Modifica della legge federale contro il lavoro nero (attuazione della mozione 24.3202 Candinas Martin)
Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca DEFR
Berna, il 18 maggio 2026
Modifica della legge contro il lavoro nero (Attuazione della mozione 24.3202 Candinas Martin)
Rapporto esplicativo sull’avvio della procedura di consultazione
Compendio
La presente revisione mira a migliorare la collaborazione e lo scambio di informazioni nell’ambito della lotta al lavoro nero, in particolare tra gli organi cantonali di controllo e gli uffici del registro di commercio, delle esecuzioni e dei fallimenti. In questo modo si attua la mozione 24.3202 Candinas Martin. Inoltre, si intende ampliare le competenze di controllo degli organi cantonali di esecuzione.
Situazione iniziale
In base all’articolo 11 capoverso 1 della legge federale del 17 giugno 2005 1 contro il lavoro nero (LLN), le autorità e le organizzazioni elencate in questo articolo (tra cui la polizia, il Corpo delle guardie di confine, gli uffici delle imposte e della migrazione nonché le casse di compensazione) collaborano con gli organi cantonali di controllo e li informano di eventuali indizi di lavoro nero. Gli uffici del registro di commercio, delle esecuzioni e dei fallimenti non sono attualmente elencati nell’articolo 11 capoverso 1 LLN, per cui non sono tenuti a collaborare nella lotta contro questo fenomeno.
A giugno 2025 il Parlamento ha trasmesso la mozione 24.3202 Candinas Martin e incaricato il Consiglio federale di presentare un progetto di legge che modifichi l’articolo 11 capoverso 1 LLN includendovi anche gli uffici del registro di commercio, delle esecuzioni e dei fallimenti affinché siano tenuti a collaborare con gli organi di controllo. L’obiettivo è intensificare la lotta contro il lavoro nero e altri abusi che riguardano il diritto del registro di commercio, delle esecuzioni e dei fallimenti (p. es. casi di trasferimento del mantello giuridico). Il presente progetto dà seguito alla mozione.
Contenuto del progetto
La presente revisione attua la suddetta mozione proponendo di includere nell’articolo 11 capoverso 1 LLN gli uffici del registro di commercio, delle esecuzioni e dei fallimenti. Inoltre, il campo d’applicazione dell’articolo 12 capoverso 6 LLN e dell’articolo 928a capoverso 2 del Codice delle obbligazioni (CO) 2 deve essere esteso in modo che gli organi cantonali di controllo o terzi ai quali i Cantoni hanno delegato attività di controllo possano trasmettere alle autorità competenti eventuali indizi d’infrazione al diritto del registro di commercio, delle esecuzioni e dei fallimenti.
Inoltre, con la revisione si intende tenere conto di una richiesta avanzata dagli organi preposti all’esecuzione della legge e creare una base legale affinché le persone incaricate dei controlli possano verificare non solo l’identità dei lavoratori (art. 7 cpv. 1
lett. d LLN), ma anche quella dei datori di lavoro. A tal fine, le competenze devono essere ampliate affinché gli organismi di controllo siano esplicitamente autorizzati ad accertare anche l’identità dei datori di lavoro e ad accedere direttamente ai dati del sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (SIAC) dell’Ufficio federale delle strade.
Infine, il progetto intende colmare una lacuna emersa con l’adozione della legge federale del 26 settembre 2025 sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto (LTPG, FF 2025 2900, entrata in vigore fissata a ottobre 2026), affinché gli organi di esecuzione delle assicurazioni sociali competenti nell’ambito della prevenzione, dell’accertamento e della lotta contro le frodi assicurative e il lavoro nero possano segnalare al registro per la trasparenza eventuali differenze.
Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di agire e obiettivi
L’articolo 4 capoverso 1 LLN obbliga i Cantoni a istituire un organo di controllo per combattere il lavoro nero. L’organo cantonale di controllo verifica se i lavoratori indipendenti, i datori di lavoro e i lavoratori dipendenti rispettano gli obblighi d’annuncio e di autorizzazione conformemente al diritto in materia di assicurazioni sociali, stranieri e imposte alla fonte. Il punto di partenza di tali controlli è spesso costituito da segnalazioni della popolazione o di altre autorità. Tali segnalazioni si basano sull’articolo 11 LLN, che regola la collaborazione e lo scambio di informazioni nel settore della lotta al lavoro nero.
Conformemente all’articolo 11 LLN, le autorità in materia di ispezione del lavoro, mercato del lavoro, assicurazioni sociali, occupazione, aiuto sociale, polizia, rifugiati, polizia degli stranieri, controllo degli abitanti, stato civile e fiscalità, nonché il Corpo delle guardie di confine, collaborano con gli organi cantonali di controllo; lo stesso vale per le autorità e le organizzazioni private incaricate di applicare la legislazione in materia di assicurazioni sociali. Tali autorità e organizzazioni informano l’organo cantonale di controllo nel caso in cui gli accertamenti effettuati nell’ambito della loro attività rilevino indizi di lavoro nero. Gli uffici del registro di commercio, delle esecuzioni e dei fallimenti non sono attualmente elencati nell’articolo 11 capoverso 1 LLN, per cui non sono obbligati a collaborare con gli organi cantonali di controllo.
Per combattere efficacemente il lavoro nero, è essenziale che l’organo cantonale di controllo abbia una visione il più possibile completa della problematica ed effettui verifiche mirate laddove il rischio è maggiore. La collaborazione evita che le violazioni restino impunite a causa del mancato scambio di informazioni. Per questo motivo si intende includere nell’articolo 11 LLN anche gli uffici del registro di commercio, delle esecuzioni e dei fallimenti.
Il progetto si basa sulla mozione 24.3202 Candinas Martin «Più possibilità per combattere gli abusi nella legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero», approvata dal Parlamento nel giugno del 2025. Con la trasmissione della mozione, il Consiglio federale è stato incaricato di presentare un progetto di legge che integri l’articolo 11 capoverso 1 LLN in modo che anche gli uffici del registro di commercio, delle esecuzioni e dei fallimenti siano tenuti a collaborare con gli organi di controllo.
L’obiettivo è intensificare la lotta contro il lavoro nero e altri abusi. In particolare, si intende semplificare l’individuazione dei casi di trasferimento del mantello giuridico. Con questa espressione si intendono società di fatto liquidate, senza alcuna attività commerciale, di cui rimane solo la struttura (dette anche «società di comodo»). La revisione della LLN permetterà inoltre di identificare, controllare e combattere meglio i
cosiddetti «distruttori di aziende», nonché di individuare e contrastare più facilmente i sistemi che permettono di eludere gli obblighi di annuncio e di autorizzazione, come le strutture di subappalto.
Oltre ad attuare la mozione 24.3202 Candinas Martin, il progetto di legge intende tenere conto delle esigenze emerse nell’ambito dell’esecuzione e integrare le competenze degli organi cantonali di controllo. L’esperienza ha dimostrato che le possibilità di controllo (art. 7 cpv. 1 LLN) presentano delle lacune. Se non conoscono l’identità dei datori di lavoro e i lavoratori si rifiutano di rivelarla, spesso gli organi cantonali di controllo non hanno la possibilità di accertarla autonomamente durante i controlli effettuati al di fuori di un’azienda (p. es. sui cantieri) e devono fare affidamento sulla collaborazione con la polizia (art. 7 cpv. 2 e 11 cpv. 1 LLN). Se gli organi cantonali di controllo trasmettono a quest’ultima informazioni sui veicoli aziendali rinvenuti sul luogo del controllo (p. es. in un cantiere), la polizia può identificare il detentore dei veicoli nonché potenziale datore di lavoro nel sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (SIAC) dell’Ufficio federale delle strade. Sulla base di queste informazioni, l’organo cantonale di controllo può quindi effettuare un’ispezione presso il detentore identificato e potenziale datore di lavoro. Questa procedura indiretta non è soddisfacente né per la polizia né per gli organi cantonali di controllo e, di fatto, genera un inutile dispendio di tempo e di risorse amministrative. Per questo motivo, è previsto che questi ultimi possano consultare direttamente i dati del SIAC per identificare i datori di lavoro.
Il progetto colma anche una lacuna emersa con l’adozione della legge federale sulla trasparenza delle persone giuridiche e sull’identificazione degli aventi economicamente diritto del 26 settembre 2025 3 (LTPG). Il Parlamento ha concesso agli organi esecutivi delle assicurazioni sociali competenti nell’ambito della prevenzione, dell’accertamento e della lotta contro le frodi assicurative e il lavoro nero l’accesso al registro per la trasparenza previsto da tale legge (art. 26 cpv. 2 lett. j LTPG). Secondo il sistema della LTPG, le autorità che hanno accesso al registro per la trasparenza segnalano le differenze tra i propri dati e quelli del registro. Per farlo le autorità competenti necessitano di una deroga all’obbligo del segreto di cui all’articolo 33 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA 4). Il progetto prevede la creazione della base giuridica necessaria per consentire tale deroga.
1.2 Alternative esaminate e opzione scelta
1.2.1 Ampliamento esclusivo dell’articolo 11 LLN
È stato esaminato se la semplice integrazione dell’articolo 11 capoverso 1 LLN, come esplicitamente richiesto dalla mozione, possa soddisfare la richiesta dell’autore della mozione. Con l’inclusione degli uffici del registro di commercio, delle esecuzioni e dei fallimenti nell’articolo 11 capoverso 1 LLN, questi tre uffici sono autorizzati a
3 FF 2025 2900 4 RS 830.1
trasmettere all’organo cantonale di controllo eventuali indizi di lavoro nero. A livello materiale, la trasmissione si limita alle violazioni degli obblighi di annuncio e di autorizzazione secondo il diritto in materia di assicurazioni sociali, stranieri e imposte alla fonte (art. 6 LLN). Lo scambio di informazioni su eventuali infrazioni negli ambiti del diritto del registro di commercio, delle esecuzioni e dei fallimenti non sarebbe consentito nemmeno dopo la modifica dell’articolo 11 capoverso 1 LLN. Ciò significa che la LLN non fornirebbe ancora agli organi cantonali di controllo una base giuridica per la trasmissione di queste ultime infrazioni agli uffici del registro di commercio, delle esecuzioni e dei fallimenti. Per questo motivo, il progetto di legge propone anche un’estensione del campo di applicazione dell’articolo 12 capoverso 6 LLN e dell’articolo 928a capoverso 2 CO.
1.2.2 Estensione dell’oggetto dei controlli
È stato inoltre esaminato se l’oggetto dei controlli secondo l’articolo 6 LLN debba essere esteso alle infrazioni nell’ambito del diritto del registro di commercio, delle esecuzioni e dei fallimenti al fine di rafforzare la lotta agli abusi. Secondo il diritto vigente, i controlli riguardano l’osservanza degli obblighi di annuncio e di autorizzazione legati al lavoro conformemente al diritto in materia di assicurazioni sociali, stranieri e imposte alla fonte (art. 6 LLN). L’orientamento generale della LLN è incentrato sull’oggetto dei controlli. Sia le competenze di controllo che gli obblighi di collaborazione dei soggetti controllati si limitano all’oggetto dei controlli. Gli organi cantonali possono riferire alle autorità e agli organi competenti le infrazioni che esulano dall’oggetto del controllo soltanto ai sensi dell’articolo 12 capoverso 6 LLN. Per il resto, non dispongono di alcuna competenza al di fuori dell’oggetto del controllo. Le infrazioni in questi tre ambiti (diritto del registro di commercio, delle esecuzioni e dei fallimenti) sono disciplinate da altre leggi, per cui sono perseguite e sanzionate dalle autorità specializzate dei rispettivi campi giuridici. Con l’entrata in vigore, il 1° gennaio 2025, della legge federale del 18 marzo 2022 5 sulla lotta contro l’abuso del fallimento 6, è stata intensificata la lotta contro gli abusi in questo settore, in particolare contro i cosiddetti «distruttori di aziende» e i trasferimenti del mantello giuridico menzionati nella mozione
24.3202 Candinas Martin.
L’attuale configurazione della LLN richiede già un’ampia conoscenza da parte degli ispettori e un elevato livello di coordinamento con tutte le autorità e gli organi coinvolti. L’estensione dell’oggetto dei controlli aumenterebbe ulteriormente i requisiti per gli ispettori e la complessità del mandato stesso. La qualità dei controlli e il mandato principale (controllo del rispetto degli obblighi di annuncio e di autorizzazione secondo il diritto in materia di assicurazioni sociali, imposte alla fonte e stranieri) rischierebbero di non essere più garantiti. Inoltre, l’estensione dell’oggetto dei controlli comporterebbe la necessità, non trascurabile, di adeguare l’attuale struttura della LLN (finalità, competenze degli organi cantonali di controllo, finanziamento ecc.). Considerata l’efficacia dei controlli e delle possibilità d’intervento previste dal diritto del registro di
RU 2023 628
commercio, delle esecuzioni e dei fallimenti, un simile adeguamento non appare necessario. Il principale punto di forza degli organi di controllo è infatti la loro collaborazione con le autorità specializzate, aspetto che verrà ulteriormente rafforzato con il presente progetto di legge.
1.2.3 Opzione scelta
Il Consiglio federale propone di attuare la mozione ampliando il contenuto degli articoli 11 capoverso 1 e 12 capoverso 6 LLN nonché dell’articolo 928a capoverso 2 CO. La collaborazione e lo scambio di informazioni tra gli organi cantonali di controllo e gli uffici del registro di commercio, delle esecuzioni e dei fallimenti mirano a rafforzare il contrasto al lavoro nero e alle infrazioni alla normativa in materia di registro di commercio, esecuzioni e fallimenti.
1.3 Rapporto con il programma di legislatura, il piano finanziario e le strategie del Consiglio federale Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 24 gennaio 2024 7 sul programma di legislatura 2023–2027, né nel decreto federale del 6 giugno 2024 8 sul programma di legislatura 2023–2027. Esso trae origine dalla mozione 24.3202 Candinas Martin, che è stata accolta dalle Camere federali.
1.4 Stralcio di interventi parlamentari
Il progetto attua la mozione 24.3202 Candinas Martin del 14 marzo 2024 «Più possibilità per combattere gli abusi nella legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero».
2 Diritto comparato, in particolare rispetto al diritto europeo
Il progetto non contiene alcun riferimento particolare al diritto dell’Unione europea.
3 Punti essenziali del progetto
3.1 La normativa proposta
In generale, le segnalazioni di sospetti sono una base importante per lo svolgimento dei controlli da parte degli organi di esecuzione. Si intende quindi sfruttare questo potenziale nel modo più efficace possibile e ampliare la cerchia delle autorità di supporto includendo gli uffici del registro di commercio, delle esecuzioni e dei fallimenti. Inoltre, l’organo di controllo deve poter trasmettere all’autorità competente eventuali
7 FF 2024 525.
8 FF 2024 1440.
indizi d’infrazione riguardanti il diritto del registro di commercio, delle esecuzioni e dei fallimenti.
Oltre che della mozione 24.3202 Candinas Martin, si intende tenere conto di una richiesta avanzata dagli organismi preposti all’esecuzione della legge e creare una base giuridica affinché le persone incaricate dei controlli possano verificare non solo l’identità dei lavoratori (art. 7 cpv. 1 lett. d LLN), ma anche quella dei datori di lavoro. A tal fine, le competenze devono essere ampliate affinché gli organismi di controllo possano verificare esplicitamente anche l’identità dei datori di lavoro e consultare i dati del sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (SIAC) dell’Ufficio federale delle strade.
Infine, il progetto prevede la creazione della base giuridica necessaria per esonerare gli uffici competenti in materia di assicurazioni sociali dall’obbligo del segreto nell’ambito della lotta al lavoro nero e consentire loro di segnalare le differenze riscontrate tra le informazioni in loro possesso e i dati sugli aventi economicamente diritto contenuti nel registro per la trasparenza.
I requisiti del principio dell’unità della materia tra la modifica della LLN e le modifiche volte a consentire la segnalazione di differenze al registro per la trasparenza (art. 31 LTPG) sono soddisfatti in quanto tali misure perseguono un obiettivo comune e sono strettamente correlate sul piano funzionale. La mozione punta a rafforzare la lotta contro il lavoro nero migliorando la cooperazione tra le autorità; le modifiche proposte affrontano questo aspetto consentendo agli organi di esecuzione delle assicurazioni sociali nell’ambito della prevenzione, dell’accertamento e della lotta contro le frodi assicurative e il lavoro nero di segnalare eventuali differenze al registro per la trasparenza. In Svizzera il contrasto del lavoro nero e degli abusi nel settore delle assicurazioni sociali si basa essenzialmente sui controlli e sullo scambio di informazioni tra le autorità di esecuzione, soprattutto a livello cantonale. Il registro per la trasparenza è uno strumento fondamentale: consente di identificare gli aventi economicamente diritto e fornisce rapidamente alle autorità informazioni affidabili sulle strutture giuridiche, in particolare nel caso di strutture complesse, di prestanome o di catene di subappalto.
Il registro per la trasparenza consente agli organi di esecuzione di accedere a dati importanti di cui hanno bisogno per svolgere i loro compiti nell’ambito della prevenzione, dell’accertamento e della lotta contro le frodi assicurative e il lavoro nero. L’accesso al registro e la qualità dei dati rafforzano l’efficacia delle indagini e dell’esecuzione, ma presuppongono che le differenze riscontrate possano essere segnalate. È quindi necessario che le autorità con diritto di accesso segnalino le informazioni sbagliate, contribuendo così a migliorare la qualità dei dati. Considerato il grande volume di dati, gli organi di esecuzione sono fondamentali perché hanno maggiori probabilità di riconoscere le differenze. In base al diritto vigente, tuttavia, l’assenza di un’esplicita esenzione dall’obbligo del segreto di cui all’articolo 33 LPGA impedisce di segnalare tali differenze. Affinché gli organi di esecuzione possano collaborare con il registro per la trasparenza nella lotta contro le frodi assicurative e il lavoro nero, gli organi d’esecuzione delle assicurazioni sociali devono non solo poter consultare il registro della trasparenza, ma anche poter segnalare eventuali
divergenze. Queste segnalazioni contribuiscono a migliorare la qualità dei dati e, in generale, la collaborazione tra le autorità. La revisione prevista elimina questo ostacolo e garantisce l’uso efficace del registro nell’ambito della prevenzione, dell’accertamento e della lotta contro le frodi assicurative e il lavoro nero. Essendo sostanzialmente di portata secondaria, di per sé le modifiche non giustificano una revisione parziale. Tuttavia, si inseriscono in modo coerente nelle misure proposte.
3.2 Attuazione
L’attuazione delle nuove disposizioni non comporta alcuna modifica in merito alle competenze.
4 Commento ai singoli articoli
L’articolo 7 capoverso 1 LLN disciplina le competenze delle persone incaricate dei controlli. Queste ultime possono accedere alle aziende e agli altri luoghi di lavoro durante l’orario di lavoro delle persone che vi sono occupate (lett. a), esigere dai datori di lavoro e dai lavoratori ogni informazione necessaria (lett. b), consultare e riprodurre tutti i documenti necessari (lett. c), verificare l’identità dei lavoratori (lett. d) e controllare i permessi di dimora e di lavoro (lett. e).
L’esperienza ha dimostrato che queste possibilità di controllo presentano delle lacune. Se non conoscono l’identità dei datori di lavoro e i lavoratori si rifiutano di rivelarla, spesso gli organi di controllo non hanno la possibilità di accertarla autonomamente durante i controlli effettuati al di fuori di un’azienda (p. es. sui cantieri).
In tali situazioni, gli organi cantonali di controllo devono fare affidamento sulla collaborazione con la polizia (art. 7 cpv. 2 e 11 cpv. 1 LLN). Secondo l’articolo 89e lettera abis della legge del 19 dicembre 1958 9 sulla circolazione stradale (LCStr), gli organi di polizia possono accedere mediante procedura di richiamo ai dati del sistema d’informazione sull’ammissione alla circolazione (SIAC) dell’Ufficio federale delle strade necessari per il controllo dell’autorizzazione a condurre e dell’ammissione alla circolazione, per l’identificazione del detentore e del suo assicuratore e per la ricerca di veicoli. Se gli organi cantonali di esecuzione trasmettono alla polizia i dettagli dei veicoli aziendali rinvenuti sul luogo del controllo (p. es. un cantiere), la polizia può identificare il detentore dei veicoli e potenziale datore di lavoro. Sulla base di queste informazioni, l’organo cantonale di controllo può quindi effettuare un’ispezione presso il detentore identificato e potenziale datore di lavoro.
Questa procedura indiretta non è soddisfacente né per la polizia né per gli organi di controllo e, di fatto, genera un inutile dispendio di tempo e di risorse amministrative.
9 RS 741.01
Per questo motivo, gli organi cantonali di controllo devono poter consultare direttamente i dati del SIAC per identificare i datori di lavoro.
In base al diritto vigente (art. 6 cpv. 1 lett. e dell’ordinanza RIPOL del 26 ottobre 2016 10), gli organi cantonali di controllo sono autorizzati ad accedere al sistema di ricerca informatizzato della polizia (RIPOL). Un’interfaccia permette di consultare direttamente tramite RIPOL i dati del SIAC (art. 11 cpv. 1 lett. b e c dell’ordinanza RIPOL). Gli organi cantonali di controllo devono poter accedere tramite questa interfaccia ai dati SIAC necessari per identificare il detentore del veicolo conformemente all’articolo 89e lettera k dell’avamprogetto della legge del 19 dicembre 1958 11 sulla circolazione stradale. Si tratta nello specifico dei dati del sottosistema SIAC Veicoli (cfr. art. 4 OSIAC). In particolare, viene consentito l’accesso ai dati relativi al detentore del veicolo (allegato 1 n. 22 OSIAC), a determinati dati relativi al veicolo (allegato 1 n. 1 OSIAC) e all’identificazione della targa (allegato 1 n. 31 OSIAC). Nella fase di attuazione tecnica l’USTRA, che secondo l’articolo 89a capoverso 3 della legge del 19 dicembre 1958 12 sulla circolazione stradale detiene il controllo sui dati memorizzati nel SIAC, limita l’accesso ai dati richiesti dagli organi cantonali di controllo. Non è prevista la consultazione dei dati RIPOL in quanto RIPOL funge esclusivamente da piattaforma di accesso al SIAC.
Le richieste degli organi cantonali di controllo volte a verificare l’identità dei lavoratori e dei datori di lavoro (art. 7 cpv. 1 lett. d in combinato disposto con l’art. 7 cpv. 2 bis LLN e con l’art. 89e lett. k dell’AP-LCStr) vengono presentate se l’identità non è già stata comunicata a tali organi con altri mezzi. Soprattutto in caso di controlli al di fuori degli uffici o dei locali di lavoro, questi dati sono un’importante fonte di informazioni qualora, ad esempio, durante un controllo i lavoratori non intendano rivelare il nome del proprio datore di lavoro. In futuro sarà possibile ottenere informazioni sui datori di lavoro direttamente sul posto tramite il SIAC, utilizzando le targhe dei veicoli aziendali. Per i controlli sul lavoro nero sono inoltre rilevanti le informazioni sul veicolo riportate nella licenza di circolazione, in particolare quelle sul detentore e i dati specifici del veicolo (marca, colore ecc.).
I dati del SIAC vengono consultati dalle persone incaricate dei controlli solo nel caso in cui, a seguito di un controllo in azienda che ha fatto emergere almeno un indizio di sospetto (nel 2024 si sono registrati circa 4500 controlli di questo tipo), l’identità del datore di lavoro non venga resa nota. In questo contesto, solo in un numero esiguo dei 4500 controlli effettuati presso le aziende con indizi di lavoro nero si può presumere che l’identità del datore di lavoro non venga rivelata. Il numero di consultazioni del sistema rientra quindi in limiti ragionevoli.
10 RS 361.0 11 RS 741.01 12 RS 741.01
Art. 11 cpv. 1 LLN
L’articolo 11 LLN stabilisce quali autorità e organizzazioni collaborano con l’organo cantonale di controllo. Questa collaborazione consiste principalmente nella segnalazione di casi sospetti all’organo di controllo da parte delle autorità e delle organizzazioni menzionate. In generale, le segnalazioni di attività sospette sono una base importante per lo svolgimento dei controlli. Si intende quindi sfruttare questo potenziale nel modo più efficace possibile e ampliare la cerchia delle autorità di supporto includendo gli uffici del registro di commercio, delle esecuzioni e dei fallimenti.
Come per tutte le altre autorità e organizzazioni, le segnalazioni fornite dagli uffici del registro di commercio, delle esecuzioni e dei fallimenti devono riguardare un settore oggetto di controllo. Ciò significa che tali uffici possono trasmettere all’organo di controllo soltanto indizi di violazione degli obblighi di annuncio e autorizzazione secondo la legislazione in materia di assicurazioni sociali, stranieri e imposte alla fonte. L’organo di controllo può quindi effettuare una verifica e, se il sospetto è fondato, informare le autorità e le organizzazioni responsabili delle sanzioni e dei provvedimenti amministrativi.
L’entrata in vigore dell’articolo 11 capoverso 1 dell’AP-LLN è prevista in un momento in cui la legge sui compiti dell’UDSC (LUDSC, FF 2025 2035, non ancora in vigore) dovrebbe essere già applicabile. Se invece la LUDSC entrasse in vigore dopo la modifica della LLN prevista dal presente progetto, nell’articolo 11 capoverso 1 LLN del progetto di LUDSC andrebbero menzionati gli uffici del registro di commercio, delle esecuzioni e dei fallimenti. L’articolo 11 capoverso 1 LLN contenuto nella LUDSC deve avere in questo caso lo stesso tenore di quello contenuto nel presente avamprogetto.
Art. 12 cpv. 6 lett. g LLN
L’attuale articolo 12 capoverso 6 LLN conferisce agli organi cantonali di controllo la facoltà di segnalare alle autorità e agli organi competenti gli indizi d’infrazione emersi nel corso di un controllo in sei ambiti che esulano dall’oggetto del controllo (diritto dell’imposta sul valore aggiunto, diritto in materia di lavoratori distaccati, diritto del lavoro, diritto cantonale in materia di aiuto sociale e diritto fiscale, nonché contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale). Questa possibilità di segnalazione deve essere estesa alle infrazioni del diritto del registro di commercio, delle esecuzioni e dei fallimenti.
Nell’ambito della sua funzione di coordinamento e delle sue attività di controllo, l’organo cantonale di controllo dispone di un’ampia visione d’insieme del mercato del lavoro, dei diversi operatori economici e di eventuali irregolarità in singoli settori giuridici. Considerato il vasto spettro di attività, i seguenti indizi possono di fatto far supporre violazioni del diritto negli ambiti summenzionati (registro di commercio, esecuzioni e fallimenti).
• Nel corso di un controllo, l’organo cantonale constata che una società dispone presumibilmente di oltre dieci posti a tempo pieno su base media annua. La società deve quindi aver eletto un revisore ed essere iscritta nel registro delle
imprese (art. 727a cpv. 2 CO). Dall’estratto del registro di commercio risulta tuttavia che la società non è soggetta alla revisione ordinaria e che ha rinunciato alla revisione limitata (il cosiddetto «opting-out»). Con la notifica all’ufficio del registro di commercio, quest’ultimo può verificare se le condizioni per l’«opting out» sono soddisfatte e, se necessario, esaminare le misure necessarie in presenza di lacune nell’organizzazione della società (art. 731b in combinato disposto con l’art. 939 CO).
• L’organo cantonale di controllo intende effettuare un controllo presso la sede di un’impresa iscritta nel registro di commercio. Sul posto non si si rinvengono né locali commerciali né una cassetta postale intestata. Mediante una segnalazione all’ufficio del registro di commercio, quest’ultimo può verificare eventuali carenze organizzative.
• Nel corso di un controllo, l’organo cantonale di controllo rileva l’esistenza di un’impresa che è di fatto in liquidazione e non svolge più alcuna attività commerciale. Con la notifica all’ufficio del registro di commercio, quest’ultimo può esaminare la cancellazione della persona giuridica secondo l’articolo 934 CO o, in alternativa, il rifiuto di iscrivere una cosiddetta «società di comodo» («società shelf», «Mantelgeselleschaft»).
• L’organo cantonale di controllo riceve una segnalazione da parte di un privato secondo cui una persona, il cui reddito è stato pignorato, svolge un’attività lavorativa non nota alle autorità e retribuita in contanti. Grazie a tale segnalazione, l’ufficio delle esecuzioni può verificare un’eventuale violazione degli obblighi da parte del debitore nell’ambito del procedimento esecutivo.
Gli indizi d’infrazione secondo l’articolo 12 capoverso 6 lettera g AP-LLN devono emergere nel corso di controlli sul lavoro nero secondo l’articolo 6 LLN. La nuova possibilità di segnalazione non comporta una modifica del mandato di controllo secondo l’articolo 6 LLN né delle competenze di controllo secondo l’articolo 7 LLN.
In base al vigente articolo 928a capoverso 2 CO, le autorità giudiziarie e amministrative della Confederazione e dei Cantoni comunicano agli uffici del registro di commercio i fatti che richiedono un’iscrizione, una modifica o una cancellazione, salvo disposizione contraria della legge. Tuttavia, la segnalazione di un’eventuale «società di comodo» non è un fatto che giustifichi l’obbligo di iscrizione, modifica o cancellazione nel registro di commercio, bensì l’obbligo di rifiutare l’iscrizione. Per questo motivo, il progetto di legge prevede di integrare l’articolo 928a capoverso 2 CO. Le autorità giudiziarie e amministrative della Confederazione e dei Cantoni avranno la possibilità di comunicare i fatti che richiedono il rifiuto dell’iscrizione. In particolare, è ipotizzabile la segnalazione di una «società di comodo», il che potrebbe comportare il rifiuto dell’iscrizione nel registro del commercio.
LAINF, art. 97a cpv. 1 lett. eter LADI
L’articolo 26 capoverso 2 lettera j LTPG prevede che gli organi esecutivi competenti in materia di assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, di assicurazione per l’invalidità, di previdenza professionale, compresi la fondazione istituto collettore LPP e il fondo di garanzia LPP, di indennità per perdita di guadagno, di assicurazione contro la disoccupazione, di prestazioni complementari, di assegni familiari e di assicurazione contro gli infortuni abbiano accesso al registro per la trasparenza nell’ambito della prevenzione, dell’accertamento e della lotta contro le frodi assicurative e il lavoro nero. Questo accesso consente loro di verificare chi è iscritto nel registro come avente economicamente diritto di un ente giuridico. Secondo l’articolo 31 capoverso 1 LTPG, le autorità devono segnalare al registro per la trasparenza eventuali dubbi in merito all’esattezza, alla completezza o all’attualità delle informazioni.
Le nuove disposizioni creano la base giuridica necessaria per esonerare dall’obbligo del segreto di cui all’articolo 33 LPGA gli organi esecutivi competenti nell’ambito della prevenzione, dell’accertamento e della lotta contro le frodi assicurative e il lavoro nero e per consentire loro di comunicare le differenze tra le informazioni in loro possesso e i dati degli aventi diritto economico iscritti nel registro per la trasparenza.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
L’esecuzione della LLN, in particolare lo svolgimento di controlli, è affidata ai Cantoni. Attualmente la Confederazione contribuisce per metà ai costi salariali degli ispettori cantonali e continuerà a farlo anche in futuro; non sono previsti cambiamenti significativi in tal senso a seguito della presente revisione legislativa.
Per la Confederazione le modifiche proposte non hanno ripercussioni né finanziarie né sull’effettivo del personale.
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le Città, gli agglomerati e le
regioni di montagna La revisione non comporta costi aggiuntivi per i Cantoni. L’inclusione degli uffici del registro di commercio, delle esecuzioni e dei fallimenti nell’articolo 11 capoverso 1 LLN può comportare un aumento dell’onere amministrativo legato al trattamento delle segnalazioni di casi sospetti. Tuttavia, quest’onere è compensato dall’ampliamento delle possibilità di controllo.
Una maggiore collaborazione potrebbe comportare un aumento del carico di lavoro per gli uffici del registro di commercio, delle esecuzioni e dei fallimenti coinvolti, ma tale aumento è giustificato da un’applicazione più rigorosa della legislazione.
5.3 Ripercussioni sull’economia
Non si prevedono ripercussioni di rilievo per l’economia nazionale. L’onere che un controllo comporta per un’impresa o una persona controllata a seguito di una segnalazione da parte degli uffici del registro di commercio, delle esecuzioni o dei fallimenti è moderato se l’organo cantonale di controllo non riscontra infrazioni. Non vengono introdotti nuovi obblighi materiali per le imprese e il numero di controlli dovrebbe rimanere più o meno invariato.
Complessivamente le modifiche della LLN proposte sono modeste, ma comunque efficaci. Ampliando le possibilità di collaborazione sarà possibile una lotta agli abusi che vada oltre la semplice lotta al lavoro nero. In particolare, aumenterà la probabilità di individuare violazioni del diritto del registro di commercio, delle esecuzioni e dei fallimenti.
5.4 Ripercussioni sulla società
Il progetto non comporta ripercussioni particolari sulla società.
5.5 Ripercussioni sull’ambiente
Il progetto non comporta ripercussioni particolari sull’ambiente.
5.6 Altre ripercussioni
Il progetto non comporta altre ripercussioni particolari.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
Le modifiche della LLN si basano sull’articolo 110 capoverso 1 lettere a, b e d della Costituzione federale (Cost.) 13, che conferisce alla Confederazione la competenza di emanare prescrizioni sulla protezione dei lavoratori, sui rapporti tra i datori di lavoro e i lavoratori nonché sul conferimento dell’obbligatorietà generale a contratti collettivi di lavoro.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Le modifiche proposte non violano gli obblighi internazionali della Svizzera.
13 RS 101
6.3 Forma dell’atto
Il progetto modifica una legge federale in vigore; conformemente all’articolo 164 Cost. deve pertanto essere emanato sotto forma di legge federale.
6.4 Subordinazione al freno alle spese
Il progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi (con spese superiori a uno dei valori soglia previsti), né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa (con spese superiori a uno dei valori soglia). Il progetto non sottostà pertanto al freno alle spese.
6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio dell’equivalenza
fiscale L’adempimento dei compiti previsti dalla LLN resta invariato. L’esecuzione della legge spetterà ancora ai Cantoni.
Già oggi la Confederazione e i Cantoni si dividono a metà i costi di esecuzione, aspetto non modificato dalla presente revisione.
6.6 Conformità alla legge sui sussidi
Le attuali disposizioni sul finanziamento rimangono invariate.
6.7 Delega di competenze legislative
Il progetto non contiene deleghe di competenze legislative.
6.8 Protezione dei dati
L’estensione della collaborazione agli uffici del registro di commercio, delle esecuzioni e dei fallimenti comporta la trasmissione di dati ad altre autorità. Gli organi di controllo sono già autorizzati al trattamento dei dati conformemente alla LLN. La trasmissione dei dati prevista dalla legge rientra in tale ambito.
È importante sottolineare che i dati trasmessi all’organo di controllo sono sempre legati alla lotta al lavoro nero e servono a tale organo per l’adempimento del proprio mandato legale. I dati trasmessi dall’organo di controllo agli uffici del registro di commercio, delle esecuzioni e dei fallimenti riguardano casi sospetti che rientrano nella competenza delle rispettive autorità.
Non è previsto un riscontro da parte degli uffici informati di un caso sospetto dall’organo di controllo secondo l’articolo 12 capoverso 6 lettera g AP-LLN in quanto casi del genere non sono considerati lavoro nero ai sensi della legge.
Le modifiche proposte consentiranno lo scambio di dati tra gli uffici del registro di commercio, delle esecuzioni e dei fallimenti, da un lato, e gli organi di controllo della LLN, dall’altro, e viceversa. Inoltre, gli organi di controllo della LLN possono consultare
i dati dall’USTRA (SIAC) tramite un accesso online. La portata è limitata all’oggetto dei controlli secondo la LLN (art. 6) e all’identificazione dei lavoratori e dei datori di lavoro controllati (art. 7 cpv. 1 lett. d e cpv. 2bis AP-LLN in combinato disposto con l’art. 89e lett. k AP-LCStr). Finora la consultazione di questi dati era possibile tramite richiesta alle autorità di polizia. Gli organi di controllo della LLN sono tenuti a consultare i dati del SIAC solo per verificare e stabilire l’identità dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Un esame preliminare dei rischi in conformità con il numero 2 capoverso 1 delle direttive VIPD ha dimostrato che il rischio per i diritti fondamentali delle persone fisiche interessate dalla modifica non aumenta in modo significativo. In questo caso è possibile fare a meno di una valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali.
L’esame preliminare dei rischi secondo il numero 2 capoverso 1 delle direttive VIPD è stato effettuato anche in merito alle basi legali per esonerare dall’obbligo del segreto gli organi di esecuzione competenti nell’ambito della prevenzione, dell’accertamento e della lotta contro le frodi assicurative e il lavoro nero e per consentire loro di comunicare le differenze tra le informazioni in loro possesso e i dati degli aventi diritto economico iscritti nel registro per la trasparenza. Non sono emersi indizi di un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone coinvolte.
I principi della protezione dei dati sono pienamente rispettati.