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Revisione parziale dell’Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC)

Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP

Ufficio federale di giustizia UFG Ambito direzionale Diritto privato Ufficio federale dello stato civile

24.06.2026

Revisione dell’ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile

per l’apertura della procedura di consultazione

Compendio

La revisione dell’ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile intende attuare la mo- zione 21.3024 Ridefinire gli emolumenti per le operazioni di stato civile, depositata dalla Com- missione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati, che incarica il Consiglio federale di «esaminare la struttura dei costi per le operazioni di stato civile e di definire gli emolumenti in modo tale che i Cantoni possano coprire meglio i loro costi in questo settore».

Inoltre, il Consiglio federale propone di introdurre un nuovo supplemento a favore della Con- federazione da applicare ai documenti di stato civile soggetti a pagamento e con il quale co- prire i costi sostenuti da quest’ultima per la messa a disposizione dell’infrastruttura informa- tica nel settore dello stato civile.

Situazione iniziale

La presente revisione dell’ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC; RS 172.042.110) si fonda sulla mozione 21.3024 Ridefinire gli emolumenti per le operazioni di stato civile, depositata dalla Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati il 22 febbraio 2021. Su raccomandazione del Consiglio federale, la mozione è stata accolta dal Parlamento. Essa incarica il Consiglio federale «di esaminare la struttura dei costi per le ope- razioni di stato civile e di definire gli emolumenti in modo tale che i Cantoni possano coprire meglio i loro costi in questo settore». Il Consiglio federale coglie l’occasione di questo incarico per proporre anche un nuovo supplemento a favore della Confederazione, con il quale coprire i costi sostenuti da quest’ultima per la messa a disposizione dell’infrastruttura informatica nel settore dello stato civile.

Contenuto del progetto

Con la presente revisione, il Consiglio federale propone di adeguare diversi emolumenti. In questo modo sarà possibile tenere conto maggiormente degli oneri effettivi e rafforzare il prin- cipio di causalità.

1.2 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le 1.4 Tappe successive ........................................... Fehler! Textmarke nicht definiert. 1.5 Mandato del Consiglio federale del 28 gennaio 2026...... Fehler! Textmarke nicht definiert. 3.4 Allegato 2: Prestazioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di stato 3.6 Allegato 4: Prestazioni dell’Ufficio federale dello stato civile e del settore

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità di agire e obiettivi

1.1.1 Lavori preliminari della CSC

Nel 2017, la Conferenza delle autorità cantonali di vigilanza sullo stato civile (CSC) si è rivolta al Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) chiedendo che le tariffe in materia di stato civile fossero fissate in modo tale da coprire i costi. All’epoca la Confederazione aveva mostrato un atteggiamento di apertura nei confronti della richiesta, ma aveva sollecitato i Cantoni a predisporre previamente le basi necessarie.

Di conseguenza la CSC ha raccolto presso le autorità cantonali i dati richiesti giungendo alla conclusione che il grado di copertura dei costi a livello di stato civile oscilla, su scala nazio- nale, tra il 42 e il 47 per cento. Successivamente sono state valutate diverse proposte e il 3 settembre 2021 la Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giu- stizia e polizia (CDDGP) ha chiesto all’unanimità di sviluppare una proposta legislativa con- creta che coprisse circa il 60 per cento dei costi. Durante l’assemblea autunnale del 2021, la CDDGP ha accolto la richiesta e il 30 novembre 2021 l’ha trasmessa all’allora Capo del DFGP chiedendo dunque di avviare i lavori necessari per la revisione della OESC.

1.1.2 Iniziativa cantonale di Soletta: 20.312 Tariffe a copertura dei costi in materia di stato civile Il 29 maggio 2020, il Cantone di Soletta ha presentato un’iniziativa cantonale che chiedeva di introdurre tariffe a copertura dei costi. Il 22 febbraio 2021, in occasione dell’esame prelimi- nare dell’iniziativa, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-S) aveva espresso alcune riserve in merito alla richiesta1, pur riconoscendo la necessità di esa- minare periodicamente la struttura tariffaria. La CAG-S aveva pertanto deciso di non dare se- guito all’iniziativa cantonale, ma di sottoporre al Consiglio federale la richiesta di fondo dell’iniziativa cantonale sotto forma di mozione commissionale (21.3024). Neanche il Consi- glio nazionale ha dato seguito il 6 dicembre 2021 all’iniziativa 20.312.

1.1.3 Mozione CAG-S 21.3024 Ridefinire gli emolumenti per le operazioni di stato

civile Contrariamente all’iniziativa cantonale 20.312, che chiedeva di introdurre tariffe a copertura dei costi, la mozione 21.3024 prevede unicamente la definizione di emolumenti che «possano coprire meglio i costi in questo settore». Analogamente a quanto proposto dall’Esecutivo il 12 maggio 2021, la mozione è stata accolta il 16 giugno 2021 dal Consiglio degli Stati (senza controproposta) e il 6 dicembre 2021 dal Consiglio nazionale (con 113 voti favorevoli 39 con- trati e 2 astenuti). Il Consiglio federale ha quindi ricevuto il seguente mandato parlamentare:

«Il Consiglio federale è incaricato di esaminare la struttura dei costi per le operazioni di stato civile e di definire gli emolumenti in modo tale che i Cantoni possano coprire meglio i loro costi in questo settore.»

La CAG-S ha sottolineato in particolare, «che la maggior parte dei servizi riguardanti lo stato civile sono erogati anche nel pubblico inte- resse e non solo per rispondere alle esigenze dei cittadini privati», cfr. il rapporto della CAG-S del 22 feb. 2021, consultabile all’indirizzo: www.parlament.ch > 20.312.

1.1.4 Mozione Zanetti 21.4666 Né emolumenti né esborsi per il rilascio di atti di morte Infine, va citata la mozione Zanetti 21.4666 Né emolumenti né esborsi per il rilascio di atti di morte, depositata il 17 dicembre 2021, che chiedeva di non riscuotere più alcun emolumento o esborso per il rilascio di un atto di morte. Nella deliberazione del Consiglio degli Stati, l’au- tore della mozione ha inoltre chiesto di non applicare alcun emolumento neanche agli atti di nascita. Poiché il Consiglio federale ha acconsentito ad esaminare la richiesta in occasione della presente revisione della OESC, la mozione è stata ritirata2.

1.2 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con le strategie del Consiglio federale Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 24 gennaio 20243 sul programma di legi- slatura 2023–2027 né nel relativo decreto federale del 6 giugno 20244.

1.3 Interventi parlamentari

La presente revisione intende attuare e liquidare la mozione CAG-S 21.3024.

1.4 Procedura

I lavori di revisione sono stati suddivisi in due fasi: in una prima fase un gruppo di esperti (gruppo di lavoro) ha discusso i principi della futura ordinanza sugli emolumenti e ha elabo- rato un progetto che ha costituito la base per la seconda fase di stesura concreta dell’avam- progetto.

Il gruppo di lavoro istituito dall’Ufficio federale di giustizia (UFG) ha tenuto diverse riunioni alle quale hanno preso parte:

− Jon Peider Arquint, rappresentante CSC − Hans-Rudolf Egli, rappresentante CSC (da ottobre 2022) − Peter Naef, rappresentante CSC (fino a ottobre 2022) − Roland Peterhans, rappresentante dell’Associazione svizzera degli ufficiali dello stato civile ASUSC − Phonesili Phengrasamy, Direzione consolare, Dipartimento federale degli affari esteri, DFAE − Alexandra Rohrer, rappresentante ASUSC − David Rüetschi, UFG − Claudio Stricker, rappresentante CDDGP − Patrik Zürcher, UFG

La prima fase si è conclusa nell’estate del 2023. A causa di altri lavori urgenti, le attività suc- cessive hanno subito dei ritardi e sono state completate soltanto nell’inverno 2025/2026.

2 Punti essenziali del progetto

2.1 Aumento del grado di copertura dei costi in materia di stato civile

La revisione si prefigge in particolare di aumentare il grado di copertura dei costi in materia di stato civile. Mentre l’iniziativa cantonale 20.312, respinta dal Parlamento, chiedeva ancora una copertura totale, la mozione 21.3024, poi trasmessa, prevede solamente di migliorarla. Si tratta di una decisione consapevole del Parlamento: durante le deliberazioni della CAG-S Boll. Uff. 2022 S 215. 3 FF 2024 525 4 FF 2024 1414

è stato chiaramente sottolineato che gli uffici dello stato civile operano anche nel pubblico in- teresse e una copertura totale dei costi non è auspicabile. Il Consiglio degli Stati l’ha sottoli- neato espressamente5. Anche la proposta CSC/CDDGP su cui si fonda il presente avampro- getto mira a un grado di copertura dei costi di circa il 60 per cento.

2.2 Introduzione di un nuovo supplemento per i documenti allestiti tramite Infostar I costi in materia di stato civile sono costituiti dalle spese dei Cantoni e della Confederazione. Attualmente i Cantoni possono coprire una parte consistente delle loro spese con gli emolu- menti versati dalle persone che usufruiscono delle prestazioni di stato civile, il che corri- sponde al principio di causalità previsto dal diritto amministrativo. Per contro, in base alle norme vigenti, la Confederazione non ha la possibilità di farsi rimborsare tramite emolumenti le spese sostenute in particolare per la messa a disposizione del registro informatizzato dello stato civile (Infostar). Il presente avamprogetto intende eliminare questa disparità di tratta- mento facendo in modo che chi richiede prestazioni di stato civile versi d’ora in poi un contri- buto per la messa a disposizione dell’infrastruttura informatica, la quale costituisce una condi- zione necessaria e la componente centrale per l’erogazione di tutte le prestazioni di stato civile.

L’11 novembre 2024, la Confederazione ha messo a disposizione dei Cantoni una versione completamente rinnovata di Infostar, i cui costi annuali di esercizio ammontano attualmente ad almeno 6,5 milioni di franchi. Tali costi riguardano, da un lato, il settore Infostar presso l’UFG, ossia il supporto fornito dall’Ufficio federale dello stato civile, dall’altro i fornitori di pre- stazioni interni ed esterni alla Confederazione. Tra questi figurano anche gli ammortamenti calcolatori sui costi di sviluppo (costi di sviluppo considerati per «Infostar NG»: ca. 38 mio. fr.) e le spese necessarie per il continuo sviluppo di Infostar, in parte assolutamente necessario in particolare a seguito delle revisioni legislative e dei requisiti imposti dai partner collegati tra- mite interfaccia.

L’emolumento che i Cantoni devono versare alla Confederazione per l’utilizzo di Infostar se- condo l’articolo 45a capoverso 3 CC ammonta a 600 000 franchi (art. 77 cpv. 2 dell’O. del 28 apr. 2004 sullo stato civile [OSC]). Un aumento di tale emolumento è stato espressamente respinto, poiché a suo tempo era stato negoziato con i Cantoni e rientrava in un compro- messo globale che il Consiglio federale non può modificare a posteriori e in modo unilaterale senza violare la ripartizione dei costi tra Confederazione e Cantoni secondo l’articolo 45a ca- poverso 2 CC.

La proposta partecipazione alle spese della Confederazione da parte di chi richiede una pre- stazione di stato civile mira a coprire tali spese. A tale scopo si suggerisce di introdurre un supplemento pari a 12 franchi a favore della Confederazione sui documenti allestiti tramite Infostar già oggi soggetti a pagamento. In questo modo si potrebbero incassare circa 6 milioni di franchi all’anno che coprirebbero quindi gran parte delle spese della Confederazione. Va tuttavia sottolineato che vi è una certa incertezza sui documenti che saranno ancora soggetti a pagamento. Un emolumento maggiorato comporterebbe il rischio di generare profitti illeciti a favore della Confederazione mediante il nuovo supplemento. Per questa ragione è stato previsto di monitorare regolarmente l’aspetto della copertura dei costi e, se necessario, di adeguare l’emolumento.

Attualmente sono allestiti tramite Infostar quasi 600 000 documenti a pagamento. A breve ter- mine, tuttavia, è probabile che questo numero diminuisca, poiché in particolare a livello Cfr. l’intervento del relatore della commmissione: «Votre commission rappelle aussi que les émoluments d'état civil répondent souvent à des tâches d'intérêt public et que dès lors il convient de garder une certaine réserve en matière de couverture des coûts.», Boll. Uff. 2021 S 696.

svizzero, i documenti cartacei di stato civile sono sostituiti da comunicazioni elettroniche gra- tuite generate automaticamente. In particolare, grazie alla prevista interfaccia con il Sistema d’informazione centrale sulla migrazione SIMIC, diversi documenti a pagamento non saranno più necessari. Anche l’atto d’origine, che spesso le autorità richiedono ancora in formato car- taceo, potrebbe essere sostituito in futuro da una comunicazione elettronica. Sulla base di queste previsioni, si parte dal presupposto che tra tre anni il supplemento a favore della Con- federazione si applicherà al massimo a 500 000 documenti all’anno.

Il supplemento a favore della Confederazione potrà essere riscosso esclusivamente per i do- cumenti allestiti tramite Infostar e rilasciati a pagamento dagli uffici dello stato civile. L’emolu- mento non si applica agli atti gratuiti né ai certificati e agli attestati allestiti manualmente se- condo l’allegato 1 numero 1.2.

L’avamprogetto propone che il supplemento a favore della Confederazione sia incassato dai Cantoni insieme agli altri emolumenti. I documenti a pagamento allestiti tramite Infostar po- trebbero essere contrassegnati e quindi conteggiati. Al termine del periodo di fatturazione (presumibilmente una volta l’anno) la Confederazione fattura ai Cantoni il numero esatto di documenti generati con Infostar per i quali è stato riscosso il supplemento a favore della Con- federazione. Ovviamente detto emolumento va versato alla Confederazione soltanto se può essere effettivamente incassato; in altre parole, il rischio d’incasso è a carico della Confede- razione. Pertanto, quando sono allestiti documenti di stato civile soggetti a pagamento va ap- plicata una riduzione corrispondente. Affinché la Confederazione si faccia un’idea dell’attuale prassi e possa prevedere una soluzione che tenga conto delle circostanze, le modalità di pa- gamento dei Cantoni sono rilevate mediante un questionario nell’ambito della consultazione.

2.3 Verifica dei singoli emolumenti

La presente revisione fornisce inoltre l’occasione per verificare gli attuali emolumenti ed even- tualmente adattare i principi su cui si fondano. A tal fine, si basa sulle seguenti linee guida:

(1) Potenziamento del principio di causalità. Chi usufruisce di una prestazione statale deve pagarla. Nell’ambito dello stato civile, tuttavia, non vige un principio di causalità assoluto. Ad esempio, le prestazioni degli uffici dello stato civile basate su eventi naturali (nascita, decesso) non sono a pagamento. In questo caso l’aggiornamento del registro dello stato civile è gratuito, poiché risponde in larga misura all’interesse pubblico; per contro l’allesti- mento di documenti di stato civile aggiornati a seguito di un simile evento è richiesto tra- mite un’apposita domanda per cui tali prestazioni sono a pagamento (art. 2 cpv. 1 OESC).

Secondo il diritto vigente, non sono soggetti a emolumenti neanche l’aggiornamento delle decisioni giudiziarie e amministrative né la decisione relativa al riconoscimento di una de- cisione o atto estero concernenti lo stato civile in virtù dell’articolo 32 capoverso 1 della legge federale del 18 dicembre 19876 sul diritto internazionale privato (LDIP). Lo stesso vale attualmente per l’iscrizione di una persona straniera nel registro dello stato civile sulla base di documenti esteri. Anche in questo caso gli atti di stato civile da redigere dopo una documentazione sono già a pagamento. D’ora in poi si intende rafforzare il prin- cipio di causalità e applicare un emolumento per le prestazioni citate se l’ufficio interes- sato ha sostenuto un onore superiore a due ore.

Attualmente il diritto federale non prevede alcuna voce di emolumento per l’allestimento di una decisione impugnabile. Ciononostante, diversi Cantoni prelevano verosimilmente un

6 RS 291

emolumento basandosi sul diritto cantonale amministrativo, il che, tenuto conto dell’at- tuale suddivisione delle competenze, può porre qualche problema. Anche in questo caso, quando l’allestimento di una decisione causa un notevole onere supplementare per l’uffi- cio interessato, appare opportuno fatturare tale onere alla persona che ha richiesto la de- cisione.

Attualmente la consulenza e le informazioni concernenti le condizioni, gli effetti giuridici e l’eventuale richiesta dell’ufficio dello stato civile all’autorità di vigilanza per l’autorizzazione a ricevere la dichiarazione concernente i dati non controversi (cfr. art. 41 CC) sono com- prese nei rispettivi emolumenti forfettari. Nella pratica, per contro, si verificano regolar- mente casi in cui, data la natura della questione, gli uffici dello stato civile devono soste- nere un onere di consulenza eccezionalmente elevato che attualmente non è compensato da un emolumento. Anche in questo caso è opportuno continuare a indennizzare fino a un certo punto l’onere di consulenza con l’emolumento forfettario e consentire la fattura- zione di un supplemento in caso di onere straordinario. Quando, a causa della natura dell’operazione, l’onere della consulenza è elevato, anche l’emolumento forfettario va adeguatamente aumentato. Per contro, se alla fine l’ufficio dello stato civile non ha ero- gato alcuna prestazione a pagamento, la consulenza rimane gratuita. Una fatturazione solamente per la consulenza, infatti, sarebbe difficile da comprendere per l’interessato.

(2) Introduzione di un range per gli emolumenti. Allo scopo di armonizzare la riscossione de- gli emolumenti, la vigente OESC prevede voci di emolumento fisse. Attualmente il legisla- tore non si avvale della possibilità prevista all’articolo 5 capoverso 3 OESC di fissare l’im- porto dell’emolumento, a discrezione entro un minimo e un massimo, «in funzione del tempo impiegato, della complessità e dell’importanza del caso nonché dell’interesse e della colpa dell’assoggettato». Di conseguenza, nel fissare l’emolumento non vi è alcun margine per poter tenere conto delle caratteristiche di un caso.

Per questi casi, l’avamprogetto prevede che l’emolumento sia riscosso esclusivamente in funzione del tempo impiegato, applicando una tariffa oraria di 170 franchi, e fissa un tetto massimo.

3 Commento ai singoli articoli

3.1 Adeguamento generale della tariffa oraria

L’avamprogetto aumenta da 150 a 170 franchi la tariffa oraria che funge da base per l’intero tariffario. Tale adeguamento si applica a tutte le disposizioni che prevedono un emolumento calcolato sull’onere.

3.2 Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile

Articolo 5 capoverso 3. Laddove l’ordinanza fissa un minimo e un massimo, il margine discre- zionale per fissare l’importo è notevolmente ridotto e l’unico criterio determinante è il tempo impiegato. Il nuovo capoverso non tiene più conto della complessità e dell’importanza del caso e neppure dell’interesse e della colpa dell’assoggettato (v. sopra).

Articolo 8. L’attuale articolo 13 viene ora spostato e leggermente modificato. Il riferimento al gratuito patrocinio all’articolo 13 capoverso 1 lettera a OESC è molto sommario e nella pra- tica solleva diverse questioni. A tale riguardo vale il principio generale secondo cui quando la Confederazione non prevede un disciplinamento esaustivo, è determinante il diritto cantonale (art. 89 cpv. 1 OSC). Per eliminare le attuali incertezze, questo principio va esplicitamente

sancito nel contesto del gratuito patrocinio. È opportuno equiparare sotto ogni aspetto la pro- cedura dinnanzi all’ufficio dello stato civile alle altre procedure cui si applica il diritto cantonale (cpv. 2).

Articolo 12 capoversi 1 e 3. Le disposizioni relative all’incasso sono interamente rette dal di- ritto cantonale a meno che non sia coinvolta un’autorità federale. Non appare giustificato mantenere le regole speciali attualmente in vigore per lo stato civile. L’articolo 12 capoversi 4 e 5 dell’ordinanza generale dell’8 settembre 2004 sugli emolumenti (OgeEm) disciplina anche gli emolumenti eventualmente da incassare.

Articolo 13. L’ufficio che rilascia il documento soggetto a emolumento riscuote il nuovo sup- plemento a favore della Confederazione applicabile ai documenti allestiti tramite Infostar con- formemente all’allegato 4 numero 6 insieme agli altri emolumenti. Infostar includerà una fun- zione per contrassegnare i documenti soggetti a emolumento; in questo modo sarà possibile fatturare una volta all’anno ai Cantoni l’emolumento incassato a favore della Confederazione per i documenti allestiti tramite Infostar.

Articolo 16. Adeguare automaticamente gli emolumenti all’andamento generale dei prezzi non è pertinente; il calcolo degli emolumenti si deve basare anzitutto sul principio della copertura dei costi e di equivalenza. L’articolo va pertanto abrogato.

Nota preliminare sugli allegati. Gli allegati sono formalmente sottoposti a una revisione totale. I commenti seguenti si limitano alle disposizioni il cui contenuto è stato modificato.

3.3 Allegato 1: Prestazioni degli uffici dello stato civile

I. Divulgazione di dati dello stato civile

3.3.1 Allestimento di documenti sulla base del registro dello stato civile secondo gli articoli 47–47b OSC (n. 1 e 2) Numero 1.1. Gli estratti del registro informatizzato dello stato civile possono essere allestiti con un onere relativamente minimo se si tratta di un documento generato automaticamente da Infostar e per il quale i dati sono già presenti nel registro informatizzato. Tuttavia, anche nel caso di un estratto del registro cartaceo, ossia di un documento per il quale i dati devono essere trasferiti manualmente dal registro cartaceo al modulo, va applicato lo stesso emolu- mento anche se l’onere è superiore rispetto a quello previsto per un documento generato au- tomaticamente con i dati del registro informatizzato. Questo perché per il richiedente non fa differenza, a livello di emolumento, se il registro che contiene i dati sia cartaceo o informatiz- zato; in entrambi i casi riceve lo stesso documento.

Numero 1.2. La situazione è diversa per i certificati e le attestazioni scritti che non possono essere generati automaticamente da Infostar ma devono essere compilati manualmente. L’onere richiesto per l’allestimento di simili documenti è di gran lunga maggiore e quindi an- drebbe remunerato di conseguenza. In questo caso appare opportuno fissare un range di co- sti per poter tenere conto delle peculiarità del singolo caso.

Numero 1.3. Al certificato di famiglia o di unione domestica sarà applicato un emolumento leggermente più alto.

Numero 2. Il certificato relativo allo stato di famiglia e all’atto di famiglia registrati costituisce un caso particolare; si tratta infatti di estratti complicati la cui compilazione richiede all’ufficiale dello stato civile un onere notevole. È pertanto opportuno aumentare da 40 a 80 franchi il

relativo emolumento di base e, come previsto finora per gli atti di famiglia, riscuotere un sup- plemento di 10 franchi per ogni ulteriore persona menzionata sul documento.

Per la copia dei certificati relativi allo stato di famiglia e all’atto di famiglia registrati verrà per contro fatturato il solito emolumento pari a 30 franchi.

Poiché in futuro non si prevede più di fare una differenza tra documenti allestiti automatica- mente o manualmente, le attuali voci di cui al numero 2 possono essere stralciate.

3.3.2 Altre prestazioni in relazione alla divulgazione dei dati dello stato civile (n. 3) Numero 3.1. Come accennato nei commenti generali, l’emolumento per le ricerche nei registri dello stato civile e nei documenti giustificativi passerà da 75 a 85 franchi per ogni frazione di mezz’ora.

Inoltre, si prevede di introdurre una voce speciale con un emolumento ridotto pari a 40 franchi per mezz’ora per chiarire la propria discendenza conformemente all’articolo 268c capo- verso 3 CC. Ciò si giustifica in quanto il diritto a conoscere la propria discendenza è un diritto fondamentale sancito dalla Costituzione e il suo esercizio non deve essere ostacolato da emolumenti troppo alti. L’emolumento ridotto si applica in particolare se la richiesta è avan- zata da un’autorità cantonale per conto dell’interessato conformemente all’articolo 268d capo- verso 1 CC.

A integrazione dell’attuale numero 3.2, l’emolumento per la ricerca di dati personali deve po- ter essere riscosso anche se non si tratta di consultare un registro cartaceo secondo l’arti- colo 92b capoverso 4 OSC, ma più in generale se la ricerca comporta un onere per l’ufficio dello stato civile.

Numero 3.2. In questi casi l’onere per l’ufficio dello stato civile consiste nel ricercare le infor- mazioni richieste e, se necessario, nel reperire vecchi registri. Tale onere continuerà ad es- sere coperto da un forfait di 30 franchi per incarico; il forfait copre sia la ricerca delle informa- zioni sia l’allestimento di una copia. Se un estratto proveniente dalla stessa fonte è composto da più di una pagina, è riscosso un supplemento di 2 franchi per pagina conformemente ai principi generali.

Questo emolumento copre esclusivamente l’allestimento della copia; se è necessario effet- tuare una ricerca nei registri si fatturano gli emolumenti di cui al numero 3.1.

Se la richiesta verte su più informazioni e ciascuna di esse comporta una nuova ricerca ed eventualmente il reperimento di un nuovo registro, si è in presenza di più incarichi di ricerca, ciascuno dei quali può essere fatturato con un emolumento separato.

II. Ricevimento di dichiarazioni

3.3.3 Cognome e sesso (n. 4)

L’avamprogetto uniforma e semplifica la sezione riguardante le dichiarazioni. La base per le voci tariffali è costituita dall’onere sostenuto dall’ufficiale dello stato civile per erogare la pre- stazione richiesta.

Numero 4.1. Questa disposizione intende ora fungere da base per la riscossione degli emolu- menti di tutte le dichiarazioni concernenti i cognomi. Dal punto di vista dell’ufficio dello stato civile l’onere legato al ricevimento di queste dichiarazioni è notevole e sostanzialmente

uguale per tutte le forme di dichiarazione. Sembra pertanto opportuno aumentare l’emolu- mento corrispondente.

Viene stralciata l’attuale norma secondo cui, se le dichiarazioni sono presentate separata- mente, al ricevimento della dichiarazione concernente l’adempimento delle condizioni per la celebrazione del matrimonio si applica un altro emolumento.

Numero 4.2. Una dichiarazione a sé stante è quella relativa all’assoggettamento del cognome al diritto nazionale secondo l’articolo 37 capoverso 2 LDIP. In questo caso sia i chiarimenti necessari sia l’accertamento necessario sono molto onerosi e appare giustificato prevedere per questa prestazione un emolumento più elevato. L’emolumento è riscosso anche quando la dichiarazione di assoggettamento è presentata contemporaneamente con la notificazione della nascita oppure prima della chiusura della procedura preparatoria del matrimonio.

Numero 4.3. Tenuto conto dell’onere, in genere di circa mezz’ora, dovuto alla comunicazione della venuta al mondo di un infante privo di vita e al relativo rilascio di una conferma, è oppor- tuno anche in questo caso aumentare l’emolumento.

Numero 4.4. In linea con l’aumento dell’emolumento per la dichiarazione concernente il co- gnome (n. 4.1) appare coerente aumentare in modo analogo anche quello per la dichiara- zione concernente il cambiamento del sesso iscritto nel registro dello stato civile, anche per- ché potrebbe comprendere eventualmente anche un’altra dichiarazione dei prenomi.

Numero 4.5. Se il rappresentante legale non si presenta di persona all’ufficio dello stato civile ed è quindi necessario fissare più di un appuntamento, ottenere il suo consenso può causare un notevole onere supplementare per l’ufficio dello stato civile. Anche in questo caso appare opportuno un aumento adeguato dell’emolumento. Se il rappresentante legale si presenta sin dall’inizio con la persona che fa la dichiarazione e non è necessario ottenerne il consenso se- parato, il ricevimento del consenso è incluso nell’emolumento di cui al numero 4.4.

3.3.4 Riconoscimento (n. 5)

Numero 5.1. Di regola l’onere per ricevere la dichiarazione concernente il riconoscimento di un figlio è elevato. In ogni caso si deve mettere in conto almeno un’ora; di conseguenza si in- tende aumentare l’emolumento corrispondente in modo adeguato.

Numero 5.2. V. numero 4.5

Numero 5.3. Tenuto conto dell’onere per la consulenza fornita in molti casi, sebbene detta consulenza competa all’autorità di protezione dei minori e degli adulti, l’esperienza dimostra che anche questo emolumento va aumentato in modo adeguato.

3.3.5 Dichiarazione concernente l’adempimento delle condizioni per la celebrazione del matrimonio (art. 98 cpv. 3 CC) resa presso un ufficio dello stato civile chiamato a collaborare (art. 69 cpv. 1 OSC) (n. 6) Al fine di tener conto della nuova tariffa oraria, la presente modifica comporta un leggero au- mento dell’emolumento.

3.3.6 Dichiarazione di conversione dell’unione domestica registrata in matrimonio (art. 35 LUD in combinato disposto con l’art. 75n OSC) (n. 7) Al fine di tener conto della nuova tariffa oraria, la presente modifica comporta un leggero au- mento dell’emolumento. 11/16

3.3.7 Dichiarazione concernente i dati non controversi sullo stato civile (art. 41 CC; art. 17 cpv. 1 OSC) (n. 8) L’onere per il ricevimento di una dichiarazione di cui all’articolo 41 CC può variare a seconda dei casi. È quindi necessario sia prevedere un range di spesa, per poter tenere conto delle circostanze del singolo caso, sia fissare un tetto massimo dell’emolumento.

III. Matrimonio

3.3.8 Esecuzione della procedura preparatoria al matrimonio (art. 62–68 OSC) (n. 9) La disposizione viene riformulata a fini di semplificazione, mentre l’aumento dell’emolumento riflette anche il fatto che l’onere per l’ufficio dello stato civile è spesso elevato se è necessario chiarire nel corso di un’audizione con i fidanzati i requisiti del matrimonio. Al riguardo non ha molta importanza se l’audizione avviene con una sola persona o con entrambi i fidanzati. Gli emolumenti si applicano anche alla procedura scritta.

3.3.9 Autorizzazione per la celebrazione del matrimonio, certificato di capacità al matrimonio, annullamento o rinvio della celebrazione del matrimonio o della conversione dell’unione domestica registrata in matrimonio nel quadro di una cerimonia (n. 10) Numero 10.1. L’attuale numero 10.1 può essere stralciato, poiché l’autorizzazione per la cele- brazione del matrimonio non esiste più.

Numero 10.2. L’avamprogetto prevede di mantenere l’emolumento per l’annullamento o il rin- vio di un appuntamento per la celebrazione del matrimonio o per la conversione dell’unione domestica registrata in matrimonio nel quadro di una cerimonia. Attualmente l’emolumento è riscosso soltanto se la celebrazione è rinviata o annullata meno di due giorni lavorativi prima della data convenuta. In futuro l’emolumento sarà invece riscosso se l’annullamento o il rinvio avviene dopo la conferma definitiva del termine. Questo perché la conferma del termine fa sì che il locale dei matrimoni sia riservato e che quindi non è più disponibile per altre coppie. Un annullamento o un rinvio, dunque, comporta sempre un onere supplementare per l’ufficio dello stato civile.

A ciò si aggiungono eventuali costi di annullamento di una sala per cerimonie esterna.

3.3.10 Celebrazione del matrimonio e conversione dell’unione domestica registrata in matrimonio nel quadro di una cerimonia (art. 70–72 e 75o OSC) (n. 11) Numero 11.1. Anche in questo caso la modifica proposta intende semplificare la procedura, in quanto non si applicheranno più un emolumento base e supplementi, bensì voci tariffarie fisse in funzione del momento e del luogo in cui si celebra il matrimonio. Ciò riflette il diverso carico di lavoro dell’ufficio dello stato civile. Se il matrimonio è celebrato in una sala per ceri- monie esterna, si possono fatturare anche i tempi di viaggio secondo il numero 13.

Numero 11.2. Il supplemento calcolato per convertire l’unione domestica in matrimonio nel quadro di una cerimonia è ora disciplinato in una voce di emolumento separata. Al contempo l’ordinanza indica espressamente che si tratta di un supplemento di cui al numero 7 (ricevi- mento della dichiarazione di conversione dell’unione domestica registrata in matrimonio) da fatturare separatamente. Infine, l’attuale emolumento è ridotto da 75 a 50 franchi, per alli- nearlo all’emolumento previsto al numero 11.1 per la celebrazione del matrimonio.

Numero 11.3. Per le altre prestazioni dell’ufficio dello stato civile, l’avamprogetto prevede la possibilità di applicare un supplemento adeguato che, almeno in parte, sia commisurato all’onere. Finora si potevano fatturare solamente 50 franchi per testimone messo a disposi- zione.

Numero 11.4. Questo numero è esteso a tutte le prestazioni dell’ufficio dello stato civile.

3.3.11 Modifica, rettificazione o radiazione e nuova documentazione di dati, dovuti a colpa dell’interessato (art. 42 cpv. 1 e 43 CC; art. 29 cpv. 1 e 30 cpv. 1 OSC) (n. 12) L’adeguamento dell’emolumento tiene conto sia della nuova tariffa pari a 85 franchi per mezz’ora sia dell’onere impiegato; al contempo deve tuttavia prevedere un tetto massimo.

3.3.12 Spostamenti (n. 13)

L’emolumento è adeguato alla nuova tariffa oraria.

3.3.13 Esame di documenti esteri e del diritto estero (incl. il rilevamento delle persone e l’aggiornamento dei dati personali) (n. 14) I numeri 14 e 15 sono accorpati in quanto strettamente connessi. L’emolumento è riscosso in tutti i casi in cui sono esaminati e verificati documenti esteri ai fini dell’iscrizione di una per- sona nel registro, dell’aggiornamento dei dati personali o dell’accertamento del diritto estero.

L’adeguamento dell’emolumento tiene conto sia della nuova tariffa pari a 85 franchi per mezz’ora sia dell’onere impiegato; al contempo deve tuttavia prevedere un tetto massimo. Può essere fatturato a partire dalla prima mezz’ora e non solo dopo due ore come previsto al numero 15.

3.3.14 Consulenza e informazioni (n. 15)

Come indicato al numero 2.4, quando una consulenza comporta un onere elevato, quest’ul- timo deve poter essere fatturato al costo di 85 franchi per mezz’ora se il tempo impiegato su- pera le due ore. Si tratta di un supplemento: se non è fatturato alcun servizio a pagamento, tale importo non può essere fatturato.

L’onere sostenuto per i numeri 14 e 15 va calcolato separatamente e non può essere cumu- lato. In altre parole, se l’esame dei documenti e la consulenza durano ciascuno 90 minuti, può essere fatturata solamente la prestazione di cui al numero 14.

3.3.15 Ottenimento di documenti e autenticazioni svizzeri o esteri, per incarico (n. 16) Visto l’onere che comporta questa prestazione, l’emolumento va aumentato di conseguenza.

3.3.16 Domanda di traduzione di un atto non redatto in una lingua ufficiale della Svizzera (n. 17) Visto l’onere che comporta questa prestazione, l’emolumento va aumentato di conseguenza.

3.3.17 Messa a disposizione di un’interprete comprese le istruzioni e il conferimento del mandato (numero 18) Visto l’onere che comporta questa prestazione, l’emolumento va aumentato di conseguenza.

3.3.18 Audizioni relative a possibili matrimoni fittizi (n. 19)

Le audizioni relative a matrimoni fittizi possono essere molto onerose per l’ufficio dello stato civile. L’adeguamento dell’emolumento tiene conto sia della nuova tariffa pari a 85 franchi per mezz’ora sia dell’onere impiegato; al contempo deve tuttavia prevedere un tetto massimo.

3.3.19 Personalizzazione di una cerimonia di matrimonio (n. 20)

L’attuale emolumento non ha più un campo d’applicazione e pertanto può essere stralciato. L’avamprogetto permette di fatturare anche l’onere aggiuntivo dovuto alle richieste personali dei futuri sposi all’ufficio dello stato civile.

3.3.20 Allestimento di una copia o trascrizione di un documento su richiesta (n. 21) Questa disposizione sostituisce l’attuale numero 2.3.

3.3.21 Emanazione di una decisione (n. 22)

L’attuale voce può essere eliminata, poiché la prestazione è già oggi fornita gratuitamente o è compresa nella prestazione a pagamento ad essa correlata.

In alcuni casi l’emanazione di una decisione può essere rapida e basarsi su un modello, in altri può comportare un onere supplementare per l’ufficio interessato. In questi casi appare opportuno che chi ha richiesto una simile decisione sia tenuto a rimborsare l’onere corrispon- dente. Anche se apparentemente alcuni Cantoni riscuotono già un emolumento corrispon- dente sulla base del diritto cantonale amministrativo, si prevede di introdurre nella OESC una pertinente base legale: in questo modo l’emolumento sarà riscosso in modo uniforme in tutta la Svizzera.

3.3.22 Mandato precauzionale (numero 23)

L’emolumento è adeguato alla nuova tariffa pari a 85 franchi per mezz’ora. Inoltre, si tiene conto del fatto che un colloquio con il richiedente in genere è più oneroso di una domanda scritta; questo anche perché allo sportello spesso devono essere fornite determinate presta- zioni di consulenza. Per evitare di fatturarle separatamente, per questi casi è riscosso un emolumento leggermente maggiore.

3.4 Allegato 2: Prestazioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di stato civile

3.4.1 Disbrigo di domande

Numero 1. Al numero 1 si ipotizza mediamente un’ora di lavoro; sulla base della nuova tariffa oraria pari a 170 franchi, l’attuale emolumento va ridotto.

Numeri 2e 3. Gli emolumenti sono adeguati alla nuova tariffa pari a 85 franchi per mezz’ora e avranno un tetto massimo che può essere fatturato per la singola prestazione. Inoltre, sono state fatte diverse modifiche redazionali.

Numero 4. L’attuale emolumento di cui al numero 4 va soppresso, poiché dall’entrata in vi- gore, il 1° gennaio 2018, del diritto d’adozione rivisto l’autorità cantonale di vigilanza non svolge più alcuna funzione. Secondo l’articolo 268d CC, le domande corrispondenti vanno ri- volte al servizio cantonale preposto all’informazione; se necessario, quest’ultimo si rivolge all’ufficio dello stato civile competente che provvede a eseguire le ricerche del caso.

3.4.2 Decisione relativa al riconoscimento di decisioni e atti esteri

Numero 5. In molti casi la decisione relativa al riconoscimento in Svizzera di eventi di stato civile esteri causa un notevole onere per le autorità cantonali di vigilanza, poiché vanno chia- rite complesse questioni materiali e giuridiche (p. es. in caso di adozione e di maternità surro- gata). Anche la procedura può rivelarsi molto onerosa. Il generale aumento della mobilità della popolazione ha incrementato notevolmente il carico di lavoro delle autorità di vigilanza.

Appare pertanto opportuno rinunciare al principio della gratuità di questa procedura e appli- care un emolumento almeno nei casi più onerosi. Secondo l’avamprogetto le due prime ore devono restare gratuite e solo a partire da un onere maggiore può essere applicato un emolu- mento. Quest’ultimo intende coprire solamente l’onere che supera le due ore (p. es. in caso di un onere di tre ore è fatturata soltanto un’ora, ossia fr. 170).

3.4.3 Altre prestazioni

Numeri 6–8. Anche in questo caso l’adeguamento dell’emolumento tiene conto sia della nuova tariffa pari a 85 franchi per mezz’ora sia dell’onere impiegato; al contempo deve tutta- via prevedere un tetto massimo. Inoltre, sono state fatte diverse modifiche redazionali.

Numero 9. Infine, l’avamprogetto prevede ora la possibilità di riscuotere un emolumento per l’emanazione di una decisione in casi speciali in cui l’ordinanza non ne prevede alcuno. Tale emolumento deve poter essere stabilito secondo le prescrizioni generali in materia.

3.5 Allegato 3: Prestazioni delle rappresentanze svizzere all’estero

In generale. Nella versione tedesca la nozione schweizerischen Vertretung(en) è sostituita con Schweizer Vertretung(en). Le versioni italiana e francese non subiscono modifiche.

Numero 1.2. La modifica comporta un leggero aumento dell’emolumento; in questo modo si tiene conto della nuova tariffa oraria.

Numero 3. L’emolumento per il rilascio delle dichiarazioni concernenti il cognome e il sesso è adeguato agli altri emolumenti (v. all. 1 n. 4).

3.6 Allegato 4: Prestazioni dell’Ufficio federale dello stato civile e del settore Infostar dell’Ufficio federale di giustizia Titolo. Nel titolo, oltre all’UFSC, è menzionato il settore Infostar dell’Ufficio federale di giusti- zia (SIS), poiché in futuro anche questo settore applicherà degli emolumenti (in particolare il supplemento a favore della Confederazione per i documenti allestiti tramite Infostar secondo l’all. 4, n. 6).

Numero 6. Come riportato al numero 2.3, si prevede di introdurre un supplemento di 12 fran- chi a favore della Confederazione per i documenti allestiti tramite Infostar, che verrà riscosso in aggiunta su tutti i documenti a pagamento di cui all’allegato 1 numeri 1.1, 1.2 e 1.4. Il sup- plemento sarà incassato dall’ufficio che rilascia il documento e sarà versato alla Confedera- zione. L’attuale numero 6 può essere soppresso poiché gli emolumenti di incasso sono retti dalla OgeEm.

3.7 Ordinanza sullo stato civile

Articolo 70 capoverso 3. In occasione dell’ultima revisione dell’OSC si è omesso di stralciare l’autorizzazione per la celebrazione del matrimonio, un documento che oggi non esiste più. Questa svista è stata ora corretta.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni per la Confederazione, i Cantoni e i Comuni

La presente revisione ha considerevoli ripercussioni finanziarie sia per la Confederazione che i Cantoni e i Comuni: con la modifica degli emolumenti vigenti, le corrispondenti entrate dei Cantoni aumenteranno, il che consentirà di raggiungere l’obiettivo della presente revisione di aumentare il grado di copertura dei costi in materia di stato civile. L'introduzione del nuovo supplemento a favore della Confederazione per i documenti allestiti tramite Infostar dovrebbe comportare per la Confederazione un aumento delle entrate pari a circa 5 milioni.

La revisione non ha invece alcuna ripercussione sul personale della Confederazione, dei Can- toni e dei Comuni. Trattandosi dell’aumento del grado di copertura dei costi, non sarà neces- sario richiedere un aumento dell’organico.

4.2 Ripercussioni sull’economia

Il progetto non ha alcuna ripercussione sull’economia.

4.3 Repercussioni sulla società

Il progetto non ha alcuna ripercussione sulla società.

5 Aspetti giuridici

5.1 Costituzionalità e livello normativo

La presente revisione dell’OESC si basa sulla corrispondente norma di delega del CC (art. 48 CC), che autorizza il Consiglio federale a emanare disposizioni esecutive negli ambiti interes- sati. Tale norma si basa a sua volta sulla competenza della Confederazione nel campo del diritto civile (art. 122 Cost.).

5.2 Forma dell’atto

Si tratta di disposizioni d’esecuzione con le quali il Consiglio federale concretizza gli elementi di cui all’articolo 48 CC e completa le vigenti disposizioni d’esecuzione nell’OESC.