Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC
Segreteria generale
Berna, 24 giugno 2026
Revisione parziale della legge sull’organizzazione della Posta (LOP; RS 783.1)
Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione
Compendio
La Posta Svizzera è una delle maggiori imprese in Svizzera e ha un ruolo centrale nell’economia, sia in qualità di fornitrice del servizio universale nel settore dei servizi postali e del traffico dei pagamenti, sia come importante datore di lavoro. Tuttavia oggi deve affrontare grandi sfide: le operazioni con i prodotti fisici, in particolare lettere, gior nali e servizi allo sportello, è in forte calo, con conseguente diminuzione dei ricavi e messa in discussione, nel medio termine, dell’autofinanziamento del servizio univer sale. PostFinance ha una capacità di reazione limitata a causa delle restrizioni legali imposte al suo modello aziendale (divieto di concedere ipoteche e crediti).
Per fronteggiare questi sviluppi, la Posta sta puntando su aumenti dei prezzi e dell’ef ficienza, nonché su nuovi settori di attività al di fuori del servizio universale. Tuttavia, queste iniziative hanno suscitato discussioni in ambito politico e giuridico circa l’ammis sibilità di un’attività aziendale statale in concorrenza con i privati. Diversi interventi par lamentari e procedure giudiziarie in corso (p. es. per l’acquisizione di KLARA Business AG e Livesystems AG) evidenziano le incertezze attuali.
In questo contesto, il Consiglio federale ha incaricato il DATEC di elaborare una revi sione della legge sull’organizzazione della Posta (LOP), con l’obiettivo di aumentare la certezza del diritto in merito alle attività della Posta, in particolare nei settori delle pre stazioni digitali e delle partecipazioni in imprese. Nella LOP rivista deve essere definito più precisamente lo scopo dell’azienda e introdotta una procedura secondo cui l’acqui sizione di partecipazioni economicamente rilevanti da parte della Posta deve essere approvata dalla PostCom prima dell’esecuzione del contratto. In questo modo viene garantita la compatibilità con lo scopo e la sicurezza di pianificazione e allo stesso tempo si evita che lo sviluppo strategico della Posta sia inutilmente limitato.
Contemporaneamente, con questo progetto viene soddisfatta la richiesta della mozione 21.4595, ossia che le acquisizioni effettuate dalla Posta al di fuori del suo mandato di prestazioni siano sottoposte all’approvazione del Consiglio federale.
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Indice
1 Situazione iniziale ..............................................................................................4 1.1 Necessità di agire e obiettivi ......................................................................4 1.2 Alternative esaminate ................................................................................5
1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché
con le strategie del Consiglio federale.......................................................6 1.4 Interventi parlamentari ...............................................................................6 1.5 Altri lavori su questo tema .........................................................................7 2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo ..................8 3 Punti essenziali del progetto ............................................................................9 3.1 La normativa proposta ...............................................................................9 3.2 Attuazione .................................................................................................9 4 Commento ai singoli articoli .............................................................................9 5 Ripercussioni ...................................................................................................22 5.1 Ripercussioni per la Confederazione.......................................................22
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le
regioni di montagna .................................................................................23 5.3 Ripercussioni sull’economia ....................................................................23 5.4 Ripercussioni sulla società ......................................................................23 5.5 Ripercussioni sull’ambiente .....................................................................23 5.6 Ripercussioni sulla Posta ........................................................................23 6 Aspetti giuridici ................................................................................................24 6.1 Costituzionalità ........................................................................................24 6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera .....................25 6.3 Forma dell’atto.........................................................................................25 6.4 Subordinazione al freno alle spese .........................................................25
6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza
fiscale ......................................................................................................25 6.6 Conformità alla legge sui sussidi .............................................................25 6.7 Delega di competenze normative ............................................................26 6.8 Protezione dei dati...................................................................................26
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Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di agire e obiettivi
La Posta, quale fornitrice di prestazioni nei settori della logistica, della comunicazione, delle finanze e del trasporto di viaggiatori, è una delle maggiori imprese in Svizzera. Ha una grande importanza economica sia nel garantire il servizio universale (servizi po stali, prestazioni nel settore del traffico dei pagamenti) sia come datore di lavoro. È attiva in diversi mercati, ciascuno in rapido mutamento e caratterizzato da sfide pecu liari. La Confederazione è l’unica proprietaria della Posta.
La Posta si trova in una situazione difficile. Le sue tradizionali fonti di ricavo, in partico lare i prodotti fisici nel settore della logistica come le lettere, rendono sempre meno a causa del crollo della domanda conseguente alla digitalizzazione. Anche le prestazioni allo sportello (lettere, pacchi, traffico dei pagamenti in contanti) sono in forte calo. Ven gono quindi a mancare economie di scala, i costi unitari aumentano e la Posta rischia di perdere le basi economiche del suo successo. PostFinance – in quanto banca sviz zera di importanza sistemica – è soggetta a restrizioni normative nel proprio modello aziendale (divieto di concedere crediti e ipoteche) e può quindi reagire solo in misura limitata ai cambiamenti esogeni (p. es. variazioni dei tassi d’interesse).
La Posta ha risposto a queste sfide – nel rispetto delle basi legali e delle condizioni quadro vigenti – con misure strategiche. Oltre all’adeguamento dei prezzi e al miglio ramento dell’efficienza, ha promosso anche lo sviluppo e l’ampliamento di settori di attività al di fuori del servizio universale. Quest’evoluzione solleva interrogativi sulla legittimità dell’azione statale e suscita critiche in Parlamento e nel mondo economico. Ne sono espressione diversi interventi parlamentari (cfr. Mo. Rechsteiner 21.4595 Ef fettuare acquisizioni entro i limiti del mandato di prestazioni [trasmessa]; Mo. 22.3226 Jauslin Far rifocalizzare la Posta sul proprio mandato di prestazioni [adozione nella Camera prioritaria]; 23.462 Iv. Pa. Grossen Regole chiare per le imprese della Confe derazione in concorrenza con privati [competenza CET-N, procedura di consultazione conclusa]; Mo. 22.4563 Grossen Limitare la concorrenza sleale da parte delle imprese federali [adozione nella Camera prioritaria]). Riguardo alle acquisizioni di KLARA Busi ness AG e Livesystems AG da parte della Posta, sono inoltre pendenti dinanzi al Tri bunale federale le denunce presentate all’autorità di vigilanza da due concorrenti della Posta; tuttavia, è giuridicamente controverso persino se questo tipo di denuncia sia ammissibile.
Questi esempi dimostrano la necessità di creare certezza del diritto in merito all’am missibilità delle attività della Posta che esulano dal servizio universale, in particolare nel settore delle prestazioni digitali.
Il 13 agosto 2025, il Consiglio federale ha incaricato il DATEC, d’intesa con il DFF (AFF), di presentargli entro il 30 giugno 2026 un progetto da porre in consultazione concernente la revisione della legge del 17 dicembre 20101 sull’organizzazione della 1 RS 783.1
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Posta (LOP), nonché di elaborare un adeguamento degli obiettivi strategici 2025–2028 per la Posta Svizzera SA in materia di acquisizioni.
Nella LOP viene precisato lo scopo dell’azienda e introdotta una procedura per verifi care il rispetto di tale scopo nell’ambito dell’acquisizione di partecipazioni economica mente rilevanti in imprese da parte della Posta. Tali acquisizioni devono essere sotto poste alla PostCom per verifica della compatibilità con lo scopo e approvazione prima dell’esecuzione del contratto. Quest’obbligo di approvazione da parte della PostCom garantisce la compatibilità con lo scopo prima dell’esecuzione del contratto, ossia, che la Posta non esuli dallo scopo dell’azienda quando intende acquisire una nuova parte cipazione in un’impresa. Tale procedura dà alla Posta e ai suoi partner commerciali sicurezza di pianificazione; inoltre lo sviluppo strategico dell’azienda non viene limitato in modo sproporzionato.
1.2 Alternative esaminate
In vista dell’introduzione di una procedura per verificare la conformità allo scopo delle attività della Posta al di fuori del servizio universale, sono state esaminate diverse op zioni di tutela giurisdizionale.
La proposta di una tutela giurisdizionale completa (su richiesta o d’ufficio) che copra tutte le attività della Posta, tra cui anche l’acquisizione di partecipazioni in imprese, è stata respinta, poiché una soluzione di così ampia portata, oltre al notevole onere sup plementare per l’autorità di vigilanza competente, comprometterebbe in modo spropor zionato la libertà imprenditoriale della Posta. In determinate situazioni, la Posta rischie rebbe di rimanere bloccata per anni e convivere con l’incertezza di poter continuare a svolgere determinate attività o acquisire partecipazioni in imprese, con conseguenze sulla clientela e sui partner commerciali della Posta. Anche l’idea di istituire una tutela giurisdizionale individuale per i concorrenti diretti della Posta è stata esaminata e poi abbandonata, poiché già oggi terzi possono segnalare eventuali irregolarità mediante denuncia all’autorità di vigilanza e per di più non esiste una tutela giurisdizionale indi viduale illimitata nei confronti delle società anonime private.
Si è rinunciato anche alla variante che puntava a fissare limiti massimi forfettari nella LOP per le acquisizioni, entro i quali la Posta avrebbe potuto determinare liberamente la sua strategia di cooperazione. Pur imponendo chiari limiti alla Posta per le coopera zioni, quest’opzione non avrebbe soddisfatto la richiesta politica di istituire un organo con il potere di decidere sulla compatibilità con lo scopo delle acquisizioni di imprese.
Si è invece cercata una soluzione che, da un lato, tenesse conto delle preoccupazioni politiche relative all’attività aziendale della Posta al di fuori del mandato di servizio uni versale e consentisse una verifica della conformità allo scopo e, dall’altro, non ostaco lasse l’ulteriore sviluppo della Posta per compensare il calo della domanda nel suo settore di attività tradizionale ed essere in grado di fornire prestazioni orientate al futuro per la popolazione e l’economia.
È stata quindi scelta una variante che prevede la verifica della compatibilità con lo scopo delle acquisizioni di partecipazioni economicamente rilevanti da parte della Po sta, sottoponendole a un obbligo di approvazione. Questo approccio tiene conto 5/26
dell’esigenza di certezza del diritto riguardo all’ammissibilità dell’acquisizione di parte cipazioni in imprese, senza limitare eccessivamente le possibilità commerciali e di svi luppo della Posta.
Nel quadro della discussione sull’autorità competente per l’approvazione sono state esaminate diverse opzioni, tra cui in particolare i proprietari (SG-DATEC / AFF) e la COMCO. Si è deciso di escludere i proprietari, poiché l’approvazione dell’acquisizione di partecipazioni sarebbe in contraddizione con i principi di governo d’impresa della Confederazione. Non è stata presa in considerazione nemmeno la COMCO, poiché essa è competente per l’esecuzione della legge sui cartelli, da cui deve essere chiara mente distinta la procedura discussa in questa sede (cfr. commenti agli art. 4a–4c LOP). In ultima analisi, la PostCom è stata ritenuta come l’autorità più adatta. In qualità di autorità di vigilanza settoriale e indipendente, dispone delle competenze specialisti che necessarie nel settore postale e può integrarle in modo specifico al fine di adem piere adeguatamente questo mandato.
1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con
le strategie del Consiglio federale Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 24 gennaio 20242 sul programma di legislatura 2023–2027 né nel decreto federale del 6 giugno 20243 sul programma di legislatura 2023–2027.
Tuttavia, la revisione della LOP è opportuna poiché garantisce la certezza del diritto riguardo all’ammissibilità delle attività della Posta al di fuori del servizio universale. Inol tre, viene creata una procedura di verifica del rispetto dello scopo dell’azienda da parte della PostCom nell’ambito dell’acquisizione di nuove partecipazioni.
1.4 Interventi parlamentari
La mozione Rechsteiner 21.4595 Effettuare acquisizioni entro i limiti del mandato di prestazioni è stata adottata il 5 marzo 2024 dal Consiglio degli Stati (seconda Camera) e quindi trasmessa dal Parlamento al Consiglio federale. La mozione incarica il Consi glio federale di proporre le modifiche di legge necessarie affinché le acquisizioni della Posta che esulano dal suo mandato di prestazioni siano sottoposte all’approvazione del Consiglio federale e motivate nei confronti della commissione parlamentare com petente.
Il presente progetto soddisfa la richiesta della mozione 21.4595. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere dal ruolo questo intervento parlamentare.
2 FF 2024 525 3 FF 2024 1440
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1.5 Altri lavori su questo tema
Nel quadro e in attuazione dell’iniziativa parlamentare 23.462 Regole chiare per le im prese della Confederazione in concorrenza con privati, il 18 agosto 2025 la Commis sione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N) ha approvato e po sto in consultazione un progetto preliminare di modifica della legislazione postale (LOP e LPO). Con le modifiche proposte si intende adeguare le condizioni quadro per l’attività della Posta in concorrenza con aziende private. Concretamente, la Commis sione propone di limitare lo scopo aziendale della Posta per delimitare più chiara mente le attività che la Posta può svolgere oltre a quelle principali definite per legge. In futuro, le attività supplementari dovranno essere immediatamente precedenti o successive alle attività principali o essere strettamente e oggettivamente connesse a esse. Inoltre, il progetto prevede l’introduzione di una tutela giurisdizionale a favore dei concorrenti della Posta e l’inasprimento del divieto di sovvenzionamento trasver sale riguardo all’ammissibilità dell’autofinanziamento interno al gruppo. La consulta zione, svoltasi dal 16 settembre al 16 dicembre 2025, presenta la seguente situa zione: sono pervenuti in totale 61 pareri. Tutti i Cantoni partecipanti (ad eccezione del Cantone TG), la Conferenza dei direttori cantonali dell’economia pubblica, l’Associa zione dei Comuni nonché le città di Ginevra e di Zurigo chiedono la sospensione dell’esame dell’oggetto nel senso della proposta della minoranza o lo respingono. La maggior parte dei Cantoni accoglie favorevolmente una discussione di fondo sull’at tuale Posta. Tuttavia, ritiene necessaria una valutazione complessiva della situazione. Tra i partiti politici, PVL, PLR e UDC sostengono il progetto nel senso della proposta della maggioranza. PS, I Verdi e Il Centro respingono il progetto oppure chiedono anch’essi la sospensione dell’esame. La CET-N ha preso atto del rapporto sugli esiti della consultazione in occasione della sua seduta del 13 aprile 2026. Inoltre ha deciso di chiedere all’Amministrazione federale ulteriori informazioni prima di riprendere l’esame dell’oggetto. Auspica tra le altre cose che venga stilato un bilancio attuale e approfondito della strategia di acquisizione della Posta e delle sue attività nei settori della logistica e dei servizi digitali.
In adempimento del mandato del Consiglio federale del 13 agosto 2025, sotto la dire zione dell’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) è stato elaborato un progetto di modifica della legge del 17 dicembre 20104 sulle poste (LPO) per la futura organiz zazione del servizio universale nel settore dei servizi postali e del traffico dei paga menti. La modifica della LPO e della LOP è oggetto di un’unica procedura di consulta zione. Nella LPO viene sancito un meccanismo per l’adeguamento del servizio uni versale in funzione del progressivo calo della domanda. Al raggiungimento di determi nati valori soglia, la Posta può richiedere un adeguamento del servizio universale. Inoltre, nella LPO sono sanciti una portata minima del servizio universale, il sistema di recapito ibrido, le competenze di vigilanza e di emanare misure dell’UFCOM, nonché le basi legali relative alle prestazioni nel settore dei servizi postali e del traffico dei pa gamenti in situazioni di emergenza.
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Inoltre, il Parlamento ha conferito al Consiglio federale altri incarichi:
- mozione 20.4328 (Rafforzare il servizio pubblico): attualmente la CTT-N è in attesa dei lavori menzionati della CER-N nel quadro dell’iniziativa parlamentare 23.462 Re gole chiare per le imprese della Confederazione in concorrenza con privati, per deli berare sull’ulteriore procedura riguardante la mozione già trasmessa al Consiglio fe derale;
- mozioni 20.3531 e 20.3532 (Concorrenza leale nei confronti delle imprese statali): Il Consiglio federale ha già adeguato i principi guida del governo d’impresa (principio guida 15a5).
2 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo
Nel diritto svizzero è consuetudine che lo scopo delle aziende parastatali organizzate sotto forma di società anonime di diritto speciale (oltre alla Posta, p. es. le FFS e Swisscom) sia definito nelle rispettive leggi sull’organizzazione. Poiché la Posta Sviz zera è un’azienda parastatale interamente di proprietà della Confederazione, lo scopo dell’azienda prevede limitazioni delle attività che la Posta può svolgere.
In Europa numerose aziende postali sono completamente privatizzate o almeno la maggioranza delle azioni non è più in possesso dello Stato. Nell’UE, la direttiva postale6 costituisce il quadro legale per il servizio universale postale e fornisce una base vinco lante alle legislazioni nazionali. Essa contiene disposizioni comuni concernenti le con dizioni inerenti alla fornitura dei servizi postali e del servizio universale, i principi per la fissazione dei prezzi, i criteri di trasparenza contabile per i fornitori del servizio univer sale, la fissazione di norme di qualità e l’armonizzazione delle norme tecniche.
Ad eccezione della Francia, nessun altro Paese europeo comparabile fissa per legge lo scopo dell’azienda che fornisce il servizio universale. In alcuni Paesi (Regno Unito, Austria, Paesi Bassi) vi sono leggi che assegnano il mandato di servizio universale a una determinata impresa, tuttavia non esistono disposizioni più dettagliate relative allo scopo aziendale.
In Francia, lo scopo della fornitrice del servizio universale La Poste è definito per legge. La normativa non prevede un divieto generale delle attività commerciali. In quanto im presa con un mandato pubblico, La Poste è sottoposta alla sorveglianza di una com missione e alla verifica di un organo terzo indipendente almeno ogni due anni. Ogni tre anni, dopo aver consultato il ministero competente (Commission Supérieure du Numé
5 Consultabile all’indirizzo: https://www.efv.admin.ch/dam/it/sd-web/tMOhd3v5ykeI/CG-Leitsaetze-i.pdf 6 Direttiva 97/67/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio, modificata dalla direttiva 2002/39/CE e dalla direttiva 2008/6/CE (GU L 15 del 21.1.1998, pag. 14)
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rique et des Postes, CSNP) e l’autorità di regolamentazione (ARCEP), il Governo in forma il Parlamento sulle condizioni alle quali La Poste adempie il suo mandato pub blico, nonché sulle eventuali misure di miglioramento adottate.
3 Punti essenziali del progetto
3.1 La normativa proposta
Con la revisione della LOP, nell’articolo sullo scopo vengono precisate le attività che può svolgere la Posta. Inoltre, viene introdotta una procedura di verifica da parte della PostCom della compatibilità con lo scopo dell’azienda in relazione all’acquisizione di una partecipazione economicamente rilevante in un’impresa.
3.2 Attuazione
L’esecuzione della legge spetta al Consiglio federale. Riguardo alla nuova procedura di verifica da parte della PostCom della compatibilità con lo scopo dell’azienda in caso di acquisizione di partecipazioni in imprese economicamente rilevanti, bisognerà valu tare se occorrerà adeguare l’ordinanza del 29 agosto 20127 sulle poste (OPO), l’ordi nanza del 24 ottobre 20128 sull’organizzazione della Posta Svizzera (OOP), il regola mento interno dell’11 ottobre 20129 della Commissione delle poste, il regolamento sugli emolumenti del 26 agosto 201310 della Commissione delle poste o se saranno neces sarie altre disposizioni esecutive.
4 Commento ai singoli articoli
Art. 1
La trasformazione della Posta da ente autonomo a società anonima di diritto speciale si è compiuta con l’entrata in vigore della LOP il 1° ottobre 2012 e con la sua attuazione negli anni successivi. La trasformazione non deve quindi più essere oggetto della LOP attuale e può essere stralciata.
Art. 2
All’articolo 2 sono aggiunti i capoversi 3 e 4 (finora cpv. 1 e 2 dell’art. 14); inoltre viene adeguata la rubrica. Lo scorporo di PostFinance è stato completato, pertanto le relative
7 RS 783.01 8 RS 783.11 9 RS 783.024 10 RS 783.018
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disposizioni finali possono essere abrogate. Tuttavia, poiché i capoversi 1 e 2 dell’arti colo 14, oltre allo scorporo di PostFinance, disciplinano a livello di legge anche la com petenza di PostFinance nell’ambito delle prestazioni finanziarie nonché la partecipa zione della Posta in quest’ultima, essi devono essere mantenuti. Sono leggermente riformulati e spostati nei capoversi 3 e 4 dell’articolo 2. Non vi sono modifiche sul piano dei contenuti.
Art. 3
L’articolo sullo scopo costituisce la base legale per le attività economiche della Posta. La definizione dello scopo nell’articolo 3 LOP concretizza il concetto costituzionale di settore delle poste e definisce il perimetro per tutte le attività della Posta, vale a dire sia quelle nel settore del servizio universale, che sono disciplinate in dettaglio dalla legge sulle poste, sia quelle al di fuori del servizio universale, ossia le cosiddette attività scelte liberamente. L’articolo 3 capoverso 1 LOP si collega ai diversi mandati di servizio universale sanciti dalla legge sulle poste. Il mandato della Posta viene descritto più precisamente negli articoli 13 segg. e 32 LPO. Un adeguamento dei mandati di servizio universale nella LPO può quindi avere ripercussioni anche sulle attività ammissibili con formemente all’articolo sullo scopo.
L’articolo 92 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)11 conferisce un mandato di prestazioni alla Confederazione, che oggi è delegato per legge alla Posta, e giusti fica un’ampia competenza della Confederazione stessa. Con l’articolo costituzionale è sancita chiaramente la responsabilità fondamentale della Confederazione nel settore delle poste e delle telecomunicazioni, vale a dire fare in modo che in tutte le regioni del Paese sia garantito un servizio universale sufficiente e a prezzo ragionevole nel settore dei servizi postali12. Secondo il messaggio del 2009 concernente la LPO le prestazioni nel servizio universale postale devono essere adeguate costantemente alle esigenze della clientela e al progresso tecnologico13. Dalla fondazione dello Stato federale, in seguito ai cambiamenti tecnologici, sociali ed economici si è costante mente allargato l’ambito corrispondente al concetto di «settore delle poste». Il legisla tore federale dispone pertanto di un margine di manovra non trascurabile nella sua concretizzazione14.
Di conseguenza, anche gli obiettivi strategici del Consiglio federale per la Posta Sviz zera esigono la fornitura di prestazioni al passo con i tempi nel settore del traffico di informazioni e dati15.
11 RS 101 12 Peter Hettich/Thomas Steiner, St. Galler Kommentar zur Bundesverfassung, 4a ediz., Zurigo 2023, n. marg. 20 all’ art. 92. 13 Messaggio del 20 maggio 2009 concernente la legge sulle poste (LPO), FF 2009 4493. 14 Stöckli, Kurzgutachten betreffend Unternehmenszweck der Schweizerischen Post AG, pag. 7. 15 www.uvek.admin.ch > Il DATEC > Imprese parastatali > Obiettivi strategici e realizzazione > Posta
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Con l’articolo 3 LPO, il legislatore ha voluto concedere un certo margine di manovra alla Posta, affinché potesse reagire adeguatamente ai mutamenti del contesto di mer cato e svilupparsi ulteriormente. La Posta ha utilizzato questo margine di manovra, sancito dalla formulazione relativamente aperta «e prestazioni connesse», per esten dere le sue attività in diverse direzioni negli ultimi anni, con l’obiettivo di offrire presta zioni orientate al futuro legate alla sua attività principale (servizio universale), compen sare il calo strutturale dei ricavi con una crescita in altri settori e garantire il proprio autofinanziamento.
Con la presente revisione dell’articolo sullo scopo vengono precisate le attività che la Posta può esercitare in aggiunta a quelle principali definite per legge. In particolare, la riformulazione intende chiarire che le attività scelte liberamente devono avere una cor relazione oggettiva con lo scopo stabilito dalla legge. Inoltre, viene introdotta esplicita mente la flessibilità richiesta dalla Costituzione nell’adeguamento delle attività alle esi genze attuali della popolazione.
Art. 3 cpv. 1 lett. a e c
Le attività scelte liberamente della Posta necessitano di una base legale sufficiente che delimiti lo spazio di manovra dell’azienda. Finora, tale base legale per le attività scelte liberamente della Posta era costituita nel capoverso 1 dalla parte del periodo «e pre stazioni connesse». Con l’introduzione del nuovo capoverso 1bis, questa specificazione diventa superflua e di conseguenza può essere stralciata nelle lettere a e c. Invece, nella lettera b numero 3 viene mantenuto il testo «e prestazioni connesse», poiché si riferisce solo a prestazioni di gestione dei conti e rimane necessaria.
Art. 3 cpv. 1 lett. abis
Il nuovo capoverso 1 lettera abis stabilisce che la Posta deve mettere a disposizione anche piattaforme digitali per offrire un’infrastruttura sicura per la distribuzione di pre stazioni digitali di terzi o la trasmissione di dati. Concedendo alla Posta la possibilità di creare piattaforme, la Confederazione adempie il proprio mandato ai sensi dell’articolo 92 Cost. Con il termine «piattaforma» si intendono le infrastrutture e le corrispondenti prestazioni il cui scopo è la comunicazione tra diversi partecipanti, per esempio tra privati e imprese. Il concetto di «infrastruttura digitale basata sulla fiducia» comprende le infrastrutture digitali il cui funzionamento dipende in modo particolare dalla sicurezza, integrità, riservatezza, autenticità e fiducia sul piano sociale e che necessitano quindi di una maggiore disciplina regolatoria. Esse concernono settori in cui lo Stato è già attivo almeno sul piano legislativo e dispone delle corrispondenti competenze costitu zionali. Possono essere interessate, per esempio, attività della Posta nei settori della salute (cartella sanitaria elettronica, CSE) e delle elezioni e votazioni (e-voting). La Po sta è attualmente l’unico fornitore verificato di sistemi di voto elettronico in Svizzera. Dal 1° aprile 2026, nell’ambito del servizio universale postale, la Posta offre anche l’in vio elettronico (cfr. art. 29 dell’ordinanza del 29 agosto 201216 sulle poste [OPO]).
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Un’infrastruttura digitale basata sulla fiducia può essere offerta anche da altri operatori del mercato.
Inoltre, la Posta può offrire direttamente prestazioni di comunicazione digitali, in parti colare tramite la suddetta infrastruttura, contribuendo così a una trasmissione dei dati sicura e uniforme nell’ambito commerciale e dei servizi delle autorità.
Questa regolamentazione dovrebbe consentire alla Posta di creare un’infrastruttura che garantisca affidabilità e sicurezza e quindi contribuire ad accrescere l’indipendenza della Svizzera dai grandi fornitori esteri nel settore delle infrastrutture e delle prestazioni digitali (sovranità digitale).
Art. 3 cpv. 1bis
Nel nuovo capoverso 1bis sono fissate le condizioni per l’ammissibilità delle attività scelte liberamente della Posta. I criteri si basano sull’articolo 41a della legge federale del 7 ottobre 200517 sulle finanze della Confederazione (LFC), che stabilisce disposi zioni per le prestazioni commerciali delle unità amministrative. Tali disposizioni non possono essere trasferite senza modifiche a un’impresa pubblica della Confedera zione, ma l’orientamento generale è simile. Poiché si intende concedere consapevol mente alla Posta alcune libertà affinché possa svilupparsi per competere in mercati in rapida trasformazione, le condizioni devono essere adeguate di conseguenza. In que sto contesto, la Posta deve poter continuare a svolgere attività già esistenti, come ad esempio la gestione di conti di risparmio o la consulenza in materia di investimenti e previdenza nel settore delle prestazioni finanziarie, nonché la logistica delle merci nel settore dei servizi postali.
Lett. a: le attività scelte liberamente della Posta devono essere strettamente correlate allo scopo dell’azienda e alle singole attività di cui al capoverso 1 lettere a–c. Per la descrizione dello scopo dell’azienda occorre basarsi sulla definizione costituzionale di settore delle poste. Essa implica che l’offerta della Posta nel settore dei servizi postali può e deve adeguarsi ai cambiamenti nel comportamento della clientela, agli sviluppi del mercato e delle tecnologie. Il capoverso 1bis garantisce che le attività scelte libera mente della Posta non esulino dal quadro costituzionale (segnatamente dalla compe tenza della Confederazione nel settore delle poste e delle telecomunicazioni). Pertanto, in linea di principio la Posta può offrire prodotti e prestazioni in forma fisica ed elettro nica nei settori della logistica e della comunicazione, del trasporto sicuro di merci e informazioni, delle prestazioni finanziarie e del trasporto regionale di viaggiatori, purché siano soddisfatte le condizioni elencate di seguito. Con ciò si intende impedire che l’azienda si scosti dal suo campo di attività tradizionale e si dedichi ad attività il cui adempimento non gode di un sufficiente consenso democratico.
Il fattore determinante per l’ammissibilità costituzionale delle attività scelte liberamente non è solo la loro stretta correlazione con lo scopo dell’azienda, ma anche il fatto che
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non costituiscano una nuova attività principale a sé stante. Infatti, le singole attività nei settori scelti liberamente devono essere di importanza secondaria rispetto ai servizi principali. Specificatamente, l’«importanza secondaria» riguarda il loro onere e la loro entità (e non in senso puramente finanziario) in confronto alle attività principali di cui al capoverso 1 lettere a–c.
Lett. b: inoltre è necessario un interesse pubblico concreto. Un interesse pubblico con creto può sussistere, per esempio, nel rimediare a un fallimento del mercato o nell’adempiere un obiettivo di copertura definito a livello politico, oppure quando le at tività scelte liberamente servono a migliorare la qualità della prestazione del servizio universale. Inoltre, un’attività scelta liberamente è ammessa quando contribuisce allo sviluppo positivo dell’economia e al raggiungimento di obiettivi macroeconomici (soste nibilità, digitalizzazione, ecc.). In ogni modo, le attività scelte liberamente, come già oggi, non possono servire interessi puramente finanziari o fiscali. Tuttavia, quelle intra prese per ragioni di economia aziendale, tra cui una migliore ripartizione dei costi e dei rischi con l’obiettivo di svolgere in modo più economico l’attività principale, dovranno essere ammissibili anche in futuro, come sostiene l’attuale giurisprudenza del Tribunale federale18.
Sezione 1a : Acquisizione di partecipazioni in imprese da parte della Posta
Nella sezione 1a viene introdotta una nuova procedura per verificare il rispetto dello scopo aziendale della Posta nell’acquisizione di partecipazioni economicamente rile vanti. Una procedura di questo tipo non è prevista nel diritto societario privato, in parti colare per le società anonime di diritto privato. In tale ambito, lo scopo è definito nei contratti societari o negli statuti. Al contrario, per la Posta, che è una società anonima di diritto speciale con compiti pubblici, lo scopo è sancito in particolare nell’arti colo 3 LOP. Tale particolarità giustifica la verifica, ad opera di un’autorità, della legalità dell’acquisizione di partecipazioni da parte della Posta. Gli articoli 4a–4c LOP non si applicano all’acquisizione di partecipazioni in imprese da parte della Posta per le quali l’esecuzione del contratto («closing») è avvenuta prima dell’entrata in vigore della pre sente revisione, sia per motivi di sicurezza di pianificazione e certezza del diritto sia sulla base di considerazioni concernenti il diritto transitorio.
La verifica è effettuata dalla PostCom, che sorveglia il mercato postale svizzero e vigila sulla qualità del servizio universale postale. I suoi compiti sono sanciti nella LPO. La PostCom è un’autorità federale che dispone di un segretariato specializzato e di una segreteria amministrativa; è un’istituzione indipendente, vincolata a istruzioni ed è ag gregata al DATEC solo sul piano amministrativo. Inoltre, i membri sono esperti indipen denti e non devono appartenere né lavorare per imprese attive nei mercati pertinenti
18 Cfr. DTF 138 I 378 consid. 8.6.1 seg., pag. 396 seg. in combinato disposto con consid. 8.5, pag. 395. Questa decisione del Tribunale federale, nota anche come «decisione Glarnersach», ha sollevato critiche nella dottrina: cfr. p. es. Giovanni Biaggini, ZBl 123 (2023) pagg. 665‑674; Peter Hettrich, APJ 21 (2012) pagg. 1467-1471; Andreas Lienhard, ZBJV 149 (2013) pagg. 816-818; René Rhinow, Die freie Wirtschaftsordnung ernst nehmen, NZZ del 4 settembre 2023, pag. 30; Markus Schott, dRSK (29 agosto 2012).
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(in particolare nel mercato postale). La loro nomina è di competenza del Consiglio fe derale.
La Posta sottopone alla PostCom l’acquisizione pianificata o già concordata contrat tualmente di una partecipazione in un’impresa prima dell’esecuzione del contratto, os sia prima del cosiddetto «closing», affinché la PostCom possa verificare la compatibilità con lo scopo dell’azienda di cui all’articolo 3 LOP. L’acquisizione della partecipazione non può essere eseguita finché la verifica della PostCom non si sia conclusa o non sia scaduto il termine di tre mesi. Gli effetti di diritto civile di un eventuale contratto di ac quisizione di una partecipazione in un’impresa rimangono sospesi (cfr. art. 4c cpv. 4). Con l’obbligo di verifica della compatibilità con lo scopo dell’azienda prima dell’esecu zione del contratto, la Posta e i suoi partner commerciali beneficiano della sicurezza di pianificazione. Inoltre, lo sviluppo della Posta non viene limitato in modo sproporzio nato, poiché è informata in tempo utile sull’ammissibilità della sua intenzione di acqui sto. Allo stesso tempo si ha la garanzia che la Posta non esula dal suo scopo aziendale con l’acquisizione di nuove partecipazioni in imprese.
Con questa nuova procedura viene soddisfatta la richiesta della mozione 21.4595, os sia che le acquisizioni effettuate dalla Posta al di fuori del mandato di prestazioni siano sottoposte ad approvazione. Tuttavia, la verifica viene effettuata dalla PostCom in qua lità di autorità indipendente e non dal Consiglio federale, come chiesto dalla mozione. Questo consente alla Posta di adire le vie legali contro le decisioni della PostCom. Se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 4a capoverso 1 lettere a e b, devono essere sottoposte a verifica tutte le acquisizioni di partecipazioni, poiché la distinzione tra attività rientranti e non rientranti nel mandato di servizio universale non è rilevante ai fini della compatibilità con lo scopo e spesso non è nemmeno possibile con preci sione. D’altronde, con ciò viene soddisfatta anche la richiesta avanzata dal Tribunale amministrativo federale di una verifica del rispetto dell’articolo sullo scopo da parte dell’autorità di vigilanza19. La verifica della PostCom quale autorità di vigilanza indipen dente garantisce che la Posta, nell’acquisizione di partecipazioni economicamente ri levanti in imprese, si muova all’interno del quadro legale consentito. La PostCom de cide se l’acquisizione di una nuova partecipazione sia conforme o meno all’articolo sullo scopo. Questa decisione pertanto non giustifica un particolare rapporto di prossimità che singoli concorrenti possano far valere, poiché essa interessa esclusivamente la Posta. Con la nuova procedura di cui agli articoli 4a–4c LOP viene creato un sistema chiuso per la verifica della compatibilità con lo scopo delle attività della Posta nel qua dro dell’acquisizione di partecipazioni in imprese.
Il nuovo compito della PostCom di verificare l’ammissibilità dell’acquisizione di una par tecipazione in un’impresa da parte della Posta viene aggiunto agli altri compiti della PostCom come lettera n nell’articolo 22 capoverso 2 LPO (cfr. allegato).
19 TAF A-3607/2022 del 12 novembre 2024 (non ancora cresciuta in giudicato)
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Per il rispetto dell’articolo sullo scopo in caso di ampliamenti organici dei settori di atti vità è invece competente, come finora, il consiglio d’amministrazione, in qualità di or gano direttivo supremo della Posta. Tuttavia, il proprietario può continuare a intervenire per indirizzare lo sviluppo strategico della Posta, utilizzando gli strumenti collaudati del governo d’impresa della Confederazione (obiettivi strategici, regolari colloqui tecnici e con il proprietario nonché possibilità di sanzioni secondo il principio guida 22b20).
Può capitare che la Posta debba ottenere sia l’autorizzazione per una concentrazione di imprese ai sensi della legge sui cartelli sia l’approvazione in questione. In questo caso si tratta di due procedure distinte e separate con obiettivi diversi. La procedura di approvazione concerne la verifica della compatibilità con lo scopo secondo la LOP delle attività della Posta nell’ambito dell’acquisizione di partecipazioni, mentre quella prevista dalla legge sui cartelli mira a impedire una posizione dominante sul mercato che possa sopprimere la concorrenza efficace.
Art. 4a cpv. 1
L’articolo 4a crea una nuova competenza di vigilanza specifica della PostCom nel set tore dell’acquisizione di partecipazioni da parte della Posta. La PostCom è un’autorità di vigilanza settoriale indipendente che sorveglia il mercato postale, vigila sulla qualità del servizio universale postale e verifica il rispetto del divieto di sovvenzionamento tra sversale per l’intero gruppo Posta. Dispone quindi ampiamente delle competenze spe cialistiche necessarie nel settore dei servizi postali. In altri settori, tali competenze de vono essere sviluppate o, all’occorrenza, ottenute ricorrendo a specialisti e periti esterni (cfr. art. 57 cpv. 1 della legge del 21 marzo 199721 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione [LOGA], art. 12 lett. e della legge federale del 20 dicembre 196822 sulla procedura amministrativa [PA], art. 4 del regolamento interno della PostCom)23. In particolare, la PostCom può avvalersi anche della collaborazione di esperti esterni all’Amministrazione federale per il chiarimento di questioni di fatto e giuridiche. Tutta via, la direzione, in particolare la conduzione della procedura, la produzione di prove e la competenza decisionale, è sempre assunta dalla PostCom (art. 21 cpv. 1 LPO).
La PostCom è attualmente composta da sette membri ed è assistita da un segretariato specializzato (attualmente 6,8 equivalenti a tempo pieno). La Commissione si finanzia con tasse amministrative (art. 30 cpv. 1 LPO, art. 77–80 OPO24 e regolamento sugli emolumenti della PostCom), che riscuote a copertura dei costi per le proprie presta zioni, nonché con tasse di vigilanza (art. 78 OPO) e, qualora le tasse amministrative non fossero sufficienti, attingendo al bilancio generale della Confederazione. I costi per
20 Consultabile all’indirizzo: https://www.efv.admin.ch/dam/it/sd-web/tMOhd3v5ykeI/CG-Leitsaetze-i.pdf 21 RS 172.010 22 RS 172.021 23 Cfr. anche sentenze 2A.586/2003 e 2A.587/2003 24 RS 783.01
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l’adempimento dei compiti della PostCom relativi alla procedura di verifica dell’ammis sibilità dell’acquisizione di nuove partecipazioni economicamente rilevanti in imprese da parte della Posta sono – nel limite del possibile – addebitati alla Posta attraverso tasse amministrative a copertura dei costi conformemente all’articolo 30 capoverso 1 LPO. Questa disposizione garantisce che i costi del nuovo compito e l’onere a carico della PostCom non debbano essere finanziati da tutti i fornitori di servizi postali tramite la tassa di vigilanza e che possibilmente non insorgano costi nemmeno per la Confe derazione. L’articolo 30 capoverso 1 LPO si applica anche alle decisioni della PostCom ai sensi degli articoli 4a–4c LOP, poiché questo nuovo compito della Commissione è aggiunto come lettera n all’articolo 22 capoverso 2 LPO.
La procedura di cui agli articoli 4a–4c LOP deve sottostare anche agli articoli 23–28 LPO (obbligo di fornire informazioni, vigilanza e provvedimenti, sanzioni amministra tive, assistenza amministrativa e trattamento di dati personali). Questo comporta, ol tre all’aggiunta della lettera n con il nuovo compito all’articolo 22 capoverso 2 LPO, anche l’adeguamento degli articoli 23 capoverso 3, 24 capoverso 1 e 25 capoverso 1 LPO (cfr. allegato e modifica della LPO). Gli articoli 23–28 LPO si applicheranno quindi all’adempimento di tutti i compiti legali della PostCom, compresa l’esecuzione degli articoli 4a–4c LOP, garantendo che la Commissione disponga di tutti gli stru menti fondamentali per l’adempimento di tali compiti e rispetti le disposizioni. In previsione dell’entrata in vigore della LOP rivista, occorre esaminare le necessarie modifiche o integrazioni della OPO, del regolamento interno della PostCom e del re golamento sugli emolumenti della PostCom. La Posta deve sottoporre a verifica da parte della PostCom la prevista acquisizione di una partecipazione in un’impresa prima dell’esecuzione del contratto, qualora siano soddisfatte cumulativamente due condizioni (cpv. 1 lett. a e b). La prima condizione per avviare la procedura riguarda l’acquisizione di partecipazioni in imprese di una certa rilevanza economica. Nell’ultimo esercizio, l’impresa oggetto dell’acquisizione deve aver realizzato una cifra d’affari totale di almeno 50 milioni di franchi. La soglia di 50 mi lioni di franchi è stata fissata tenendo conto delle acquisizioni di partecipazioni effet tuate dalla Posta negli ultimi tre anni. Questo meccanismo basato su soglie della cifra d’affari è analogo a quello descritto nell’articolo 9 della legge federale del 6 otto bre 199525 sui cartelli (LCart) e nell’articolo 3 della legge del 19 dicembre 2025 sulla verifica degli investimenti (LVI)26. In secondo luogo, la partecipazione della Posta deve portarla, direttamente o indirettamente, a detenere la maggioranza del capitale o dei voti. Con maggioranza del capitale o dei voti si intende che la Posta dispone o della maggioranza del capitale nominale o della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell’organo supremo della società (nel caso di una SA, nell’assemblea generale), assi curandole spesso il controllo o almeno un’influenza determinante sull’impresa acqui sita.
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Se l’acquisizione di una partecipazione in un’impresa non soddisfa le condizioni di cui al capoverso 1, la PostCom non effettua alcuna procedura di verifica dell’ammissibilità dell’acquisizione. La Posta deve garantire il rispetto dello scopo dell’azienda ovvia mente anche con queste acquisizioni. Se sussistono incertezze sul rispetto delle con dizioni di cui al capoverso 1, la PostCom può avviare la procedura d’ufficio (art. 4a cpv. 3).
Art. 4a cpv. 2
La Posta deve fornire alla PostCom la documentazione necessaria per la verifica. In questo modo, la Commissione viene a conoscenza dell’intenzione di acquisire una par tecipazione in un’impresa soggetta ad approvazione e può avviare la procedura. La documentazione deve contenere in particolare informazioni sul settore di attività dell’impresa, sull’entità della partecipazione nell’impresa nonché sulla cifra d’affari nell’ultimo esercizio prima dell’acquisizione. Al momento del ricevimento della docu mentazione da parte della PostCom inizia il termine di tre mesi di cui all’articolo 4c capoverso 1. Se la documentazione inoltrata è incompleta, può verificarsi un ritardo nella procedura causato dalla Posta (cfr. art. 4c cpv. 5).
Art. 4a cpv. 3
La PostCom verifica l’acquisizione di partecipazioni in imprese su domanda della Posta (art. 4a cpv. 1). In singoli casi, la PostCom può avviare anche d’ufficio una verifica della compatibilità con lo scopo dell’azienda di un’acquisizione di partecipazioni da parte della Posta (analogamente all’art. 35 LCart). Questa disposizione si applica in partico lare ai casi limite in cui sussistono incertezze sul rispetto delle condizioni di cui all’arti colo 4a capoverso 1, o se la Posta non sottopone alla PostCom l’acquisizione di una partecipazione in un’impresa soggetta ad approvazione (per inosservanza o omis sione). In questo modo, la PostCom ha la possibilità di verificare l’acquisizione di una partecipazione soggetta ad approvazione anche dopo l’esecuzione del contratto. In tal caso, il termine di cui all’articolo 4c capoverso 1 inizia a decorrere non appena la Post Com ha ricevuto la documentazione necessaria dalla Posta. Il capoverso 3 non si ap plica all’acquisizione di partecipazioni in imprese da parte della Posta per le quali l’ese cuzione del contratto («closing») è avvenuta prima dell’entrata in vigore della presente revisione.
Art. 4a cpv. 4
PostFinance SA (di seguito PostFinance) è una società anonima di diritto privato la cui unica azionista è la Posta Svizzera SA (art. 14 cpv. 1 e 2 LOP e ora art. 2 cpv. 3 e 4 P- LOP ). Diversamente da altre società del gruppo Posta, aspetti importanti legati all’ac quisizione di partecipazioni da parte di PostFinance sono già disciplinati. Per questo motivo, l’acquisizione di partecipazioni da parte di PostFinance è esclusa dalla verifica da parte della PostCom di cui all’articolo 4a capoverso 1.
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Le banche, in particolare quelle di rilevanza sistemica come PostFinance, sottostanno a rigide disposizioni di diritto bancario (art. 4 cpv. 1 della legge dell’4 novembre 193427 sulle banche [LBCR], ordinanza del 1° giugno 201228 sui fondi propri [OFoP] e ordi nanza del 30 novembre 201229 sulla liquidità [OLiq]), in particolare riguardo ai fondi propri e alla liquidità. Queste regole riducono notevolmente il margine di manovra per l’acquisizione di partecipazioni. Il diritto bancario disciplina inoltre l’acquisizione di par tecipazioni tenendo rigorosamente conto dei rischi. Essa è limitata secondo l’articolo 4 capoverso 4 LBCR e il rispetto di tale limite è verificato dalla FINMA nell’ambito della vigilanza sulle banche.
Per legge, quindi, l’acquisizione di partecipazioni deve essere proporzionata ai fondi propri (art. 4bis LBCR). A seconda del rischio e dell’entità di una partecipazione, quest’ultima deve essere coperta con fondi propri supplementari oltre a quelli consueti e alla liquidità (cfr. la copertura dei grandi rischi con fondi propri di base, art. 97 segg. OFoP). Quest’obbligo di coprire l’acquisizione di partecipazioni con fondi propri, spesso onerosi, ha un effetto disciplinante sulle banche.
Inoltre, le partecipazioni che superano determinati valori soglia (art. 95 OfoP) sono sog gette a obblighi di sorveglianza e di comunicazione (art. 100 segg. OfoP).
Una banca ha bisogno di liquidità principalmente per mantenere in funzione le sue at tività bancarie (incluse la gestione di attivi e passivi, nonché le riserve legali di fondi propri e di liquidità). I mezzi liquidi vengono destinati in primo luogo alle operazioni attive, nel caso di PostFinance agli investimenti finanziari. Ciò costituisce una diffe renza sostanziale rispetto alle imprese al di fuori del settore bancario. Per PostFinance questo significa che l’acquisizione di partecipazioni è rara e se del caso sempre in con formità con lo scopo dell’azienda (cfr. rapporto di gestione di PostFinance 202430). Al trimenti, il consiglio d’amministrazione di PostFinance si esporrebbe al rischio di una violazione dell’obbligo di diligenza e di fedeltà.
Pertanto, PostFinance non è mai stata considerata un problema in relazione all’acqui sizione di partecipazioni dal punto di vista del diritto della concorrenza. Assegnare alla PostCom un nuovo compito specifico di vigilanza sulle acquisizioni di partecipazioni da parte di PostFinance, un’azienda già fortemente regolamentata e soggetta a vigilanza, creerebbe oltretutto un ulteriore svantaggio competitivo, oggettivamente ingiustificato, a danno di PostFinance stessa in confronto ad altre banche di rilevanza sistemica.
Sulla base di queste considerazioni si rinuncia all’applicazione degli articoli 4a–4c LOP a PostFinance. Il diritto bancario ha già un effetto disciplinante sufficiente.
27 RS 952.0 28 RS 952.03 29 RS 952.06 30 Consultabile all’indirizzo: Rapporto di gestione 2024, pag. 75, n. 10 (Partecipazioni significative).
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Art. 4b cpv. 1
Nell’ambito dei procedimenti amministrativi si applicano le garanzie procedurali gene rali previste dall’articolo 29 Cost. (tra cui il diritto alla parità ed equità di trattamento, il diritto a essere giudicati entro un termine ragionevole, il diritto di essere sentiti, il diritto di consultazione degli atti, l’obbligo di motivazione, ecc.) e la garanzia della via giudi ziaria secondo l’articolo 29a Cost. (diritto al giudizio di una controversia da parte di un’autorità giudiziaria). La PA concretizza e attua tali garanzie nel campo del diritto amministrativo federale. La presente disposizione stabilisce che le leggi citate costitui scono la fonte giuridica primaria per la procedura di verifica dell’ammissibilità dell’ac quisizione di una partecipazione in un’impresa da parte della Posta, a meno che la LOP non contenga espressamente disposizioni contrarie. Con ciò sono assicurate le garan zie procedurali e la tutela giurisdizionale della Posta, senza che sia necessario discipli nare tutti i dettagli procedurali nella LOP.
Art. 4b cpv. 2
La procedura di verifica della compatibilità con lo scopo dell’azienda in caso di acqui sizione di nuove partecipazioni in imprese economicamente rilevanti riguarda la Posta e le società del gruppo Posta. La Posta è parte nella procedura ai sensi dell’articolo 6 PA. Questa garanzia procedurale conferisce alla Posta il diritto di essere sentita, di consultare gli atti e di avvalersi di rimedi giuridici. L’oggetto della verifica è stabilire se l’acquisizione di una partecipazione in un’impresa da parte della Posta avvenga nel rispetto dell’articolo sullo scopo e quindi se l’acquisizione sia ammissibile. Tale verifica non interessa terzi e ha un effetto solo indiretto sui potenziali concorrenti. Pertanto, i terzi non sono parti in questa procedura né sono legittimati a ricorrere.
Art. 4c cpv. 1–3
Su domanda della Posta, la PostCom verifica se l’acquisizione prevista di una parteci pazione in un’impresa rientri nell’ambito dell’articolo 3 LOP sullo scopo dell’azienda. La PostCom deve concludere la verifica entro tre mesi dall’inoltro della documentazione da parte della Posta (analogamente all’art. 33 cpv. 3 LCart e all’art. 8 cpv. 1 LVI31).
Prima di decidere, la PostCom consulta i proprietari (SG-DATEC/AFF). Può sentire anche altre unità amministrative interessate, come ad esempio l’UFCOM.
La PostCom conduce la procedura istruttoria e conclude la procedura di verifica della compatibilità con lo scopo dell’azienda di un’acquisizione di una partecipazione in un’impresa mediante una decisione.
Se la PostCom ritiene che sussista la compatibilità con lo scopo, approva tale acquisi zione mediante una decisione comunicata alla Posta.
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La PostCom può approvare l’acquisizione anche vincolandola a determinate condizioni o oneri. Se constata un’incompatibilità con lo scopo dell’azienda, non approva la previ sta acquisizione della partecipazione in un’impresa o limita l’approvazione solo alla parte ammissibile dell’acquisizione (p. es. escludendo determinate parti dell’impresa). Anche in questi casi emette una decisione nei confronti della Posta, che può essere impugnata esclusivamente davanti al Tribunale amministrativo federale. La decisione del Tribunale amministrativo federale può essere a sua volta impugnata davanti al Tri bunale federale.
Art. 4c cpv. 4
Analogamente all’articolo 34 LCart32, la legge stabilisce espressamente che gli effetti di diritto civile di un’acquisizione soggetta ad approvazione di una partecipazione in un’impresa rimangono sospesi fino alla valutazione da parte della PostCom o alla sca denza del termine di tre mesi (nel senso di un effetto sospensivo). Questa precisazione serve a garantire, nell’ambito del diritto civile, il divieto di esecuzione previsto dal diritto amministrativo durante questo stato di sospensione giuridica.
Art. 4c cpv. 5
Se la PostCom non prende una decisione entro la scadenza di cui al capoverso 1, l’acquisizione della partecipazione in un’impresa è considerata implicitamente appro vata. Per la Posta, alla scadenza di tale termine procedurale deve essere chiaro se l’acquisizione della partecipazione è stata approvata. In tal modo viene posta fine allo stato di sospensione giuridica relativo all’acquisizione. Con questo meccanismo si crea, tra l’altro, un obbligo di risoluzione rapida del singolo caso, paragonabile all’imperativo di celerità. L’approvazione implicita prevista dalla presente legge è analoga alle dispo sizioni della legge sui cartelli relative all’autorizzazione e all’esecuzione delle concen trazioni di imprese (art. 34 LCart), nonché alle norme concernenti la procedura di veri fica contenute nella LVI33 (art. 9 cpv. 1).
Il rispetto del termine di tre mesi dipende tuttavia in modo determinante dall’effettiva cooperazione della Posta. In particolare, eventuali ritardi nella trasmissione delle infor mazioni da parte della Posta possono ritardare notevolmente la procedura. Questi ri tardi, di cui la PostCom non è responsabile, non devono comportare un abbreviamento del tempo a disposizione per la verifica della PostCom. Essa può quindi ordinare una corrispondente proroga del termine di verifica in caso di ritardi procedurali imputabili alla Posta. Negli altri casi, la PostCom non è autorizzata a prorogare autonomamente il termine (analogamente all’art. 33 cpv. 3 LCart34 e all’art. 9 cpv. 2 LVI).
32 RS 251 33 FF 2026 31
34 FF 1995 I 389, pag. 476
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Se la PostCom non emette né una decisione di approvazione (o di rifiuto) né una deci sione di accertamento, l’acquisizione è implicitamente approvata.
Art. 4c cpv. 6
Questa disposizione disciplina le conseguenze in caso di comportamento illecito da parte della Posta, in particolare in caso di violazione dell’obbligo di notifica, di esecu zione di un’acquisizione di una partecipazione in un’impresa vietata dalla PostCom, di ottenimento dell’approvazione dando indicazioni false oppure di violazione degli oneri (analogamente agli art. 37 e 38 LCart). In primo luogo, questo capoverso intende ga rantire il rispetto dello scopo dell’azienda di cui all’articolo 3 LOP. La PostCom può pertanto adottare misure per ristabilire il rispetto dello scopo dell’azienda o revocare un’approvazione già concessa. Un annullamento dell’acquisizione deve essere ordi nato solo come ultima ratio, qualora non sia possibile ripristinare lo stato conforme alla legge con altre misure o oneri. A tal fine, la PostCom dispone in particolare degli stru menti di esecuzione previsti dagli articoli 24 e 25 LPO (cfr. allegato concernente la mo difica della LPO).
Inoltre, all’occorrenza, è possibile avvalersi anche degli strumenti di governo d’impresa della Confederazione (soprattutto le possibilità di sanzioni secondo il principio guida 22b e la facoltà di intervento del Parlamento conferitagli dall’art. 28 cpv. 1bis lett. b n. 2 LParl).
Art. 13‒15
Le disposizioni finali concernono la trasformazione della forma giuridica della Posta, lo scorporo di PostFinance, le disposizioni transitorie e quelle sull’entrata in vigore. Ad eccezione dei capoversi 1 e 2 dell’articolo 14, che vengono integrati nell’articolo 2, tali disposizioni non sono più necessarie in virtù del completamento della trasformazione e dello scorporo nonché della scadenza dei termini transitori, pertanto possono essere abrogate.
Allegato
L’articolo 22 capoverso 2 della legge sulle poste deve essere integrato con la lettera n per includere il nuovo compito della PostCom, ossia la verifica dell’ammissibilità delle acquisizioni di partecipazioni economicamente rilevanti in imprese da parte della Posta.
La procedura di cui agli articoli 4a–4c LOP deve sottostare anche agli articoli 23–28 LPO (obbligo di fornire informazioni, vigilanza e provvedimenti, sanzioni amministra tive, assistenza amministrativa e trattamento di dati personali). Gli articoli 23 capo verso 3, 24 capoverso 1 e 25 capoverso 1bis LPO sono adeguati di conseguenza. Secondo l’articolo 23 capoverso 1 LPO, la Posta, in qualità di fornitrice, deve trasmet tere alla PostCom e al segretariato specializzato le informazioni di cui necessitano per adempiere i loro compiti, quindi anche quelli relativi agli articoli 4a–4c LOP. A ti tolo di chiarimento, l’articolo 23 capoverso 3 LPO viene integrato con la precisazione che la Posta deve fornire alla PostCom in particolare le informazioni necessarie per
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verificare l’ammissibilità dell’acquisizione di nuove partecipazioni in imprese confor memente agli articoli 4a–4c LOP. Agli articoli 24 capoverso 1 e 25 capoverso 1bis è aggiunto il rimando agli articoli 4a– 4c LOP. La PostCom quindi vigila, nell’ambito dei propri compiti, affinché siano rispet tate anche le disposizioni legali relative agli articoli 4a–4c LOP. In caso di violazione di tali disposizioni, essa può imporre al fornitore e alla Posta di pagare un importo fino al 10 per cento della cifra d’affari media realizzata in Svizzera negli ultimi tre esercizi con la fornitura di servizi postali. Gli articoli 23–28 LPO si applicano quindi all’adempimento di tutti i compiti legali della PostCom, compresa l’esecuzione degli articoli 4a–4c LOP. In vista dell’entrata in vigore della LOP rivista, occorrerà esaminare se saranno ne cessarie modifiche o integrazioni della OPO, della OOP, del regolamento interno della PostCom, del regolamento sugli emolumenti della PostCom o altre disposizioni ese cutive.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
La modifica può avere ripercussioni indirette negative sul bilancio della Confedera zione, la cui entità non è tuttavia stimabile al momento attuale. La precisazione dello scopo dell’azienda e la verifica dell’acquisizione di partecipazioni in imprese può far sì che, a medio termine, la Posta debba rinunciare a previsti sviluppi della sua attività aziendale. Ciò potrebbe influire sullo sviluppo imprenditoriale della Posta e/o interes sare attività redditizie, determinando una possibile riduzione dei ricavi potenziali dell’azienda e compromettendo l’autofinanziamento del servizio universale. Di conse guenza, potrebbe ridursi sia la capacità di pagare dividendi sia il sostrato fiscale della Posta. Inoltre, potrebbe diminuire il valore della partecipazione della Confederazione nella Posta. Al tempo stesso, la precisazione dello scopo dell’azienda e la verificabilità dell’acquisizione di partecipazioni in imprese potrebbero frenare gli investimenti in set tori d’attività rischiosi.
Con l’approvazione delle acquisizioni di partecipazioni da parte della Posta, la Post Com assume un nuovo compito. Tuttavia, questo non dovrebbe comportare un au mento del personale presso la Commissione e il suo segretariato specializzato, tanto più che si prevede solo un numero limitato di acquisizioni di partecipazioni rilevanti e che la procedura è di breve durata (tre mesi). Qualora manchi puntualmente la compe tenza specialistica necessaria per la valutazione di una specifica acquisizione di una partecipazione, la PostCom può ricorrere a periti esterni all’Amministrazione federale. Questa facoltà le è concessa dagli articoli 57 capoverso 1 LOGA, 12 lettera e PA e 4 del regolamento interno della PostCom35. La conduzione della procedura, la produ
35 Cfr. anche sentenze 2A.586/2003 e 2A.587/2003
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zione di prove e la competenza decisionale rimangono tuttavia di competenza del se gretariato specializzato e della PostCom (cfr. art. 21 cpv. 1 LPO). I costi supplementari possono essere coperti con la riscossione di tasse amministrative (art. 30 cpv. 1 LPO) a carico della Posta.
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le re gioni di montagna Il presente progetto non ha ripercussioni rilevanti per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna.
5.3 Ripercussioni sull’economia
Concorrenza e innovazione
La precisazione dello scopo dell’azienda riduce le potenziali distorsioni della concor renza, rendendola più efficace, tra la Posta e i fornitori privati nei mercati in cui sono in competizione. Di conseguenza ci si può attendere che ciò favorisca l’innovazione e l’efficienza. Nel contempo, la Posta deve continuare ad avere la possibilità di svilup parsi per soddisfare le esigenze della popolazione e dell’economia e di reagire ade guatamente ai mutamenti del contesto di mercato.
Consumatori
Una concorrenza efficace tra la Posta e i fornitori privati ha ripercussioni positive sui prezzi, sulla qualità e sulla varietà dell’offerta. Allo stesso tempo, con il vincolo di scopo la Posta rimane concentrata sui suoi compiti pubblici fondamentali. Tuttavia, esiste il rischio che un’interpretazione troppo restrittiva dello scopo della Posta limiti il suo mar gine di innovazione e causi una maggiore necessità di intervento sui prezzi.
5.4 Ripercussioni sulla società
Il presente progetto non ha ripercussioni rilevanti sulla società.
5.5 Ripercussioni sull’ambiente
Il presente progetto non ha ripercussioni rilevanti sull’ambiente.
5.6 Ripercussioni sulla Posta
Con la modifica dell’articolo sullo scopo dell’azienda la Posta dovrebbe in linea di prin cipio poter proseguire le sue attuali attività. Inoltre, dovrebbe avere la possibilità di svi lupparsi per soddisfare le esigenze della popolazione e dell’economia e di reagire ade guatamente ai mutamenti del contesto di mercato. Tuttavia, la precisazione dello scopo dell’azienda può far sì che, a medio termine, la Posta debba rinunciare ad alcuni svi luppi ulteriori della sua attività aziendale. Con l’introduzione della procedura di verifica per valutare se l’acquisizione di una partecipazione in un’impresa non sia incompatibile 23/26
con lo scopo dell’azienda, la Posta subirà una limitazione della libertà d’azione nella misura in cui dovrà sottoporre alla PostCom le sue acquisizioni di partecipazioni eco nomicamente rilevanti affinché sia eseguita tale verifica e possa essere rilasciata l’ap provazione.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
Il progetto si fonda sull’articolo 92 capoverso 1 Cost., che attribuisce alla Confedera zione la competenza per il settore delle poste e delle telecomunicazioni. L’articolo 92 capoverso 2 Cost. formula un mandato di prestazioni alla Confederazione, che la ob bliga a garantire in tutte le regioni del Paese un servizio universale sufficiente e a prezzo ragionevole nel settore dei servizi postali e di telecomunicazione. Questa dispo sizione crea una riserva costituzionale speciale rispetto all’articolo 94, il cui capo verso 1 stabilisce che la Confederazione e i Cantoni si attengono al principio della li bertà economica. Questo principio va inteso anche come impegno in favore di un ordi namento economico fondato sull’economia di mercato e sul diritto privato. Ne consegue che la Confederazione e i Cantoni, in linea di principio, lasciano la produzione di beni e la fornitura di prestazioni all’economia privata. L’articolo 92 Cost. attribuisce alla Con federazione una chiara competenza nel settore delle poste, anche se l’esatta portata di tale competenza è deliberatamente formulata in modo aperto. I singoli elementi del mandato conferito alla Confederazione sono – anche a causa dello sviluppo tecnolo gico nel settore postale e delle telecomunicazioni, non facilmente prevedibile nel 1998 – volutamente formulati in termini che necessitano di concretizzazione, lasciando al legislatore federale un ampio margine di manovra36. Nella letteratura giuridica, mentre Markus Kern nel Commento basilese alla Costituzionale federale37 sostiene un’inter pretazione restrittiva del termine «settore delle poste», Andreas Stöckli argomenta a favore di un’interpretazione più ampia e dinamica nell’ambito del diritto vigente38. Tut tavia, già dottrine precedenti sostenevano che il settore delle poste non è stato fissato in modo storicamente immutabile, ma fosse soggetto a continui cambiamenti sociali e tecnologici. Quando il legislatore ha dichiarato il settore delle poste una materia di com petenza federale, non avrebbe avuto in mente solo il servizio postale così come esi steva nel 1849 al momento del passaggio delle poste cantonali alla Confederazione. La norma costituzionale che sanciva la competenza federale sul settore postale avrebbe inteso tenere adeguatamente conto anche degli sviluppi futuri39.
36 Biaggini Giovanni, in BV Kommentar, 2007, art. 92. 37 Kern, Markus, in: Basler Kommentar BV, 1a ediz. 2015, art. 92 38 Stöckli, Andreas, Kurzgutachten betreffend Unternehmenszweck der Schweizerischen Post AG, Friburgo, 24 aprile 2022 39 Jakob Buser, Das Schweiz. Postverkehrsgesetz, 2a ediz., Zurigo 1930, pag. 15.
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Con la nuova definizione dello scopo nell’articolo 3 LOP vengono concretizzati alcuni aspetti parziali del concetto costituzionale di settore delle poste e adeguati puntual mente all’evoluzione tecnologica. Viene così precisato il quadro di riferimento delle fu ture attività della Posta, al fine di garantire la certezza del diritto e la sicurezza di piani ficazione . Secondo l’Ufficio federale di giustizia (UFG), la seconda parte dell’articolo 3 capoverso 1 lettera abis LOP introduce una nuova prestazione autonoma, per la quale la Confede razione non dispone di alcuna competenza costituzionale. La possibilità ivi riconosciuta alla Posta di offrire (proprie) prestazioni di comunicazione digitali è ammissibile soltanto nella misura in cui esse costituiscano prestazioni preliminari o accessorie, relative in particolare agli invii postali (Post-App) e al traffico dei pagamenti (app PostFinance e Post Twint), che rientrano nelle «prestazioni connesse» e, per quanto riguarda la Post- App, nel nuovo capoverso 1bis dell’articolo 3 LOP. Come prestazione autonoma, tutta via, essa consentirebbe alla Posta anche di offrire, per esempio, software per l’ufficio. Non si tratterebbe quindi di una prestazione preliminare o accessoria della lettera digi tale, ma di una nuova attività principale per la quale la Confederazione non disporrebbe della competenza costituzionale.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il progetto non contravviene né agli impegni internazionali della Svizzera né ai suoi impegni nei confronti dell’Unione europea.
6.3 Forma dell’atto
Conformemente all’articolo 164 capoverso 1 Cost. e all’articolo 22 capoverso 1 della legge sul Parlamento (LParl), tutte le disposizioni importanti che contengono norme di diritto sono emanate sotto forma di legge federale. Pertanto, con il presente progetto la LOP viene modificata secondo la procedura legislativa ordinaria. L’atto normativo sottostà a referendum facoltativo.
6.4 Subordinazione al freno alle spese
Il progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa. Non sottostà pertanto al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost).
6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza fi
scale La ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni non è pregiudicata.
6.6 Conformità alla legge sui sussidi
I principi della legge sui sussidi sono rispettati.
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6.7 Delega di competenze normative
In virtù dell’articolo 182 capoverso 1 Cost., il Consiglio federale emana norme di diritto sotto forma di ordinanza, per quanto ne sia autorizzato dalla Costituzione o dalla legge. Se sono necessarie altre disposizioni di esecuzione, la competenza legislativa del Con siglio federale discende dalla sua competenza in materia di esecuzione (art. 182 cpv. 2 Cost.). La LOP contiene una competenza esecutiva di diritto speciale nell’articolo 12 che non è modificata dal presente progetto.
Nella LOP non sono delegate nuove competenze legislative specifiche al Consiglio fe derale.
6.8 Protezione dei dati
Il progetto non contiene alcuna modifica rilevante per la protezione dei dati.
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