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Revisione dell’ordinanza sul commercio di legno (OCoL) per l’eliminazione di ostacoli al commercio nel quadro di importazioni di legno e prodotti da esso derivati dall’Unione europea (UE)

Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni DATEC

Berna, 22 aprile 2026

Revisione dell’ordinanza sul commercio di legno (OCoL; RS 814.021)

Rapporto esplicativo per l’avvio della procedura di consultazione

BAFU-D-4B023501/2252

Rapporto esplicativo

1 Situazione iniziale

Il 26 novembre 2025 il Consiglio federale ha approvato un ampio pacchetto di misure volto a rafforzare la competitività della piazza economica svizzera. Alla base di questa decisione vi sono le incertezze in materia di politica commerciale internazionale e le crescenti tendenze alla deregolamentazione da parte di importanti partner commerciali. Nell’ambito di questo pacchetto di misure è prevista anche una modifica dell’ordinanza sul commercio di legno (OCoL)1. Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) è stato incaricato di presentare al Consiglio federale, entro la fine di marzo 2026, un progetto di modifica dell’OCoL da porre in consultazione.

Un obiettivo importante al momento dell’introduzione dell’OCoL nel 2021 era, oltre agli obiettivi ambientali, l’eliminazione degli ostacoli al commercio per le esportazioni di legno svizzero verso l’UE (mozioni di egual tenore 17.3843 Flückiger-Bäni Sylvia e 17.3855 Föhn Peter «Garantire agli esportatori svizzeri di legname condizioni eque rispetto ai loro concorrenti europei»). A tal fine, è stata creata una normativa analoga al regolamento UE sul commercio del legno (EUTR)2. Tuttavia, soltanto giungendo a un accordo di riconoscimento reciproco con l’UE si sarebbero potute ottenere condizioni del tutto paritarie in materia di concorrenza e si sarebbe potuto scongiurare l’onere supplementare per gli importatori svizzeri che è derivato dalla nuova normativa. Per ridurre al minimo tale onere, l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM), in qualità di autorità di esecuzione competente, ha pubblicato una comunicazione all’interno della quale ha definito, nell’ambito del quadro giuridico vigente, una nuova procedura per la riduzione del rischio nel caso di prodotti provenienti dall’UE.

La presente modifica mira a ridurre ulteriormente l’onere amministrativo per gli importatori svizzeri senza compromettere in modo significativo gli obiettivi ambientali prefissati.

1 Ordinanza del 12 maggio 2021 sulla messa in commercio del legno e dei prodotti da esso derivati (Ordinanza sul commercio di legno, OCoL;

RS 814.021) 2 Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ott. 2010 , che stabilisce gli obblighi degli operatori che

commercializzano legno e prodotti da esso derivati, GU L 295 del 12.11.2010, pag. 23

2 Rapporto con il diritto internazionale, in particolare con il diritto

europeo Dal 3 marzo 2013 è in vigore nell’UE l’EUTR. Nel frattempo, il 29 giugno 2023 è entrato in vigore anche il regolamento UE sulla deforestazione (EUDR)3, che prevede un periodo transitorio fino al 2027. L’EUDR amplia notevolmente sia il campo di applicazione sia i requisiti per l’immissione sul mercato del legno e di altre materie prime a rischio che contribuiscono alla deforestazione.

La Svizzera è direttamente interessata dagli sviluppi normativi nell’UE. Con l’adozione dell’OCoL nel 2021 è stata creata per la prima volta una normativa analoga all’EUTR. Un adeguamento del diritto svizzero all’EUDR non è invece previsto al momento. Ciò comporta divergenze tra il diritto dell’UE e quello svizzero e rende impossibile un riconoscimento reciproco dell’equivalenza delle due normative.

La semplificazione perseguita con la presente modifica dell’ordinanza continua a essere ispirata dal legittimo obiettivo di politica ambientale, proporzionato e basato su criteri oggettivi di equivalenza normativa. Si tratta di una semplificazione mirata, volta a ridurre gli oneri amministrativi e a eliminare la ridondanza normativa esistente in materia di legno e prodotti da esso derivati già immessi sul mercato nell’UE.

3 Punti essenziali del progetto

L’articolo 35f capoverso 2 della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb)4 delega al Consiglio federale la competenza di disciplinare i dettagli in materia di dovuta diligenza. In tale contesto, è introdotta una dovuta diligenza semplificata per le importazioni dall’UE.

Con l’esecuzione dell’EUTR e, in futuro, dell’EUDR nell’UE, si può presumere che il rischio di illegalità in relazione al legno importato dall’UE in Svizzera sia, in linea di principio, trascurabile, essendo questo già soggetto a una normativa in materia di dovuta diligenza al momento dell’immissione sul mercato nell’UE. Se ricevono dal fornitore una conferma del rispetto del diritto europeo, gli operatori svizzeri non devono dunque far altro che raccogliere le solite informazioni nel quadro della normale corrispondenza commerciale. Qualora entrino in possesso di indizi concreti in merito alla mancata osservanza della dovuta diligenza nell’UE, per esempio da parte delle autorità dell’UE, devono invece adempiere alla totalità degli obblighi previsti. La questione è disciplinata all’interno di una nuova disposizione (art. 7a OCoL).

Inoltre, alla luce delle esperienze maturate a livello di esecuzione, si intende cogliere l’occasione offerta da questa modifica di ordinanza per precisare la definizione di «prima messa in commercio» (art. 3 OCoL).

3 Regolamento (UE) 2023/1115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 mag. 2023, relativo alla messa a disposizione sul mercato

dell’Unione e all’esportazione dall’Unione di determinate materie prime e determinati prodotti associati alla deforestazione e al degrado forestale e che abroga il regolamento (UE) n. 995/2010, GU L 150 del 9.6.2023, pag. 206 4 Legge federale del 7 ottobre 1983 sulla protezione dell’ambiente (Legge sulla protezione dell’ambiente, LPAmb; RS 814.01)

4 Commento ai singoli articoli

Art. 3 lett. a

La definizione di «prima messa in commercio» è precisata, in particolare per quanto riguarda il momento determinante in tale contesto, ai fini di una maggiore chiarezza e di un’armonizzazione con il diritto svizzero vigente (p. es. art. 3 lett. d della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio5 e art. 3 cpv. 1 lett. k dell’ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente6). Si parla ora di «prima messa in commercio» anche quando il legno o prodotti da esso derivati vengono importati in Svizzera al fine di essere distribuiti o utilizzati nell’ambito di un’attività commerciale.

Nel caso del legno e dei prodotti da esso derivati importati dall’UE e già messi in commercio al suo interno, è lecito presumere, in virtù dell’EUTR e dell’EUDR, che il rischio di prelievi e commercio illegali sia trascurabile. È questo il motivo per cui, all’articolo 7a, è introdotto un sistema di dovuta diligenza semplificata.

Cpv. 1: in simili casi, gli operatori non sono tenuti a soddisfare gli obblighi di dovuta diligenza nella loro totalità. Devono raccogliere informazioni nel quadro della normale corrispondenza commerciale (tipo di legno, Paese di origine, quantità e dati relativi ai fornitori). Come prova, devono inoltre richiedere al proprio fornitore nell’UE una conferma della legalità e della conformità all’EUTR o all’EUDR che rechi una data e che faccia riferimento alla fornitura. Per semplicità, la conferma può essere ottenuta nel quadro della normale corrispondenza commerciale (p. es. offerta, bolla di consegna, fattura). Inoltre, gli operatori devono continuare a registrare per iscritto a chi rivendono la merce.

Cpv. 2: la semplificazione di cui al capoverso 1 si applica soltanto laddove gli operatori non siano in possesso di indizi concreti che lascino presumere un rischio non trascurabile di illegalità. Per indizi concreti si intendono, per esempio, procedimenti in corso nei confronti del fornitore dell’UE o dei suoi prefornitori, resoconti attendibili dei media in tal senso o indizi, resi noti dalle autorità, in merito a violazioni degli obblighi di dovuta diligenza nella catena di approvvigionamento. In simili casi, gli operatori sono immediatamente tenuti a soddisfare gli obblighi di dovuta diligenza nella loro totalità. Ciò significa che devono raccogliere ulteriori informazioni, valutare sistematicamente i rischi e, se necessario, adottare misure per ridurre il rischio di illegalità a un livello

5 Legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC; RS 946.51)

6 Ordinanza del 10 settembre 2008 sull’utilizzazione di organismi nell’ambiente (Ordinanza sull’emissione deliberata nell’ambiente, OEDA;

RS 814.911)

trascurabile. Quanto alla merce importata prima che venissero a conoscenza di questi indizi, gli operatori possono però continuare a disporne liberamente.

Art. 8

Nella presente disposizione è aggiunto solamente un riferimento all’articolo 7a, cosicché sia chiaro che le informazioni e i documenti devono essere conservati per un periodo di cinque anni anche nei casi contemplati da tale articolo.

Art. 16 cpv. 1

La presente disposizione è integrata cosicché sia chiaro che, anche nei casi contemplati dall’articolo 7a, l’Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini (UDSC) può aiutare l’UFAM a controllare che vengano rispettati gli obblighi di dovuta diligenza.

5 Ripercussioni

La presente modifica mira a ridurre l’onere amministrativo per gli importatori svizzeri senza compromettere in modo significativo gli obiettivi ambientali prefissati.

5.1 Ripercussioni per la Confederazione

La presente modifica non ha ripercussioni per la Confederazione. Le risorse umane già disponibili erano state destinate fin da principio all’esecuzione di controlli a campione, basati sul rischio, di legno e prodotti da esso derivati provenienti da Stati terzi (non membri dell’UE); nell’UE, grazie ai regolamenti pertinenti (EUTR e, a partire dal 2027, EUDR), esistono invece già strutture volte a contrastare il disboscamento e il commercio di legno illegali.

5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

La presente modifica non ha ripercussioni per i Cantoni e per i Comuni.

5.3 Ripercussioni sull’economia

Come illustrato nella valutazione economica dell’OCoL (Volkswirtschaftliche Beurteilung [VOBU] der Holzhandelsverordnung [HHV], disponibile in tedesco), la maggior parte delle imprese attive nel campo di applicazione dell’OCoL importa esclusivamente dall’UE. La quota di imprese che importa anche o esclusivamente da Stati terzi è molto contenuta. Semplificando l’obbligo di dovuta diligenza nel caso di importazioni dall’UE, è quindi possibile sgravare moltissime imprese, venendo meno, nella maggior parte dei casi, l’onere legato all’applicazione del sistema di dovuta diligenza nella sua totalità, che prevede, tra le altre cose, l’ottenimento dei documenti pertinenti dagli operatori nell’UE.

Per le imprese che importano legno e prodotti da esso derivati dall’UE e che successivamente riesportano nell’UE questa merce o i prodotti che ne ricavano non cambia nulla, poiché devono continuare a procurarsi e a valutare i documenti necessari per poterli trasmettere ai propri clienti nell’UE al momento della riesportazione.

Obbligo di verifica 1 secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera a della legge sullo sgravio delle imprese (LSgrI)7

L’avamprogetto comporta un allentamento delle disposizioni giuridiche vigenti per gli importatori interessati. Gli attuali obblighi di dovuta diligenza per le importazioni dall’UE, che attualmente comprendono prove dettagliate della legalità del legno lungo l’intera catena di approvvigionamento, vengono notevolmente semplificati. D’ora in poi gli importatori dovranno semplicemente richiedere al loro fornitore dell’UE una prova che confermi il rispetto delle disposizioni giuridiche dell’UE al momento della prima messa in commercio. Ciò dovrebbe garantire che non vengano immessi sul mercato svizzero legno o prodotti da esso derivati provenienti da prelievi o commercio illegali, essendo tali pratiche vietate in Svizzera. L’articolo 35e capoverso 1 LPAmb, che funge da base in tale contesto, si applica a tutto il legno e a tutti i prodotti da esso derivati immessi sul mercato svizzero che rientrano nel campo di applicazione dell’OCoL. Per garantire l’esecuzione della disposizione, una prova relativamente semplice come quella prevista deve essere richiesta a tutti gli importatori, piccole e medie imprese (PMI) incluse, al momento dell’importazione.

Per gli esportatori, la semplificazione degli obblighi di dovuta diligenza non comporta alcun cambiamento. Quando esportano verso l’UE, devono continuare a soddisfare i requisiti dell’EUTR e, a partire dal 2027, dell’EUDR. Al contrario, i riesportatori beneficiano, in caso di importazione, della dovuta diligenza semplificata; in caso di esportazione devono invece continuare a soddisfare i requisiti dell’UE. Nel complesso, ciò non comporta quindi alcuno sgravio immediato per i riesportatori verso l’UE, poiché devono continuare a essere in grado di presentare all’UE tutte le prove richieste.

Obbligo di verifica 2 secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera b LSgrI

L’avamprogetto comporta un allentamento degli obblighi di dovuta diligenza per le importazioni di legno e prodotti da esso derivati già immessi sul mercato nell’UE. Sono fatti salvi gli attuali requisiti del regolamento EUTR (e, a partire dal 2027, EUDR) nell’UE per le importazioni provenienti dalla Svizzera.

Obbligo di verifica 3 secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera c LSgrI

L’UFAM effettua ad oggi controlli a campione, basati sul rischio, con cui verifica il rispetto degli obblighi di dovuta diligenza in materia di importazione. Le verifiche avvengono in formato digitale tramite il portale eGov. La prova semplificata del rispetto delle disposizioni giuridiche dell’UE al momento della prima messa in commercio, da

7 Legge federale del 29 settembre 2023 sullo sgravio delle imprese dai costi della regolamentazione (Legge sullo sgravio delle imprese, LSgrI;

RS 930.31)

fornire in base alla nuova normativa, continuerà a essere richiesta tramite questi canali digitali consolidati.

Obbligo di verifica 4 secondo l’articolo 4 capoverso 1 lettera d LSgrI

La semplificazione proposta degli obblighi di dovuta diligenza per le importazioni dall’UE rappresenta uno sgravio notevole, ai sensi dell’articolo 4 capoverso 1 lettera d, per gli importatori di legno interessati.

Stima dei costi della regolamentazione secondo l’articolo 5 LSgrI

L’avamprogetto comporta un allentamento significativo degli obblighi di dovuta diligenza per gli importatori di legno e prodotti da esso derivati provenienti dall’UE. In futuro, gli importatori saranno tenuti esclusivamente a richiedere una conferma scritta del pieno rispetto, da parte dei fornitori, di tutte le prescrizioni dell’UE al momento della prima messa in commercio. Ciò comporta una riduzione dei costi della regolamentazione secondo l’articolo 5 LSgrI.

Se gli importatori dovessero trasferire ai propri clienti i costi della regolamentazione così risparmiati, ciò potrebbe comportare un calo dei prezzi del legno e dei prodotti da esso derivati provenienti dall’UE. Non è tuttavia possibile quantificare le ripercussioni di queste possibili riduzioni di prezzo sul mercato svizzero del legno e sulle imprese svizzere del settore. Mancano infatti i dati relativi alle strutture dettagliate del mercato lungo la catena di creazione del valore, al grado di trasferimento dei costi nonché all’elasticità del prezzo e all’elasticità incrociata della domanda al prezzo. Non sono tuttavia attese, per via della semplificazione degli obblighi di dovuta diligenza, distorsioni della concorrenza rilevanti a scapito delle imprese svizzere del settore del legno.

Per gli esportatori e le esportazioni di legno – decisamente meno numerosi (cfr. Ecoplan, 2020) –, la semplificazione degli obblighi di dovuta diligenza in Svizzera non comporta alcun cambiamento. Per le esportazioni continuano ad applicarsi, come in passato, i severi requisiti dell’UE. Per gli esportatori non sono quindi attesi costi della regolamentazione secondo l’articolo 5 LSgrI.

I riesportatori beneficiano sì della semplificazione degli obblighi di dovuta diligenza al momento dell’importazione, ma devono continuare a soddisfare tutte le prescrizioni dell’UE in materia di esportazione. Nel complesso, la loro situazione non cambia, poiché sono comunque tenuti a fornire tutte le prove previste nel quadro dell’EUTR (e in futuro dell’EUDR).

5.4 Ripercussioni sull’ambiente

Il disboscamento e il commercio di legno illegali rappresentano una minaccia per le foreste e contribuiscono così alla perdita di biodiversità a livello globale e ai cambiamenti climatici. Fintantoché all’interno dell’UE gli operatori esercitano la dovuta diligenza e le autorità competenti nei rispettivi Stati membri dell’UE applicano adeguatamente il diritto europeo, il rischio che il legno illegale entri nel mercato

svizzero è da considerarsi trascurabile. In questo modo è possibile continuare a contenere al minimo le ripercussioni negative globali sull’ambiente dovute all’impiego in Svizzera di legno e prodotti da esso derivati illegali.

5.5 Altre ripercussioni

Allo stato attuale delle conoscenze, non sono attese ripercussioni ulteriori su altri settori politici o altri attori del mercato.

Bibliografia

Volkswirtschaftliche Beurteilung (VOBU) der Holzhandelsverordnung (HHV) Schlussbericht vom 22.12.2020 (disponibile in tedesco)

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