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ENERGIA: Revisione misure di gestione in caso di grave penuria di gas

Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR)

Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE)

Berna, 24 giugno

Ordinanza concernente il contingentamento di gas trasportato in condotta

Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione

BK-D-BB8A3401/1090

1 Situazione iniziale

Secondo l’articolo 102 della Costituzione federale, la Confederazione assicura l’approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali in caso di situazioni di grave penuria e prende misure protettive. La legge sull’approvvigionamento economico del Paese (LAP; RS 531) definisce, all’articolo 4, i beni e i servizi d’importanza vitale. Fra questi rientrano anche i vettori energetici e il trasporto e la distribuzione di vettori energetici e di energia. Nel caso di una situazione di grave penuria imminente o già sopraggiunta, sulla base degli articoli 31 e 32 LAP il Consiglio federale può adottare misure d’intervento economico temporanee per garantire l’approvvigionamento di beni d’importanza vitale.

La Svizzera si troverebbe in una situazione di grave penuria ai sensi della LAP qualora l’offerta e la domanda di gas non dovessero più coincidere a causa di capacità di trasporto e/o d’importazione limitate per più giorni, settimane o mesi e l’economia non riuscisse a far fronte a questa situazione con mezzi propri.

Per far fronte a una situazione di grave penuria di gas trasportato in condotta sono state preparate ordinanze che prevedono diverse misure d’intervento economico (di seguito «misure di gestione» o «misure») a disposizione del Consiglio federale. Queste misure possono essere prese da sole o in combinazione con altre misure di gestione. Poiché il loro impiego dipende non solo dall’intensità della penuria ma anche dalle circostanze specifiche e dall’andamento della crisi, le misure non seguono una sequenza chiaramente predefinita.

L’obiettivo delle misure di gestione è quello di garantire l’approvvigionamento dei clienti protetti (v. commento all’art. 1). Per clienti protetti s’intendono le economie domestiche private, le case per anziani e di cura e strutture mediche1. Se l’approvvigionamento dei clienti protetti è compromesso, la Confederazione può servirsi della presente ordinanza per ordinare un contingentamento del consumo di gas ai clienti non protetti che utilizzano gas per processi produttivi o di fabbricazione industriali.

Parallelamente al contingentamento, il consumo dei clienti non protetti che usano il gas soprattutto per la produzione di calore e che non sono soggetti al contingentamento è limitato in misura paragonabile al contingentamento tramite l’ordinanza concernente limitazioni e divieti di utilizzo di gas trasportato in condotta con un’indicazione specifica della temperatura ambiente massima consentita.

Secondo l’articolo 2 dell’ordinanza del 4 maggio 20222 sull’organizzazione del settore del gas per garantire l’approvvigionamento economico del Paese (OOSG), l’organizzazione di intervento in caso di crisi (OIC) gestita dall’Associazione svizzera dell’industria del gas (ASIG) svolge un ruolo importante nella preparazione e nell’attuazione delle misure di gestione. Su incarico del Consiglio federale, l’OIC adotta le misure preparatorie necessarie in caso di situazione di grave penuria di gas, attenendosi alle disposizioni del settore specializzato Energia dell’Approvvigionamento economico del Paese (AEP). Se nell’ordinanza si menziona l’OIC, il riferimento è anche ai suoi membri, in particolare ai gestori della rete del gas.

2 Modifiche

Al progetto di ordinanza del 2022 sono state apportate, nello specifico, le seguenti modifiche:

1 Art. 2 ordinanza del 27 agosto 2025 concernente la preparazione di misure di solidarietà volte a garantire l'approvvigionamento di gas in una situazione di grave penuria, RS... 2 Ordinanza del 4 maggio 2022 sull’organizzazione del settore del gas per garantire l’approvvigionamento economico del Paese (OOSG), RS 531.81

• il trasferimento di contingenti è possibile solo a determinate condizioni. L’obiettivo è quello di ridurre i costi di un contingentamento per le imprese che ne sono soggette;

• in futuro, i contingenti saranno calcolati allo stesso modo di quelli per l’elettricità. Di norma, il periodo di riferimento è sempre lo stesso mese dell’anno precedente. Questa standardizzazione mira a facilitare l’attuazione del contingentamento da parte delle imprese;

• i clienti protetti non sono più definiti in questa ordinanza ma solo nell’ordinanza concernente la preparazione di misure di solidarietà volte a garantire l’approvvigionamento di gas in una situazione di grave penuria. Si evita così una sovrapposizione nella regolamentazione;

• data la mancanza di una base giuridica, non è più possibile delegare al Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca (DEFR) la competenza di adeguare il tasso di contingentamento;

• l’ordinanza concernente il contingentamento di gas trasportato in condotta si applica solo ai consumatori di gas che utilizzano il gas principalmente per processi di produzione e fabbricazione commerciale o industriale;

o gli impianti bicombustibili non rientrano più nel campo d’applicazione dell’ordinanza, in quanto non sono più previste eccezioni. A questi impianti si applica l’ordinanza sulla commutazione e la disattivazione degli impianti bicombustibili alimentati a gas;

o i consumatori che utilizzano il gas soprattutto per la produzione di calore non rientrano più nel campo d’applicazione dell’ordinanza, in quanto ora sono tenuti a rispettare la temperatura ambiente massima consentita, indicata nell’ordinanza concernente limitazioni e i divieti dell’utilizzo di gas trasportato in condotta.

3 Commento ai singoli articoli

Articolo 1

Tutti i clienti che acquistano gas trasportato in condotta (consumatori finali) e che lo utilizzano principalmente per processi di produzione e fabbricazione commerciale o industriale (cosiddetto gas di processo, cfr. «Verbändevereinbarung der Koordinationsstelle Durchleitung» 2012, pag. 7) sono soggetti al contingentamento del gas. Con «principalmente» si intende che più della metà del consumo medio annuo deriva da gas di processo. Per il calcolo vanno presi come riferimento i dati di consumo dell’intero ultimo anno di misurazione.

Sono soggetti al contingentamento tutti i consumatori finali che non possono dimostrare inequivocabilmente che meno del 50 per cento del consumo annuo di gas è destinato a processi produttivi o di fabbricazione industriali.

Costituiscono un’eccezione al contingentamento solo i cosiddetti «clienti protetti». I consumatori di cui all’articolo 2 lettere a-k dell’ordinanza del 27 agosto 2025 concernente la preparazione di misure di solidarietà volte a garantire l’approvvigionamento di gas in una situazione di grave penuria (RS ...) sono di particolare importanza per la collettività e l’approvvigionamento economico del Paese, motivo per cui possono godere di un trattamento speciale. Per clienti protetti s’intendono:

a. le economie domestiche private;

b. gli ospedali, le case per partorienti, i centri medici ambulatoriali, gli studi medici nonché le case per anziani e le case di cura; c. gli istituti per bambini e adolescenti e di assistenza ai disabili, i centri per richiedenti asilo e le strutture di accoglienza per le vittime di violenza domestica; d. la polizia, i pompieri e i servizi di salvataggio; e. gli istituti penitenziari; f. l’esercito, nella misura in cui il gas è necessario al mantenimento della sua infrastruttura di approvvigionamento; g. le aziende che garantiscono l’approvvigionamento di acqua potabile, l’approvvigionamento di energia, la depurazione delle acque di scarico e lo smaltimento dei rifiuti; h. le lavanderie che igienizzano tessuti per le strutture del sistema sanitario; i. le aziende che sterilizzano le apparecchiature mediche di ospedali, laboratori e studi medici; j. i gestori di infrastrutture, relativamente ai sistemi di riscaldamento degli scambi; k. le aziende che forniscono calore residuo o teleriscaldamento ai clienti protetti di cui alle lettere a – j.

Per i clienti finali non protetti che non utilizzano il gas principalmente sotto forma di gas di processo, le limitazioni corrispondono a temperature ambiente massime consentite. Ciò riguarda negozi, ristoranti, uffici, ecc. Le limitazioni della temperatura ambiente sono adattate alle riduzioni derivanti dal contingentamento. La relativa norma è contenuta nell’ordinanza del ... concernente limitazioni e divieti di utilizzo di gas (RS...).

Articolo 2

Un contingente descrive una quantità di consumo di gas trasportato in condotta in chilowattora (kWh) o megawattora (MWh) di cui un consumatore finale soggetto al contingentamento può disporre liberamente durante il periodo di contingentamento. Per il calcolo del contingente, il tasso di contingentamento viene moltiplicato per la quantità di riferimento.

Il periodo di contingentamento definisce il periodo nel quale un consumatore finale interessato dalla misura deve rispettare il contingente a disposizione e quindi ridurre il proprio consumo. Un periodo di contingentamento dura 24 ore.

Il calcolo del contingente è responsabilità del consumatore finale soggetto alla misura. Spetta a quest’ultimo determinare la quantità di gas a cui ha diritto per ciascun centro di consumo che rientra nel campo d’applicazione dell’ordinanza.

Alcuni esempi di calcolo del contingentamento di gas sono riportati all’allegato del presente documento.

Articolo 3

La quantità di riferimento deve corrispondere il più possibile al consumo previsto nel periodo di contingentamento. Va scelta in modo tale da tenere conto, per quanto possibile, di aspetti quali il consumo stagionale e gli eventuali cambiamenti delle condizioni strutturali ed economiche del consumatore finale. Deve inoltre orientarsi a principi chiari ed essere implementabile in modo semplice (con i dati disponibili) e universalmente (a prescindere dalle esigenze specifiche di un settore).

La quantità di riferimento è di norma la quantità di gas trasportato in condotta consumato durante il mese civile dell’anno precedente al corrispondente periodo di contingentamento diviso per il numero di giorni di tale mese. Ciò permette di tenere conto della stagionalità.

Per considerare le eventuali variazioni sostanziali del consumo di un consumatore finale, il calcolo del contingente può basarsi sul consumo dell’ultimo mese misurato. Questo consumo va poi diviso per il numero di giorni del mese in questione. Sussiste una «variazione sostanziale» quando il consumo del mese precedente differisce di almeno il 20 per cento rispetto a quello dello stesso mese dell’anno precedente. Oltre agli eventuali adeguamenti strutturali all’interno di un’azienda (p. es. ulteriori linee di produzione o modifica del parco macchine), questa modalità di calcolo permette di considerare anche le possibili circostanze esterne (p. es. lockdown o fattori economici quali il crollo del fatturato dovuto al corso di cambio). Con l’introduzione di un valore di soglia si evita che ogni piccola fluttuazione nel consumo di gas porti a un adeguamento della quantità di riferimento standard.

Un consumatore finale che non dispone di uno strumento per la misurazione del profilo di carico calcola la propria quantità di riferimento sulla base del consumo rilevato manualmente nel corrispondente periodo dell’anno precedente (periodo di lettura del contatore) e lo divide per il numero di giorni di tale periodo. Il periodo di lettura del contatore considerato è quello che include il mese corrispondente dell’anno precedente al contingentamento. Se un consumatore finale non dispone né del consumo mensile necessario secondo i capoversi 1 e 2 né di un periodo di lettura del contatore che comprenda il mese corrispondente dell’anno precedente, ad esempio perché consuma gas da meno di un anno, la quantità consumata dall’inizio del primo periodo di lettura del contatore fino all’entrata in vigore della presente ordinanza viene divisa per il numero di giorni di tale periodo.

I consumatori finali soggetti al contingentamento devono essere in grado di documentare e giustificare chiaramente i propri calcoli della quantità di riferimento e di comunicarli, su richiesta, all’OIC o ai gestori della rete del gas responsabili in quanto membri dell’OIC.

Articolo 4

Il tasso di contingentamento indica in percentuale l’entità del consumo consentito durante il periodo di contingentamento rispetto alla quantità di riferimento. Ad esempio, se si punta a un risparmio del 30 per cento da parte dei consumatori soggetti a contingentamento, il tasso di contingentamento sarebbe del 70 per cento. Il tasso di contingentamento non è quindi il risparmio diretto, espresso in percentuale, bensì la quota di gas rispetto alla quantità di riferimento che può essere consumata durante il periodo di contingentamento.

Il tasso di contingentamento per le regioni definite nell’allegato 2 è indicato nell’allegato 1. Le regioni sono definite in base alle modalità di approvvigionamento dei diversi comprensori. È quindi possibile che le regioni siano colpite dalla penuria con intensità diverse. Per evitare che alcune regioni vengano assoggettate al contingentamento senza che vi sia un beneficio per la sicurezza dell’approvvigionamento, sono state create le regioni di contingentamento. Poiché l’approvvigionamento di gas nei Cantoni del Giura e di Neuchâtel e nei Cantoni della Svizzera tedesca dipende in larga misura dai gasdotti di Transitgas, questi Cantoni sono assegnati alla regione di contingentamento 1. La fornitura di gas ai Cantoni di Ginevra, Friburgo, Vaud e Vallese può essere garantita in parte tramite i punti di immissione regionale. Tuttavia, solo una parte ridotta di questo gas può essere trasportata verso est nella regione 1, motivo per cui questi Cantoni costituiscono una regione di contingentamento a sé stante.

Il periodo di contingentamento definisce il periodo nel quale un consumatore finale interessato dalla misura deve rispettare il contingente a disposizione riducendo il proprio consumo. Un periodo di contingentamento corrisponde sempre a 24 ore, in quanto ciò consente di tenere conto delle oscillazioni di temperatura giornaliere e delle relative fluttuazioni del consumo di

gas. Il periodo di contingentamento inizia alle 6:00 del mattino, stesso orario in cui inizia anche la negoziazione in borsa per il settore del gas.

Il contingente deve essere rispettato in ogni periodo di contingentamento.

Articolo 5

I consumatori finali soggetti al contingentamento sono obbligati a documentare il calcolo del contingente e il consumo durante il periodo di contingentamento. Comunicano tempestivamente tali dati all’OIC o al gestore della rete del gas competente.

L’Ufficio federale per l’approvvigionamento economico del Paese (UFAE) stabilisce e comunica la forma e il momento delle notifiche (compresi formati dei dati e canali di comunicazione).

Articolo 6

Data la situazione dell’approvvigionamento di gas in Svizzera e la struttura della rete, il trasferimento di gas tra le diverse zone di bilancio/regioni di contingentamento è impossibile o è possibile solo in misura limitata. Nel caso di un trasferimento di contingenti è necessario garantire che la stabilità della rete e l’approvvigionamento non siano messi a rischio, altrimenti si rischiano effetti gravi e su larga scala per la popolazione e l’economia. Pertanto, i trasferimenti sono consentiti solo all’interno delle regioni di contingentamento definite nell’allegato 2.

Per motivi di tracciabilità e per evitare casi di abuso, solo i consumatori finali che dispongono di uno strumento per la misurazione del profilo di carico possono trasferire o ricevere contingenti. In questo modo si garantisce anche che l’OIC sia in grado di gestire la struttura quantitativa.

I trasferimenti sono possibili solo entro l’inizio di un periodo di contingentamento.

I consumatori finali sono responsabili del rispetto dei contingenti. Devono essere in grado di dimostrare la legittimità della quantità di gas consumata in un periodo di contingentamento e notificarla all’OIC secondo l’articolo 7. Tutte le parti coinvolte devono rispettare i principi della normativa sulla protezione dei dati e, in particolare, adottare le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire la sicurezza dei dati.

Articolo 7

Per poter controllare il rispetto dei contingenti, i dati necessari per il trasferimento dei contingenti o di parti di essi devono essere comunicati all’OIC sia dal consumatore finale che li cede che da quello che li riceve.

L’UFAE stabilisce la forma della domanda. La notifica deve contenere almeno le seguenti informazioni:

a. numero d’identificazione delle imprese (IDI) o, nel caso non sia disponibile un IDI, nome e indirizzo del consumatore finale trasferente e del consumatore finale ricevente;

b. nome, indirizzo e numero di telefono di una persona di contatto del consumatore finale trasferente e del consumatore finale ricevente;

c. periodo di contingentamento;

d. contingente trasferito, in MWh;

e. nome del gestore della piattaforma per lo scambio o nome dell’intermediario, qualora il trasferimento non avvenga direttamente;

f. data e ora in cui è stato concordato il trasferimento.

Articolo 8

I consumatori finali soggetti al contingentamento devono rispettare la quantità di energia messa a loro disposizione per il periodo di contingentamento in questione.

L’OIC o i gestori della rete del gas competenti, in quanto membri dell’OIC, effettuano controlli a livello nazionale di tutti i consumatori finali con un consumo annuo superiore a 1 GWh. Tutti gli altri vengono controllati a campione. Tali controlli possono essere ordinati, in caso di necessità, dal settore specializzato Energia. Se il contingente a disposizione è stato superato di oltre il 5 per cento o di oltre 200 kWh, l’OIC o il gestore della rete del gas competente ne informa senza indugio l’UFAE. Il valore soglia garantisce che non vengano perseguiti casi minori.

Articolo 9

L’OIC deve mettere a punto misure organizzative e tecniche per garantire che i dati vengano utilizzati esclusivamente ai fini dichiarati. In particolare, deve garantire che i dati relativi al consumo dei consumatori finali non vengano trasmessi a operatori di mercato diversi dai gestori della rete del gas competenti.

Articolo 10

Se necessario, i fornitori e i gestori della rete del gas devono essere gratuitamente a disposizione dei rispettivi consumatori finali per offrire consulenza tecnica e fornire informazioni relative per esempio ai dati storici relativi al consumo (dati dei contatori). Devono anche offrire assistenza per il calcolo dei contingenti. I gestori delle reti del gas non sono invece responsabili degli impianti domestici.

Articolo 11

Secondo l’articolo 49 LAP è punito chi contravviene intenzionalmente o per negligenza alle disposizioni dell’ordinanza in questione. L’attribuzione di sanzioni penali spetta ai Cantoni.

Articolo 12

L’esecuzione spetta – per i compiti a loro assegnati – al settore specializzato Energia e all’OIC con i suoi membri.

Articolo 13

In caso di situazione di grave penuria già sopraggiunta o imminente, l’ordinanza deve entrare il prima possibile (con pubblicazione urgente). Secondo l’articolo 31 capoverso 1 e l’articolo 32 capoverso 1 LAP, le misure sono temporanee. Di norma le crisi hanno un’estensione temporale limitata; ne consegue che anche l’intervento delle autorità deve cessare il più celermente possibile. Una proroga delle misure sarebbe opportuna solo nel caso in cui la situazione di crisi dovesse protrarsi.

Non appena l’ordinanza viene abrogata, vengono meno anche tutti gli obblighi a essa legati.

Allegato

(art. 3)

Esempio per il calcolo di un contingente di gas con un tasso di contingentamento del

90 per cento per marzo 2026

Formula: Contingente giornaliero di gas [kWh] = quantità di riferimento*) [kWh] x tasso di contingentamento [%] • Consumo nel mese civile dell’anno precedente (marzo 2025) 310 000 kWh • Numero di giorni nel mese di marzo 31 • Tasso contingentamento 90 %

A. In caso di variazione minima del consumo di gas / periodo di riferimento: mese corrispondente dell’anno precedente • Consumo nell’ultimo mese civile misurato (mese di riferimento) gennaio 2026 300 000 kWh • Consumo nello stesso mese dell’anno precedente (gennaio 2025) 285 000kWh • Aumento del consumo nel mese di confronto rispetto al corrispondente anno precedente +5 % • Quantità di riferimento*) 310 000 kWh / 31 = 10 000 kWh • Contingente giornaliero a marzo 2026 10 000 kWh * 90% = 9000 kWh

B. In caso di forte aumento del consumo di gas (> 20%) / periodo di riferimento: ultimo mese di misurazione

• Consumo nell’ultimo mese civile misurato (mese di riferimento) gennaio 2026 465 000 kWh • Consumo nello stesso mese dell’anno precedente (gennaio 2025) 330 000 kWh • Aumento del consumo nel mese di confronto rispetto al corrispondente anno precedente + 41 % • Numero di giorni nel mese di gennaio 31 • Quantità di riferimento*) 465 000 kWh / 31 =15 000 kWh • Contingente giornaliero a marzo 2026 15’000 kWh * 90 % = 13 500 kWh

C. In caso di forte aumento del consumo di gas (> 20 %) / periodo di riferimento: mese corrispondente dell’anno precedente Nonostante il forte aumento dei consumi di gas, si attribuisce maggiore importanza all’effetto stagionale; pertanto è stato scelto marzo 2024, e non gennaio 2025, come mese di riferimento.

• Consumo nell’ultimo mese civile misurato (mese di riferimento) gennaio 2026 250 000 kWh • Consumo nello stesso mese dell’anno precedente (gennaio 2025) 200 000 kWh • Aumento del consumo nel mese di confronto rispetto al corrispondente anno precedente + 25 % • Quantità di riferimento*) 310 000 kWh / 31 = 10 000 kWh • Contingente giornaliero a marzo 2026 10 000 kWh * 90% = 9000 kWh

*) La quantità di riferimento corrisponde al consumo di un mese, indicato nella fattura mensile del fornitore di gas, diviso per il numero di giorni lavorativi di quel mese