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Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità

1° aprile 2026

Compendio

L’Accordo sul cambiamento climatico, il commercio e la sostenibilità (ACCTS) fir­ mato il 15 novembre 2024 da Costa Rica, Islanda, Nuova Zelanda e Svizzera è un nuovo tipo di accordo plurilaterale. Contribuisce agli obiettivi di politica climatica e ambientale tramite direttive di politica commerciale innovative e giuridicamente vincolanti, permettendo così di compiere passi concreti su questioni per le quali non erano ancora stati raggiunti accordi a livello multilaterale. L’Accordo, di cui si punta ad ampliare la portata grazie all’adesione di altri Paesi, contribuirà al sistema commerciale multilaterale.

Situazione iniziale La politica economica esterna della Svizzera mira a mantenere e incrementare la pro­ sperità generale, in linea con uno sviluppo sostenibile. Caratterizzato da un’econo­ mia nazionale aperta, il nostro Paese si fonda su un sistema commerciale multilate­ rale basato su principi giuridici, a garanzia della certezza del diritto e del benessere della popolazione. All’interno dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) sono stati svolti lavori preliminari in merito alle interdipendenze tra commercio e ambiente, con l’obiettivo di contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico e altre grandi sfide ambientali e di sostenere lo sviluppo sostenibile. Tuttavia, dalle discussioni non è ancora emersa alcuna conclusione concreta dei negoziati, e le at­ tuali tensioni geopolitiche rendono ancora più difficile intraprendere iniziative di questo genere. L’ACCTS non fa parte dell’ordinamento dell’OMC ma è stato sviluppato in confor­ mità a tali disposizioni. L’obiettivo è fornire spunti per i lavori all’interno dell’OMC e di altri fori internazionali e sostenerli con nuove soluzioni innovative. Partecipando a questa iniziativa la Svizzera ha svolto un ruolo chiave nella definizione del presente Accordo.

Contenuto del progetto Le Parti contraenti dell’ACCTS si impegnano ad abolire completamente i dazi all’im­ portazione su 360 beni ambientali, tra cui figurano tecnologie nei settori della prote­ zione dell’ambiente, delle energie rinnovabili, dell’economia circolare e dell’effi­ cienza energetica. L’ACCTS contiene anche un elenco di 114 servizi ambientali e legati all’ambiente che, sulla base di una nuova definizione, contribuiscono in modo sostanziale al raggiungimento degli obiettivi ambientali stabiliti nell’Accordo stesso. Le Parti si impegnano ad astenersi da misure discriminatorie o che possono limitare l’accesso al mercato. La liberalizzazione del commercio e la maggiore certezza del diritto rafforzano le catene del valore internazionali per beni e servizi rispettosi dell’ambiente. Mediante disposizioni vincolanti a livello internazionale, l’ACCTS disciplina il ver­ samento di sussidi per le energie fossili dannosi: i sussidi esistenti e autorizzati pos­ sono essere mantenuti, ma – con le dovute eccezioni – ne viene vietata l’introduzione di nuovi nonché l’erogazione di sussidi particolarmente dannosi per l’ambiente (p. es. quelli per il carbone e per la produzione di petrolio e gas). Le eccezioni previ­

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ste servono a salvaguardare obiettivi politici fondamentali, ad esempio per quanto riguarda la sicurezza energetica e la resilienza alle catastrofi. Con 13 linee guida non vincolanti, l’Accordo sostiene tutte le Parti che sviluppano o utilizzano volontariamente etichette ecologiche (ecolabels) per beni e servizi. Le eti­ chette aiutano da un lato i vari attori sul mercato a distinguere meglio i prodotti in base alle prestazioni ambientali e, dall’altro, i produttori a mettere in risalto il valore aggiunto dei prodotti a livello ecologico. Il meccanismo di composizione delle controversie previsto dall’ACCTS corrisponde in larga misura alla prassi svizzera per gli accordi di libero scambio e si basa su una procedura arbitrale condotta da tre arbitri nominati ad hoc, qualificati e indipen­ denti. Il rapporto finale del tribunale arbitrale è vincolante per le Parti: il Comitato misto, composto da rappresentanti delle Parti, ha il compito di monitorare e rivedere l’attuazione dell’Accordo. Tutte le decisioni sono prese per consenso. Dopo l’entrata in vigore potranno aderire altri membri dell’OMC che intendono impegnarsi a raggiungere gli ambiziosi obiettivi definiti all’interno dell’Accordo.

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Indice

Compendio 2

1.1 Necessità di agire e obiettivi 6

1.2 Alternative esaminate 6

1.3 Svolgimento e risultato dei negoziati 8

1.4 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario,

nonché con le strategie del Consiglio federale 9

2 Punti essenziali dell’Accordo 9

2.1 Contenuto dell’Accordo 9

2.1.1 Compendio 9

2.1.2 Scambi di beni ambientali 9

2.1.3 Scambi di servizi ambientali 10

2.1.4 Sussidi per le energie fossili 12

2.1.5 Linee guida non vincolanti

per etichette ecologiche volontarie 17

2.1.6 Disposizioni istituzionali e composizione

delle controversie 18

2.1.7 Entrata in vigore 18

2.2 Valutazione 18

2.3 Versioni linguistiche 19

3 Commento ai singoli articoli 19

3.1 Preambolo 19

3.2 Capitolo 1: Disposizioni generali e preliminari 20

3.3 Capitolo 2: Scambi di beni ambientali 21

3.4 Capitolo 3: Scambi di servizi ambientali 22

3.5 Capitolo 4: Sussidi per le energie fossili 24

3.6 Capitolo 5: Programmi volontari di etichettatura ecologica 28

3.7 Capitolo 6: Disposizioni istituzionali 29

3.8 Capitolo 7: Composizione delle controversie 31

3.9 Capitolo 8: Disposizioni finali 33

4 Ripercussioni 34

4.1 Ripercussioni per la Confederazione 34

4.1.1 Ripercussioni finanziarie 34

4.1.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale 34

4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli

agglomerati e le regioni di montagna 35

4.3 Ripercussioni sull’economia 35

4.4 Ripercussioni sulla società 36

4.5 Ripercussioni sull’ambiente 36

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4.6 Altre ripercussioni 37

5 Aspetti giuridici 37

5.1 Costituzionalità 37

5.2 Compatibilità con altri impegni internazionali della Svizzera 38

5.3 Validità per il Liechtenstein 38

5.4 Forma dell’atto 38

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Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

La politica economica esterna della Svizzera mira a mantenere e incrementare la pro­ sperità generale, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, a cui fornisce diret­ tamente un importante contributo. A livello internazionale si discutono quindi ormai da anni varie questioni legate alle interdipendenze tra commercio e ambiente, con l’obiettivo di concordare misure di politica commerciale che consentano di raggiun­ gere gli obiettivi di politica ambientale. La Svizzera è un’economia aperta di medie dimensioni e, in quanto tale, si fonda sul sistema normativo multilaterale inerente al commercio mondiale, che garantisce la necessaria certezza del diritto alle attività economiche internazionali e costituisce una base irrinunciabile per il mantenimento del benessere della popolazione. Finora, tut­ tavia, non ci sono stati risultati significativi a livello multilaterale per quanto riguarda commercio e ambiente; l’attuale aumento delle tensioni geopolitiche rende inoltre an­ cora più difficile intraprendere iniziative di questo genere. L’Accordo sui cambiamenti climatici, il commercio e la sostenibilità (Agreement on Climate Change, Trade and Sustainability, ACCTS), concepito come accordo pluri­ laterale aperto, persegue in quanto tale un approccio innovativo. Le disposizioni mi­ rano a far sì che il commercio internazionale possa contribuire alla lotta contro il cam­ biamento climatico e altre grandi sfide ambientali, tra cui la perdita di biodiversità e l’inquinamento, favorendo così lo sviluppo sostenibile; sono inoltre in linea con il diritto commerciale internazionale dell’OMC, che viene così arricchito di nuovi svi­ luppi. L’Accordo, di cui si punta ad ampliare la portata grazie all’adesione di altri Paesi, potrebbe in futuro essere integrato nell’ordinamento dell’OMC.

1.2 Alternative esaminate

Negli ultimi anni la Svizzera, che rimane favorevole a una soluzione multilaterale o a un approccio plurilaterale di ampio respiro, ha sostenuto attivamente diverse iniziative dell’OMC per promuovere le interdipendenze tra commercio e ambiente, ma non sono stati raggiunti risultati concreti. Nella dichiarazione ministeriale della conferenza dell’OMC tenutasi a Doha nel 2001, i membri sono stati incaricati di condurre nego­ ziati per ridurre o, se del caso, eliminare gli ostacoli tariffari e non tariffari agli scambi di beni e servizi ambientali. Tuttavia, a causa delle posizioni divergenti dei Paesi svi­ luppati e di quelli in via di sviluppo, questi negoziati multilaterali non hanno avuto successo. L’8 luglio 2014 un gruppo di 18 membri dell’OMC ha quindi avviato nego­ ziati plurilaterali con l’obiettivo di elaborare un accordo sui beni e servizi ambientali. Le Parti avevano sperato di concludere i negoziati durante l’ultima tornata del 2016, ma non sono riuscite a trovare un’intesa, in particolare riguardo alla definizione del concetto di «bene ambientale». I servizi ambientali di base sono indicati nella lista W/120 della classificazione per settore dei servizi dell’OMC del 1991 (Services sectoral classification list), che si

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basa sulla classificazione centrale dei prodotti provvisoria delle Nazioni Unite (Cen­ tral Product Classification, CPC). La mancanza di una definizione e di una classifi­ cazione dei servizi con impatto positivo sull’ambiente era già stata riconosciuta nel 1998. Durante il ciclo di Doha sono stati intrapresi lavori in merito; tra il 2013 e il

2016 un gruppo di 23 membri dell’OMC ha partecipato ai negoziati per un accordo

plurilaterale sul commercio dei servizi (Trade in Services Agreement, TISA), che avrebbe dovuto contemplare soprattutto diversi servizi ambientali. I negoziati sono stati sospesi nel 2016. Nel 2019 Australia, Canada, Messico, Nuova Zelanda e Sviz­ zera hanno richiesto l’avvio di negoziati nel settore dei servizi ambientali, ma non ci sono stati ulteriori passi concreti al riguardo1. A novembre 2020, 50 membri dell’OMC, tra cui la Svizzera, hanno lanciato l’inizia­ tiva plurilaterale Trade and Environmental Sustainability Structured Discussions (TESSD) per far avanzare i lavori sul commercio e sulla sostenibilità ambientale e per concludere quelli del comitato sul commercio e l’ambiente e di altri organi competenti dell’OMC2. L’iniziativa comprende quattro gruppi di lavoro: uno si concentra sui beni e servizi ambientali, mentre un altro sulle questioni relative ai sussidi; gli ultimi due gruppi si occupano delle misure climatiche legate al commercio e dell’economia cir­ colare. L’iniziativa è un forum di discussione e scambio: secondo l’attuale mandato non sono previsti negoziati. Per quanto riguarda i sussidi per le energie fossili, va menzionato che, dal 2010, la Svizzera è membro del gruppo Friends of Fossil Fuel Subsidy Reform, composto da Paesi non membri del G20 e inteso a promuovere una riforma in tale ambito. Questo gruppo informale non sviluppa misure concrete, ma favorisce principalmente il dia­ logo a livello politico. La Svizzera partecipa inoltre all’iniziativa plurilaterale del- l’OMC relativa alla riforma dei sussidi per le energie fossili (Fossil Fuel Subsidy Re­ form) sin da quando è stata lanciata nel 2021. L’obiettivo è quello di limitare, eliminare gradualmente o abolire i sussidi per le energie fossili dannosi utilizzando i meccanismi esistenti o attraverso nuove proposte di riforma3. A livello internazionale si stanno adottando sempre più misure di difesa commerciale nei confronti di beni ambientali, ad esempio pannelli solari e turbine eoliche. I dazi antidumping e le misure compensative sono talvolta considerevoli, superando spesso il 100 per cento del valore dei beni in questione4. La Svizzera, invece, nonostante sia fortemente integrata nei flussi commerciali internazionali, non applica alcuna misura di difesa commerciale. Sempre sul versante internazionale, negli ultimi anni sono inol­ tre aumentate le misure di protezione del clima legate al commercio, ad esempio il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere dell’UE e del Regno Unito (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM) e l’Inflation Reduction Act degli Stati Uniti, che sovvenziona investimenti delle imprese statunitensi nelle tecnologie verdi.

1 Exploratory Discussions on Market Access: Environmental Services, 27.9.2019,

JOB/SERV/293/Rev.1 2 L’iniziativa è coordinata congiuntamente da Canada e Costa Rica, e al momento vi aderiscono 77 membri dell’OMC (stato: ottobre 2024). 3 All’iniziativa, coordinata dalla Nuova Zelanda, hanno aderito 48 membri dell’OMC (stato: ottobre 2024).

4 World Trade Report, 2022, OMC, pag. 122.

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Con l’ACCTS la Svizzera ha optato per un approccio collaborativo e un accordo plu­ rilaterale aperto, che potrebbe condurre a una strategia multilaterale. Questo accordo consente alla Svizzera e ai Paesi partner che condividono gli stessi obiettivi di forma­ lizzare il proprio impegno in materia di commercio e ambiente in modo giuridica­ mente vincolante.

1.3 Svolgimento e risultato dei negoziati

L’iniziativa per l’ACCTS è stata lanciata dalla Nuova Zelanda e annunciata a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2019 insieme a Costa Rica, Figi, Islanda e Norvegia. La Svizzera ha deciso di aderirvi, e il 24 gennaio 2020 il consigliere federale Guy Parmelin ha firmato a Davos una dichiarazione sull’avvio dei negoziati insieme ai ministri del commercio di questi Paesi. Dopo ritardi dovuti alla pandemia di COVID-19, la prima tornata negoziale si è svolta nell’autunno del 2020. Le tornate (15 in totale) si sono tenute per la maggior parte online. Le Parti hanno dimostrato una volontà comune di raggiungere un accordo commerciale credibile e ambizioso sotto il profilo climatico e ambientale. Vi sono state alcune difficoltà a livello politico e tecnico, tra cui lo sviluppo delle nuove norme e l’adattamento delle disposizioni modello di politica commerciale esistenti ai requisiti particolari di questo accordo. Era inoltre importante trovare un equilibrio tra le particolari sensibilità na­ zionali dei Paesi partecipanti. Il 15 giugno 2022 a Ginevra e il 2 maggio 2024 a Parigi i ministri del commercio dei Paesi partecipanti hanno fatto il punto sullo stato dei negoziati e hanno discusso le tappe successive. Il 24 ottobre 2023 i rispettivi rappresentanti di alto livello hanno discusso a Ginevra diversi temi negoziali. Le Figi sono state tra i primi promotori dell’iniziativa, ma si sono ritirate dai negoziati nel 2022, per mancanza di risorse. La Norvegia ha partecipato ai negoziati fino a poco prima della conclusione e ha contribuito alla definizione dell’Accordo. Tuttavia, nel giugno 2024 il governo norvegese ha deciso di non concludere i negoziati per il momento, affermando che la Norvegia aveva bisogno di più tempo prima di poter decidere se aderire. L’esito dei negoziati è pienamente in linea con gli obiettivi del mandato del Consiglio federale.

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1.4 Rapporto con il programma di legislatura

e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale Il progetto è annunciato nel messaggio del 24 gennaio 20245 sul programma di legi­ slatura 2023–2027 e nel decreto federale del 6 giugno 20246 sul programma di legi­ slatura 2023–2027. L’Accordo non ha ripercussioni finanziarie e non è quindi incluso nel piano finanziario. Il dossier contribuisce all’attuazione della Strategia per uno svi­ luppo sostenibile e fa parte del relativo piano d’azione 2024–2027 del 24 gennaio 20247. L’Accordo è in linea con la Strategia di politica economica esterna del 24 no­ vembre 20218, in cui viene menzionato.

2 Punti essenziali dell’Accordo

2.1 Contenuto dell’Accordo

2.1.1 Compendio

L’ACCTS si articola in quattro capitoli tematici, ognuno dei quali tratta un argomento che concerne sia il commercio sia l’ambiente: abolizione dei dazi per gli scambi tran­ sfrontalieri di beni ambientali, obblighi per gli scambi transfrontalieri di servizi am­ bientali, disposizioni relative ai sussidi per le energie fossili e linee guida per i pro­ grammi volontari di etichettatura ecologica. L’architettura giuridica e istituzionale dell’Accordo è in linea di massima conforme alla prassi degli accordi di libero scam­ bio della Svizzera; l’Accordo comprende un capitolo sulla composizione delle con­ troversie e uno sulle questioni istituzionali.

2.1.2 Scambi di beni ambientali

Le Parti si impegnano a liberalizzare gli scambi dei beni ambientali elencati nell’alle­ gato II abolendo completamente i dazi al riguardo. L’obiettivo della promozione degli scambi internazionali di questi beni è contribuire alla transizione verso un’economia circolare, sostenibile, a basse emissioni e resiliente al cambiamento climatico. L’Elenco dei 360 beni ambientali (allegato II) è stato redatto sulla base di quanto emerso da precedenti negoziati, che non hanno portato a un accordo nell’ambito dell’OMC, e adattato alle sfide ambientali e alle tecnologie attuali; non comprende i prodotti agricoli e alimentari contenuti nei capitoli 1–24 del sistema armonizzato

5 FF 2024 525, in particolare 100 e 121

6 FF 2024 1440, in particolare 12

7 Disponibile all’indirizzo: www.are.admin.ch > Sviluppo sostenibile > Strategia e rap­ porti> Strategia per uno sviluppo sostenibile (stato: 23 agosto 2024), pag. 35. 8 Strategia del DEFR del 24 novembre 2021 sulla politica economica esterna, disponibile all’indirizzo: www.seco.admin.ch > Servizi e pubblicazioni > Pubblicazioni > Economia esterna > Politica economica esterna (stato: 23 agosto 2024), pagg. 28 e 42.

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(SA)9. L’Elenco include beni destinati alla produzione di energie rinnovabili e tecno­ logie efficienti o rispettose dell’ambiente, nonché materiali ecologici e tecnologie per la protezione dell’ambiente. Alla produzione di molti di questi beni contribuiscono aziende svizzere integrate nelle catene del valore internazionali. L’Elenco dei beni ambientali include, per ogni bene, una descrizione dei benefici am­ bientali che ne illustra il legame in termini ecologici con gli obiettivi ambientali. Que­ sti ultimi derivano da un sistema di classificazione (allegato I) basato sul sistema di contabilità economico-ambientale delle Nazioni Unite (United Nations System of En­ vironmental Economic Accounting, UN-SEEA)10 del 2012, un documento di riferi­ mento a livello internazionale per la descrizione statistica delle interazioni tra am­ biente ed economia. Il sistema di classificazione viene utilizzato per specificare le descrizioni dei benefici ambientali di ciascun bene riportato nell’Elenco e servirà come base per aggiornare quest’ultimo. Oltre a promuovere gli scambi di beni am­ bientali, le Parti si impegnano ad appoggiare un uso sostenibile degli ecosistemi coin­ volti nella produzione di tali beni. In linea con l’obbligo di trattamento della nazione più favorita, questa liberalizzazione si applica non solo al commercio tra le Parti contraenti, ma anche al commercio con tutti i membri dell’OMC. Data l’abolizione dei dazi industriali dal 1° gennaio 2024, la tariffa doganale svizzera è già conforme agli obblighi previsti dal capitolo relativo ai beni ambientali e non deve quindi essere adeguata.

2.1.3 Scambi di servizi ambientali

L’Accordo si basa sul presupposto che gli scambi di servizi possano contribuire posi­ tivamente ad alcuni obiettivi internazionali di politica ambientale; è quindi necessario liberalizzare gli scambi di questi servizi. Le regole concordate si basano sulle dispo­ sizioni dell’Accordo generale dell’OMC del 15 aprile 199411 sugli scambi di servizi (GATS). Sono compresi solo i servizi «ambientali» o «legati all’ambiente» elencati nell’allegato IV, che rientrano nella definizione e soddisfano gli obiettivi ambientali negoziati. Secondo questa definizione, i servizi devono contribuire in modo sostan­ ziale a uno degli obiettivi ambientali elencati nell’allegato III, ossia avere come scopo principale un obiettivo ambientale, servire direttamente a tale obiettivo oppure essere collegati a un bene, a un processo o a un metodo che persegua tale obiettivo. Inoltre, non possono in alcun caso nuocere agli obiettivi ambientali. Come per i beni ambien­ tali, questi punti si basano sulle definizioni e sulle classificazioni delle Nazioni Unite (v. riquadro).

Criteri e definizioni: un approccio concettuale universale

9 Sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci dell’Organizzazione mondiale delle dogane.

10 https://seea.un.org

11 RS 0.632.20, allegato 1B

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La classificazione nel settore dei servizi prevista solitamente negli accordi (CPC provvisoria12) non è orientata agli obiettivi ambientali. Nei settori, infatti, non si fa necessariamente una distinzione tra un servizio che contribuisce a uno degli obiettivi ambientali e un servizio simile che ha un impatto ambivalente, negativo o addirittura non ha alcun impatto sull’ambiente (p. es. servizi di approvvigiona­ mento energetico o di costruzione). Inoltre, la parte sui servizi ambientali nella CPC provvisoria (Division 94) si concentra sullo smaltimento dei rifiuti e sull’eli­ minazione delle emissioni; solo una piccola parte dei servizi serve invece a rag­ giungere obiettivi ambientali. La definizione di servizi ambientali nell’ACCTS si basa sulle linee guida centrali del sistema di contabilità economico-ambientale delle Nazioni Unite (UN-SEEA), approvate dalla Commissione statistica delle Nazioni Unite nel 2012 e utilizzate per documentare e classificare le interazioni tra economia e ambiente. L’allegato III dell’ACCTS adotta in larga misura la classificazione delle attività ambientali prevista dal UN-SEEA. Questa classificazione, ampiamente condivisa, era già stata proposta dalla Svizzera all’ONU. Essa distingue tra attività per la protezione dell’ambiente e attività per la gestione delle risorse; comprende tutti i settori am­ bientali, ma incorpora i concetti di «adattamento al cambiamento climatico» e «mitigazione del cambiamento climatico». Era importante utilizzare un sistema neutrale, completo e universale.

Le innovazioni più importanti dell’ACCTS sul piano concettuale comprendono quindi in primo luogo una definizione completa, universale e neutrale dal punto di vista com­ merciale dei servizi ambientali e legati all’ambiente, che risolve il problema di classi­ ficazione individuato dal Consiglio per gli scambi di servizi dell’OMC nel 1998, e, in secondo luogo, un elenco di 114 servizi di questo tipo con giustificazioni ed eccezioni basate su considerazioni ambientali. Per quanto concerne il commercio, l’ACCTS sta­ bilisce gli impegni derivanti dal GATS sui quali le Parti sono disposte ad apportare miglioramenti. L’Elenco dei servizi ambientali (allegato IV), non esaustivo, non incide direttamente sugli impegni delle Parti. È il frutto di consultazioni tra le Parti e descrive i servizi che aderiscono alla definizione; è stato redatto per delimitare il campo d’ applicazione. Nella prassi, secondo le note orizzontali, un determinato servizio deve sempre soddi­ sfare la definizione ed essere conforme alle leggi (ambientali) del Paese importatore, e l’impatto ambientale negativo che ne deriva deve essere minore rispetto ai benefici. Sono esclusi tutti i servizi connessi alle attività estrattive e la maggior parte di quelli direttamente collegati al consumo di energia non rinnovabile. L’Elenco è stato conce­ pito per essere neutrale dal punto di vista commerciale. Contiene giustificazioni che si riferiscono esclusivamente agli obiettivi ambientali ed esclude qualsiasi servizio che contrasti con questi ultimi. Data l’importanza che ricoprono gli edifici e le ristrutturazioni per la transizione ener­ getica, l’Elenco comprende anche i servizi di costruzione. In Svizzera il parco immo­

12 United Nations Statistics Division. (1991), Provisional Central Product Classification, statistical paper Serie M, 77. https://unstats.un.org/unsd/classifications/Econ.

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biliare consuma circa il 40 per cento dell’energia finale. Per limitare il campo d’ap­ plicazione alla costruzione di infrastrutture importanti (p. es. rete elettrica, energie rinnovabili), vengono menzionate alcune restrizioni. I servizi informatici sono inclusi in virtù del loro ruolo nei sistemi di controllo dell’inquinamento e nella ricerca am­ bientale. In questo modo l’Elenco tiene conto delle problematiche nel settore energe­ tico. Vi rientrano anche il settore della ricerca e dello sviluppo e alcuni programmi formativi, ma solo nella misura in cui favoriscono la riduzione dell’inquinamento am­ bientale e la gestione delle risorse. I servizi di test, analisi e ispezione sono rappresen­ tati, sebbene con alcune restrizioni, perché contribuiscono a garantire che la produ­ zione agricola e industriale sia conforme alle normative ambientali. L’Elenco contiene inoltre alcuni servizi specifici legati alla produzione sostenibile in agricoltura, silvi­ coltura, pesca e industria, nonché servizi legati alla decarbonizzazione (elettricità rin­ novabile, energia geotermica, cattura di CO2). Sono inclusi anche servizi di economia circolare, come il riciclaggio, la manutenzione, la riparazione e l’installazione (p. es. di pannelli solari). I servizi per la distribuzione di alcuni beni che giovano all’am­ biente, compresi quelli oggetto dell’Accordo, contribuiscono alla diffusione di beni di questo tipo. I servizi ambientali di base (gestione dei rifiuti e delle risorse idriche, pulizia urbana, depurazione dei gas di scarico, protezione dal rumore e protezione della natura) sono riportati senza restrizioni. Sono elencati anche alcuni servizi finan­ ziari, come quelli assicurativi per la copertura dei rischi legati ai beni e alle apparec­ chiature ambientali, i servizi per la gestione dei rischi ambientali e quelli per l’adatta­ mento agli eventi climatici. I servizi che facilitano il finanziamento di infrastrutture e attrezzature orientate a obiettivi ambientali accelerano lo sviluppo di queste tecnolo­ gie e consentono agli investitori di dirigere gli investimenti in base a criteri ecologici. Per quanto riguarda il settore dei trasporti, si è deciso di favorire mezzi di trasporto efficienti e a zero emissioni, in particolare la ferrovia. Le tecnologie pulite potrebbero contribuire a rendere più ecologico il trasporto marittimo. Sono presenti anche i ser­ vizi di autonoleggio ecologici (p. es. il car sharing), che ottimizzano l’uso delle ri­ sorse. L’Elenco comprende importanti settori di esportazione per la Svizzera, come i servizi di ingegneria, le tecnologie nel settore dell’elettricità e dei macchinari, le ferrovie, le perizie tecniche, ma anche servizi finanziari.

2.1.4 Sussidi per le energie fossili

L’ACCTS è il primo accordo internazionale a definire a livello giuridico i sussidi per le energie fossili (Fossil Fuel Subsidies) e a stabilire regole vincolanti per la loro li­ mitazione e abolizione. Questa definizione giuridica si basa su quella adottata dall’OMC, a cui tuttavia sono state fatte modifiche importanti per raggiungere gli obiettivi del presente Accordo. Invece di sottolineare l’effetto distorsivo sul commer­ cio di un sussidio, l’attenzione si concentra sui meccanismi che favoriscono la produ­ zione o il consumo di energie fossili, in particolare il contributo finanziario e il soste­ gno dello Stato al reddito o ai prezzi al fine di favorire la produzione di combustibili fossili lungo l’intera catena del valore e di ridurre i costi del loro consumo. I contributi finanziari dello Stato comprendono anche entrate perse, in particolare per via di ridu­

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zioni delle imposte sull’energia o sul clima, un tipo di sussidio particolarmente rile­ vante in molti Paesi. Per quanto riguarda i sussidi al consumo di energie fossili, gli Stati contraenti hanno la possibilità di invocare il meccanismo di misurazione standardizzata del prezzo del carbonio (Standardised Carbon Rate Measurement, SCRM), disciplinato nell’Ac­ cordo. Il meccanismo SCRM permette di misurare in modo standardizzato gli stru­ menti utilizzati in un Paese per determinare il prezzo delle emissioni di CO₂, comprese le tasse sul CO₂ o i sistemi di scambio di quote di emissioni. Se una Parte richiede l’applicazione di questo meccanismo e accetta in cambio un impegno SCRM, i con­ tributi finanziari e il sostegno al reddito e ai prezzi al fine di favorire il consumo di combustibili fossili sono considerati sussidi solo nella misura in cui determinano una riduzione della SCRM al di sotto del limite fissato con l’impegno (cfr. fig. 1). Queste disposizioni forniscono la flessibilità necessaria ai Paesi con imposte elevate sul clima e sull’energia: consentono di prevenire risultati indesiderati in termini di politica climatica, ad esempio l’incremento automatico dei sussidi per le energie fos­ sili in caso di aumento delle imposte sul clima, senza modifiche delle agevolazioni fiscali vigenti. La Svizzera ha concordato un impegno SCRM di 50 franchi per ton­ nellata di CO2. Ciò significa che la restituzione parziale dell’imposta riscossa sugli oli minerali utilizzati dalle imprese di trasporto concessionarie (benzina e diesel), dai vei­ coli adibiti alla preparazione di piste, per l’estrazione di pietra da taglio naturale e per pesca professionale secondo la legge del 21 giugno 199613 sull’imposta sugli oli mi­ nerali non è considerata sussidio per le energie fossili perché non scende al di sotto del limite d’impegno SCRM. Oltre alla Svizzera, attualmente solo l’Islanda si avvale di questa flessibilità; gli impegni di questo Paese elencati nell’allegato X sono com­ presi tra 11,3 e 15,95 corone islandesi (ossia tra 0,07 e 0,10 franchi) per litro di com­ bustibile o carburante fossile.

Figura 1

SCRM – esempio di applicazione

13 LIOm, RS 641.61

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Gli impegni sono concordati sulla base della definizione di sussidi per le energie fos­ sili: il relativo capitolo dell’Accordo vieta quelli particolarmente dannosi per l’am­ biente, ossia soprattutto quelli per i combustibili fossili ad alta intensità di emissioni come il carbone nonché i sussidi per la produzione di petrolio e gas. L’introduzione di nuovi sussidi per le energie fossili è in linea di principio vietata; è prevista un’ec­ cezione se il nuovo importo totale annuo non supera la somma di 1 milione di diritti speciali di prelievo (DSP), che corrisponde a circa 1,1 milioni di franchi (tasso di cambio DSP-CHF al 6 agosto 2024). Tutti i restanti sussidi per le energie fossili che rientrano nel campo d’applicazione del capitolo devono essere inclusi negli Elenchi degli impegni delle Parti: questi sussidi potranno pertanto continuare a essere appli­ cati, ma non sarà possibile ampliarli, salvo in casi eccezionali, come la salvaguardia della sicurezza dell’approvvigionamento, il sostegno mirato a gruppi di popolazione vulnerabili e la gestione delle crisi. Questo elenco di obiettivi politici legittimi punta peraltro a creare un equilibrio tra le diverse esigenze dei Paesi in via di sviluppo e di quelli sviluppati. Oltre a queste eccezioni specifiche, non sono subordinate a divieti o restrizione neppure le agevolazioni fiscali per la produzione di petrolio e gas. In base alle disposizioni sulla trasparenza, tutti i sussidi che rientrano nel campo d’applica­ zione dell’Accordo sono soggetti a notifica. In Svizzera non sono applicate restrizioni sui sussidi per le misure esistenti. Inoltre, la restituzione parziale dell’imposta sugli oli minerali all’agricoltura e alla silvicoltura non rientra nel campo d’applicazione dell’Accordo, dato che non è direttamente col­ legata al consumo di carburante (modelli di consumo standard). La Svizzera include nel suo elenco di impegni i seguenti sussidi esistenti: la restituzione totale dell’imposta sugli oli minerali nelle enclavi doganali svizzere (valli di Samnaun e Sampuoir) e per determinati usi stazionari (impianti fissi per la produzione di energia elettrica e banchi di prova per motori) conformemente alla LIOm; la restituzione parziale della tassa sul CO2 ai gestori di impianti di cogenerazione forza-calore (impianti di cogenerazione)

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conformemente agli articoli 32a e 32b della legge del 23 dicembre 201114 sul CO2; e la restituzione parziale dell’imposta sugli oli minerali riscossa sul gas naturale alle imprese di trasporto concessionarie conformemente all’articolo 18 capoverso 1bis LIOm. Questi sussidi potranno continuare a essere applicati, ma non sarà possibile ampliarli. In virtù delle eccezioni previste dall’Accordo, la Svizzera può mantenere legittimamente e senza restrizioni le misure seguenti: misure per la costituzione di scorte obbligatorie basate sulla legge del 17 giugno 201615 sull’approvvigionamento economico del Paese (LAP), misure per le centrali di riserva e per gli impianti di co­ generazione temporanei esistenti e previsti conformemente alla legge del 23 marzo

200716 sull’approvvigionamento elettrico (LAEl) e all’ordinanza del 25 gennaio

202317 sulla riserva invernale (OREI), nonché la restituzione della tassa sul CO2 in relazione agli obblighi di riduzione secondo la legge sul CO2. Inoltre, sono escluse tutte le esenzioni fiscali previste dal diritto internazionale vigente, compresa l’esen­ zione dall’imposta sugli oli minerali per il traffico aereo internazionale e la naviga­ zione sul Reno, nonché l’esenzione fiscale per i beneficiari istituzionali secondo la legge del 22 giugno 200718 sullo Stato ospite (LSO).

14 RS 641.71 15 RS 531 16 RS 734.7 17 RS 734.722 18 RS 192.12

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Tabella 1

Misure della Svizzera che rientrano nel campo d’applicazione del capitolo relativo ai sussidi per le energie fossili

Misura Base legale Articolo ACCTS Totale 2023 pertinente (in migliaia di franchi)

Sussidi che rientrano nelle eccezioni specifiche Restituzione in caso di impegno Art. 31 Art. 4.6 cpv. 2 155 820 a ridurre le emissioni legge sul CO2 lett. b Esenzione dall’imposta in virtù Art. 17 cpv. 1 lett. a Art. 4.6 cpv. 3 2596 di accordi internazionali LIOm (in particolare Convenzione riveduta per la navigazione)19 Esenzione dall’imposta per i be­ Art. 17 cpv. 1 lett. g e Art. 4.6 cpv. 3 5323 neficiari istituzionali e le persone h LIOm beneficiarie secondo la LSO Esenzione fiscale dall’imposta Art. 17 cpv. 2 LIOm Art. 4.6 cpv. 3 1 517 363 per i carburanti per l’aviazione Fondo di garanzia per il finanzia­ Art. 16 LAP Art. 4.6 cpv. 2 54 000 mento delle scorte obbligatorie lett. d (2023) di olio da riscaldamento e carbu­ ranti Garanzie relative a mutui Art. 20 LAP Art. 4.6 cpv. 2 non disponibile20 per scorte obbligatorie di olio lett. d da riscaldamento e carburanti Nella tassazione per le imposte Art. 22 LAP Art. 4.6 cpv. 2 non disponibile dirette riscosse dalla Confedera­ lett. d zione e dai Cantoni: rettifiche di valore per l’olio da riscalda­ mento e i carburanti nelle scorte obbligatorie Finanziamento di centrali elettri­ OREI in virtù della Art. 4.6 cpv. 2 non disponibile che di riserva a combustibili LAEl lett. e fossili (riserva complementare) Misure che permettono di non scendere al di sotto del limite d’impegno di 50 fr. per tonnellata di CO2- (meccanismo SCRM) Restituzione parziale per Art. 18 cpv. 1bis Art. 4.3 cpv. 2 84 523 le imprese di trasporto LIOm lett. b (iii) concessionarie (diesel e benzina) Restituzione parziale per i Art. 18 cpv. 1ter Art. 4.3 cpv. 2 8271 veicoli adibiti alla preparazione LIOm lett. b (iii) di piste Restituzione parziale per Art. 18 cpv. 2 LIOm Art. 4.3 cpv. 2 1347 l’estrazione di pietra da taglio lett. b (iii) naturale e la pesca professionale

19 RS 0.747.224.101

20 Nel 2022 le garanzie riguardavano mutui per 170 mio. fr.

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Misura Base legale Articolo ACCTS Totale 2023 pertinente (in migliaia di franchi)

Sussidi non esentati dalle disposizioni dell’Accordo (tra parentesi: differenza rispetto al limite d’impegno di 50 fr. per tonnellata di CO2 secondo il meccanismo SCRM) Restituzione parziale agli Art. 32a e 32b legge Art. 4.5 cpv. 3 278 impianti di cogenerazione sul CO2 (115) Enclavi doganali svizzere Art. 3 cpv. 2 LIOm Art. 4.5 cpv. 3 7720 (valli di Samnaun e Sampuoir) (1320) Restituzione parziale alle Art. 18 cpv. 1bis LIOm Art. 4.5 cpv. 3 131 imprese di trasporto concessiona­ (58) rie (gas naturale) Restituzione parziale per deter- Art. 18 cpv. 3 LIOm Art. 4.5 cpv. 3 3122 minati usi stazionari (in partico­ (501) lare impianti fissi per la produ­ zione di energia elettrica e banchi di prova per motori)

2.1.5 Linee guida non vincolanti

per etichette ecologiche volontarie Il capitolo sulle linee guida non vincolanti per etichette ecologiche volontarie ha l’obiettivo di migliorare le informazioni per i consumatori relative agli aspetti legati alla sostenibilità di beni e servizi e di promuovere un commercio trasparente e soste­ nibile senza creare inutili barriere commerciali. Mira inoltre a contrastare gli effetti negativi dell’etichettatura ecologica volontaria, come il greenwashing e la discrimi­ nazione ingiustificata. A tali scopi, le Parti hanno elaborato 13 linee guida non vincolanti basate su principi generali in materia di sviluppo e implementazione di etichette ecologiche di alta qua­ lità e integrità, e si impegnano a promuovere questa tipologia di etichettatura. Le linee guida si fondano sulle attività a livello internazionale esistenti in materia di etichette ecologiche, ad esempio quelle dell’Organizzazione internazionale per la standardiz­ zazione (ISO) nel campo degli standard ambientali, i principi della Global Ecolabel­ ling Network21 e i ISEAL Codes of Good Practice22; sono inoltre stati presi come ri­ ferimento i principi dell’Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi23 per lo sviluppo di standard internazionali24. Le linee guida mirano a rafforzare la qualità e la compa­ rabilità delle etichette ecologiche volontarie e a migliorare le informazioni per i con­ sumatori relative agli aspetti legati alla sostenibilità di beni e servizi, così come a contrastare la disinformazione e le discriminazioni ingiustificate, ad esempio per quanto riguarda l’origine dei prodotti e i costi di implementazione inutilmente elevati.

21 www.globalecolabelling.net

22 www.isealalliance.org

23 Accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi; RS 0.632.20, allegato 1A.

24 TBT Committee decision on the six Principles for the Development of International Standards, Guides and Recommendations (G/TBT/9, 13 novembre 2000).

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Le linee guida vengono pubblicate dagli organi di contatto nazionali designati dalle Parti, i quali hanno il compito di promuoverle insieme alle relative buone pratiche, fornendo informazioni e sostenendo la cooperazione tra le parti interessate e i pro­ grammi di etichettatura ecologica. I vari organi di contatto nazionali delle Parti colla­ borano tra di loro per raggiungere questi obiettivi, ma non hanno competenze specifi­ che per l’attuazione e il controllo delle linee guida. In Svizzera le etichette ecologiche volontarie dei fornitori privati rivestono un’impor­ tanza notevole. Il valore di ogni etichetta ecologica dipende dalla sua credibilità presso i consumatori, per cui rafforzarle è nell’interesse sia dei fornitori sia dei consumatori.

2.1.6 Disposizioni istituzionali e composizione

delle controversie Per gestire l’Accordo le Parti costituiscono un Comitato misto con una struttura snella. Il Comitato, composto da rappresentanti di tutte le Parti contraenti, prende decisioni per consenso. Tra le altre cose, il Comitato vigila in merito all’attuazione dell’Ac­ cordo, supervisiona l’attività degli organi ausiliari costituiti in virtù dell’Accordo e si occupa della revisione di quest’ultimo. Il meccanismo di composizione delle controversie si basa su consultazioni e su una procedura arbitrale condotta da tre arbitri indipendenti e nominati ad hoc (tribunale arbitrale). Il rapporto finale del tribunale arbitrale è vincolante per le Parti e viene pubblicato. Sono inoltre promossi meccanismi alternativi di composizione delle con­ troversie, come la mediazione. Nel caso in cui la Parte chiamata a rispondere non ottemperi al rapporto del tribunale arbitrale, è stata sviluppata una soluzione innova­ tiva per salvaguardare gli obiettivi ambientali dell’ACCTS e tenere conto dell’appli­ cazione non preferenziale dell’Accordo.

2.1.7 Entrata in vigore

L’ACCTS è stato firmato il 15 novembre 2024 da Costa Rica, Islanda, Nuova Zelanda e Svizzera. Entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data in cui almeno tre Stati firmatari avranno notificato al Depositario l’avvenuto completamento delle procedure nazionali. Per il quarto Stato firmatario, l’Accordo entra in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla notifica al Depositario dell’avvenuto completamento delle procedure nazionali.

2.2 Valutazione

Con l’ACCTS la Svizzera si impegna in modo giuridicamente vincolante ad adottare misure di politica commerciale in linea con obiettivi ambientali e di sostenibilità. Le disposizioni dell’Accordo mirano a far sì che il commercio internazionale possa con­ tribuire alla lotta contro il cambiamento climatico e altre grandi sfide ambientali, tra cui la perdita di biodiversità e l’inquinamento, favorendo così lo sviluppo sostenibile.

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Gli impegni assunti non richiedono modifiche alla legislazione nazionale vigente, poi­ ché la Svizzera soddisfa già i requisiti. Tuttavia, limitano il futuro margine di manovra del nostro Paese, ad esempio per quanto riguarda l’introduzione di misure restrittive per gli scambi di beni e servizi ambientali o l’aumento dei sussidi per le energie fossili. La Svizzera sarà inoltre tenuta a rendere noti periodicamente in modo trasparente i sussidi per le energie fossili e a impegnarsi a diffondere le linee guida per le etichette ecologiche volontarie. L’ACCTS è aperto a tutti gli altri membri dell’OMC: si intende poi ampliarne la por­ tata con l’adesione di quanti più Paesi possibili. L’Accordo punta a una coordinazione a livello internazionale, è pienamente conforme al diritto applicabile dell’OMC e non è discriminatorio. Inoltre, i strumenti da esso previsti sono economicamente vantag­ giosi e possono essere applicati senza complicazioni amministrative.

2.3 Versioni linguistiche

L’Accordo è stato concluso nelle tre lingue ufficiali dell’OMC, ossia inglese, francese e spagnolo; è dunque redatto in almeno una lingua ufficiale della Confederazione, come richiesto dall’articolo 13 capoverso 2 della legge del 5 ottobre 200725 sulle lin­ gue (LLing). Nell’ambito del messaggio al Parlamento è stato tradotto in italiano e tedesco e pubblicato nel Foglio federale nelle tre lingue ufficiali secondo l’articolo 13 capoverso 1 lettera a in combinato disposto con l’articolo 14 capoverso 1 della legge del 18 giugno 200426 sulle pubblicazioni ufficiali (LPubb). Gli allegati dell’ACCTS comprendono diverse centinaia di pagine e contengono es­ senzialmente disposizioni di ordine tecnico. Secondo gli articoli 5 capoverso 1 lettera b e 13 capoverso 3 LPubb, la pubblicazione di simili testi può limitarsi al titolo e a un rimando o all’indicazione dell’ente presso cui possono essere ottenuti. L’articolo 14 capoverso 2 lettera b LPubb consente peraltro di rinunciare alla pubblicazione in ognuna delle tre lingue ufficiali dei testi integrali pubblicati mediante rimando qualora gli interessati usino tali testi esclusivamente nella lingua originale. Nella fattispecie, gli allegati e le relative appendici sono destinati agli specialisti nel settore import/ex­ port e sono utilizzati in inglese in un contesto internazionale. Gli allegati all’Accordo non sono quindi pubblicati né in tedesco né in italiano.

3 Commento ai singoli articoli

3.1 Preambolo

Il preambolo fissa gli obiettivi generali della cooperazione tra le Parti nel quadro dell’Accordo. Menziona la dimensione commerciale e ambientale del documento e i vari temi affrontati al suo interno, e lo colloca in un contesto più generale. Tra le altre cose, le Parti riconoscono la necessità di intervenire con urgenza per combattere il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, l’inquinamento e altre grandi sfide

25 RS 441.1 26 RS 170.512

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ambientali, e ribadiscono la loro volontà ad agire. Richiamano inoltre i rispettivi diritti e doveri previsti dagli accordi multilaterali in materia ambientale e commerciale che hanno sottoscritto, in particolare dall’Accordo del 12 dicembre 201527 di Parigi (Ac­ cordo sul clima) e dall’Accordo del 15 aprile 199428 che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (Accordo di Marrakech).

3.2 Capitolo 1: Disposizioni generali e preliminari

L’obiettivo dell’Accordo, definito nell’articolo 1.1, è quello di promuovere il contri­ buto del commercio internazionale alla lotta contro il cambiamento climatico e altre grandi sfide ambientali, tra cui la perdita di biodiversità e l’inquinamento, favorendo così lo sviluppo sostenibile tramite le misure in esso contenute. Gli articoli 1.2–1.4 disciplinano il campo d’applicazione geografico, le definizioni e il rapporto con altri accordi internazionali. In virtù del Trattato di unione doganale del 29 marzo 192329 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein allo scopo di unire il Principato del Liechtenstein al territorio doganale svizzero, la Svizzera applica le disposizioni dell’Accordo anche a questo Paese. Nell’articolo 1.5 le Parti affermano la propria intenzione di applicare l’Accordo con­ formemente ai propri obblighi ai sensi della clausola della nazione più favorita dell’Accordo generale del 199430 sulle tariffe doganali e il commercio (GATT) e del GATS. In effetti, dato che l’ACCTS non è un accordo di integrazione regionale ai sensi degli articoli XXIV GATT e V GATS e non può pertanto prevedere un tratta­ mento preferenziale, deve soddisfare il principio della nazione più favorita secondo quanto previsto dagli articoli I paragrafo 1 GATT e II paragrafo 1 GATS. L’articolo 1.5 chiarisce quindi che, sebbene alcune disposizioni menzionino solo le Parti, ad esempio nel capitolo sui servizi ambientali, gli obblighi che ne derivano sono attuati in modo tale da non creare discriminazioni nei confronti di altri membri dell’OMC. L’articolo 1.6 tratta i doveri di trasparenza che incombono alle Parti. Le Parti devono pubblicare o rendere altrimenti accessibili le rispettive leggi, i regolamenti, le sentenze giudiziarie e decisioni amministrative di applicazione generale nonché i rispettivi ac­ cordi internazionali che possono incidere sul funzionamento dell’Accordo. Le Parti si impegnano inoltre a tenere conto dei suggerimenti dell’opinione pubblica relative all’Accordo. Secondo l’articolo 1.7, le Parti si impegnano a rafforzare la loro cooperazione nei pertinenti fori internazionali di cui sono membri. L’articolo 1.8 incorpora i diritti e gli obblighi derivanti dal GATT e dal GATS per quanto riguarda le eccezioni relative alla sicurezza. L’articolo 1.9 consente alle Parti di adottare o mantenere misure conformemente agli accordi OMC pertinenti in caso di difficoltà concernenti la bilancia dei pagamenti. Le Parti contraenti si impegnano a notificare tempestivamente le altre Parti in merito.

27 RS 0.814.012 28 RS 0.632.20 29 RS 0.631.112.514

30 RS 0.632.20, allegato 1A

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Secondo l’articolo 1.10 (Fiscalità), l’Accordo non è applicabile alle misure fiscali. Pertanto, non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti da una convenzione fiscale. In caso di incompatibilità tra l’Accordo e una tale convenzione, è quest’ultima a pre­ valere. L’articolo 1.11 stabilisce infine che la Nuova Zelanda può adottare le misure che ritiene necessarie per accordare ai Māori un trattamento più favorevole, anche per rispettare i propri obblighi secondo il Trattato di Waitangi.

3.3 Capitolo 2: Scambi di beni ambientali

Secondo l’articolo 2.1, l’obiettivo del capitolo è promuovere la liberalizzazione degli scambi di beni ambientali al fine di contribuire alla transizione verso un’economia circolare, sostenibile, a basse emissioni e resiliente al cambiamento climatico, così come di favorire l’utilizzo di tecnologie e prodotti pertinenti, nonché gli investimenti in tali tecnologie e prodotti, per rispondere a necessità urgenti in termini ambientali. L’articolo 2.2 disciplina il campo d’applicazione del capitolo, che riguarda esclusiva­ mente gli scambi dei beni ambientali elencati nell’allegato II (Elenco dei beni am­ bientali). Secondo l’articolo 2.3, i beni ambientali devono contribuire in modo sostanziale agli obiettivi ambientali elencati nelle lettere (a)–(f). Viene precisato che nell’Elenco non possono figurare beni che ostacolano in modo significativo il raggiungimento di uno di tali obiettivi. L’articolo 2.4 disciplina la conservazione e la gestione sostenibile ai fini della produ­ zione di beni ambientali. Le Parti riconoscono l’importanza dell’uso sostenibile degli ecosistemi necessari alla produzione di beni ambientali e promuovono tale uso. Si impegnano a garantire la trasparenza delle politiche e a favorire la cooperazione allo scopo, ad esempio, di migliorare e rafforzare gli standard, le prassi e le linee guida relative alla produzione. Affermano il proprio diritto di ricorrere a sistemi di dovuta diligenza e sistemi di certificazione per verificare che le merci e i prodotti in questione siano stati fabbricati in modo sostenibile. Secondo le disposizioni specifiche sul com­ mercio di legname, una Parte può inoltre rinviare l’abolizione dei dazi per un periodo massimo di 36 mesi. Se una Parte ritiene che l’abolizione dei dazi nuoccia alla ge­ stione sostenibile delle foreste, grazie a tale rinvio può introdurre strumenti adeguati, ad esempio sistemi di dovuta diligenza e certificazione. Conformemente agli articoli 2.5 e 2.6, le Parti sono tenute ad abolire i dazi all’impor­ tazione e all’esportazione su tutti i beni presenti nell’Elenco dei beni ambientali. Sulla base delle definizioni di cui all’articolo 1.3 lettere (b) e (f), tale obbligo non si applica all’imposizione sulle importazioni o sulle esportazioni di tasse equivalenti a imposte interne (p. es. IVA o imposta sugli autoveicoli), di dazi antidumping, dazi compensa­ tivi o emolumenti. Eventuali esenzioni dall’abolizione dei dazi all’esportazione sui beni ambientali possono essere concordate al momento dell’adesione all’Accordo per un periodo non superiore a cinque anni. Per quanto riguarda eventuali esenzioni dall’abolizione dei dazi all’importazione, secondo l’articolo 2.7 le Parti riconoscono che per alcune future Parti contraenti può essere auspicabile raggiungere una massa critica nel commercio di beni ambientali prima di liberalizzare gli scambi di taluni di essi. L’obiettivo è garantire che il maggior numero di Parti possibili possa beneficiare

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dei vantaggi offerti dall’Accordo e che il minor numero possibile di Stati non parteci­ panti usufruisca di tali vantaggi senza impegnarsi a rispettare gli obblighi. In questo contesto e per facilitare l’adesione di nuove parti contraenti, il meccanismo speciale temporaneo prevede una certa flessibilità per i futuri Stati aderenti, ossia un rinvio temporaneo dell’abolizione dei dazi su massimo l’8 per cento dei beni ambientali pre­ senti nel relativo Elenco per un periodo fisso di dodici anni dopo l’entrata in vigore dell’Accordo. Gli Stati firmatari hanno deciso di non si avvalersi di questa flessibilità. L’articolo 2.8 incorpora i diritti e gli obblighi pertinenti ai fini del capitolo concessi nell’ambito dell’OMC in relazione alle eccezioni generali. Precisa inoltre l’interpre­ tazione di alcune eccezioni, in modo che risulti chiaro che sono comprese le misure ambientali necessarie per proteggere la vita o la salute umana, animale o vegetale e quelle tese a garantire la conservazione delle risorse naturali esauribili viventi e non viventi. L’articolo 2.9 disciplina la costituzione di un Sottocomitato per gli scambi dei beni ambientali, che si occuperà, tra le altre cose, di sorvegliare l’attuazione delle disposi­ zioni e di effettuare il riesame del capitolo in oggetto, così come dell’attuazione degli impegni presi dalle Parti. Secondo l’articolo 2.10, il Sottocomitato riesamina l’Elenco dei beni ambientali e ap­ porta emendamenti di natura tecnica, come gli aggiornamenti in conformità con il SA e miglioramenti alle specifiche di prodotto aggiuntive. Il riesame riguarda anche la rielaborazione dell’Elenco, ossia l’inclusione o l’eliminazione di prodotti per garan­ tire il loro contributo agli obiettivi dell’Accordo. Deve inoltre tenere conto di nuove sfide e considerazioni ambientali, dell’innovazione tecnologica e di altri sviluppi. L’articolo 2.11 elenca gli allegati al capitolo sugli scambi di beni ambientali. L’alle­ gato I disciplina gli obiettivi ambientali. Al fine di determinare, al momento della stesura dell’Elenco e in caso di futuri emendamenti secondo l’articolo 2.10, se i beni contribuiscono in modo significativo agli obiettivi ambientali, le Parti hanno concor­ dato un sistema di obiettivi ambientali basato sull’UN-SEEA, al pari di quanto fatto nel capitolo sui servizi ambientali. Il sistema serve a strutturare e precisare le descri­ zioni dei benefici ambientali secondo l’articolo 2.3, che si fondano sugli impatti am­ bientali positivi del bene in questione, e consente di aggiornare l’Elenco con una base comune. L’Elenco dei beni ambientali riportato nell’allegato II contiene 360 beni e descrive i benefici ambientali dei beni in relazione agli obiettivi ambientali menzionati nell’al­ legato I. Ogni bene include una descrizione del codice utilizzato nella nomenclatura SA del 2022, una descrizione della sottovoce SA ed eventuali specifiche di prodotto aggiuntive denominate «ex-out».

3.4 Capitolo 3: Scambi di servizi ambientali

Il capitolo 3 riguarda gli scambi di servizi ambientali e riprende le disposizioni del GATS, alcune delle quali sono tuttavia state adattate al contesto plurilaterale e agli obiettivi dell’Accordo.

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L’articolo 3.1, di carattere dichiarativo, stabilisce un legame tra la liberalizzazione dei servizi ambientali e gli obiettivi in termini di politica ambientale a livello internazio­ nale. Secondo l’articolo 3.2 paragrafo 1, il campo d’applicazione è più ristretto rispetto a quello del GATS, in quanto sono contemplati solo i servizi elencati nell’allegato IV (cfr. sotto, Elenchi di impegni) che soddisfano in modo dimostrabile la definizione e gli obiettivi ambientali negoziati (cfr. art. 3.3 lett. c ACCTS). Per essere considerati «ambientali» o «legati all’ambiente» secondo tale definizione, i servizi in questione devono contribuire in modo sostanziale a uno degli obiettivi ambientali elencati nell’allegato III e non devono nuocere a nessuno di essi. L’applicazione di questa definizione è regolata nelle giustificazioni e nelle esclusioni dei servizi nell’alle­ gato IV. Le altre definizioni riportate nell’articolo 3.3 si basano sul GATS. Le disposizioni di politica commerciale contenute negli articoli 3.5–3.11 corrispon­ dono esattamente a quelle del GATS. L’Accordo prevede inoltre che le Parti possano riprendere in un secondo momento le norme sulla regolamentazione interna concor­ date nell’ambito dell’iniziativa di dichiarazione congiunta dell’OMC in materia. Secondo l’articolo 3.12, l’articolo XIV GATS sulle eccezioni generali è incorporato nell’ACCTS ai fini del capitolo. Il GATS non prevede eccezioni particolari nel settore dell’ambiente, per cui si specifica che le misure ambientali che perseguono gli inte­ ressi prioritari riconosciuti dal GATS rientrano nelle eccezioni, precisazione general­ mente ammissibile e che non influisce in modo negativo sugli impegni presi. Inoltre, secondo l’articolo XIV GATS le misure per l’attuazione di disposizioni legali possono essere giustificate come eccezioni generali. Secondo gli articoli 3.13 e 3.14, l’attuazione concreta delle disposizioni relative all’accesso al mercato, al trattamento nazionale, agli impegni aggiuntivi e alla regola­ mentazione interna è simile a quanto previsto dal GATS: le Parti definiscono i loro impegni orizzontali e specifici e li inseriscono nell’Elenco di impegni (art. 3.13). Tut­ tavia, vanno inclusi solo i settori elencati nell’allegato IV. Gli Elenchi possono essere modificati su richiesta della Parte interessata e la modifica è oggetto di negoziati. Secondo il principio del trattamento della nazione più favorita (art. 1.5), gli impegni specifici di ciascuna Parte in materia di accesso al mercato e trattamento nazionale sono estesi a tutti i membri dell’OMC. Pertanto il testo del capitolo, anche se si rife­ risce solo alle Parti, non viene applicato in modo preferenziale e i membri dell’OMC beneficiano del livello di apertura e degli impegni concordati. Conformemente all’articolo 3.15, si ritiene necessario un riesame del capitolo per te­ nere conto dei lavori in corso a livello internazionale e in particolare, da un lato, delle classificazioni comprendenti obiettivi ambientali che potrebbero comportare una mo­ difica dell’allegato III e, dall’altro, delle attività su servizi ambientali nell’ambito dell’OMC. Dato che l’Elenco nell’allegato IV non è esaustivo e dipende dallo sviluppo tecnolo­ gico, è prevista una procedura chiara per garantirne un’evoluzione basata su aspetti ambientali: le Parti possono proporre l’inclusione o l’eliminazione di un servizio. Qualsiasi modifica deve essere valutata e giustificata sulla base della definizione di

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servizi ambientali e legati all’ambiente, e approvata dal Comitato misto. Una modifica può essere finalizzata all’aggiunta di un nuovo servizio o all’eliminazione di un ser­ vizio che non soddisfa più i criteri pertinenti. Allo stesso tempo, le Parti valutano se è necessario includere le modifiche anche nei rispettivi Elenchi. La revisione e l’adat­ tabilità dell’allegato IV non comportano obblighi aggiuntivi per la Svizzera. L’Elenco dei servizi ambientali (allegato IV, cfr. n. 4.2.2) contiene i servizi che cor­ rispondono alla definizione di cui all’articolo 3.3 lettera (c), forniti in relazione agli obiettivi ambientali menzionati nell’allegato III. L’Elenco va considerato insieme alle definizioni: secondo le note orizzontali, un determinato servizio deve sempre riflettere la definizione corrispondente ed essere conforme alle leggi ambientali del Paese im­ portatore, e l’impatto ambientale negativo che ne deriva deve essere minore rispetto ai benefici. Sono esclusi tutti i servizi connessi alle attività estrattive, soprattutto nelle righe con due asterischi (indicatore **) e la maggior parte di quelli direttamente col­ legati al consumo di energia non rinnovabile. Quest’ultimo criterio si applica solo se ci sono tre asterischi (***) nella riga corrispondente e riveste una particolare impor­ tanza per i servizi di trasporto. Le note orizzontali possono servire come ausilio per l’interpretazione degli impegni delle Parti; gli asterischi indicano quali note si appli­ cano a quali elementi. Ogni servizio deve essere letto insieme alla relativa giustifica­ zione e alle relative eccezioni per determinare se nel caso specifico riflette la defini­ zione ed è quindi incluso. L’Elenco di impegni della Svizzera (allegato V, appendice 4) è stato redatto sulla base degli impegni derivanti dal GATS e degli impegni già sottoscritti negli accordi di li­ bero scambio. Oltre agli allegati III e IV menzionati in precedenza e all’allegato V con gli Elenchi degli impegni specifici delle Parti, nell’ACCTS è stato incluso l’alle­ gato sui servizi finanziari del GATS (allegato VI); in tal modo si assicura che per gli impegni nel settore dei servizi finanziari vigano le stesse condizioni previste dal GATS, in particolare per quanto riguarda le disposizioni in materia di vigilanza.

3.5 Capitolo 4: Sussidi per le energie fossili

Secondo l’articolo 4.1, l’obiettivo del quarto capitolo è quello di regolamentare e abo­ lire i sussidi per le energie fossili dannosi in modo da contribuire agli sforzi globali in materia climatica così come alla crescita e allo sviluppo sostenibili. L’articolo 4.2 definisce il campo d’applicazione del capitolo e rimanda all’articolo seguente, in cui sono disciplinate le definizioni. Specifica inoltre che l’Accordo non si applica ai sussidi per la produzione o il consumo di prodotti che, sebbene siano ottenuti da energie fossili, non sono utilizzati come fonte di energia (p. es. concimi azotati o plastica). Ai fini della certezza del diritto, si precisa inoltre che il capitolo non si applica neppure all’assegnazione di unità nel sistema di scambio di quote di emissioni di una Parte né agli appalti pubblici. L’articolo 4.3 paragrafo 1 definisce i prodotti designati come «energie fossili», ossia prodotti di origine fossile come il carbone, il gas naturale o il petrolio e i prodotti da essi derivati, elencati in modo esaustivo nell’allegato VII.

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L’articolo 4.3 paragrafo 2 definisce il concetto di «sussidio per le energie fossili» come una misura governativa sotto forma di contributo finanziario o di sostegno al reddito o ai prezzi [lett. (a)(1) –(a)(2)]. Queste disposizioni sono interamente riprese dall’Accordo dell’OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative (ASMC)31, motivo per cui a livello concettuale la definizione si basa sul diritto dell’OMC esi­ stente. L’articolo 4.3 paragrafo 2(b)(i−iii) hospecifica che un contributo finanziario o di so­ stegno al reddito o ai prezzi costituisce un sussidio per le energie fossili se favorisce la produzione o il consumo di combustibili fossili. Riguardo a questo aspetto la defi­ nizione differisce da quella dell’ASMC, che si concentra sul concetto del sostegno, non usuale sul mercato, ad aziende o settori specifici. Nella lettera (b)(i) viene speci­ ficato che un contributo finanziario, o un sostegno al reddito o ai prezzi, è considerato un sussidio per le energie fossili se è destinato principalmente a una delle attività eco­ nomiche elencate, facenti parte della catena di approvvigionamento di energie fossili, e riduce i costi di tali attività o aumenta i ricavi trattenuti dagli attori coinvolti. La lettera (b)(ii) estende questa disposizione alla produzione di elettricità, idrogeno, me­ tanolo e calore. I sussidi per tali prodotti energetici sono inclusi solo se questi ultimi sono stati creati o fabbricati prevalentemente attraverso la combustione di energie fos­ sili con conseguenti emissioni superiori ai limiti specificati nell’allegato VIII. Viene quindi fatta una distinzione importante rispetto alla promozione di energie rinnovabili da parte dello Stato. Inoltre, la lettera (b)(ii) si riferisce solo alla produzione; le altre fasi della catena del valore di questi prodotti energetici, come la trasmissione, il tra­ sporto o la commercializzazione, non sono contemplate. Secondo l’articolo 4.3 paragrafo 2 lettera (b)(iii) sussiste un sussidio per il consumo se la misura governativa riduce i costi del consumo di energia fossile. Le agevolazioni fiscali basate su modelli di consumo standard, come la restituzione parziale dell’im­ posta sugli oli minerali all’agricoltura e alla silvicoltura, che non hanno un impatto diretto sui costi legati al consumo, non rientrano nel campo d’applicazione dell’Ac­ cordo. Se una Parte che si avvale del meccanismo SCRM secondo l’articolo 4.4, sus­ sisterà un sussidio per le energie fossili solo se, a seguito della misura governativa applicata, la SCRM scende al di sotto del limite d’impegno. L’articolo 4.3 paragrafo 3 definisce cosa s’intende per «misurazione standardizzata del prezzo del carbonio» (Standardised Carbon Rate Measurement, SCRM). La defi­ nizione si basa su quella dei prezzi effettivi del carbonio (effective carbon rates) dell’OCSE32. Sono inclusi strumenti di politica climatica basati sul mercato, tra cui le tasse sul carbonio, le tasse sull’energia e gli effetti sui prezzi dei sistemi di scambio di quote di emissioni. Sono invece esclusi l’IVA e gli effetti sui prezzi delle direttive sui prodotti o sulla produzione, come le prescrizioni vincolanti sulle emissioni delle centrali elettriche. Nel caso dei sussidi per il consumo, in virtù dell’articolo 4.3 paragrafo 2 lettera (b)(iii) le Parti hanno la possibilità di far valere politiche esistenti che applicano una tassa­ zione elevata sul carbonio. I paragrafi 1 e 2 dell’articolo 4.4 spiegano che il ricorso al meccanismo SCRM è facoltativo e tale impegno può essere concordato sia prima sia

31 RS 0.632.20, allegato 1A

32 www.oecd.org > Publications > Net Effective Carbon Rates 25 maggio 2023.

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dopo l’entrata in vigore dell’Accordo per la Parte. Il paragrafo 3 chiarisce che gli impegni SCRM delle Parti sono indicati nell’allegato X e che devono essere conformi agli obiettivi climatici di ciascuna Parte. Le Parti puntano inoltre ad aumentare il pro­ prio impegno in seguito agli sviluppi delle rispettive politiche climatiche. Secondo il paragrafo 4, tale aumento è possibile previa notifica alle altre Parti contraenti, mentre una riduzione necessita l’unanimità in seno al Comitato misto. L’articolo 4.5 paragrafo 1 vieta alcuni sussidi per le energie fossili, in particolare tutti i sussidi per la produzione e il consumo di carbone e di altre sostanze – ad esempio lignite, torba, sabbie bituminose o bitume – che, in caso di combustione, hanno un’in­ tensità di emissioni simile o addirittura superiore a quella del carbone. Sono vietati anche i sussidi per la produzione di petrolio e gas. L’Elenco dei sussidi vietati è ripor­ tato nell’allegato IX e, se necessario, può essere integrato dal Comitato misto. Il paragrafo 2 vieta l’introduzione di nuovi sussidi per le energie fossili; è prevista un’eccezione se l’importo totale annuo di tali sussidi introdotti dall’entrata in vigore dell’Accordo non supera 1 milione di diritti speciali di prelievo (DSP, equivalenti a circa 1,1 mio. fr.). Il paragrafo 3 riguarda i sussidi per le energie fossili esistenti, che ogni parte è tenuta a riportare nel proprio Elenco di impegni. Le Parti possono mantenere questi sussidi, ma non ampliarli tramite una modifica della misura governativa su cui poggiano. Re­ stano ammesse le fluttuazioni dell’importo versato, ad esempio la mancata riscossione di maggiori entrate derivanti dall’imposta sugli oli minerali a causa dell’aumento della domanda di carburante. Secondo il paragrafo 4, le Parti sono tenute a riesaminare periodicamente i sussidi per le energie fossili al fine di valutarne l’eventuale abolizione. Il Consiglio federale ha analizzato diversi sussidi esistenti già durante i negoziati relativi all’Accordo33; in futuro verificherà periodicamente se sono necessari nuovi chiarimenti in nome delle mutate condizioni quadro. Il paragrafo 5 esclude dall’applicazione delle disposizioni di cui ai paragrafi 1–4 i sussidi per la produzione concessi sotto forma di rinuncia a entrate fiscali per il petro­ lio e il gas. Questi sussidi per le energie fossili sono comunque soggetti agli obblighi di trasparenza secondo l’articolo 4.9. L’articolo 4.10 prevede il riesame di tale ecce­ zione. I sussidi per le energie fossili possono essere giustificati sulla base degli obiettivi po­ litici legittimi elencati nell’articolo 4.6. La disposizione crea un equilibrio tra, da un lato, la regolamentazione e l’abolizione di tali sussidi e, dall’altro, altri importanti obiettivi, così come tra le esigenze dei Paesi in via di sviluppo e quelle dei Paesi svi­ luppati. Al paragrafo 1 le Parti riaffermano l’impegno a perseguire gli obiettivi dell’Accordo di Parigi, inclusa la transizione dalle energie fossili verso fonti più pulite e rinnovabili. La menzione di questi obiettivi nell’articolo 4.6 ribadisce quelli già stabiliti nell’arti­ colo 4.1 e che le Parti tengono presente anche quando si avvalgono di eccezioni. Il

33 www.seco.admin.ch > Economia esterna e cooperazione economica > Organizzazioni internazionali > OMC > ACCTS > Analisi d’impatto della regolamentazione sulle restituzioni dell’imposta sugli oli minerali (in tedesco).

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paragrafo 2 elenca gli obiettivi politici che consentono di derogare alle regole stabilite nel capitolo e quindi di concedere sussidi per le energie fossili. In aggiunta, il para­ grafo 3 giustifica tali sussidi concessi dalle Parti sulla base del diritto internazionale vigente, comprese la non tassazione dei carburanti per l’aviazione e l’esenzione fiscale delle organizzazioni internazionali e delle missioni diplomatiche. Permette inoltre la concessione di sussidi per i carburanti nel trasporto marittimo fino a quando non verrà stipulato un accordo internazionale vincolante che ne consentirà la tassazione. Il pa­ ragrafo 4 chiarisce che l’articolo 1.8 (Eccezioni relative alla sicurezza) si applica sol­ tanto in via sussidiaria ai sussidi per le energie fossili a cui fa riferimento il capitolo. All’articolo 4.7 paragrafo 1 le Parti riconoscono l’importanza della cooperazione per attuare il capitolo e promuovere una riforma dei sussidi per le energie fossili. Il para­ grafo 2 elenca le possibili attività di cooperazione che le Parti possono intraprendere individualmente, congiuntamente o in cooperazione con Parti non contraenti, nella misura in cui tali attività appaiono appropriate e in funzione delle risorse di ciascuna Parte. L’articolo 4.8 paragrafo 1 riguarda il sostegno reciproco delle Parti per costruire gli strumenti necessari per attuare l’Accordo; il paragrafo 2 riguarda l’assistenza a Parti non contraenti nel riformare i sussidi per le energie fossili esistenti in vista dell’ade­ sione all’ACCTS. In entrambi i casi il sostegno è volontario e dipende dalle possibilità dei Paesi sostenitori e dalle esigenze specifiche dei Paesi beneficiari. I paragrafi 1 e 2 dell’articolo 4.9 definiscono i dettagli dell’obbligo di notifica dei sussidi per le energie fossili esistenti. Le condizioni riprendono l’ASCM, con l’ag­ giunta delle informazioni disponibili sulla riduzione delle emissioni di gas serra. Nel caso di sussidi concessi sulla base delle eccezioni specifiche di cui all’articolo 4.6, deve essere dimostrata anche la compatibilità del sussidio in questione con le politiche climatiche della Parte. Il paragrafo 3 contiene gli obblighi di trasparenza relativi alle misure non riconosciute come sussidi per le energie fossili sulla base del meccanismo SCRM (cfr. art. 4.4 ACCTS). Questi obblighi sono molto simili agli obblighi di notifica di cui al paragrafo 2, ma al posto delle informazioni sulla riduzione delle emissioni di gas serra devono essere fornite le informazioni rilevanti per il calcolo della SCRM. Secondo l’articolo 4.10 il Comitato misto riesamina il quarto capitolo con l’obiettivo di disciplinare ulteriormente e abolire i sussidi per le energie fossili dannosi. Oltre a esporre il riesame come obiettivo, il paragrafo 1 contiene un elenco aperto di punti che devono essere presi in considerazione dal Comitato misto. Secondo il paragrafo 2, il riesame del capitolo viene effettuato parallelamente al riesame generale dell’Ac­ cordo (cfr. art. 6.7 ACCTS). Secondo il paragrafo 3, durante il riesame del capitolo il Comitato misto tiene conto, tra le altre cose, degli sviluppi tecnologici, dei nuovi svi­ luppi nelle politiche nazionali e internazionali relative al clima, all’ambiente e al com­ mercio e dei risultati della ricerca in questi settori. L’articolo 4.11 chiarisce che gli allegati VII–X costituiscono parte integrante del ca­ pitolo. L’allegato VII elenca i vettori energetici derivanti da resti di antiche forme di vita vegetale e animale considerati energie fossili, mentre l’allegato VIII contiene i vettori energetici che sono considerati combustibili fossili a causa del loro processo di produzione e dell’intensità delle emissioni; entrambi gli allegati sono importanti

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per la definizione di un sussidio per le energie fossili conformemente all’articolo 4.3. L’Elenco dei sussidi per le energie fossili vietati, riportato nell’allegato IX, com­ prende i sussidi per le energie fossili ad alta intensità di emissioni come il carbone e i sussidi per la produzione di petrolio e gas. Gli Elenchi degli impegni delle Parti, com­ preso quello della Svizzera (appendice 4), sono contenuti nell’allegato X. Questi Elen­ chi enumerano i sussidi per le energie fossili di cui all’articolo 4.5 paragrafo 3 e l’im­ pegno SCRM di Svizzera e Islanda, le due Parti che applicano il meccanismo in questione dall’entrata in vigore dell’Accordo. L’impegno della Svizzera è indicato in franchi svizzeri per tonnellata di CO2, mentre quello dell’Islanda in corone islandesi per litro; a titolo di confronto, quest’ultimo è indicato anche in corone islandesi per tonnellata di CO2.

3.6 Capitolo 5: Programmi volontari

di etichettatura ecologica Nell’articolo 5.1 è definito l’obiettivo delle Linee guida non vincolanti: queste devono fungere da orientamento per lo sviluppo e l’attuazione di programmi volontari di eti­ chettatura ecologica caratterizzati da alta integrità e alta qualità, al fine di promuovere un commercio più trasparente e sostenibile. L’articolo 5.2 paragrafo 1 circoscrive il campo d’applicazione del capitolo ai pro­ grammi volontari di etichettatura ecologica ed etichette ecologiche relative a beni o servizi; non sono pertanto contemplate prescrizioni vincolanti per i beni. Il paragrafo 2 riguarda le «etichette ecologiche volontarie». La definizione si riferisce alle varie forme di dichiarazioni che forniscono informazioni sull’impatto o sugli aspetti ambientali di un prodotto o di un servizio. Riprende alcuni elementi della de­ finizione di «standard» dell’Accordo TBT e degli standard del gruppo ISO 14024. Nel capitolo non figura invece nessuna definizione dei programmi di etichettatura ecolo­ gica, termine con il quale si fa riferimento allo sviluppo e all’attuazione di etichette ecologiche volontarie. I principi generali di cui all’articolo 5.3 contengono le idee chiave del capitolo. Viene sottolineato l’impatto positivo generato dalle etichette ecologiche caratterizzate da alta integrità e qualità promosse dalle Linee guida: tali etichette possono infatti in particolare favorire la domanda di beni e servizi sostenibili, generando così vantaggi commerciali nelle catene di approvvigionamento. All’articolo 5.4 le Parti figurano le 13 Linee guida basate su principi generali per le etichette ecologiche volontarie. Le Linee guida, che le Parti si impegnano a promuo­ vere, stabiliscono, tra le altre cose, che le etichette ecologiche dovrebbero fornire in­ formazioni veritiere, non fuorvianti, affidabili, comparabili, fondate e verificabili su­ gli aspetti ambientali di beni e servizi affinché, dal punto di vista del mercato, sia possibile riconoscere i prodotti e i servizi con caratteristiche migliori sotto il profilo ambientale. Se del caso, le etichette ecologiche devono prendere in considerazione i principali impatti ambientali che si profilano durante il ciclo di vita di un prodotto e attenersi agli approcci dell’economia circolare. L’obiettivo delle etichette non è quello di creare discriminazioni tra i prodotti a causa della loro origine, né di limitare inutil­ mente il commercio, ma piuttosto quello di ridurre al minimo i costi relativi al rispetto

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delle disposizioni in materia di etichettatura ecologica. Le Linee guida prevedono inoltre che le etichette ecologiche siano elaborate seguendo una procedura partecipa­ tiva e implementate in modo equo e trasparente. I criteri per assegnarle saranno stabi­ liti per un periodo di tempo limitato e subordinati a verifica. Conformemente all’articolo 5.5 paragrafi 1–3, ciascuna Parte si impegna a designare un organo di contatto nazionale. I rappresentanti si riuniscono annualmente o secondo quanto altrimenti concordato scegliendo una modalità appropriata, per esempio la videoconferenza. La diffusione delle Linee guida è uno dei compiti principali degli organi di contatto nazionali. Questi ultimi rispondono inoltre alle richieste di informazioni sulle Linee guida provenienti da altri organi di contatto o altri soggetti interessati e sostengono la cooperazione tra tali soggetti e i programmi di etichettatura ecologica (par. 4). Gli organi di contatto adempiono tali compiti rispettando le disposizioni nazionali in materia di protezione dei dati e pubblicano le risposte alle richieste di informazioni solo se ritenuto opportuno (par. 5). Per rispondere alle richieste, gli organi di contatto nazionali possono consultare il Comitato misto e altri organi di contatto nonché le autorità competenti, cerchie economiche, organizzazioni non governative ed esperti (par. 6). All’articolo 5.6 le Parti riconoscono l’importanza di collaborare con tutti i mezzi che ritengono opportuni all’attuazione delle disposizioni previste nel presente capitolo. Si impegnano in particolare a espandere le attività rilevanti, tenendo in considerazione la disponibilità di risorse finanziarie, umane e di altro tipo nonché i regolamenti nazionali delle Parti. L’articolo 5.7 stabilisce che il capitolo sulle etichette ecologiche volontarie è escluso dal campo d’applicazione del capitolo sulla composizione delle controversie (par. 1). Una Parte può tuttavia chiedere di consultare un’altra Parte per favorire la compren­ sione o affrontare questioni specifiche o pratiche generali nell’ambito del capitolo in questione (par. 2).

3.7 Capitolo 6: Disposizioni istituzionali

Per garantire il buon funzionamento dell’Accordo e la corretta applicazione delle sue disposizioni, conformemente all’articolo 6.1 le Parti costituiscono un Comitato misto composto da rappresentanti governativi di ciascuna Parte. L’articolo 6.2 elenca i compiti obbligatori (par. 1) e facoltativi (par. 2) del Comitato misto. Quest’ultimo svolge anche alcuni compiti in relazione a organi sussidiari, ad esempio i sottocomitati. Può costituire, fondere o sciogliere questi organi, sottoporre loro determinate questioni o adottare le soluzioni da essi proposte (par. 3). Il Comitato misto può inoltre modificare gli allegati e le appendici dell’Accordo, a condizione che ciascuna Parte soddisfi i requisiti giuridici nazionali. Nel caso del Costa Rica, le disposizioni istituzionali specifiche di cui all’allegato XI si applicano alla modifica di tutti gli allegati, fatto salvo l’allegato VI. Secondo l’articolo 6.3 il Comitato misto si riunisce di norma ogni due anni (par. 1); una Parte può comunque chiedere in qualsiasi momento la convocazione di una riu­

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nione straordinaria (par. 2). Il Comitato misto svolge il proprio lavoro servendosi dei mezzi che ritiene più appropriati: i mezzi elettronici sono espressamente menzionati (par. 4). Dietro domanda di una Parte, le riunioni si svolgono in un formato che con­ senta la partecipazione virtuale (par. 2 in fine). Il Comitato misto stabilisce il Regola­ mento procedurale per lo svolgimento delle attività durante la prima riunione o quando altrimenti concordato dalle Parti (par. 5). La procedura decisionale del Comitato misto è disciplinata all’articolo 6.4. Il Comi­ tato misto prende le sue decisioni e formula raccomandazioni per consenso. Si consi­ dera che il Comitato misto abbia preso una decisione per consenso se nessuna delle Parti rappresentate alla riunione durante la quale è presa la decisione vi si oppone (par. 1). Ciò permette anche a una Parte che non può presenziare di farsi rappresentare. Qualora il Comitato misto ritenga che una questione riguardi esclusivamente alcune Parti, può prendere per consenso decisioni o raccomandazioni relative a tale questione che interessano solo dette Parti (par. 2). Questa opzione potrebbe rivelarsi utile in futuro, soprattutto nel caso di un ampliamento della partecipazione all’ACCTS. Tut­ tavia, gli impegni specifici delle Parti, per esempio nel settore dei servizi o dei sussidi per le energie fossili, non sono considerati una questione che riguarda esclusivamente alcune Parti. Pertanto, il Comitato misto modifica gli allegati relativi a tali impegni secondo la regola generale del consenso generale (nessuna obiezione dalle Parti rap­ presentate). Le disposizioni di cui all’articolo 6.5 dell’Accordo, che riguardano il funzionamento degli organi sussidiari (p. es. i sottocomitati) si rifanno a quelle del Comitato misto. Gli organi sussidiari non hanno alcuna autorità decisionale. Ciascun organo sussidia­ rio comunica al Comitato misto i risultati di ogni sua singola riunione (par. 3). L’articolo 6.6 contiene disposizioni sulla cooperazione e sull’attuazione dell’Ac­ cordo. Per quanto riguarda la cooperazione, l’Accordo prevede regole flessibili. Le misure di cooperazione possibili sono elencate sotto forma di esempi (par. 1). In rela­ zione alle loro attività di cooperazione, le Parti possono prendere in considerazione le attività delle organizzazioni internazionali competenti e, se del caso, coordinarsi con queste ultime (par. 3). Ciò vale, ad esempio, per le attività dell’OMC. Le Parti si ado­ perano per informare e, se del caso, consultare le Parti interessate in conformità con le proprie leggi, regolamenti e prassi (par. 5). L’articolo 6.7 prevede un riesame generale periodico dell’Accordo, di solito ogni cin­ que anni, e ne stabilisce i requisiti (par. 3). L’eventuale avvio di negoziati con l’obiet­ tivo di aggiungere nuovi contenuti all’Accordo, per esempio misure non tariffarie in relazione agli obiettivi di sostenibilità, deve essere sottoposto al vaglio del Comitato misto (par. 4). Il risultato del riesame può sfociare nella presentazione di proposte di emendamento dell’Accordo o dei suoi allegati conformemente alle disposizioni che l’Accordo fissa in materia (par. 5). Secondo l’articolo 6.8 ciascuna Parte designa un organo di contatto generale che funge da punto di contatto per le altre Parti per tutte le questioni relative al presente Accordo. Ulteriori punti di contatto specifici sono previsti nei capitoli che riguardano le etichette ecologiche (art. 5.5) e la composizione delle controversie (art. 7.20). L’Allegato XI contiene disposizioni in merito ad accordi istituzionali specifici tra sin­ gole Parti. Tali accordi si applicano attualmente solo al Costa Rica e riguardano que­

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stioni relative a competenze nazionali e all’equivalenza di alcune decisioni del Comi­ tato misto con gli strumenti giuridici nazionali del Costa Rica.

3.8 Capitolo 7: Composizione delle controversie

Il capitolo 7 prevede una procedura dettagliata per la composizione delle controversie tra le Parti in merito ai loro diritti e obblighi derivanti dall’Accordo. Salvo disposizioni contrarie, il capitolo si applica a tutte le controversie tra le Parti relative all’interpre­ tazione o all’applicazione dell’Accordo (art. 7.2, par. 1). Secondo l’articolo 5.7 para­ grafo 1, non si applica invece alle questioni derivanti dal capitolo 5 (Etichettatura ecologica). Secondo l’articolo 7.4 (Scelta del foro), se una controversia riguarda sia disposizioni dell’Accordo che disposizioni di un altro accordo commerciale internazionale, come un accordo OMC o un accordo di libero scambio, la Parte ricorrente può scegliere di risolvere la controversia applicando la procedura di composizione delle controversie dell’Accordo o quella dell’altro accordo commerciale internazionale in questione. Tuttavia, non è più possibile cambiare questa scelta in un secondo momento. Secondo l’articolo 7.5 le Parti possono ricorrere volontariamente a procedimenti che prevedono il ricorso ai buoni uffici, alla conciliazione o alla mediazione, anche se una procedura di composizione delle controversie è già in corso. Tali procedimenti pos­ sono essere avviati o sospesi in qualsiasi momento, rimangono riservati e non pregiu­ dicano i diritti delle Parti in qualsiasi altro procedimento. L’articolo 7.6 disciplina le consultazioni formali che le Parti devono avviare prima di poter esigere la costituzione di un tribunale arbitrale. La Parte che richiede le consul­ tazioni informa in merito anche le Parti non coinvolte nella controversia (par. 1). Una Parte diversa da una delle Parti in causa che ritenga di avere un interesse commerciale sostanziale, o un altro interesse sostanziale rilevante secondo l’Accordo, ha il diritto di partecipare alle consultazioni, comunicazione notifica scritta entro sette giorni (par. 3). L’articolo 7.7 disciplina la costituzione di un tribunale arbitrale. Se la controversia non può essere risolta entro 60 giorni (30 giorni per le questioni urgenti) nell’ambito della suddetta procedura di consultazione, se le consultazioni non si svolgono entro il termine stabilito dall’Accordo (30 giorni o 15 giorni per le questioni urgenti) o se la Parte a cui è stata presentata la richiesta di consultazioni non risponde entro 10 giorni dal ricevimento di detta richiesta, la Parte richiedente può domandare la costituzione di un tribunale arbitrale (par. 1). L’articolo 7.8 riguarda la composizione del tribunale arbitrale. Questo si compone di tre membri. Le Parti in causa nominano ciascuna un arbitro e congiuntamente un terzo arbitro, che presiede il tribunale stesso (par. 1). Nella nomina degli arbitri si deve tenere conto delle diversità (par. 3), per esempio in termini di genere e origine. Se entro 45 giorni dal ricevimento della domanda di costituzione di un tribunale arbitrale non sono stati nominati tutti gli arbitri, una delle Parti in causa può chiedere al Segre­ tario generale della corte permanente d’arbitrato dell’Aia (Permanent Court of Arbi­ tration, PCA) di procedere alle nomine necessarie (par. 4). Il Segretario generale può

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chiedere a una delle Parti in causa e agli arbitri di fornire informazioni e sentire le loro opinioni (par. 5). Le qualifiche degli arbitri sono indicate all’articolo 7.9. Tutti gli arbitri devono avere conoscenze o esperienze pertinenti in almeno uno dei settori di cui al paragrafo 1; devono inoltre essere indipendenti e imparziali. Almeno un arbitro deve essere esperto nel settore ambientale e almeno uno in quello del commercio internazionale, a meno che le Parti in causa non rinuncino a questo requisito (par. 2). L’articolo 7.10 disciplina la condotta, ricusazione e sostituzione degli arbitri. In par­ ticolare, gli arbitri devono attenersi alle norme di condotta stabilite nel Regolamento procedurale adottato dal Comitato misto ai sensi dell’articolo 7.2 (par. 2). Come per gli accordi di libero scambio conclusi dalla Svizzera nell’ambito dell’AELS, le Parti che non sono coinvolte nella controversia possono, a determinate condizioni, partecipare al procedimento arbitrale come Parte terza (art. 7.11). I compiti del tribunale arbitrale sono menzionati all’articolo 7.12. Nell’esaminare una questione ad esso sottoposta, il tribunale arbitrale può, senza che vi sia alcun obbligo, prendere in considerazione le interpretazioni pertinenti contenute nei rapporti di gruppi speciali e organi d’appello dell’OMC (par. 2 in fine). Il tribunale arbitrale de­ cide a maggioranza dei suoi membri; ciascun membro può anche presentare un parere separato (par. 3). Secondo l’articolo 7.13, la procedura arbitrale è disciplinata nel Regolamento proce­ durale adottato dal Comitato misto nella sua prima riunione (art. 7.2), a meno che l’Accordo non disponga diversamente o le Parti in causa non convengano diversa­ mente (par. 1). Le consultazioni possono svolgersi di persona o con qualsiasi mezzo tecnologico deciso di comune accordo dalle Parti in causa (par. 2). Ciò consente, in particolare, di condurre udienze virtuali. Le udienze del tribunale arbitrale sono pub­ bliche, a meno che le Parti in causa non concordino diversamente o il tribunale arbi­ trale non decida diversamente per discutere informazioni confidenziali. Il diritto di chiedere informazioni di cui gode il tribunale arbitrale è disciplinato all’ar­ ticolo 7.14. Il tribunale può per esempio chiedere il parere di esperti (par. 1), fatti salvi i termini e le condizioni concordati dalle Parti in causa, in particolare per quanto riguarda i costi relativi a tale richiesta. Le Parti in causa possono presentare osserva­ zioni su qualsiasi informazione o consulenza ricevuta (par. 2). L’articolo 7.15 disciplina il contenuto dei rapporti del tribunale arbitrale (rapporto iniziale finale) e le scadenze per la presentazione di tali rapporti. Fatta salva la prote­ zione di eventuali informazioni confidenziali, i rapporti finali sono resi pubblici (par. 7). Per le Parti in causa, le decisioni del tribunale arbitrale in virtù del capitolo 7 sono definitive e vincolanti (par. 8). Secondo l’articolo 7.16 la procedura arbitrale può essere sospesa o interrotta in qual­ siasi momento con il consenso delle Parti in causa. La Parte ricorrente può anche riti­ rare unilateralmente il proprio reclamo prima della presentazione del primo rapporto. L’articolo 7.17 prevede che le Parti in causa adottino misure appropriate per attuare il rapporto finale del tribunale arbitrale. Nell’impossibilità di conformarsi immedia­ tamente alla decisione contenuta nel rapporto, le Parti in causa si adoperano per con­ venire un termine ragionevole. In assenza di un’intesa, ciascuna Parte può chiedere al

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tribunale arbitrale originario di fissare un termine (par. 1). In caso di disaccordo su una misura adottata da una Parte in causa per attuare la suddetta decisione, l’altra Parte in causa può ricorrere nuovamente allo stesso tribunale arbitrale (par. 3). In caso di non attuazione del rapporto finale, l’articolo 7.18 prevede un sistema spe­ ciale, che differisce dal meccanismo usuale degli accordi commerciali. Nel caso dell’ACCTS, l’annullamento dei vantaggi stabiliti al suo interno in caso di non attua­ zione del rapporto finale (misure di ritorsione), come la reintroduzione di dazi su pro­ dotti ambientali, avrebbe un effetto controproducente sugli obiettivi ambientali dell’Accordo. Tali misure non sono quindi contemplate nell’articolo 7.18. In caso di non attuazione del rapporto finale, le Parti in causa sono innanzitutto chiamate a con­ cordare una compensazione volontaria in linea con l’obiettivo dell’Accordo (par. 1 e 2). La compensazione può consistere, ad esempio, in un’ulteriore liberalizzazione di beni o servizi ambientali o in un’ulteriore riduzione dei sussidi per le energie fossili. Se non viene raggiunta un’intesa su una compensazione, sono previste altre misure istituzionali (esclusione della Parte chiamata a rispondere dalla presidenza degli or­ gani costituiti in virtù dell’Accordo, eventuale sospensione della cooperazione) o di informazione (presentazione trimestrale di un rapporto redatto dalla Parte chiamata a rispondere, in cui figurano le eventuali intenzioni delle altre Parti), come previsto dai paragrafi 3 e 4. Il Comitato misto elabora ulteriori misure che la Parte ricorrente può applicare dopo le altre misure previste dall’articolo 7.18 (par. 5). L’articolo 7.19 riguarda la determinazione dei termini previsti dal capitolo 7. L’arti­ colo 7.20 disciplina i dettali relativi alle notifiche e agli organi di contatto relativi a questo capitolo. Ciascuna Parte designa un organo di contatto a cui saranno trasmessi, in particolare, i documenti ad essa indirizzati in relazione al presente capitolo. È con­ sentita la trasmissione elettronica (par. 1).

3.9 Capitolo 8: Disposizioni finali

L’articolo 8.1, sull’adempimento degli obblighi, prevede che le Parti rispettino gli ob­ blighi previsti dall’Accordo e garantiscano l’applicazione di quest’ultimo a tutti i li­ velli statali. Secondo l’articolo 8.2, gli allegati e le relative appendici, nonché le note a piè di pa­ gina costituiscono parte integrante dell’Accordo. L’articolo 8.3 disciplina l’entrata in vigore dell’Accordo, subordinata alla ratifica di almeno tre Stati firmatari. Secondo l’articolo 8.4, le Parti si consultano sulla necessità di modificare l’Accordo in caso di modifica o sostituzione di altri accordi internazionali rilevanti. Le Parti possono concordare per iscritto di apportare emendamenti all’Accordo (art. 8.5) e possono presentare al Comitato misto, per esame, proposte di emenda­ mento. Gli emendamenti sono subordinati alle procedure nazionali di approvazione e ratifica delle Parti. Secondo l’articolo 6.2, il Comitato misto può modificare gli alle­ gati dell’Accordo e le relative appendici, a condizione che ciascuna Parte soddisfi i requisiti giuridici nazionali (cfr. sopra). L’emendamento entra in vigore, per le Parti che l’hanno ratificato, una volta che almeno tre quarti delle Parti lo hanno ratificato.

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Gli emendamenti all’Accordo devono essere approvati dall’Assemblea federale, a meno che la loro portata non sia limitata ai sensi dell’articolo 7a capoverso 2 della legge del 21 marzo 199734 sull’organizzazione del governo e dell’amministrazione (LOGA). L’articolo 8.6 contiene disposizioni sull’adesione di altri membri dell’OMC all’Ac­ cordo. Le modalità possono essere concordate dalle Parti e devono eventualmente es­ sere approvate, mediante decisione, dal Comitato misto. Nel caso dei Paesi candidati all’adesione che hanno partecipato ai negoziati relativi all’Accordo, come la Norvegia e le Figi, si può prendere in considerazione una procedura di adesione accelerata. L’articolo 8.7 stabilisce le condizioni per il recesso di una Parte. Se una Parte recede dall’Accordo, esso rimane comunque in vigore per le altre Parti. Secondo l’articolo 8.8, la Nuova Zelanda funge da Depositario dell’Accordo. I testi inglese, spagnolo e francese dell’Accordo fanno ugualmente fede (art. 8.9). In caso di divergenza tra tali testi, a prevalere è il testo inglese.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per la Confederazione

4.1.1 Ripercussioni finanziarie

L’Accordo non ha ripercussioni finanziarie per la Confederazione. Poiché la Svizzera ha abolito unilateralmente tutti i dazi industriali a partire dal 1° gennaio 2024, l’ob­ bligo di abolire i dazi sui beni ambientali non comporta alcuna perdita relativa alle entrate doganali. Il divieto di concedere nuovi sussidi per le energie fossili o di intro­ durne di nuovi potrebbe evitare uscite supplementari in futuro.

4.1.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale

L’Accordo non ha ripercussioni sull’effettivo del personale della Confederazione: può essere attuato ricorrendo alle risorse di personale disponibili. Il capitolo sull’etichet­ tatura ecologica volontaria verrà attuato con le risorse umane e finanziarie disponibili all’interno dell’Amministrazione federale. L’organo di contatto nazionale sarà inte­ grato nelle strutture amministrative esistenti della SECO. Anche gli altri compiti pre­ visti dall’Accordo – come le riunioni biennali del Comitato misto e le notifiche – pos­ sono essere coperti utilizzando le risorse disponibili.

34 RS 172.010

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4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città,

gli agglomerati e le regioni di montagna Per i Cantoni, i Comuni, le città, gli agglomerati e le regioni di montagna, il presente Accordo non ha ripercussioni finanziarie o sull’effettivo del personale.

4.3 Ripercussioni sull’economia

Con l’attuazione dell’Accordo si attendono ripercussioni complessivamente positive sull’economia, in quanto ridurrà o limiterà principalmente gli strumenti che distor­ cono il mercato e favorirà fondamentalmente il commercio internazionale e la crescita economica. Saranno inoltre rafforzati l’accesso al mercato e la certezza del diritto per gli attori svizzeri che operano all’interno dei mercati delle Parti e sarà sostenuta la competitività dei settori economici sostenibili. Non si prevedono effetti negativi spe­ cifici per determinati settori economici o aziende. L’abolizione dei dazi sui beni ambientali eliminerà gli aggravi doganali sui prodotti svizzeri al momento dell’importazione nei mercati delle altre Parti, sebbene nel caso del Costa Rica e dell’Islanda l’Accordo di libero scambio del 24 giugno 201335 tra gli Stati dell’AELS e gli Stati dell’America centrale, da un lato, e la Convenzione del 4 novembre 196036 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), dall’altro, prevedano già la liberalizzazione del commercio di prodotti industriali. Questa liberalizzazione sarà ulteriormente estesa attraverso l’adesione auspicata di al­ tre Parti. Il valore delle esportazioni dei beni interessati dall’Accordo è compreso tra i 6 e i 21 miliardi di franchi; i convertitori statici, gli strumenti per analisi fisiche o chimiche e i microtomi sono i tre prodotti ambientali più esportati dalla Svizzera. L’obbligo di abolire i dazi si applica alle importazioni provenienti da tutti i membri dell’OMC; la Svizzera ha comunque già eliminato unilateralmente tutti i dazi doganali in questione con l’abolizione dei dazi industriali del 1° gennaio 2024. Il valore delle importazioni dei beni interessati dall’Accordo è compreso tra i 10 e i 25 miliardi di franchi. Non è possibile fornire informazioni più precise sul valore delle importazioni e delle esportazioni, in quanto per alcuni prodotti ambientali non vengono rilevate statistiche doganali. I tre beni ambientali più importati in Svizzera sono le auto elet­ triche, le celle fotovoltaiche e i convertitori statici. L’Accordo incoraggiare l’importazione e l’esportazione di servizi ambientali e legati all’ambiente grazie alla maggiore certezza del diritto, che stimolerà la concorrenza. Il capitolo sulla regolamentazione dei sussidi per le energie fossili non comporta di­ rettamente alcun aggiustamento delle politiche; vieta tuttavia l’introduzione di nuovi sussidi potenzialmente inefficienti dal punto di vista economico e l’estensione di quelli esistenti. Le Linee guida per i programmi volontari di etichettatura ecologica, previste dall’ACCTS, sono uno strumento importante per sostenere i meccanismi dei mercati

35 RS 0.632.312.851 36 RS 0.632.31

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privati e non comportano interventi sostanziali sul piano normativo. Promuovendo lo sviluppo e l’applicazione di standard rigorosi, consentiranno inoltre ai consumatori di prendere decisioni di acquisto migliori e ai fornitori di mettere in luce i vantaggi eco­ logici dei loro prodotti. Data la loro natura non vincolante, le Linee guida non impon­ gono alcun onere amministrativo alle imprese.

4.4 Ripercussioni sulla società

Nello spirito della solidarietà intergenerazionale, l’Accordo tiene conto degli interessi delle generazioni future: contribuisce infatti a prevenire o ridurre al minimo i danni ambientali futuri e a utilizzare in modo oculato le risorse non rinnovabili, e promuove l’uso di ecotecnologie.

4.5 Ripercussioni sull’ambiente

Le disposizioni dell’Accordo mirano a far sì che il commercio internazionale possa contribuire alla lotta contro il cambiamento climatico e altre grandi sfide ambientali, tra cui la perdita di biodiversità e l’inquinamento, favorendo così lo sviluppo sosteni­ bile. L’abolizione dei dazi doganali su 360 beni ambientali derivante dall’ACCTS e gli impegni relativi a determinati servizi ambientali e legati all’ambiente migliorano la certezza del diritto e l’accesso al mercato da parte di beni e servizi con un impatto positivo sull’ambiente. Ciò permette di rafforzare le catene di approvvigionamento sostenibili e di creare nuovi incentivi nei settori economici che svolgono un ruolo attivo nella transizione verso un’economia circolare. L’Accordo coadiuverà quindi la Svizzera nell’attuazione dei suoi obiettivi di politica ambientale e nel raggiungimento dell’obiettivo di emissioni nette pari a zero entro il 2050. La regolamentazione dei sussidi destinati alle energie fossili attenuerà le distorsioni commerciali che avvantaggiano le tecnologie ad alta intensità di CO2 a scapito di quelle a basse emissioni. Grazie al divieto di sussidi per il carbone e la produzione di petrolio e gas vengono aboliti incentivi particolarmente dannosi per l’ambiente. In questo modo, l’Accordo fornisce un importante contributo alla promozione di un’eco­ nomia a impatto climatico zero, alla riduzione delle emissioni della Svizzera in linea con i suoi impegni di politica climatica e allo sfruttamento efficiente delle risorse non rinnovabili.

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Le Linee guida definite nell’Accordo rafforzeranno i programmi volontari di etichet­ tatura ecologica su tre piani: trasparenza, comparabilità e credibilità. Consumatori e produttori avranno così accesso a informazioni importanti sulla sostenibilità che li aiuteranno a prendere decisioni consapevoli. In questo modo, l’Accordo può stimolare la domanda di prodotti sostenibili e contribuire al raggiungimento degli obiettivi di politica ambientale della Svizzera, tra cui rientra ad esempio lo sviluppo di un’econo­ mia circolare. Inoltre, l’Accordo contiene disposizioni per il sostegno reciproco nella realizzazione degli obiettivi in esso stabiliti, e mira a rafforzare la cooperazione tra le Parti sulle questioni ambientali e commerciali in seno ai fori regionali, bilaterali e multilaterali.

4.6 Altre ripercussioni

In quanto accordo commerciale multilaterale aperto, sviluppato in conformità con le regole dell’OMC, l’ACCTS fornisce un importante contributo al mantenimento e al rafforzamento del sistema regolamentato degli scambi internazionali. Le disposizioni dell’ACCTS offrono un approccio multilaterale alla risoluzione dei problemi ambien­ tali internazionali. Individuare risposte multilaterali efficaci e ben fondate alle sfide globali è uno degli obiettivi della Strategia di politica estera 2024–202737 della Confederazione. L’ACCTS è quindi in linea con gli obiettivi di politica estera della Svizzera.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità

L’Accordo si basa sull’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale38 (Cost.), secondo cui la Confederazione è competente per gli affari esteri. L’articolo 184 capo­ verso 2 Cost. conferisce al Consiglio federale la facoltà di firmare e ratificare trattati internazionali. Secondo l’articolo 166 capoverso 2 Cost., l’Assemblea federale ap­ prova i trattati internazionali, salvo quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 24a cpv. 2 della legge del 13 dicembre 202039 sul Parlamento [LParl]; art. 7a cpv. 1 LOGA); L’ACCTS è un trattato internazionale la cui approvazione non spetta al Consiglio federale; la competenza in merito è dunque dell’Assemblea federale.

37 www.eda.admin.ch > Politica estera > Strategie e principi fondamentali

> Strategia di politica estera. 38 RS 101 39 RS 171.10

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5.2 Compatibilità con altri impegni internazionali

della Svizzera L’ACCTS rinvia agli obblighi internazionali sul clima assunti dalle Parti nell’ambito della Convenzione quadro del 9 maggio 199240 delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e dell’Accordo di Parigi, e contribuirà al loro adempimento. È inoltre in linea con gli obblighi cui sono subordinati la Svizzera e le altre Parti in quanto membri dell’OMC. Per questo motivo in particolare, le disposizioni dell’Accordo sono com­ patibili anche con gli obblighi di diritto commerciale della Svizzera nei confronti dell’UE e degli altri partner.

5.3 Validità per il Liechtenstein

In virtù dell’unione doganale istituita dal Trattato del 29 marzo 192341 tra la Confe­ derazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein, la Svizzera rappresenta il Princi­ pato del Liechtenstein nelle questioni disciplinate dal suddetto Trattato (cfr. art. 1.4 par. 3 ACCTS). Sulla base di tale Trattato, l’ACCTS il Liechtenstein sarà tenuto a rispettare determinati obblighi: in primo luogo l’obbligo di importare ed esportare beni ambientali senza riscuotere dazi (art. 2.6 e 2.7 ACCTS) sarà valido per l’intero territorio doganale svizzero; in secondo luogo, il campo d’applicazione della legisla­ zione sugli oli minerali si estenderà non solo al territorio nazionale svizzero, ma anche alle enclavi doganali estere e quindi al Liechtenstein. Di conseguenza, gli obblighi sanciti nel quarto capitolo (Sussidi per le energie fossili) in merito alla restituzione o al condono dell’imposta sugli oli minerali si applicano anche al Liechtenstein.

5.4 Forma dell’atto

Secondo l’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost., sottostanno a referen­ dum facoltativo i trattati internazionali comprendenti disposizioni importanti che con­ tengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali. L’articolo 22 capoverso 4 LParl prevede che contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Sono conside­ rate disposizioni importanti quelle che, secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost., sono emanate sotto forma di legge federale. L’ACCTS è trattato internazionale in cui sono sancite disposizioni importanti che con­ tengono norme di diritto, come l’abolizione dei dazi all’importazione e all’esporta­ zione per i prodotti ambientali, l’abolizione di alcune restrizioni dell’accesso al mer­ cato per i servizi ambientali e legati all’ambiente e la regolamentazione dei sussidi per le energie fossili. Il decreto federale che approva l’ACCTS sottostà pertanto a refe­ rendum facoltativo conformemente all’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost.

40 RS 0.814.01 41 RS 0.631.112.514

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