Dipartimento federale dell’interno DFI
Berna, 1° aprile 2026
Modifica della legge federale del 20 marzo
1981 sull’assicurazione contro gli infortuni
(LAINF): assunzione uniforme dei costi per le vittime di violenza carnale
Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
Compendio I criteri costitutivi della nozione giuridica di infortunio (art. 4 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, LPGA) non sono sempre soddisfatti in caso di violenza carnale o aggressione sessuale, segnatamente quando questi reati sono commessi per mezzo di sottomissione chimica. Il Consiglio federale propone di modificare la legge federale sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF) affinché tali violenze siano coperte in maniera sistematica e uniforme dall’assicurazione infortuni.
Situazione iniziale
Nella sentenza 8C_548/2023 del 21 febbraio 2024, il Tribunale federale ha negato la possibilità che un atto sessuale compiuto su una persona incapace di discernimento perché vittima di sottomissione chimica possa essere qualificato come infortunio. In linea generale, la giurisprudenza riconosce che la violenza carnale e la coazione sessuale possono provocare una reazione immediata qualificabile come un evento di terrore straordinario che rientra nella nozione di infortunio. Nel caso specifico, il Tribunale federale ha ritenuto che, non avendo alcun ricordo dell’atto subito, l’assicurata non avesse percepito direttamente la lesione della sua integrità sessuale. Ha quindi stimato che la condizione di immediatezza costitutiva della nozione giuridica di infortunio non fosse soddisfatta e l’assicuratore-infortuni non è stato tenuto a farsi carico del caso.
Il 10 marzo 2025 la consigliera nazionale Porchet ha depositato l’interpellanza 25.3072 «Quale riconoscimento per le vittime di violenza sessuale nella LAINF/OAINF?», nella quale ha chiesto al Consiglio federale se fosse disposto a modificare la LAINF e/o l’OAINF per consentire un’assunzione uniforme dei costi per le vittime di violenza sessuale da parte dell’assicurazione infortuni. Nella sua risposta del 21 maggio 2025, il Consiglio federale ha spiegato che, secondo la legislazione vigente, i costi derivanti dalle conseguenze delle violenze sessuali possono essere assunti dall’assicurazione infortuni se l’evento all’origine delle affezioni soddisfa i criteri costitutivi della nozione giuridica di infortunio. Ha tuttavia precisato che avrebbe esaminato se e come le basi giuridiche possano essere adeguate affinché la violenza carnale venga sempre riconosciuta anche come infortunio in caso di «sottomissione chimica».
Al termine della sua analisi, il Consiglio federale è giunto alla conclusione che una modifica della LAINF consentirebbe di garantire che la violenza carnale sia sempre riconosciuta come infortunio in senso giuridico e che i relativi costi siano assunti dalla LAINF anche in caso di incapacità di discernimento o incapacità di resistenza dovuta a sottomissione chimica.
Contenuto del progetto
Il Consiglio federale propone di modificare l’articolo 6 LAINF affinché, in linea di principio, l’assicurazione effettui le prestazioni per danni alla salute derivanti da aggressione sessuale, coazione sessuale o violenza carnale. Questa formulazione esonererebbe l’assicuratore-infortuni dall’esaminare gli elementi costitutivi della nozione giuridica di infortunio e farebbe sì che le aggressioni sessuali non debbano soddisfare il criterio di immediatezza previsto dall’articolo 4 LPGA. In questo modo le violenze commesse per mezzo di sottomissione chimica sarebbero considerate infortunio ai sensi della legislazione sull’assicurazione infortuni. 2/12
Indice
1 Situazione iniziale .......................................................................................................... 4 1.1 Necessità di agire e obiettivi ................................................................................ 4 1.2 Alternative esaminate e opzione scelta ............................................................... 5 1.3 Rapporto con il programma di legislatura e le strategie del Consiglio federale 6 2 Punti essenziali del progetto ........................................................................................ 6 2.1 La normativa proposta .......................................................................................... 6 2.2 Compatibilità tra compiti e finanze ...................................................................... 6 2.3 Attuazione .............................................................................................................. 7 3 Commento alla disposizione......................................................................................... 7 3.1 Ripercussioni......................................................................................................... 8 3.2 Ripercussioni per la Confederazione ................................................................... 8
3.3 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le Città, gli agglomerati e le
regioni di montagna .......................................................................................................... 8 3.4 Ripercussioni sull’economia ................................................................................ 8 3.5 Ripercussioni per l’assicurazione infortuni......................................................... 8 3.6 Ripercussioni sulla salute e sulla società ........................................................... 9 3.7 Ripercussioni sull’ambiente ................................................................................. 9 3.8 Altre ripercussioni ................................................................................................. 9 4 Aspetti giuridici............................................................................................................ 10 4.1 Costituzionalità.................................................................................................... 10 4.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera ............................. 10 4.3 Forma dell’atto..................................................................................................... 11 4.4 Subordinazione al freno alle spese .................................................................... 11 4.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fiscale 11 4.6 Conformità alla legge sui sussidi ....................................................................... 11 4.7 Delega di competenze legislative ....................................................................... 11 4.8 Protezione dei dati............................................................................................... 12
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Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di agire e obiettivi
Secondo l’articolo 4 della legge federale del 6 ottobre 2000 1 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA), è considerato infortunio qualsiasi influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato al corpo umano da un fattore esterno straordinario che comprometta la salute fisica, mentale o psichica o provochi la morte. In generale, il Tribunale federale ha sempre ritenuto che la violenza e la coazione sessuale possano causare una reazione immediata di paura e spavento ed essere considerate eventi di terrore improvviso e straordinario corrispondenti al concetto di infortunio.
Il 21 febbraio 2024, nell’ambito della causa Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva) contro A., il Tribunale federale ha emesso la sentenza 8C_548/2023 a seguito del ricorso dell’assicuratore contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo del 25 luglio 2023 (UV.2022.00235). Nella fattispecie, un’assicurata aveva dichiarato di essere stata vittima di aggressione sessuale, commessa mentre era apparentemente incapace di discernimento o inetta a resistere al termine di una serata e di una notte delle quali non aveva alcun ricordo. La vittima aveva affermato di essersi svegliata il mattino seguente accanto a un uomo sconosciuto, senza ricordarsi di quello che era accaduto durante la notte. Temendo di aver subito una aggressione sessuale mentre era incosciente o incapace di opporre resistenza, aveva denunciato l’accaduto al suo assicuratore-infortuni, sostenendo di aver subito un trauma psichico a seguito di tale evento.
A differenza del Tribunale cantonale zurighese, che aveva riconosciuto la competenza dell’assicuratore-infortuni in primo grado, il Tribunale federale ha invece sostenuto che, secondo la giurisprudenza costante, la natura infortunistica dell’evento in questione non potesse essere riconosciuta. I giudici hanno infatti ricordato che, affinché un danno alla salute psichica dovuto a shock emotivo possa essere qualificato come infortunio in senso giuridico, occorre che un evento terribile e straordinario con conseguente shock psichico sia innescato da un violento incidente verificatosi nell’immediata presenza della persona assicurata e sia suscettibile, per via della violenza inattesa, di causare effetti tipici dell’angoscia (p. es. paralisi, palpitazioni) anche in una persona in salute, turbandone l’equilibrio psichico. Poiché nel caso in questione tali criteri non erano soddisfatti a causa dello stato di incoscienza della vittima, il Tribunale federale ha dato ragione all’assicuratore-infortuni che aveva deciso di non erogare le prestazioni.
La giurisprudenza esclude dunque l’assunzione da parte dell’assicurazione infortuni dei costi derivanti da violenza carnale o aggressione sessuale commesse su una persona incosciente, segnatamente a causa di una sottomissione chimica. Il Consiglio federale ritiene necessario correggere una situazione che mal si concilia con lo scopo dell’assicurazione infortuni, ramo dell’assicurazione sociale obbligatoria il cui mandato consiste nel contribuire a rimediare ai danni alla salute e a compensare la perdita di guadagno delle vittime di infortunio.
1 RS 830.1 4/12
1.2 Alternative esaminate e opzione scelta
Per garantire che la violenza carnale sia sempre riconosciuta come infortunio in senso giuridico, anche se la vittima era incapace di discernimento o inetta a resistere a causa di sottomissione chimica, è stata esaminata la possibilità di modificare la LPGA, in particolare l’articolo 4 relativo alla nozione giuridica di infortunio. Questa soluzione è stata tuttavia scartata perché non pertinente, in quanto la definizione generale dell’articolo in questione non consente di definire casi particolari. Inoltre, la revisione della condizione di immediatezza potrebbe comportare un’estensione della nozione giuridica di infortunio e l’obbligo per gli assicuratori-infortuni di assumere i costi di altri eventi che non rientrano tra quelli oggetto della correzione da apportare.
Un’altra possibilità esaminata è stata quella di modificare l’ordinanza del 20 dicembre 1982 2 sull’assicurazione contro gli infortuni (OAINF). Tuttavia, nessuna norma di delega conferisce al Consiglio federale la competenza, a livello di ordinanza, di obbligare gli assicuratori-infortuni ad assumere i costi di eventi che non soddisfano i criteri costitutivi della nozione giuridica di infortunio ai sensi della LPGA. La semplice abilitazione a emanare disposizioni d’esecuzione non è sufficiente. In effetti, mediante ordinanza non è possibile integrare nel campo di applicazione dell’assicurazione infortuni prestazione aggiuntive senza base legale.
Dall’analisi condotta dal Consiglio federale emerge che l’opzione migliore è quella di procedere a una modifica dell’articolo 6 della legge federale del 20 marzo 1981 3 sull’assicurazione contro gli infortuni (LAINF), che disciplina le lesioni causate da un infortunio. Nello specifico, si tratta di eventi che non soddisfano tutti i criteri costitutivi della nozione giuridica di infortunio (fattore esterno), ma per i quali il legislatore ritiene che l’assicurazione debba ugualmente effettuare le prestazioni, sempre che non siano dovute prevalentemente all’usura o a una malattia. L’articolo 6 LAINF disciplina altresì le lesioni causate all’infortunato durante la cura medica. Si propone dunque di modificarlo affinché l’assicurazione effettui le prestazioni anche in caso di aggressione sessuale.
Secondo l’Ufficio federale di giustizia (UFG), consultato durante i lavori preliminari, l’adeguamento dell’articolo 6 LAINF è la soluzione più sicura sul piano giuridico e la migliore sul piano sistemico.
La modifica prevista non comporterebbe alcuna ripercussione sugli altri rami delle assicurazioni sociali. All’articolo 6 capoverso 1 LAINF, il legislatore ha già esteso il campo di applicazione dell’assicurazione infortuni includendovi le lesioni fisiche assimilate a un infortunio. Analogamente, si propone che siano trattate come infortuni l’aggressione sessuale, la coazione sessuale e la violenza carnale, anche in assenza di tutti gli elementi costitutivi della nozione di infortunio. Questa prospettiva si inserisce in una continuità sistemica. Si tratterebbe di un’estensione mirata e interna del quadro normativo della LAINF, che non avrebbe ripercussioni sulla delimitazione materiale delle altre assicurazioni e, soprattutto, sulla legge quadro, ossia la LPGA. La LAINF è una legge speciale dotata di norme sostanziali che, nel suo campo di applicazione, possono precisare o integrare i principi generali della LPGA. Il riconoscimento esplicito di un caso di assicurazione autonomo in seno all’articolo 6 LAINF si baserebbe su questa competenza speciale del legislatore e non metterebbe in discussione l’unità del sistema. Si integrerebbe nell’architettura vigente della LAINF senza compromettere la
2 RS 832.202 3 RS 832.20 5/12
coerenza delle norme di coordinamento. Poiché gli assicurati ai sensi della LAINF sarebbero i soli a beneficiare delle nuove prestazioni a carico della LAINF, non vi sarebbe alcuna contraddizione sistemica. Si tratterebbe al massimo di un trasferimento degli oneri dall’assicurazione malattie ai sensi della legge federale del 18 marzo 1994 4 sull’assicurazione malattie (LAMal), attualmente tenuta a fornire le prestazioni, verso l’assicurazione infortuni ai sensi della LAINF.
1.3 Rapporto con il programma di legislatura e le strategie del Consiglio
federale
Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 24 gennaio 2024 sul programma di legislatura 2023–2027 5 né nel decreto federale del 6 giugno 2024 sul programma di legislatura 2023–2027 6.
2 Punti essenziali del progetto
2.1 La normativa proposta
Per garantire che la violenza carnale sia sempre riconosciuta come infortunio in senso giuridico, anche se la vittima era incapace di discernimento o inetta a resistere (p. es. a causa di sottomissione chimica), si propone di modificare l’articolo 6 capoverso 3 LAINF.
La soluzione si discosta dalla nozione giuridica di infortunio vigente (art. 4 LPGA) secondo cui, affinché l’assicuratore-infortuni versi le prestazioni, devono essere soddisfatti cumulativamente cinque criteri: l’evento deve avere un influsso dannoso, improvviso e involontario, apportato da un fattore esterno di natura straordinaria. Il disciplinamento proposto parte dal principio che, anche se i criteri summenzionati non sono adempiuti, l’assicurazione effettua le prestazioni per i danni alla salute derivanti da aggressione sessuale, coazione sessuale o violenza carnale.
2.2 Compatibilità tra compiti e finanze
Il presente progetto colma una lacuna specifica e garantisce che i costi dovuti a danni alla salute derivanti da aggressione sessuale, coazione sessuale o violenza carnale siano assunti dall’assicurazione infortuni indipendentemente dalla capacità di discernimento e di resistere della vittima, o della presenza di una situazione di sottomissione chimica. Senza la modifica della LAINF e quindi senza l’introduzione di una tale norma, gli assicuratori-infortuni e la giurisprudenza partiranno sempre dal presupposto che, in caso di aggressione sessuale, lo shock emotivo provato debba risultare da un evento terribile e straordinario innescato da un incidente violento verificatosi nella presenza immediata della persona assicurata.
4 RS 832.10 5 FF 2024 525 6 FF 2024 1440 6/12
2.3 Attuazione
La modifica proposta colma la lacuna constatata in maniera appropriata, fornendo una soluzione al problema riscontrato. Sebbene possa disciplinarne i dettagli nell’OAINF, il Consiglio federale non dovrebbe ricorrere a questa facoltà, dato che il nuovo capoverso 3 dell’articolo 6 LAINF è sufficientemente chiaro.
3 Commento alla disposizione
Art. 6 cpv. 3 In generale
La legislazione vigente non contempla l’obbligo di erogare prestazioni in caso di sottomissione chimica della persona assicurata. I criteri costitutivi della nozione giuridica di infortunio sono infatti cumulativi e non sono soddisfatti se i danni non risultano essere improvvisi. Il mancato adempimento della condizione di immediatezza comporta quindi il rifiuto dell’assunzione dei costi da parte dell’assicuratore.
Formulare un obbligo generale secondo cui l’assicurazione è tenuta a fornire prestazioni per tutti i tipi di aggressione sessuale colma questa lacuna ed esonera l’assicuratore-infortuni dall’esaminare la nozione di infortunio. Un disciplinamento di questo tipo fa quindi sì che le aggressioni sessuali non debbano soddisfare il criterio di immediatezza previsto dall’articolo 4 LPGA. Se è molto probabile che si siano verificate, l’assicuratore-infortuni è tenuto a fornire prestazioni. Se si menzionano esplicitamente i fatti che comportano l’obbligo di fornire prestazioni, senza che altre condizioni debbano essere soddisfatte, le aggressioni sessuali nelle quali l’autore ha reso la vittima incapace di discernimento per mezzo di sottomissione chimica implicano automaticamente l’obbligo per l’assicuratore-infortuni di fornire prestazioni. Il vantaggio della disposizione è che tratta un caso particolare chiaramente definito che non interferisce inutilmente nel sistema della legislazione sull’assicurazione infortuni.
I concetti di aggressione sessuale, coazione sessuale e violenza carnale corrispondono a quelli di cui agli articoli 189 e 190 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 7 (CP). Pur esulando dall’ambito delle «aggressioni sessuali sotto l’influsso di sostanze chimiche», offrono una certa chiarezza. Una querela o una condanna in relazione a una delle disposizioni succitate non sono tuttavia condizioni determinanti affinché l’assicuratore-infortuni sia tenuto a fornire prestazioni. Poiché l’assunzione dei costi da parte dell’assicurazione infortuni non presuppone né una querela né una sentenza, e poiché l’assicuratore non è tenuto a procedere a un’esatta qualificazione penale dei fatti, l’elemento decisivo è che l’evento costituisca una grave violenza sessuale in senso materiale. È così giustificata l’integrazione nel campo di applicazione dell’articolo 6 capoverso 3 LAINF degli atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere (art. 191 CP), anche se tali atti non sono esplicitamente menzionati nel testo di legge. In pratica, se i danni alla salute derivano da una sottomissione chimica che ha reso la vittima incapace di opporre resistenza, dovrebbero essere considerate le fattispecie di aggressione sessuale, coazione sessuale o violenza carnale. In teoria è però possibile che possano essere determinati soltanto atti sessuali commessi su persone incapaci di discernimento o inette a resistere. Per evitare che un’assicurazione infortuni rifiuti di assumere i costi e che si verifichino disparità di trattamento, occorre precisare che, in questi casi, l’assicuratore
7 RS 311.0 7/12
è comunque tenuto a effettuare le prestazioni conformemente all’articolo 6 capoverso 3 LAINF.
Come in tutti gli altri rami delle assicurazioni sociali, la decisione deve fondarsi sui fatti che, nonostante non possano essere stabiliti in maniera inconfutabile, sembrano più probabili, ovvero che presentano un grado di plausibilità preponderante. Non basta che i fatti siano considerati possibili; è necessario che corrispondano all’ipotesi più probabile.
3.1 Ripercussioni
3.2 Ripercussioni per la Confederazione
L’assicurazione infortuni è finanziata dai premi dei dipendenti e dei datori di lavoro. Le modifiche proposte non hanno ripercussioni per la Confederazione.
3.3 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le Città, gli agglomerati e le
regioni di montagna
Le modifiche proposte non hanno ripercussioni dirette per i Cantoni e i Comuni.
3.4 Ripercussioni sull’economia
La modifica proposta consentirà alle vittime di violenza carnale o di aggressione sessuale di richiedere l’assunzione dei costi derivanti dalle conseguenze dell’atto subito, che oggi non sono coperte dall’assicurazione infortuni per mancato adempimento del criterio di immediatezza. È quindi prevedibile che gli assicuratori- infortuni dovranno erogare prestazioni aggiuntive il cui costo sarà inevitabilmente compensato da un leggero aumento dei premi. Secondo le stime del Gruppo di coordinamento delle statistiche dell’assicurazione contro gli infortuni (CSAINF), la presente modifica potrebbe comportare costi supplementari compresi tra 300 000 e un milione di franchi all’anno per l’intero collettivo LAINF. Tali costi potrebbero a loro volta provocare un aumento marginale dei premi dello 0,03 per cento (v. n. 3.5).
3.5 Ripercussioni per l’assicurazione infortuni
È difficile calcolare precisamente le ripercussioni finanziarie della modifica proposta all’articolo 6 capoverso 3 LAINF. Tuttavia, secondo le stime del CSAINF, l’impatto finanziario dovrebbe essere limitato. Ogni anno potrebbero essere riconosciuti tra i 40 e i 150 casi supplementari che comporterebbero costi aggiuntivi tra 300 000 e un milione di franchi per l’insieme degli assicuratori-infortuni. Queste stime si basano sui dati più recenti della Suva – estrapolati per tutti gli assicuratori-infortuni – sui confronti con le statistiche nazionali della criminalità. È stato anche tenuto conto del fatto che, data la natura particolare di questo tipo di danni, probabilmente non tutti i casi vengono segnalati.
Le statistiche del CSAINF per il periodo dal 2015 al 2024 indicano che i costi medi di un caso riconosciuto dalla Suva si aggirano attorno ai 7300 franchi. Queste cifre si basano su circa 250 casi riconosciuti in questo periodo, corrispondenti a circa 25 casi all’anno, nessuno dei quali ha dato luogo al versamento di una rendita. L’esiguo 8/12
numero di casi registrati e il mancato versamento di rendite spiegano il basso importo medio per caso, che potrebbe però aumentare significativamente se venisse concessa una rendita.
Ogni anno la Suva registra circa 40 casi di violenza carnale o aggressione sessuale, un terzo dei quali viene respinto per varie ragioni. L’85 per cento delle vittime sono donne. Poiché la quota di donne assicurate presso la Suva è nettamente inferiore a quella delle assicurate presso assicurazioni private, si suppone che queste ultime registrino il doppio dei casi della Suva. Il CSAINF stima dunque che attualmente, sull’insieme degli assicuratori-infortuni, i casi segnalati all’anno siano circa 120, di cui 80 vengono riconosciuti. Se tutti i casi respinti in futuro fossero riconosciuti, si registrerebbero circa 40 casi in più all’anno, con costi supplementari intorno ai 300 000 franchi.
Occorre tuttavia considerare che al momento un numero importante di casi non viene segnalato. È possibile che la modifica legislativa prevista esorti le vittime a parlare delle aggressioni subite e che, in futuro, ciò possa portare a un aumento del numero di casi di violenza carnale o coazione sessuale segnalati. Per questa ragione occorre presupporre che il progetto comporterà costi annui stimati tra 300 000 e un milione di franchi. Considerando che nel 2024 i premi netti totali per gli infortuni non professionali si sono elevati a 3,44 miliardi di franchi, un aumento di un milione di franchi corrisponderebbe a un incremento dei premi dello 0,03 per cento circa.
Secondo la statistica della criminalità in Svizzera 8, nel 2024 1753 persone sono state accusate dalla polizia di coazione sessuale (art. 189 CP), violenza carnale (art. 190 CP) o abuso sessuale (art. 191 CP). Nello stesso anno 274 condanne sono state pronunciate sulla base degli articoli citati. Queste cifre corroborano le stime del CSAINF.
3.6 Ripercussioni sulla salute e sulla società
Il progetto garantisce che l’assicurazione infortuni assuma i costi derivanti dalle conseguenze subite dalle vittime di violenza carnale o aggressione sessuale, segnatamente per mezzo di sottomissione chimica. Queste persone potranno quindi beneficiare di tutto il catalogo di prestazioni LAINF, ovvero di prestazioni sanitarie, del rimborso di determinate spese o di prestazioni in contanti, come le indennità giornaliere a compensazione della perdita di guadagno. Dal punto di vista sociale e sanitario, si tratta di un progresso significativo per le vittime di aggressione sessuale.
3.7 Ripercussioni sull’ambiente
Il progetto non ha ripercussioni dirette sull’ambiente.
3.8 Altre ripercussioni
Poiché il progetto non dovrebbe comportare altre ripercussioni oltre a quelle menzionate, non sono stati effettuati ulteriori esami del suo impatto.
8 www.bfs.admin.ch > Statistiche > Criminalità e diritto penale 9/12
4 Aspetti giuridici
4.1 Costituzionalità
Il presente progetto si basa sulle disposizioni costituzionali che disciplinano la competenza della Confederazione di emanare prescrizioni sull’assicurazione infortuni (art. 117 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 9 [Cost.]).
4.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Dall’entrata in vigore, il 1° giugno 2002, dell’Accordo del 21 giugno 1999 10 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone, ALC), la Svizzera applica le norme sul coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale introdotte dall’Unione europea (UE), segnatamente i regolamenti (CE) n. 883/2004 11 e (CE) n. 987/2009 12. Le prestazioni in caso di infortunio secondo la LAINF sono comprese nel loro campo di applicazione materiale. Tali norme non prevedono l’armonizzazione dei sistemi di sicurezza sociale: nel rispetto dei principi di coordinamento del diritto europeo, gli Stati possono stabilire autonomamente la struttura, il finanziamento e l’organizzazione dei loro sistemi nazionali nonché determinare le prestazioni di un regime di assicurazione e le condizioni alle quali esse sono concesse. Nel farlo, devono osservare principi quali la parità di trattamento tra i cittadini svizzeri e quelli degli altri Stati, la determinazione del diritto applicabile, la somma dei periodi di assicurazione e il mantenimento dei diritti acquisiti. Ciò si applica anche alle relazioni tra la Svizzera e gli altri Paesi dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) in virtù della Convenzione del 4 gennaio 1960 13 istitutiva dell’AELS. La Svizzera ha inoltre concluso convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale con oltre 20 Stati al di fuori dell’UE/AELS. Alcuni di questi accordi, segnatamente quelli stipulati con il Regno Unito, i Paesi dell’ex Iugoslavia e la Turchia, integrano l’assicurazione infortuni nel loro campo di applicazione materiale. Le disposizioni corrispondenti dell’accordo con il Regno Unito riprendono quelle dell’ALC e della
9 RS 101 10 RS 0.142.112.681 11 Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nella versione vincolante per la Svizzera in virtù dell’allegato II dell’Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) (una versione consolidata non vincolante del regolamento figura in RS 0.831.109.268.1) e nella versione vincolante per la Svizzera in virtù dell’appendice 2 dell’allegato K della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS; RS 0.632.31). 12Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009
che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, nella versione vincolante per la Svizzera in virtù dell’allegato II ALC (una versione consolidata non vincolante del regolamento figura in RS 0.831.109.268.11) e nella versione vincolante per la Svizzera in virtù dell’appendice 2 dell’allegato K della Convenzione istitutiva dell’AELS. 13 RS 0.632.31 10/12
Convenzione istitutiva dell’AELS. Gli altri accordi interessati disciplinano in particolare l’assistenza reciproca in materia di prestazioni in caso di infortuni professionali (e non professionali, ai sensi della legislazione svizzera) verificatisi sul territorio dell’altro Stato: in ogni caso le cure sono fornite secondo il diritto nazionale dello Stato contraente di soggiorno.
Inoltre, la Svizzera ha ratificato la Convenzione n. 102, del 28 giugno 1952 14, concernente le norme minime della sicurezza sociale dell’Organizzazione internazionale del lavoro nonché il Codice europeo di sicurezza sociale del Consiglio d’Europa del 16 aprile 1964 15. La parte VI di questi due strumenti, accettata dalla Svizzera, riguarda le prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e di malattie professionali, ma non prevede norme sull’oggetto della presente revisione.
Ne consegue che l’assunzione dei costi delle conseguenze dei danni alla salute derivanti da aggressione sessuale, coazione sessuale o violenza carnale da parte dell’assicurazione infortuni secondo la LAINF è compatibile con gli obblighi internazionali della Svizzera.
4.3 Forma dell’atto
Secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost., tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Il presente progetto rispetta questa disposizione.
4.4 Subordinazione al freno alle spese
Conformemente all’articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., per limitare le spese le disposizioni in materia di sussidi nonché i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera. Poiché non contiene disposizioni in materia di sussidi né decisioni di finanziamento, il presente progetto non è subordinato al freno alle spese.
4.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza
fiscale
Il progetto non comporta alcuna modifica della ripartizione dei compiti né dell’adempimento degli stessi da parte della Confederazione e dei Cantoni. Gli adeguamenti non prevedono neppure un trasferimento di competenze.
4.6 Conformità alla legge sui sussidi
Il progetto non prevede aiuti finanziari né indennità ai sensi della legge del 5 ottobre
1990 16 sui sussidi.
4.7 Delega di competenze legislative
14 RS 0.831.102 15 RS 0.831.104 16 RS 616.1 11/12
La competenza di emanare le disposizioni complementari necessarie per la gestione dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è delegata, come di consueto, al Consiglio federale.
4.8 Protezione dei dati
Il progetto non ha ripercussioni sulla normativa in materia di protezione dei dati.
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