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Modifica della legge sulle poste (Eliminazione della distorsione della concorrenza nel sostegno alla stampa associativa e delle fondazioni)

Berna, 8 gennaio 2026

Modifica della legge sulle poste (attuazione della mozione 24.3818)

Rapporto esplicativo per l’avvio della consultazione

Compendio

Il sostegno ai giornali e ai periodici di organizzazioni senza scopo di lucro (stampa associativa e delle fondazioni) presuppone attualmente la distribuzione da parte della Posta Svizzera. Se le copie vengono distribuite da altri fornitori di servizi postali, non può essere richiesto il sostegno finanziario della Confedera­ zione. Con il presente progetto di legge, il Consiglio federale propone di pas­ sare a una regolamentazione basata sulla neutralità del fornitore: in futuro la ri­ duzione sul prezzo di distribuzione sarà concessa indipendentemente dal fatto che la distribuzione venga effettuata dalla Posta o da un fornitore privato.

Situazione iniziale Le organizzazioni senza scopo di lucro, come le associazioni o i partiti politici, forni­ scono con le proprie pubblicazioni informazioni ai membri, ai sostenitori o ai donatori. La Confederazione sostiene con 20 milioni di franchi all’anno la distribuzione della stampa associativa e delle fondazioni. La Posta trasferisce il contributo alle case editrici sotto forma di riduzione sul prezzo di distribuzione per ogni copia. Secondo la legge attuale, tale agevolazione è concessa solo per la distribuzione regolare da parte della Posta. Se la distribuzione viene effettuata da fornitori privati, non rientra nell'attuale sistema di riduzione delle tasse postali. La mozione della Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale (CTT-N) del 2 luglio 2024 (24.3818 «Eliminazione della distorsione della concorrenza nel sostegno alla stampa associativa e delle fondazioni») chiede che in futuro la riduzione per la stampa asso­ ciativa e delle fondazioni venga concessa anche se le copie sono distribuite da fornitori privati. Dovrebbe essere possibile imporre loro condizioni paragonabili a quelle dettate alla Posta. Il Consiglio federale viene quindi incaricato di presentare al Parlamento un progetto di modifica della legge sulle poste (LPO)1. Il presente progetto risponde alla questione sollevata dalla mozione. Contenuto del progetto Il progetto di legge crea la base giuridica per un sostengo indiretto alla stampa asso­ ciativa e delle fondazioni fondato sulla neutralità del fornitore. Occorre garantire che i fornitori privati trasferiscano interamente la riduzione sul prezzo di distribuzione ai loro clienti. A tal fine, il progetto di legge prevede un obbligo di registrazione per i fornitori privati. Ciò comporta alcuni obblighi in materia di contabilità, determinazione dei prezzi e di informazione. Al Consiglio federale è attribuita la competenza di regola­ mentare la procedura per il calcolo e la gestione delle riduzioni per la distribuzione e di coinvolgere nell’esecuzione la Po-sta Svizzera quale organo amministrativo. A tal fine, elaborerà un progetto di consultazione per una revisione parziale della legge sulle poste (OPO)2 che specificherà gli obblighi dei fornitori registrati e delle case edi­ trici aventi diritto al sostegno. Ove possibile, si segui-ranno le pratiche consolidate del

sostegno indiretto alla stampa adottate nella distribuzione regolare della Posta.

Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

1.1 Sistema vigente e necessità d’intervento

Attualmente, la Confederazione concede una riduzione sul prezzo di distribuzione per ogni esemplare nella distribuzione regolare di:

– quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa regionale e locale (art. 16 cpv. 4 lett. a LPO);

– giornali e periodici della stampa associativa e delle fondazioni (art. 16 cpv. 4 lett. b LPO).

Le riduzioni sul prezzo di distribuzione sono approvate annualmente dal Consiglio fe­ derale. La Confederazione vi contribuisce annualmente con 40 milioni di franchi per la stampa regionale e locale nonché con 20 milioni di franchi per la stampa associativa e delle fondazioni. I contributi sono gestiti dalla Posta, la quale detrae dalla fattura delle testate con diritto al sostegno la riduzione che spetta loro. Eventuali spese inferiori o superiori sono compensate l’anno successivo (art. 47 cpv. 5 OPO).

Per avere diritto a una riduzione per la distribuzione nell’ambito della stampa associa­ tiva e delle fondazioni, le pubblicazioni che rientrano nella distribuzione regolare della Posta devono essere diffuse prevalentemente in Svizzera, apparire almeno trimestral­ mente, non servire prevalentemente a soddisfare scopi commerciali o a pubblicizzare prodotti e servizi, non essere in maggioranza di proprietà pubblica, essere a paga­ mento, presentare una parte redazionale di almeno il 50 per cento e una tiratura media compresa fra i 1000 e i 300 000 esemplari per edizione (art. 36 cpv. 3 OPO).

Nel mercato della distribuzione regolare di giornali e periodici, la Posta detiene, in ter­ mini di fatturato, una quota di circa il 90 per cento. Le restanti quote di mercato sono attribuibili a Quickmail Planzer AG. Poiché i lettori ricorrono sempre più spesso a canali di informazione digitali, il mercato è in calo da anni. È improbabile che un terzo fornitore entri nel mercato. Per la Posta, Quickmail Planzer AG è l’unico concorrente degno di nota nella distribuzione di lettere indirizzate. Una riduzione per la distribuzione regolare della stampa associativa e delle fondazioni basata sulla neutralità del fornitore può contribuire notevolmente a migliorare le condizioni quadro per una concorrenza effi­ cace nel mercato postale.

1.2 Intento della mozione

La mozione CTT-N del 2 luglio 2024 (24.3818 «Eliminazione della distorsione della concorrenza nel sostegno alla stampa associativa e delle fondazioni») incarica il Con­ siglio federale di elaborare un progetto di modifica della LPO e/o dell’OPO. In futuro, il sostegno indiretto alla stampa associativa e delle fondazioni sarà concesso anche per

le copie distribuite da fornitori diversi dalla Posta. Dovrebbe essere possibile imporre ai nuovi fornitori condizioni paragonabili a quelle della Posta nel settore della stampa associativa e delle fondazioni.

1.3 Rapporto con altri progetti

Il 21 marzo 2025, il Parlamento ha adottato una proposta di legge per una revisione della LPO3 in attuazione dell’iniziativa parlamentare Bulliard del 18 marzo 2022 (22.423 «Per una stampa scritta indipendente è necessario adeguare gli importi del sostegno indiretto»). Secondo tale decisione, il sostegno alla stampa regionale e locale viene aumentato in totale di 35 milioni di franchi all’anno. Il contributo federale a favore della riduzione per la distribuzione regolare è passato da 30 a 40 milioni di franchi all’anno. Inoltre, dal 2027 il recapito mattutino viene sussidiato con 25 milioni di franchi all’anno. Il contributo per la stampa associativa e delle fondazioni non viene toccato e rimane a 20 milioni di franchi all’anno.

Il Consiglio federale prevede di ridurre il sostegno indiretto alla stampa nell’ambito del pacchetto di sgravio 274. Il sostegno alla stampa associativa e delle fondazioni do­ vrebbe essere soppresso senza sostituzione. Se il Parlamento dovesse adottare una modifica della LPO in tal senso, la presente proposta sarebbe priva di oggetto e la questione principale della mozione 24.3818, ossia l’eliminazione della distorsione della concorrenza, verrebbe risolta.

1.4 Alternative esaminate

Le alternative esposte di seguito sono state esaminate e respinte.

a) Sostegno indiretto alla stampa basato sistematicamente sulla neutralità del fornitore

Come spiegato sopra al numero 1.3, il 21 marzo 2025 il Parlamento ha tra l’altro deciso di sostenere in futuro, oltre alla distribuzione regolare, anche il recapito mattutino di quotidiani e settimanali in abbonamento della stampa regionale e locale. A differenza della distribuzione regolare, il recapito mattutino non rientra nel servizio universale po­ stale e non è offerto dalla Posta in modo capillare su tutto il territorio nazionale. Diverse organizzazioni private per il recapito mattutino e la Posta o le sue filiali forniscono que­ sto servizio a condizioni di libero mercato e coprono regioni diverse. Di conseguenza, il sostegno al recapito mattutino deve essere obbligatoriamente basato sulla neutralità del fornitore.

Con questo progetto, anche la riduzione sul prezzo della distribuzione regolare per i giornali e periodici della stampa associativa e delle fondazioni viene accordata garan­ tendo la neutralità del fornitore. Dopo l’attuazione, solo la concessione della riduzione

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per la distribuzione regolare della stampa regionale e locale sarà vincolata alla distri­ buzione da parte della Posta. È stato esaminato se in futuro anche il sostegno alla stampa regionale e locale nell’ambito della distribuzione regolare e quindi l’intero so­ stegno indiretto alla stampa sia da organizzare garantendo la neutralità del fornitore. Rispetto alla soluzione scelta, ciò avrebbe il vantaggio di applicare la stessa regola­ mentazione a tutte le categorie di sostegno (stampa regionale e locale, stampa asso­ ciativa e delle fondazioni) e ai canali di distribuzione (recapito mattutino, distribuzione regolare) e di non dover inserire nella LPO numerose disposizioni identiche o simili.

Questa alternativa è stata respinta per i seguenti motivi: innanzitutto, la mozione 24.3818, che viene adempiuta con questo progetto, si limita alla riduzione per la stampa associativa e delle fondazioni nella distribuzione regolare. Per la distribuzione regolare di giornali e periodici in abbonamento della stampa regionale e locale non viene richie­ sto un sostegno basato sulla neutralità del fornitore. Inoltre, molto probabilmente tale regolamentazione non avrebbe alcun impatto pratico. Il diritto al sostegno presuppone che le testate della stampa regionale e locale siano pubblicate almeno settimanal­ mente. Quickmail Planzer AG, l’unico fornitore noto oltre alla Posta, offre solo una di­ stribuzione regolare mensile. Infine, il Consiglio federale ha deciso di presentare al Parlamento una proposta di revisione globale della LPO. Nell’ambito di tale progetto, il sostegno alla distribuzione regolare della stampa regionale e locale può essere rego­ lamentato nel rispetto della neutralità del fornitore. Per ragioni di economia procedu­ rale, si è quindi deciso di rinunciare a includere questo aspetto nel presente progetto di attuazione della mozione.

b) Soppressione della riduzione per la distribuzione della stampa associativa e delle fondazioni

L’eliminazione della distorsione della concorrenza potrebbe essere ottenuta anche sop­ primendo la riduzione per la distribuzione della stampa associativa e delle fondazioni. Il vantaggio concorrenziale della Posta rispetto ai fornitori privati verrebbe eliminato e le case editrici beneficerebbero della massima libertà di scelta nella distribuzione delle loro testate e potrebbero optare per il metodo di distribuzione più conveniente. Il Con­ siglio federale propone di modificare la LPO in tal senso nell’ambito del pacchetto di sgravio 27 (v. n. 1.3). In questo modo il bilancio della Confederazione può essere sgra­ vato annualmente di circa 20 milioni di franchi.

Anche se il Consiglio federale avrebbe preferito questa opzione, è stata respinta a fa­ vore della soluzione scelta. È ovvio che la mozione è stata formulata a condizione che venga preservato il sostegno della stampa associativa e delle fondazioni. Prima di ela­ borare un progetto per soddisfare la richiesta della mozione, sarebbe stato possibile aspettare che nel quadro del pacchetto di sgravio 27 il Parlamento decidesse se conti­ nuare o sopprimere il sostegno alla stampa associativa e delle fondazioni. Tuttavia, considerato il chiaro risultato della votazione del Consiglio degli Stati nella sessione invernale del 2025, il Consiglio federale si è espresso contro un tale approccio al fine di non ritardare il processo. Se il Parlamento manterrà la riduzione per la distribuzione della stampa associativa e delle fondazioni, questa dovrà essere accordata il prima possibile garantendo la neutralità del fornitore. Se invece il Parlamento deciderà di sop­ primere questo quadro di sostegno, il presente progetto sarà privo di oggetto.

1.5 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con

le strategie del Consiglio federale Con il presente progetto, il Consiglio federale adempie il mandato del Parlamento di attuare la mozione 24.3818. Il Consiglio degli Stati, in quanto seconda Camera, ha adottato la mozione il 5 dicembre 2024, regione per cui non poteva essere inclusa né nel messaggio del 24 gennaio 2024 sul programma di legislatura 2023-2027, né nel decreto federale del 6 giugno 2024 sul programma di legislatura 2023-2027. Il progetto di legge non risulta neanche negli obiettivi del Consiglio federale.

1.6 Adempimento di interventi parlamentari

Con il presente progetto di consultazione, il Consiglio federale propone di attuare la richiesta della mozione 24.3818.

2 Punti essenziali del progetto

La modifica proposta della LPO soddisfa la richiesta della mozione 24.3818. Concreta­ mente questo intervento chiede di riorganizzare il sostegno alla stampa associativa e delle fondazioni.

– Oggi il sostegno indiretto alla stampa è limitato alla distribuzione regolare da parte della Posta (art. 36 cpv. 1 lett. b e cpv. 3 lett. a OPO in combinato disposto con l’art. 16 cpv. 4 LPO). Questa rientra a sua volta nel servizio postale univer­ sale: la Posta è obbligata per legge a distribuire giornali e periodici in abbona­ mento in sei giorni della settimana su tutto il territorio nazionale e a prezzi indi­ pendenti dalla distanza (art. 14 cpv. 1 LPO in combinato disposto con l’art. 16 cpv. 3 LPO in combinato disposto con l’art. 29 cpv. 1 lett. c OPO). Ora ottiene un sostegno finanziario anche la distribuzione della stampa associativa e delle fondazioni da parte di fornitori privati.

– Il contributo federale rimane invariato a 20 milioni di franchi all’anno. La ridu­ zione sul prezzo di distribuzione per copia è uniforme e viene fissata annual­ mente dal Consiglio federale.

– Il sussidio viene versato attraverso la relativa organizzazione di distribuzione. Tali organizzazioni sono tenute a trasferire integralmente la riduzione sul prezzo di distribuzione agli editori aventi diritto. Per garantire ciò, devono registrarsi presso l’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) e rispettare i seguenti obblighi: separazione contabile della distribuzione regolare dalle altre attività commerciali; nessun finanziamento incrociato di altre attività commerciali con i ricavi della distribuzione regolare; prezzi indipendenti dalla distanza e fissati se­ condo criteri uniformi; nessuna differenziazione dei prezzi (prima di detrarre la riduzione sul prezzo di distribuzione) tra clienti aventi diritto o meno; obbligo di fornire informazioni all’UFCOM.

3 Commento ai singoli articoli

Art. 16 Prezzi

L’adeguamento all’articolo 4 lettera b concerne soltanto il testo francese. Si tratta di un adeguamento linguistico alla formulazione dell’articolo 19d del presente progetto. Sul piano materiale, il contenuto della disposizione rimane invariato.

Titolo prima dell’art. 19a Sezione 3a: Riduzione per il recapito mattutino della stampa regionale e locale

Possono beneficiare della riduzione per il recapito mattutino unicamente le testate della stampa regionale e locale. L’aggiunta nel titolo chiarisce questo punto e funge da se­ parazione materiale rispetto alla successiva nuova sezione 3b sulla riduzione per la distribuzione della stampa associativa e delle fondazioni.5

Art. 19a Concessione della riduzione

La rubrica è modificata.5

Art. 19b Obblighi delle organizzazioni per il recapito mattutino

Chiunque sia soggetto all’obbligo di registrazione non può utilizzare i ricavi derivanti dal recapito mattutino sostenuto con la riduzione per accordare ribassi su altre attività (cpv. 3). In questo caso non si tratta di un «divieto di sovvenzionamento trasversale» ai sensi dell’articolo 19 capoverso 1 LPO. Per evitare equivoci, questo termine tra pa­ rentesi è stato stralciato. Di conseguenza, il riferimento al divieto di sovvenzionamento trasversale nel capoverso 4 risulta superfluo. Le modifiche sono di natura puramente formale e non cambiano il contenuto materiale della disposizione.5

Titolo prima dell’art. 19d Sezione 3b: Riduzione per la distribuzione della stampa associativa e delle fondazioni

Art. 19d Concessione della riduzione

La riduzione per la distribuzione regolare è attualmente vincolata al mandato di servizio universale della Posta. Pertanto, vengono ridotti solo i prezzi delle copie distribuite dalla Posta. La situazione è destinata a cambiare con il presente progetto di legge: ora viene sostenuta finanziariamente dalla Confederazione anche la distribuzione da parte di for­ nitori (privati) registrati per la distribuzione regolare. Non è prevista alcuna riduzione per le copie trasportate da fornitori non registrati. Rientra nella responsabilità della casa editrice collaborare con organizzazioni di distribuzione registrate al fine di poter bene­ ficiare della riduzione sul prezzo di distribuzione. Per il diritto al sostegno di una testata della stampa associativa e delle fondazioni si applicano gli stessi criteri attualmente in vigore, fa eccezione l’affidamento alla Posta per la distribuzione regolare (art. 36 cpv. 3

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lett. a OPO). Secondo la nuova disposizione è necessario che le copie siano affidate alla Posta o a un fornitore registrato per la distribuzione regolare (cpv. 1).

Il Consiglio federale approva la riduzione sul prezzo di distribuzione per la stampa as­ sociativa e delle fondazioni (art. 16 cpv. 6 LPO). Secondo la modifica della LPO adot­ tata dal Parlamento il 21 marzo 2025, questa non può superare il prezzo di distribu­ zione. La riduzione per copia è la stessa indipendentemente dal fatto che la distribu­ zione sia effettuata dalla Posta Svizzera (art. 16 cpv. 4 lett. b LPO) o da un fornitore registrato per la distribuzione regolare (art. 19d). In caso di distribuzione da parte di un fornitore registrato, i giornali e i periodici beneficiano di una riduzione per copia sul prezzo di distribuzione, che ai sensi dell’articolo 19e capoverso 4 deve essere stabilito indipendentemente dalla distanza e secondo principi uniformi (cpv. 2).

La Confederazione versa 20 milioni di franchi all’anno per garantire la riduzione per la distribuzione della stampa associativa e delle fondazioni (art. 16 cpv. 7 lett. b LPO). In futuro, il contributo della Confederazione sarà versato sia alla Posta che ai fornitori registrati per la distribuzione regolare, in proporzione al numero di copie distribuite. La posta e i fornitori registrati per la distribuzione regolare devono trasferire ai clienti l’in­ tero importo della riduzione sul prezzo di distribuzione.

Ove possibile, si seguirà la prassi già applicata per il sostegno indiretto alla stampa. Tra le procedure consolidate rientrano la valutazione del diritto al sostegno e il calcolo, effettuato dall’UFCOM, delle riduzioni sul prezzo di distribuzione, come anche le ope­ razioni di versamento da parte della Posta. Le nuove procedure sono la registrazione delle organizzazioni private per la distribuzione regolare, la fornitura del servizio e la relativa fatturazione da parte di queste imprese nonché la gestione del versamento del sussidio da parte dell’organo amministrativo (Posta). Per ampliare il sostegno indiretto alla stampa al recapito mattutino della stampa regionale e locale, come deciso dal Par­ lamento, occorre instaurare processi per garantire che le riduzioni siano accordate ga­ rantendo la neutralità del fornitore. Poiché, attualmente, solo l’impresa Quickmail Plan­ zer AG potrebbe diventare un fornitore registrato per la distribuzione regolare, nell’at­ tuazione del presente progetto questi processi dovrebbero rimanere il più possibile in­ variati al fine di mantenere i costi a un livello ragionevole.

Art. 19e Obblighi dei fornitori

I fornitori di servizi postali che intendono distribuire giornali e periodici della stampa associativa e delle fondazioni sostenuti tramite la riduzione per la distribuzione, devono registrarsi previamente presso l’UFCOM (cpv. 1). La registrazione serve fra l’altro a garantire che i fornitori rispettino standard minimi vincolanti per la gestione operativa (ad es. un’interfaccia conforme per la trasmissione dei dati). In quanto fornitori di servizi postali, i fornitori registrati per la distribuzione regolare sono soggetti all’obbligo di no­ tifica ai sensi dell’articolo 4 LPO. Ciò include, in particolare, il rispetto delle condizioni di lavoro abituali del settore, l’obbligo di negoziare un contratto collettivo di lavoro (CCL) e l’esistenza di una sede, un domicilio o una filiale in Svizzera. La Posta è esente dall’obbligo di registrazione in quanto la distribuzione dei giornali e dei periodici avviene nell’ambito del servizio postale universale ai sensi dell’articolo 13 LPO.

Sul piano contabile i fornitori registrati devono separare dalle altre attività la distribu­ zione regolare dei giornali e dei periodici della stampa associativa e delle fondazioni sostenuti tramite la riduzione per la distribuzione (cpv. 2). Non possono utilizzare i ricavi derivanti dalla suddetta distribuzione regolare per accordare ribassi su altre attività (cpv. 3). Questi requisiti servono a identificare e impedire il finanziamento incrociato con altri servizi che è illecito. I fornitori registrati devono stabilire i prezzi per la distribu­ zione regolare della stampa associativa e delle fondazioni indipendentemente dalla di­ stanza e secondo principi uniformi. Questi requisiti si applicano non solo alla distribu­ zione di copie aventi diritto al sostegno della stampa associativa e delle fondazioni ma anche alla distribuzione regolare in generale. Nel fissare i prezzi, non si deve differen­ ziare tra giornali o periodici che soddisfano i requisiti del sostegno indiretto alla stampa o meno (cpv. 4).

I fornitori registrati per la distribuzione regolare devono fornire all’UFCOM tutte le infor­ mazioni di cui necessita per adempiere i suoi compiti (cpv. 5). Ciò include in particolare la documentazione necessaria per vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui all’arti­ colo 19e capoverso 3 e i requisiti per determinare i prezzi. Eventualmente, l’UFCOM può emanare prescrizioni tecniche e amministrative sulla base dell’articolo 34 capo­ verso 2 LPO.

Art. 19f Procedura e vigilanza

Nell’OPO il Consiglio federale stabilisce la procedura per il calcolo e il versamento delle riduzioni per la distribuzione della stampa associativa e delle fondazioni (cpv. 1). Si basa sui processi in vigore per la distribuzione regolare della Posta (art. 47 cpv. 5 e 6 OPO) e sui futuri processi per il recapito mattutino. La riduzione sul prezzo di distribu­ zione per esemplare risulta dalla divisione del contributo di sostegno per il numero di esemplari aventi diritto. La gestione sarà ad opera di un organo amministrativo. Anche in questo caso occorre basarsi sulle esperienze maturate nell’ambito del sostegno in­ diretto alla stampa nella distribuzione regolare. L’UFCOM può coinvolgere la Posta nell’esecuzione (cpv. 2). La Posta dispone di sistemi informatici, che possono essere utilizzati come base per la gestione, e di competenze specialistiche soprattutto per con­ validare i volumi di distribuzione dichiarati e verificare la loro plausibilità. Il DATEC sti­ pula con la Posta un relativo accordo sulle prestazioni. La gestione della riduzione per la distribuzione è un’attività amministrativa ausiliaria. La responsabilità di garantire la riduzione per la distribuzione spetta in ogni momento all’UFCOM. Per l’implementa­ zione dei processi e dei sistemi necessari presso l’organo amministrativo e i fornitori della distribuzione regolare occorre un periodo di transizione. L’UFCOM verifica perio­ dicamente, d’ufficio o su richiesta, se i fornitori registrati rispettano i requisiti per la de­ terminazione dei prezzi ai sensi dell’articolo 19e capoverso 4 (cpv. 3).

Oltre ai compiti dell’organo amministrativo, nell’ordinanza sono specificati anche gli ob­ blighi dei fornitori privati e delle case editrici aventi diritto al sostegno. Queste ultime devono garantire che i volumi dichiarati siano registrati in modo completo e senza so­ vrapposizioni con gli esemplari che rientrano nella distribuzione regolare della Posta.

Cifra II

La cifra II sottopone la legge al referendum facoltativo e stabilisce che il Consiglio fe­ derale determina la relativa entrata in vigore (cpv. 1 e 2).

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per la Confederazione

Se la misura del pacchetto di sgravio 27 «Riduzione della promozione indiretta della stampa» non dovesse essere attuata, questo progetto comporterebbe maggiori oneri finanziari e di personale per la Confederazione. Il 21 marzo 2025, il Parlamento ha deciso di ampliare il sostegno alla stampa per includere il recapito mattutino della stampa regionale e locale6. Il recapito mattutino è proposto da diverse organizzazioni di distribuzione. Come nel progetto in questione, la riduzione per il recapito mattutino sarà concessa garantendo la neutralità del fornitore. Ciò aumenterà l’onere ammini­ strativo dell’UFCOM, responsabile del sostegno indiretto alla stampa. Considerate le limitate risorse finanziarie federali, l’UFCOM compenserà internamente l’onere aggiun­ tivo nel quadro di un piano di rinuncia. La Posta prevede costi annuali per il personale pari a 77 500 franchi (base: impiegato qualificato al 50 %). Oltre a ciò, l’attuazione del presente progetto non dovrebbe richiedere inizialmente risorse umane aggiuntive. Tut­ tavia, il sostegno al recapito mattutino deciso dal Parlamento è limitato a sette anni. Con l’attuazione del presente progetto è possibile che dopo la scadenza di questo pe­ riodo vengano realizzati minori risparmi sui costi poiché non sarà completamente eli­ minato l’onere amministrativo legato alla concessione della riduzione per la distribu­ zione basata sulla neutralità del fornitore.

4.2 Ripercussioni per i Cantoni, i Comuni, i centri urbani, gli agglomerati e le

regioni di montagna Il progetto di legge avrà probabilmente un impatto diverso sulle varie regioni del Paese. Per le pubblicazioni aventi diritto al sostegno della stampa associativa e delle fonda­ zioni con un pubblico urbano, si prevedono costi di distribuzione inferiori. Per le pubbli­ cazioni con un pubblico prevalentemente rurale, è probabile che la prassi cambi poco, poiché solo la Posta garantisce una distribuzione capillare su tutto il territorio nazionale. È ipotizzabile che la Posta reagisca con un aumento dei prezzi di distribuzione per far fronte alla perdita di mandati redditizi della distribuzione regolare. Nel complesso, è più probabile che il progetto abbia un impatto positivo nei centri urbani e negli agglomerati, mentre si prevedono effetti da neutrali a negativi nelle regioni periferiche e di montagna.

Non vi sono ripercussioni finanziarie o di personale per i Cantoni e i Comuni.

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4.3 Ripercussioni sull’economia

Le ripercussioni del presente progetto sull’economia si prospettano da lievi a trascura­ bili. La struttura basata sulla neutralità del fornitore su cui poggia la riduzione per la distribuzione della stampa associativa e delle fondazioni riduce la distorsione della con­ correnza causata dal sostegno indiretto alla stampa a scapito dei fornitori privati di ser­ vizi postali come Quickmail Planzer AG. Vengono migliorate le condizioni quadro per un’effettiva concorrenza nel mercato postale.

4.4 Ripercussioni sulla società

Il presente progetto ha un impatto positivo sulla società. Le organizzazioni senza scopo di lucro danno un importante contributo alla formazione dell’opinione democratica in Svizzera. La libera scelta del partner di distribuzione permette ad associazioni e partiti politici di risparmiare sui costi.

4.5 Ripercussioni sull’ambiente

L’impatto sull’ambiente si prospetta da lieve a trascurabile. Poiché la Posta persegue obiettivi ambiziosi di riduzione delle emissioni di gas serra, uno spostamento della quota di mercato a favore di fornitori privati potrebbe avere un impatto leggermente negativo sulla protezione del clima.

4.6 Ripercussioni sulla Posta

La Posta è obbligata per legge a effettuare la distribuzione regolare sull’intero territorio nazionale in tutte le case abitate durante tutto l’anno. Il prezzo di distribuzione indipen­ dente dalla distanza non copre i costi di distribuzione nelle regioni meno densamente popolate. La Posta può in parte compensare gli ammanchi tramite i ricavi realizzati nelle regioni urbane, dove i costi della distribuzione sono più bassi.

Per i fornitori privati è possibile decidere in base a criteri economici quali abitazioni servire. Nei segmenti di mercato commercialmente interessanti della distribuzione re­ golare, ciò offre loro un vantaggio in termini di costi e prezzi rispetto alla Posta, vantag­ gio che viene accentuato dal presente progetto. Si parte dal presupposto che la Posta perderà mandati redditizi da parte dei clienti del settore della distribuzione regolare. Ciò potrà avere un impatto negativo sui costi unitari della Posta nella distribuzione di lettere e pacchi, poiché le sinergie nella distribuzione diminuiranno con il calo dei volumi di giornali. Il progetto potrà avere un impatto negativo sulla Posta e sul finanziamento del servizio universale.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

Le modifiche proposte si basano sull’articolo 92 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (Cost.; RS 101), che attribuisce alla Confederazione le competenze nel settore

postale. Con le modifiche proposte si continua fondamentalmente ad applicare il mo­ dello di sostegno indiretto alla stampa già in uso.

5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il progetto di legge è compatibile con gli impegni della Svizzera a livello di accordi in­ ternazionali o relativi alla sua adesione a organizzazioni internazionali.

5.3 Forma dell’atto

Il progetto modifica la LPO. L’atto normativo sottostà al referendum facoltativo.

5.4 Subordinazione al freno alle spese

Il progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa. Il progetto non sottostà pertanto al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).

5.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fi­

scale La ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni non è pregiudicata.

5.6 Conformità alla legge sui sussidi

Oggi per la distribuzione regolare di pubblicazioni della stampa associativa e delle fon­ dazioni sono concesse riduzioni pari a 20 milioni di franchi. I criteri per avere diritto alla riduzione e la procedura per accordare i contributi, contenuti nell’OPO, rimangono in­ variati. Nel caso specifico, l’UFCOM decide, come avviene attualmente, rilasciando una decisione sul diritto al sostegno e il Consiglio federale approva le riduzioni per esem­ plare. L’efficacia del sostegno indiretto alla stampa è da tempo contestata per quanto riguarda il suo reale obiettivo di sostenere la formazione dell’opinione democratica. Il sostegno orientato ai prodotti stampati ha l’effetto di mantenere le strutture esistenti e provoca distorsioni della concorrenza poiché le imprese dei media e le organizzazioni senza scopo di lucro che si concentrano su offerte o canali di comunicazione digitali sono svantaggiate.

5.7 Delega di competenze legislative

L’articolo 16 capoverso 5 LPO prevede già oggi una delega al Consiglio federale per stabilire i criteri per il sostegno indiretto alla stampa. Il Consiglio federale ha sancito tali criteri all’articolo 36 capoversi 1‑4 OPO. Ad eccezione dell’affidamento alla Posta per la distribuzione regolare, i criteri di sostegno rimangono invariati.

L’articolo 19f capoverso 1 conferisce al Consiglio federale la competenza di regola­ mentare nell’ordinanza la procedura per il calcolo e la gestione delle riduzioni per la distribuzione.

5.8 Protezione dei dati

Il progetto non contiene alcuna modifica rilevante per la protezione dei dati.