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Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein sul riconoscimento reciproco degli attestati di maturità professionale

Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione SEFRI Riconoscimento delle qualifiche professionali

Riconoscimento delle qualifiche professionali estere

Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein sul riconoscimento reciproco degli attestati di maturità professionale

Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione

3.2 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e le altre autorità incaricate del

1 Contesto

1.1 In generale

La mobilità internazionale nella formazione, nella ricerca e nell’innovazione comprende un ampio ventaglio di attività e di scambi a livello globale. L’obiettivo principale della mobilità è promuovere l’acquisizione e la trasmissione di conoscenze e capacità, la riflessione interdisciplinare, l’analisi del sapere acquisito e le nuove leve scientifiche e professionali 1. La mobilità internazionale prevede la possibilità di proseguire gli studi all’estero (riconoscimento accademico) e di fare in seguito riconoscere i titoli ottenuti in un altro Paese (riconoscimento professionale). In materia di riconoscimento accademico, la Svizzera dispone di diversi strumenti per agevolare l’ammissione e il proseguimento degli studi all’estero; in primis sono da menzionare la Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all’insegnamento superiore nella regione europea 2 («Convenzione sul riconoscimento di Lisbona») e i tre accordi bilaterali che la Svizzera ha concluso con i Paesi limitrofi 3 per il proseguimento degli studi. Per quanto riguarda la mobilità e il riconoscimento delle qualifiche professionali, il Liechtenstein si è sempre trovato in una posizione particolare. Si tratta infatti di un partner istituzionale del sistema formativo svizzero che partecipa ai lavori della Conferenza delle direttrici e dei direttori della pubblica educazione (CDPE), in particolare in virtù della sua qualità di ospite permanente dell’Assembla plenaria di tale conferenza. Il Liechtenstein è inoltre una delle Parti dell’accordo scolastico regionale della Svizzera orientale della CDPE 4 nonché membro ospite della Conferenza svizzera delle scuole universitarie (CSSU). In materia di formazione professionale, i cittadini del Principato del Liechtenstein hanno conseguito gli attestati federali di capacità (AFC) elvetici fino al 2008, anno in cui il Principato si è dotato di una propria legge sulla formazione professionale. L’emanazione della legge ha portato le Parti a concludere, nel 2014, l’Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein sul riconoscimento reciproco di attestati di capacità e certificati di formazione pratica della formazione professionale di base 5. Il Liechtenstein rilascia anche una propria maturità professionale in diversi indirizzi. I cicli di formazione

del Liechtenstein che permettono di conseguire l’attestato di maturità professionale sono stati riconosciuti dalla SEFRI. Tuttavia, dopo aver constatato che l’insegnamento per la maturità professionale non comprendeva una seconda lingua, la SEFRI ha posto un limite temporale al riconoscimento (fino a fine 2026). Allo scopo di trovare una soluzione bilaterale e duratura, la Svizzera e il Liechtenstein hanno stabilito, nel marzo 2023, di avviare i negoziati per la conclusione di un accordo

1 SEFRI, 2018, Stratégie internationale de la Suisse dans le domaine formation, recherche et innovation, p. 14 (www.sbfi.admin.ch > Internazionale > Panoramica, non disponibile in italiano. 2 RS 0.414.8. Va notato che le altre convenzioni dell’UNESCO e del Consiglio d’Europa rimangono in vigore, in particolare la Convenzione europea dell’11 dicembre 1953 relativa all’equipollenza dei diplomi per l’ammissione alle università (RS 0.414.1) e il suo protocollo aggiuntivo (RS 0.414.11), la Convenzione europea del 15 dicembre 1956 sull’equivalenza dei periodi di studi universitari (RS 0.414.31), la Convenzione europea del 6 novembre 1990 sull’equivalenza generale dei periodi di studi universitari (RS 0.414.32), la Convenzione europea del 14 dicembre 1959 sul riconoscimento accademico delle qualifiche universitarie (RS 0.414.5) e la Convenzione del 21 dicembre 1979 sul riconoscimento degli studi e dei diplomi relativi all’insegnamento superiore negli Stati della Regione Europa (RS 0.414.6). 3 Accordo del 20 giugno 1994 tra il Governo della Confederazione Svizzera e il Governo della Repubblica federale di Germania sul riconoscimento reciproco delle equivalenze nel settore universitario (RS 0.414.991.361), Accordo del 10 novembre 1993 tra la Confederazione Svizzera e a Repubblica d’Austria sul riconoscimento reciproco delle equivalenze nel settore universitario (RS 0.414.991.631), e Accordo del 7 dicembre 2000 tra il Consiglio Federale Svizzero ed il Governo della Repubblica Italiana sul reciproco riconoscimento delle equivalenze nel settore universitario (RS 0.414.994.541). 4 Regionales Schulabkommen (RSA) | Ostschweizer Erziehungsdirektoren-Konferenz. 5 RS 0.412.151.4

formale. Il risultato dei negoziati, conclusi nell’estate 2025, costituisce l’oggetto della presente procedura di consultazione.

1.2 Necessità di concludere un accordo

La conclusione di un accordo formale presenta numerosi vantaggi rispetto alle singole decisioni di riconoscimento della SEFRI che, al momento, disciplinano il riconoscimento unilaterale della maturità professionale del Liechtenstein in Svizzera. Da un lato, l’accordo garantisce la reciprocità di diritti e doveri delle Parti, dall’altro consente di tenere maggiormente conto delle esigenze, delle specificità e delle possibilità dei due Paesi, vale a dire dell’esigenza da parte svizzera di includere una seconda lingua nazionale e delle particolarità del Liechtenstein. L’accordo assicura inoltre modalità molto più chiare e prevedibili di quelle disciplinate nella Convenzione sul riconoscimento di Lisbona 6, che sarebbe applicabile se non si concludesse alcun accordo e se il riconoscimento della SEFRI decadesse. La conclusione di un accordo permette anche di disciplinare la questione dell’equivalenza materiale degli attestati di maturità professionale: fino ad oggi la maturità professionale del Liechtenstein veniva riconosciuta senza condizioni, ma il riconoscimento era limitato nel tempo e prevedeva soltanto l’inglese come lingua straniera. In Svizzera però l’insegnamento di una seconda lingua nazionale, in aggiunta all’inglese, è indispensabile. L’accordo disciplina questo aspetto nella misura in cui subordina il riconoscimento della maturità professionale del Liechtenstein all’attestazione delle conoscenze linguistiche in una seconda lingua nazionale. L’accordo chiede così ai titolari della maturità rilasciata in Liechtenstein di conformarsi ai requisiti svizzeri.

1.3 Negoziati: svolgimento e risultati

I negoziati sono iniziati nel 2024 e si sono conclusi formalmente nel giugno 2025. L’accordo negoziato permette di garantire il riconoscimento reciproco degli attestati di maturità professionale. L’attestato rilasciato dal Liechtenstein è riconosciuto in Svizzera a condizione che venga presentato anche un certificato che attesta la conoscenza di una seconda lingua nazionale; l’attestato svizzero è riconosciuto in Liechtenstein senza condizioni. La ratifica dell’accordo spetta al Consiglio federale (v. n. 4.2), che ne prenderà visione e ne autorizzerà la firma non appena saranno note le posizioni dei Cantoni e delle Parti contraenti.

2 Presentazione dell’accordo e commento alle singole

disposizioni L’accordo prevede il riconoscimento reciproco degli attestati di maturità professionale secondo le modalità descritte qui di seguito. La maturità professionale del Principato è riconosciuta in Svizzera in presenza di un certificato che attesti la conoscenza di una seconda lingua nazionale della Svizzera (italiano o francese). Il certificato di lingua straniera deve essere accettato se è conforme alla raccomandazione della Conferenza svizzera degli uffici della formazione professionale (CSFP). Per agevolare il lavoro degli attori della formazione (in particolare delle scuole universitarie professionali svizzere), l’Ufficio scolastico del Liechtenstein (Schulamt) rilascia un certificato nel quale si attesta l’adempimento delle modalità previste dall’accordo e il fatto che l’attestato di maturità professionale può essere riconosciuto (art. 2). In Liechtenstein la maturità professionale svizzera è riconosciuta senza condizioni (art. 3). Ciò vale sia per gli attestati rilasciati durante o dopo il tirocinio, sia per gli attestati rilasciati dopo il superamento dell’esame federale di maturità professionale. Il riconoscimento conferisce tutti i vantaggi della maturità professionale del Paese ospitante sia per quanto riguarda l’accesso al mercato del lavoro, sia per il proseguimento degli studi. In Svizzera il riconoscimento della maturità professionale del Principato, unitamente a un attestato federale di capacità del Liechtenstein (o di un AFC svizzero) in una professione connessa con il settore di studio,

6 RS 0.414.8

permette di accedere al primo ciclo di una scuola universitaria professionale. Questo diritto deriva direttamente dall’accordo e non richiede una decisione preventiva della SEFRI. L’accordo stabilisce anche un dovere di informazione reciproca (art. 4). Scopo della disposizione è permettere di adeguare le modalità di riconoscimento degli attestati di maturità professionale nel caso in cui il Liechtenstein, che si basa ampiamente sui programmi quadro d’insegnamento svizzeri, dovesse decidere di apportare al proprio percorso formativo modifiche con un impatto sulla compatibilità fra i due curriculum. L’accordo si conclude con le disposizioni d’esecuzione, l’entrata in vigore e la denuncia (art. 5-7).

3 Ripercussioni

3.1 Ripercussioni sul riconoscimento degli attestati di maturità

professionale L’accordo non avrà ripercussioni degne di nota, dato che gli attestati di maturità rilasciati dal Liechtenstein sono già riconosciuti in Svizzera tramite le decisioni della SEFRI. La prassi, in particolare quella delle scuole universitarie professionali, rimarrà invariata. La condizione di un certificato che attesti la conoscenza di un’altra lingua nazionale consente di assicurare l’equivalenza materiale fra i due titoli e pone rimedio alla disparità di trattamento nei confronti dei giovani svizzeri, che sono tenuti a conoscere una seconda lingua nazionale. Il rilascio di una conferma da parte dello Schulamt (art. 2 § 2 dell’accordo) assicura un’attuazione snella, dato che non sarà necessario verificare se il certificato è valido ai sensi dell’accordo. Questa informazione verrà confermata dallo Schulamt sulla base della raccomandazione della CSFP; da notare che anche il Liechtenstein è membro di quest’ultima.

3.2 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e le altre autorità

incaricate del riconoscimento L’accordo non ha ripercussioni finanziarie o a livello di personale né per la Confederazione né per le altre autorità di riconoscimento elvetiche. Considerato che l’accordo non prevede il rilascio di singoli riconoscimenti, non è previsto un aumento del numero di domande per la SEFRI. Il presente progetto non ha altre ripercussioni per i Cantoni o i Comuni, né genera nuovi compiti a livello di esecuzione. L’accordo non incide neppure sulla ripartizione dei compiti nei tre livelli federali.

3.3 Ripercussioni per l’economia e la società

Non vi sono ripercussioni né per l’economia né per la società.

4 Aspetti giuridici

4.1 Mandato di negoziazione

Generalmente, per i negoziati importanti deve essere conferito un mandato di negoziazione da parte del Consiglio federale. La competenza decisionale e il conferimento del mandato si fondano sull’articolo 184 capoverso 1 Cost., che incarica il Consiglio federale di curare gli affari esteri salvaguardando i diritti di partecipazione dell’Assemblea federale. In tale contesto, in virtù dell’articolo 152 capoverso 3 LParl 7 il Consiglio federale consulta, inoltre, le commissioni parlamentari competenti in materia. Un mandato di negoziazione risulta dunque superfluo nei settori in cui il contenuto di un accordo è fortemente standardizzato e per i trattati la cui conclusione è di competenza di un dipartimento o di un ufficio. Nella pratica, il rilascio di un mandato di questo tipo non è ritenuto indispensabile per un accordo bilaterale, salvo nelle relazioni con l’UE. Nella fattispecie, non è stato

7 Legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento, RS 171.10

necessario adottare un mandato di negoziazione dato che per un accordo bilaterale di questo tenore non trovavano applicazione le condizioni dell’articolo 152 capoverso 3 LParl.

4.2 Costituzionalità e legalità

Secondo l’articolo 54 capoverso 1 Cost., la Confederazione è competente per gli affari esteri. L’articolo 184 capoverso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la facoltà di firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’Assemblea federale approva i trattati internazionali, esclusi quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 24 cpv. 2 LParl; RS 171.010; art. 7a cpv. 1 LOGA; RS 172.010). Nella fattispecie l’attestato di maturità professionale rientra nel campo di applicazione della legge federale sulla formazione professionale (LFPr, RS 412.10). In questo ambito il Consiglio federale dispone di una delega per la conclusione di trattati internazionali (art. 68 cpv. 2 LFPr). Conformemente all’articolo 48a capoverso 2 LOGA, l’accordo sarà menzionato nel rapporto annuale all’attenzione dell’Assemblea federale sui trattati conclusi dal Consiglio federale e dai dipartimenti.

4.3 Compatibilità con gli altri impegni internazionali della Svizzera

L’accordo è compatibile con le altre disposizioni internazionali della Svizzera nell’ambito del riconoscimento dei titoli esteri.

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