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Modifica dell’ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino; ripartizione del contingente doganale per il vino

Berna, il 11. mars 2026

Modifica dell’ordinanza concernente la viti- coltura e l’importazione di vino (ordinanza sul vino; RS 916.140); ripartizione del contin- gente doganale per il vino in funzione della prestazione a favore della produzione sviz- zera

Rapporto esplicativo per l'indizione della pro- cedura di consultazione

8 Ordinanza concernente la viticoltura e l’importazione di vino (Ordinanza sul vino), RS 916.140

8.1 Situazione iniziale

Dall’accorpamento, il 1° gennaio 2001, dei contingenti doganali dell'OMC per il vino bianco e il vino rosso il contingente doganale di 170 milioni di litri non è mai stato esaurito. La ripartizione del contin- gente tra gli importatori viene effettuata conformemente alle disposizioni dell'articolo 22 della legge sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1). Le quote del contingente sono assegnate in base all’ordine di accet- tazione delle dichiarazioni doganali d’importazione, metodo più conosciuto come procedura progres- siva alla frontiera (art. 45 ordinanza sul vino; RS 916.140).

Nel periodo compreso tra il 2014 e il 2024 il consumo di vino in generale è passato da 266,4 a 218,4 milioni di litri (-18 %). Nello stesso arco temporale il consumo di vini svizzeri ha segnato un calo del 21,1 per cento, passando da 98,1 a 77,4 milioni di litri. Solo nel 2024 la flessione rispetto all’anno pre- cedente è stata di 14,7 milioni di litri (-16 %), nonostante l'abbondante offerta di vini svizzeri frutto della vendemmia del 2023. In questo contesto taluni produttori di uva avevano accettato di consegnare parte del loro raccolto del 2025 alle cantine pur sapendo che queste avrebbero potuto pagarlo solo ai prezzi molto bassi dell'uva destinata alla produzione di vini da tavola. All'inizio del 2026 determinate cantine avevano già comunicato ad alcuni dei loro fornitori di lunga data che non avrebbero più acqui- stato la loro uva. A causa del calo del consumo di vini esteri, anche le importazioni di vino sono dimi- nuite. Nel 2025 le importazioni effettuate nel quadro del contingente doganale sono state soltanto di 126 milioni di litri circa, pari al 74,3 per cento del volume del contingente doganale, toccando il livello più basso registrato dal 2001 a questa parte.

Il 18 agosto 2025 il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ha riunito i Cantoni, l'Unione svizzera dei contadini e le organizzazioni dell'economia vitivinicola per discu- tere delle difficoltà incontrate dai viticoltori e dai vinificatori a causa del calo del consumo di vino. Du- rante questa tavola rotonda erano state presentate diverse proposte, tra cui quella di modificare la ri- partizione del contingente doganale. In passato diversi interventi parlamentari avevano chiesto che il contingente doganale fosse ripartito in funzione della prestazione all’interno del Paese, in particolare l'interpellanza 18.3220 e la mozione 20.3411, mentre altri avevano proposto di ridurlo, segnatamente l'interpellanza 25.4140.

Il gruppo di lavoro guidato dall’Ufficio federale dell’agricoltura (UFAG), incaricato di approfondire le pro- poste emerse dalla tavola rotonda sopra citata, ha esaminato diverse opzioni relative alle norme di im- portazione. Dai riscontri delle organizzazioni di categoria sono emerse divergenze nella definizione della prestazione all’interno del Paese. Nella presente proposta di modifica dell’ordinanza si è tenuto conto della variante di base della prestazione all’interno del Paese poiché è la più semplice da attuare e controllare nonché è conforme alle esigenze del diritto internazionale. D'altra parte, l'organizzazione che rappresenta il commercio ha ribadito che una modifica del metodo di assegnazione non apporte- rebbe né vantaggi né valore aggiunto alla luce delle aspettative del mercato e del calo generalizzato dei consumi.

8.2 Sintesi delle principali modifiche

Si propone che il contingente doganale dell'OMC per il vino sia ripartito in funzione della prestazione all'interno del Paese (art. 22 cpv. 2 lett. b LAgr) anziché conformemente all'ordine della tassazione (art. 22 cpv. 2 lett. e LAgr). Poiché il volume del contingente doganale per il vino è utilizzato solo in parte e data la modalità con cui è definita la prestazione all’interno del Paese, il DEFR ritiene che l’esigenza di una ripartizione in condizioni di concorrenza sia rispettata, quanto meno nella stessa misura delle norme d’importazione di carne rossa (art. 48 LAgr).

8.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 45 Il capoverso 1 introduce il principio della ripartizione del contingente doganale dell’OMC per il vino in funzione della prestazione all’interno del Paese.

Secondo il capoverso 2, per la prestazione all’interno del Paese si intendono l’acquisto e la torchiatura della quantità di uva destinata alla vinificazione durante un periodo di riferimento. Questa quantità si riferisce a tutta l’uva, indipendentemente che sia destinata all’elaborazione di vini DOC, con indica- zione geografica protetta o da tavola. Si riferisce altresì all’uva che viene trasformata in succo d'uva anziché essere vinificata. La scheda delle forniture di cui all'articolo 30a riporta, per ogni vinificatore, i quantitativi raccolti almeno per classe di vino, vitigno e Comune. Funge da base per la notifica all’UFAG della prestazione all'interno del Paese. Alcuni Cantoni hanno impostato la scheda delle forni- ture in modo che si distingua chiaramente tra quantità provenienti da vigneti di proprietà, acquisti e tra- sformazione nell'ambito della torchiatura per conto di terzi. I vinificatori attivi in questi Cantoni potranno quindi semplicemente riportare nella notifica della prestazione all’interno del Paese la quantità di uva che figura alla voce degli acquisti. L'acquisto e la torchiatura dell'uva garantiscono, da un lato, che il ritiro avvenga direttamente nell'azienda agricola e, dall'altro, che l'uva possa essere oggetto di una sola prestazione all’interno del Paese. Queste disposizioni corrispondono a quelle dell'articolo 21 capo- versi 2 e 4 dell'ordinanza sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.01).

Il capoverso 3 definisce il periodo di riferimento applicabile all'acquisto e alla torchiatura della quantità di uva destinata alla vinificazione. Ogni anno il periodo di contingentamento va dal 1° gennaio al 31 di- cembre. Le quote del contingente doganale devono essere assegnate agli aventi diritto tre mesi prima della fine dell'anno che precede il periodo di contingentamento. Tuttavia, i Cantoni confermano le quantità di uva registrate nelle schede delle forniture soltanto all'inizio dell'anno successivo alla ven- demmia, ragion per cui il periodo di riferimento deve essere l'anno civile precedente l'anno che pre- cede il periodo di contingentamento in questione.

I capoversi 4 e 5 sono identici ai capoversi 2 e 3 dell’articolo 45 vigente.

Il termine entro il quale gli aventi diritto possono richiedere una quota del contingente doganale è fis- sato all'ultimo giorno feriale di aprile precedente l'inizio del periodo di contingentamento. Esso tiene conto del contesto della raccolta dei dati necessari per la notifica della prestazione all’interno del Paese, del controllo di tali dati e dei compiti correlati all’assegnazione delle quote del contingente do- ganale. Conformemente all'articolo 3 OIAgr, gli aventi diritto sono tenuti a notificare la loro prestazione all’interno del Paese tramite l'applicazione Internet messa a disposizione dall'UFAG.

8.4 Ripercussioni

8.4.1 Confederazione

Il metodo della ripartizione del contingente doganale in funzione della prestazione all’interno del Paese implica che venga definita una procedura di notifica di tale prestazione, di controllo e di assegnazione delle quote del contingente doganale. Nel 2024 risultavano registrati per il controllo della vendemmia 1524 vinificatori, un migliaio dei quali non acquista uva da torchiare, bensì torchia una parte o tutta l'uva di produzione propria. I vinificatori che acquistano uva potranno notificare la loro prestazione all’interno del Paese soltanto mediante l'applicazione «eKontingente», che dovrà essere integrata in tal senso. Sono previsti costi di investimento di 500 000 franchi nonché costi d’esercizio di 100 000 franchi all’anno. Il fabbisogno supplementare in termini di personale è stimato in un ETP (equivalente a tempo pieno), di cui il 60 per cento per l'attuazione e il 40 per cento per i controlli.

8.4.2 Cantoni

La maggior parte dei Cantoni allestisce già le schede delle forniture (art. 30a) in modo che siano docu- mentate separatamente le quantità di uva acquistate, di produzione propria e trasformate per conto di terzi (quindi non di proprietà dei vinificatori). Grazie a queste informazioni ciascun vinificatore può quindi reperire facilmente i dati utili per procedere alla notifica della quantità di uva pagata al produttore e torchiata. I Cantoni che non allestiscono in questo modo le schede delle forniture sono liberi di con- formarsi e di modificarle per andare maggiormente incontro ai vinificatori attivi sul loro territorio. Per- tanto le modifiche proposte non hanno conseguenze finanziarie per i Cantoni.

8.4.3 Economia

La proposta di modifica del metodo di ripartizione ridefinisce la cerchia degli aventi diritto alle quote del contingente doganale. Nel 2025 erano attivi 3778 permessi generali d’importazione per il vino e circa 2100 persone ai sensi dell'articolo 1 capoverso 3 OIAgr avevano importato una quota del contingente doganale. In futuro, queste quote saranno assegnate esclusivamente ai vinificatori di vini svizzeri e pertanto la loro posizione di mercato sarà rafforzata in funzione della quantità di uva indigena acqui- stata e torchiata. Ai fini di una valutazione globale occorre tuttavia tenere presente che l’esigenza di una prestazione all’interno del Paese, sebbene possa effettivamente consolidare a breve termine lo smercio dei vini svizzeri, potrebbe anche generare effetti di distorsione della concorrenza. Potrebbe infatti comportare un aumento dei prezzi per i consumatori e svantaggiare sia i fornitori esteri sia i nuovi operatori sul mercato nazionale. Il principio di assegnazione delle quote del contingente doganale in base all’ordine di accettazione delle dichiarazioni doganali d’importazione è invece considerato un meccanismo deci- samente più neutro. La procedura attualmente in vigore favorisce inoltre l’orientamento a lungo termine delle strutture verso il mercato e l’innovazione, poiché garantisce la massima pressione concorren- ziale. I vinificatori aventi diritto potranno coordinare meglio i loro rapporti con la grande distribuzione e con altri commercianti di vino esteri, in modo che questi ultimi possano comporre un assortimento che inte- gri adeguatamente i vini svizzeri. A seconda del loro potere negoziale, gli attuali importatori avrebbero anche la possibilità di concludere accordi sull'utilizzo di quote del contingente doganale conforme- mente all’articolo 14 OIAgr e ciò consentirebbe loro di effettuare importazioni senza intermediari. Si prevede che questo potenziamento della presenza dei vini svizzeri sugli scaffali comporterà un in- cremento delle vendite e, di conseguenza, un aumento della cifra d’affari in relazione alla produzione di uva.

8.4.4 Ambiente

Nessuna ripercussione.

8.5 Rapporto con il diritto internazionale

I Paesi membri dell’OMC non sono obbligati ad applicare un metodo specifico per la ripartizione di un contingente doganale, ma devono comunque rispettare le sue norme, in particolare quelle dell'Accordo generale su le tariffe doganali e il commercio (RS 0.632.21), dell'Accordo sull’agricoltura (allegato all'Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio; RS 0.632.20) e dell’Accordo rela- tivo alle procedure in materia di licenze d’importazione (RS 0.632.231.43). La proposta di modifica del metodo di ripartizione non inciderà sulle possibilità di accesso al mercato, in particolare sul volume del contingente doganale, come previsto dagli impegni assunti dalla Svizzera nei confronti dell'OMC. I 170 milioni di litri del contingente doganale saranno completamente assegnati. Tuttavia, in un contesto ca- ratterizzato da una tendenza al ribasso delle importazioni in atto da anni, il passaggio dalla ripartizione in base all'ordine della tassazione a quella in funzione della prestazione all’interno del Paese potrebbe essere visto come la causa di un ulteriore calo del volume importato. È quindi prevedibile che sorgano domande o che vengano mosse critiche sul metodo di ripartizione alla luce degli impegni assunti dalla

Svizzera, segnatamente nel quadro del GATT e dell’Accordo relativo alle procedure in materia di li- cenze d’importazione. L’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli (RS 0.916.026.81) fissa un dazio zero per il vino bianco Retsina entro il limite an- nuale di 500 ettolitri; il metodo di ripartizione del contingente doganale dell’OMC per il vino qui propo- sto non inciderà su tale volume né sull’esenzione dal dazio. La proposta è compatibile con il protocollo n. 2 dell’Accordo tra la Confederazione Svizzera e la Comunità economica europea del 1972 (RS 0.632.401).

8.6 Entrata in vigore

Fatto salvo il capoverso 1 dell'articolo 45 riguardante l'assegnazione delle quote del contingente doga- nale, che entra in vigore il 1° gennaio 2028, l’ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2027, in modo che possano essere trasmessi all’UFAG i dati necessari per l'assegnazione delle quote del contingente do- ganale.

8.7 Basi legali

La base legale relativa alla ripartizione dei contingenti doganali è l’articolo 177 della legge sull’agricol- tura (LAgr; RS 910.1).