero che concludono transazioni o impartiscono ordini di negoziazione su un mercato dell’energia all’ingrosso concernenti prodotti energetici svizzeri all’ingrosso sono considerate operatori del mercato svizzero e quindi assoggettate alla legge e ai relativi obblighi. È essenziale comprendere che con la definizione di «prodotto energetico svizzero all’ingrosso» la legge permette di colmare la lacuna esistente per quanto riguarda i contratti o i derivati relativi in modo specifico alla Svizzera. Infatti, come menzionato, i prodotti energetici svizzeri all’ingrosso non possono rientrare nella definizione di prodotto energetico all’ingrosso di cui al Regolamento REMIT. Poiché i prodotti energetici svizzeri all’ingrosso non si inserivano in alcun quadro giuridico prima dell’entrata in vigore della legge, nessuno di essi imponeva obblighi concreti agli operatori di mercato. Inoltre, nessuna norma del diritto svizzero consentiva di sanzionare specificamente comportamenti illeciti sul mercato assunti in relazione a tali prodotti. Con la legge, chiunque svolga attività concernenti prodotti energetici svizzeri all’ingrosso rientra ora nel campo d’applicazione della legge come operatore del mercato svizzero, conformemente all’articolo 2 capoverso 1 lettera b LVTE. Essere qualificati come operatori del mercato svizzero è di fondamentale importanza in quanto comporta per queste persone l’applicazione di una serie di obblighi specifici, ossia obbligo di registrazione (cfr. art. 4 LVTE), di pubblicazione (cfr. art. 7 e 8 LVTE) e di trasmissione (cfr. art. 12 LVTE). Per quanto riguarda la cerchia di destinatari che saranno assoggettati alla LVTE, è difficile fornire una quantificazione precisa. Tuttavia, l’Ufficio federale dell’energia (UFE) stima che l’assoggettamento alla LVTE dovrebbe riguardare circa 250 operatori del settore energetico, 700 gestori di rete e altri fornitori (600 nel settore dell’energia elettrica e 100 in quello del gas) e un numero limitato di grandi consumatori finali.
Agevolazione amministrativa per gli operatori del mercato svizzero già attivi come operatori del mercato europeo Come menzionato emerge chiaramente che alcuni dei nuovi operatori del mercato svizzero sono già attivi sul mercato all’ingrosso dell’UE in relazione a prodotti energetici all’ingrosso ai sensi del Regolamento REMIT, e in sostanza sono già assoggettati allo stesso. Esistendo analogie di fatto tra gli obblighi e l’attuazione del Regolamento REMIT e della LVTE, questi operatori di mercato possiedono già tutte le conoscenze e le infrastrutture necessarie per la corretta attuazione della LVTE. Sono infatti tutti già registrati presso l’ACER, pubblicano informazioni privilegiate mediante apposite piattaforme e forniscono informazioni all’ACER mediante un meccanismo di segnalazione. L’idea della LVTE e della presente ordinanza è quindi quella di prevedere, per gli obblighi principali – vale a dire la registrazione, la pubblicazione di informazioni privilegiate e la trasmissione di informazioni alla ElCom –, la possibilità per gli operatori del mercato svizzero che sono attivi anche come operatori del mercato europeo di utilizzare gli stessi standard che già applicano conformemente al Regolamento REMIT. Questo approccio garantisce che gli operatori attivi in relazione a prodotti energetici svizzeri ed europei all’ingrosso non siano costretti ad adottare procedure e infrastrutture diverse per soddisfare i requisiti di legge. Consente perciò di ridurre notevolmente i costi amministrativi, evitare inutili doppioni e garantire coerenza normativa tra la Svizzera e l’UE. Le agevolazioni sono descritte qui di seguito : Registrazione
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• Articolo 4 capoverso 3 LVTE: se è già registrato presso l’ACER, l’operatore trasmette alla ElCom unicamente le informazioni che ha già trasmesso conformemente alle norme dell’UE. • Articolo 5 capoverso 3: le persone che sono già registrate presso la ElCom come operatori del mercato svizzero o come operatori del mercato europeo possono chiederle di farsi registrare come operatori dell’altro mercato. Se del caso, la ElCom può chiedere ulteriori informazioni all’operatore di mercato interessato. Pubblicazione • Articolo 12, capoverso 3 OVTE : gli operatori del mercato svizzero che sono attivi anche come operatori del mercato europeo e pubblicano informazioni privilegiate conformemente alle disposizioni dell’UE possono pubblicare le loro informazioni privilegiate secondo la legge nello stesso formato e con lo stesso livello di informazioni. Trasmissione • Articolo 18, capoverso 5 OVTE : gli operatori del mercato svizzero e i gestori di mercati organizzati che, conformemente alle norme dell’UE, trasmettono all’ACER informazioni relative alle loro operazioni concernenti prodotti energetici all’ingrosso ai sensi delle norme dell’UE possono trasmettere alla ElCom le informazioni di cui all’articolo 12 capoverso 1 lettera a LVTE con gli stessi dettagli tecnici previsti da tali norme.
3.2 Istruzioni della ElCom e rimando agli orientamenti dell’ACER
Il settore della vigilanza sui mercati dell’energia all’ingrosso è estremamente tecnico e in continua evoluzione. Nell’UE, l’applicazione del Regolamento REMIT si basa in gran parte su documenti di riferimento e orientamenti elaborati dall’ACER, nei quali si specificano per le autorità le modalità interpretative e applicative degli obblighi previsti dal Regolamento REMIT. Tali documenti sono aggiornati regolarmente per tenere conto dell’evoluzione delle prassi di mercato e degli insegnamenti tratti dalla pratica operativa. Il Regolamento REMIT è in vigore da diversi anni, e ciò ha offerto all’ACER sia il tempo che l’esperienza necessari per perfezionarne l’attuazione sul territorio dell’UE attraverso numerosi documenti di orientamento, pubblicati sul suo sito Internet 4. Poiché la legge si ispira molto da vicino al Regolamento REMIT, la sua esecuzione sarà molto simile anche in Svizzera, motivo per cui la ElCom deve poter trarre beneficio dal lavoro già svolto a monte dall’ACER. Oltre all’efficacia pratica, un tale allineamento alle prassi dell’UE permetterà di ridurre significativamente l’onere amministrativo per gran parte dei destinatari della legge, vale a dire gli operatori di mercato che sono attivi anche sul mercato all’ingrosso dell’UE per i prodotti energetici all’ingrosso ai sensi del Regolamento REMIT, e che sono quindi già assoggettati al Regolamento REMIT. Si tratta di operatori già avvezzi alle prassi dell’UE, che possiedono già tutte le conoscenze e le infrastrutture necessarie per la corretta attuazione del Regolamento REMIT. Sono infatti già registrati presso l’ACER, pubblicano informazioni privilegiate mediante apposite piattaforme e forniscono informazioni sulle loro transazioni e i loro ordini di negoziazione all’ACER mediante un meccanismo di segnalazione. È quindi imperativo che la ElCom possa operare in Svizzera come l’ACER all’interno dell’UE. L’esempio più concreto di questo allineamento necessario tra le prassi dell’UE e il modello svizzero è costituito dalla trasmissione alla ElCom delle informazioni relative alle transizioni e agli ordini di negoziazione, sancito al capitolo 7. La ElCom terrà poi conto delle disposizioni dell’UE, segnatamente dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione del 17 dicembre 2014 e degli orientamenti in materia di trasmissione dei dati pubblicati dall’ACER. L’orientamento più pertinente in proposito è il Transaction Reporting User Manual (TRUM) 5. Si tratta di un documento che stabilisce in particolare come bisogna trasmettere all’ACER le transazioni e gli ordini di negoziazione effettuati sui mercati dell’energia all’ingrosso, il formato da utilizzare (XML, schemi
https://www.acer.europa.eu/remit-documents https://www.acer.europa.eu/remit-documents/remit-reporting-guidance
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tecnici ecc.) o ancora le informazioni da trasmettere (contratti, prezzi, volumi, identità delle controparti ecc.). Il documento è aggiornato costantemente dall’ACER e l’ultima versione è datata dicembre 2024. In tale contesto, appare necessario che la ElCom segua un sistema simile per l’applicazione della legge e dell’ordinanza. L’obiettivo è quello di fornire agli operatori di mercato e agli intermediari una guida chiara e pratica per l’attuazione degli obblighi di legge, pur mantenendo la flessibilità per adeguare le procedure in base ai riscontri e all’evoluzione dei prodotti energetici svizzeri all’ingrosso. Come le circolari dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) o gli orientamenti dell’ACER, le istruzioni della ElCom svolgeranno un ruolo fondamentale nell’esecuzione della legge. Infatti, trattandosi di un settore tecnico in continua evoluzione, la ElCom deve essere in grado di adeguare la sua prassi in tempi brevi e seguire gli sviluppi osservati nell’UE. Tali istruzioni, ad ogni modo, assolvono l’unico scopo di agevolare l’applicazione del diritto e non possono esse stesse fissare norme di diritto. Le istruzioni della ElCom permetteranno così di precisare in particolare le modalità operative concernenti: • la registrazione degli operatori del mercato svizzero (cap. 3); • l’abilitazione delle piattaforme per le informazioni privilegiate e dei meccanismi di segnalazione (cap. 4 e 6); • la pubblicazione delle informazioni privilegiate (cap. 5); • la trasmissione delle transazioni, degli ordini di negoziazione e degli eventi del ciclo di vita (cap. 7); • la trasmissione delle informazioni relative alle esposizioni (cap. 7 sez. 3); e • la trasmissione dei dati fondamentali (cap. 7 sez. 4). Per garantire continuità e trarre vantaggio dall’esperienza maturata all’interno dell’UE, la ElCom potrà rinviare agli orientamenti formulati dall’ACER, scaturiti da oltre dieci anni di esperienza sul mercato europeo. Questa impostazione permette di non ripartire da zero per concetti già collaudati, adattandoli al contempo alle specificità dei prodotti energetici svizzeri all’ingrosso. È altresì garanzia di coerenza tra gli standard applicati agli operatori attivi sia sul mercato svizzero che sul mercato europeo, evitando inutili duplicazioni e un onere amministrativo sproporzionato.
4. Commento ai singoli articoli
Capitolo 1 Disposizioni generali
Art. 1 Definizioni La capacità di consumo (lett. a) viene definita come la quantità massima di energia elettrica o di gas che un consumatore finale potrebbe consumare nel corso di un anno se facesse funzionare i suoi impianti di consumo a pieno regime e senza interruzioni per tutto l’anno. Questa definizione è necessaria per determinare il limite a partire dal quale la legge deve essere applicata ai contratti per la fornitura o la distribuzione di energia elettrica o gas a consumatori finali in Svizzera (art. 3 cpv. 2 LVTE e art. 3). La definizione di «prodotti energetici svizzeri all’ingrosso» (art. 3 lett. b LVTE) è un elemento centrale della LVTE in quanto corrisponde al punto di contatto tra le persone che concludono transazioni o conferiscono ordini di negoziazione sui mercati dell’energia all’ingrosso e gli operatori del mercato svizzero. Come per il diritto dell’UE 6, è importante operare una chiara distinzione tra i diversi tipi di contratti inclusi in questa definizione, suddivisi in tre categorie differenti:
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, relativo alla segnalazione dei dati in applicazione dell’articolo 8, paragrafi 2 e 6, del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del
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• i contratti standard (lett. b) sono qualsiasi prodotto energetico svizzero all’ingrosso ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera b LVTE ammesso alla negoziazione su un mercato organizzato e che è effettivamente negoziato su tale mercato. Per mercato organizzato si intende qualsiasi struttura in cui molteplici interessi di terzi relativi all’acquisto o alla vendita di prodotti energetici all’ingrosso interagiscono allo scopo di concludere transazioni, in particolare le borse dell’energia, gli intermediari di energia e le piattaforme di capacità energetica (art. 3 cpv. 1 lett. g LVTE). Si tratta quindi dell’insieme delle operazioni effettuate su tali mercati. A titolo di esempio, si possono citare in particolare le spot auctions, gli spot continuous, i forward o i derivati. Un elenco dei contratti standard tipo viene tenuto nell’UE; • i contratti standard bilaterali (lett. c) sono qualsiasi prodotto energetico svizzero all’ingrosso ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera b LVTE ammesso alla negoziazione su un mercato organizzato, ma negoziato al di fuori di tale mercato. Si tratta quindi di tutte le transazioni concluse bilateralmente, ma che teoricamente sono adattate per uno scambio su un mercato organizzato. A questi contratti vengono assegnati un prezzo e un volume determinati e noti al momento della transazione, senza dipendere da una formula di indicizzazione. Si tratta di transazioni effettuate al di fuori di un mercato organizzato per motivi specifici dell’operatore di mercato. Se gli operatori di mercato non hanno la certezza che il loro contratto sia identico o meno a quello negoziato sui mercati organizzati, la prassi all’interno dell’UE è quella di stabilire se il contratto stipulato bilateralmente contenga o meno elementi di personalizzazione; • i contratti non standard (lett. d) sono, infine, qualsiasi prodotto energetico svizzero all’ingrosso diverso da un contratto standard o da un contratto standard bilaterale (definizione negativa). Si tratta perciò di qualsiasi prodotto energetico svizzero all’ingrosso ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera b LVTE non ammesso alla negoziazione su un mercato organizzato e negoziato al di fuori di tale mercato. Tale distinzione incide direttamente sull’obbligo di trasmissione cui sottostanno gli operatori di mercato (art. 12 LVTE), in quanto consente di determinare con precisione il canale di trasmissione, ossia la persona fisica o giuridica incaricata della trasmissione effettiva del contratto. Infatti, mentre i mercati organizzati devono trasmettere i contratti standard a nome e per conto degli operatori di mercato (art. 12 cpv. 4 LVTE e art. 17), questi ultimi restano responsabili della trasmissione dei contratti standard bilaterali e non standard (art. 12 cpv. 1 LVTE e art. 17). La qualificazione del contratto avrà quindi un impatto diretto sulla persona fisica o giuridica responsabile della sua trasmissione. L’evento del ciclo di vita (lett. e) è qualsiasi modifica, annullamento, correzione o rescissione anticipata di una transazione o di un ordine di negoziazione. La definizione risulta importante segnatamente nell’ambito dell’obbligo di trasmissione previsto per gli operatori di mercato, tenuti a trasmettere alla ElCom non solo le transazioni effettivamente concluse o gli ordini di negoziazione effettivamente impartiti, ma anche l’insieme di tali eventi. Per «operazioni» (lett. f) si intendono tutte le transazioni che un operatore di mercato ha concluso, gli ordini di negoziazione che ha emesso e i pertinenti eventi del ciclo di vita che ha effettuato. Questo raggruppamento terminologico sotto il concetto unico di «operazione» permette di coprire in modo esaustivo tutti gli atti pertinenti sui mercati dell’energia all’ingrosso, sgravando considerevolmente il testo dell’ordinanza ed evitando enumerazioni ripetitive.
Art. 2 Contratti esclusi dal campo d’applicazione della legge Questa disposizione determina, sulla base della norma di delega di cui all’articolo 3 capoverso 2 LVTE, i tipi di contratti per la fornitura o la distribuzione di energia elettrica o gas a consumatori finali in Svizzera che non influenzano in modo significativo il prezzo dei prodotti energetici all’ingrosso svizzeri e quelli relativi allo stoccaggio di gas in Svizzera mediante un impianto con una capacità di stoccaggio non significativa. Questi contratti sono esclusi dal campo d’applicazione della LVTE: in altri termini, un consumatore finale o un altro operatore che stipuli esclusivamente questo tipo di contratto non sarà
Consiglio concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso (GU L 363 del 18.12.2014, pag. 121, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1348/oj)
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considerato operatore del mercato svizzero ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera a LVTE e non sarà perciò assoggettato alla LVTE e ai relativi obblighi. Benché non venga specificato, la LVTE può comunque trovare applicazione nei confronti di queste persone se adottano un comportamento che di fatto costituisce un comportamento illecito sul mercato. Per quanto riguarda i contratti per la fornitura o la distribuzione di energia elettrica o gas a consumatori finali in Svizzera (lett. a), è opportuno allinearsi al valore soglia stabilito all’interno dell’UE 7, ovvero 600 GWh all’anno. Le modalità di calcolo di tale valore si trovano nel capoverso 2, e prevedono che si tenga conto del consumo del consumatore finale come entità economica unica e, se del caso, di quello delle imprese con cui esso forma un’entità economica. La capacità di consumo di energia elettrica e gas viene calcolata separatamente prendendo in considerazione soltanto il volume consumato in Svizzera. Per quanto riguarda il concetto di entità economica tra più imprese, è opportuno fare riferimento ai principi stabiliti nel Regolamento REMIT, per i quali è il comportamento complessivo di più imprese sul mercato a prevalere sulla loro struttura giuridica formale. La questione rilevante non è dunque se le entità siano distinte sotto il profilo giuridico, ma se agiscano, nella pratica, come unità economica unica. Per determinare le precise circostanze si possono prendere in considerazione diversi elementi, come i poteri decisionali effettivi, le procedure interne, la ripartizione delle responsabilità o le partecipazioni di maggioranza. Tuttavia, tali contratti sono esclusi dal campo d’applicazione solo se sono stipulati per il consumo effettivo da parte del consumatore finale. Infatti, se il consumatore finale ha acquistato l’energia elettrica o il gas da un fornitore A non per consumarlo ma per rivenderlo a un fornitore B, allora sia il primo contratto che il secondo rientrano pienamente nel campo d’applicazione della legge. Per quanto riguarda i contratti per lo stoccaggio di gas in Svizzera (lett. b), occorre anzitutto constatare che intenzionalmente la presente disposizione non contempla lo stoccaggio di energia elettrica, Lo stoccaggio di energia elettrica, infatti, in quanto tale funziona esattamente come la fornitura, in relazione tanto all’immissione quanto al ritiro dall’impianto di stoccaggio. A differenza del gas non esiste dunque, nel campo dell’energia elettrica, un concetto di contratto di solo stoccaggio riguardante un sito di stoccaggio esclusivo. Nel settore del gas esistono contratti specifici per la riserva di capacità o di un volume di stoccaggio, a prescindere dalla fornitura. Il Regolamento REMIT giunge alla medesima conclusione, non riconoscendo l’esistenza di contratti autonomi di stoccaggio di energia elettrica distinti dai contratti di fornitura. In riferimento a questo genere di contratti può apparire sproporzionato che un contratto per la riserva di capacità o di un volume di stoccaggio con un impianto di stoccaggio non considerevole si possa inquadrare come prodotto energetico svizzero all’ingrosso e che la persona interessata sia assoggettata appieno alla legge e ai relativi obblighi. Per questi motivi l’OVTE va consapevolmente oltre il Regolamento REMIT, escludendo dal campo d’applicazione della legge i contratti per lo stoccaggio di gas in Svizzera presso un solo impianto con una potenza installata inferiore a 100 MW o presso impianti di stoccaggio con una potenza installata complessiva inferiore a 100 MW – nella pratica, ciò significa che tutti i depositi di gas esistenti in Svizzera sono attualmente esenti dalla legge.
Capitolo 2 Pubblicazione della documentazione e formulari
Art. 3 Documentazione online Data la complessità e la tecnicità della legge, la Elcom pubblicherà online in modo centralizzato tutta la documentazione necessaria per la corretta esecuzione della legge. A tal fine, potrà ispirarsi in particolare ai modelli di piattaforma adottati dalla FINMA 8 e dall’ACER 9, dove quest’ultima pubblica in particolare tutta la documentazione necessaria per la corretta applicazione del Regolamento REMIT.
Art. 2 par. 5 Reg. REMIT https://www.finma.ch https://www.acer.europa.eu/remit-documents
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Destinata a persone fisiche e giuridiche assoggettate alla legge, questa piattaforma ha lo scopo di facilitarne l’applicazione riunendo le informazioni essenziali per l’adempimento degli obblighi previsti. A tal fine, la ElCom dovrà pubblicare tutte le sue istruzioni (lett. a), i suoi formulari elettronici (lett. b), i suoi registri (lett. c) e le sue decisioni finali (lett. d). Come le circolari della FINMA, le istruzioni faranno chiarezza su come la ElCom applica la legge nella sua attività di vigilanza. I formulari elettronici permetteranno agli operatori di mercato di adempiere vari obblighi previsti dalla legge. Infine, i registri permetteranno di garantire la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso e le decisioni finali, evidenziando le carenze e le violazioni, e di potenziare l’effetto dissuasivo della legge in materia di manipolazione del mercato, gestione e divulgazione di informazioni privilegiate, grazie al meccanismo naming and shaming.
Art. 4 Formulari Questa disposizione precisa il quadro formale applicabile alla trasmissione delle informazioni che gli operatori di mercato e gli altri assoggettati alla LVTE devono effettuare verso la ElCom. Al fine di garantire un’applicazione uniforme, efficace e sicura dei vari obblighi previsti dalla legge, viene affidato alla ElCom il compito di pubblicare i formulari ufficiali da utilizzare imperativamente per ciascuna delle trasmissioni elencate. L’approccio adottato con la disposizione agevola non solo il trattamento amministrativo delle domande, ma anche la correttezza e la completezza della vigilanza esercitata dalla ElCom. Contribuisce inoltre a ridurre gli errori, le omissioni o le duplicazioni che potrebbero derivare da trasmissioni effettuate attraverso canali eterogenei. Imponendo una procedura uniforme, la disposizione migliora la qualità delle informazioni disponibili per l’autorità e, di conseguenza, l’efficacia dell’attuazione degli obblighi di trasparenza e vigilanza previsti dalla legge. Come fa l’ACER con il suo sistema centralizzato europeo di registrazione degli operatori dei mercati dell’energia all’ingrosso (CEREMP) 10, la ElCom sarà anzitutto incaricata di istituire e pubblicare un formulario elettronico per le domande di registrazione degli operatori del mercato svizzero e degli operatori del mercato europeo. Questi ultimi dovranno imperativamente utilizzare tale formulario per trasmettere alla ElCom tutte le informazioni di cui all’articolo 4 LVTE (lett. a). La ElCom dovrà inoltre istituire e pubblicare un formulario elettronico per la designazione di un rappresentante, integrato nel formulario elettronico per le domande di registrazione degli operatori del mercato svizzero e degli operatori del mercato europeo. Il formulario deve essere utilizzato dagli operatori del mercato svizzero per trasmettere alla ElCom tutte le informazioni di cui all’articolo 6 LVTE (lett. b). Per lasciare agli operatori del mercato svizzero il tempo di adottare le misure necessarie per conformarsi a tale obbligo, l’ordinanza prevede un periodo di transizione di tre mesi dall’entrata in vigore della legge (art. 34). Trascorso tale termine, ogni nuovo operatore del mercato svizzero dovrà, non appena registrato presso la ElCom, designare un rappresentante in Svizzera. La ElCom dovrà altresì istituire e pubblicare un formulario elettronico relativo alla negoziazione algoritmica e all’accesso elettronico diretto che sia integrato nei formulari elettronici per le domande di registrazione degli operatori del mercato svizzero e gli operatori del mercato europeo, così da permettere a tali operatori di mercato di procedere alle proprie segnalazioni (lett. c e d). La disposizione impone inoltre alla ElCom di pubblicare un formulario elettronico con cui gli operatori di mercato potranno chiedere un differimento della pubblicazione di informazioni privilegiate ai sensi dell’articolo 8 LVTE. Il formulario deve essere progettato in modo standardizzato, strutturato e accessibile, come il formulario ACER 11 (lett. e). La ElCom avrà inoltre l’incarico di istituire e pubblicare un formulario elettronico per le domande di registrazione e abilitazione delle piattaforme per le informazioni privilegiate abilitate dall’ACER e delle altre piattaforme per le informazioni privilegiate. In riferimento alle piattaforme già abilitate dall’ACER,
https://www.acer-remit.eu/portal/ceremp https://www.acer-remit.eu/np/art42
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questo formulario deve essere utilizzato dai gestori per trasmettere, da un lato, il nome della loro piattaforma ai fini della registrazione e, dall’altro, le informazioni che rendono possibile la collaborazione con la ElCom ai fini dell’abilitazione. Si tratta in particolare dei dati di contatto del referente, del responsabile tecnico e del team informatico. Per le altre piattaforme, questo formulario deve essere utilizzato dai gestori per trasmettere, da un lato, le informazioni necessarie ai fini della loro registrazione e, dall’altro, tutte le informazioni atte a dimostrare l’adempimento delle condizioni per il rilascio dell’abilitazione di cui all’articolo 9 capoverso 4 LVTE (lett. f). La ElCom dovrà inoltre istituire e pubblicare un modulo elettronico per le domande di registrazione e abilitazione dei meccanismi di segnalazione abilitati dall’ACER e degli altri meccanismi di segnalazione. Per quanto riguarda i primi, questo formulario deve essere utilizzato dai gestori per trasmettere, da un lato, il nome del loro meccanismo ai fini della registrazione e, dall’altro, le informazioni che rendono possibile la collaborazione con la ElCom ai fini dell’abilitazione. Si tratta in particolare dei dati di contatto del referente, del responsabile tecnico e del team informatico. Per gli altri meccanismi, questo formulario deve essere utilizzato dai gestori per trasmettere, da un lato, le informazioni necessarie ai fini della loro registrazione e, dall’altro, tutte le informazioni atte a dimostrare l’adempimento delle condizioni per il rilascio dell’abilitazione di cui all’articolo 13 capoverso 4 LVTE (lett. g). Infine, la ElCom dovrà pubblicare un formulario elettronico che dovranno utilizzare gli intermediari del mercato svizzero per effettuare qualsiasi notifica di sospetti fondati di comportamento illecito sul mercato o di violazione dell’obbligo di pubblicazione da parte degli intermediari del mercato svizzero (lett. h). L’utilizzo dello stesso formulario per gli aggiornamenti consente (cpv. 3), da un lato, di evitare discrepanze tra le informazioni iniziali e quelle modificate e, dall’altro, di garantire che tutti i dati relativi a un operatore o a un’entità siano centralizzati in un formato standardizzato.
Capitolo 3 Registrazione, designazione di un rappresentante, negoziazione algoritmica e accesso elettronico diretto
Art. 5 Registrazione degli operatori del mercato svizzero e degli operatori del mercato europeo A titolo di promemoria, gli operatori del mercato svizzero sono tutte le persone fisiche o giuridiche di diritto privato o pubblico che operano su un mercato dell’energia all’ingrosso situato in Svizzera o nell’UE, hanno domicilio o sede in Svizzera o all’estero e concludono transazioni o impartiscono ordini di negoziazione su un tale mercato concernenti prodotti energetici svizzeri all’ingrosso (art. 2 cpv. 1 lett. a LVTE). Gli operatori del mercato europeo sono invece tutte le persone fisiche o giuridiche di diritto privato o pubblico che operano su un mercato dell’energia all’ingrosso situato in Svizzera o nell’UE, hanno domicilio o sede in Svizzera e concludono transazioni o impartiscono ordini di negoziazione su un tale mercato concernenti prodotti energetici all’ingrosso ai sensi delle disposizioni dell’UE (art. 2 cpv. 1 lett. b LVTE). In altre parole, si tratta delle persone assoggettate al Regolamento REMIT. Gli operatori del mercato svizzero sono i principali soggetti interessati dalla legge, in quanto intrattengono un rapporto diretto con i prodotti energetici svizzeri all’ingrosso. Si ricorda anche che come previsto dal Regolamento REMIT 12, le persone fisiche o giuridiche sono autorizzate a concludere transazioni o a conferire ordini di negoziazione su un mercato dell’energia all’ingrosso in relazione a prodotti energetici svizzeri all’ingrosso soltanto dopo che la ElCom ha convalidato la loro registrazione, sono in possesso di un codice identificativo e sono iscritti nel registro degli operatori di mercato. Una volta trasmessi i dati previsti dalla legge, la ElCom verifica che siano completi, coerenti e conformi ai requisiti legali. La registrazione può avere luogo solo al termine di tale verifica e dopo che la conferma è stata comunicata ufficialmente all’operatore di mercato. Con questa procedura si garantisce che la ElCom disponga sin dall’inizio di informazioni esatte e utilizzabili, condizione indispensabile per il buon funzionamento del sistema di registrazione e per l’efficacia della vigilanza. Evita inoltre che gli operatori
Art. 9 par. 4
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possano avvalersi di una registrazione semplicemente sulla base di una domanda che non è stata controllata. Essendoci notevoli differenze tra lo statuto degli operatori del mercato svizzero e quello degli operatori del mercato europeo (v. commenti al cap. 3.1), è essenziale che la ElCom li distingua chiaramente nel registro. La distinzione consentirà di comprendere chiaramente quali operatori di mercato sono attivi in relazione a prodotti energetici svizzeri all’ingrosso e quali in relazione a prodotti energetici all’ingrosso ai sensi del Regolamento REMIT. Tuttavia, un singolo operatore può essere registrato per entrambi i mercati, svizzero ed europeo. La ElCom provvederà in tal caso a iscriverlo in entrambe le sezioni del registro.
Cpv. 1 Questo capoverso precisa la portata dell’articolo 4 capoverso 2 lettere e–h LVTE stabilendo tutte le informazioni che devono essere trasmesse dagli operatori di mercato. L’elenco, tuttavia, non è esaustivo. Infatti, sulla base dell’articolo 4 capoverso 2 e dell’articolo 25 LVTE, la ElCom può chiedere agli operatori di mercato di fornirle le informazioni di cui ha bisogno per scopi di vigilanza. La revisione periodica delle regole di registrazione dell’ACER fa sì che l’elenco delle informazioni da trasmettere possa subire modifiche. Per motivi di coerenza, le informazioni contenute nella piattaforma ElCom devono corrispondere a quelle del CEREMP. All’interno dell’UE, l’orientamento più pertinente per quanto riguarda le informazioni da trasmettere ai fini della registrazione è la «Decision ACER no. 01/2012 relating to the Registration Format pursuant to Article 9(3) of Regulation (EU) No. 1227/2011 and changes to the Centralised European Register of Energy Market Participants (hereinafter “CEREMP”) platform».
Cpv. 2 Dopo che il formulario elettronico di registrazione per gli operatori di mercato è stato debitamente compilato e la domanda è stata presentata alla ElCom, quest’ultima provvederà ad analizzare le informazioni trasmesse e verificarne l’autenticità. Se la domanda è incompleta, la ElCom può chiedere all’operatore di mercato interessato di fornirle le informazioni mancanti.
Cpv. 3 Se sono già registrate presso la ElCom come operatori del mercato svizzero o come operatori del mercato europeo, queste persone devono comunicare alla ElCom unicamente la loro intenzione di farsi registrare come operatori dell’altro mercato. Si tratta di una semplificazione amministrativa giustificata dal fatto che la ElCom dispone già di tutte le informazioni che le riguardano. L’intenzione di farsi registrare sarà manifestata con una semplice casella da selezionare all’interno del formulario elettronico di registrazione (art. 4). Se del caso, la ElCom potrà chiedere ulteriori informazioni all’operatore di mercato interessato.
Cpv. 4 Poiché il rifiuto di una domanda di registrazione comporta per la persona fisica o giuridica interessata il divieto di concludere transazioni o di conferire ordini di negoziazione su un mercato dell’energia all’ingrosso in relazione a prodotti energetici svizzeri all’ingrosso, la ElCom deve prendere posizione tramite una decisione formale e indicare i motivi del rifiuto (art. 35 della legge federale del 20 dicembre 1968 13 sulla procedura amministrativa [PA]). In tal modo, la persona interessata che desideri opporsi alla decisione avrà la possibilità di impugnarla.
Cpv. 5 Ai sensi dell’articolo 23 capoverso 1 LVTE, la ElCom riscuote un emolumento per ogni procedura di registrazione 14. L’entità dell’emolumento può variare tra 100 e 350 franchi a seconda del caso e del
13 RS 172.021 In Germania tale emolumento è fissato a 350 euro dal § 91 Abs. 1 della Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesetz - EnWG).
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tempo che la ElCom dovrà dedicare alla domanda. L’attribuzione del codice identificativo e l’iscrizione nel registro degli operatori di mercato è condizionata al pagamento dell’emolumento, così da evitare l’avvio di un procedimento di cancellazione della registrazione in caso di mancato pagamento. Infatti, fino al pagamento dell’emolumento, l’attribuzione del codice identificativo e l’iscrizione nel registro non possono avvenire.
Art. 6 Deroga all’obbligo di registrazione degli operatori del mercato svizzero Analogamente al diritto dell’UE 15, gli operatori del mercato svizzero che effettuano operazioni esclusivamente in relazione ai contratti seguenti sono esentati dall’obbligo di registrazione: • contratti per la fornitura fisica dell’energia elettrica prodotta da un’unica unità di produzione con una capacità pari o inferiore a 10 MW o da diverse unità di produzione con una capacità complessiva pari o inferiore a 10 MW; • contratti per la fornitura fisica di gas prodotto da un solo impianto di produzione con capacità pari o inferiore a 20 MW; • contratti per lo stoccaggio di gas di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b numero 4 LVTE che non sono contemplati dall’articolo 20 capoverso 1 lettera c. Di fatto, l’onere amministrativo della registrazione non appare giustificato per le persone fisiche o giuridiche che stipulano solo contratti bilaterali di importanza trascurabile.
Art. 7 Negoziazione algoritmica e accesso elettronico diretto
Cpv. 1 e 2 L’ultimo decennio ha visto una profonda evoluzione nell’uso delle tecnologie di negoziazione, oggi sempre più presenti nei mercati dell’energia all’ingrosso. Molti operatori di mercato si avvalgono della negoziazione algoritmica e di tecniche algoritmiche ad alta frequenza con intervento umano minimo o nullo. Le tecnologie di negoziazione hanno avuto un impatto positivo sul mercato e sugli operatori in generale, portando in particolare a una maggiore partecipazione ai mercati, a una maggiore liquidità, a spread più stretti, a una ridotta volatilità a breve termine e alla possibilità di ottenere una migliore esecuzione degli ordini. Tuttavia, pongono anche alcuni rischi, segnatamente un aumento del rischio di sovraccarico dei sistemi delle sedi di negoziazione a causa di grandi volumi di ordini o, per quanto riguarda la negoziazione algoritmica, il rischio che vengano inviati ordini errati o duplicati o che si verifichi un malfunzionamento che potrebbe perturbare il mercato. Cionondimeno, grazie ai sistemi di negoziazione gli operatori di mercato hanno potuto facilitare l’accesso elettronico diretto dei loro clienti ai mercati, offrendo un accesso diretto o sponsorizzato. È quindi essenziale che la ElCom abbia conoscenza degli operatori del mercato svizzero e degli operatori del mercato europeo che fanno impiego della negoziazione algoritmica (lett. a), forniscono un accesso elettronico diretto a un mercato organizzato (lett. b) e delegano tale accesso elettronico diretto (lett. c). L’elenco, tuttavia, non è esaustivo. Infatti, sulla base dell’articolo 16 capoverso 4 e dell’articolo 25 LVTE, la ElCom può chiedere agli operatori di mercato di fornirle le informazioni supplementari di cui ha bisogno per svolgere i suoi compiti.
Art. 4 par. 2 del regolamento di esecuzione n. 1348/2014 della Commissione del 17 dicembre 2014
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Capitolo 4 Registrazione e abilitazione delle piattaforme per le informazioni privilegiate
Art. 8 Contenuto della domanda di registrazione e abilitazione
Cpv. 1 e 2 L’articolo 8 disciplina in modo uniforme il contenuto della domanda di registrazione e abilitazione delle piattaforme per le informazioni privilegiate, distinguendo, ai sensi dell’articolo 9 LVTE, tra le piattaforme già abilitate dall’ACER e quelle che non lo sono. Per le piattaforme che non sono abilitate dall’ACER (cpv. 1) la domanda deve contenere, oltre alle informazioni richieste direttamente dalla legge (art. 9 cpv. 3 e 4 LVTE), una serie di elementi che consentano alla ElCom di identificare chiaramente il gestore, di garantire una comunicazione efficace durante tutto il procedimento e di disporre dei punti di contatto tecnici necessari per l’esame della domanda e la successiva vigilanza. Tuttavia, il loro numero dovrebbe essere alquanto limitato, dato che si tratterebbe soltanto di piattaforme che desiderano occuparsi della pubblicazione e della trasmissione di dati riguardanti esclusivamente prodotti energetici svizzeri all’ingrosso. Infatti, non appena la piattaforma procede alla pubblicazione anche di una sola informazione privilegiata concernente un prodotto energetico all’ingrosso soggetto alle norme dell’UE, dovrà ottenere l’abilitazione dell’ACER. Per le piattaforme già abilitate dall’ACER (cpv. 2), la legge prevede una procedura di riconoscimento unilaterale (art. 9 cpv. 2 LVTE). In tal caso, non è necessario esigere nuovamente informazioni che l’ACER ha già esaminato nell’ambito della sua procedura di abilitazione. La domanda si limita perciò ai dati di contatto delle persone e delle entità responsabili dei rapporti con la ElCom, della parte tecnica e delle infrastrutture informatiche. Si tratta di informazioni indispensabili per garantire l’efficacia della collaborazione tra la ElCom e il gestore della piattaforma, in particolare in caso di avarie tecniche o di necessità di chiarimenti.
Cpv. 3 Se le informazioni sono complete, la ElCom iscrive la piattaforma interessata nel registro delle piattaforme per le informazioni privilegiate e vi indica lo stato di avanzamento del procedimento di abilitazione. Questa indicazione è importante perché permette agli operatori del mercato svizzero di avere una panoramica dell’abilitazione delle varie piattaforme per le informazioni privilegiate che sono o desiderano essere attive in relazione a prodotti energetici svizzeri all’ingrosso.
Cpv. 4 Se la domanda è incompleta, la ElCom può invitare il gestore della piattaforma a fornirle le informazioni mancanti. Questa possibilità mira a garantire la proporzionalità e l’efficacia del procedimento, senza imporre la presentazione di una nuova domanda formale quando risulta bastevole un’integrazione delle informazioni.
Art. 9 Rilascio dell’abilitazione
Cpv. 1 Il capoverso 1 disciplina il rilascio dell’abilitazione alle piattaforme per le informazioni privilegiate che non sono già abilitate dall’ACER. Oltre alla previa registrazione presso la ElCom, tali piattaforme devono soddisfare le condizioni materiali per l’abilitazione di cui all’articolo 9 capoversi 3 e 4 LVTE. In aggiunta, vengono specificati due requisiti specifici. Anzitutto, la piattaforma deve disporre delle capacità tecniche che consentano alla ElCom di collegarsi direttamente ad essa e di godere in qualsiasi momento di un accesso continuo e sicuro alle informazioni privilegiate pubblicate. Tale accesso effettivo costituisce una condizione indispensabile per l’esercizio dei compiti di vigilanza della ElCom. In secondo luogo, il gestore deve garantire la visibilità e la tracciabilità di tutte le informazioni privilegiate pubblicate, comprese le loro modifiche o aggiornamenti, per almeno cinque anni. Questo requisito risponde a diversi obiettivi. Il primo è garantire la continuità e la sicurezza dei servizi forniti dalle piattaforme per le informazioni privilegiate, prevenendo la perdita o la distruzione di informazioni e garantendo al
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contempo la disponibilità di uno storico completo in caso di incidente. In secondo luogo, permette di garantire la trasparenza e la tracciabilità delle informazioni privilegiate. Infatti, la ElCom e gli operatori di mercato devono avere il modo di accedere a pubblicazioni passate per verificare la conformità dei comportamenti e individuare eventuali illeciti. Infine, stabilire un periodo di conservazione uniforme di cinque anni risponde a un obiettivo di armonizzazione con il diritto dell’UE 16. Qualora prima della scadenza del termine di cinque anni la ElCom abbia avviato un procedimento concernente un comportamento illecito sul mercato o una violazione degli obblighi previsti dalla legge, il termine è sospeso fino all’emanazione e al passaggio in giudicato di una decisione. Si tratta di una garanzia indispensabile per consentire alla ElCom di disporre di tutte le informazioni necessarie all’accertamento dei fatti e al controllo del rispetto degli obblighi di legge. Inoltre, questa disposizione previene il rischio di distruzione prematura delle informazioni pertinenti.
Cpv. 2 Per le piattaforme già abilitate dall’ACER, la ElCom non procede a un nuovo esame delle condizioni tecniche e organizzative già verificate da essa. Infatti, poiché tutte le verifiche tecniche richieste sono già state effettuate dall’ACER, non è necessario che siano fornite alla ElCom le informazioni atte a dimostrare che la piattaforma garantisce una pubblicazione sicura, rapida ed efficace delle informazioni privilegiate nonché la completezza e correttezza delle informazioni pubblicate. Da un lato, la ElCom non dispone delle conoscenze necessarie per valutare questi aspetti e, dall’altro, i requisiti tecnici e di sicurezza esistenti nell’UE 17 sono tali da non giustificare un secondo controllo da parte della ElCom. Per riassumere, queste piattaforme devono dimostrare all’ACER la loro solidità giuridica, la loro capacità tecnica (politiche e meccanismi adeguati per rendere pubbliche le informazioni privilegiate in tempi il più possibile vicini al tempo reale per quanto consentito dai mezzi tecnici e in condizioni commerciali ragionevoli, meccanismi di sicurezza solidi per garantire la sicurezza dei mezzi di trasferimento delle informazioni privilegiate, ridurre al minimo il rischio di corruzione dei dati e di accesso non autorizzato e prevenire le fughe di informazioni privilegiate prima della pubblicazione, sistemi in grado di verificare rapidamente ed efficacemente la completezza delle dichiarazioni di informazioni privilegiate, di individuare le omissioni e gli errori palesi e di richiedere una nuova trasmissione delle dichiarazioni errate ecc.), la loro buona governance (controlli interni, prevenzione dei conflitti ecc.) e superare una fase di test prima di ottenere l’abilitazione. Il gestore deve invece dimostrare che sono soddisfatte le condizioni specifiche di cui al capoverso 1 lettere a e b, vale a dire l’accesso effettivo della ElCom ai flussi di informazioni privilegiate e la conservazione visibile delle informazioni pubblicate per il periodo di tempo richiesto. Se queste condizioni sono soddisfatte, la ElCom rilascia l’abilitazione.
Cpv. 3 L’esame tecnico di conformità delle piattaforme per le informazioni privilegiate richiede conoscenze specialistiche, soprattutto nel campo delle infrastrutture informatiche, della sicurezza dei sistemi e dei meccanismi di pubblicazione. Poiché la ElCom non dispone di tutte queste competenze, è previsto che possa affidare questo compito all’ACER. In considerazione del principio di proporzionalità, non sarebbe giustificato imporre alla ElCom di acquisire e mantenere una competenza tecnica equivalente a quella dell’ACER, a maggior ragione perché il numero di nuove piattaforme interessate in Svizzera sarà molto limitato, se non pari a zero. L’ACER, invece, dispone già dell’infrastruttura necessaria, di procedure consolidate e di team specializzati, ed è quindi in grado di effettuare tali verifiche in modo efficace e coerente con gli standard europei, particolarmente rigorosi. Tuttavia, la ElCom rimane l’unica autorità competente per il rilascio dell’abilitazione e mantiene quindi la responsabilità della decisione, pur avvalendosi del livello di esperienza più adeguato e meno oneroso dal punto di vista amministrativo.
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14448-Piattaforme-per-le-informazioni-privilegiate-e- meccanismi-di-segnalazione-registrati-nellambito-del-REMIT-regolamento-della-Commissione_it https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14448-Piattaforme-per-le-informazioni-privilegiate-e- meccanismi-di-segnalazione-registrati-nellambito-del-REMIT-regolamento-della-Commissione_it
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In ogni caso, per garantire la sovranità sulla sicurezza dei dati ai sensi della legge sulla protezione dei dati (LPD) 18, la ElCom si riserva il diritto di richiedere ulteriori audit di sicurezza, come pure in caso di incidenti gravi che potrebbero ledere la protezione dei dati degli operatori svizzeri, di intervenire direttamente, anche in caso di registrazione presso l’ACER.
Cpv. 4 Nell’ambito dell’abilitazione, la ElCom può chiedere ulteriori informazioni al gestore della piattaforma o persino chiederne la trasmissione diretta all’ACER. Un meccanismo di questo genere evita l’inutile duplicazione delle pratiche amministrative. La ElCom non deve fungere da intermediario puramente formale per informazioni di cui non sarebbe in grado di valutare il contenuto tecnico. Per il gestore della piattaforma permangono in ogni caso l’obbligo di offrire la massima collaborazione per la procedura e la responsabilità della trasmissione delle informazioni richieste. La ElCom mantiene sempre e comunque la competenza di valutazione e la responsabilità della decisione finale in merito all’abilitazione.
Cpv. 5 Quando rifiuta di rilasciare un’abilitazione al gestore di una piattaforma per le informazioni privilegiate, la ElCom deve esprimersi mediante decisione formale e indicare i motivi che hanno portato al mancato rilascio dell’abilitazione in questione (art. 35 PA). In tal modo, il gestore interessato che desideri opporsi alla decisione avrà la possibilità di impugnarla.
Cpv. 6 Quando rilascia un’abilitazione, la ElCom deve aggiornare lo stato di avanzamento del procedimento per la piattaforma nell’apposito registro, segnandola come «abilitata». Questa indicazione è importante perché permette agli operatori del mercato svizzero di avere una panoramica delle varie piattaforme per le informazioni privilegiate su cui una pubblicazione è considerata efficace ai sensi dell’articolo 7 LVTE.
Cpv. 7 Ai sensi dell’articolo 23 capoverso 1 LVTE, la ElCom riscuote un emolumento per ogni procedura di registrazione e abilitazione. L’entità dell’emolumento può variare tra 3000 e 15 000 franchi a seconda del caso e del tempo che la ElCom avrà dedicato alla domanda. L’iscrizione nel registro delle piattaforme per le informazioni privilegiate è subordinata al pagamento dell’emolumento, così da evitare l’avvio di un procedimento di cancellazione della registrazione in caso di mancato pagamento. Infatti, fino al pagamento dell’emolumento, l’iscrizione nel registro non può avvenire.
Art. 10 Trasferimento delle informazioni privilegiate in caso di revoca dell’abilitazione Questa disposizione disciplina le modalità da seguire qualora la ElCom revochi l’abilitazione di una piattaforma per le informazioni privilegiate ai sensi dell’articolo 11 LVTE. Il suo scopo è quello di garantire il trasferimento delle informazioni privilegiate alle nuove piattaforme per le informazioni privilegiate, la continuità della pubblicazione, la conservazione della cronologia delle informazioni pubblicate e l’effettivo accesso della ElCom alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti di vigilanza.
Cpv. 1 Il capoverso 1 prevede che in caso di revoca dell’abilitazione, il gestore della piattaforma è tenuto a trasferire senza indugio alla nuova piattaforma designata dall’operatore del mercato svizzero tutte le informazioni privilegiate che lo riguardano che il gestore in questione ha pubblicato nel corso dei cinque anni precedenti. Questo obbligo è una derivazione diretta del requisito della visibilità delle informazioni privilegiate per un periodo minimo di cinque anni, come previsto dall’articolo 9 capoverso 1 lettera b. Lo scopo è quello di garantire che tale visibilità sia garantita ininterrottamente, anche in caso di revoca dell’abilitazione, e che le informazioni privilegiate rimangano sempre accessibili sia per gli
18 RS 235.1
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operatori del mercato svizzero che per la ElCom. Inoltre, permette di evitare la definizione di un periodo transitorio durante il quale le informazioni non sarebbero disponibili o conservate su una piattaforma che non gode più di un’abilitazione valida.
Cpv. 2 Il capoverso 2 impone al gestore della piattaforma per le informazioni privilegiate di informare senza indugio della revoca della propria abilitazione gli operatori del mercato svizzero attivi sulla sua piattaforma. Lo scopo di questo obbligo di comunicazione diretta è duplice. Anzitutto, assicura che gli operatori di mercato interessati siano subito informati di un evento che influisce sulla validità delle loro pubblicazioni, affinché possano, se del caso, adottare le misure necessarie per continuare ad adempiere gli obblighi previsti dall’articolo 7 LVTE. Inoltre, permette di evitare casi di incertezza giuridica o di pubblicazione su una piattaforma per la quale non risulta più un’abilitazione valida. L’enfasi sulla tempestività della comunicazione si spiega per il carattere sensibile e immediato delle informazioni pubblicate. Inoltre il gestore della piattaforma deve, su richiesta, trasferire a ciascun operatore del mercato svizzero tutte le informazioni privilegiate che il gestore in questione ha pubblicato nel corso dei cinque anni precedenti.
Capitolo 5 Informazioni privilegiate, pubblicazione e differimento della pubblicazione
Art. 11 Informazioni privilegiate che possono influenzare i prezzi dei prodotti energetici all’ingrosso Questa disposizione enumera le informazioni che si ritiene potrebbero influenzare in modo significativo i prezzi dei prodotti energetici svizzeri all’ingrosso. L’elenco non è esaustivo, al fine di consentire la pubblicazione di altre informazioni che potrebbero, a seconda della loro importanza, avere un impatto significativo su tali prezzi. Spetta quindi agli operatori del mercato svizzero verificare caso per caso se una data informazione privilegiata debba essere effettivamente pubblicata. Intenzionalmente non viene ancora fissato un valore soglia per gli impianti di produzione o di stoccaggio di energia elettrica o di gas. Finora, le norme dell’UE sulla trasparenza 19 indicavano un valore di 100 MW. Nel rapporto pubblicato per l’anno 2022 20, Nord Pool ha condotto un’analisi quantitativa e qualitativa concludendo che tale valore soglia è idoneo per identificare le informazioni che potrebbero avere un impatto significativo sui prezzi, evitando al contempo un sovraccarico di informazioni per gli operatori di mercato. L’UE sta tuttavia riconsiderando il valore e nel 2026 si pronuncerà su un suo eventuale adeguamento al rialzo o al ribasso. La presente disposizione sarà allineata al valore che verrà in seguito adottato, non appena sarà stato fissato. La potenza installata di più impianti combinati tiene conto della somma delle singole potenze installate (per es. complessi idroelettrici). Inoltre, per il ruolo centrale svolto da queste infrastrutture, si ritiene che le informazioni relative agli impianti della rete di trasporto di energia elettrica e gas possano influenzare in modo significativo i prezzi dei prodotti energetici svizzeri all’ingrosso.
Cfr. art. 16 del regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione del 14 giugno 2013 sulla presentazione e pubblicazione dei dati sui mercati dell’energia elettrica e recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. https://www.nordpoolgroup.com/49920b/globalassets/download-center/market-surveillance/new-report---inside-information- threshold.pdf
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Art. 12 Requisiti per la pubblicazione di informazioni privilegiate
Cpv. 1 e 2 Il primo capoverso elenca le informazioni che devono figurare in ogni pubblicazione. L’elenco vuole garantire una standardizzazione minima delle pubblicazioni in modo che siano comprensibili, utilizzabili e comparabili per tutti gli operatori di mercato. Il secondo capoverso precisa le informazioni specifiche da pubblicare quando l’evento riguarda l’indisponibilità pianificata o non pianificata di un impianto. L’obbligo di aggiornare le informazioni non appena vengono confermate le cause dell’indisponibilità assicura che i dati rimangano affidabili e pertinenti per tutti gli operatori di mercato. Tutti questi requisiti si ispirano direttamente agli standard europei definiti dall’ACER nel Manual of Procedures on Data Reporting 21.
Cpv. 3 Il terzo capoverso prevede che gli operatori del mercato svizzero che sono attivi anche come operatori del mercato europeo e pubblicano informazioni privilegiate conformemente alle disposizioni del Regolamento REMIT possono adempiere gli obblighi di pubblicazione di cui all’articolo 7 LVTE utilizzando lo stesso formato e lo stesso livello di dettaglio richiesti dalla normativa europea. L’obiettivo di tale disposizione è innanzitutto quello di ridurre l’onere amministrativo per tali operatori di mercato. In effetti, sarebbe sproporzionato richiedere agli operatori attivi sia sul mercato svizzero che su quello europeo di conformarsi a due regimi di pubblicazione distinti, con formati, terminologie o piattaforme differenti. Tale requisito porterebbe a una duplicazione dei processi interni, a un aumento del rischio di errori e a un aumento dei costi di conformità. Quindi, il procedimento scelto permette di evitare complicazioni superflue. Di fatto, i meccanismi di pubblicazione del Regolamento REMIT sono già ben rodati, standardizzati e diffusi nell’UE. Richiedere conoscenze aggiuntive o l’istituzione di meccanismi paralleli per il mercato svizzero creerebbe una complessità inutile, difficilmente giustificabile in considerazione delle dimensioni del mercato e delle sue relazioni con i mercati vicini. Infine, questo approccio riflette il principio di proporzionalità nel senso che la trasparenza del mercato svizzero è garantita senza imporre vincoli che andrebbero al di là di quanto necessario.
Art. 13 Pubblicazione differita di informazioni privilegiate Questa disposizione enumera le informazioni che l’operatore deve fornire quando la pubblicazione di informazioni privilegiate differisce ai sensi dell’articolo 8 LVTE. La menzione del codice identificativo assegnato dalla ElCom (lett. a) permette di assicurare un’attribuzione chiara e univoca del differimento a un determinato operatore di mercato. Il codice identificativo è di per sé sufficiente perché grazie ad esso la ElCom può abbinare il differimento a tutte le informazioni di cui già dispone sull’operatore di mercato interessato, senza che sia necessaria una comunicazione ridondante di dati ulteriori. La menzione della durata del differimento (lett. c) garantisce che il meccanismo non induca una sospensione indefinita della trasparenza. L’operatore di mercato è infatti tenuto a definire fin dall’inizio un orizzonte temporale, cosicché la ElCom possa valutare la proporzionalità della domanda e seguire la cronologia degli eventi. Gli standard europei prevedono espressamente che la durata debba essere «giustificata, limitata nel tempo e costantemente rivalutata» per evitare differimenti abusivi. La comunicazione della giustificazione (lett. d) è indispensabile per consentire alla ElCom di valutare se le condizioni di un differimento sono soddisfatte e se quest’ultimo è comunque proporzionato. Questi elementi permettono inoltre alla ElCom di esercitare un controllo a posteriori e, se del caso, di individuare eventuali abusi.
https://www.acer.europa.eu/sites/default/files/REMIT/REMIT%20Reporting%20Guidance/Manual%20of%20Procedures%20(M
oP)%20on%20Data%20Reporting/ACER_REMIT_MoP-on-data-reporting.pdf
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Capitolo 6 Registrazione e abilitazione dei meccanismi di segnalazione
Art. 14 Contenuto della domanda di registrazione e abilitazione
Cpv. 1 e 2 L’articolo 14 offre una disciplina uniforme del contenuto della domanda di registrazione e abilitazione dei meccanismi di segnalazione, distinguendo, in virtù dell’articolo 13 LVTE, tra i meccanismi già abilitati dall’ACER e quelli che non lo sono. Per i meccanismi che non sono abilitati dall’ACER (cpv. 1) la domanda deve contenere, oltre alle informazioni richieste direttamente dalla legge (art. 13 cpv. 3 e 4 LVTE), una serie di elementi che consentano alla ElCom di identificare chiaramente il gestore, di garantire una comunicazione efficace durante tutto il procedimento e di disporre dei punti di contatto tecnici necessari per l’esame della domanda e la successiva vigilanza. Tuttavia, il loro numero dovrebbe essere alquanto limitato, dato che si tratterebbe soltanto di meccanismi che desiderano occuparsi della pubblicazione di informazioni e dati riguardanti esclusivamente prodotti energetici svizzeri all’ingrosso. Infatti, non appena il meccanismo procede alla pubblicazione anche di una sola informazione concernente un prodotto energetico all’ingrosso soggetto alle norme dell’UE, dovrà ottenere l’abilitazione dell’ACER. Per i meccanismi già abilitati dall’ACER (cpv. 2), la legge prevede una procedura di riconoscimento unilaterale (art. 13 cpv. 2 LVTE). In tal caso, non è necessario esigere nuovamente informazioni che l’ACER ha già esaminato nell’ambito della sua procedura di abilitazione. La domanda si limita perciò ai dati di contatto delle persone e delle entità responsabili dei rapporti con la ElCom, della parte tecnica e delle infrastrutture informatiche. Si tratta di informazioni indispensabili per garantire l’efficacia della collaborazione tra la ElCom e il gestore del meccanismo, in particolare in caso di avarie tecniche o di necessità di chiarimenti.
Cpv. 3 Se le informazioni trasmesse sono complete, la ElCom deve iscrivere il meccanismo interessato nell’apposito registro, Questa indicazione è importante perché permette agli operatori del mercato svizzero di avere una panoramica dell’abilitazione dei vari meccanismi di segnalazione che sono o desiderano essere attivi in relazione a prodotti energetici svizzeri all’ingrosso.
Cpv. 4 Se la domanda è incompleta, la ElCom può invitare il gestore del meccanismo a fornirle le informazioni mancanti. Questa possibilità mira a garantire la proporzionalità e l’efficacia del procedimento, senza imporre la presentazione di una nuova domanda formale quando risulta sufficiente un’integrazione delle informazioni.
Art. 15 Rilascio dell’abilitazione
Cpv. 1 Il capoverso 1 disciplina il rilascio dell’abilitazione ai meccanismi di segnalazione che non sono già abilitati dall’ACER. Oltre alla previa registrazione presso la ElCom, tali meccanismi devono soddisfare le condizioni materiali per l’abilitazione di cui all’articolo 13 capoversi 3 e 4 LVTE. La lettera a stabilisce che il meccanismo di segnalazione deve disporre delle capacità tecniche necessarie per garantire in ogni momento alla ElCom la possibilità di collegarsi direttamente al meccanismo e di accedere in modo continuo e sicuro al sistema d’informazione contenente tutti gli estratti delle operazioni degli operatori del mercato svizzero. Tale accesso effettivo costituisce una condizione indispensabile per l’esercizio della vigilanza sul mercato. In particolare, consente alla ElCom di consultare i dati trasmessi, di effettuare controlli mirati e di ricostruire il corso delle operazioni in caso vi siano sospetti di abusi di mercato. Nella valutazione delle capacità tecniche, la ElCom garantisce che
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il meccanismo disponga di misure adeguate per rilevare e segnalare tempestivamente le violazioni della sicurezza dei dati. La lettera b prevede l’obbligo per il gestore di utilizzare un formato di trasmissione che consente alla ElCom di trattare le informazioni in maniera automatizzata. Con tale requisito si vuole garantire l’efficienza della vigilanza, tenuto conto del volume potenzialmente elevato di dati segnalati, ed evitare un loro trattamento manuale che non sarebbe né proporzionato né compatibile con una vigilanza efficace sui mercati dell’energia all’ingrosso. Ciò include in particolare la crittografia dei canali di trasmissione secondo lo stato della tecnica e la garanzia della tracciabilità delle trasmissioni (audit trail). Si tratta di misure necessarie per garantire la riservatezza e l’esattezza dei dati personali e per evitare un’errata attribuzione degli stessi qualora si verifichino avarie tecniche. La lettera c impone al gestore di garantire la conservazione di tutte le registrazioni delle operazioni che ha trasmesso alla ElCom per almeno cinque anni dalla data della trasmissione. Questo requisito risponde a diversi obiettivi. Il primo è garantire la continuità e la sicurezza dei servizi forniti dai meccanismi di segnalazione, prevenendo la perdita o la distruzione di informazioni e garantendo al contempo la disponibilità di uno storico completo in caso di incidente. In secondo luogo, permette di garantire la trasparenza e la tracciabilità delle transazioni, degli ordini di negoziazione e dei dati fondamentali trasmessi. Infatti, la ElCom e gli operatori di mercato devono avere il modo di accedere a informazioni passate per verificare la conformità dei comportamenti e individuare eventuali illeciti. Infine, stabilire un periodo di conservazione uniforme di cinque anni risponde a un obiettivo di armonizzazione con il diritto dell’UE 22. Qualora prima della scadenza del termine di cinque anni la ElCom abbia avviato un procedimento concernente un comportamento illecito sul mercato o una violazione degli obblighi previsti dalla legge, il termine è sospeso fino all’emanazione e al passaggio in giudicato di una decisione. Si tratta di una garanzia indispensabile per consentire alla ElCom di disporre di tutte le informazioni necessarie all’accertamento dei fatti e al controllo del rispetto degli obblighi di legge. Inoltre, questa disposizione previene il rischio di distruzione prematura delle informazioni pertinenti.
Cpv. 2 Per le piattaforme già abilitate dall’ACER, la ElCom non procede a un nuovo esame delle condizioni tecniche e organizzative già verificate da essa. Infatti, poiché tutte le verifiche tecniche richieste sono già state effettuate dall’ACER, non è necessario che siano fornite alla ElCom le informazioni atte a dimostrare che il meccanismo garantisce una trasmissione sicura, rapida ed efficace delle transazioni, degli ordini di negoziazione e dei dati fondamentali nonché la completezza e correttezza delle informazioni trasmesse. Da un lato, la ElCom non dispone delle conoscenze necessarie per valutare questi aspetti (v. commenti all’art. 18) e, dall’altro, i requisiti tecnici e di sicurezza esistenti nell’UE 23 sono tali da non giustificare un secondo controllo da parte della ElCom. Per riassumere, questi meccanismi devono dimostrare all’ACER la loro solidità giuridica, la loro capacità tecnica di raccogliere e convalidare i dati e la loro sicurezza informatica e organizzativa (meccanismi di sicurezza solidi per garantire la sicurezza e l’autenticazione dei mezzi di trasferimento delle informazioni, ridurre al minimo il rischio di corruzione dei dati e di accesso non autorizzato e prevenire le fughe di informazioni preservando in ogni momento la riservatezza dei dati, sistemi in grado di verificare efficacemente la completezza delle segnalazioni delle transazioni, individuare le omissioni e gli errori palesi dovuti all’operatore di mercato e, qualora si verifichi un simile errore od omissione, comunicare i dettagli di tale errore od omissione all’operatore di mercato richiedendo la ritrasmissione della dichiarazione errata, sistemi che consentano di rilevare errori od omissioni dovuti al meccanismo di segnalazione stesso, di correggere le segnalazioni delle transazioni e di trasmettere, o ritrasmettere se del caso, all’ACER
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14448-Piattaforme-per-le-informazioni-privilegiate-e- meccanismi-di-segnalazione-registrati-nellambito-del-REMIT-regolamento-della-Commissione_it https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14448-Piattaforme-per-le-informazioni-privilegiate-e- meccanismi-di-segnalazione-registrati-nellambito-del-REMIT-regolamento-della-Commissione_it
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segnalazioni di transazioni corrette e complete ecc.), la loro buona governance (controlli interni, prevenzione dei conflitti) e superare una fase di test prima di ottenere l’abilitazione. Il gestore deve invece dimostrare che sono soddisfatte le condizioni specifiche di cui al capoverso 1 lettere a–c. Se le condizioni sono adempiute, la ElCom rilascia l’abilitazione.
Cpv. 3 L’esame tecnico di conformità dei meccanismi di segnalazione richiede conoscenze specialistiche, soprattutto nel campo delle infrastrutture informatiche, della sicurezza dei sistemi e dei meccanismi di trasmissione. Poiché la ElCom non dispone di tutte queste competenze, è previsto che possa affidare questo compito all’ACER. In considerazione del principio di proporzionalità, non sarebbe giustificato imporre alla ElCom di costituire e mantenere una competenza tecnica equivalente a quella dell’ACER, a maggior ragione perché il numero di nuovi meccanismi in Svizzera sarà molto limitato, se non pari a zero. L’ACER, invece, dispone già dell’infrastruttura necessaria, di procedure consolidate e di team specializzati, ed è quindi in grado di effettuare tali verifiche in modo efficace e coerente con gli standard europei, particolarmente rigorosi. Tuttavia, la ElCom rimane l’unica autorità competente per il rilascio dell’abilitazione e mantiene quindi la responsabilità della decisione, pur avvalendosi del livello di esperienza più adeguato e meno oneroso dal punto di vista amministrativo. In ogni caso, per garantire la sovranità sulla sicurezza dei dati ai sensi della LPD, la ElCom si riserva il diritto di richiedere ulteriori audit di sicurezza, come pure in caso di incidenti gravi che potrebbero ledere la protezione dei dati degli operatori svizzeri, di intervenire direttamente, anche in caso di registrazione presso l’ACER.
Cpv. 4 Nell’ambito dell’abilitazione, la ElCom può chiedere ulteriori informazioni al gestore del meccanismo o persino chiederne la trasmissione diretta all’ACER. Un meccanismo di questo genere evita l’inutile duplicazione delle pratiche amministrative. La ElCom non deve fungere da intermediario puramente formale per informazioni di cui non sarebbe in grado di valutare il contenuto tecnico. Per il gestore del meccanismo permangono in ogni caso l’obbligo di offrire la massima collaborazione per la procedura e la responsabilità della trasmissione delle informazioni richieste. La ElCom mantiene sempre e comunque la competenza di valutazione e la responsabilità della decisione finale in merito all’abilitazione.
Cpv. 5 Quando rifiuta di rilasciare un’abilitazione al gestore di un meccanismo di segnalazione, la ElCom deve esprimersi mediante decisione formale e indicare i motivi che hanno portato al mancato rilascio dell’abilitazione in questione (art. 35 PA). In tal modo, il gestore interessato che desideri opporsi alla decisione avrà la possibilità di impugnarla.
Cpv. 6 Quando rilascia un’abilitazione, la ElCom deve aggiornare lo stato di avanzamento del procedimento per il meccanismo nell’apposito registro, segnandolo come «abilitato». Questa indicazione è importante perché permette agli operatori del mercato svizzero di avere una panoramica dei vari meccanismi di segnalazione autorizzati a trasmettere informazioni relative alle transazioni e agli ordini di negoziazione sui mercati dell’energia all’ingrosso ai sensi dell’articolo 12 capoverso 5 LVTE.
Cpv. 7 Ai sensi dell’articolo 23 capoverso 1 LVTE, la ElCom riscuote un emolumento per ogni procedura di registrazione e abilitazione. L’entità dell’emolumento può variare tra 3000 e 15 000 franchi a seconda del caso e del tempo che la ElCom avrà dedicato alla domanda. L’iscrizione nel registro dei meccanismi di segnalazione è subordinata al pagamento dell’emolumento, così da evitare l’avvio di un procedimento di cancellazione della registrazione in caso di mancato pagamento. Infatti, fino al pagamento dell’emolumento, l’iscrizione nel registro non può avvenire.
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Art. 16 Revoca dell’abilitazione e trasferimento degli estratti delle operazioni Questa disposizione disciplina le modalità da seguire qualora la ElCom revochi l’abilitazione di un meccanismo ai sensi dell’articolo 15 LVTE. Il suo scopo è quello di garantire la continuità della trasmissione delle transazioni, degli ordini di negoziazione e dei dati fondamentali alla ElCom e l’accesso alle informazioni pertinenti.
Cpv. 1 Il capoverso 1 prevede che in caso di revoca dell’abilitazione, il gestore del meccanismo di segnalazione sia tenuto a trasferire senza indugio al nuovo meccanismo di segnalazione designato dall’operatore del mercato svizzero tutti gli estratti delle operazioni che lo riguardano che si riferiscono ai cinque anni precedenti. Questa regola è una derivazione diretta del requisito imposto ai meccanismi di conservare le informazioni trasmesse alla ElCom per almeno cinque anni (art. 15 cpv. 1 lett. c). Lo scopo è quello di garantire che gli estratti storici delle operazioni, che devono rimanere accessibili per effetto di tale requisito, non vengano a mancare perché l’abilitazione è stata revocata.
Cpv. 2 Il capoverso 2 impone al gestore del meccanismo di informare senza indugio della revoca della propria abilitazione gli operatori del mercato svizzero per i quali trasmette informazioni alla ElCom conformemente all’articolo 12 LVTE. Lo scopo di questo obbligo di comunicazione diretta è duplice. Anzitutto, assicura che gli operatori di mercato interessati siano subito informati di un evento che influisce sulla validità delle loro trasmissioni, affinché possano, se del caso, adottare le misure necessarie per continuare ad adempiere gli obblighi previsti dall’articolo 12 LVTE. In secondo luogo, permette di evitare casi di incertezza giuridica o di trasmissione attraverso un meccanismo di segnalazione per il quale non risulta più un’abilitazione valida. Inoltre, su richiesta il gestore del meccanismo deve trasferire a ciascun operatore del mercato svizzero tutti gli estratti delle operazioni che lo riguardano relativi ai cinque anni precedenti la decisione di revoca.
Capitolo 7 Trasmissione di informazioni alla ElCom Tutto questo capitolo si basa sul regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione del 17 dicembre 2014 che è oggetto di una revisione totale 24 a seguito della revisione del Regolamento REMIT. Si tiene perciò conto dei nuovi standard introdotti nell’UE. Le disposizioni si ispirano agli articoli 7 e 8 del regolamento (UE) no 1348/2014.
Sezione 1 Canali di trasmissione e dettagli tecnici
Art. 17 Canali di trasmissione
Cpv. 1 Il capoverso 1 specifica a chi compete l’obbligo di trasmissione delle operazioni a seconda della natura del contratto. Per quanto riguarda i contratti standard, l’obbligo di trasmissione incombe ai gestori dei mercati organizzati (lett. a). Infatti, conformemente all’articolo 12 capoverso 4 LVTE, sono i mercati organizzati a dover mettere a disposizione della ElCom i dati del libro degli ordini concernenti le transazioni e gli ordini di negoziazione di cui all’articolo 12 capoverso 1 lettera a e 3 lettera a LVTE. Questa regola riprende il principio già sancito al livello del Regolamento REMIT.
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14447-Marches-de-gros-de-lenergie-regles-de- transmission-des-donnees-revision-_fr
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Giova sottolineare che attualmente tutti i mercati attivi in relazione a prodotti energetici svizzeri all’ingrosso sono già attivi anche all’interno dell’UE. Pertanto, sono già assoggettati al regime REMIT e ai rigorosi obblighi di trasmissione imposti dall’ACER. Ciò significa che dispongono già dell’infrastruttura tecnica e organizzativa necessaria per raccogliere e trasmettere i dati in conformità con gli standard europei (p. es. formati XML, trasmissione di ordini di negoziazione eseguiti e non eseguiti ecc.). La centralizzazione presso tali mercati permette di garantire una trasmissione coerente, completa e rapida dei contratti standard alla ElCom. Ciò evita che la ElCom riceva dati frammentati da ogni singolo operatore del mercato svizzero. I mercati organizzati hanno una visione completa dei loro libri degli ordini, dunque si trovano nella condizione migliore per trasmettere dati completi e omogenei. Inoltre, questo meccanismo alleggerisce notevolmente l’onere amministrativo degli operatori del mercato svizzero e favorisce la standardizzazione della trasmissione. Per i contratti standard bilaterali e i contratti non standard (lett. b), la trasmissione compete invece direttamente agli operatori del mercato svizzero, i quali sono gli unici a disporre di tutte le informazioni pertinenti relative a tali contratti stipulati al di fuori di un mercato organizzato. Quando una transazione avviene fuori borsa (OTC), in teoria deve essere dichiarata ogni parte della transazione (dichiarazione doppia), separatamente sia dal venditore che dall’acquirente. Tuttavia, come è già consuetudine nell’UE, è del tutto possibile che sulla base di accordi di delega una sola controparte si occupi di dichiarare entrambe le parti della transazione. Conformemente alla prassi dell’UE, se un terzo effettua una segnalazione per conto di una o di entrambe le controparti o qualora una controparte comunichi le informazioni dettagliate relative ad un contratto anche per conto dell’altra controparte, la segnalazione contiene i dati pertinenti della controparte relativamente a ognuna delle controparti e l’insieme completo di informazioni dettagliate che sarebbe stato segnalato se il contratto fosse stato segnalato separatamente da ciascuna controparte (art. 6 par. 7 del regolamento di esecuzione [UE] n. 1348/2014).
Cpv. 2 Il capoverso 2 disciplina la situazione particolare dei consumatori finali con una capacità di consumo pari o superiore a 600 GWh all’anno. In un’ottica di proporzionalità e semplificazione amministrativa, questi consumatori finali sono esentati dall’obbligo di trasmissione quando sono soddisfatte due condizioni cumulative: • devono avere da un lato una capacità di consumo pari o superiore a 600 GWh e averne informato l’altra parte contrattuale alla conclusione di ogni transazione relativa a contratti standard bilaterali o non standard (lett. a); • dall’altro, tale altra parte deve occuparsi della trasmissione delle operazioni in questione alla ElCom per loro conto (lett. b). Questa soluzione permette di evitare una doppia trasmissione per le stesse operazioni e tiene conto del fatto che, nella pratica, le controparti dei consumatori finali dispongono in genere delle capacità tecniche e organizzative necessarie per adempiere gli obblighi di trasmissione.
Cpv. 3 Il capoverso 3 tiene conto delle situazioni in cui gli operatori del mercato svizzero o i gestori di mercati organizzati sono già soggetti, in virtù del diritto dell’UE, a un obbligo di trasmissione delle stesse informazioni alle autorità europee o a uno Stato membro dell’UE. In tali casi, la trasmissione alla ElCom compete all’entità che è già tenuta a fornire tali informazioni ai sensi delle norme dell’UE. Questa disposizione riflette una realtà pratica già riconosciuta nell’ambito del Regolamento REMIT e consente di evitare flussi di dati inutili e duplici.
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Contribuisce così a un’attuazione coordinata ed efficiente degli obblighi di vigilanza dei mercati, garantendo nel contempo alla ElCom l’accesso alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti.
Cpv. 4 Come menzionato, gli operatori restano responsabili della correttezza e della completezza delle informazioni trasmesse alla ElCom. Riconoscendo loro la possibilità di accedere alle informazioni trasmesse a nome e per conto loro, questa disposizione fornisce loro i mezzi per verificare che i mercati organizzati abbiano correttamente adempiuto l’obbligo di trasmissione. In questo modo possono individuare tempestivamente eventuali errori od omissioni e, se del caso, adottare le misure necessarie per porvi rimedio. Sapere di poter ottenere in qualsiasi momento una copia delle informazioni trasmesse aumenta altresì la fiducia degli operatori di mercato nel dispositivo, non trovandosi in una situazione di totale dipendenza dai mercati organizzati ma mantenendo una capacità di controllo autonomo sulle informazioni trasmesse.
Cpv. 5 Il capoverso stabilisce per gli operatori del mercato svizzero e i gestori di mercati organizzati l’obbligo di conservare tutte le informazioni che hanno trasmesso alla ElCom per almeno cinque anni dalla data in cui è stata effettuata l’operazione. Tale obbligo di conservazione risponde a un’esigenza centrale in materia di vigilanza, ossia garantire la tracciabilità e la disponibilità delle informazioni. Le indagini relative a comportamenti potenzialmente illeciti sul mercato possono richiedere un esame retrospettivo su un arco di più anni. La conservazione sistematica dei dati da parte dei mercati consente alla ElCom di disporre di elementi affidabili e verificabili, anche molto tempo dopo il verificarsi dei fatti. Inoltre, il fatto che i dati siano conservati dai mercati è una garanzia anche per gli operatori del mercato svizzero che, in caso di controversia o contestazione, possano recuperare tutte le informazioni trasmesse a nome e per conto loro. Questo capoverso prevede infine che qualora prima della scadenza del termine di cinque anni la ElCom abbia avviato un procedimento concernente un comportamento illecito sul mercato o una violazione degli obblighi previsti dalla legge, il termine è sospeso fino all’emanazione e al passaggio in giudicato di una decisione. Questa regola garantisce che le informazioni rimangano disponibili per tutto il tempo necessario per l’istruzione del caso ed evita qualsiasi situazione in cui una prova pertinente scompaia prima della chiusura di un’indagine. I gestori di mercati organizzati e gli operatori attivi nell’UE applicano già questa regola nell’ambito del Regolamento REMIT; pertanto, non ne deriva alcun onere aggiuntivo significativo per il mercato svizzero. L’obbligo di conservazione implica che per l’intero periodo di cinque anni prescritto deve essere garantita con provvedimenti tecnici l’integrità dei dati. I mercati e gli operatori di mercato devono adottare misure atte a evitare modifiche successive non autorizzate e quindi rispettare il principio dell’esattezza dei dati ai della LPD in relazione agli operatori e alle persone che agiscono per loro conto.
Art. 18 Dettagli tecnici della trasmissione
Cpv. 1 Questo capoverso evidenzia il principio generale della trasmissione, cioè che le operazioni siano trasmesse con un livello di dettaglio sufficiente per consentire un trattamento automatizzato da parte della ElCom. La logica è duplice, cioè evitare che la ElCom riceva dati eterogenei, incompleti o inutilizzabili, che rallenterebbero o complicherebbero la vigilanza, nonché responsabilizzare gli operatori del mercato svizzero e gli intermediari del mercato imponendo loro di rispettare standard chiari e uniformi.
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Il capoverso 1 elenca perciò le informazioni di base che devono obbligatoriamente figurare in ogni trasmissione. L’enumerazione corrisponde alle informazioni essenziali per ricostruire l’ordine di negoziazione o la transazione e rilevare eventuali anomalie o comportamenti illeciti sul mercato. Si tratta in particolare: • dell’identificazione esatta dei prodotti energetici svizzeri all’ingrosso interessati (lett. a), condizione indispensabile per abbinare ogni transazione a un mercato, un’area o un periodo determinato; • del prezzo e della quantità convenuti (lett. b), che costituiscono parametri centrali per l’analisi dei segnali di mercato; • delle date e degli orari di esecuzione (lett. c), necessari per ricostruire la cronologia delle operazioni e rilevare eventuali anomalie o comportamenti abusivi; • dell’identificazione delle parti coinvolte nella transazione nonché dei beneficiari intermedi o finali (lett. d), elemento chiave per l’analisi delle strutture di controllo e delle relazioni economiche; • infine, di ogni altro dettaglio tecnico pertinente concernente il tipo di ordine di negoziazione o di transazione (lett. e), per tener conto della varietà degli strumenti e dei meccanismi di negoziazione esistenti. Questo approccio è allineato con gli standard europei del Regolamento REMIT e con i requisiti tecnici sviluppati dall’ACER (cfr. cap. 3.2). Infine, è opportuno ricordare anche che se un terzo effettua una segnalazione per conto di una o di entrambe le controparti o qualora una controparte comunichi le informazioni dettagliate relative ad un contratto anche per conto dell’altra controparte, la segnalazione contiene i dati pertinenti della controparte relativamente a ognuna delle controparti e l’insieme completo di informazioni dettagliate che sarebbe stato segnalato se il contratto fosse stato segnalato separatamente da ciascuna controparte.
Cpv. 2 Il capoverso 2 precisa le modalità tecniche di trasmissione applicabili ai contratti per la fornitura di energia elettrica o gas di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b numero 1 LVTE, qualora siano stipulati allo scopo di preservare la stabilità del sistema o di compensare gli scarti sulle reti elettriche o di trasporto del gas svizzere di cui all’articolo 12 capoversi 7 e 8 LVTE. Tali disposizioni riguardano esclusivamente la società nazionale di rete e i gestori delle reti svizzere di trasporto del gas, che sono gli unici operatori legalmente tenuti a trasmettere tali informazioni alla ElCom in questo specifico contesto. Si tratta quindi di una cerchia alquanto limitata di assoggettati, i quali dispongono già delle capacità tecniche necessarie per produrre e trasmettere dati dettagliati sotto forma di profili di carico. Il requisito della trasmissione basata sui profili di carico con una granularità di quindici minuti per l’energia elettrica è una derivazione diretta della revisione del quadro europeo REMIT, che ha inasprito i requisiti di dettaglio per le transazioni relative al bilanciamento e alla sicurezza del sistema. Per il gas, la Svizzera ha invece optato per una risoluzione oraria, mentre il diritto dell’UE prevede una granularità di quindici minuti. Questa differenza risponde a un adeguamento proporzionato alle specificità del mercato svizzero del gas, alla struttura dei flussi interessati e alle attuali prassi operative dei gestori di rete. Essa permette di garantire un livello di informazione sufficiente ai fini della vigilanza sul mercato, senza imporre requisiti tecnici eccessivi o superflui.
Cpv. 3 Il capoverso 3 concretizza l’articolo 25 LVTE mirando a mantenere una qualità elevata e omogenea delle informazioni senza per questo sanzionare immediatamente il minimo errore di forma. Nonostante la definizione dettagliata dei requisiti tecnici, può succedere che le informazioni trasmesse non permettano di risolvere determinate ambiguità o di valutare a fondo un dato comportamento sul mercato.
Cpv. 4 Questo capoverso riflette una realtà pratica già riconosciuta nell’ambito del Regolamento REMIT. Infatti, anche se i mercati organizzati dispongono della maggior parte dei dati relativi alle transazioni e agli
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ordini di negoziazione eseguiti sulle loro piattaforme, alcune informazioni specifiche sono accessibili solo agli operatori del mercato svizzero – per esempio l’identità del beneficiario o delle altre persone che controllano gli operatori di mercato o alcuni dettagli contrattuali. Con questa disposizione si vuole evitare che i mercati trasmettano alla ElCom dati incompleti o incorretti. Nell’UE, questa articolazione è chiaramente evidenziata dall’ACER nei suoi orientamenti, nei quali si afferma che la trasmissione attraverso i mercati non esonera gli operatori di mercato dal loro dovere di cooperazione e verifica.
Cpv. 5 Il capoverso 5 segue sempre la stessa logica di ridurre l’onere amministrativo per gran parte dei destinatari della legge, vale a dire gli operatori di mercato (in particolare quelli di grande rilevanza) e i mercati organizzati che sono attivi anche sul mercato all’ingrosso dell’UE per i prodotti energetici all’ingrosso ai sensi del Regolamento REMIT, e che sono quindi già assoggettati al Regolamento REMIT. In effetti, sarebbe sproporzionato richiedere a questi operatori e mercati di conformarsi a due regimi di trasmissione distinti, con formati e dettagli tecnici completamente diversi. Tale requisito porterebbe a una duplicazione dei processi interni, a un aumento del rischio di errori e a un aumento dei costi di conformità. Quindi, il procedimento scelto permette di evitare complicazioni superflue. Di fatto, i meccanismi di trasmissione del Regolamento REMIT sono già ben rodati, standardizzati e diffusi nell’UE. Richiedere conoscenze aggiuntive o l’istituzione di meccanismi paralleli per il mercato svizzero creerebbe una complessità inutile, difficilmente giustificabile in considerazione delle dimensioni del mercato e delle sue relazioni con i mercati vicini. Infine, questo approccio riflette il principio di proporzionalità nel senso che la trasparenza del mercato svizzero è garantita senza imporre vincoli che andrebbero al di là di quanto necessario.
Sezione 2 Operazioni da trasmettere alla ElCom e termini di trasmissione Tutta questa sezione si basa sulla norma di delega di cui all’articolo 12 capoversi 10 e 11 LVTE e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione del 17 dicembre 2014 che è oggetto di una revisione totale 25 a seguito della revisione del Regolamento REMIT. Si tiene perciò conto dei nuovi standard introdotti nell’UE. L’articolo 12 capoverso 1 lettera a LVTE prevede che gli operatori del mercato svizzero trasmettano alla ElCom le informazioni relative alle loro transazioni e ai loro ordini di negoziazione sui mercati dell’energia all’ingrosso concernenti prodotti energetici svizzeri all’ingrosso. L’articolo 3 capoverso 1 lettera b LVTE elenca i contratti cui si applica tale obbligo di trasmissione, ovvero: • qualsiasi contratto per la fornitura di energia elettrica o gas in Svizzera; i contratti per la fornitura di energia elettrica o gas ai consumatori finali in Svizzera sono inclusi soltanto se questi ultimi possono influenzare in modo significativo il prezzo dei prodotti energetici svizzeri all’ingrosso; • qualsiasi contratto per la distribuzione di energia elettrica o gas ai consumatori finali in Svizzera che possono influenzare in modo significativo il prezzo dei prodotti energetici svizzeri all’ingrosso; • qualsiasi contratto concernente il trasporto di energia elettrica o gas in Svizzera o attraverso la Svizzera, oppure dall’estero in Svizzera o viceversa; • qualsiasi contratto concernente lo stoccaggio di energia elettrica o gas in Svizzera; • qualsiasi derivato concernente energia elettrica o gas in quanto vettori generati, negoziati, stoccati o forniti in Svizzera, o concernente il trasporto di energia elettrica o gas in Svizzera o attraverso la Svizzera, oppure dall’estero in Svizzera o viceversa.
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/14447-Marches-de-gros-de-lenergie-regles-de- transmission-des-donnees-revision-_fr
Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (OVTE) – Rapporto esplicativo
La presente sezione chiarisce e precisa i dettagli concernenti la trasmissione di questi diversi contratti. In particolare differenzia la trasmissione dei prodotti energetici svizzeri all’ingrosso a seconda che debba avvenire su base continua (art. 19), periodicamente (art. 20) o solamente su richiesta (art. 21). È opportuno precisare che la trasmissione periodica deve contenere la cronologia completa degli eventi, ivi comprese eventuali modifiche e annullamenti di ordini di negoziazione o transazioni. Tale completezza è indispensabile per garantire l’esattezza dei dati ai sensi della LPD e che il trattamento rifletta l’attività effettiva, evitando così la creazione di profili errati o distorti contrari ai principi della protezione dei dati.
Art. 19 Operazioni soggette a trasmissione alla ElCom su base continua Questa disposizione ricalca l’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014.
Cpv. 1 Questo capoverso stabilisce il principio di base della trasmissione su base continua, cioè che salvo diversa prescrizione della legge o della presente ordinanza, ogni operazione effettuata in relazione a un prodotto energetico svizzero all’ingrosso di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b LVTE soggetto all’obbligo di trasmissione previsto dall’articolo 12 capoverso 1 lettera a LVTE deve essere oggetto di trasmissione alla ElCom su base continua. Anche se ciò non è esplicitamente specificato, le operazioni effettuate riguardano prodotti energetici svizzeri all’ingrosso e comprendono contratti standard, standard bilaterali e non standard. L’interpretazione corretta, quindi, deve essere che salvo diversa prescrizione della legge o della presente ordinanza, ogni operazione effettuata in relazione a un prodotto energetico svizzero all’ingrosso di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b LVTE classificato come contratto standard, standard bilaterale o non standard e soggetto all’obbligo di trasmissione previsto dall’articolo 12 capoverso 1 lettera a LVTE è oggetto di trasmissione alla ElCom su base continua. Inoltre, i contratti di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b numero 4 LVTE che riguardano lo stoccaggio di energia elettrica devono essere trattati come contratti per la fornitura di energia elettrica ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 lettera b numero 1 LVTE. Lo stoccaggio di energia elettrica, infatti, in quanto tale funziona esattamente come la fornitura, in relazione tanto all’immissione quanto al ritiro dall’impianto di stoccaggio. Questo approccio è adottato anche all’interno dell’UE, dato che anche l’ACER perviene alla medesima conclusione. Le eccezioni alla trasmissione su base continua sono quindi limitate ai casi previsti in forma esaustiva dagli articoli 20 (trasmissione periodica) e 21 (esclusione dall’obbligo di trasmissione). Tale approccio semplifica sensibilmente la struttura normativa, di migliorare la leggibilità del dispositivo per gli operatori di mercato e di ridurre i rischi di interpretazione divergente o di omissione. Sono segnatamente oggetto di trasmissione alla ElCom su base continua le categorie contrattuali specificate qui di seguito. • La prima categoria è quella dei contratti standard, standard bilaterali o non standard per la fornitura di energia elettrica o per la fornitura di gas non destinati a consumatori finali di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b numero 1 LVTE, indipendentemente dalla scadenza, compreso il giorno precedente l’esecuzione, il luogo e le modalità di collocamento o negoziazione, e in particolare indipendentemente dal fatto che siano messi all’asta o negoziati su base continua. Sono inclusi tutti i contratti la cui fornitura di energia elettrica o gas avviene in Svizzera, in particolare i contratti di bilanciamento, «intraday», «within-day», «day-ahead», «two-day-ahead», «week-end», «week», mensili, trimestrali, annuali e a lungo termine o per qualsiasi altro periodo generalmente accettato sul mercato. Questi contratti rappresentano la maggior parte delle attività nei mercati dell’energia all’ingrosso. La loro trasmissione su base continua permette alla ElCom di seguire in tempo quasi reale l’evoluzione dei prezzi, dei volumi e delle posizioni relative a questi prodotti energetici svizzeri all’ingrosso. L’obbligo copre tutte le forme di negoziazione e tutte le scadenze.
Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (OVTE) – Rapporto esplicativo
• La norma riguarda anche i contratti standard o standard bilaterali per la fornitura o la distribuzione di energia elettrica o gas a consumatori finali in Svizzera di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b numeri 1 e 2 LVTE con una capacità di consumo pari o superiore a 600 GWh all’anno. Una trasmissione su base continua è giustificata dal carattere standard o standard bilaterale di questi contratti. I contratti non standard sono invece trasmessi su base periodica (art. 20 cpv. 1 lett. a). • Sono altresì inclusi i contratti standard per la fornitura di energia elettrica o gas di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b numero 1 LVTE aventi lo scopo di preservare la stabilità del sistema o di compensare gli scarti sulle reti elettriche svizzere ai sensi dell’articolo 12 capoverso 7 LVTE. Per quanto riguarda questi contratti, la regolamentazione svizzera si discosta deliberatamente dal regime previsto dal Regolamento REMIT. Tali contratti, se negoziati su mercati organizzati, sono particolarmente esposti al rischio di comportamenti illeciti sul mercato. Si tratta infatti di mercati che funzionano in tempo reale o quasi reale, sui quali un comportamento abusivo può produrre effetti immediati e persistenti per diversi giorni consecutivi. In questo contesto è indispensabile che l’autorità di vigilanza possa reagire in tempi brevi. Nell’UE tali dati sono, in linea di principio, trasmessi all’ACER in forma aggregata e con granularità mensile, con la possibilità per l’autorità di chiedere informazioni più dettagliate in un secondo momento. Questa scelta è dovuta alla forte liquidità dei mercati europei, che generano volumi di dati molto consistenti e rendono una trasmissione su base continua non aggregata difficilmente impiegabile in modo proporzionato. La situazione svizzera, invece, è sostanzialmente differente. Il mercato svizzero dell’energia elettrica che persegue lo scopo di preservare la stabilità del sistema o compensare gli scarti sulle reti elettriche svizzere non è integrato nel mercato interno dell’UE, e ciò lo rende nettamente meno liquido. Questa caratteristica lo rende più sensibile alle manipolazioni e aumenta il potenziale impatto dei comportamenti illeciti individuali sulla formazione dei prezzi. In questa cornice, una vigilanza basata esclusivamente su dati aggregati danneggerebbe la reattività della ElCom in misura notevole. Inoltre, tenuto conto delle dimensioni del mercato svizzero, la trasmissione di dati non aggregati su base continua non comporta un carico di dati eccessivo, sia per gli operatori di mercato che per l’autorità. Anzi, essa permette alla ElCom di seguire in tempo quasi reale l’evoluzione dei prezzi, dei volumi e delle posizioni su questi segmenti particolarmente sensibili. È altresì opportuno rilevare che la ElCom già effettua un’analisi approfondita degli scambi realizzati su tali mercati, in particolare a motivo degli elevati livelli di prezzo osservati dalla fine del 2024, il che conferma la pertinenza di un dispositivo di vigilanza rafforzato. Infine, l’esigenza di una trasmissione su base continua e nominativa per questo tipo di contratti non costituisce una peculiarità svizzera. Un approccio comparabile è stato infatti attuato in alcuni Stati membri dell’UE, in particolare Austria e Germania, per segmenti di mercato con caratteristiche analoghe. Questa divergenza puntuale rispetto al Regolamento REMIT emerge perciò dalle specificità strutturali del mercato svizzero e risponde a un obiettivo di vigilanza efficace e proporzionata sui mercati dell’energia all’ingrosso. • Ulteriore fattispecie è costituita dai contratti standard, standard bilaterali o non standard relativi al trasporto di energia elettrica o di gas di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b numero 3 LVTE, stipulati a seguito dell’assegnazione di capacità primaria da parte della società nazionale di rete o da parte dei gestori di reti svizzere di trasporto del gas o a nome di questa o questi, o su mercati secondari, compresa la rivendita e il trasferimento di tali contratti. Ad esempio, si può pensare in particolare ai contratti per l’assegnazione di capacità di trasmissione e di trasporto di energia elettrica o di gas, compresi i contratti per l’assegnazione di capacità alla frontiera svizzera, indipendentemente dalla fascia oraria di negoziazione («forward», «day-ahead», «intraday») e dal mercato di stipulazione (primario o secondario). Dopo l’assegnazione primaria, i titolari di capacità possono rivendere o trasferire tali diritti. Il monitoraggio di questi ordini di negoziazione e di queste transazioni secondarie è quindi indispensabile, in quanto riflettono gli aggiustamenti di mercato e permettono di riconoscere eventuali pratiche di manipolazione (p. es. l’accumulo speculativo di capacità senza intenzione di utilizzo).
Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (OVTE) – Rapporto esplicativo
• d. un derivato concernente energia elettrica o gas in quanto vettori generati, negoziati o forniti in Svizzera, o concernente il trasporto di energia elettrica o gas in Svizzera o attraverso la Svizzera, oppure dall’estero in Svizzera o viceversa, di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b numero 5 LVTE, comprese opzioni, future, swap e contratti per differenza, indipendentemente dal luogo e dalle modalità di negoziazione. Questi prodotti, anche se puramente finanziari, possono influenzare in modo significativo i mercati fisici perché possono incidere sui segnali di prezzo osservati da produttori, fornitori e consumatori. Possono inoltre essere utilizzati come strumenti di copertura o per strategie speculative o manipolative, se non anche per occultare posizioni di mercato significative. Una trasmissione su base continua è quindi indispensabile per rilevare eventuali anomalie di mercato.
Cpv. 2 Se i contratti standard o standard bilaterali di cui al capoverso 2 lettera a sono messi all’asta, devono essere oggetto di trasmissione alla ElCom solo le transazioni effettivamente concluse e gli ordini di negoziazione finali. Questa precisazione evita che la ElCom riceva un volume massiccio di ordini di negoziazione non eseguiti, con il rischio di sovraccaricare inutilmente sia gli operatori di mercato che l’autorità. Per fare un esempio, in un’asta di energia elettrica «day-ahead» devono essere comunicati solo i risultati finali (quantità assegnata, prezzo di mercato) e gli ordini finali accettati, non tutti gli ordini iniziali inseriti durante l’asta.
Cpv. 3 Il capoverso 3 fissa i termini per la trasmissione su base continua in funzione del grado di standardizzazione dei contratti. Le operazioni relative a contratti standard o standard bilaterali devono essere trasmesse entro due giorni lavorativi, entro dieci per i contratti non standard. L’obbligo di trasmissione entro due giorni lavorativi risponde a un’esigenza di vigilanza in tempo quasi reale. Più è rapida la trasmissione dei dati, più la ElCom può rilevare e prevenire comportamenti illeciti sul mercato. La differenza con la trasmissione entro dieci giorni lavorativi è giustificata dalla natura stessa di questi contratti, che sono spesso bilaterali, complessi, oggetto di forti negoziazioni e poco standardizzati. La loro trasmissione richiede un lavoro più consistente di documentazione e strutturazione dei dati. Un arco di tempo maggiore riconosce quindi le specificità operative di questi strumenti, pur imponendo un fermo obbligo di trasmissione. Parallelamente, assicura alla ElCom la possibilità di ottenere le informazioni necessarie in un orizzonte temporale compatibile con i suoi compiti di vigilanza, senza imporre agli operatori di mercato un onere sproporzionato. Anche la scelta di un termine di dieci giorni coincide con la prassi europea.
Cpv. 4 Il capoverso 4
Art. 20 Operazioni soggette a trasmissione periodica alla ElCom Questa disposizione ricalca l’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) no 1348/2014.
Cpv. 1 Il capoverso 1 elenca in modo esaustivo le operazioni che, in deroga al principio di cui all’articolo 19 capoverso 1, sono oggetto di trasmissione periodica.
Lett. a La prima categoria di operazioni (lett. a) soggetti a trasmissione periodica è quella dei contratti non standard per la fornitura o la distribuzione di energia elettrica o gas stipulati con grandi consumatori finali (≥ 600 GWh/anno). È opportuno ricordare che se il consumatore finale avesse una capacità di consumo inferiore a 600 GWh/anno tali contratti sarebbero semplicemente esclusi dal campo d’applicazione della legge (art. 2 cpv. 1 lett. a). La scelta di definire una trasmissione semestrale e non su base continua come per i contratti standard o standard bilaterali risponde a una logica di proporzionalità, perché questi contratti sono più rari, molto specifici e non presentano lo stesso rischio
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di manipolazione del mercato delle transazioni o degli ordini di negoziazione standardizzati. L’obiettivo è tuttavia quello di consentire alla ElCom di disporre, con una certa regolarità, di una visione d’insieme sui volumi oggetto di contratto con grandi consumatori finali.
Lett. b La seconda categoria di operazioni soggetta a trasmissione periodica riguarda i contratti per la fornitura di energia elettrica o gas aventi lo scopo di preservare la stabilità del sistema o di compensare gli scarti, stipulati per reti elettriche svizzere (n. 1) o reti svizzere di trasporto del gas (n. 2), ai sensi dell’articolo 12 capoversi 7 e 8 LVTE. Per l’energia elettrica si intendono i contratti standard bilaterali o non standard stipulati dalla società nazionale di rete nell’ambito di misure di bilanciamento, ridispacciamento o altri meccanismi necessari alla stabilità del sistema. Per il gas si intendono tutti i contratti corrispondenti stipulati dai gestori delle reti di trasporto del gas. Anche se non esplicitato, le operazioni effettuate in relazione ai contratti di cui alla lettera b numero 2 comprendono contratti standard, standard bilaterali e non standard. Si tratta di informazioni cruciali, ad esempio, per rilevare strategie di ritenzione della capacità o manipolazione mediante nomine artificiose. Anche in questo caso, grazie a una trasmissione mensile, la ElCom può garantire un monitoraggio regolare senza esigere una granularità eccessiva, a differenza della trasmissione su base continua.
Lett. c La lettera c riguarda le operazioni relative ai contratti di stoccaggio del gas stipulati per una durata pari o superiore a 12 mesi. Anche se non esplicitato, i contratti in questione comprendono contratti standard, standard bilaterali e non standard, a condizione che riguardino esclusivamente lo stoccaggio del gas. Questi contratti svolgono un ruolo centrale nella sicurezza dell’approvvigionamento, in particolare per il periodo invernale. Consentono di anticipare la futura disponibilità dei volumi di gas e di identificare eventuali situazioni di ritenzione della capacità o di eccessiva concentrazione. Tuttavia, a causa del loro lungo orizzonte temporale e della bassa frequenza di negoziazione, questi contratti non richiedono una vigilanza su base continua. Una trasmissione periodica mensile è sufficiente per consentire alla ElCom di analizzare l’evoluzione delle capacità di stoccaggio stipulate, nel rispetto del principio di proporzionalità.
Lett. d La lettera d riguarda i prodotti derivati che si riferiscono esclusivamente al gas stoccato in Svizzera. Questi prodotti, benché di natura finanziaria, possono avere un impatto indiretto sul mercato fisico, in particolare influenzando le decisioni di stoccaggio, ritiro o copertura dei rischi da parte degli operatori di mercato. Una trasmissione periodica permette alla ElCom di individuare eventuali strategie speculative o di manipolazione legate allo stoccaggio di gas, senza esigere una trasmissione su base continua che non sarebbe giustificata dalla struttura di questi mercati. Non essendoci attualmente un cospicuo stoccaggio di gas in Svizzera, per il momento non è prevista alcuna segnalazione di questo tipo.
Cpv. 2 Il capoverso 2 precisa i termini per la trasmissione periodica. Le operazioni relative ai contratti non standard stipulati con consumatori finali con una capacità di consumo annua pari o superiore a 600 GWh sono oggetto di trasmissione semestrale. I contratti di cui al capoverso 1 lettera b sono trasmessi mensilmente in forma aggregata, in linea con le prassi esistenti e tenendo conto del ruolo specifico della società nazionale di rete e dei gestori delle reti di trasporto del gas. L’aggregazione è una soluzione pragmatica poiché limita l’onere amministrativo per gli operatori di mercato, fornendo allo stesso tempo alla ElCom una visione sufficientemente precisa per identificare anomalie sul mercato. Infine, vengono trasmessi a cadenza mensile anche le operazioni relative ai contratti di stoccaggio del gas a lungo termine e i relativi derivati.
Art. 21 Operazioni escluse dall’obbligo di trasmissione Questa disposizione ricalca l’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) no 1348/2014.
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Introduce una particolare categoria di operazioni che sono escluse dall’obbligo di trasmissione previsto dall’articolo 12 capoverso 1 lettera a LVTE. A differenza dell’articolo 20, che mantiene un obbligo di trasmissione periodica, l’articolo 21 esclude ex ante dall’ambito della trasmissione determinate categorie di operazioni. Tali esclusioni nascono dalla constatazione che le operazioni in questione presentano un rischio strutturalmente minimo di comportamenti illeciti sul mercato. Tuttavia, al fine di preservare l’efficacia della vigilanza, l’articolo 21 capoverso 3 istituisce un meccanismo correttivo ex post grazie al quale la ElCom può accedere a tali informazioni su richiesta motivata qualora vi sia un sospetto grave. Di fatto, questi contratti sono di poco interesse per la vigilanza in tempi normali, ma possono acquisire rilevanza in contesti specifici, cioè qualora venga identificato un rischio di comportamento illecito sul mercato. Il capoverso 1 elenca in modo esaustivo le categorie di prodotti energetici svizzeri all’ingrosso che, quando assumono la forma di contratti standard bilaterali o non standard, non sono soggetti all’obbligo di trasmissione. I contratti infragruppo (lett. a) rappresentano scambi puramente interni tra imprese integralmente incluse nel medesimo perimetro di consolidamento. Non essendo stipulati sul mercato «aperto», non generano, solitamente, segnali di prezzo o liquidità. Tuttavia, in caso di sospetto, possono essere determinanti per ricostruire i flussi interni e comprendere se una posizione di mercato è stata creata artificiosamente od occultata. Queste informazioni consentono quindi alla ElCom di verificare che un operatore di mercato non abbia utilizzato le sue entità affiliate per manipolare i prezzi o la trasparenza. La lettera b riguarda i prodotti eseguiti mediante sistemi di riscontro delle operazioni che collegano due o più mercati organizzati, laddove la conclusione della transazione avviene al di fuori del sistema. In queste situazioni, le informazioni rilevanti concernenti gli ordini di negoziazione e le transazioni sono spesso frammentate tra più infrastrutture, il che rende la trasmissione automatica inefficiente ed esposta alla generazione di duplicati o incongruenze. Le informazioni possono transitare per diversi canali tecnici, e per un singolo mercato alcune di esse non sono sempre visibili. Questa disposizione, modellata sul Regolamento REMIT, colma una lacuna che potrebbe altrimenti essere sfruttata dagli operatori di mercato abusivi. Entro i limiti del capoverso 3, la ElCom mantiene tuttavia la facoltà di chiederne la trasmissione completa in caso di sospetto, così da garantire che nessun segmento di mercato sfugga alla sua vigilanza. Gli ordini negoziati oralmente e non visibili sugli schermi elettronici (lett. c) sono sensibili, in quanto sfuggono alla consueta trasparenza dei libri degli ordini. La loro trasmissione su richiesta della ElCom può rivelarsi essenziale per ricostruire l’intero libro degli ordini di un operatore di mercato, in particolare quando emergono indizi di operazioni ingannevoli, come ordini mascherati o strategie di «layering» o «spoofing». La lettera d esclude alcune categorie di contratti per la fornitura o la distribuzione di energia elettrica o gas, a dipendenza delle dimensioni delle unità di produzione o del volume di vendita dei fornitori di gas. Per quanto riguarda i contratti per la fornitura fisica di energia elettrica o gas prodotto da piccole unità di produzione di energia elettrica con capacità ≤ 10 MW e impianti di produzione di gas con capacità ≤ 20 MW (n. 1 e 2), questi valori soglia riflettono l’idea che questi operatori non potrebbero influenzare in modo significativo il prezzo dei prodotti energetici svizzeri all’ingrosso. L’esclusione di questi contratti consente quindi di ridurre l’onere amministrativo per i piccoli operatori, pur mantenendo la possibilità di intervento della ElCom in caso di sospetto concreto. L’accesso ai contratti di queste piccole unità può in determinate circostanze aiutare la ElCom a rilevare una strategia di abuso, come il ritiro coordinato della capacità per influenzare i prezzi. Per quanto riguarda i contratti di fornitura o distribuzione a fornitori di gas (n. 3), occorre innanzitutto rilevare che la maggior parte del gas importato in Svizzera è acquisita dalle poche imprese regionali e dalle loro organizzazioni di acquisto (Gasverbund Mittelland, OpenEP, Gaznat, Aziende Industriali di Lugano, Erdgas Zentralschweiz). Il resto (p. es. Axpo, Enerprice o alcuni servizi municipali che si riforniscono autonomamente) rappresenta solo una percentuale minore delle importazioni totali. Queste
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organizzazioni di acquisto ottengono il gas direttamente sui mercati all’ingrosso dell’UE e poi lo vendono in primo luogo ai propri azionisti, i quali sono servizi municipali e comunali (detti anche «fornitori»). La vasta maggioranza di questi fornitori è attiva anche nel settore dell’energia elettrica. Tra i nomi più importanti vi sono Energie 360 Grad, Services Industriels de Genève e Services Industriels de Bâle. Questi fornitori vendono a loro volta il gas acquistato dalle organizzazioni di acquisto ai loro consumatori finali, a partire da quelli del loro comprensorio. Come per i consumatori finali (cfr. art. 3 cpv. 2 LVTE), è stato fissato un valore soglia al di sotto del quale si ritiene che tali fornitori non influenzino il prezzo dei prodotti energetici svizzeri all’ingrosso. Il valore si basa sul numero di MWh di gas venduti annualmente dai fornitori ai consumatori finali che si trovano nel comprensorio ed è stato fissato a 100 MWh, una quantità che include 52 fornitori, se si considerano le statistiche dell’Associazione svizzera dell’industria del gas per il 2024 26. Pertanto, le operazioni concernenti i contratti stipulati con fornitori al di sotto di tale limite devono essere comunicati alla ElCom solo su richiesta motivata, purché si tratti di un contratto esclusivamente interno alla Svizzera che riguardi la fornitura di gas specificamente destinato ai consumatori finali che si trovano nel comprensorio del fornitore. Le due condizioni sono cumulative. Questo approccio consente di ridurre l’onere amministrativo per i piccoli fornitori che non hanno un impatto sul mercato all’ingrosso, garantendo al contempo che la ElCom possa accedere a queste informazioni se sorge un serio dubbio di comportamento illecito sul mercato. Alcuni contratti di stoccaggio (lett. e) di breve durata non rientrano nella trasmissione periodica (art. 20). Tuttavia, in una situazione di tensione nel settore del gas, disporre di queste informazioni può aiutare la ElCom a comprendere la gestione delle capacità di stoccaggio e identificare un eventuale comportamento volto a limitare artificialmente l’offerta.
Cpv. 2 Il capoverso 2 estende l’esclusione prevista al capoverso 1 ai contratti standard di cui alle lettere b, c ed e. Questo approccio è conforme al regime previsto dal Regolamento REMIT; anch’esso prevede infatti che determinate categorie di operazioni possano essere escluse dall’obbligo di trasmissione, indipendentemente dal grado di standardizzazione del contratto, pur rimanendo accessibili alle autorità di vigilanza su richiesta motivata.
Cpv. 3 Il capoverso 3 istituisce un meccanismo di salvaguardia essenziale per la vigilanza. Allorché vi siano motivi sufficienti per sospettare che un contratto escluso dia luogo a operazioni che costituiscono un grave comportamento illecito sul mercato, la ElCom può esigere la trasmissione completa delle informazioni pertinenti. Non si tratta quindi di un potere discrezionale illimitato, bensì di una facoltà inquadrata da un criterio oggettivo, e cioè l’esistenza di motivi sufficienti per sospettare la presenza di un grave comportamento illecito sul mercato. Questo capoverso riflette perciò un approccio ex post, nel senso che le informazioni sono richieste solamente in caso di sospetto concreto, il che consente di limitare gli obblighi di trasmissione garantendo nel contempo la capacità della ElCom di istruire efficacemente i casi gravi. Nella pratica, può esserci una richiesta ad esempio quando i sistemi informatici di vigilanza della ElCom rilevano un comportamento sospetto o quando un’altra autorità, come la FINMA, l’ACER o un’autorità nazionale di regolazione dell’UE, le fa pervenire un allarme.
Sezione 3 Obbligo di trasmissione delle esposizioni
Art. 22 Ai sensi dell’articolo 12 capoverso 9 LVTE, il Consiglio federale può obbligare gli operatori del mercato svizzero e gli operatori del mercato europeo a trasmettere alla ElCom, nell’ambito dell’obbligo previsto
https://gazenergie.ch/it/associazione/infoteca/statistica-annuale
Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (OVTE) – Rapporto esplicativo
dall’articolo 12 capoverso 1 lettera a e capoverso 3 lettera a LVTE, indicazioni concernenti le loro esposizioni, dettagliate per prodotto energetico all’ingrosso. Questo obbligo è in linea con i recenti sviluppi del diritto europeo, segnatamente con la revisione del Regolamento REMIT e del pertinente regolamento di esecuzione, che ora estendono il campo dei dati da segnalare oltre le sole transazioni effettive. Questa disposizione ricalca l’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014, che tuttavia è attualmente oggetto di dibattito all’interno dell’UE, in particolare per quanto riguarda il contenuto esatto e l’entrata in vigore. L’articolo 36 prevede pertanto un periodo di transizione di tre mesi, prorogabile, affinché la disposizione svizzera sia perfettamente allineata a quella del Regolamento REMIT.
Cpv. 1 Il capoverso 1 precisa l’obbligo di trasmissione applicabile agli operatori del mercato svizzero, i quali devono trasmettere le loro esposizioni su prodotti energetici svizzeri all’ingrosso con fornitura fisica o regolamento in contanti per ciascuno dei 24 mesi successivi al trimestre di riferimento interessato (lett. a). Questa precisazione esplicita l’orizzonte temporale della trasmissione e conferma il carattere prospettico dell’obbligo, in coerenza con le modalità previste al capoverso 3 lettera a. Oltre a ciò, gli operatori devono trasmettere il volume previsto di produzione (lett. b) e di consumo (lett. c) di energia elettrica o di gas in Svizzera, sulla base dei contratti da essi stipulati. Queste informazioni permettono alla ElCom di mettere in relazione l’attività di negoziazione degli operatori con la loro situazione economica globale, tenendo conto della loro produzione e dei loro obblighi di fornitura. Data la natura prospettica della trasmissione delle esposizioni, le attività di mercato spot («day-ahead» e «intraday») non sono di fatto incluse nelle informazioni da trasmettere. Tuttavia, gli operatori del mercato svizzero devono tenere conto dei contratti infragruppo nei loro calcoli. Concretamente, queste informazioni consentiranno alla ElCom di comprendere i livelli di esposizione degli operatori del mercato svizzero, nonché di valutarli insieme alle altre informazioni che riceve in caso di comportamenti potenzialmente sospetti dal punto di vista legale. Ciò può verificarsi quando differenze significative tra la produzione e il consumo previsti e l’attività di negoziazione degli operatori di mercato sono valutate congiuntamente, ad esempio nei casi in cui gli operatori di mercato, nonostante si preveda la produzione di grandi volumi di energia elettrica, non sembra abbia compensato questi volumi tramite contratti di vendita o contratti commerciali. Permetteranno inoltre alla ElCom di comprendere le strategie di copertura degli operatori del mercato svizzero, consentendo così di giustificare eventuali comportamenti commerciali degli stessi che a priori parrebbero ingiustificati. Vengono riportati due esempi illustrativi tratti dalla revisione del Regolamento REMIT. Esempio 1 Si prenda il caso di un gruppo di entità incluse nel medesimo perimetro di consolidamento, in cui l’impresa A produce energia elettrica, l’impresa B è incaricata della fornitura di energia elettrica e l’impresa C rappresenta la sala di negoziazione («trading floor») del gruppo che fornisce servizi di copertura all’impresa A, svolgendo anche attività di pura negoziazione. Si immagini anche, ai fini dell’esempio, che i volumi di energia elettrica prodotti dall’impresa A eccedano di molto i volumi contrattuali previsti nei contratti di fornitura dell’impresa B, che i contratti di fornitura stipulati da quest’ultima siano coperti esclusivamente dagli impianti di produzione dell’impresa A e che l’eccedenza dei volumi di energia elettrica prodotti dall’impresa A sia negoziata dall’impresa C. Senza l’obbligo di trasmissione delle esposizioni, la ElCom riceverebbe solamente informazioni relative alle transazioni e agli ordini di negoziazione effettuati dall’impresa C. Questi dati indurrebbero la ElCom a constatare la costituzione di una posizione corta da parte dell’impresa C, e quindi un’esposizione priva di giustificazione prima facie. La giustificazione emerge tuttavia dai contratti tra A e B e tra A e C, dei quali la ElCom non sarebbe in nessun modo informata.
Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (OVTE) – Rapporto esplicativo
Secondo le informazioni sulle esposizioni, l’impresa C sembrerebbe ancora detenere una posizione corta, ma questa sarebbe compensata a livello di gruppo, in quanto verrebbero trasmesse anche le informazioni relative alle altre imprese. Esempio 2 Si consideri l’esempio dell’impresa Z, che produce energia elettrica, stipula contratti di fornitura con i propri clienti e dispone anche di una sala di negoziazione («trading floor»). Si immagini che i volumi di energia elettrica siano prodotti esclusivamente da impianti di piccola scala alimentati da energie rinnovabili (pannelli solari) che non coprono il fabbisogno di approvvigionamento dell’impresa nei confronti dei propri clienti. L’impresa deve reperire l’energia di cui ha bisogno altrove, cioè sul mercato. Senza l’obbligo di trasmissione delle esposizioni e sulla base delle sole informazioni di cui disporrebbe la ElCom, quest’ultima constaterebbe che l’impresa Z assume inusuali posizioni lunghe, ad esempio attraverso la sua sala di negoziazione. Tuttavia, una simile posizione lunga, a prima vista ingiustificata, sarebbe giustificata dalle informazioni relative alla trasmissione delle esposizioni. Infatti, l’impresa Z sarebbe tenuta a trasmettere alla ElCom informazioni aggregate sulle sue transazioni o sugli ordini di acquisto, informazioni sulla produzione prevista di energia elettrica dai suoi pannelli solari e informazioni sui contratti di fornitura che ha stipulato.
Cpv. 2 Il capoverso 2 fissa le scadenze di trasmissione trimestrali. Gli operatori del mercato svizzero devono trasmettere le informazioni di cui al capoverso 1 entro scadenze ben precise, corrispondenti alla fine del mese di ogni trimestre civile. Questi termini garantiscono un aggiornamento regolare dei dati offrendo al tempo stesso una prevedibilità sufficiente agli operatori di mercato. Sono allineati alla logica trimestrale adottata nel diritto europeo e consentono alla ElCom di disporre di una visione continua delle esposizioni su un orizzonte prospettico.
Cpv. 3 Il capoverso 3 precisa le modalità tecniche e metodologiche della trasmissione. Le informazioni devono essere aggregate mensilmente per ciascuno dei 24 mesi successivi al trimestre di riferimento (lett. a), trasmesse separatamente per l’energia elettrica e il gas, per punto o zona di consegna e per tipo di prodotto energetico svizzero all’ingrosso (lett. b), e redatte sulla base dello stato all’ultimo giorno del trimestre di riferimento, tenendo conto dei contratti infragruppo (lett. c).
Cpv. 4 Analogamente al Regolamento REMIT, il capoverso 4 prevede un valore soglia volto a garantire che gli operatori del mercato svizzero di minore rilevanza non siano tenuti a fornire le informazioni relative alle esposizioni. In proposito, gli operatori di mercato il cui cumulo di volumi annui di energia derivanti dalle loro posizioni, dal loro volume di produzione e dal volume dei consumi è inferiore a 600 GWh all’anno sono esentati dall’obbligo di trasmissione delle esposizioni. I volumi di energia elettrica e gas devono essere calcolati separatamente.
Cpv. 5 Il capoverso 5 segue sempre la stessa logica di ridurre l’onere amministrativo per gran parte dei destinatari della legge, vale a dire gli operatori di mercato (in particolare quelli particolarmente significativi) e i mercati organizzati che sono attivi anche sul mercato all’ingrosso dell’UE per i prodotti energetici all’ingrosso ai sensi del Regolamento REMIT, e che sono quindi già assoggettati al Regolamento REMIT. Esso riprende del resto la formulazione dell’articolo 12 capoverso 3 lettera a LVTE.
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Sezione 4 Trasmissione dei dati fondamentali relativi agli impianti
Art. 23 Questa disposizione precisa l’obbligo di trasmissione dei dati fondamentali degli impianti. Si tratta di informazioni essenziali per garantire la trasparenza e la vigilanza nei mercati dell’energia all’ingrosso, in quanto permettono di identificare in tempo utile le capacità disponibili o le indisponibilità previste o impreviste degli impianti. Nel suo complesso, questa disposizione riflette un approccio pragmatico: concentrare l’obbligo di trasmissione su una cerchia ristretta di operatori (società nazionale di rete e gestori di reti svizzere di trasporto del gas), utilizzare le piattaforme esistenti per evitare duplicazioni e fornire un accesso mirato a informazioni aggiuntive laddove necessario. Tale approccio permette alla ElCom di disporre di una base dati completa e coerente, riducendo al minimo gli oneri amministrativi per gli operatori di mercato. Questa disposizione ricalca gli articoli 11 e 12 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014.
Cpv. 1 Riprendendo l’articolo 12 capoversi 7 e 8 LVTE, questo capoverso impone l’obbligo di trasmissione alla società nazionale di rete e ai gestori di reti svizzere di trasporto del gas. Questa scelta è dovuta al loro ruolo centrale e al loro accesso diretto a tutte le informazioni pertinenti. Inoltre, questi operatori dispongono di una panoramica completa e affidabile della rete di trasporto e, in virtù della loro funzione, si trovano nella posizione migliore per concentrare e trasmettere i dati fondamentali alla ElCom. Infine, la norma consente di evitare una dispersione degli obblighi di trasmissione tra una molteplicità di operatori di mercato e migliora la qualità e l’omogeneità delle informazioni raccolte, il tutto evitando un’eccessiva granularità dei dati.
Cpv. 2 Il capoverso 2 definisce con precisione la cerchia degli impianti per i quali devono essere trasmessi i dati fondamentali. Il criterio dell’allacciamento diretto alla rete di trasporto rispecchia l’idea che solo i dati relativi alle infrastrutture di importanza significativa sul mercato all’ingrosso rivestono il carattere di dati fondamentali. Infatti, un’indisponibilità che interessa una piccola centrale locale o un’unità di produzione decentralizzata non ha bisogno di essere trasmessa alla ElCom, non avendo un impatto diretto sull’equilibrio globale del sistema né sulla trasparenza dei mercati all’ingrosso. Questa scelta permette di concentrare la vigilanza sulle infrastrutture la cui importanza giustifica un monitoraggio regolare, evitando obblighi superflui per gli impianti di piccole dimensioni. L’attenzione è quindi rivolta alle infrastrutture le cui variazioni di disponibilità o capacità possono influenzare direttamente la formazione dei prezzi sul mercato e la stabilità della rete. Questo legame con il criterio dell’allacciamento diretto alla rete di trasporto fornisce sia chiarezza che certezza giuridica per gli operatori interessati.
Cpv. 3 Nell’ambito della sua vigilanza, la ElCom può trovarsi a dover disporre di informazioni più precise di quelle trasmesse regolarmente, qualora sia necessaria un’analisi approfondita per valutare determinati comportamenti sul mercato. Si tratta di informazioni più specifiche e sensibili, come le nomine finali tra zone di offerta (lett. a), la regolazione degli sbilanciamenti sulle reti elettriche (lett. b), o ancora le nomine e le rinomine del gas (lett. c). Questi dati consentono alla ElCom di ricostruire i flussi effettivi sulla rete e di analizzare in modo mirato le situazioni che possono costituire un rischio per l’integrità del mercato.
Cpv. 4 Al fine di ridurre l’onere amministrativo per i gestori di reti di trasporto, i dati fondamentali che sono già raccolti e scambiati attraverso la piattaforma centrale prevista dalla legge federale del 23 marzo 2007
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sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) 27, e ai quali la ElCom ha direttamente accesso, non devono essere trasmessi una seconda volta. L’articolo 8ater capoverso 5 lettera a OAEl è stato inoltre modificato per garantire alla ElCom l’accesso ai dati fondamentali che sarebbero stati scambiati sulla piattaforma e di cui essa ha bisogno nell’ambito dei compiti di esecuzione previsti dalla LVTE (v. all. 2).
Cpv. 5 Il capoverso 5 precisa che i gestori di impianti di produzione o di stoccaggio devono, su richiesta, fornire alla società nazionale di rete dei trasporti o ai gestori di una rete svizzera di trasporto del gas le informazioni necessarie per consentire loro di adempiere i propri compiti di trasmissione. Questo meccanismo garantisce che i gestori di rete dispongano di tutti i dati pertinenti, evitando di trasferire l’obbligo di trasmissione dei dati fondamentali direttamente ai gestori.
Capitolo 8 Impiego di informazioni privilegiate e prassi di mercato
Art. 24 Impiego di informazioni privilegiate
Cpv. 1 Analogamente all’articolo 3 paragrafo 1 del Regolamento REMIT, l’articolo 19 capoverso 1 lettere a e c LVTE non reprime soltanto l’acquisto o la vendita ma anche ogni modifica o ritiro di un ordine di negoziazione concernente un prodotto energetico svizzero all’ingrosso, a condizione che l’ordine di negoziazione iniziale sia stato inoltrato prima che la persona interessata fosse in possesso dell’informazione privilegiata. Il messaggio del 29 novembre 2023 28 concernente la legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso, peraltro, già vi faceva riferimento espressamente, stabilendo che «per “acquisto e alienazione” (nelle norme dell’UE si impiega la terminologia “acquisizione e cessione”) si intendono tutte le operazioni correlate a ordini di negoziazione e transazioni o facenti parte dei processi di conferimento di ordini di negoziazione o stipula di transazioni su uno o più mercati dell’energia all’ingrosso e che riguardano prodotti energetici svizzeri all’ingrosso (ciò include p. es. il conferimento di nuovi ordini di negoziazione, la modifica di ordini esistenti, l’annullamento di ordini e la creazione di legami o dipendenze tra ordini)». L’obiettivo principale è prevenire che informazioni privilegiate vengano impiegate per scopi strategici annullando o modificando ordini di negoziazione esistenti, attività che potrebbero produrre gli stessi effetti di un ordine di negoziazione inizialmente collocato sulla base di tali informazioni.
Cpv. 2 Il capoverso 2 concretizza l’articolo 19 capoverso 5 LVTE sulla base delle eccezioni di cui all’articolo 3 paragrafo 4 del Regolamento REMIT. La prima eccezione concerne le operazioni indispensabili per l’adempimento di un obbligo esigibile concernente l’acquisto o la vendita di prodotti energetici svizzeri all’ingrosso assunto dall’operatore del mercato svizzero prima che venisse a conoscenza dell’informazione (lett. a). Questa deroga permette di garantire che il divieto di sfruttamento e divulgazione di informazioni privilegiate non impedisca il rispetto di impegni assunti legittimamente, evitando nel contempo che gli operatori di mercato interessati si trovino in una situazione di conflitto insolubile tra il rispetto degli obblighi contrattuali e il rispetto della LVTE. Secondo la prassi dell’UE, l’ACER ritiene che gli obblighi contrattuali debbano sussistere prima che l’operatore di mercato venga a conoscenza dell’informazione privilegiata e che tali obblighi debbano
27 RS 734.7 28 FF 2023 2864
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riferirsi effettivamente a tale informazione. L’ACER ritiene inoltre che affinché un operatore di mercato sia considerato non in grado di adempiere i propri obblighi contrattuali, deve trovarsi in una situazione che comporterebbe una violazione effettiva del contratto e non disporre di altre risorse proprie per adempiere l’obbligo. Infine, poiché la deroga si applica anche agli ordini di negoziazione impartiti prima che la persona interessata sia in possesso di un’informazione privilegiata, l’ACER ritiene che per rispettare il divieto l’operatore di mercato sia tenuto ad astenersi da qualsiasi modifica o ritiro selettivo dell’ordine impartito in relazione a tale informazione privilegiata («hands-off approach»). L’applicazione di questa deroga non può coincidere con l’applicazione dell’articolo 8 capoverso 1 lettera c LVTE. Infatti, in alcune circostanze, i gestori di reti di trasporto devono essere autorizzati a prendere decisioni sulla negoziazione di prodotti energetici svizzeri all’ingrosso, nonostante il differimento della pubblicazione di un’informazione privilegiata. La seconda deroga riguarda le operazioni che permettono di coprire perdite fisiche immediate conseguenti a indisponibilità impreviste (lett. b). Come il Regolamento REMIT, questa deroga riguarda solo i produttori di energia elettrica e gas e i gestori di impianti di stoccaggio di energia elettrica o gas. Essendo la deroga limitata a tali operatori di mercato, qualsiasi indisponibilità non pianificata può riguardare solo gli impianti di produzione o stoccaggio. Inoltre, tale eccezione può essere applicata solo per avarie impreviste, vale a dire guasti che il proprietario primario delle informazioni non può conoscere ex ante, e ogni eventuale perdita fisica deve essere provocata immediatamente e unicamente da tale avaria imprevista. Pertanto, i suddetti operatori di mercato devono potersi avvalere della deroga in esame solo per concludere transazioni volte a coprire la perdita fisica immediata. Qualsiasi altra transazione che trascenda dalla copertura della perdita fisica immediata (p. es. «within the day») non rientra nel contesto di questa esenzione. Inoltre, secondo le norme dell’UE l’esenzione si può applicare solo nella misura in cui se non si fosse agito in tal modo l’operatore di mercato non sarebbe stato in grado di far fronte ai suoi obblighi contrattuali (n. 1) oppure qualora la transazione sia stata intrapresa d’intesa con il gestore di reti di trasporto interessato per garantire l’esercizio sicuro e affidabile della rete (n. 2).
Cpv. 3 Il capoverso 3 si ispira fortemente a una norma analoga contenuta nel diritto dei mercati finanziari (art. 128 dell’ordinanza del 25 novembre 2015 29 sull’infrastruttura finanziaria [OInFi]). Si può dunque rinviare ai relativi commenti.
Art. 25 Manipolazione del mercato
Cpv. 1 Il capoverso 1 si ispira fortemente a una norma analoga contenuta nel diritto dei mercati finanziari (art. 127 cpv. 1 lett. b OInFi). Questa eccezione è giustificata dal fatto che la Confederazione, i Cantoni e i Comuni, per adempiere i loro compiti pubblici, devono poter utilizzare informazioni privilegiate ed effettuare operazioni in titoli che potrebbero ingannare il mercato. Ciò esclude di fatto qualsiasi operazione effettuata a scopo di investimento. Tuttavia, diversamente da quanto dispone l’OInFi, l’eccezione si limita ai soli provvedimenti disposti dal Consiglio federale per prevenire minacce all’approvvigionamento di energia elettrica o di gas (lett. a) o alle misure volte a garantire l’approvvigionamento del Paese in beni e servizi d’importanza vitale in situazioni di grave penuria ai sensi della legge del 17 giugno 2016 30 sull’approvvigionamento del Paese (LAP; lett. b), così come previsto dagli articoli 5 segg. e 31 segg. LAP. È intenzionale che tali misure coincidano con quelle che possono giustificare lo sfruttamento e la divulgazione di informazioni privilegiate (art. 19 cpv. 4 LVTE), per cui si rimanda ai relativi commenti.
29 RS 958.11 30 RS 531
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Cpv. 2 Il capoverso 2 introduce alcune sfumature interpretative, riportando alcune prassi di mercato che, pur potendo rientrare formalmente nell’articolo 20 LVTE, si possono tuttavia considerare legittime se rispondono a criteri ben precisi. La decisione spetta alla ElCom, che effettua un esame ex post e caso per caso della prassi in questione. La valutazione avviene perciò a posteriori, alla luce dei fatti concreti e degli effetti prodotti sul mercato. Questo approccio pragmatico mira ad armonizzare l’attuazione della LVTE con la prassi europea. Occorre tuttavia rilevare che ad oggi nessuno Stato membro ha ancora convalidato ufficialmente nessuna prassi di mercato ammessa dal Regolamento REMIT. I vari requisiti elencati sono quelli di cui l’ACER tiene attualmente conto e che si basano sul Regolamento (UE) n. 596/2014 31.
Capitolo 9 Emolumenti e tassa annua di vigilanza
Sezione 1 Emolumenti Poiché la base giuridica contenuta nell’articolo 23 LVTE è redatta in modo analogo all’articolo 15 della legge del 22 giugno 2007 32 sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA), la presente sezione si ispira fortemente alle disposizioni contenute nel diritto dei mercati finanziari, segnatamente nell’ordinanza del 15 ottobre 2008 33 sugli emolumenti e sulle tasse della FINMA (Oem-FINMA). L’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 sugli emolumenti (OgeEm) 34 si applica in virtù del campo di applicazione specificato nel suo articolo 1 capoverso 1 a tutta l’Amministrazione federale così come nell’articolo 2 capoversi 1-3 della legge del 21 marzo 1997 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (LOGA) 35, e quindi anche alla ElCom in quanto unità organizzativa decentralizzata. I costi delle procedure attribuibili a una persona in particolare (equivalenza individuale) sono coperti da emolumenti. Può trattarsi in particolare di procedure decisionali, di vigilanza che non portano a una decisione formale o che si concludono solo con una classificazione, o di prestazioni varie. Le procedure di vigilanza possono comportare notevoli oneri investigativi, da finanziare tramite emolumenti anche se non si traducono in una decisione o si concludono solo con una classificazione. Le spese vengono ripartite applicando il principio di causalità o il principio della parte soccombente. In altre parole, la persona che ha causato l’indagine o le cui ragioni probabilmente non sarebbero state riconosciute fondate in un procedimento sostiene le spese di quest’ultimo. La struttura degli emolumenti sarà di competenza della giurisprudenza dei tribunali federali. Il calcolo degli emolumenti dell’Amministrazione federale obbedisce ai principi dell’equivalenza e della copertura dei costi. Secondo il principio della copertura dei costi, i proventi totali degli emolumenti non devono superare, o devono superare solo in misura minima, i costi complessivi sostenuti dalla collettività per il settore amministrativo interessato (decisione del Tribunale federale 126 I 180 consid. 3). Secondo il principio di equivalenza, non deve esserci una palese sproporzione tra l’importo dell’emolumento e il valore oggettivo della prestazione statale. Il beneficio per i singoli soggetti o i costi dell’utilizzazione concreta della prestazione del settore amministrativo interessato possono essere determinanti per il calcolo del valore (DTF 126 I 180 consid. 3). Anche le autorità federali, cantonali e comunali pagano emolumenti per le prestazioni fornite dalla ElCom, a meno che non si tratti di prestazioni riguardanti assistenza amministrativa e giudiziaria.
Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) 32 RS 956.1 33 RS 956.122 34 RS 172.041.1 35 RS 172.010
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Art. 26 Aliquote degli emolumenti Questa disposizione ricalca gli articoli 8 e 9 Oem-FINMA. Il calcolo degli emolumenti si basa sulle aliquote quadro fissate nell’allegato 1, a garanzia di trasparenza e prevedibilità dei costi (cpv. 1). Nella pratica, la ElCom fisserà l’emolumento preciso in funzione del tempo medio impiegato per svolgere operazioni analoghe e dell’importanza dell’affare per la persona interessata (cpv. 2). Se l’allegato non prevede un emolumento specifico per una decisione, una procedura di vigilanza o una prestazione, l’importo dovrà essere calcolato in funzione del tempo effettivamente impiegato e dell’importanza dell’affare (cpv. 3). Questa regola di sussidiarietà garantisce che ogni prestazione fornita dalla ElCom sia coperta dall’obbligo di pagare emolumenti. La tariffa oraria varia tra i 100 e i 500 franchi, a seconda della funzione rivestita dalle persone coinvolte e della complessità dell’affare (cpv. 4). Tale variabilità deriva dal fatto che i casi semplici generano costi inferiori, mentre i fascicoli complessi che richiedono competenze specialistiche giustificano una tariffa maggiore. Per i casi che presentano una portata straordinaria o difficoltà particolari, la ElCom può prescindere dalle aliquote previste nell’allegato e fissare l’emolumento in funzione del tempo effettivamente impiegato (cpv. 5). Questa flessibilità permette di garantire che i costi eccezionali non siano sostenuti da tutti gli assoggettati ma dalla persona che ha occasionato la procedura. Infine, la ElCom può maggiorare l’emolumento fino al 50 per cento per decisioni e prestazioni di eccezionale entità, particolare difficoltà o urgenza (cpv. 6). Questa possibilità permette di coprire i costi supplementari legati al coinvolgimento eccezionale delle risorse dell’autorità.
Sezione 2 Tassa annua di vigilanza Poiché la base giuridica contenuta nell’articolo 23 LVTE è redatta in modo analogo all’articolo 15 LFINMA, la presente sezione si ispira fortemente alle disposizioni contenute nel diritto dei mercati finanziari, segnatamente nell’Oem-FINMA.
Art. 27 Principio, portata e base di calcolo Questa disposizione ricalca l’articolo 11 Oem-FINMA. La tassa di vigilanza riguarda solo gli operatori del mercato svizzero in quanto principali destinatari della legge (art. 23 cpv. 2 LVTE). I costi prodotti dalla legge sono in gran parte legati all’attività di vigilanza della ElCom sui prodotti energetici svizzeri all’ingrosso e sugli operatori del mercato svizzero (personale, infrastrutture informatiche ecc.). Gli obblighi imposti agli operatori del mercato europeo mirano unicamente a consentire alla ElCom di godere di una visione precisa delle loro attività di negoziazione sui prodotti energetici europei all’ingrosso. Tali operatori devono trasmettere alla ElCom le stesse informazioni che già trasmettono alle autorità europee conformemente al Regolamento REMIT. Pertanto, gli unici costi da essi sostenuti riguardano il trattamento e la conservazione annuale dei dati ricevuti conformemente all’articolo 12 capoverso 3 LVTE. Inoltre, la legge non reprime i comportamenti illeciti sul mercato relativi ai prodotti energetici europei all’ingrosso. Tali comportamenti rientrano esclusivamente nel campo d’applicazione del Regolamento REMIT e, pertanto, nella competenza dell’ACER o delle autorità nazionali di regolazione degli Stati membri dell’UE. La base di calcolo per l’anno di assoggettamento corrente è costituita dai costi complessivi sostenuti dalla ElCom nell’anno precedente per la vigilanza sul settore interessato, previa deduzione degli emolumenti. Pertanto, i costi effettivamente sostenuti durante l’anno di assoggettamento si ripercuotono e sono coperti da tutti gli assoggettati nell’anno di assoggettamento.
Art. 28 Tassa di base fissa e tassa complementare variabile Questa disposizione ricalca l’articolo 12 Oem-FINMA.
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L’attività di vigilanza della ElCom comprende prestazioni di base che devono essere effettuate ogni anno allo stesso modo per tutti gli assoggettati. Queste prestazioni sono finanziate attraverso la tassa di base fissa, che copre così le spese fondamentali e assicura che ogni operatore del mercato svizzero contribuisca a questi costi in maniera equa. La tassa complementare variabile permette di distribuire i costi di vigilanza restanti, non coperti dai proventi della tassa di base, in funzione dell’effettiva attività di negoziazione di tali operatori, garantendo così un contributo proporzionato alle risorse impiegate dalla ElCom.
Art. 29 Inizio e fine dell’assoggettamento Questa disposizione ricalca l’articolo 13 Oem-FINMA. L’assoggettamento alla tassa annua di vigilanza inizia il giorno in cui la ElCom iscrive l’operatore del mercato svizzero nel registro degli operatori di mercato e termina con la cancellazione della sua registrazione. Chi è assoggettato alla vigilanza è tenuto a pagare la tassa per tutto il tempo che è soggetto alla vigilanza della ElCom. Il computo in funzione del tempo (art. 31 cpv. 2) tiene conto di questo aspetto e risulta quindi conforme al principio di causalità.
Art. 30 Riscossione della tassa e fatturazione Questa disposizione ricalca gli articoli 13 e 14 Oem-FINMA. Come stabilito nell’articolo 27, la tassa di vigilanza è calcolata e riscossa sulla base dei costi complessivi sostenuti dalla ElCom nell’anno precedente. Dopo la chiusura del suo conto annuale, la ElCom allestisce un conteggio definitivo per ogni assoggettato in base agli oneri effettivamente sostenuti durante l’anno di assoggettamento. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la ElCom deve inviare a ciascun operatore del mercato svizzero interessato una fattura riguardante la tassa annua di vigilanza, nella quale devono figurare i dettagli del calcolo della tassa complementare variabile (cpv. 3). I dati dell’anno che precede l’anno di assoggettamento servono quindi da base per il calcolo delle tasse complementari di un assoggettato in funzione della sua attività di negoziazione. Dato che alcuni operatori del mercato svizzero non risiedono in Svizzera, la ElCom può scegliere di inviare la fattura direttamente al rappresentante designato secondo l’articolo 6 LVTE. Il primo anno di applicazione della legge presenta una particolare difficoltà in quanto non esistono ancora dati di riferimento relativi agli oneri effettivi della ElCom e all’attività di negoziazione degli operatori del mercato svizzero in relazione a prodotti energetici svizzeri all’ingrosso. In considerazione di ciò, per il periodo compreso tra l’entrata in vigore della presente ordinanza e il 31 dicembre 2027 la tassa complementare variabile viene riscossa su base semestrale (cpv. 2). Questo meccanismo permette alla ElCom di raccogliere rapidamente i proventi per finanziare le attività di vigilanza, anziché attendere il 31 gennaio dell’anno successivo all’entrata in vigore della legge per riscuotere la tassa completa – sarebbe infatti troppo tardi per coprire le spese correnti. Questa struttura transitoria garantisce quindi alla ElCom la disponibilità di mezzi finanziari per esercitare le sue funzioni di vigilanza sin dall’entrata in vigore della legge. Esigibilità, differimento e prescrizione sono retti dalle disposizioni per la riscossione degli emolumenti.
Art. 31 Calcolo della tassa di base fissa Questa disposizione ricalca in particolare l’articolo 16 Oem-FINMA. La tassa di base annua ammonta a 250 franchi per ogni operatore del mercato svizzero che per l’intero anno precedente è stato registrato presso la ElCom conformemente all’articolo 4 LVTE. Tale importo si basa sul minimo che deve versare all’ACER ogni operatore di mercato che è attivo all’interno dell’UE ed è sottoposto al Regolamento REMIT, non appena conclude una singola transazione, emette un singolo ordine di negoziazione o le comunica un singolo dato fondamentale. La tassa di base annua è quindi volutamente fissata a un livello modesto. Il suo scopo è quello di garantire soprattutto che ogni operatore del mercato svizzero contribuisca in modo minimo e uniforme ai costi fissi della ElCom. Questo importo contenuto riflette la volontà di non creare un onere finanziario
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sproporzionato per i piccoli operatori di mercato, che generano solo un volume limitato di transazioni e ordini di negoziazione. Per contro, i rimanenti costi sono coperti dalla tassa complementare variabile (art. 32), la quale ripartisce gli oneri residui in modo proporzionato all’attività effettiva degli operatori di mercato. La combinazione di una tassa di base di importo contenuto e di una tassa variabile calcolata a dipendenza del volume di attività di negoziazione consente allora di garantire equità sia sul piano orizzontale, assicurando che tutti contribuiscano almeno a una quota minima dei costi, sia sul piano verticale, facendo sostenere la quota principale dei costi agli operatori che causano il maggior dispendio di risorse di vigilanza. Questo meccanismo garantisce un finanziamento equilibrato e proporzionato del sistema, evitando che piccoli operatori di mercato siano penalizzati da un onere eccessivo e garantendo nel contempo che i grandi operatori si facciano carico di una quota di costi corrispondente alla loro attività. Se l’assoggettamento non inizia o non termina in coincidenza con l’anno contabile, la tassa di base annua è dovuta pro rata temporis (cpv. 2).
Art. 32 Calcolo della tassa complementare variabile e fatturazione Questa disposizione ricalca in particolare l’articolo 17 Oem-FINMA. La tassa complementare variabile mira a ripartire, tra gli operatori del mercato svizzero, i costi di vigilanza relativi ai prodotti energetici svizzeri all’ingrosso che non sono coperti dagli emolumenti o dalla tassa di base. Essa costituisce quindi l’elemento principale del finanziamento della vigilanza esercitata dalla ElCom. Il metodo di calcolo consta di una formula trasparente e obiettiva che tiene conto di questi fattori: • costi complessivi sostenuti dalla ElCom per il settore di vigilanza interessato (C); • proventi degli emolumenti (E) e della tassa di base (T) per il settore di vigilanza interessato; • volume di attività sui mercati dell’energia all’ingrosso in relazione a prodotti energetici svizzeri all’ingrosso (N e U). La chiave di ripartizione si applica in proporzione all’attività di ciascun operatore del mercato svizzero (U) rispetto al volume complessivo (N). In altre parole, più un operatore è attivo sul mercato dell’energia all’ingrosso in relazione a prodotti energetici svizzeri all’ingrosso e maggiore è il dispendio di risorse di vigilanza che causa, maggiore è il suo contributo. Questo meccanismo è in sintonia con il principio di causalità perché gli operatori che generano la maggior quantità di oneri di vigilanza si fanno carico della quota corrispondente dei costi. Consente inoltre di contenere il livello della tassa di base, concentrando la maggior parte del finanziamento sulla componente variabile. Inoltre, questo approccio garantisce la proporzionalità e l’equità del sistema: infatti, i piccoli operatori non sono penalizzati da una tassa uniforme troppo gravosa, mentre quelli grandi si fanno carico di un onere proporzionato al loro peso economico e al loro impatto sui prodotti energetici svizzeri all’ingrosso.
Capitolo 10 Trattamento dei dati e sistema d’informazione
Art. 33 Poiché la base legale sancita dall’articolo 24 LVTE è redatta in modo analogo all’articolo 101 della legge federale del 29 settembre 2017 36 sui giochi in denaro (LGD), la presente sezione si ispira fortemente
36 RS 935.51
Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (OVTE) – Rapporto esplicativo
alle disposizioni contenute nell’articolo 97 dell’ordinanza del 7 novembre 2018 37 sui giochi in denaro (OGD). Questa disposizione specifica tutte le categorie di dati che la ElCom è chiamata a trattare nell’ambito dei suoi compiti di vigilanza e trasparenza. Definisce inoltre i principi applicabili al sistema d’informazione gestito dalla ElCom.
Cpv. 1 Questo capoverso precisa per ciascuna categoria di persone le categorie di dati personali che possono essere trattati e che il sistema d’informazione della ElCom è autorizzato a contenere. Differenzia gli obblighi specifici degli operatori svizzeri ed europei, le informazioni provenienti dagli intermediari e dai gestori delle infrastrutture e quelle derivanti dalle diverse procedure di vigilanza condotte dalla ElCom o dall’assistenza amministrativa. Alcune di queste informazioni devono essere rese pubbliche tramite registri (p. es. la registrazione degli operatori di mercato [art. 5 LVTE], delle piattaforme per le informazioni privilegiate [art. 10 LVTE] o dei meccanismi di segnalazione [art. 14 LVTE]) al fine di garantire la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso. Per contro, tutti gli altri dati sono conservati unicamente nel sistema d’informazione della ElCom, al quale essa sola ha accesso.
Cpv. 2 e 3 Garantire alla ElCom l’esclusività dell’accesso al sistema d’informazione riflette la volontà di garantire forte riservatezza nel trattamento dei dati raccolti. A differenza dei registri pubblici previsti dalla legge per le informazioni destinate a garantire la trasparenza del mercato, il sistema d’informazione non rappresenta una banca dati pubblica, ma uno strumento interno di vigilanza. La ElCom è pertanto tenuta a garantire la sicurezza tecnica e organizzativa del sistema d’informazione, in misura tale da proteggere i dati da qualsiasi accesso non autorizzato. Questo requisito va oltre le semplici precauzioni tecniche, comprende l’attuazione di chiare procedure interne, la limitazione dell’accesso al personale autorizzato, l’uso di standard di sicurezza informatica riconosciuti e l’esecuzione di test periodici. La sicurezza organizzativa presuppone altresì la registrazione degli accessi. Ogni consultazione o elaborazione di dati nel sistema d’informazione deve essere attribuita in modo univoco a una persona fisica o a un processo di sistema identificato, al fine di garantire la tracciabilità, ad esempio in un contesto di audit di sicurezza o indagini.
Cpv. 4–6 Infine, il periodo di conservazione è strettamente limitato a non oltre dieci anni dalla fornitura dei dati. Qualora sia avviato un procedimento prima della scadenza dei dieci anni, il termine è sospeso fino all’emanazione e al passaggio in giudicato di una decisione. Trascorso tale termine, la ElCom provvede alla distruzione dei dati secondo modalità che ne rendano impossibile il ripristino con mezzi ragionevoli, a garanzia di una riservatezza duratura ai sensi della protezione dei dati. Il periodo di dieci anni al massimo è giustificato dal fatto che i procedimenti che portano a sanzioni amministrative o penali richiedono istruzioni lunghe, spesso pluriennali, basate in gran parte su analisi di mercato dettagliate. Detto periodo tiene inoltre conto del termine di prescrizione dell’azione penale prevista dall’articolo 97 del Codice penale svizzero (CP) 38 per i reati di cui agli articoli 44 e 45 LVTE. La ElCom non avvia immediatamente un procedimento formale quando constata un comportamento sospetto sul mercato. Occorre infatti che questo comportamento venga prima portato alla sua conoscenza, e poi deve effettuare un esame preliminare sommario per determinare se si possa ravvisare una violazione della legge. Per determinare il carattere illecito di un comportamento sul mercato, è indispensabile confrontarlo con altri comportamenti sul mercato. Data la durata delle 37 RS 935.511 38 RS 311
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istruzioni, la distanza temporale tra i fatti e l’avvio del procedimento, nonché la necessità della ElCom di disporre di una visione d’insieme del mercato per condurre le sue analisi, è necessario che i dati raccolti siano conservati per un periodo di dieci anni. Inoltre, questo periodo di conservazione deriva direttamente dall’articolo 26c capoverso 3 OAEl, in vigore dal 2013.
Capitolo 11 Disposizioni transitorie Le disposizioni transitorie mirano a garantire un’attuazione ordinata e proporzionata della legge e della presente ordinanza. In particolare, tengono conto del fatto che alcune infrastrutture necessarie per la piena applicazione della legge (come le piattaforme per le informazioni privilegiate o i meccanismi di segnalazione) saranno operative solo dopo l’entrata in vigore della legge. Per evitare che gli operatori di mercato si trovino nell’impossibilità materiale di adempiere immediatamente i loro nuovi obblighi, la presente ordinanza introduce specifici periodi di transizione.
Art. 34 Designazione di un rappresentante in Svizzera L’articolo 6 LVTE impone agli operatori del mercato svizzero con sede o domicilio all’estero di designare un rappresentante in Svizzera. Tale designazione presuppone che gli operatori di mercato interessati si prendano il tempo di identificare una persona o un’entità con le competenze necessarie, dopodiché di negoziare e formalizzare i termini contrattuali del mandato. Queste operazioni comportano non di rado discussioni sul piano giuridico e organizzativo, in particolare per quanto riguarda la portata delle responsabilità del rappresentante e la copertura delle sue spese. Per tenere conto di questi aspetti pratici ed evitare che gli operatori con sede o domicilio all’estero siano posti in situazione di illegalità all’entrata in vigore della legge, è previsto un periodo di transizione di tre mesi. Definendo tale termine si vuole consentire loro di organizzare adeguatamente la rappresentanza in Svizzera e di ultimare i contratti di mandato necessari. Si contribuisce così a garantire un’attuazione graduale e realistica del nuovo obbligo, senza compromettere l’efficacia della vigilanza esercitata dalla ElCom.
Art. 35 Pubblicazione di informazioni privilegiate e trasmissione di informazioni alla ElCom L’articolo 7 LVTE impone agli operatori del mercato svizzero l’obbligo di pubblicare senza indugio le informazioni privilegiate che li riguardano mediante una piattaforma per le informazioni privilegiate abilitata. Tuttavia, è possibile che al momento dell’entrata in vigore della legge nessuna piattaforma abbia ancora ottenuto l’abilitazione dalla ElCom. In tal caso, un’applicazione immediata e rigorosa dell’obbligo di legge esporrebbe gli operatori all’impossibilità materiale di rispettare la legge, e quindi al rischio di cadere nell’illiceità senza loro colpa. Analogamente, l’articolo 12 LVTE prevede l’obbligo per gli operatori di mercato di trasmettere le loro transazioni e i loro ordini di negoziazione alla ElCom mediante un meccanismo di segnalazione abilitato. Anche in questo caso è possibile che al momento dell’entrata in vigore della legge la ElCom non abbia ancora approvato nessun meccanismo, il che renderebbe impossibile l’esecuzione immediata dell’obbligo in questione. Per evitare una situazione del genere, l’articolo 35 prevede una disposizione transitoria che autorizza gli operatori di mercato a differire la pubblicazione delle loro informazioni privilegiate e la trasmissione delle loro operazioni per un periodo di tre mesi. È tuttavia importante sottolineare che tale differimento non esonera gli operatori del mercato svizzero dall’obbligo di pubblicazione o di trasmissione. Infatti, non appena ne avranno la possibilità, e comunque non oltre il 1° aprile 2027, dovranno: • trasmettere alla piattaforma per le informazioni privilegiate abilitata che hanno scelto tutte le informazioni privilegiate di cui all’articolo 7 LVTE che avrebbero dovuto pubblicare dall’entrata in vigore della legge; • trasmettere alla ElCom tutte le informazioni di cui all’articolo 12 capoverso 1 lettera a LVTE concernenti le operazioni da essi effettuate dall’entrata in vigore della legge.
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Questo dispositivo transitorio concilia due obiettivi, cioè garantire che gli operatori non siano sanzionati per l’impossibilità tecnica di rispettare la legge e consentire alla ElCom di ottenere, a termine, tutte le informazioni necessarie alla vigilanza dei mercati dell’energia all’ingrosso.
Art. 36 Trasmissione delle esposizioni
Cpv. 1 Il capoverso 1 fissa al 1er aprile 2027 la data di applicazione dell’obbligo di trasmissione delle esposizioni. Questo termine offre agli operatori del mercato svizzero tempo sufficiente per adeguare i sistemi interni e i processi di reporting al nuovo obbligo, la cui attuazione è impegnativa sul piano tecnico e si basa su dati prospettici che coprono un orizzonte temporale di 24 mesi. La decisione tiene conto anche del calendario europeo. La trasmissione delle esposizioni fa capo alla revisione del Regolamento REMIT e del suo regolamento di esecuzione, di cui è ancora oggetto di discussione l’entrata in vigore effettiva nell’UE. In questo contesto, definendo un periodo transitorio di tre mesi si vuole evitare che le disposizioni svizzere siano disallineate con il Regolamento REMIT o si applichino in anticipo rispetto al regime europeo corrispondente.
Cpv. 2 Il capoverso 2 attribuisce al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni la competenza di prorogare il termine di cui al capoverso 1 in funzione dell’entrata in vigore della corrispondente regolamentazione dell’UE. Questa clausola di flessibilità mira a garantire il maggior allineamento possibile con il diritto dell’UE e a evitare divergenze temporali che potrebbero creare ulteriori oneri amministrativi o incoerenze per gli operatori di mercato attivi sia in Svizzera che nell’UE. Consente inoltre di tenere conto dell’evoluzione del processo legislativo europeo senza rendere necessaria una nuova modifica formale dell’ordinanza. Nel suo complesso, l’articolo 36 riflette la volontà di coordinare l’entrata in vigore del regime svizzero sulla trasmissione delle esposizioni con quello dell’UE, garantendo nel contempo un’attuazione pragmatica, prevedibile e proporzionata per gli operatori interessati.
Art. 37 Prescrizioni tecniche o amministrative dell’Ufficio federale dell’energia (UFE) Il settore della vigilanza sui mercati dell’energia all’ingrosso è estremamente tecnico e in continua evoluzione. Nell’UE, l’applicazione del Regolamento REMIT si basa in gran parte su documenti di riferimento e orientamenti elaborati dall’ACER, nei quali si specificano per le autorità le modalità interpretative e applicative degli obblighi previsti dal Regolamento REMIT. Tali documenti sono aggiornati regolarmente per tenere conto dell’evoluzione delle prassi di mercato e degli insegnamenti tratti dalla pratica operativa. Tra questi documenti, il Transaction Reporting User Manual (TRUM) ben illustra il carattere dinamico ed evolutivo di questo quadro, essendo oggetto di revisioni frequenti per integrare i riscontri ottenuti con l’esperienza, correggere le incongruenze e adeguare le procedure agli sviluppi tecnici e normativi. La ElCom non dispone della competenza di emanare norme giuridiche vincolanti. Le istruzioni che adotta – come le circolari della FINMA o gli orientamenti dell’ACER nell’ambito del Regolamento REMIT – hanno la funzione di precisare l’interpretazione e l’applicazione degli obblighi sanciti dalla legge e dall’ordinanza. Rendono possibile un’attuazione pragmatica, flessibile ed evolutiva del dispositivo, ma non possono di per sé istituire obblighi cogenti per gli assoggettati. L’articolo 37 istituisce pertanto un meccanismo che permette, se del caso, di rimediare a un’inosservanza sistematica o significativa di tali norme non vincolanti. Esso conferisce all’UFE la competenza di emanare prescrizioni tecniche o amministrative vincolanti qualora ciò si riveli necessario per l’esecuzione uniforme ed efficace della legge. La lettera a permette all’UFE di stabilire requisiti tecnici e amministrativi minimi, in particolare per quanto riguarda i formati di trasmissione, i dettagli tecnici, gli standard di sicurezza o le modalità di trasmissione
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delle informazioni necessarie per adempiere gli obblighi di vigilanza previsti dalla LVTE. Questa competenza mira a garantire una base comune minima, pur lasciando un margine di manovra sufficiente per seguire le evoluzioni tecnologiche. La lettera b prevede espressamente la possibilità per l’UFE di dichiarare obbligatorie disposizioni o norme tecniche o amministrative esistenti, siano esse internazionali, emanate da organizzazioni specializzate riconosciute, contenute in istruzioni della ElCom o formulate in raccomandazioni dell’UE, in particolare quelle elaborate dall’ACER nell’ambito del Regolamento REMIT. Questo approccio consente di garantire un allineamento dinamico con gli standard europei, senza dover modificare formalmente la legge o l’ordinanza in corrispondenza di ogni novità tecnica o procedurale. È particolarmente rilevante nel contesto della vigilanza sui mercati dell’energia all’ingrosso, dove i formati di dati, gli schemi di reporting o le prassi operative si evolvono rapidamente per loro natura.
Art. 38 Modifica di altri atti normativi
1. Ordinanza del 14 marzo 2008 sull’approvvigionamento elettrico (OAEl) 39
Art. 8ater cpv. 5 lett. a Conformemente all’articolo 23 capoverso 4, i dati fondamentali degli impianti che sono già stati scambiati attraverso la piattaforma centrale ai sensi dell’articolo 17g LAEl e ai quali la ElCom ha accesso secondo l’articolo 8ater capoverso 5 lettera a OAEl non devono essere trasmessi. Il fondamento di questa deroga si ottiene con la modifica dell’articolo 8ater capoverso 5 lettera a OAEl, così da consentire alla ElCom di accedere ai dati fondamentali scambiati attraverso la piattaforma centrale. Art. 26abis, 26b e 26c Con l’articolo 12 capoverso 3 LVTE vengono portate a livello di legge ed estese al settore del gas le prescrizioni dell’articolo 26abis capoverso 1 e 2 lettera a OAEl. Gli articoli 26abis–26c OAEl possono perciò essere abrogati.
2. Ordinanza del 25 novembre 2015 sull’infrastruttura finanziaria (OInFi) 40
Art. 62 cpv. 1 lett. f Essendo la ElCom l’autorità di vigilanza sui mercati dell’energia all’ingrosso che raggruppa il settore dell’energia elettrica e del gas, l’articolo 62 capoverso 1 lettera f deve essere integrato con l’aggiunta della menzione esplicita del settore del gas.
5. Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni
Come già annunciato nel messaggio concernente la legge, la LVTE e l’OVTE ampliano notevolmente i compiti della ElCom come autorità di vigilanza nel mercato dell’energia all’ingrosso. I fondi per tale scopo non sono ancora approvati. Tra le attività da svolgere rientreranno, tra l’altro, la raccolta e l’analisi di volumi di dati maggiori e più dettagliati, nonché il monitoraggio efficace del rispetto dei nuovi divieti relativi ai comportamenti illeciti sul mercato. L’esecuzione di accertamenti su questi ultimi è un’attività onerosa che va eseguita con grande attenzione. Inoltre, in alcuni casi la constatazione di una violazione potrebbe tradursi in un procedimento penale. Questi compiti supplementari rendono necessario, oltre a quelli già assegnati in relazione all’articolo 26 abis OAEl, un ulteriore posto di lavoro, preferibilmente di natura giuridica considerando l’ambito d’attività. Inoltre, con il presente progetto la ElCom acquisisce nuove competenze sotto il profilo materiale in rapporto al gas. Il know-how specialistico in questo 39 RS 734.71 40 RS 958.11
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settore, finora scarsamente oggetto di vigilanza, va sviluppato da zero, soprattutto in riferimento al commercio di gas all’ingrosso. Per i compiti supplementari legati al commercio del gas sono necessari due nuovi posti di lavoro. È necessario anche un posto al 50 per cento per il monitoraggio a breve termine e per i mercati di rilevanza sistemica. Si tratta complessivamente di 3,5 posti di lavoro aggiuntivi.
Le spese per beni e servizi, fatta eccezione per i costi legati al salvataggio dei dati che da allora sono aumentati, corrispondono ai valori indicati nel messaggio e comprendono le spese d’esercizio (fr. 1,3 mio. all’anno), il software di monitoraggio (fr. 0,4 mio. all’anno, distribuiti su 10 anni) e il fabbisogno di archiviazione supplementare (fr. 0,85–1,15 mio. all’anno). Le spese d’esercizio di 1,3 milioni di franchi sono composte dai costi per il service level agreement con l’Ufficio federale dell’informatica e della telecomunicazione in relazione all’hosting, alla manutenzione e alle richieste di modifica («change requests», CR), nonché dalla manutenzione e dal contratto di supporto con un fornitore di soluzioni tecnologiche per le CR continuative e gli adeguamenti prestazionali. I costi per il software di monitoraggio comprendono il rinnovo delle licenze, la manutenzione e l’esercizio, nonché l’hosting e le CR. I costi di archiviazione, non ancora indicati nel messaggio, derivano principalmente dal forte aumento del fabbisogno di spazio di archiviazione dovuto all’enorme aumento delle negoziazioni algoritmiche, nonché dalla grande quantità di dati, dal miglioramento continuo dei sistemi e dall’adeguamento dell’infrastruttura per permettere alla ElCom di recepire i dati.
Nel complesso, il fabbisogno di mezzi finanziari per la Confederazione ammonta nel 2027 a 3,18 milioni di franchi di spese per il personale e per beni e servizi, con un aumento di 100 000 franchi per ognuno degli anni successivi. Le uscite sono interamente controfinanziate dagli emolumenti e dalla tassa di vigilanza della ElCom.
L’OVTE non produce ripercussioni dirette per i Cantoni e i Comuni, interessati in via indiretta in quanto proprietari di aziende di fornitura di energia elettrica e gas.
5.2 Ripercussioni per l’economia e per i diversi operatori
Per chi stipula solamente contratti per la fornitura e la distribuzione di energia elettrica o gas ai consumatori finali in Svizzera che non influenzano in modo significativo il prezzo dei prodotti energetici svizzeri all’ingrosso Occorre anzitutto notare che alcuni contratti sono esclusi a priori dal campo d’applicazione della LVTE. Infatti, conformemente all’articolo 3 capoverso 1 lettera b numeri 1 e 2 LVTE, i contratti per la fornitura e la distribuzione di energia elettrica o gas a consumatori finali in Svizzera sono considerati prodotti energetici all’ingrosso solo se possono influenzare in modo significativo il prezzo dei prodotti energetici svizzeri all’ingrosso. Nell’UE il criterio utilizzato è quello della capacità di consumo annuale (soglia di 600 GWh all’anno). L’OVTE riprende questo valore limite escludendo dal campo d’applicazione i contratti per la fornitura o la distribuzione di energia elettrica o gas a consumatori finali in Svizzera con una capacità di consumo annua inferiore a 600 GWh, a condizione che siano stipulati per il consumo effettivo da parte del consumatore finale. Pertanto, se un consumatore finale non raggiunge questo limite, tutti i contratti per la fornitura e la distribuzione di energia elettrica o gas a tale consumatore finale in Svizzera non saranno considerati prodotti energetici svizzeri all’ingrosso. Ciò significa che un consumatore finale o un altro operatore che stipuli esclusivamente questo tipo di contratto non sarà considerato operatore del mercato svizzero ai sensi dell’articolo 2 capoverso 1 lettera a LVTE e non sarà perciò assoggettato alla LVTE e ai relativi obblighi, con un onere amministrativo nullo. Per gli operatori del mercato svizzero assoggettati anche al Regolamento REMIT
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Tra i destinatari della LVTE, va da sé che un certo numero di operatori (segnatamente quelli di grande rilevanza) sia attivo anche sul mercato all’ingrosso dell’UE per i prodotti energetici all’ingrosso ai sensi del Regolamento REMIT, e siano perciò già assoggettati a tale regolamento. Esistendo analogie di fatto tra gli obblighi e l’attuazione del Regolamento REMIT e della LVTE, questi operatori di mercato possiedono già tutte le conoscenze e le infrastrutture necessarie per la corretta attuazione della LVTE. Sono infatti tutti già registrati presso l’ACER, pubblicano informazioni privilegiate mediante apposite piattaforme e forniscono informazioni all’ACER mediante un meccanismo di segnalazione. L’idea dell’ordinanza è quindi quella di prevedere, per gli obblighi principali – vale a dire la registrazione, la pubblicazione di informazioni privilegiate e la trasmissione di informazioni alla ElCom –, la possibilità per gli operatori del mercato svizzero che sono attivi anche come operatori del mercato europeo di utilizzare gli stessi standard che già applicano conformemente al Regolamento REMIT. Questo approccio garantisce che gli operatori attivi in relazione a prodotti energetici svizzeri ed europei all’ingrosso non siano costretti ad adottare procedure e infrastrutture diverse per soddisfare i requisiti di legge. Consente perciò di ridurre notevolmente i costi amministrativi, evitare inutili duplicazioni e garantire coerenza normativa tra la Svizzera e l’UE. Le agevolazioni sono descritte qui di seguito : Registrazione • Articolo 4 capoverso 3 LVTE: se è già registrato presso l’ACER, l’operatore trasmette alla ElCom unicamente le informazioni che ha già trasmesso conformemente alle norme dell’UE. • Articolo 5 capoverso 3: le persone che sono già registrate presso la ElCom come operatori del mercato svizzero o come operatori del mercato europeo possono chiederle di farsi registrare come operatori dell’altro mercato. Se del caso, la ElCom può chiedere ulteriori informazioni all’operatore di mercato interessato. Pubblicazione • Articolo 13 capoverso 3: gli operatori del mercato svizzero che sono attivi anche come operatori del mercato europeo e pubblicano informazioni privilegiate conformemente alle disposizioni dell’UE possono pubblicare le loro informazioni privilegiate secondo la legge nello stesso formato e con lo stesso livello di informazioni. Trasmissione • Articolo 18 capoverso 5: gli operatori del mercato svizzero e i gestori di mercati organizzati che, conformemente alle norme dell’UE, trasmettono all’ACER informazioni relative alle loro operazioni concernenti prodotti energetici all’ingrosso ai sensi delle norme dell’UE possono trasmettere alla ElCom le informazioni di cui all’articolo 12 capoverso 1 lettera a LVTE con gli stessi dettagli tecnici previsti da tali norme.
Obbligo di registrazione (art. 4 LVTE) L’obbligo di registrazione è quello che comporta l’onere amministrativo minore per gli operatori di mercato: interviene solo una volta all’inizio del processo e non prevede altro che la trasmissione di informazioni generiche come il nome dell’operatore di mercato o il suo indirizzo. Nonostante l’onere amministrativo sia già contenuto e allo scopo di ridurlo al minimo per gli operatori poco rilevanti, l’ordinanza prevede comunque un’eccezione all’obbligo di registrazione per gli operatori del mercato svizzero che effettuano esclusivamente operazioni relative ai contratti di cui all’articolo 21 capoverso 1 lettera c numeri 1 e 2 e lettera d OVTE classificati come contratti non standard. Pertanto, l’onere amministrativo derivante dall’obbligo di registrazione sarà molto contenuto per gli operatori di mercato, indipendentemente dal fatto che siano di grande o poca rilevanza.
Obbligo di pubblicazione (art. 7, 8 LVTE) Per definizione, un’informazione privilegiata corrisponde a qualsiasi informazione riservata e precisa che concerne direttamente o indirettamente un prodotto energetico svizzero all’ingrosso e la cui
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divulgazione potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tale prodotto, segnatamente i dati fondamentali degli impianti (art. 3 cpv. 1 lett. c LVTE). La possibilità di influire è di per sé un elemento che consente di eseguire una prima selezione tra gli operatori di rilevanza maggiore o piccola-media. È infatti alquanto improbabile che un operatore di piccola-media rilevanza sia in possesso di informazioni che potrebbero influenzare in modo significativo il prezzo dei prodotti energetici svizzeri all’ingrosso. Intenzionalmente non viene ancora fissato un valore soglia per gli impianti di produzione o di stoccaggio di energia elettrica o di gas. Nel rapporto pubblicato per l’anno 2022 41, Nord Pool ha condotto un’analisi quantitativa e qualitativa concludendo che tale valore soglia è idoneo per identificare le informazioni che potrebbero avere un impatto significativo sui prezzi, evitando al contempo un sovraccarico di informazioni per gli operatori di mercato. L’UE sta valutando un valore soglia e nel 2026 si pronuncerà su un’eventuale definizione dello stesso. La presente disposizione sarà allineata al valore che verrà in seguito adottato, non appena sarà stato fissato. Va inoltre ricordato che ai sensi del regolamento UE n. o543/2013 42 i gestori di centrali elettriche svizzere forniscono già oggi dati all’ENTSO-E a partire dai 100 MW. Per gli operatori di mercato che sono effettivamente in possesso di un’informazione privilegiata soggetta all’obbligo di pubblicazione, è importante sottolineare che non saranno loro a pubblicarla direttamente. La pubblicazione, infatti, deve in ogni caso avvenire mediante una piattaforma per le informazioni privilegiate abilitata (art. 7 cpv. 2 LVTE), limitando così l’onere amministrativo per gli operatori di mercato soggetti a tale obbligo. Pertanto, l’onere amministrativo generato dall’obbligo di pubblicazione sarà praticamente inesistente per gli operatori di piccola-media rilevanza e sarà limitato per gli operatori di media-grande rilevanza, grazie all’agevolazione amministrativa fornita dalle piattaforme per le informazioni privilegiate.
Obbligo di trasmissione (art. 12 LVTE) L’obbligo di trasmissione è certamente quello che comporterà il maggiore onere amministrativo per gli operatori del mercato svizzero. Tuttavia, la LVTE contempla una serie di agevolazioni amministrative o esenzioni che riducono drasticamente l’onere amministrativo per tali operatori di mercato.
a) Per la trasmissione dei dati fondamentali degli impianti
Conformemente a quanto previsto dall’UE negli articoli 8 e 9 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 43, le informazioni relative ai dati fondamentali degli impianti sono trasmesse dagli stessi gestori delle reti di trasporto, mediante la pubblicazione che sono tenuti a effettuare attraverso le piattaforme per la trasparenza della rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione per l’energia elettrica e il gas 44. Riprendendo l’articolo 12 capoversi 7 e 8 LVTE, l’articolo 23 impone l’obbligo di trasmissione alla società nazionale di rete e ai gestori di reti svizzere di trasporto del gas. Questa scelta è dovuta al loro ruolo centrale e al loro accesso diretto a tutte le informazioni pertinenti. Inoltre, questi operatori dispongono di una panoramica completa e affidabile della rete di trasporto e, in virtù della loro funzione, si trovano nella posizione migliore per concentrare e trasmettere i dati fondamentali alla ElCom. Infine, la norma consente di evitare una dispersione degli obblighi di trasmissione tra una molteplicità di operatori di mercato e migliora la qualità e l’omogeneità delle informazioni raccolte, il tutto evitando un’eccessiva granularità dei dati.
https://www.nordpoolgroup.com/49920b/globalassets/download-center/market-surveillance/new-report---inside-information- threshold.pdf Regolamento (UE) n. 543/2013 della Commissione, del 14 giugno 2013, sulla presentazione e pubblicazione dei dati sui mercati dell’energia elettrica e recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio. Regolamento di esecuzione (UE) n 1348/2014 - EUR-Lex (europa.eu) ENTSO-E Transparency Platform (entsoe.eu) / ENTSOG - TP
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Pertanto, l’onere amministrativo derivante dall’obbligo di trasmissione relativo ai dati fondamentali degli impianti sarà praticamente nullo per gli operatori di mercato, ad eccezione di Swissgrid e dei gestori di reti di trasporto. b) Per la trasmissione di informazioni relative alle transazioni e agli ordini di negoziazione
I. Su un mercato organizzato
Si ricorda che per mercato organizzato si intende qualsiasi struttura in cui molteplici interessi di terzi relativi all’acquisto e alla vendita di prodotti energetici all’ingrosso interagiscono allo scopo di concludere transazioni, in particolare le borse dell’energia, gli intermediari di energia e le piattaforme di capacità energetica (art. 3 cpv. 1 lett. g LVTE). Conformemente alla revisione del Regolamento REMIT nell’UE, l’articolo 12 capoverso 4 LVTE prevede che siano d’ora in poi i mercati organizzati («organised marketplaces») a dover mettere a disposizione della ElCom i dati del libro degli ordini o, su richiesta, a fornire senza indugio alla ElCom l’accesso allo stesso. Poiché gli operatori di mercato non sono in grado di registrare o segnalare agevolmente i dati relativi agli ordini di negoziazione effettuati su un mercato organizzato, questi dovranno essere messi a disposizione della ElCom direttamente dai mercati organizzati in questione o da terzi che agiscono per loro conto. Gli operatori del mercato svizzero e gli operatori del mercato europeo non sono quindi più tenuti a comunicare essi stessi tali dati, pur mantenendo l’obbligo di trasmettere i dati relativi all’attività di negoziazione svolta al di fuori di un mercato organizzato, come i contratti fuori borsa (v. sotto) 45. Pertanto, l’onere amministrativo derivante dall’obbligo di trasmissione delle informazioni relative alle transazioni e agli ordini di negoziazione effettuati su un mercato organizzato sarà praticamente nullo per gli operatori di mercato, indipendentemente dalla loro rilevanza. II. Al di fuori di un mercato organizzato (fuori borsa – OTC)
i) Accordi di delega e meccanismi di segnalazione
Quando una transazione avviene fuori borsa (OTC), in teoria deve essere dichiarata ogni parte della transazione (dichiarazione doppia), separatamente sia dal venditore che dall’acquirente. Tuttavia, come è già consuetudine nell’UE, è del tutto possibile che sulla base di accordi di delega una sola controparte si occupi di dichiarare entrambe le parti della transazione. Conformemente alla prassi dell’UE, se un terzo effettua una segnalazione per conto di una o di entrambe le controparti o qualora una controparte comunichi le informazioni dettagliate relative ad un contratto anche per conto dell’altra controparte, la segnalazione contiene i dati pertinenti della controparte relativamente a ognuna delle controparti e l’insieme completo di informazioni dettagliate che sarebbe stato segnalato se il contratto fosse stato segnalato separatamente da ciascuna controparte (art. 6 par. 7 del regolamento di esecuzione [UE] n. 1348/2014 della Commissione del 17 dicembre 2014). In pratica, ciò significa che le piccole imprese di approvvigionamento energetico o qualsiasi altro operatore di piccola o media rilevanza non trasmetteranno quasi mai queste informazioni alla ElCom, perché la segnalazione avverrà direttamente attraverso il venditore o il fornitore che si trova a monte. Questa possibilità di conferire specifico mandato non è esplicitata nella legge, ma sussiste comunque in virtù di principi generali 46. Unico onere amministrativo per questi operatori di piccola-media rilevanza è assicurarsi di stipulare gli accordi di delega necessari con i venditori o i fornitori. Va inoltre ricordato che le informazioni devono essere trasmesse alla ElCom mediante un meccanismo di segnalazione abilitato (art. 12 cpv. 5 LVTE). Ciò significa che tutti gli operatori di mercato che non dispongono dell’abilitazione per il proprio meccanismo di segnalazione dovranno di fatto delegare il compito di trasmissione a qualcuno che sia in possesso di tale abilitazione. Nella realtà dei fatti, è esiguo il numero di operatori di piccola o media rilevanza che segnaleranno direttamente le proprie informazioni alla ElCom, sia perché hanno stipulato accordi di delega con i
Open-letter-on-REMIT-revision-implications.pdf (europa.eu) Messaggio concernente la legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso, pag. 33.
Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (OVTE) – Rapporto esplicativo
venditori o i fornitori a monte, sia perché sono costretti a delegare questo compito di trasmissione a un terzo che dispone di un meccanismo di segnalazione abilitato, non essendo essi stessi in possesso dell’abilitazione. Alla luce di questi elementi si deve constatare che, grazie alle possibilità di delega, l’onere amministrativo aggiuntivo derivante dall’obbligo di trasmissione per le transazioni concluse fuori borsa rimane molto contenuto per gli operatori di piccola-media rilevanza. Allo stesso modo, l’onere amministrativo per gli operatori di media-grande rilevanza è notevolmente ridotto dall’esistenza di meccanismi di segnalazione che, nella maggior parte dei casi, si incaricheranno di trasmettere le informazioni alla ElCom per loro conto.
ii) Eccezione supplementare per i consumatori finali considerevoli Conformemente all’articolo 12 capoverso 11 LVTE, il Consiglio federale può prevedere deroghe all’obbligo di trasmissione per i consumatori finali per quanto concerne i contratti di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b numeri 1 e 2 LVTE. Si tratta di una specificità legata al diritto svizzero che è stata ampiamente richiesta dai vari partecipanti alla consultazione pubblica e integrata dal Consiglio federale nel suo progetto. In virtù di questa deroga, anche i consumatori finali ritenuti in grado di influenzare in modo significativo i prezzi dei prodotti energetici svizzeri all’ingrosso sono esentati dall’obbligo di trasmissione per quanto riguarda i contratti di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b numeri 1 e 2 LVTE. Questa eccezione si concretizza nell’articolo 17 capoverso 2 OVTE nel senso che se il contratto standard bilaterale o non standard viene stipulato con un consumatore finale con una capacità di consumo pari o superiore a 600 GWh, spetta unicamente alla controparte del consumatore finale provvedere alla trasmissione alla ElCom, per se stessa e per conto del consumatore finale, a condizione che quest’ultimo l’abbia informata della sua capacità di consumo al momento della conclusione della transazione. Per questi consumatori finali che concludono transazioni o conferiscono ordini di negoziazione relativi a tali contratti, l’esperienza all’interno dell’UE ha dimostrato che non esiste un rapporto costi-benefici soddisfacente per prevedere un assoggettamento a un obbligo di trasmissione per tali informazioni. Pertanto, l’onere amministrativo aggiuntivo non è giustificato, poiché tali informazioni devono in ogni caso essere già fornite dall’altra parte contrattuale 47. Di conseguenza, l’onere amministrativo aggiuntivo per i consumatori finali considerevoli derivante dall’obbligo di trasmissione per i contratti di cui all’articolo 3 capoverso 1 lettera b numeri 1 e 2 LVTE è nullo. iii) Eccezioni relative a determinati tipi di contratto Infine, in virtù dell’articolo 21 OVTE alcune operazioni sono semplicemente escluse dall’obbligo di trasmissione previsto dall’articolo 12 capoverso 1 lettera a LVTE. Conclusione Alla luce di questi elementi, si deve constatare che l’onere amministrativo aggiuntivo prodotto dall’insieme degli obblighi previsti dalla LVTE rimane molto limitato per gli operatori di piccola e media rilevanza. Ciò vale anche per gli operatori di media-grande rilevanza, per i quali l’onere amministrativo rimane più che ragionevole. In effetti, una parte di questi operatori è già soggetta al Regolamento REMIT e possiede già tutte le conoscenze e le infrastrutture necessarie per la corretta attuazione della LVTE. Per gli altri, tutte le agevolazioni amministrative previste dalla LVTE (in particolare la delega dell’attuazione degli obblighi di pubblicazione e di trasmissione alle piattaforme per le informazioni privilegiate e ai meccanismi di segnalazione, nonché l’esenzione dall’obbligo di trasmissione delle informazioni relative alle transazioni e agli ordini di negoziazione effettuati su un mercato organizzato, segnalati ormai direttamente da questi ultimi) riducono fortemente il loro onere amministrativo iniziale.
Messaggio concernente la legge federale sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso, pag. 36.
Ordinanza sulla vigilanza e la trasparenza nei mercati dell’energia all’ingrosso (OVTE) – Rapporto esplicativo
6. Protezione dei dati
Le informazioni trattate dalla ElCom in virtù della presente ordinanza riguardano in gran parte dati concernenti persone giuridiche ai sensi della LOGA, ma in alcuni casi possono riguardare anche dati personali ai sensi della LPD. Infatti, alla luce dell’esperienza finora acquisita, tutte le entità soggette alla vigilanza della ElCom sono persone giuridiche. I dati personali che possono essere trattati nell’ambito della presente ordinanza si limitano quindi essenzialmente alle informazioni di contatto (v. segnatamente art. 5 cpv. 1, art. 8 cpv. 1, art. 12 cpv. 1 o ancora art. 14 cpv. 1).
Inoltre, la presente ordinanza non contiene alcuna disposizione che disciplini il trattamento di dati personali sensibili ai sensi della LPD. Questi ultimi sono previsti ed elencati in maniera esaustiva esclusivamente nella LVTE (art. 24 e 35 segg. LVTE), dove sono inquadrate in modo completo anche le modalità di trattamento e trasmissione.
Pertanto, il trattamento di dati personali previsto dalla presente ordinanza non può comportare un rischio elevato per i diritti fondamentali delle persone interessate. Non risulta perciò necessaria una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati (VIPD). Sebbene l’analisi preliminare concluda che non sussiste un obbligo formale di effettuare una VIPD, la ElCom adotta tuttavia, in ragione del trattamento di dati sensibili (dati concernenti procedimenti o sanzioni penali e amministrative), misure tecniche e organizzative ampliate che corrispondono ai requisiti applicabili al trattamento di dati a rischio elevato.
7. Entrata in vigore
L’OVTE entrerà in vigore contemporaneamente alla LVTE il 1° gennaio 2027.