Modifica dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) e modifica totale dell’ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie (OCPre) – Attuazione della modifica della legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal) relativa al finanziamento uniforme delle prestazioni
Dipartimento federale dell’interno DFI
Berna, 1° aprile 2026
Modifica dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sull’assicurazione malattie (OAMal) Revisione totale dell’ordinanza del 3 luglio
2002 sul calcolo dei costi e la registrazione
delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie (OCPre) e Modifica dell’ordinanza del DFI del 29 settem- bre 1995 sulle prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (ordi- nanza sulle prestazioni, OPre)
Attuazione della modifica della legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicura- zione malattie (LAMal) concernente il finanziamento uniforme delle prestazioni
Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
BAG-D-24013501/366
Compendio
Il 22 dicembre 2023, le Camere federali hanno approvato la modifica dalla legge federale del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) con- cernente il finanziamento uniforme delle prestazioni. Tale modifica prevede che tutte le prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) siano finanziate in modo uniforme. La modifica è stata accettata nella votazione popolare del 24 novembre 2024. Dal 2028, le prestazioni ambulatoriali e ospedaliere saranno finanziate in modo uniforme, e dal 2032 lo saranno anche le prestazioni di cura. La modifica della LAMal comporta la modifica di diverse ordinanze.
Situazione iniziale
Entro il 2028, le disposizioni della legge dovranno essere concretizzate sotto diversi aspetti. In particolare, bisognerà definire quali dati gli assicuratori saranno tenuti a tra- smettere ai Cantoni, come dovranno procedere gli assicuratori e i Cantoni per trasmet- tere e controllare le fatture per le prestazioni ospedaliere, come andranno gestiti i flussi finanziari e il contributo federale per gli assicurati residenti all’estero, come dovrà av- venire la registrazione uniforme dei costi e delle prestazioni nel settore delle cure a domicilio e quali requisiti minimi saranno applicati alla valutazione dei bisogni di cure.
Contenuto del progetto
Il presente progetto ha come fine e contenuto la concretizzazione delle disposizioni di legge concernenti il finanziamento uniforme che entreranno in vigore nel 2028. Le no- vità previste riguardano soprattutto i flussi di dati e finanziari, il controllo delle fatture, il calcolo dei costi nel settore delle cure a domicilio, nonché l’uniformazione della valuta- zione dei bisogni di cure. Tra le altre cose, per adempiere i compiti conferiti loro dalla LAMal, i Cantoni dovranno ricevere dagli assicuratori dati riguardanti i fornitori di pre- stazioni. Se necessario, rimarrà possibile l’accesso ad hoc a dati più dettagliati nell’am- bito di una domanda di utilizzazione particolare. La trasmissione ai Cantoni dei dati inerenti alle fatture per prestazioni ospedaliere e il loro trattamento da parte di questi ultimi sono due aspetti che devono essere disciplinati. I Cantoni dovranno rispettare i principi del diritto in materia di protezione dei dati e potranno contestare le fatture entro un termine chiaramente stabilito. Le prescrizioni dell’ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie (OCPre) devono essere estese alle orga- nizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio e agli infermieri indipendenti. A causa dell’ampia necessità di adeguamenti, tale ordinanza viene sottoposta a una revisione totale. L’obiettivo è garantire dati inerenti ai costi e alle prestazioni che siano trasparenti, com- parabili e adeguati come base per lo sviluppo delle tariffe. Per gli infermieri indipendenti sono in parte previste procedure semplificate. L’ordinanza sulle prestazioni (OPre) deve ora stabilire che per la valutazione dei bisogni nelle case di cura, da un lato, e nelle cure a domicilio, dall’altro, venga utilizzato uno strumento uniforme in tutta la Sviz- zera. Tali strumenti dovranno fornire risultati comparabili secondo una logica unitaria e
differenziare i bisogni di cure in base ai tre generi di prestazione «valutazione, consigli e coordinamento», «esami e cure» e «cure di base».
1.1.1 Comunicazione dei dati sulle tariffe nel settore delle prestazioni di cura ...7 1.1.5 Controllo da parte dei Cantoni delle fatture per prestazioni ospedaliere ...8 3.1.1 Comunicazione dei dati sulle tariffe nel settore delle prestazioni di cura .15 3.1.5 Controllo da parte dei Cantoni delle fatture per prestazioni ospedaliere .17
3.2 Revisione totale dell’ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione
delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e
3.3 Modifica dell’ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione
obbligatoria delle cure medico-sanitarie (ordinanza sulle prestazioni,
Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di agire e obiettivi
La modifica del 22 dicembre 2023 della legge del 18 marzo 1994 sull’assicurazione malattie (LAMal; RS 832.10) concernente il finanziamento uniforme prevede che tutte le prestazioni dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) ven- gano finanziate in modo uniforme. Accettata in votazione popolare il 24 novembre 2024, questa modifica entrerà in vigore il 1° gennaio 2028 e il 1° gennaio 2032. Dal 2028, il finanziamento uniforme riguarderà le prestazioni ambulatoriali e ospedaliere, e dal 2032 anche le prestazioni di cura. L’attuale cofinanziamento diretto delle prestazioni ospedaliere e di cura sarà sostituito da un contributo cantonale ai costi delle prestazioni AOMS che i Cantoni verseranno all’istituzione comune LAMal (IC LAMal) degli assicu- ratori, la quale a sua volta lo suddividerà fra i singoli assicuratori. I debitori della rimu- nerazione per le prestazioni LAMal non saranno quindi più in nessun caso i Cantoni, ma in generale le persone assicurate (sistema del terzo garante) o gli assicuratori (si- stema del terzo pagante). Questo cambiamento di paradigma richiede modifiche a li- vello di ordinanza in diversi settori. Entro il 2028 si deve disciplinare, tra l’altro con una modifica dell’ordinanza del 27 giu- gno 1995 sull’assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102), quali dati inerenti alle tariffe per le prestazioni di cura andranno comunicati, quali dati gli assicuratori dovranno tra- smettere ai Cantoni, quali autorizzazioni per i fornitori di prestazioni saranno soggette a limitazioni da parte dei Cantoni, in che modo dovranno procedere gli assicuratori e i Cantoni per trasmettere e controllare le fatture per prestazioni ospedaliere e come sa- ranno gestiti il contributo cantonale e quello federale. Con una revisione totale dell’or- dinanza del 3 luglio 2002 sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie (OCPre; RS 832.104) si devono disciplinare le modalità della registrazione uni- forme dei costi e delle prestazioni nel settore delle cure a domicilio. Con una modifica dell’ordinanza del 29 settembre 1995 sulle prestazioni (OPre; RS 832.112.31) vanno regolamentati i requisiti minimi per la valutazione dei bisogni di cure. Gli adeguamenti
necessari nella compensazione dei rischi saranno proposti nell’ambito di una modifica separata dell’ordinanza del 19 ottobre 2016 sulla compensazione dei rischi nell’assicu- razione malattie (OCoR; RS 832.112.1)) e di una modifica dell’ordinanza del DFI del 14 ottobre 2019 sull’attuazione della compensazione dei rischi nell’assicurazione ma- lattie (OCoR-DFI; RS 832.112.11). La modifica dell’OCoR è stata oggetto di una con- sultazione nell’autunno del 2025 (cfr. Procedure di consultazione concluse). Entro il 2032 si dovranno disciplinare le condizioni quadro per la tariffazione e la fattu- razione delle prestazioni di cura. In generale, è auspicabile un’uniformazione dei requi- siti per le cure a domicilio e in casa di cura affinché prestazioni comparabili vengano trattate allo stesso modo e non si creino delimitazioni inutili tra queste forme di assi- stenza. Diversamente, una delle due potrebbe essere privilegiata o svantaggiata ri- spetto all’altra. Un altro aspetto che dovrà essere disciplinato è la gestione dell’incasso del contributo degli assicurati ai costi delle cure. L’importo di tale contributo sarà stabi-
lito dal Consiglio federale. Si potrebbe prevedere che gli assicuratori riscuotano il con- tributo dagli assicurati (terzo pagante) o lo deducano all’assunzione dei costi (terzo garante) come già oggi avviene con la partecipazione ordinaria ai costi e il contributo degli assicurati ai costi di degenza ospedaliera. Bisognerebbe chiarire in che modo un’assunzione volontaria, parziale o totale, di tale contributo da parte dei Cantoni e/o dei Comuni possa venire integrata in questi flussi di pagamento. Anche per le cure acute e transitorie potrebbero occorrere disciplinamenti, ma dovranno limitarsi alla que- stione del contributo degli assicurati ai costi delle cure, che non è dovuto per due setti- mane in seguito a una degenza ospedaliera. Il presente rapporto esplicativo si limita a commentare le modifiche che dovranno es- sere apportate entro il 2028. Gli interventi necessari sono illustrati qui di seguito, sud- divisi per tema. 1.1.1 Comunicazione dei dati sulle tariffe nel settore delle prestazioni di cura Il vigente articolo 47b LAMal stabilisce che, su richiesta, i fornitori di prestazioni e gli assicuratori, le rispettive federazioni e l’organizzazione per le strutture tariffali nel set- tore delle prestazioni mediche ambulatoriali comunicano gratuitamente al Consiglio fe- derale o al governo cantonale competente i dati necessari per adempiere diversi com- piti, in particolare per l’approvazione e la fissazione delle tariffe. Con la modifica della legge, dal 2028 tale obbligo sarà esteso al settore delle prestazioni di cura. Il Consiglio federale dovrà quindi emanare disposizioni specifiche anche per questo settore.
1.1.2 Nuovi compiti dell’istituzione comune LAMal
Il legislatore ha conferito all’istituzione comune LAMal (di seguito, IC LAMal) nuovi com- piti in relazione al finanziamento uniforme delle prestazioni. Secondo l’articolo 18 ca- poverso 2sexies nLAMal, l’IC LAMal è tenuta a calcolare e riscuotere il contributo canto- nale e il contributo federale di cui all’articolo 60 nLAMal e a suddividerli fra gli assicu- ratori conformemente all’articolo 60° nLAMal. A tal fine deve istituire un comitato auto- nomo specializzato nel quale i Cantoni sono adeguatamente rappresentati.
1.1.3 Trasmissione dei dati degli assicuratori ai Cantoni
Con il finanziamento uniforme delle prestazioni i Cantoni ottengono l’accesso diretto ai dati degli assicuratori per adempiere i compiti conferiti loro dalla LAMal, compiti che sono essenzialmente focalizzati sulla governance dei fornitori di prestazioni e sulla cor- rispondenza di offerta e domanda nella loro sfera di competenza. La modifica dell’ordinanza deve quindi prevedere i flussi di dati necessari affinché i Cantoni dispongano delle informazioni di cui necessitano per esercitare le loro nuove responsabilità. Di conseguenza, l’ordinanza disciplina il tipo, il grado di dettaglio e la forma dell’informazione che descrive l’attività dei fornitori di prestazioni, nonché le con- dizioni di trasmissione, la frequenza e le misure in materia di protezione dei dati. In generale, i Cantoni devono disporre di dati suddivisi per fornitori di prestazioni e per genere della prestazione. L’ordinanza prevede inoltre la possibilità per l’UFSP di ema- nare direttive qualora gli standard in materia di trattamento dei dati si rivelassero insuf- ficienti. I processi tecnici dettagliati per la trasmissione dei dati dovranno essere concordati congiuntamente dagli assicuratori e dai Cantoni. Al riguardo, in futuro sarà importante
anche il coordinamento con DigiSanté e lo Spazio svizzero dei dati sanitari (Swiss Health Data Space, SwissHDS) previsto in questo ambito. L’obiettivo dello SwissHDS è quello di garantire una gestione sicura, interconnessa e interoperabile dei dati sani- tari. Visto che il quadro giuridico, le responsabilità e la governance per lo SwissHDS devono ancora essere disciplinati e diventeranno effettivi verosimilmente solo dopo il 2030 e che il finanziamento uniforme entrerà in vigore già nel 2028, in un primo mo- mento l’attuazione di quest’ultimo e i lavori allo SwissHDS dovranno essere portati avanti separatamente per quanto riguarda il contenuto.
1.1.4 Limitazione delle autorizzazioni per i fornitori di prestazioni ambulato-
riali Il vigente articolo 55b LAMal, che prevede la possibilità di limitare le autorizzazioni ri- lasciate agli infermieri e alle organizzazioni che impiegano infermieri di cui all’arti- colo 35 capoverso 2 lettera dbis LAMal, viene sostituito e il campo d’applicazione esteso ad altri fornitori di prestazioni. Poiché l’articolo 55b LAMal rivisto conferisce ai Cantoni la facoltà di limitare le autorizzazioni rilasciate ai fornitori di prestazioni di cui all’arti- colo 35 capoverso 2 lettere b–g e m LAMal1 qualora i costi evolvano nella misura indi- cata, nelle disposizioni dell’OAMal riguardanti i singoli fornitori di prestazioni interessati viene inserita una riserva, strutturata in modo analogo e armonizzata in funzione delle rispettive formulazioni, concernente le limitazioni cantonali basate sia sull’articolo 55b LAMal sia sull’articolo 55a LAMal.
1.1.5 Controllo da parte dei Cantoni delle fatture per prestazioni ospedaliere
L’articolo 60 nLAMal contiene disposizioni sulla trasmissione ai Cantoni dei dati inerenti alle fatture riguardanti le cure ospedaliere da parte degli assicuratori, nonché sulla pro- cedura di contestazione applicabile. Secondo l’articolo 60 capoverso 9 nLAMal, l’assicuratore accorda senza indugio al Cantone l’accesso gratuito ai dati inerenti alle fatture riguardanti le cure ospedaliere. Con questa disposizione, ai Cantoni rimane garantito l’accesso ai dati inerenti alle fat- ture per prestazioni ospedaliere di cui già dispongono. In questo ambito, il Consiglio federale è incaricato di emanare disposizioni dettagliate sul trattamento e sulla trasmis- sione dei dati nel rispetto del principio di proporzionalità. Il processo per accedere gratuitamente ai dati inerenti alle fatture riguardanti le cure ospedaliere ai sensi dell’articolo 49 capoverso 1 LAMal deve essere uniforme per tutti i Cantoni e per tutti gli assicuratori. Dato che le modalità esatte di tale accesso imme- diato devono essere concordate tra i Cantoni e gli assicuratori, entrambi dispongono del margine di manovra necessario. Per strutturare il processo in modo efficiente ed evitare doppioni è ipotizzabile che l’assicuratore effettui, con il consenso dei Cantoni,
L’articolo 35 capoverso 2 lettere b–g e m LAMal comprende i seguenti tipi di fornitori di prestazioni: farmacisti, chiropratici, le- vatrici, infermieri e organizzazioni che impiegano infermieri, persone dispensanti cure previa prescrizione o indicazione medica e organizzazioni che le occupano, laboratori, centri di consegna di mezzi ed apparecchi diagnostici e terapeutici, nonché imprese di trasporto e di salvataggio.
un primo controllo veloce e automatizzato del contenuto della fattura prima di trasmet- terla al Cantone interessato. Ciò potrebbe per esempio significare che, in una prima fase, l’assicuratore risolva direttamente con il fornitore di prestazioni eventuali irrego- larità formali della fattura che comportano l’annullamento di quest’ultima e la succes- siva emissione di una nuova fattura, e non debba trasmettere al Cantone la prima ver- sione non corretta. Secondo l’articolo 60 capoverso 10 nLAMal, se ritiene che le condizioni di assunzione dei costi non siano soddisfatte, il Cantone ne informa l’assicuratore. Il Consiglio fede- rale stabilisce il termine entro il quale il Cantone può contestare una fattura che ha ricevuto. Secondo l’articolo 60 capoverso 11 nLAMal, il Cantone è legittimato a ricorrere al tri- bunale delle assicurazioni di cui all’articolo 58 della legge federale del 6 ottobre 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1) contro la decisione dell’assicuratore di cui al capoverso 10. Questo rimando esplicito alla LPGA chiarisce che, in tal caso, le ulteriori disposizioni della LPGA relative al termine di ri- corso (art. 60 LPGA), alle regole di procedura (art. 61 LPGA) e al ricorso al Tribunale federale (art. 62 LPGA) si applicano per analogia. Nell’ambito di un ricorso relativo a una fattura per prestazioni ospedaliere ai sensi dell’articolo 60 capoverso 11 nLAMal, il Cantone può far valere solo determinati motivi. Questo perché il legislatore ha voluto escludere la verifica dei criteri di efficacia, appro- priatezza ed economicità (criteri EAE) nel singolo caso da parte dei Cantoni, come per esempio la domanda se un determinato intervento medico era o meno efficace, appro- priato ed economico oppure se, nel singolo caso, i criteri medici per una prestazione in via eccezionale ospedaliera anziché ambulatoriale, come generalmente previsto per un determinato intervento, erano o meno soddisfatti. Rimane invece possibile il rifiuto dell’assunzione dei costi per motivi formali (fornitore di prestazioni senza mandato di prestazioni, numero massimo di casi esaurito, appli- cazione di una tariffa non autorizzata o inosservanza delle modalità di applicazione di una tariffa). Per esempio, il Cantone può informare l’assicuratore che le condizioni di
assunzione dei costi di una cura ospedaliera non sono soddisfatte se con essa il forni- tore di prestazioni in questione supera il numero massimo di casi stabilito nella pianifi- cazione ospedaliera. Se, una volta terminato il controllo, l’assicuratore intende assu- mersi comunque i costi delle prestazioni di una fattura contestata, ne informa anche il Cantone. In tal caso, il Cantone può ricorrere al tribunale delle assicurazioni e far valere che il fornitore di prestazioni non adempie le condizioni di autorizzazione (art. 60 cpv. 11 lett. a nLAMal). Indipendentemente da ciò, i Cantoni mantengono la possibilità di denunziare all’autorità di vigilanza i fatti che richiedono, nell’interesse pubblico, un intervento d’ufficio contro un assicuratore-malattie (art. 71 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa, PA; RS 172.021).
1.1.6 Modalità di versamento del contributo cantonale e federale
L’IC LAMal calcola il contributo che ogni Cantone è tenuto a versare. A tal fine, istituisce un comitato autonomo specializzato nel quale i Cantoni sono adeguatamente rappre- sentati (v. n. 3.1.2). I Cantoni e gli assicuratori concordano tra loro i dettagli delle mo- dalità di versamento del contributo cantonale (p. es. se i versamenti devono essere effettuati in anticipo come acconti o regolarmente sulla base delle fatture pagate dagli
assicuratori) oppure come gestire le correzioni a posteriori delle fatture. Le disposizioni dell’ordinanza devono limitarsi a definire un quadro di massima, in particolare la fre- quenza minima dei versamenti e gli interessi di mora in caso di ritardo nei versamenti da parte dei Cantoni. I beneficiari di una rendita svizzera che risiedono in uno Stato membro dell’Unione eu- ropea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito e i loro familiari sono considerati assi- curati senza un legame con un Cantone specifico. Dato che i Cantoni non possono essere tenuti a farsi carico delle cure ambulatoriali per gli assicurati che non hanno alcun legame con loro, l’articolo 60 capoverso 6 nLAMal introduce un contributo federale per i costi di tutte le cure che essi ricevono in Svizzera. Il presente progetto ne disciplina l’attuazione rifacendosi ai processi per il contributo cantonale.
1.1.7 Contabilità analitica e statistica delle prestazioni nel settore delle pre- stazioni di cura a domicilio Dal 2032, l’inclusione delle cure nel finanziamento uniforme delle prestazioni sostituirà il vigente sistema basato sui contributi dell’AOMS, sulla partecipazione degli assicurati e sul finanziamento residuo dei Cantoni. Da quel momento, le prestazioni di cura sa- ranno fatturate in base a tariffe. Per poter sviluppare tariffe adeguate ed economiche occorreranno dati uniformi, e quindi comparabili, inerenti ai costi e alle prestazioni ero- gate dai fornitori di prestazioni. L’articolo 50 capoverso 2 nLAMal stabilisce che le case di cura, le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio e gli infermieri dovranno disporre di strumenti di gestione adeguati e segnatamente di una contabilità analitica e di una statistica delle prestazioni che consentano loro di calcolare i propri costi di gestione e di investimento e di registrare le proprie prestazioni secondo un metodo uniforme. En- trambi gli strumenti dovranno contenere tutti i dati necessari per la valutazione dell’eco- nomicità e la tariffazione nonché, nel caso delle case di cura, per le comparazioni tra istituti e la pianificazione. Inoltre, le disposizioni transitorie della modifica del 22 dicem- bre 2023 della LAMal esigono che, entro il 1° gennaio 2032, i partner tariffali elaborino tariffe concernenti le prestazioni di cura che si fondano su costi e dati uniformi e tra- sparenti e adempiono le condizioni legali, segnatamente per quanto concerne la co- pertura dei costi necessari a una fornitura efficiente delle prestazioni. Il calcolo uniforme dei costi e la registrazione uniforme delle prestazioni sono anche lo scopo dell’OCPre. Attualmente, dei fornitori di prestazioni nel settore delle cure elencati nell’articolo 50 capoverso 1 nLAMal solo le case di cura soggiacciono alle disposizioni dell’OCPre, mentre le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio e gli infermieri non rientrano nel suo campo d’applicazione. Per questo motivo, anche per questi due gruppi di fornitori di prestazioni occorrono prescrizioni sul calcolo dei costi e sulla regi- strazione delle prestazioni. Inoltre, il tasso d’interesse per calcolare gli interessi calco- latori delle immobilizzazioni è attualizzato per tenere conto dell’evoluzione della situa-
zione sui mercati dei capitali. Il tasso d’interesse è determinato sulla base del costo medio ponderato del capitale. La necessità di adeguamenti dell’OCPre menzionata sopra – dovuta soprattutto all’estensione del campo d’applicazione alle organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio e agli infermieri – richiede la modifica di più della metà degli articoli. Secondo il numero marginale 276 delle Direttive di tecnica legislativa della Confederazione (DTL), in tal
caso si procede all’elaborazione di una nuova versione dell’atto normativo che abroga la versione vigente. Nel quadro di tale revisione totale, la struttura dell’ordinanza viene adeguata ai fini di una maggiore chiarezza e per ridurre le ridondanze. Gli articoli inte- ressati da adeguamenti puramente formali mantengono pressoché invariato il loro con- tenuto. L’OCPre rivista contribuirà all’introduzione nei tempi stabiliti delle tariffe per le presta- zioni di cura. Lo sviluppo di nuove tariffe richiede molto tempo. L’esperienza maturata nel settore ospedaliero mostra che dall’insorgere dei costi al momento dell’erogazione di una prestazione all’applicazione delle tariffe calcolate sulla loro base bisogna met- tere in conto circa quattro anni, perché:
i fornitori di prestazioni devono implementare soluzioni per la contabilità analitica e la registrazione delle prestazioni;
i fornitori di prestazioni devono dapprima registrare le prestazioni per un anno e in seguito calcolare i costi;
i dati dei fornitori di prestazioni devono essere raccolti, controllati e valutati;
sulla base di questi dati, l’organizzazione tariffale deve elaborare una struttura tariffale valida in tutta la Svizzera, che definisce unità di prestazione normative uniformi e che deve essere approvata dal Consiglio federale (art. 46 cpv. 4 in combinato disposto con art. 43 cpv. 5 LAMal);
sulla base della struttura tariffale, i partner tariffali devono negoziare le tariffe effettive per fornitore o gruppo di fornitori di prestazioni e tali tariffe devono es- sere approvate dall’autorità cantonale competente;
i fornitori di prestazioni e gli assicuratori devono adattare i loro sistemi di fattura- zione di conseguenza. Per questo motivo, l’entrata in vigore dell’articolo 50 capoverso 3 nLAMal, che incarica il Consiglio federale di definire una struttura uniforme per il calcolo dei costi e la stati- stica delle prestazioni dei fornitori di prestazioni di cura, è prevista già tre anni dopo la votazione popolare, ossia il 1° gennaio 2028. Le prescrizioni del diritto federale sul cal- colo dei costi e sulla registrazione delle prestazioni contenute nell’OCPre dovranno quindi entrare in vigore contemporaneamente già il 1° gennaio 2028. Le prescrizioni dell’OCPre devono essere intese come requisiti minimi. Gli attori com-
petenti sono liberi di definire requisiti più severi per i dati inerenti ai costi e alle presta- zioni, soprattutto per lo sviluppo delle future tariffe delle cure.
1.1.8 Valutazione dei bisogni di cure
Attualmente, la valutazione dei bisogni nelle case di cura viene effettuata con tre diversi strumenti – RAI-NH (Nursing Home), BESA e PLAISIR – che per lo stesso quadro me- dico-di cura possono giungere a tre diverse classificazioni dei bisogni di cure. BESA sarà dismesso a metà 20282, PLAISIR è utilizzato in quattro Cantoni (VD, NE, GE, JU), RAI-NH in tutti gli altri. Nelle cure a domicilio, gran parte dei fornitori di prestazioni uti- lizza RAI-HC (Home Care), ma vengono impiegati anche altri strumenti.
BESA-QSys, 27 marzo 2025: Interruzione del sistema BESA metà 2028, www.besaqsys.ch > Novità & eventi > Novità
Il vigente articolo 8b OPre definisce requisiti minimi per la valutazione dei bisogni nelle case di cura, che dovrebbero indurre un allineamento dei tre sistemi. In particolare, gli strumenti utilizzati devono basarsi su studi dei tempi condotti secondo una metodologia uniforme a livello nazionale, concordata tra assicuratori, fornitori di prestazioni e Can- toni. Le pertinenti disposizioni sono entrate in vigore il 1° luglio 2020. Tuttavia, sinora gli attori coinvolti non sono riusciti ad accordarsi sulla metodologia auspicata per gli studi dei tempi. Gli studi dei tempi necessari per l’attuazione dei requisiti minimi vigenti sono infatti dispendiosi e molti attori appoggiano l’introduzione di uno strumento unico come interRAI-LTCF (Long-term-care-facilities) che considerano la soluzione più effi- ciente per le case di cura. La disposizione transitoria secondo cui la valutazione dei bisogni nelle case di cura può continuare a essere effettuata conformemente al diritto vigente è già stata prorogata più volte e rimarrà in vigore fino al 31 dicembre 2027. Già oggi gli strumenti utilizzati per la valutazione dei bisogni nelle case di cura e nelle cure a domicilio devono consentire la registrazione dei dati sugli indicatori medici della qualità di cui all’articolo 59a capoverso 1 lettera f LAMal per mezzo di dati di routine rilevati durante la valutazione dei bisogni. Con l’eliminazione del finanziamento residuo da parte dei Cantoni e dei Comuni nel quadro del finanziamento uniforme delle prestazioni di cura a partire dal 2032 e la ri- munerazione delle prestazioni di cura effettuata in base a tariffe concordate tra i partner tariffali, una valutazione dei bisogni di cure uniforme in tutta la Svizzera diventerà an- cora più importante. Per le tariffe che bisognerà sviluppare a partire dal 2028, i partner tariffali dovranno potersi basare su informazioni inerenti ai bisogni di cure, alle presta- zioni fornite e ai costi sostenuti, generate secondo parametri comparabili a livello na- zionale. Diversamente, soprattutto per le case di cura, vi sarà il rischio di distorsione della tariffazione e della ponderazione relativa di diverse prestazioni. Per un confronto significativo bisogna partire dal presupposto che le persone con bisogni di cure simili vengano classificate nello stesso livello dei bisogni di cure. Se ciò non avviene – come
è presumibilmente il caso oggi visto che si utilizzano strumenti diversi e non calibrati – e i tempi effettivamente impiegati per i casi inseriti nello stesso livello dei bisogni di cure divergono sensibilmente a causa della loro classificazione secondo parametri non com- parabili, quindi non per motivi medici-di cura, allora le analisi che si basano su tali tempi contengono automaticamente distorsioni. In linea di principio, i bisogni di cure vengono valutati in modo prospettico indipenden- temente dalle tariffe per le prestazioni di cura, mentre le tariffe si basano sui costi delle prestazioni effettivamente fornite e non direttamente sui dati rilevati con tale valuta- zione. Tuttavia, quest’ultima indica il tipo e la durata delle cure che possono essere considerate efficaci, appropriate ed economiche per il singolo caso concreto e di con- seguenza è rilevante anche per il calcolo di tariffe adeguate. Sarebbe utile se si potesse verificare in modo semplice il rispetto dei presunti criteri EAE, ma la valutazione dei bisogni di cure non indica con quali tariffe vengono fatturate le prestazioni di cura. Poiché la tariffazione delle prestazioni di cura riguarda in linea di principio sia le cure a domicilio sia quelle in casa di cura e andrebbero evitate delimitazioni inutili tra questi due settori, occorre anche esaminare fino a che punto i requisiti per la valutazione dei bisogni nei due settori possano essere uniformati e come fare in modo che la valuta- zione dei bisogni venga effettuata in modo comparabile in entrambi i settori.
Per esempio, si potrebbero allineare i risultati della valutazione dei bisogni ottenuti con diversi strumenti rilevandone le differenze mediante studi dei tempi e cercando di otte- nere risultati comparabili con una successiva calibrazione oppure un allineamento me- todologico degli strumenti. Questo approccio equivarrebbe a mantenere i requisiti vi- genti ma non ancora attuati per la valutazione dei bisogni nelle case di cura ai sensi dell’articolo 8b OPre, estendendoli eventualmente alle cure a domicilio. Tuttavia, come è emerso nell’ambito dell’attuazione dei requisiti minimi vigenti per la valutazione dei bisogni nelle case di cura, il processo è lungo e complicato. Questo aspetto pone non pochi problemi visto che dal 2032 le prestazioni di cura dovranno essere finanziate in modo uniforme e che ciò presuppone la disponibilità di tariffe per le prestazioni di cura sviluppate sulla scorta di una base di dati stabilita in modo trasparente e uniforme. Il fatto che, come indicato sopra, gli attori coinvolti non siano ancora riusciti ad attuare gli studi dei tempi richiesti dal 2020 dimostra che questa opzione ha scarse possibilità di successo. A prescindere dall’introduzione del finanziamento uniforme, un gran numero di attori preferirebbe avvalersi di uno strumento unico, ritenendolo una soluzione meno onerosa e attuabile in tempi più brevi. Con la dismissione prevista nel 2028 di uno dei tre stru- menti utilizzati, diversi Cantoni e diverse case di cura dovranno comunque optare per un altro strumento e questa situazione può essere sfruttata per passare direttamente a un futuro strumento unico.
1.1.9 Adeguamento della compensazione dei rischi
Nel calcolo delle tasse di rischio e dei contributi compensativi possono essere consi- derati solo i costi a carico dell’AOMS finanziati con i premi. Ciò significa che, nel calcolo della compensazione dei rischi, il contributo cantonale di cui all’articolo 60 nLAMal deve essere dedotto dai costi lordi come già oggi avviene con la partecipazione ai costi delle persone assicurate. L’adeguamento dell’OCoR necessario sarà apportato con la mo- difica menzionata al numero 1.1. La compensazione dei rischi di un anno di compensazione (anno civile per il quale si procede alla compensazione dei rischi) dipende dai costi dell’anno precedente. Nel 2028 la parte dei costi dell’AOMS finanziata con i premi varierà sensibilmente rispetto all’anno precedente, perché l’aliquota percentuale per il contributo cantonale applica- bile dal 2028 si baserà sulla situazione degli anni 2016–2019, ma in quelli successivi il trasferimento delle prestazioni dal settore ospedaliero a quello ambulatoriale ha cau- sato anche uno spostamento delle quote dei costi finanziate con i premi e dai Cantoni – e sarà così fino al 2027. Per raggiungere il livello dei costi dell’anno di compensazione verrà applicato un fattore di rincaro il cui calcolo è disciplinato nell’OCoR-DFI. Il calcolo della compensazione dei rischi dell’anno di compensazione 2028 richiederà un ade- guamento della pertinente disposizione. Tale modifica sarà oggetto della revisione to- tale dell’OCoR-DFI attualmente in corso (cfr. Procedure di consultazione in corso).
1.1.10 Test di solvibilità
Per quanto riguarda il test di solvibilità è prevista una modifica – non ancora avviata – dell’ordinanza del DFI del 18 ottobre 2011 concernente le riserve nell’assicurazione sociale malattie (ORAMal-DFI; RS 832.102.15), che probabilmente si limiterà a rive- dere solo il modulo elettronico per la determinazione delle riserve minime (cfr. allegato
dell’ordinanza) apportandovi alcuni adeguamenti di natura tecnica in modo che la somma delle quoteparti cantonali vi sia indicata separatamente e dedotta dalle presta- zioni. Diversamente, le riserve minime risulterebbero troppo elevate.
1.1.11 Assunzione dei costi dei trattamenti effettuati all’estero
Secondo l’articolo 36 capoverso 2 OAMal, l’AOMS assume i costi dei trattamenti effet- tuati all’estero in caso d’urgenza. Esiste urgenza se l’assicurato che soggiorna tempo- raneamente all’estero necessita di un trattamento medico e se il rientro in Svizzera è inappropriato. Le prestazioni di cui alla disposizione citata e i trattamenti dispensati all’estero ai frontalieri, ai lavoratori distaccati all’estero e alle persone al servizio di una collettività pubblica, come pure ai loro familiari (art. 3–5 OAMal) sono assunti al mas- simo fino a un importo pari al doppio del corrispettivo rimborso in Svizzera (art. 36 cpv. 4 OAMal). L’assunzione dei costi dei trattamenti effettuati nell’UE/AELS e nel Regno Unito av- viene prevalentemente secondo le disposizioni dell’assistenza reciproca internazionale conformemente al diritto europeo di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (re- golamento [CE] n. 883/2004), per cui in questi casi non si applica l’articolo 36 OAMal. Secondo il diritto vigente (cfr. art. 49a cpv. 1 e 2ter LAMal in combinato disposto con art. 36 cpv. 4 OAMal) ciò significa che oggi, al di fuori dell’assistenza reciproca inter- nazionale, nel settore ambulatoriale l’AOMS assume al massimo il 200 per cento e in quello ospedaliero solo il 90 per cento (2x45 %) dei costi della stessa cura fornita in Svizzera. Con il passaggio al finanziamento uniforme, anche nel settore ospedaliero l’AOMS as- sumerà al massimo il 200 per cento dei costi che verrebbero sostenuti in Svizzera. In questo modo il finanziamento uniforme sarà attuato coerentemente anche in caso di trattamenti effettuati all’estero. Un adeguamento dell’articolo 36 capoverso 4 OAMal che limiti al 100 o al 150 per cento l’importo assunto dall’AOMS è inopportuno perché avrebbe solo un esiguo potenziale di risparmio e creerebbe una discrepanza indeside- rata con la disposizione di analogo tenore dell’articolo 17 dell’ordinanza del 20 dicem- bre sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF; RS 832.202).
2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo
Il diritto delle assicurazioni sociali dell’Unione europea (UE) non prevede un’armoniz- zazione dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. Gli Stati membri possono in ampia misura determinare liberamente la struttura, il campo d’applicazione personale, le mo- dalità di finanziamento e l’organizzazione del proprio sistema di sicurezza sociale. In considerazione dell’elevata eterogeneità dei sistemi, non è stato effettuato alcun con- fronto con il diritto estero. L’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Co- munità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC), entrato in vigore il 1° giugno 2002, e la Convenzione del 4 gennaio 1960 istitu- tiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) (convenzione AELS) discipli- nano il coordinamento della sicurezza sociale. Sulla base dell’articolo 95a LAMal, la Svizzera ha così adottato le disposizioni sul coordinamento sancite dai regolamenti
(CE) n. 883/2004 e n. 987/2009. Norme equivalenti sono state inserite nella Conven- zione del 9 settembre 2021 sul coordinamento della sicurezza sociale tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera, applicata dal 1° no- vembre 2021. In virtù di tale diritto in materia di coordinamento, i beneficiari di una rendita svizzera e i loro familiari che non esercitano un’attività lucrativa sottostanno all’assicurazione ma- lattie obbligatoria in Svizzera. Queste persone sono l’unica categoria di assicurati resi- denti nell’UE, nell’AELS o nel Regno Unito senza un legame con un Cantone per le quali si applica il contributo federale.
3 Punti essenziali del progetto
3.1 Modifica dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal)
3.1.1 Comunicazione dei dati sulle tariffe nel settore delle prestazioni di cura
I dati di cui le autorità di approvazione delle tariffe necessitano per le prestazioni di cura sono praticamente gli stessi di cui necessitano per le prestazioni mediche ambulatoriali. Già oggi gran parte dei dati elencati nell’articolo 59f OAMal deve essere comunicata dai fornitori di prestazioni nel settore delle cure3 all’Ufficio federale di statistica (UST) in base agli articoli 59a LAMal e 30 OAMal. Alcuni di questi dati possono essere meno rilevanti per le prestazioni di cura. L’elenco comprende tuttavia l’intero spettro di dati potenzialmente interessati, fermo restando che devono essere comunicati solo quelli rilevanti per la tariffazione. Per questo motivo, il disciplinamento proposto per le prestazioni di cura riprende in gran parte invariate le disposizioni vigenti per le prestazioni mediche ambulatoriali, ma con alcune modifiche specifiche:
il termine «specializzazione» accostato al numero di fornitori di prestazioni si riferisce essenzialmente alle specializzazioni mediche per cui viene sostituito con l’espressione più generica «titolo di formazione e di perfezionamento» che include le specializzazioni mediche ma anche altri titoli di formazione e di perfe- zionamento nel settore delle prestazioni di cura;
per il settore delle prestazioni di cura a domicilio, il termine «consultazione» non è sempre indicato, perché nell’attuale prassi di rilevazione e trasmissione dei dati esso può comprendere tutte le prestazioni che un fornitore di prestazioni eroga a una persona assicurata in un giorno, ma nelle prestazioni di cura a do- micilio capita spesso che siano necessarie due o più visite al giorno, per cui per tenere conto di questo aspetto potenzialmente rilevante per la tariffa (p. es. tempi di trasferta) deve essere possibile comunicare anche il numero di visite a domicilio;
Qui si tratta di fornitori di prestazioni ai sensi della LAMal, ovvero p. es. delle organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio e delle case di cura, ma non delle singole persone impiegate da questi fornitori di prestazioni. L’obbligo di comunicazione dei dati riguarda i fornitori di prestazioni e non le persone assunte da loro.
- gli infermieri indipendenti devono essere esentati dall’obbligo di suddividere più in dettaglio i costi di produzione delle prestazioni in spese per il personale, costi del materiale, costi per l’uso di spazi, costi del capitale, spese per investimenti e ammortamenti.
Le restanti disposizioni sulle modalità di trasmissione, trattamento e conservazione dei dati (art. 59g–59i OAMal) possono essere riprese senza modifiche anche per le pre- stazioni di cura.
3.1.2 Nuovi compiti dell’IC LAMal
Secondo l’articolo 18 capoverso 2sexies nLAMal, l’IC LAMal calcola e riscuote il contri- buto cantonale e il contributo federale di cui all’articolo 60 nLAMal e li suddivide fra gli assicuratori conformemente all’articolo 60a nLAMal. A tal fine deve istituire un comitato autonomo specializzato nel quale i Cantoni sono adeguatamente rappresentati. Una norma di delega autorizza il Consiglio di fondazione dell’IC LAMal a emanare un rego- lamento sull’organizzazione del comitato autonomo specializzato di cui all’articolo 18 capoverso 2sexies nLAMal. L’OAMal modificata stabilisce esplicitamente che i Cantoni e gli assicuratori devono essere coinvolti nell’elaborazione di tale regolamento.
3.1.3 Trasmissione dei dati degli assicuratori ai Cantoni
I Cantoni devono adempiere diversi compiti legali (p. es. autorizzare e vigilare sui for- nitori di prestazioni, pianificare, stabilire gli obiettivi in materia di costi, controllare l’evo- luzione dei costi ecc.). A tale scopo necessitano regolarmente di dati in forma aggre- gata sui costi complessivi delle prestazioni rimunerate per fornitore di prestazioni. Dato che i compiti di vigilanza dei Cantoni soggiacciono al principio di territorialità, i dati ri- cevuti coprono l’attività che i fornitori di prestazioni hanno svolto sul loro territorio, indi- pendentemente dal luogo di residenza della persona che ne ha beneficiato. In questo senso, è importante fare una distinzione normativa tra i dati degli assicuratori attualmente comunicati all’UFSP (art. 28 OAMal) e quelli che saranno trasmessi ai Cantoni. In effetti, l’articolo 28 OAMal disciplina esclusivamente i dati raccolti dall’UFSP per adempiere i compiti conferitigli dalla LAMal. Tuttavia, per quanto attiene alla vigi- lanza sui fornitori di prestazioni, i Cantoni mantengono la sovranità territoriale. I tipi di dati necessari per i compiti cantonali differiscono da quelli necessari per l’adempimento dei compiti dell’UFSP. Le disposizioni legali che disciplinano la comunicazione dei dati degli assicuratori all’UFSP consentono già oggi di definire requisiti minimi in materia di trattamento dei dati applicabili anche alla trasmissione dei dati degli assicuratori ai Can- toni. Tali requisiti, già stabiliti dall’UFSP per l’approntamento dei dati (art. 28 cpv. 7 OAMal), possono essere applicati anche alla trasmissione dei dati ai Cantoni, affinché siano disponibili dati significativi e comparabili per le analisi (art. 28d cpv. 7 OAMal).
3.1.4 Limitazione delle autorizzazioni per i fornitori di prestazioni ambulato-
riali Per i fornitori di prestazioni ora soggetti alla facoltà dei Cantoni di limitare le autorizza- zioni, nelle disposizioni dell’OAMal deve essere inserita una riserva relativa a tali limi- tazioni cantonali. L’articolo 55b nLAMal è una disposizione potestativa, per cui spetta
al Cantone decidere se, qualora si verifichi una delle due condizioni citate nella legge, intende effettivamente limitare le autorizzazioni. Attualmente, conformemente al vigente tenore dell’articolo 55b LAMal, una limitazione delle autorizzazioni è possibile solo se in un Cantone i costi annui per assicurato delle cure di cui all’articolo 25a LAMal aumentano in misura maggiore rispetto ai costi annui della media svizzera. Poiché il vigente articolo 55b LAMal viene completamente rivisto, ora tale articolo consente ai Cantoni di prevedere una limitazione anche se i costi per assicurato nella categoria interessata sono superiori alla media svizzera della categoria in questione. Inoltre, oltre alle autorizzazioni per i fornitori di prestazioni di cui all’arti- colo 35 capoverso 2 lettera dbis LAMal possono essere limitate anche le autorizzazioni per i fornitori di prestazioni di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettera e LAMal. Le attuali formulazioni delle riserve relative agli infermieri (art. 49 cpv. 2 OAMal) e alle organiz- zazioni di cure e d’aiuto a domicilio (art. 51 cpv. 2 OAMal) vengono leggermente ade- guate ai fini dell’uniformazione. Nelle disposizioni relative ai medici (art. 38 cpv. 2 OA- Mal) e agli istituti che dispensano cure ambulatoriali effettuate da medici (art. 39 cpv. 2 OAMal) viene apportata una piccola modifica redazionale alla formulazione nell’ottica dell’uniformazione e per precisare il rimando all’articolo 55a LAMal aggiungendovi i ca- poversi 1 e 6.
3.1.5 Controllo da parte dei Cantoni delle fatture per prestazioni ospedaliere
Il disciplinamento proposto contiene disposizioni sul trattamento e sulla trasmissione ai Cantoni dei dati inerenti alle fatture per le cure ospedaliere. In particolare, il servizio cantonale competente è tenuto a garantire il rispetto dei principi fondamentali del diritto in materia di protezione dei dati. Inoltre, viene precisato il termine entro il quale un Cantone può contestare all’assicuratore una fattura che ha ricevuto.
3.1.6 Modalità di versamento del contributo cantonale e federale
I versamenti del contributo cantonale devono essere effettuati a cadenza settimanale. Se i Cantoni non versano il loro contributo all’IC LAMal entro i termini previsti, per il ritardo nei pagamenti devono pagarle un interesse di mora che ammonta al 5 per cento all’anno, in linea con interessi di mora simili applicati nel campo dell’assicurazione ma- lattie. Allo stesso tempo va disciplinato anche il nuovo contributo federale ai costi delle cure fornite ad assicurati residenti all’estero senza un legame con un Cantone. Le relative disposizioni devono rifarsi a quelle per il contributo cantonale, il cui volume finanziario è di gran lunga superiore a quello comparativamente irrilevante del contributo federale, e prendere ispirazione dal disciplinamento del sussidio accordato dalla Confederazione per la riduzione dei premi. Così come per il contributo cantonale, nell’OAMal viene sta- bilita solo la frequenza del pagamento del contributo federale, anch’essa settimanale.
3.1.7 Modifica di altri atti normativi
La compensazione del rischio si basa sui costi dell’anno precedente e per raggiungere il livello dei costi dell’anno di compensazione verrà applicato un fattore di rincaro disci- plinato nell’OCoR-DFI. Nel 2028, la parte dei costi AOMS finanziata con i premi varierà sensibilmente rispetto all’anno precedente, per cui per il calcolo della compensazione
del rischio dell’anno di compensazione 2028 bisognerà adeguare la disposizione perti- nente. La relativa revisione dell’OCoR-DFI è già stata avviata. Per quanto riguarda il test di solvibilità occorrerà una modifica dell’ORAMal-DFI. I lavori in tal senso non sono ancora iniziati, ma la modifica in questione sarà attuata in tempo per l’entrata in vigore del finanziamento uniforme delle prestazioni nel 2028.
3.2 Revisione totale dell’ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie (OCPre) Attualmente l’OCPre è applicabile esclusivamente agli ospedali, alle case per parto- rienti e alle case di cura. Con il finanziamento uniforme, anche le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio come pure gli infermieri indipendenti dovranno rispettare prescri- zioni sul calcolo dei costi e sulla registrazione delle prestazioni stabilite nell’OCPre. L’esigenza di una revisione totale data dall’ampia necessità di adeguamenti (v. n. 1.1.7) viene colta come occasione per riorganizzare radicalmente l’ordinanza e in particolare la sua sezione 3 «Calcolo dei costi e registrazione delle prestazioni» che con la nuova struttura si presenta articolata secondo gli elementi e i documenti richiesti dall’OCPre. Il numero maggiore di categorie di fornitori di prestazioni interessati, infatti, rende la vigente articolazione, che si rifà alle diverse categorie di fornitori di prestazioni, non più ottimale perché dà adito a varie ridondanze. Il contenuto delle disposizioni, soprattutto per gli ospedali e le case per partorienti, rimane sostanzialmente invariato. Inoltre, le formulazioni di diversi articoli sono state adeguate a beneficio di una maggiore chia- rezza o di un loro allineamento alla terminologia utilizzata nella legge, mantenendo anche in questo caso fondamentalmente invariato il loro contenuto. Le prescrizioni stabilite dalla Confederazione per il calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni devono definire i principi e gli elementi obbligatori e non fornire indi- cazioni dettagliate come quelle che figurano nelle soluzioni settoriali o nei manuali. A livello di ordinanza del Consiglio federale, la necessità di differenziare tra i diversi gruppi di fornitori di prestazioni è quindi minima. Le prescrizioni in materia di contabilità analitica e statistica delle prestazioni nel settore delle cure a domicilio hanno principalmente lo scopo di rilevare i dati sui costi e sulle prestazioni ai fini dello sviluppo di tariffe per le prestazioni di cura. Secondo l’articolo 43 capoverso 4 LAMal, nel determinare le tariffe occorre vegliare affinché le convenzioni tariffali siano stabilite secondo le regole dell’economia e adeguatamente strutturate. Il
capoverso 4bis stabilisce inoltre che le tariffe devono rifarsi alla rimunerazione dei for- nitori di prestazioni che forniscono la prestazione tariffata assicurata obbligatoriamente, nella qualità necessaria, in modo efficiente e vantaggioso. Inoltre, ai sensi dell’arti- colo 59c capoverso 1 lettere a e b OAMal, la tariffa delle convenzioni tariffali deve co- prire al massimo i costi della prestazione comprovati in modo trasparente e al massimo i costi necessari per la fornitura efficiente delle prestazioni, e secondo l’articolo 46 ca- poverso 4 LAMal deve essere conforme ai principi di equità e di economicità. Da questi principi discendono soprattutto requisiti relativi alla trasparenza, alla compa- rabilità e all’adeguatezza dei dati.
La trasparenza è importante per poter comprendere o verificare come sono state stabilite le tariffe. Ciò presuppone che i metodi di calcolo dei costi e di registra- zione delle prestazioni siano noti e che i dati siano messi a disposizione in modo completo e in forma comprensibile.
La comparabilità dei dati riveste grande importanza per poter soddisfare i requi- siti di economicità prescritti dalla legge. Affinché le tariffe possano orientarsi alla rimunerazione dei fornitori di prestazioni efficienti, occorre effettuare controlli dell’efficienza sulla base di comparazioni tra fornitori di prestazioni, ma senza un calcolo dei costi e una registrazione delle prestazioni uniformi tali compara- zioni non avrebbero alcuna significatività.
Affinché le tariffe siano stabilite secondo le regole dell’economia e strutturate in modo adeguato, i costi e le prestazioni devono essere opportunamente rilevati. Ciò significa che le prestazioni tariffate devono essere registrate in modo chiaro e preciso e che i relativi costi devono essere separati dai costi non coperti dalla tariffa. Anche la questione del grado di dettaglio della registrazione delle presta- zioni e del calcolo dei costi deve essere valutata dal punto di vista dell’adegua- tezza.
I costi che non possono essere imputati direttamente alle attività svolte e alle prestazioni fornite (p. es. costi amministrativi, costi generali) devono poter es- sere ripartiti in modo trasparente tra le attività svolte e le prestazioni fornite. Sia le case di cura sia le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio conoscono già soluzioni settoriali collaudate per la contabilità analitica e la registrazione delle presta- zioni. Tra le case di cura la soluzione che va per la maggiore è il manuale «Contabilità analitica e statistica delle prestazioni per istituti di cura» dell’associazione CURAVIVA Svizzera, tra le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio, il manuale di contabilità dell’associazione Spitex Svizzera. La validità di questi strumenti è dimostrata, da un lato, dal loro ampio utilizzo da parte dei fornitori di prestazioni e, dall’altro, dal fatto che molti Cantoni impongono già oggi che i dati sui costi e sulle prestazioni necessari per determinare il finanziamento residuo vengano rilevati sulla loro base. Entrambe le soluzioni settoriali menzionate funzionano secondo i principi fondamentali
della contabilità analitica e contengono anche prescrizioni riguardanti la registrazione delle prestazioni, per cui offrono una base che, in linea di principio, consente ai fornitori di prestazioni di calcolare i costi e registrare le prestazioni secondo le prescrizioni dell’OCPre, anche se l’applicazione concreta da parte dei singoli fornitori di prestazioni è sempre determinante. Inoltre, saranno soprattutto le future tariffe a determinare quali prestazioni verranno registrate e in che modo i costi dovranno essere delimitati e ripar- titi. Pertanto, a seconda della struttura tariffale concordata tra i partner tariffali, potreb- bero rendersi necessari adeguamenti del manuale «Contabilità analitica e statistica delle prestazioni per istituti di cura» di CURAVIVA Svizzera e del manuale di contabilità di Spitex Svizzera. In ogni caso, entrambe le associazioni hanno definito processi e organismi per poter adeguare le raccomandazioni settoriali. I requisiti per il calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni finalizzati all’elabo- razione delle tariffe delle cure (p. es. la definizione delle prestazioni da registrare o delle unità finali d’imputazione da gestire) devono essere ulteriormente concretizzati in base alla necessità di sviluppo e manutenzione delle tariffe. Spetterà ai partner tariffali ac- cordarsi su una struttura tariffale adeguata e conforme alle regole dell’economia come
prescritto dall’articolo 43 capoverso 4 LAMal. L’organizzazione tariffale per le presta- zioni di cura che dovrà essere istituita secondo l’articolo 47a capoverso 1 nLAMal de- finirà sulla base della struttura tariffale concordata i requisiti concreti per i dati inerenti ai costi e alle prestazioni dei fornitori di prestazioni ed emanerà pertinenti prescrizioni nei confronti di questi ultimi. L’articolo 47a capoverso 5 nLAMal conferisce all’organiz- zazione tariffale per le prestazioni di cura le competenze per poter richiedere ai fornitori di prestazioni o eventualmente agli assicuratori i dati necessari per lo sviluppo delle tariffe. All’occorrenza, questi requisiti relativi ai dati sui costi e sulle prestazioni finaliz- zati allo sviluppo delle strutture tariffali potranno andare oltre le prescrizioni dell’OCPre. Per esempio, i dati potranno essere rilevati in modo più dettagliato rispetto a quanto previsto dall’OCPre oppure in base a ulteriori criteri non menzionati esplicitamente nell’OCPre. Simili requisiti più severi potranno essere decisi e attuati di comune ac- cordo dagli attori incaricati dello sviluppo delle tariffe. Dall’obbligo dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori di comunicare i dati necessari per lo sviluppo delle tariffe si può dedurre che l’organizzazione tariffale per le presta- zioni di cura può, nei limiti delle disposizioni dell’OCPre, stabilire prescrizioni concrete che devono essere soddisfatte affinché i dati inerenti ai costi e alle prestazioni dei for- nitori di prestazioni siano presi in considerazione per l’elaborazione e l’ulteriore svi- luppo delle tariffe. In particolare, essa può emanare istruzioni concrete concernenti le prestazioni da registrare, le unità finali d’imputazione da gestire, prescrizioni sulla va- lutazione delle immobilizzazioni4 o sulla delimitazione e sull’imputazione degli elementi di costo, nonché istruzioni riguardanti il metodo di valutazione dei bisogni di cure. Gli infermieri indipendenti dovranno affrontare una sfida particolare. Soprattutto la con- tabilità analitica potrebbe costituire un onere amministrativo relativamente importante per loro, in quanto se ne dovrebbero occupare direttamente oppure dovrebbero affi- darla a un servizio esterno e non si può partire dal presupposto che abbiano le stesse
risorse in termini di tempo e mezzi finanziari e le stesse conoscenze specialistiche degli altri gruppi di fornitori di prestazioni che soggiacciono all’OCPre. Allo stesso tempo, gli infermieri indipendenti hanno strutture dei costi meno complesse e gamme di presta- zioni meno ampie. Già oggi, per esempio il Cantone di Argovia rileva i dati inerenti ai costi e alle prestazioni degli infermieri indipendenti sulla base del manuale di contabilità di Spitex Svizzera. Questa soluzione contempla alcune semplificazioni che tengono conto della situazione di questi professionisti, pur mantenendo un grado di dettaglio adeguato al livello di ar- monizzazione obbligatorio (gruppi di conti), ciò che costituisce il presupposto per una base di dati uniforme. Dal punto di vista tecnico, i dati vengono raccolti in un foglio di Con l’introduzione delle tariffe per le prestazioni di cura, soprattutto nelle case di cura si creerà una situazione simile a quella degli ospedali all’indomani dell’introduzione del nuovo finanziamento ospedaliero. Dato che le immobilizzazioni sono finanziate in modo diverso e ammortizzate in misura diversa, per garantire una loro valutazione uniforme occorrono prescrizioni uniformi. Diversamente, nella comparazione dell’efficienza si metterebbero a confronto fornitori di prestazioni con strutture dei costi molto diverse tra loro, con il rischio di distorcerne il risultato. Per esempio, a parità di costi di produzione delle prestazioni, una casa di cura che ha ottenuto il proprio edificio dal Comune di ubicazione a condizioni preferenziali risulterebbe più economica o efficiente rispetto a un’altra che non ha beneficiato di alcun sostegno comunale.
calcolo, il che consente un’implementazione semplice da parte dei singoli infermieri. La soluzione adottata dal Cantone di Argovia sarebbe già applicata da un altro Cantone e diversi altri la starebbero valutando. Da queste considerazioni si può concludere che, in linea di principio, è ragionevole applicare le disposizioni dell’OCPre riguardanti il calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni anche agli infermieri indipendenti, perché nella prassi esiste un me- todo collaudato che consente di soddisfare le prescrizioni dell’OCPre con un onere amministrativo proporzionato. Tuttavia, pare opportuno prevedere un’eccezione ri- spetto agli altri gruppi di fornitori di prestazioni per quanto riguarda la tenuta di una contabilità delle immobilizzazioni. La maggior parte degli infermieri indipendenti, infatti, non dovrebbe utilizzare immobilizzazioni degne di nota, per cui questa contabilità non offrirebbe alcun valore aggiunto significativo al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dall’OCPre, dal momento che le immobilizzazioni costituirebbero solo una parte margi- nale dei costi di produzione delle prestazioni. Modifica del tasso d’interesse di cui all’articolo 10a capoverso 4 OCPre Per i fornitori di prestazioni obbligati a tenere una contabilità delle immobilizzazioni, il metodo con cui calcolare gli interessi calcolatori è precisato nell’OCPre. La stessa or- dinanza fissa anche un tasso d’interesse del 3,7 per cento che, dalla sua entrata in vigore il 1° gennaio 2009, non è mai stato rivalutato. Nell’ambito della presente modifica dell’OCPre e della sua estensione al settore delle cure, occorre esaminare se tale tasso rappresenti ancora correttamente la realtà. A tal fine è opportuno rammentare i dettagli del suo calcolo, che si basa sul metodo del costo medio ponderato del capitale (Weighted Average Cost of Capital, WACC). Tale metodo, ampiamente utilizzato dalle varie autorità europee di regolamentazione, permette di stimare un tasso d’interesse commisurato al rischio. Il tasso d’interesse calcolato in base a questo metodo tiene conto dell’eterogeneità del finanziamento delle società: il capitale proprio e il capitale di terzi sono considerati in modo indipendente tenendo conto delle differenze nella loro rimunerazione. In tutti i casi, vengono presi in considerazione gli interessi nominali anziché quelli reali,
in conformità con la valutazione di un’infrastruttura al suo valore residuo di acquisto, come imposto dalle prescrizioni dell’OCPre in materia di ammortamento contabile. Questo metodo è in linea con i lavori svolti dall’autorità di sorveglianza dei prezzi nei settori dell’approvvigionamento elettrico e degli aeroporti5 che risultano pertinenti an- che per il settore della sanità per quanto riguarda le infrastrutture6. Inoltre, alla media aritmetica viene preferita la media geometrica per via della correlazione presente all’in- terno di una serie di rendimenti azionari e della natura a lungo termine degli investimenti per cui i rendimenti annuali degli investimenti non sono indipendenti gli uni dagli altri:
Cfr. Sorveglianza dei prezzi (2006): Rétribution de l’utilisation du réseau. Détermination de la rémunération du capital conforme au risque pour les gestionnaires du réseau électrique en Suisse e Andrea Zanzi (2015): Détermination de la rémunération du capital conforme au risque pour les aéroports de Genève et de Zurich. Il rapporto è consultabile sul sito Internet della Sorve- glianza dei prezzi > Documentazione > Pubblicazioni > Studi & analisi > 2015. Cfr. Plaut Economics (2004): Ermittlung der Kapitalkosten von Verteilnetzen. Vergleich der Bewertungsmethoden, p. 9 segg.
un rendimento negativo in un dato periodo riduce di conseguenza il capitale disponibile per generare rendimenti nel periodo successivo. In questo contesto di lungo termine, è opportuno orientarsi verso una visione del rendimento annualizzata sull’intero periodo di investimento e non considerare i rendimenti annuali come totalmente indipendenti. La media aritmetica, a differenza della media geometrica, spesso non riflette il valore reale dei rendimenti7. Il calcolo del tasso d’interesse secondo il WACC viene effettuato come segue8: 𝑖𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑅𝐶𝑃 ∗ 𝑖𝐶𝑃 + 𝑅𝐶𝐸 ∗ 𝑖𝐶𝐸
dove 𝑅𝐶𝑃 e 𝑅𝐶𝐸 sono rispettivamente la quota di capitale proprio e la quota di capitale di terzi, e 𝑖𝐶𝑃 e 𝑖𝐶𝐸 rispettivamente i costi del capitale proprio e i costi del capitale di terzi. La quota di capitale proprio e la quota di capitale di terzi devono essere indivi- duate in seno al settore ospedaliero o, più in generale, a quello degli istituti di cura. I costi del capitale di terzi si ottengono sommando al tasso d’interesse esente da rischi un premio sul debito (debt premium), mentre i costi del capitale proprio si calcolano applicando il metodo del Capital Asset Pricing Model (CAPM), che descrive la relazione tra il rischio e il rendimento atteso dal mercato per un determinato investimento se- condo la seguente formula: 𝑖𝐶𝑃 = 𝐸(𝑟𝑖 ) = 𝑟𝑓 + 𝛽𝑙𝑒𝑣 ∗ (𝐸(𝑟𝑀 ) − 𝑟𝑓 )
dove 𝐸(𝑟𝑖 ) è il rendimento atteso del capitale proprio e 𝑟𝑓 il rendimento esente da rischi atteso. 𝐸(𝑟𝑀 ) − 𝐸(𝑟𝑓 ) rappresenta quindi il premio di rischio del mercato atteso, ossia il rendimento extra rispetto alle attività esenti da rischi che gli investitori richiedono per esporsi ai rischi del mercato. Infine, 𝛽𝑙𝑒𝑣 è la misura del rischio sistematico (non diver- sificabile) dell’attivo/dell’azienda rispetto al rendimento del mercato tenendo conto della struttura del suo capitale (leva). Il tasso d’interesse attuale del 3,7 per cento è stato determinato sulla base del modello WACC con i seguenti parametri: costi del capitale proprio: 6,65 per cento; costi del capitale di terzi: 3,15 per cento; quota di capitale proprio: 15 per cento9. A questo me- todo sono stati apportati alcuni aggiustamenti che riguardano in particolare i seguenti elementi: - La quota di capitale proprio: nel rapporto del Wirtschaftswissenschaftliches Zentrum (WWZ) dell’Università di Basilea, la quota di capitale proprio è calcolata
Il seguente esempio mostra questa possibile distorsione: se nei tempi t e t+1 il rendimento ammonta rispettivamente a +25 % e –20 %, il rendimento effettivo nel periodo dal tempo t al tempo t+1 ammonta allo 0 %. La media geometrica restituisce il valore corretto: (1 + 25 %) * (1 – 20 %) – 1 = 0 %, mentre in questo esempio la media aritmetica tende a sovrastimarlo: (25 % – 20 %) Il modello WACC originale prende in considerazione anche le imposte delle società che qui sono escluse. Questa stima è stata effettuata sulla base di un rapporto commissionato dall’UFSP al Wirtschaftswissenschaftliches Zentrum (WWZ) dell’Università di Basilea (Zimmerman & Lüthje, 2008) che colloca il tasso WACC tra il 3,5 e il 4,25 %.
come la mediana della quota di un campione di dodici ospedali di varie dimen- sioni a fine 2007. Per il presente calcolo del tasso d’interesse viene considerata una gamma di ospedali più ampia. Inoltre, tra il 2007 e il 2024 un aumento della quota di capitale proprio pare aver cambiato la struttura del debito degli ospedali.
Le serie temporali: per il calcolo del tasso di rendimento esente da rischi, il modello sviluppato dal WWZ tiene conto del rendimento delle obbligazioni quin- quennali della Confederazione negli ultimi cinque anni (stato: luglio 2008). In un’ottica di stabilità del tasso d’interesse, per il presente calcolo del tasso d’in- teresse viene preferita una durata più lunga di dieci anni.
La media aritmetica: per il calcolo del tasso di rendimento esente da rischi il WWZ preferisce la media aritmetica a quella geometrica. Tuttavia, secondo la prassi comune, l’uso della media geometrica è più pertinente per i motivi esposti sopra.
Il parametro β: si tratta di un parametro particolarmente complesso da misurare e, a quanto è dato sapere, non esiste una stima del β nel settore ospedaliero svizzero. In assenza di informazioni al riguardo, il WWZ ha deciso di assegnare a questo parametro il valore 1. In realtà, un valore inferiore a 1 è più pertinente per i motivi esposti sopra. Dall’entrata in vigore dell’OCPre il 1° gennaio 2009, i parametri del WACC sono stati sensibilmente modificati alla luce dei profondi mutamenti del contesto economico in- dotti, tra l’altro, dalla crisi economica del 2008, dall’abbandono del tasso di cambio minimo EUR/CHF e dall’allentamento della politica monetaria della Banca nazionale svizzera (BNS). Un adeguamento del tasso d’interesse è di conseguenza opportuno. A tal fine occorre rispettare il più possibile il nuovo metodo fissato dal Consiglio federale il 12 febbraio 2025 nell’ambito della modifica dell’ordinanza del 14 marzo 2008 sull’ap- provvigionamento elettrico (OAEl; RS 734.71)10. I parametri del modello descritto sopra sono stimati come indicato qui di seguito. La quota di capitale proprio è stimata utilizzando i dati pubblicati dalla società di con- sulenza PwC inerenti alla mediana delle quote di capitale proprio di una selezione di 44 ospedali per cure acute per l’anno 202411. Il valore mediano ammonta al 37 per cento. Di conseguenza, la quota di capitale di terzi è pari al 63 per cento.
I costi del capitale di terzi sono stabiliti sulla base del tasso esente da rischi, definito come la media geometrica dei rendimenti delle obbligazioni decennali della Confede- razione negli ultimi cinque anni (dicembre 2020–dicembre 2025), che ammonta allo 0,41 per cento (dati forniti dalla BNS)12. Al tasso esente da rischi viene sommato un
Cfr. il sito Internet dell’UFE www.bfe.admin.ch > Approvvigionamento > Approvvigionamento elettrico > Legge sull’approvvigio- namento elettrico > WACC – Tasso d’interesse calcolatorio Cfr. PwC (2025): Hôpitaux suisses: santé financière 2024. Per motivi tecnici, la media geometrica dei rendimenti è stimata come uguale alla media aritmetica diminuita della metà della varianza del campione. Questa approssimazione è solo leggermente distante dal valore reale. Cfr. anche Young & Trent (1969). Geometric Mean Approximations of Individual Security and Portfolio Performance.
premio sul debito, calcolato come differenza tra il rendimento delle obbligazioni quin- quennali della Confederazione e quello dei settori dell’industria (compresi elettricità, gas e acqua) e del commercio negli ultimi dieci anni (dati forniti dalla BNS). Il premio sul debito si attesta all’1,04 per cento. Inoltre, dato che, in linea con la prassi corrente, per i costi di emissione e di acquisto vengono computati 0,5 punti percentuali supple- mentari (cfr. allegato 1 n. 6.2 OAEI), i costi del capitale di terzi ammontano all’1,95 per cento. Infine, per il calcolo dei costi del capitale proprio, il premio di rischio del mercato atteso equivale alla media geometrica dei rendimenti annuali delle azioni svizzere su un lungo orizzonte temporale, ossia dal 1926 al 2024, pubblicati dalla Banca Pictet, e cioè al 4,27 per cento, tenuto conto che per compensare la differenza tra il rendimento delle obbligazioni dei debitori svizzeri utilizzato dalla Banca Pictet e quello delle obbligazioni della Confederazione viene applicato un supplemento di 0,64 punti percentuali13. Dal canto suo, il β rappresenta la sensibilità di un attivo alle variazioni del mercato. Se il β è uguale a 1, il rendimento dell’attivo segue perfettamente l’evoluzione del mercato; se è superiore a 1 è più volatile rispetto al mercato e viceversa se è inferiore a 1. In gene- rale, più un settore è sensibile ai cicli congiunturali, più il β sarà alto14. Nel caso degli ospedali e degli altri istituti di cura, un β inferiore a 1 è coerente perché si tratta di entità che forniscono gran parte delle loro prestazioni a carico di un’assicurazione malattie obbligatoria regolamentata. Pertanto, la loro sensibilità ai cicli congiunturali è più bassa. Sulla base dei lavori di Aswath Damodaran (professore alla Stern School of Business dell’Università di New York), il valore medio per il settore ospedaliero dell’Europa occi- dentale negli ultimi dieci anni (2015–2024) è stimato a 0,3515, il β con leva (β levered) a 0,9416 e i costi del capitale proprio al 4,42 per cento. Incorporando nella formula i parametri descritti sopra si ottiene:
Il supplemento corrisponde alla prassi della sorveglianza dei prezzi nel calcolo dei tassi d’interesse secondo il metodo del costo medio ponderato del capitale. Per maggiori spiegazioni si rimanda al capitolo 2.2.2 dello studio «Rétribution de l’utilisation du réseau. Détermination de la rémunération du capital conforme au risque pour les gestionnaires du réseau électrique en Suisse» condotto dalla Sorveglianza dei prezzi (SPR, 2006). L’utilizzo dello spread di 64 punti base è stato nel frattempo confermato (cfr. Bigus J., 2013, Schätzung der Kapitalkosten des Flughafen Zürich 2012, pag. 9). A titolo di esempio, il β dell’industria del tabacco è inferiore a quello dell’industria dell’automobile, in quanto il consumo di prodotti del tabacco è più stabile nel tempo e risente meno delle variazioni dei prezzi, mentre le vendite di automobili sono particolar- mente sensibili alla situazione economica e, di conseguenza, alle oscillazioni del mercato. Questo valore è un β unlevered che si riferisce esclusivamente al capitale proprio, al contrario del β levered che include anche il capitale di terzi. Pertanto, il β unlevered elimina la componente del debito al fine di isolare il rischio legato unicamente agli attivi dell’azienda e riflettere la sensibilità dei rendimenti alle fluttuazioni del mercato. È opportuno correggere questo valore per utilizzarlo nel calcolo CAPM. Ipotizzando, come è usuale, che il β del debito sia zero e trascurando le imposte, il β levered può essere calcolato utilizzando la semplificazione di Miller della formula Modigliani-Miller: β levered = β unlevered * (1 + leverage), nella quale il leverage corrisponde al quoziente tra capitale di terzi e capitale proprio (𝑅𝐶𝐸 /𝑅𝐶𝑃 ).
Il tasso WACC ottenuto in base ai parametri indicati sopra ammonta al 2,9 per cento, ed è inferiore di circa un quinto rispetto al tasso attuale fissato nell’articolo 10a capo- verso 4 OCPre.
3.2.1 Modifica di altri atti normativi
L’ordinanza del 20 dicembre 1982 sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF; RS 832.202) e l’ordinanza del 10 novembre 1993 sull’assicurazione militare (OAM; RS 833.11) rimandano all’OCPre. In seguito alla modifica del titolo dell’OCPre e all’estensione del suo campo di applicazione sono necessari alcuni adeguamenti reda- zionali. Inoltre, per uniformare l’ordinanza del 17 gennaio 1961 sull’assicurazione per l’invalidità (OAI; RS 831.201) con l’OAMal, l’OAINF e l’OAM, il suo articolo 24ter viene integrato con un nuovo capoverso 4 che sancisce l’applicazione per analogia dell’OCPre per il calcolo dei costi dei provvedimenti sanitari.
3.3 Modifica dell’ordinanza del DFI sulle prestazioni dell’assicurazione obbli-
gatoria delle cure medico-sanitarie (ordinanza sulle prestazioni, OPre) Gli articoli 8a e 8b OPre vengono riordinati. L’articolo 8a descrive in modo sostanzial- mente immutato la procedura di valutazione dei bisogni, l’articolo 8b, i requisiti per gli strumenti utilizzati per tale valutazione e ora si applica anche alle cure a domicilio. Per valutare i bisogni di prestazioni di cura a domicilio, da un lato, e nelle case di cura, dall’altro, andrà utilizzato un unico strumento in tutta Svizzera. Inoltre, entrambi gli stru- menti dovranno seguire una logica metodologica il più possibile comparabile, ossia ap- partenere alla stessa famiglia di strumenti e fornire valutazioni il più possibile identiche, indipendentemente da dove vengono prestate le cure, se a domicilio o in una casa di cura. Come già esplicitamente stabilito per le case di cura nell’OPre vigente, lo strumento utilizzato dovrà distinguere le prestazioni LAMal da altre prestazioni di cura, di assi- stenza e aiuto e da altri servizi, e come già attualmente previsto per tutti i settori, dovrà anche consentire la creazione di indicatori medici della qualità per mezzo di dati di routine e indicare i bisogni di cure in termini di tempo necessario previsto. Infine, come è già attualmente prassi nel settore delle cure a domicilio, lo strumento dovrà indicare i bisogni di cure separati per i tre generi di prestazione di cui all’articolo 7 capoverso 2 lettere a, b e c OPre. Ai fini di un’uniformazione dei requisiti per le cure a domicilio e in casa di cura, ora quest’ultimo requisito dovrà valere anche per le case di cura. Nelle cure a domicilio, la distinzione tra i tre generi di prestazione è imprescindi- bile, in quanto gli esami e le cure (art. 7 cpv. 2 lett. b) possono essere effettuati solo previa prescrizione o mandato medico ai sensi dell’articolo 8 OPre, e l’ammontare dei contributi versati dall’AOMS secondo l’articolo 7a capoverso 1 OPre per i tre generi di prestazione, che dal 2028 al 2031 continueranno a esistere, è diverso. Allo stesso tempo, si presume che anche alle case di cura sia utile conoscere i bisogni differenziati almeno per i tre generi di prestazione, per poter pianificare l’impiego di
personale con diverse qualifiche. Se necessario, questa informazione supplementare potrebbe anche ampliare la base per una tariffazione differenziata. All’occorrenza, gli attori dovranno essere liberi di scegliere o sviluppare ulteriormente strumenti che pre- vedono suddivisioni extra che vanno oltre quelle prescritte dalla legge (p. es. cure di persone affette da demenza, cure palliative, cure psichiatriche, familiari curanti ecc.) se si ritiene che ciò sia utile per un’ulteriore differenziazione delle tariffe. L’organizzazione tariffale per le prestazioni di cura di cui all’articolo 47a nLAMal – com- posta da rappresentanti dei Cantoni, dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori – potrà stabilire lo strumento che i fornitori di prestazioni dovranno utilizzare affinché i loro dati inerenti ai costi e alle prestazioni possano essere considerati per lo sviluppo, la manutenzione e, se necessario, l’applicazione della tariffa. Poiché avrà bisogno che i dati che riceve siano rilevati in modo comparabile, l’articolo 47a capoverso 5 nLAMal obbliga i fornitori di prestazioni e gli assicuratori a comunicarle i dati necessari per l’ela- borazione e lo sviluppo della struttura tariffale. L’organizzazione tariffale per le prestazioni di cura definirà quindi i dati inerenti ai costi e alle prestazioni di cui necessita. Visto che nel sistema attuale i dati inerenti alle pre- stazioni (in particolare ai livelli dei bisogni di cure fatturati dalle case di cura) vengono influenzati dalla valutazione dei bisogni di cure, essa stabilirà anche prescrizioni sulla valutazione dei bisogni. Dal canto suo, l’organizzazione tariffale per le prestazioni ospe- daliere (SwissDRG SA) emana già oggi prescrizioni su come i fornitori di prestazioni devono rilevare i dati che le forniscono. La scelta sulla forma della rilevazione dei dati avverrà seguendo la consueta procedura decisionale prevista dall’organizzazione tariffale – composta da rappresentanti dei Cantoni, dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori – che, al riguardo, dovrà vigiliare affinché le prescrizioni per le prestazioni di cura a domicilio da un lato e nelle case di cura dall’altro rispettino la prescrizione di una metodologia comparabile introdotta con la modifica dell’OPre. In altre parole, dovranno seguire una logica il più possibile com-
parabile e fornire valutazioni comparabili per la stessa situazione medica. Anche se ciò non sarà formalmente stabilito dall’organizzazione tariffale, le sue prescrizioni per la rilevazione dei dati finalizzata all’elaborazione, alla manutenzione e all’applicazione della tariffa dovranno, di fatto, valere anche per lo strumento unico utilizzato per la valutazione dei bisogni. Questa procedura ridurrà al minimo gli effetti negativi di una situazione di monopolio. Per la rilevazione dei dati, l’organizzazione tariffale sarà libera di scegliere il sistema che, nel rispetto dei requisiti della legge e delle ordinanze, offrirà il miglior rapporto tra adeguatezza e qualità della valutazione dei bisogni, facilità d’uso e costi. Se nel tempo questo rapporto dovesse cambiare, l’organizzazione tariffale potrà prescrivere un altro sistema per la rilevazione dei dati. I costi connessi con il passaggio da un sistema all’altro sarebbero inevitabili anche se i singoli fornitori di prestazioni avessero piena libertà di scelta. Sfruttando l’economia di scala nell’ulteriore sviluppo dei sistemi è altresì ipotizzabile che il loro costo diminuirà leggermente. Inoltre, il fatto che le federazioni dei fornitori di prestazioni e quelle degli assicuratori così come i Cantoni dovranno essere rappresen- tati in modo equilibrato nell’organizzazione tariffale contribuirà a contrastare i rischi di
una situazione di monopolio. Il coinvolgimento dei finanziatori delle prestazioni do- vrebbe fungere da baluardo contro un aumento dei costi dei fornitori di prestazioni cau- sato da diritti di licenza eccessivi. A dipendenza della strutturazione delle tariffe concordata dai partner tariffali, è possi- bile che le informazioni fornite dallo strumento per la valutazione dei bisogni siano di- rettamente rilevanti per le tariffe. In tal caso, lo strumento in questione andrà conside- rato come un elemento della struttura tariffale, delle sue regole e delle sue definizioni per la fatturazione delle prestazioni, e per poter essere utilizzato a partire dal 2032 dovrà essere sottoposto insieme alle altre componenti della convenzione tariffale all’au- torità di approvazione competente. Formalmente, tale organizzazione sarà istituita e potrà validamente deliberare solo dal 1° gennaio 2028. Il passaggio della valutazione dei bisogni a un nuovo sistema e in particolare la necessaria formazione del personale incaricato come pure la conversione dei sistemi informatici richiederanno un tempo di preparazione non trascurabile. Ai for- nitori di prestazioni per i quali il passaggio al nuovo sistema comporterà un cambia- mento sarà quindi concesso un periodo transitorio di quattro anni al massimo durante il quale potranno ancora effettuare la valutazione dei bisogni con quello che stanno già utilizzando. Il passaggio tuttora in corso dal sistema BESA al sistema RAI mostra che un cambiamento è fattibile in un lasso di tempo massimo di circa quattro anni. Affinché si possa creare il prima possibile una base di dati fondata su una valutazione uniforme e trasparente dei bisogni di cure, delle prestazioni fornite e dei loro costi, sa- rebbe di grande utilità se gli attori rappresentati nell’organizzazione tariffale chiarissero con largo anticipo, ossia molto prima del 2028, le loro intenzioni al riguardo tramite dichiarazioni vincolanti. L’organizzazione tariffale per le prestazioni di cura sarà libera di prevedere già durante il periodo di transizione (2028–2031) che la tariffazione includa solo i dati inerenti ai costi e alle prestazioni rilevati con un determinato sistema. In questo modo potrà evitare distorsioni dovute a valutazioni dei bisogni diverse. Per i fornitori di prestazioni e i Can- toni un passaggio rapido potrà quindi essere vantaggioso perché garantirà che anche
i loro dati vengano integrati fin dall’inizio nella tariffazione. Viceversa, a dipendenza delle decisioni dell’organizzazione tariffale, sfruttare appieno il periodo di transizione potrà comportare per loro l’impossibilità di includere i propri dati inerenti alle prestazioni e ai costi nello sviluppo delle tariffe. Nel periodo 2028–2031 la rimunerazione delle prestazioni di cura continuerà ad avve- nire secondo il sistema attuale. Ciò significa tra l’altro che i contributi versati al giorno dall’AOMS alle case di cura continueranno a essere graduati in base al bisogno di cure per tutte le prestazioni di cura. Allo stesso tempo, il nuovo tenore dell’articolo 8b capo- verso 2 lettera b OPre impone già che anche nelle case di cura la valutazione dei biso- gni distingua tra i tre generi di prestazione di cura di cui all’articolo 7 capoverso 2 let- tere a, b e c OPre). Per la classificazione in uno dei livelli di bisogni di cure si dovrebbe pertanto sommare i bisogni di cure per i tre generi di prestazione di cura.
4 Commento ai singoli articoli
4.1 Modifica dell’OAMal
Art. 19a Comitato autonomo Con il finanziamento uniforme delle prestazioni, la vigente disposizione che disciplina la ripartizione tra i Cantoni della quotaparte cantonale viene abrogata perché superflua. Secondo l’articolo 18 capoverso 2sexies nLAMal, l’IC LAMal calcola e riscuote il contri- buto cantonale e il contributo federale di cui all’articolo 60 nLAMal e li suddivide fra gli assicuratori conformemente all’articolo 60a nLAMal. A tal fine, istituisce un comitato autonomo specializzato nel quale i Cantoni sono adeguatamente rappresentati. Il legi- slatore non ha emanato altre prescrizioni concernenti questo comitato, per cui non sono necessarie disposizioni esecutive a livello di ordinanza. Il Consiglio federale ritiene tut- tavia opportuno che almeno l’organizzazione di tale comitato sia definita in modo vin- colante in un regolamento dell’IC LAMal. L’ordinanza obbliga pertanto il Consiglio di fondazione dell’istituzione comune a emanare un regolamento in materia e a coinvol- gere i Cantoni e gli assicuratori nella sua elaborazione. I regolamenti dell’IC LAMal vengono sottoposti a un esame giuridico preliminare da parte dell’UFSP e devono es- sere approvati dal DFI (art 18 cpv. 1 LAMal). L’articolo 22 stabilisce le vie legali e i rimedi giuridici in caso di controversia tra l’IC LA- Mal e un assicuratore, un fornitore di prestazioni, un Cantone o la Confederazione. Poiché con il finanziamento uniforme il vigente tenore dell’articolo 19a relativo alla ri- partizione tra i Cantoni della quotaparte cantonale può essere abrogato, in futuro sa- ranno esclusi contenziosi al riguardo. Ora sono per contro ipotizzabili contenziosi tra l’IC LAMal e un assicuratore in merito al calcolo e alla riscossione del contributo can- tonale di cui all’articolo 60 capoverso 1 nLAMal, nonché alla sua suddivisione fra gli assicuratori secondo l’articolo 60a nLAMal. In tal caso, la procedura da seguire è disci- plinata nel capoverso 3 lettera d. Sono ipotizzabili anche contenziosi tra l’IC LAMal e un Cantone in merito al calcolo e alla riscossione del contributo cantonale, nonché alla sua suddivisione fra gli assicuratori. In tal caso, la procedura è disciplinata nel capo- verso 3bis. Infine, ora sono ipotizzabili anche contenziosi tra l’IC LAMal e la Confedera- zione in merito al calcolo e alla riscossione del contributo federale e alla sua suddivi-
sione fra gli assicuratori secondo l’articolo 60a nLAMal. In tal caso, la procedura è di- sciplinata nel capoverso 3ter. La rubrica dell’articolo 28 OAMal è precisata perché l’articolo disciplina esclusivamente il contenuto dei dati trasmessi dagli assicuratori all’UFSP. Anche le disposizioni sulla pubblicazione dei dati degli assicuratori e sulle domande di utilizzazione particolare dei dati (art. 28b e 28c OAMal) riguardano solo i dati trasmessi all’UFSP e non quelli tra- smessi ai Cantoni, per cui viene precisata anche la rubrica di queste due disposizioni. Art. 28d Trasmissione dei dati degli assicuratori ai Cantoni Questo articolo disciplina la trasmissione ai Cantoni dei dati necessari per adempiere i compiti conferiti loro dalla LAMal (p. es. autorizzazione e vigilanza sui fornitori di pre-
stazioni, pianificazione, fissazione di obiettivi in materia di costi, controllo dell’evolu- zione dei costi ecc.). Esso definisce il contenuto e il grado di dettaglio dei dati nonché le condizioni per la loro trasmissione. Il capoverso 1 prevede che gli assicuratori trasmettano ai Cantoni i dati di cui questi ultimi necessitano per poter adempiere i loro compiti conformemente alla legge. Tali dati devono essere trasmessi a intervalli regolari, almeno ogni tre mesi, ma è consentita anche una frequenza maggiore (lett. a). I dati forniti non devono contenere informazioni sull’assicurato al fine di garantirne l’anonimato. Il loro contenuto è definito nei numeri 1– 4.
Secondo il numero 1, gli assicuratori comunicano ai Cantoni i costi complessivi delle prestazioni rimunerate per mese di conteggio e mese di terapia.
Secondo il numero 2, comunicano le indicazioni sul fornitore di prestazioni figu- ranti nel giustificativo come, se disponibile, il numero d’identificazione (Global Local Number, GLN) o il numero di registro dei codici creditori. I dati relativi ai fornitori di prestazioni sono anonimizzati solo durante la loro utilizzazione, affin- ché i costi per ogni fornitore di prestazioni e per ogni genere della prestazione possano essere calcolati su un periodo di tempo superiore a un anno, in parti- colare in base alla data del trattamento.
Secondo il numero 3, comunicano il campo delle prestazioni, ossia il motivo della terapia. Attualmente sono previsti diversi campi, tra cui malattia, preven- zione, infermità congenite, infortunio ma anche, per esempio, maternità (v. cap. 3 sez. 1 LAMal). In questo modo è possibile differenziare nella sorveglianza dell’evoluzione dei costi secondo il catalogo delle prestazioni, per esempio ma- lattia o infortunio.
Secondo il numero 4, comunicano il genere della prestazione. Gli assicuratori comunicano i dati relativi al registro dei codici creditori almeno ogni mese, ma è consentita anche una frequenza maggiore (lett. b). Il registro dei codici creditori permette di classificare l’attività dei fornitori di prestazioni in base alla loro spe- cializzazione e fornisce quindi informazioni pertinenti e utili per i Cantoni nel quadro della limitazione delle autorizzazioni per i fornitori di prestazioni che esercitano sul loro territorio.
Secondo il capoverso 2, i Cantoni ricevono solo i dati dei fornitori di prestazioni che esercitano sul loro territorio cantonale, indipendentemente dal luogo di residenza degli assicurati ai quali hanno fornito le prestazioni. I dati in questione vengono aggregati con il massimo grado di dettaglio possibile a livello di fornitore di prestazioni. Secondo il capoverso 3, gli assicuratori forniscono i dati ai Cantoni in modo elettronico, corretto, completo, tempestivo e a proprie spese. Il capoverso 4 stabilisce che i Cantoni provvedono affinché la fornitura dei dati di cui al capoverso 1 arrechi agli assicuratori il minor aggravio di lavoro possibile. Secondo il capoverso 5, i Cantoni garantiscono l’anonimato degli assicurati, nonché il segreto d’affari dei fornitori di prestazioni. L’utilizzazione dei dati ai sensi dell’articolo 21 capoverso 3 nLAMal comprende qualsiasi forma di trattamento degli stessi ai sensi del diritto federale in materia di protezione dei dati. La sicurezza dei dati va garantita tra- mite l’attuazione delle misure tecniche e organizzative necessarie. Tali misure devono
essere adeguate in particolare allo stato della tecnica, al tipo e all’entità dell’utilizza- zione dei dati personali come pure ai rischi derivanti dal trattamento per la personalità o i diritti fondamentali delle persone interessate (cfr. art. 7 della legge federale del 25 settembre 2020 sulla protezione dei dati, LPD; RS 235.1). Inoltre, devono garantire che la sicurezza dei dati comunicati sia adeguata al rischio (cfr. art. 8 LPD). Il capoverso 6 conferisce agli assicuratori la facoltà di delegare a terzi i compiti di tra- smissione dei dati di cui ai capoversi 1 e 3. Gli assicuratori vigilano sui compiti delegati ai sensi dell’articolo 6 capoverso 3 della legge federale del 26 settembre 2014 concer- nente la vigilanza sull’assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal; RS 832.12). Infine, il capoverso 7 si ispira al tenore dell’articolo 28 capoverso 7 OAMal e prevede la possibilità per l’UFSP di definire standard per l’approntamento dei dati al fine di ga- rantire che tutti gli assicuratori mettano a disposizione dati aggregati e approntati in modo uniforme qualora utilizzino prassi e standard diversi che non consentano l’unifor- mità dei dati impedendo così una loro comparazione significativa. Tali standard ven- gono definiti solo in via sussidiaria, di concerto con gli assicuratori e solo in caso di disaccordo tra i Cantoni e gli assicuratori o se gli standard concordati tra loro non sono soddisfacenti. Gli assicuratori sono tenuti tramite eventuali direttive a fornire i dati se- condo una specifica definita dall’UFSP, che consente una visione uniforme delle infor- mazioni da trasmettere secondo il capoverso 1. Le comparazioni tra case di cura ora sono menzionate esplicitamente nell’articolo 50 capoverso 4 nLAMal. Per poterle effettuare, devono essere disponibili i dati pertinenti dei fornitori di prestazioni. Nell’articolo 30b capoverso 1 lettera a viene quindi aggiunto a titolo di chiarimento che l’UST deve trasmettere all’UFSP anche i dati necessari per le comparazioni tra case di cura. L’articolo 30b capoverso 1 lettera b OAMal disciplina la trasmissione alle autorità can- tonali competenti dei dati dei fornitori di prestazioni. L’articolo 55b nLAMal ora consente ai Cantoni di prevedere per tutte le categorie di cui all’articolo 35 capoverso 2 lettere b–g e m LAMal che nessun fornitore di prestazioni di una determinata categoria possa
esercitare una nuova attività a carico dell’AOMS se l’aumento dei costi o il livello dei costi è superiore alla media svizzera. Pertanto, ora l’articolo 30b capoverso 1 lettera b numero 4 stabilisce che l’UST deve trasmettere ai Cantoni non solo i dati necessari per la determinazione dei costi di cura ma anche quelli necessari per il calcolo dei costi di tutte le categorie di fornitori di prestazioni menzionate nell’articolo 55b nLAMal. Art. 36b Cantone di riferimento per la rimunerazione di una cura ospedaliera L’articolo 36b è riformulato. L’articolo 41 capoverso 2quater nLAMal, che disciplina la ri- munerazione delle cure ospedaliere in Svizzera per gli assicurati che percepiscono una rendita svizzera e risiedono nell’UE, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito, stabili- sce che l’assicuratore la assume al massimo secondo la tariffa applicata per la cura in questione in un ospedale figurante nell’elenco del Cantone di riferimento. Nel capo- verso 1 il Cantone di Berna è ancora designato come Cantone di riferimento e viene inserito il riferimento all’articolo 41 capoverso 2quater nLAMal, mentre il vigente capo- verso 2, che disciplina la rimunerazione delle cure ospedaliere fornite in Svizzera ad assicurati residenti nell’UE e il versamento da parte degli assicuratori della quotaparte
cantonale come prestazione anticipata, è abrogato. Con l’entrata in vigore del finanzia- mento uniforme delle prestazioni questa disposizione non sarà infatti più applicabile. La revisione dell’articolo comporta anche un adeguamento della sua rubrica che ora menziona solo il Cantone di riferimento. cpv. 2, 53 cpv. 2, 55 cpv. 2 e 56 cpv. 2 L’articolo 55b nLAMal conferisce ora ai Cantoni la possibilità di limitare le autorizzazioni per tutti i fornitori di prestazioni ambulatoriali se sono adempiute le condizioni relative all’evoluzione dei costi descritte. Ora l’autorizzazione dei farmacisti può essere limitata (art. 55b nLAMal) se in un Cantone i costi annui per assicurato delle prestazioni fornite dai farmacisti aumentano più della media svizzera in questa categoria o i costi per as- sicurato in tale categoria sono superiori alla media svizzera della categoria in que- stione, per cui nell’articolo 40 capoverso 1bis va inserita una riserva riguardo a tali limi- tazioni cantonali. Gli articoli 44 capoverso 4, 44a capoverso 2, 45 capoverso 2, 45a capoverso 2, 47 ca- poverso 2, 48 capoverso 2, 50 capoverso 2, 50a capoverso 2, 50b capoverso 2, 50c capoverso 2, 50d capoverso 2, 52 capoverso 2, 52a capoverso 2, 52b capoverso 2, 52c capoverso 2, 52d capoverso 2, 52e capoverso 2, 52f capoverso 2, 53 capoverso 2,
55 capoverso 2 e 56 capoverso 2 sono adeguati per analogia all’articolo 40 capo-
verso 1bis. I commenti si applicano mutatis mutandis. Dato che il vigente articolo 55b LAMal si applica solo alle prestazioni di cura e che, di conseguenza, gli articoli 49 capoverso 2 e 51 capoverso 2 OAMal contengono già ri- serve a favore di limitazioni cantonali, ora anche la formulazione di questi capoversi viene adeguata per analogia. Pure l’articolo 55a capoversi 1 e 6 LAMal conferisce ai Cantoni la possibilità di limitare le autorizzazioni rilasciate a medici e a istituti che dispensano cure ambulatoriali effet- tuate da medici. Per armonizzare le formulazioni e precisare il rimando all’articolo 55a LAMal, le riserve vengono adeguate di conseguenza anche negli articoli 38 capo- verso 2 e 39 capoverso 2 OAMal. Art. 59aquater Accesso dei Cantoni ai dati inerenti alle fatture per prestazioni nel set- tore ospedaliero L’articolo 59aquater contiene disposizioni più dettagliate sul trattamento e sulla trasmis- sione ai Cantoni dei dati inerenti alle fatture riguardanti le cure ospedaliere, nel rispetto del principio di proporzionalità ai sensi dell’articolo 60 capoverso 9 nLAMal. Secondo il principio di proporzionalità, possono essere trattati unicamente i dati idonei e necessari al raggiungimento dello scopo del trattamento. Inoltre, il rapporto tra lo scopo e i mezzi utilizzati deve essere commisurato e i diritti delle persone interessate devono essere per quanto possibile tutelati. Ciò presuppone anche che sia garantita un’adeguata sicurezza dei dati personali. Cpv. 1 Con l’espressione «accesso […] ai dati inerenti alle fatture» secondo l’articolo 60 ca- poverso 9 nLAMal si intende l’accesso a tutti i dati contenuti nella fattura originale. Ciò
si evince dalla formulazione della disposizione contenuta nell’articolo 60 capoverso 10 nLAMal («Se ritiene che le condizioni di assunzione dei costi non siano soddisfatte, il Cantone ne informa l’assicuratore entro il termine decorrente dalla ricezione della fat- tura stabilito dal Consiglio federale») con cui il legislatore ha espresso chiaramente che l’accesso già oggi disponibile ai dati inerenti alle fatture per prestazioni ospedaliere deve essere mantenuto. Gli assicuratori e i Cantoni dispongono di un certo margine di manovra nel definire la forma dell’accesso, che quindi non deve essere necessaria- mente garantito alla fattura originale, ma in ogni caso a tutti i dati in essa contenuti. Per contro, le informazioni che non figurano nella fattura, ma solo nell’insieme di dati medici che l’assicuratore o il suo servizio di ricezione dei dati riceve dal fornitore di prestazioni in aggiunta alla fattura, non devono essere trasmesse al Cantone. L’assicuratore è tenuto a trasmettere al servizio cantonale competente i dati inerenti alle fatture. Il Cantone è obbligato a garantire che nessun altro servizio possa accedere ai dati che pervengono al servizio cantonale competente. Cpv. 2 Il servizio cantonale competente adotta misure tecniche e organizzative volte a garan- tire il rispetto dei principi fondamentali del diritto in materia di protezione dei dati. A tal fine, i principi in questione vengono concretizzati in un elenco non esaustivo. Nel campo della sicurezza dei dati, la dottrina e la prassi fissano quattro obiettivi di protezione che devono essere rispettati anche in questo contesto: la confidenzialità (lett. a), la disponibilità (lett. b), l’integrità (lett. c) e la tracciabilità (lett. d). Questi obiet- tivi sono sanciti, tra l’altro, anche nell’articolo 2 dell’ordinanza del 31 agosto 2022 sulla protezione dei dati (OPDa; RS 235.11) e dovrebbero figurare anche nelle disposizioni cantonali in materia di protezione dei dati. Cpv. 3 Il servizio cantonale competente deve provvedere affinché i dati siano distrutti o resi anonimi appena non sono più necessari per lo scopo del trattamento. Questa disposi- zione concretizza il principio di proporzionalità già sancito per esempio nell’articolo 6 capoverso 4 LPD e in numerose leggi cantonali in materia. Il Consiglio federale ritiene
importante ribadire espressamente tale obbligo anche in questa disposizione alla luce dello sviluppo tecnologico e delle possibilità di archiviazione pressoché illimitate. Il ri- spetto di tale obbligo implica che i Cantoni fissino termini per la conservazione. Cpv. 4 È compito del governo cantonale competente elaborare un regolamento per il tratta- mento dei dati e garantire così il rispetto delle prescrizioni di cui ai capoversi 1 e 2. Ai fini della trasparenza, tale regolamento deve essere accessibile al pubblico. Art. 59aquinquies Termine per la contestazione della fattura da parte del Cantone nel settore ospedaliero Cpv. 1 Questo capoverso precisa il termine menzionato nell’articolo 60 capoverso 10 nLAMal, entro il quale un Cantone può contestare una fattura che ha ricevuto. Se ritiene che, sulla base delle informazioni di cui dispone in quel momento, le condizioni di assun- zione dei costi non siano (ancora) soddisfatte o giunge alla conclusione che una fattura
debba essere integrata o adeguata affinché se ne possa assumere i costi, il Cantone ne informa l’assicuratore entro 30 giorni dalla ricezione della fattura. La possibilità del Cantone di fare opposizione potrebbe comportare un potenziale ri- tardo, segnatamente quando l’assicuratore attende per motivi di sicurezza e di liquidità che il Cantone controlli le fatture prima di procedere alla rimunerazione (terzo pagante). Questo potenziale ritardo può essere evitato se l’assicuratore effettua già la rimunera- zione e il Cantone versa già il suo contributo all’IC LAMal prima del controllo definitivo della fattura. Nondimeno, è nell’interesse delle parti coinvolte che si chiarisca in tempi rapidi se il Cantone si opporrà o meno all’assunzione dei costi. Poiché il controllo effet- tuato dai Cantoni dovrebbe consistere in un processo ampiamente automatizzato, un termine di 30 giorni è adeguato per individuare eventuali fatture problematiche e se- gnalarle all’assicuratore. In alcuni casi controversi, il chiarimento definitivo dei fatti (p. es. obbligo di prestazione dell’assicuratore-infortuni anziché secondo la LAMal) può richiedere più tempo. Se in un caso specifico, un Cantone notifica all’assicuratore che ritiene non soddisfatte le condizioni di assunzione dei costi per uno dei motivi elencati all’articolo 60 capoverso 11 nLAMal (mancato adempimento delle condizioni di autoriz- zazione, applicazione di una tariffa non autorizzata, inosservanza delle modalità di ap- plicazione di una tariffa) questo non pregiudica l’esito del chiarimento definitivo (even- tualmente anche in sede giudiziaria) dei fatti. Tale notifica serve a chiarire in tempo utile all’assicuratore per quali fatture (presumibilmente una buona parte di esse) il con- tributo cantonale viene in ogni caso versato. Se in un secondo momento, per esempio una volta che dispone dei risultati di ulteriori chiarimenti, giunge alla conclusione che per i casi identificati come problematici entro 30 giorni le condizioni per l’assunzione dei costi contrariamente a quanto inizialmente ipotizzato sono soddisfatte, il Cantone è libero di ritirare la sua notifica e di versare il contributo cantonale o, se lo ha già versato, di rinunciare alla sua restituzione. Senza un riscontro da parte del Cantone entro 30 giorni, le prestazioni conteggiate nelle fatture sono determinanti per il calcolo del
contributo cantonale di cui all’articolo 60 capoverso 2 nLAMal. Cpv. 2 Una fattura è considerata ricevuta dal Cantone quando l’assicuratore ha trasmesso i dati o li ha resi accessibili per via elettronica al Cantone. Nella pratica, si parte dal presupposto che i Cantoni e gli assicuratori concorderanno una forma standardizzata di scambio elettronico dei dati, per esempio tramite una piattaforma accessibile a en- trambe le parti. Il termine per la contestazione da parte del Cantone decorre dal mo- mento in cui quest’ultimo ha la possibilità di accedere ai dati della fattura in questione. Decisivo quindi non è se e quando il Cantone li ha consultati, bensì a partire da quando aveva la possibilità di farlo. Gli assicuratori e i Cantoni concordano in che modo i primi informano i secondi in proposito. Per finanziare l’organizzazione tariffale per le prestazioni ospedaliere, i fornitori di pre- stazioni versano un contributo per ogni caso. I costi di tale contributo sono inclusi nei costi computabili considerati per il calcolo della tariffa così come i costi sostenuti dai fornitori di prestazioni per il personale, le immobilizzazioni, l’energia ecc. I fornitori di prestazioni devono quindi coprire i costi del contributo per ogni caso con la rimunera- zione che percepiscono per le loro prestazioni.
Secondo l’articolo 60 capoverso 2 lettera a nLAMal, per il calcolo del contributo canto- nale sono determinanti i costi delle prestazioni di cui agli articoli 25–31 LAMal. Il con- tributo per ogni caso non è una prestazione atta a diagnosticare o a curare una malattia e i relativi postumi; viene riscosso presso gli ospedali dalla SwissDRG SA conforme- mente al vigente disciplinamento ed è parte integrante dei costi sui cui si basa il calcolo della tariffa. Dato che i costi della tariffazione sono costi solo indirettamente legati alle prestazioni, è opportuno precisare nell’ordinanza che il contributo per ogni caso deve essere computato anche nei costi delle prestazioni di cui agli articoli 25–31 LAMal. Di conseguenza, anche il contributo per ogni caso rientra nei costi determinanti per il cal- colo del contributo cantonale di cui all’articolo 60 capoverso 2 nLAMal. Diversamente dagli ospedali che figurano nell’elenco degli ospedali del Cantone di do- micilio, per gli ospedali e le case per partorienti convenzionati il contributo per ogni caso deve essere assunto solo in parte dall’AOMS, in altre parole soggiace allo stesso prin- cipio stabilito per gli altri costi presi in considerazione nelle tariffe degli ospedali e delle case per partorienti convenzionati. Stabilendo che il contributo per ogni caso rientra nei costi delle prestazioni di cui agli articoli 25–31 LAMal viene anche chiarito che la rimu- nerazione conformemente all’articolo 49a capoverso 2 nLAMal non può essere supe- riore al 45 per cento della rimunerazione di cui all’articolo 49 capoverso 1 LAMal. Dall’articolo 60 capoverso 2 lettera a nLAMal si evince che i costi dei contributi per ogni caso degli ospedali e delle case per partorienti convenzionati così come gli altri costi per questi fornitori di prestazioni non possono essere presi in considerazione per il calcolo del contributo cantonale. Art. 59f, rubrica, cpv. 1 lett. b e f n. 3, nonché cpv. 1bis Nella rubrica dell’articolo 59f, ora oltre alle prestazioni ambulatoriali devono essere menzionate anche le prestazioni di cura. Nel capoverso 1 vengono pertanto apportati due adeguamenti specifici. Nella lettera b numeri 1 e 2, il termine «specializzazione» che si riferisce soprattutto alle specializzazioni mediche è sostituito con l’espressione più generica «titolo di formazione e di perfezionamento» che include le specializzazioni
mediche ma si riferisce anche a diversi titoli di formazione nel settore delle prestazioni di cura che possono essere rilevanti per la tariffa. Nella lettera f numero 3 all’espres- sione «numero di consultazioni», che si riferisce a tutte le prestazioni erogate da un fornitore di prestazioni in un giorno a una persona assicurata, viene aggiunta l’espres- sione «[numero di] visite a domicilio» per tenere conto del fatto eventualmente rilevante per la tariffa che nelle prestazioni di cura a domicilio possono essere necessarie più visite a domicilio lo stesso giorno, con i tempi di trasferta che ciò comporta. Nel nuovo capoverso 1bis, gli infermieri indipendenti, ossia quelli non impiegati da un’organizza- zione di cure e d’aiuto a domicilio, sono esonerati dall’obbligo di specificare più in det- taglio i costi di produzione delle prestazioni secondo i gruppi di costo menzionati ai numeri 1–6. Art. 78 Versamento del contributo cantonale Cpv. 1 Dal 2028 le prestazioni ambulatoriali e ospedaliere saranno finanziate in modo uni- forme. I Cantoni verseranno un contributo cantonale ai costi delle prestazioni AOMS all’IC LAMal che a sua volta lo suddividerà tra i singoli assicuratori. Allo stato attuale (2025), l’IC LAMal riceverà dai Cantoni circa 250 milioni di franchi a settimana, importo
che distribuirà tra i singoli assicuratori in base ai loro costi. I Cantoni dovranno versare il loro contributo tempestivamente, altrimenti gli assicuratori potrebbero incorrere rapi- damente in problemi di liquidità con conseguenze anche per i fornitori di prestazioni. Per evitare che ciò accada, l’ordinanza stabilisce in modo vincolante per tutti i Cantoni che l’IC LAMal fatturerà loro il contributo cantonale di cui all’articolo 60 capoverso 1 nLAMal a cadenza settimanale. Altre modalità di versamento saranno concordate tra i Cantoni e gli assicuratori. Cpv. 2 L’IC LAMal sanzionerà i Cantoni che versano il loro contributo in ritardo riscuotendo un interesse di mora fissato al 5 per cento all’anno. Cpv. 3 L’interesse di mora sarà calcolato secondo l’articolo 7 capoverso 2 dell’ordinanza dell’11 settembre 2002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (OPGA; RS 830.11). La disposizione non potrà essere applicata direttamente ma per analogia perché il contributo cantonale non costituisce una prestazione in senso giuri- dico. Art. 79 Versamento del contributo federale Le cure fornite in Svizzera a beneficiari di una rendita svizzera residenti nell’UE, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito, o a loro familiari, saranno rimunerate dall’IC LAMal nell’ambito dell’assistenza reciproca in materia di prestazioni. Non sussiste al- cun motivo materiale per prevedere una frequenza per il versamento del contributo federale diversa da quella per il versamento del contributo cantonale. Pertanto, l’ordi- nanza propone che, in linea con la fatturazione del contributo cantonale ai Cantoni, l’IC LAMal fatturi il contributo federale alla Confederazione a cadenza settimanale. I versa- menti in questione saranno effettuati dall’UFSP. Altre modalità di versamento saranno stabilite dall’IC LAMal e dall’UFSP al di fuori dell’ordinanza.
4.2 Revisione totale dell’OCPre
Situazione iniziale L’articolo 49 capoverso 7 LAMal e l’articolo 50 capoverso 2 nLAMal prescrivono che i fornitori di prestazioni interessati devono disporre di strumenti di gestione adeguati, in particolare che devono tenere una contabilità analitica e una statistica delle prestazioni secondo un metodo uniforme per calcolare i propri costi di gestione e di investimento e registrare le proprie prestazioni. L’OCPre è entrata in vigore il 1° gennaio 2003 e il 1° gennaio 2009, con l’introduzione del nuovo finanziamento ospedaliero, è stata og- getto di importanti adeguamenti, tra cui spiccano l’estensione del campo di applica- zione alle case per partorienti, l’eliminazione delle cure semiospedaliere, l’introduzione di norme per la valutazione delle immobilizzazioni e la definizione della formazione uni- versitaria e della ricerca. L’intento era quello di porre le basi per l’attuazione del finan- ziamento delle prestazioni e l’introduzione dei forfait per caso. Le disposizioni dell’OCPre mirano a far sì che siano raggiunti gli obiettivi della LAMal in materia di trasparenza dei costi. I costi e le prestazioni comprovati devono fare rife- rimento a una base uniforme e consentire comparazioni appropriate su cui basare i calcoli e le trattative tariffali. In questo contesto, vengono valutati i costi computati e in
particolare viene esaminato se i costi di gestione e investimento rispettano il principio di economicità. L’OCPre deve stabilire per ogni livello gli obiettivi e le condizioni quadro per i sistemi di contabilità analitica e registrazione delle prestazioni utilizzati dai fornitori di prestazioni senza limitare il margine di manovra necessario per definirne i dettagli. Titolo Attualmente tutti i gruppi di fornitori di prestazioni interessati dall’OCPre sono menzio- nati singolarmente nel titolo dell’ordinanza, ma l’aggiunta di altri due gruppi renderebbe quest’ultimo estremamente lungo e complicato. I gruppi di fornitori di prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione dell’OCPre sono menzionati nell’articolo 1 capo- verso 2, per cui sono indicati in modo sufficientemente chiaro. Per motivi di semplifica- zione si rinuncia quindi a elencare i fornitori di prestazioni nel titolo. Art. 1 Oggetto e campo d’applicazione L’oggetto dell’ordinanza è ora integrato con le prestazioni di cura nel loro insieme. Dato che nell’articolo vigente sono menzionate solo le prestazioni negli ospedali, nelle case per partorienti e nelle case di cura, ora il campo d’applicazione viene esteso alle orga- nizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio e agli infermieri. Inoltre, poiché le condizioni di autorizzazione per queste categorie di fornitori di prestazioni sono disciplinate nell’OA- Mal, si rimanda a quest’ultima. Art. 2 Compiti dei fornitori di prestazioni L’articolo 2 vigente descrive gli obiettivi e lo scopo dell’ordinanza, ossia della contabilità analitica e della statistica delle prestazioni, in particolare ai fini del calcolo della tariffa. Ora queste disposizioni non sono più intitolate «Obiettivi» bensì «Compiti dei fornitori di prestazioni». Il nuovo titolo indica chiaramente a chi sono destinate e ne sottolinea il carattere vincolante. Inoltre, gli strumenti per il calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni servono principalmente al calcolo della tariffa ai sensi della LAMal. Essi devono porre le basi per creare la trasparenza necessaria per la giustificazione dei costi, la valutazione delle prestazioni e la comparazione degli istituti. Le parti alla convenzione nel quadro delle trattative tariffali e le autorità cui compete approvare o fissare d’ufficio le tariffe devono
poterne valutare l’economicità e l’equità sulla base di documenti. Partendo dall’analisi delle diverse tariffe, occorre altresì definire quali costi devono essere calcolati e quali prestazioni registrate. Per la tariffazione secondo la LAMal, i costi devono poter essere calcolati e le presta- zioni registrate per unità finale d’imputazione, tipo o contenuto della tariffa, forma del trattamento o luogo di residenza dei pazienti. Per calcolare i costi a carico dell’AOMS in modo trasparente, essi vanno distinti da quelli a carico di altre fonti di finanziamento. Di conseguenza, anche il calcolo dei costi a carico dell’assicurazione (malattie) com- plementare, dell’assicurazione infortuni ecc. deve essere trasparente. Per il calcolo della tariffa nell’AOMS è quindi necessario che il metodo utilizzato consenta di distin- guere i costi e le prestazioni per le diverse tariffe. Nella contabilità analitica occorre pertanto calcolare i costi delle cure ambulatoriali, ospedaliere, per pazienti lungode- genti e delle prestazioni di cura. Ora l’ordinanza si prefigge anche di determinare i costi e le prestazioni di tutte le pre- stazioni di cura secondo la LAMal. Di conseguenza, la disposizione del capoverso 1
lettera d viene integrata con le prestazioni e i relativi costi delle organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio e degli infermieri. Per prestazioni di cura si intendono le cure di base, gli esami e le cure, nonché la valutazione, i consigli e il coordinamento così come descritti nell’articolo 7 capoverso 2 OPre. Le altre prestazioni prese a carico dall’AOMS menzionate nel capoverso 1 let- tera d includono le prestazioni che i fornitori di prestazioni interessati possono fatturare a carico dell’AOMS oltre alle prestazioni di cura, per esempio la fornitura di mezzi e apparecchi o la consulenza per l’allattamento. Art. 3 Cure ospedaliere Per garantire un’imputazione chiara delle prestazioni, questo articolo definisce i requi- siti che devono essere soddisfatti affinché una cura sia considerata ospedaliera. Di principio, una degenza di 24 ore è considerata ospedaliera, in altre parole richiede sor- veglianza e assistenza continue. Il criterio della durata è indispensabile ai fini della distinzione. La condizione principale affinché una cura in ospedale o in una casa per partorienti sia qualificata come ospedaliera è una degenza di almeno 24 ore per esami, cure e assistenza. Le degenze inferiori a 24 ore in cui viene occupato un letto per una notte, nonché le degenze in caso di trasferimento in un altro ospedale e da una casa per partorienti in un ospedale o in caso di decesso sono considerate ospedaliere. I requisiti rimangono invariati rispetto all’OCPre vigente. Art. 4 Cure ambulatoriali Di principio, tutte le cure che non soddisfano i requisiti di cui all’articolo 3 sono consi- derate ambulatoriali. Come nell’OCPre vigente, anche le degenze ripetute in cliniche di giorno o di notte sono esplicitamente dichiarate cure ambulatoriali. Ciò è rilevante soprattutto per le cliniche di notte, perché diversamente queste degenze adempireb- bero di principio la condizione di cui all’articolo 3 lettera b. Sino alla fine del 2008, le degenze ripetute erano considerate cure semiospedaliere e quindi imputate alle cure ambulatoriali. Le cliniche di notte sono istituti in cui gli esami, le cure o l’assistenza richiedono l’occupazione di un letto per una o più notti, ma non la presenza del paziente durante il giorno. Art. 5 Cure per pazienti lungodegenti Le cure per pazienti lungodegenti sono definite dal fatto che, secondo l’indicazione
medica, non è necessaria una degenza in ospedale. Dei fornitori di prestazioni interes- sati dall’OCPre, la distinzione tra cure ospedaliere, ambulatoriali e per pazienti lungo- degenti è rilevante solo per gli ospedali. Del resto, anche gli articoli 3, 5 e 6 OCPre rimandano tutti all’articolo 49 LAMal che disciplina le convenzioni tariffali con gli ospe- dali. Dato che forniscono prestazioni di cura (cfr. art. 50 nLAMal) ora le case di cura non sono più menzionate nell’articolo 5. Art. 6 Costi di formazione universitaria e di ricerca La partecipazione ai costi delle prestazioni economicamente di interesse generale, se- gnatamente il mantenimento di capacità ospedaliere per motivi di politica regionale, nonché la ricerca e la formazione universitaria, non è compresa nella rimunerazione delle prestazioni. La formazione di base e il perfezionamento dei medici e del resto del personale accademico non sono per principio di competenza dell’AOMS. Il termine «universitario» in relazione alla formazione e alla ricerca è concretizzato con l’obiettivo
di garantirne un uso uniforme. La sistematica della formazione definisce «professioni mediche universitarie» le professioni regolamentate dalla legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie (LPMed; RS 811.11). Per «formazione uni- versitaria» si può intendere la formazione degli studenti fino all’ottenimento del diploma federale, ma può anche comprendere l’intera formazione di base e il perfezionamento fino all’autorizzazione al libero esercizio della professione a livello universitario. Anche il perfezionamento fino al conseguimento del titolo federale di perfezionamento è disci- plinato dalla LPMed e dalla relativa ordinanza del 27 giugno 2007 sui diplomi, la forma- zione, il perfezionamento e l’esercizio della professione nelle professioni mediche uni- versitarie (OPMed; RS 811.112.0). Dato che la LAMal parte dal presupposto che ad essere rimborsate sono solo le prestazioni del personale medico che ha terminato la propria formazione, la definizione di «formazione universitaria» dev’essere utilizzata in senso lato e comprende quindi la formazione di base e il perfezionamento fino all’otte- nimento del titolo federale di perfezionamento. Per quanto riguarda la ricerca, vanno esclusi tutti i costi a essa correlati, in quanto non spetta all’AOMS finanziarla. Lo stesso vale per i costi indiretti legati alla formazione e alla ricerca, come per esempio i costi di utilizzazione dell’infrastruttura di un ospedale per progetti di ricerca finanziati da terzi. Dal punto di vista del contenuto le definizioni rimangono invariate rispetto all’OCPre vigente. Art. 7 Investimenti Gli articoli 49 capoverso 7 LAMal e 50 capoverso 2 nLAMal stabiliscono che anche i costi di investimento devono essere calcolati secondo un metodo uniforme, per cui oc- corre definire cosa si intende per investimenti. Dato che oltre all’acquisto, anche una locazione o un leasing possono consentire l’utilizzazione di un’immobilizzazione, tutte queste opzioni devono essere trattate allo stesso modo. Per quanto riguarda l’imputa- bilità secondo la LAMal deve quindi valere la regola secondo cui anche le operazioni di acquisto rateale e di locazione costituiscono investimenti e devono essere incluse nel calcolo della tariffa. Il fatto che debbano essere giustificate separatamente garanti- sce che, per esempio, alla voce locazioni non vengano inseriti costi che risultano sen-
sibilmente maggiori rispetto a quelli che si sarebbero sostenuti se l’oggetto in questione fosse stato acquistato. Nell’OCPre vigente, il rimando alla legge con l’articolo 49 capoverso 7 LAMal riguarda esclusivamente gli investimenti degli ospedali e delle case per partorienti. Ora anche le case di cura e le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio devono tenere una con- tabilità delle immobilizzazioni dettagliata, per cui nel capoverso 1 viene inserito un ri- mando all’articolo 50 capoverso 2 nLAMal. Un altro adeguamento riguarda lo scopo dei beni mobili e immobili come pure delle altre immobilizzazioni che attualmente consiste nell’adempimento del mandato di pre- stazioni ai sensi dell’articolo 39 capoverso 1 lettera e LAMal da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura, ma non dei fornitori di prestazioni di cure a domicilio. Per questo motivo, il capoverso 1 viene integrato in modo che i beni mobili e immobili come pure le immobilizzazioni siano considerati investimenti anche per le cure a domicilio, ma per queste ultime si rinuncia a menzionare il mandato di presta- zioni, perché, sebbene dal 1° luglio 2024 le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio
debbano disporre obbligatoriamente di un mandato di prestazioni cantonale secondo l’articolo 36a capoverso 3 LAMal, questa disposizione sarà valida solo fino al 30 giugno 2032. Art. 8 Requisiti per il calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni I requisiti si applicano a tutti i fornitori di prestazioni che rientrano nel campo d’applica- zione dell’ordinanza. Rispetto all’OCPre vigente, nel capoverso 1 l’elenco dei fornitori di prestazioni che devono tenere una contabilità analitica viene quindi integrato con le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio e gli infermieri ora assoggettati alle disposi- zioni dell’OCPre. Per poter adempiere i compiti di cui all’articolo 2, occorre tenere una contabilità anali- tica e una registrazione delle prestazioni. Queste devono consentire di calcolare i costi delle prestazioni sia secondo il luogo dove sono state dispensate (centri di costo) sia per rapporto alla prestazione fornita (unità finali d’imputazione). Solo con una contabi- lità analitica completa, comprensiva anche della contabilità per unità finali d’imputa- zione, è possibile raggiungere lo scopo dell’ordinanza. In altre parole, bisogna preve- dere un sistema in cui i costi vengano calcolati facendo riferimento al paziente. Ciò è coerente con gli obiettivi della seconda revisione parziale della LAMal concernente il finanziamento ospedaliero, in particolare con l’introduzione di un finanziamento delle prestazioni e dei sistemi dei forfait per caso. I centri di costo sono definiti in base alla struttura e all’organizzazione di ogni singolo fornitore di prestazioni e i loro costi sono calcolati in base alle chiavi di ripartizione più appropriate. Per le diverse categorie di fornitori di prestazioni esistono soluzioni setto- riali consolidate a cui questi ultimi possono rifarsi. Un’analisi dei costi finalizzata soprat- tutto a convenzioni tariffali stabilite secondo le regole dell’economia necessita di tra- sparenza e giustificazione dei costi per centri di costo. Per le comparazioni tra istituti è altresì importante la comparabilità dei costi allo stesso livello. A tal fine è fondamentale che essi vengano calcolati per centri di costo e secondo una nomenclatura uniforme. Secondo la LAMal, le tariffe devono essere calcolate sulla base dei costi effettivamente sostenuti. Ciò implica un calcolo dei costi per unità finali d’imputazione che, come spie-
gato più avanti, è possibile solo registrando le prestazioni per ogni singolo caso e se- condo criteri connessi con le tariffe utilizzate. Le unità finali d’imputazione consentono di effettuare comparazioni tra istituti che permettono di mettere a confronto i costi dei fornitori di prestazioni con sistemi tariffari simili, costi su cui si basa il calcolo della ta- riffa. I costi devono essere giustificati secondo le unità finali d’imputazione definite in relazione alle tariffe. La contabilità analitica deve consentire di collegare i dati finanziari con quelli delle pre- stazioni e di suddividere i costi tra i casi. Attraverso raggruppamenti mirati, i costi de- vono poter essere determinati, a seconda delle esigenze, in base alla diagnosi, al luogo di residenza, al tipo di assicurazione ecc. Nel passaggio dalla contabilità finanziaria a quella analitica, i costi da includere devono essere rettificati e delimitati in modo ogget- tivo. Per il calcolo della tariffa è necessaria anche la registrazione delle prestazioni, affinché i costi possano essere imputati a queste ultime consentendo la loro comparabilità. Per questo motivo, essa deve essere effettuata parallelamente alla contabilità analitica. Solo una registrazione delle prestazioni per ogni singolo caso permette un calcolo dei
costi per unità finale d’imputazione. I criteri di registrazione delle prestazioni dipendono dal tipo di tariffa scelto. Anche se il collegamento tra contabilità finanziaria e centro di costo, nonché tra centro di costo e unità finale d’imputazione è possibile solo con l’ausilio di chiavi di ripartizione, nell’ordinanza si rinuncia a uniformarle, perché il calcolo in questione deve essere ef- fettuato nel singolo caso. Per garantire la trasparenza, la contabilità analitica deve con- sentire di giustificare le chiavi di ripartizione per il calcolo dei costi e la giustificazione delle unità finali d’imputazione/dei centri di costo in modo trasparente e dettagliato se- condo le loro componenti (tipi di costo, centri di costo ausiliari ecc.). Per le comparazioni tra istituti è inoltre importante non solo poter giustificare i costi per centro di costo o unità finale d’imputazione, ma anche spiegarle. Ciò significa che oc- corre giustificare le singole componenti di tali costi. Per un centro di costo bisogna conoscere i singoli costi per tipi di costo, in modo da poter mostrare se le prestazioni vengono o meno fornite nel rispetto del principio di economicità con il personale neces- sario. Per un’unità finale d’imputazione bisogna conoscere e poter giustificare i singoli costi per centri di costo e tipi di costo. I sistemi informatici utilizzati devono consentire di effettuare analisi per unità finali d’imputazione, centri di costo e tipi di costo sulla base dei dati di base provenienti dalla contabilità finanziaria e dalla registrazione delle prestazioni. Gli attori interessati possono concordare una rappresentazione standar- dizzata sotto forma di giustificazione dei costi. La mancanza di trasparenza ostacola il calcolo di tariffe appropriate. Una giustifica- zione trasparente dei costi e delle prestazioni è quindi una condizione necessaria ai fini dell’assunzione dei costi da parte dell’assicurazione sociale malattie, ma poiché vige l’obbligo di rispettare il principio di economicità non è un motivo sufficiente per la loro copertura integrale. Ai fini del calcolo dei costi e della registrazione delle prestazioni non occorrono elementi che consentono di identificare le persone che ne hanno beneficiato. È sufficiente che si possa ricostruire quali prestazioni sono state fornite e quali costi sono stati sostenuti per lo stesso caso di cura.
Il 30 aprile è stato scelto come giorno per la chiusura della contabilità analitica affinché quest’ultima possa essere utilizzata come base per le trattative tariffali che devono con- cludersi prima che gli assicuratori presentino la loro proposta di premi a fine luglio. Ai fornitori di prestazioni potrebbero tornare utili disposizioni più dettagliate in merito all’adempimento dell’obbligo di tenere una contabilità analitica e di registrare le presta- zioni. Il DFI deve quindi poter continuare a emanare disposizioni su altri requisiti nel rispetto delle prescrizioni dell’ordinanza, ma solo per garantire che possa tenere conto dei futuri sviluppi. Per le comparazioni tra ospedali di cui all’articolo 49 capoverso 7 LAMal, è necessario prevedere per gli ospedali un obbligo di presentare i conti secondo una nomenclatura uniforme. Poiché questa prescrizione è già contemplata nell’OCPre vigente, per gli ospedali non dovrebbe cambiare nulla da questo punto di vista. In passato, le prescrizioni in materia di contabilità analitica, segnatamente la riparti- zione dei costi sulle unità finali d’imputazione rilevanti per la tariffa, hanno dato adito a
divergenze d’opinione tra fornitori di prestazioni, Cantoni e assicuratori. I Cantoni se- gnalano che, soprattutto nel quadro delle trattative per la fissazione dei prezzi di base SwissDRG nel periodo di introduzione del nuovo sistema, ci sono state numerose e lunghe procedure di fissazione (con l’incertezza giuridica che ne è derivata) in cui le parti coinvolte si sono scontrate sulla conformità delle prescrizioni della soluzione set- toriale REKOLE – Contabilità analitica nell’ospedale con quelle dell’OCPre. Soprattutto i Cantoni auspicano quindi l’inserimento nell’OCPre di disposizioni al riguardo. Tuttavia, come esposto sopra, lo scopo dell’OCPre non è quello di emanare prescrizioni concrete e dettagliate per la contabilità analitica. Al fine di prevenire controversie tra fornitori di prestazioni da un lato e assicuratori e Cantoni dall’altro, è auspicabile che i primi coin- volgano tempestivamente gli assicuratori e i Cantoni nella definizione delle prescrizioni in materia di contabilità analitica, consultandoli durante l’elaborazione delle relative so- luzioni settoriali. In questo modo, i fornitori di prestazioni prenderebbero atto delle richieste degli assi- curatori e dei Cantoni e aumenterebbe la probabilità che eventuali divergenze vengano appianate per tempo. Art. 9 Contabilità finanziaria La contabilità finanziaria costituisce la base della presentazione dei conti. Al riguardo, è lecito presumere che gli ospedali, le case per partorienti, le case di cura e le organiz- zazioni di cure e d’aiuto a domicilio tengano una contabilità finanziaria indipendente- mente dall’OCPre, per cui non occorre prescrivere un (nuovo) metodo uniforme affin- ché ciò venga fatto. L’ordinanza non contiene pertanto prescrizioni sulla modalità di contabilizzazione, ma impone un’uniformità nella presentazione dei conti in funzione delle rispettive soluzioni settoriali. Dato che non viene prescritto alcun metodo concreto e, di conseguenza, non ne deriva alcun onere amministrativo supplementare eccessivo, la disposizione si applica anche agli infermieri indipendenti. Per molti di loro l’obbligo di tenere una contabilità finanziaria potrebbe costituire una novità, ma si presume che l’onere amministrativo supplemen- tare generato sarà contenuto dato che, per via della loro struttura dei costi chiara, non
occorrono delimitazioni materiali significative tra la contabilità finanziaria e quella ana- litica. Inoltre, sono disponibili molti ausili tecnici che facilitano questo compito. Art. 10 Contabilità dei salari Gli ospedali, le case per partorienti, le case di cura e le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio devono tenere una contabilità dei salari che garantisca che le spese salariali possano essere imputate alle diverse categorie di personale. Si presume che tutti i fornitori di prestazioni che impiegano personale già tengano questa contabilità. Per gli infermieri indipendenti tale obbligo non si applica. Art. 11 Contabilità delle immobilizzazioni La tenuta di una contabilità delle immobilizzazioni viene prescritta come base per la registrazione dei loro costi d’utilizzazione. L’inclusione dei costi d’investimento nel fi- nanziamento delle prestazioni e nel calcolo della tariffa rende indispensabile tenere una contabilità delle immobilizzazioni. Con le immobilizzazioni, nella contabilità anali- tica rientra una componente normativa: affinché i costi a carico dell’AOMS dichiarati
possano essere comparati, occorrono prescrizioni sulla valutazione uniforme degli in- vestimenti, sul loro ammortamento e sugli interessi calcolatori. Per garantire un elenco e una valutazione uniformi delle immobilizzazioni utilizzate, in linea di principio, le prescrizioni dettagliate che nell’OCPre vigente valgono solo per gli ospedali e le case per partorienti, ora si applicano anche alle case di cura e alle orga- nizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio. Sempre ai fini di una valutazione uniforme delle immobilizzazioni per tutti i fornitori di prestazioni interessati, viene fissato un limite di attivazione al valore di acquisto di 10 000 franchi. Gli acquisti pari o superiori a questo importo non sono considerati spese bensì investimenti attivati nella contabilità e am- mortizzati su un determinato periodo di tempo. I piccoli investimenti inferiori a questo importo non devono quindi essere registrati nella contabilità delle immobilizzazioni. Il capoverso 2 lettere a–j stabilisce le informazioni che la contabilità delle immobilizza- zioni di un istituto deve contenere. Per l’AOMS sono rilevanti i valori di acquisto delle immobilizzazioni. Al capitale investito in immobilizzazioni viene applicato un interesse calcolatorio, ma non al capitale circolante. L’AOMS non può prendere in considera- zione il valore di sostituzione delle immobilizzazioni perché quest’ultimo si basa su stime. Le immobilizzazioni necessarie per l’esercizio corrispondono a quelle necessarie per l’adempimento del mandato di prestazioni del rispettivo istituto, ossia a tutti gli investi- menti di cui all’articolo 7 capoverso 1. Le immobilizzazioni per gli esercizi secondari (caffetteria, scuola ecc.), per esempio, non sono considerate necessarie per l’esercizio come non lo sono quelle relative a parti di terreni e altre immobilizzazioni non neces- sarie per la fornitura di prestazioni ai sensi della LAMal. Il 30 giugno 2032 la durata di validità della disposizione di cui all’articolo 36a capo- verso 3 LAMal scadrà e a quel momento il riferimento al mandato di prestazioni per le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio andrà rivisto. Il capoverso 4 prevede che le immobilizzazioni vengano ammortizzate entro un periodo uniforme fino a un valore residuo pari a zero. I fornitori di prestazioni assegnano una
durata d’utilizzazione uniforme a ogni categoria di immobilizzazioni e genere della pre- stazione (cure ambulatoriali, cure ospedaliere, cure per pazienti lungodegenti e presta- zioni di cura). Ciò significa, per esempio, che le case di cura e le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio devono concordare periodi di ammortamento uniformi delle immo- bilizzazioni necessarie per la fornitura di prestazioni di cura. Il tasso d’interesse per determinare gli interessi calcolatori delle immobilizzazioni è fis- sato al 2,9 per cento in base al metodo descritto al numero 3.2. Poiché le case di cura e le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio non forniscono prestazioni ospedaliere, gli interessi calcolatori non si riferiscono più solo alle immobilizzazioni necessarie per la fornitura di prestazioni ospedaliere, bensì a tutte le prestazioni secondo la LAMal. Per quanto riguarda l’ammontare del tasso d’interesse calcolatorio da applicare non vi è alcuna necessità di differenziarlo. Tale tasso è stato fissato sulla base del costo me- dio ponderato del capitale (media ponderata tra il capitale proprio e il capitale di terzi), che consiste nel tasso d’interesse esente da rischi e nell’indennizzo del rischio. Il tasso d’interesse esente da rischi si basa sul rendimento medio di obbligazioni della Confe- derazione ed è quindi uguale per tutti i fornitori di prestazioni. Per quanto riguarda l’in- dennizzo del rischio, tutti i fornitori di prestazioni AOMS sottostanno di principio alle
stesse condizioni: tutti sono attivi nel mercato sanitario, tutti sono soggetti a disciplina- menti da parte delle autorità responsabili delle autorizzazioni e della pianificazione, e tutti offrono prestazioni coperte dall’assicurazione obbligatoria. Rispetto all’OCPre vigente, l’obbligo di tenere una contabilità delle immobilizzazioni è esteso alle organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio. Nonostante abbiano strutture dei costi con un volume di immobilizzazioni nettamente inferiore rispetto alle case di cura, molte organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio dovrebbero già oggi tenere que- sto tipo di contabilità, in quanto nell’apposito manuale di Spitex Svizzera è previsto uno specchietto ad hoc. Qualora un’organizzazione di cure e d’aiuto a domicilio dovesse introdurre ex novo una contabilità delle immobilizzazioni, ciò non dovrebbe comportare un onere eccessivo viste le immobilizzazioni limitate, le conoscenze specialistiche del personale amministrativo e l’infrastruttura tecnica disponibile. Diversa è per contro la situazione degli infermieri indipendenti. Come illustrato al numero 3.2, nel loro caso tenere una contabilità delle immobilizzazioni comporterebbe un onere amministrativo supplementare che, nella maggior parte dei casi, sarebbe difficilmente giustificabile vi- sta la scarsità delle immobilizzazioni esistenti. Per questo motivo, gli infermieri indipen- denti sono esonerati dall’obbligo in questione. Art. 12 I fornitori di prestazioni che rientrano nel campo d’applicazione dell’OCPre tengono una statistica delle prestazioni sulla base delle prestazioni registrate secondo l’articolo 8. Rispetto all’OCPre vigente, l’elenco dei fornitori di prestazioni che devono tenere tale statistica è integrato con le organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio e gli infermieri, che ora soggiacciono alle disposizioni dell’ordinanza. Per non obbligare gli istituti a effettuare più rilevazioni dei dati, ora questo articolo sta- bilisce che le prestazioni devono essere registrate in coordinamento con le statistiche elaborate dalla Confederazione. I dati statistici delle organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio e degli infermieri sono registrati separatamente dall’UST nella Statistica dell’assistenza e cura a domicilio. Per questo motivo si rimanda, come per gli altri for-
nitori di prestazioni, alla rilevazione per la statistica dell’assistenza sanitaria di cui al numero 05.03 dell’allegato 1 dell’ordinanza del 30 aprile 2025 sulla statistica federale (OStatF; RS 431.011). Per evidenti motivi, la statistica delle prestazioni deve essere elaborata entro lo stesso termine stabilito all’articolo 8 per la contabilità analitica e la registrazione delle prestazioni. Questo articolo menziona elementi concreti che devono figurare nella statistica delle prestazioni delle diverse categorie di fornitori di prestazioni. Rispetto all’OCPre vigente, quella degli ospedali e delle case per partorienti rimane invariata. Per quanto riguarda le case di cura, l’elenco degli elementi che la statistica delle pre- stazioni deve comprendere è ora integrato con il tempo di cura differenziato per genere della prestazione secondo l’articolo 7 capoverso 2 lettere a–c OPre. La registrazione del tempo di cura e del genere delle prestazioni di cura offre la possibilità di differen- ziare di conseguenza le future tariffe delle cure. Spetta agli attori competenti decidere quali di queste differenziazioni siano opportune per la tariffazione delle prestazioni di cura. Essi sono altresì liberi di registrare altre attività o attività suddivise più in dettaglio e di utilizzarle per lo sviluppo delle tariffe se lo desiderano.
Diversamente dalla statistica delle prestazioni delle case di cura, quella delle organiz- zazioni di cure e d’aiuto a domicilio e degli infermieri non deve comprendere gli elementi giornate di soggiorno e giornate di cura, bensì l’elemento tempo di cura differenziato per genere della prestazione secondo l’articolo 7 capoverso 2 lettere a–c OPre. Al ri- guardo, le organizzazioni di cura e d’aiuto a domicilio e gli infermieri devono registrare sia il tempo effettivamente dedicato alla cura sia quello necessario precedentemente previsto nel quadro della valutazione dei bisogni di cure. Dato che il bisogno di cure valutato indica l’entità delle cure efficaci, appropriate ed economiche, sarebbe interes- sante compararle con le prestazioni di cura effettivamente fornite. Anche per la statistica delle prestazioni potrebbe essere opportuno prevedere disposi- zioni più dettagliate per l’adempimento di questo compito. Pertanto, analogamente all’articolo 8 capoverso 4, al DFI viene conferita la facoltà di emanare disposizioni su ulteriori requisiti nel rispetto delle prescrizioni dell’OCPre. Art. 13 Per quanto riguarda la consultazione dei documenti, di principio valgono le disposizioni di cui agli articoli 49 capoverso 7 LAMal e 50 capoverso 5 nLAMal che designano i servizi che possono prendere visione degli atti, ossia dei giustificativi allestiti sulla base della contabilità analitica e della statistica delle prestazioni. Il giorno a partire dal quale è possibile consultare la documentazione è coordinato con quello fissato nell’articolo 8 entro il quale quest’ultima deve essere approntata. Disposizioni finali Art. 14 Abrogazione di un altro atto normativo A causa della necessaria revisione totale, contemporaneamente con l’entrata in vigore del presente atto normativo viene abrogata la sua versione vigente, ossia l’ordinanza del 3 luglio 2002 sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell’assicurazione malattie. Art. 15 Modifica di altri atti normativi Nell’intento di uniformare la registrazione delle prestazioni nel settore dei provvedimenti sanitari dell’AI, dell’AM, dell’AINF e dell’AMal, l’OCPre è dichiarata applicabile per ana- logia al corpo medico, alle associazioni professionali del personale medico nonché al
personale paramedico nel settore dell’AI. Per questo motivo, l’articolo 24ter capoverso 4 OAI deve essere adeguato di conseguenza. L’applicabilità dell’OCPre viene estesa al personale paramedico, perché quest’ultimo è menzionato anche nell’articolo 56 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 1981 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF; RS 832.20) e ora anche questa categoria di fornitori di prestazioni è assoggettata all’OCPre. Il personale paramedico di cui all’ar- ticolo 70a OAINF corrisponde per analogia alle organizzazioni di cure e d’aiuto a domi- cilio e agli infermieri menzionati nell’OCPre. Inoltre, l’indicazione dell’OCPre viene ade- guata al suo titolo modificato. L’applicabilità dell’OCPre viene estesa al personale paramedico, perché quest’ultimo è menzionato anche nell’articolo 22 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 1992 sull’assicurazione militare (LAM; RS 833.1) e ora anche questa categoria di fornitori di prestazioni è assoggettata all’OCPre. Il personale paramedico di cui all’articolo 13a OAM corrisponde per analogia alle organizzazioni di cure e d’aiuto a domicilio e agli
infermieri menzionati nell’OCPre. Inoltre, l’indicazione dell’OCPre viene adeguata al suo titolo modificato. Art. 16 Disposizioni transitorie Soprattutto per le case di cura, ma anche per le organizzazioni di cure e d’aiuto a do- micilio, lo stato degli investimenti potrebbe variare e la contabilità delle immobilizzazioni potrebbe presentare differenze nella valutazione degli investimenti registrati. Con l’in- troduzione delle tariffe per le prestazioni di cura nel quadro del finanziamento uniforme, dal 2032 anche gli investimenti saranno inclusi nelle tariffe. In questo modo, il principio del calcolo uniforme dei costi si applicherà anche agli investimenti e alla loro utilizza- zione. Il capoverso 1 stabilisce che, al momento dell’entrata in vigore dell’ordinanza, nel cal- colo dei costi possono essere inclusi i costi d’utilizzazione delle immobilizzazioni regi- strate nella contabilità delle immobilizzazioni e per le quali è disponibile il valore conta- bile attuale. Ciò implica che gli ammortamenti cumulati nel corso della durata d’utiliz- zazione fino a quel momento vengono dedotti dal valore di acquisto delle immobilizza- zioni. Con questa misura viene garantito in particolare che le immobilizzazioni già am- mortizzate non vengano di nuovo ammortizzate, evitando così che i costi giustificati nella contabilità vengano gonfiati e, di conseguenza, che al momento del passaggio alle tariffe per le prestazioni di cura confluiscano nei calcoli costi troppo elevati. Il capoverso 2 stabilisce un limite massimo basato sul confronto tra il valore contabile attuale che figura nella contabilità delle immobilizzazioni e quello che sarebbe risultato applicando l’articolo 11 dall’acquisto fino al momento dell’entrata in vigore dell’ordi- nanza. Ciò significa che per gli ammortamenti cumulati dal momento dell’acquisto dell’immobilizzazione va applicato il metodo «lineare per la durata d’utilizzazione pre- vista in funzione di un valore residuo pari a zero». Questa misura ha tra l’altro lo scopo di garantire la parità di trattamento tra i fornitori di prestazioni già assoggettati e quelli che ora vengono assoggettati al campo d’applicazione dell’OCPre. Dato che gli interessi del valore medio calcolati sulla base del valore d’acquisto sono giustificati e significativi solo sull’intera durata d’utilizzazione dell’immobilizzazione, il
capoverso 3 stabilisce che, nel calcolo dei costi d’utilizzazione delle immobilizzazioni non ancora completamente ammortizzate all’entrata in vigore della modifica dell’ordi- nanza, valgono le stesse regole che l’OCPre prevede per i nuovi investimenti. Durante la fase di transizione, gli interessi calcolatori vengono calcolati sulla metà del valore contabile al momento dell’entrata in vigore anziché sulla metà del valore d’acquisto. Questa norma impedisce che l’interesse calcolatorio medio risulti troppo elevato. Art. 17 Entrata in vigore e durata di validità L’atto normativo entra in vigore il 1° gennaio 2028. Con l’abrogazione della legge fede- rale del 16 dicembre 2022 sulla promozione della formazione in cure infermieristiche (RS 811.22), il 30 giugno 2032 anche l’articolo 2 capoverso 1 lettera g cesserà di es- sere in vigore.
4.3 Modifica dell’OPre
Art. 8a, rubrica, e cpv. 5 La rubrica di questo articolo viene modificata in «Procedura per la valutazione dei bi- sogni», perché ora l’articolo 8b, così come già in precedenza il presente articolo 8a, riguarda le cure sia a domicilio sia in casa di cura per cui l’attuale denominazione ge- nerica «Valutazione dei bisogni» non è più adeguata. Gli articoli 8a e 8b vengono rior- dinati. L’articolo 8a descrive la procedura generale di valutazione dei bisogni e rimane sostanzialmente invariato, fatta eccezione per il vigente capoverso 5 che, poiché defi- nisce i requisiti minimi per gli strumenti utilizzati, viene spostato nell’articolo 8b con lo stesso contenuto. Art. 8b Strumenti per la valutazione dei bisogni L’articolo 8b attualmente definisce i requisiti minimi per la valutazione dei bisogni nelle case di cura. Ora tali requisiti valgono anche per la valutazione dei bisogni nel settore delle cure a domicilio, per cui il titolo dell’articolo viene modificato. Il capoverso 1 stabilisce che per le cure a domicilio, da un lato, e nelle case di cura, dall’altro, deve essere utilizzato un unico strumento in tutta la Svizzera. Il capoverso 2 stabilisce che i due strumenti elencati nel capoverso 1 devono basarsi su una metodologia comparabile, affinché entrambi valutino la stessa situazione me- dica e infermieristica dal punto di vista dei bisogni di cure nel modo più comparabile possibile, indipendentemente dal luogo in cui le cure vengono fornite, se a domicilio o in una casa di cura. Il capoverso 3 definisce i requisiti che entrambi gli strumenti devono soddisfare. La let- tera a riprende il requisito attuale per la valutazione dei bisogni nelle case di cura, in base al quale gli strumenti devono distinguere tra le prestazioni di cura LAMal e le altre prestazioni. La lettera b stabilisce che devono distinguere almeno tra i tre generi di prestazione «valutazione, consigli e coordinamento», «esami e cure» e «cure di base». La lettera c esige che indichino il tempo che si prevede sarà necessario per coprire i bisogni di cure valutati. Tale indicazione può essere effettuata direttamente dagli stru- menti oppure tramite algoritmi a essi collegati e calibrati per esempio mediante studi dei tempi. La lettera d riprende senza modificarne il contenuto il requisito attualmente formulato nell’articolo 8a capoverso 5, in base al quale gli strumenti devono consentire
la creazione di indicatori della qualità per mezzo di dati di routine. Le condizioni quadro per l’utilizzo di due strumenti a livello nazionale (uno per le cure a domicilio e uno per le cure nelle case di cura) e i requisiti che essi devono soddisfare sono quindi definiti. Nella pratica, la scelta del sistema da utilizzare dipenderà sostan- zialmente dalle decisioni dell’organizzazione tariffale per le prestazioni di cura. Al suo interno, essa potrà stabilire norme in materia di registrazione dei dati. Pertanto, se oc- correrà comunicarle dati inerenti ai bisogni di cure, essa potrà anche stabilire quale strumento dovrà essere utilizzato per rilevarli affinché sia garantito che nello sviluppo della tariffa vengano considerati solo dati comparabili a livello nazionale. Sarebbe utile se l’organizzazione tariffale chiarisse tali prescrizioni entro la fine del 2028 e le comu- nicasse ai fornitori di prestazioni.
Disposizioni transitorie I fornitori di prestazioni per i quali il passaggio allo strumento unico comporta un cambio di strumento dovranno utilizzare quello nuovo al più tardi a partire dal 1° gennaio 2032.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
Nel nuovo disciplinamento proposto, il legislatore ha previsto un nuovo contributo fe- derale per gli assicurati residenti all’estero senza un legame con un Cantone. Si tratta essenzialmente di assicurati residenti in altri Paesi europei che percepiscono una ren- dita svizzera. Il nuovo contributo federale comporterà un onere finanziario annuale ri- corrente per il bilancio della Confederazione. Per i beneficiari di una rendita svizzera residenti nell’UE/AELS, la Confederazione si farà dunque carico della quotaparte dei costi delle prestazioni ospedaliere e ambulato- riali fornite in Svizzera. Secondo i dati dell’IC LAMal, nel 2024 i costi sostenuti dai Can- toni per le cure ospedaliere erogate in Svizzera a questi assicurati ammontavano com- plessivamente a 21,9 milioni di franchi. Se in quell’anno il finanziamento uniforme fosse già stato in vigore, la quotaparte dei costi che la Confederazione avrebbe dovuto assu- mere sarebbe stata pari a questa cifra17. Visto che in media, dal 2020 al 2024, le pre- stazioni fornite in Svizzera ai beneficiari di una rendita svizzera residenti nell’UE/AELS sono aumentate dell’11 per cento, secondo le stime dell’UFSP/del DFI, nel 2028 i costi delle cure ospedaliere fornite a questi assicurati ammonteranno a 33,6 e nel 2029 a 37,4 milioni di franchi. Considerato che la loro quota di prestazioni ospedaliere è pro- babilmente più elevata rispetto a quella della popolazione svizzera, questo importo do- vrebbe essere tendenzialmente inferiore. Oltre a quelle descritte, non sono previste altre ripercussioni dirette sulle finanze o sull’effettivo della Confederazione. Tuttavia, la modifica del 22 dicembre 2023 della LA- Mal concernente il finanziamento uniforme delle prestazioni attribuisce alla Confedera- zione diversi nuovi compiti (p. es. nel settore delle tariffe per le prestazioni di cura: verifica e approvazione delle tariffe, verifica dell’adempimento dei requisiti legali da parte delle tariffe approvate, pareri su ricorsi in materia tariffale; nel settore dei dati inerenti alle tariffe per le prestazioni di cura: elaborazione delle basi relative ai dati necessari e attuazione della loro raccolta) che comporteranno un certo onere supple- mentare in termini di risorse umane e finanziarie.
Questa stima si basa sull’ipotesi che la quota di cure ospedaliere e ambulatoriali fornite in Svizzera agli assicurati residenti in un Paese dell’UE/AELS senza un legame con un Cantone sia la stessa di quella degli assicurati residenti in Svizzera. Pertanto, il 55 % dei costi delle prestazioni ospedaliere, oggi a carico dei Cantoni, corrisponderebbe al 26,9 % di tutte le prestazioni che dal 2028 saranno a carico della Confederazione.
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le Città, gli agglomerati e le re- gioni di montagna I Cantoni riceveranno dagli assicuratori le fatture per le prestazioni nel settore ospeda- liero. Se decideranno di controllarle e, all’occorrenza, di opporsi all’assunzione dei co- sti, dovranno farlo entro un termine stabilito dal Consiglio federale. Inoltre, dovranno garantire che la gestione delle fatture contestate soddisfi i requisiti in materia di prote- zione dei dati. A tal fine potrebbe rendersi necessario un adeguamento dei processi nei singoli Cantoni. Nel settore delle cure a domicilio e in casa di cura, per il calcolo dei costi e la registra- zione delle prestazioni si applicheranno prescrizioni uniformi in tutta la Svizzera che prevarranno su eventuali normative cantonali. È possibile che i Cantoni, nel caso ne siano dotati, dovranno adeguare le loro normative aggiuntive in materia oppure rinun- ciarvi. I Cantoni riceveranno dagli assicuratori i dati necessari per adempiere i compiti conferiti loro dalla LAMal. La ricezione e l’analisi di tali informazioni potrà comportare oneri sup- plementari, la cui entità dipenderà in larga misura dai Cantoni stessi. Questi ultimi rice- veranno i dati in questione su propria richiesta e, nel rispetto dei requisiti della LAMal, saranno liberi di decidere come gestirli e quali analisi effettuare. La modifica del 22 dicembre 2023 della LAMal concernente il finanziamento uniforme delle prestazioni attribuisce diversi nuovi compiti e competenze anche ai Cantoni (prin- cipalmente nel settore delle tariffe per le prestazioni di cura: partecipazione all’organiz- zazione tariffale per le prestazioni di cura, verifica e approvazione o fissazione delle tariffe, verifica dell’adempimento dei requisiti legali da parte delle tariffe approvate; ma anche in altri settori, p. es. eventuale sospensione delle nuove autorizzazioni per i for- nitori di prestazioni ambulatoriali) che comporteranno un certo onere supplementare in termini di risorse umane e finanziarie. Spetterà ai Cantoni disporre che a nessun nuovo fornitore di prestazioni di cui all’arti- colo 35 capoverso 2 lettere b–g e m LAMal venga rilasciata l’autorizzazione a eserci- tare a carico dell’AOMS in presenza di un aumento dei costi nella misura indicata nell’articolo 55b capoverso 1 nLAMal, nonché designare le categorie di fornitori di pre-
stazioni interessate da tale misura. A seconda dello strumento scelto dall’organizzazione tariffale per valutare i bisogni di cure, le disposizioni proposte potranno avere ripercussioni su singoli o su tutti i Cantoni. Attualmente, alcuni Cantoni prescrivono l’utilizzo di un determinato strumento. Se la scelta dell’organizzazione tariffale cadrà su uno strumento diverso, questi Cantoni do- vranno adeguarsi. Il passaggio al nuovo strumento comporterà dei costi una tantum, soprattutto per la formazione necessaria del personale incaricato della valutazione dei bisogni e per la conversione dei sistemi informatici. Non sono per contro previste ripercussioni specifiche per i Comuni, le Città, gli agglo- merati e le regioni di montagna.
5.3 Ripercussioni sull’economia
I fornitori di prestazioni nel settore delle cure a domicilio e in casa di cura dovranno calcolare i costi e registrare le prestazioni secondo prescrizioni uniformi in tutta la Sviz- zera. Tali prescrizioni sono perlopiù destinate a sostituire norme cantonali cosicché, fatta eccezione per i costi di conversione una tantum, nella maggior parte dei casi non dovrebbero generare alcun onere supplementare. Per gli ospedali, l’abbassamento del tasso d’interesse calcolatorio (v. n. 3.2) compor- terà una diminuzione dei costi d’utilizzazione delle immobilizzazioni che essi possono far valere per il calcolo delle tariffe. L’entità di tale diminuzione non può essere quanti- ficata perché il volume delle immobilizzazioni di cui gli ospedali necessitano per l’eser- cizio e la fornitura delle loro prestazioni non è nota, ma può essere in parte circoscritta sulla base delle cifre chiave degli ospedali svizzeri. Tali cifre indicano che, nel 2023, i costi d’utilizzazione delle immobilizzazioni di tutti gli ospedali ammontavano al 7,2 per cento dei costi totali delle cure ospedaliere a carico dell’AOMS pari a 19,1 miliardi di franchi. I costi d’utilizzazione delle immobilizzazioni risultano dalla somma degli am- mortamenti, degli affitti (incluso il leasing) e degli interessi calcolatori. Le quote di questi tre tipi di costi possono essere solo stimate, ma si può comunque affermare che gli ammortamenti costituiscono la parte preponderante dei costi d’utilizzazione delle im- mobilizzazioni. Per un ospedale, quindi, le diminuzioni di tali costi dovute all’adegua- mento del tasso d’interesse dovrebbero attestarsi a pochi decimi di percento dei costi totali, a dipendenza del volume e della struttura delle sue immobilizzazioni18. Per quanto riguarda gli altri fornitori di prestazioni, ossia le case di cura e le organizza- zioni di cure e d’aiuto a domicilio alle quali si applicherà il tasso d’interesse indicato nell’OCPre, non è possibile stimare le ripercussioni. Da un lato, non si conosce a quanto ammonta il tasso d’interesse calcolatorio attualmente applicato dalle case di cura e, dall’altro, i dati a disposizione sono insufficienti. Ciò vale anche per le organiz- zazioni di cure e d’aiuto a domicilio. Bisogna partire dal presupposto che il volume delle immobilizzazioni di cui le case di cura necessitano per l’esercizio e la fornitura delle
loro prestazioni sia nettamente inferiore a quello degli ospedali. Nel caso delle organiz- zazioni di cure e d’aiuto a domicilio questa differenza è ancora più marcata. Tenuto conto dell’incidenza delle immobilizzazioni relativamente bassa nel settore delle cure e dell’adeguamento del tasso d’interesse calcolatorio alla situazione attuale dei mercati dei capitali caratterizzata da un basso livello dei tassi d’interesse, le ripercussioni do- vrebbero essere marginali. Da un lato, l’adeguamento del tasso riguarderà solo una minima parte dei costi d’esercizio e, dall’altro, un tasso d’interesse WACC adeguata- mente calcolato al momento attuale potrebbe attestarsi su valori simili come illustrato al numero 3.2. Secondo il presente progetto, gli assicuratori dovranno consentire ai Cantoni di acce- dere alle fatture originali per le prestazioni ospedaliere. Inoltre, dovranno trasmettere
Supponendo che gli interessi calcolatori ammontino in media a circa un quarto dei costi d’utilizzazione delle immobilizzazioni, l’abbassamento del tasso d’interessa comporterebbe una diminuzione di circa lo 0,4 % dei costi ospedalieri complessivi a carico dell’AOMS, ciò che corrisponde a circa 75 milioni di franchi. Questa stima va considerata solo come valore approssimativo perché soggetta a incertezze.
ai Cantoni i dati di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla LAMal. Per gli assicuratori ciò comporterà un certo onere supplementare, che tuttavia do- vrebbe anche essere nel loro interesse, dato che le indicazioni dei Cantoni potrebbero essere utili per il controllo delle fatture. Effetti positivi appena percettibili potrebbero manifestarsi qualora, nel lungo periodo, la valutazione dei bisogni diventasse più conveniente grazie all’economia di scala attivata da un unico strumento, la mobilità geografica intercantonale del personale infermieri- stico dei Cantoni che finora avevano sistemi diversi aumentasse e la trasparenza e la comparabilità delle prestazioni di cura venissero rafforzate a livello intercantonale con possibili ricadute positive in termini di efficienza. Non sono previste altre ripercussioni sull’economia.
5.4 Ripercussioni sulla società
Effetti positivi appena percettibili potrebbero manifestarsi qualora la trasparenza e la comparabilità delle prestazioni di cura venissero rafforzate a livello intercantonale con possibili ricadute positive sulla qualità di queste ultime. Non sono previste altre riper- cussioni sulla società.
5.5 Ripercussioni sull’ambiente
Non sono previste ripercussioni sull’ambiente.
5.6 Altre ripercussioni
Non sono previste altre ripercussioni.
6 Aspetti giuridici
6.1 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Le proposte di modifica dell’OAMal non sono in contrasto con gli impegni internazionali della Svizzera. In particolare, sono compatibili con l’ALC e la convenzione AELS. Al riguardo, l’allegato II dell’ALC e l’allegato K appendice 2 della convenzione AELS pre- cisano che in Svizzera, nei rapporti con gli Stati membri dell’UE o dell’AELS, il diritto europeo in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, per esempio i regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009, è applicabile sulla base dell’articolo 95a LAMal. Tale diritto non mira ad armonizzare i sistemi nazionali di sicurezza sociale. Le parti contraenti o gli Stati membri sono ampiamente liberi di determinare la struttura concreta, il campo di applicazione personale, le modalità di finanziamento e l’organiz- zazione del proprio sistema di sicurezza sociale, ma devono rispettare i principi del coordinamento, come il divieto di discriminazione, sanciti nei suddetti regolamenti (CE). Il contributo federale per i beneficiari di una rendita svizzera residenti nell’UE e per i loro familiari è compatibile con le disposizioni internazionali alle quali la Svizzera è sog- getta. Poiché tali assicurati residenti all’estero non hanno alcun legame con un Can- tone, occorre prevedere un contributo federale per rimunerare le cure fornite loro in Svizzera. In questo modo, il principio di non discriminazione è rispettato.
6.2 Forma dell’atto
La forma degli atti normativi in vigore viene mantenuta.
6.3 Delega di competenze legislative
Le norme proposte si basano sugli articoli 18 capoverso 2sexies nLAMal (nuovi compiti dell’IC LAMal), 21 capoversi 1–3 e 5 nLAMal (trasmissione di dati degli assicuratori ai Cantoni), 47b capoverso 1 nLAMal (comunicazione dei dati sulle tariffe nel settore delle prestazioni di cura), 50 capoverso 3 nLAMal (calcolo dei costi [contabilità analitica] e statistica delle prestazioni nel settore delle prestazioni di cura a domicilio), 55b capo- verso 1 nLAMal (limitazione delle autorizzazioni per i fornitori di prestazioni ambulato- riali), 60 capoverso 6 nLAMal (contributo federale ai costi degli assicurati residenti all’estero senza legami con un Cantone) e 60 capoversi 9 e 10 nLAMal (controllo da parte dei Cantoni delle fatture per prestazioni ospedaliere). Le modifiche degli arti- coli 8a e 8b OPre si basano sull’articolo 33 lettera h OAMal. Le nuove norme proposte non prevedono alcuna delega di competenze legislative.
6.4 Protezione dei dati
L’articolo 28d capoverso 5 OAMal obbliga i Cantoni a rispettare il segreto d’affari dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori e a garantire l’anonimato degli assicurati du- rante il trattamento dei dati trasmessi loro dagli assicuratori. L’espressione «tratta- mento dei dati» comprende ogni forma di trattamento dei dati ai sensi della LPD. L’articolo 59aquater OAMal impone ai servizi cantonali competenti di garantire il rispetto dei principi fondamentali del diritto in materia di protezione dei dati durante la ricezione e il trattamento dei dati inerenti alle fatture riguardanti le cure ospedaliere e di elaborare un apposito regolamento a tal fine (v. commento all’art. 59aquater OAMal al n. 4.1). Le autorità cantonali e comunali non soggiacciono alla LPD, ma alle varie leggi cantonali sulla protezione dei dati. Nella maggior parte dei casi, i principi fondamentali menzionati dovrebbero essere già contemplati da tali leggi.