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22.448
Iniziativa parlamentare «Un Pacs adeguato alla Svizzera»
Rapporto esplicativo della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati
del 23 aprile 2026
2026–... «%ASFF_YYYY_ID»
Compendio
Il presente progetto mira all’istituzione in Svizzera del patto civile di solidarietà (PACS) quale nuovo istituto giuridico per le relazioni di coppia. Considerando i suoi effetti giuridici, esso deve collocarsi fra il concubinato e il matrimonio e orien- tarsi in particolare al modello consolidato dei Cantoni di Neuchâtel e Ginevra non- ché della Francia. Rispetto al concubinato, il PACS offre maggiore certezza del diritto e protezione. A tale scopo, si attua l’iniziativa parlamentare 22.448 «Un Pacs adeguato alla Svizzera».
Situazione iniziale Secondo la situazione giuridica attuale, le coppie non sposate si trovano di fronte a un’incertezza del diritto in relazione agli effetti giuridici della loro unione. Gli effetti giuridici del concubinato sono disciplinati solo per punti e presuppongono vari re- quisiti. I contratti di concubinato vengono stipulati soltanto di rado e non possono disciplinare tutti gli ambiti. L’introduzione del PACS deve offrire ai partner la possi- bilità di scegliere in futuro una convivenza non matrimoniale con effetti giuridici di- sciplinati in modo chiaro, senza mettere in discussione il matrimonio o il concubinato nella sua forma odierna. Esso deve essere concepito come «concubinato plus» ed es- sere quindi più vicino al concubinato che al matrimonio. Il PACS come forma rela- zionale regolamentata giuridicamente è già noto nei Cantoni di Neuchâtel e Ginevra nonché soprattutto anche in Francia.
Contenuto del progetto Il PACS deve essere disciplinato in una nuova legge speciale (legge PACS). La legge deve comprendere in particolare le norme sulla stipulazione, gli effetti e lo sciogli- mento. Variante 1 degli articoli 4–6 (Stipulazione mediante atto pubblico): per la stipula- zione del PACS è previsto l’atto pubblico. I partner non lo confondono così con il matrimonio e sono consapevoli che, rispetto a quest’ultimo, si tratta di un’unione con effetti giuridici molto meno estesi. Il notaio può inoltre supportare le coppie nell’ela- borazione di accordi integrativi, per esempio per la regolamentazione dell’eredità in caso di morte. Variante 2 degli articoli 4–6 (Stipulazione presso l’ufficio dello stato civile): la stipu- lazione del PACS deve avvenire presso l’ufficio dello stato civile). Questa competenza segue il sistema consolidato del matrimonio, stipulato a sua volta presso l’ufficio di stato civile, il quale rappresenta un’autorità facilmente accessibile e che percepisce emolumenti limitati. Per stipulare un PACS, entrambi i partner devono comparire personalmente e insieme presso l’ufficio di stato civile e dichiarare di voler stipulare un patto civile di solidarietà. Considerando gli effetti giuridici, il patto civile di solidarietà deve essere più vicino al concubinato che al matrimonio. Per le persone che stipulano il patto civile di soli- darietà sono previsti effetti giuridici simili al matrimonio solo per alcuni punti, prin- cipalmente durante la convivenza. Tali effetti riguardano in particolare gli obblighi
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d’assistenza e di mantenimento, la rappresentanza dell’unione, la protezione dell’abi- tazione familiare nonché aspetti procedurali. Nella misura in cui la legge PACS o altre legge federali non prevedano effetti giuridici particolari, i partner di un patto civile di solidarietà devono avere gli stessi diritti e doveri dei partner di un concubi- nato. Lo scioglimento del patto civile di solidarietà deve poter svolgersi in modo semplice e agile, rapido e senza procedure giudiziarie, in maniera sia consensuale sia unilate- rale, consegnando una dichiarazione all’ufficio di stato civile. Le persone che al mo- mento dell’entrata in vigore della legge PACS convivono in un patto civile di solida- rietà cantonale formale possono convertire quest’ultimo in un PACS federale. Senza conversione, il patto civile di solidarietà cantonale continua a esistere secondo quanto stabilito dal diritto cantonale. Tuttavia, dopo l’entrata in vigore della legge sul PACS, la stipulazione di nuovi patti civili di solidarietà cantonali non dovrà più essere possibile. La stipulazione e lo scioglimento del PACS nonché la conversione devono essere iscritti nel registro dello stato civile Infostar. Le unioni stipulate all’estero sviluppano il proprio effetto giuridico secondo quanto stabilito dal diritto privato internazionale e in linea di principio devono essere riconosciute in Svizzera in futuro.
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Indice Compendio 2
1 Situazione iniziale 7
1.1 Apertura del matrimonio a tutte le coppie e abolizione dell’unione
domestica registrata 7
1.2 Rapporto del Consiglio federale sul concubinato secondo il diritto
vigente e sulla possibile introduzione di un PACS 8
1.2.1 Analisi del concubinato 8
1.2.1.1 Terminologia e definizione non uniformi 8
1.2.1.2 Effetti giuridici puntuali 9
1.2.2 Possibilità di introdurre un PACS 10
1.2.3 Patti civili di solidarietà cantonali 10
1.3 Intervento affine: mozione 23.4143 «Riconoscimento dei Pacs
esteri in Svizzera» 11
2 Iniziativa parlamentare 22.448 «Un Pacs adeguato alla Svizzera» 12
2.1 Contenuto dell’iniziativa parlamentare 12
2.2 Esame preliminare delle Commissioni degli affari giuridici 13
2.3 Lavori della sottocommissione 14
2.4 Adozione del progetto preliminare per la procedura consultazione 15
3 Diritto comparato, in particolare rapporto con il diritto europeo 16
4 Punti essenziali del progetto 17
4.1 Introduzione di un nuovo istituto giuridico intermedio fra il
matrimonio e il concubinato 17
4.1.1 Maggiore certezza del diritto rispetto al concubinato 18
4.1.2 Protezione dei figli in caso di scioglimento 19
4.1.3 Regolamentazione in una legge speciale 20
4.2 Stipulazione mediante atto pubblico 20
4.2 Stipulazione presso l’ufficio di stato civile 21
4.3 Scioglimento mediante dichiarazione unilaterale o comune presso
l’ufficio di stato civile 22
4.4 Iscrizione nel registro dello stato civile «Infostar» 22
4.5 Effetti giuridici 23
4.5.1 Principio: equiparazione al concubinato 23
4.5.2 Effetti simili al matrimonio in singoli punti 25
4.5.2.1 Durante la convivenza 25
4.5.2.2 In caso di sospensione della comunione
domestica 26
4.5.2.3 In caso di scioglimento del PACS 27
4.5.3 Altri effetti giuridici possibili 27
4.5.3.1 Norme cantonali 28
4.5.3.2 Accordi contrattuali 28
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4.6 Rapporto con i patti civili di solidarietà cantonali 28
4.7 Situazioni internazionali e riconoscimento di patti civili di
solidarietà esteri 29
4.8 Attuazione 30
5 Commento ai singoli articoli 31
5.1 Legge federale sul patto civile di solidarietà 31
5.1.1 Capitolo 1: Disposizioni generali 32
5.1.2 Capitolo 2: Stipulazione del PACS 34
5.1.3 Capitolo 3: Effetti del PACS 42
5.1.4 Capitolo 4: Misure giudiziarie 46
5.1.5 Capitolo 5: Scioglimento 49
5.1.6 Capitolo 6: Rapporto con il patto civile di solidarietà
secondo il diritto cantonale e conversione 54
5.1.7 Capitolo 7: Disposizioni finali 56
5.2 Modifica di altre leggi federali 57
5.2.1 Codice civile svizzero (CC) 57
5.2.2 Codice delle obbligazioni 58
5.2.2.1 Prescrizione 58
5.2.2.2 Abitazione familiare 59
5.2.3 Codice di procedura civile (CPC) 60
5.2.4 Legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul
fallimento (LEF) 66
5.2.5 Legge federale del 18 dicembre 1987 sul diritto
internazionale privato (LDIP) 67
5.2.6 Legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione
per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) 72
5.2.7 Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza
professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) 73
6 Ripercussioni 74
6.1 Ripercussioni per la Confederazione 74
6.2 Ripercussioni per i Cantoni e per i Comuni 74
6.3 Ripercussioni sull’economia 75
6.4 Ripercussioni sulla società 75
6.5 Ripercussioni sull’ambiente 75
7 Aspetti giuridici 76
7.1 Costituzionalità e legalità 76
7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 76
7.3 Delega di competenze legislative 77
7.4 Protezione dei dati 77
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Legge federale sul patto civile di solidarietà (LPACS) (progetto preliminare) FF 2026 ...
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Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
1.1 Apertura del matrimonio a tutte le coppie e
abolizione dell’unione domestica registrata Dal 1° luglio 2022, l’istituto giuridico del matrimonio è aperto a tutte le coppie a pre- scindere dal sesso delle persone coinvolte1. Per contro, dall’entrata in vigore della rispettiva modifica di legge, in Svizzera non è più possibile contrarre nuove unioni domestiche registrate2. Secondo il parere del Parlamento, l’unione domestica regi- strata («partenariat fort») era stata introdotta per le coppie omossessuali quale ricono- scimento giuridico simile al matrimonio. Pertanto, dopo l’apertura di quest’ultimo a tutte le coppie, le unioni domestiche registrate non sono più necessarie3. Con l’apertura del matrimonio a tutte le coppie si è tuttavia precisato anche che la possibilità di introdurre un ulteriore nuovo istituto giuridico di unione («partenariat faible»), per esempio secondo il modello del «pacte civil de solidarité» in Francia 4, non veniva esclusa dal dibattito. La questione dell’introduzione di un simile partena- riato si pone indipendentemente dalla modifica legislativa sull’apertura del matrimo- nio a tutte le coppie5. È pertanto possibile anche in futuro introdurre come nuovo isti- tuto giuridico un partenariato indipendente dal sesso dei partner e più debole rispetto al matrimonio.
1 RU 2021 747. Cfr. anche il comunicato stampa del Consiglio federale del 17 novem- bre 2021, consultabile all’indirizzo: www.admin.ch > Informazioni per i giornalisti > Co- municati stampa e discorsi > Il «Matrimonio per tutti» entra in vigore il 1° luglio 2022. 2 Cfr. a riguardo il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazio- nale del 30 agosto 2019 sull’iniziativa parlamentare 13.468 «Matrimonio civile per tutti» (rapporto CAG-N «Matrimonio civile per tutti») FF 2019 7151, in particolare 7158 e 7168; cfr. anche la legge federale riveduta del 18 giugno 2004 sull’unione domestica re- gistrata (LUD), RS 211.231 (stato: 1° gen. 2025). 3 Cfr. a riguardo il rapporto CAG-N «Matrimonio civile per tutti», pagg. 7157–7159 e 7168 seg. Le unioni domestiche registrate già esistenti continuano a essere valide. Se i partner lo desiderano, possono essere convertite in matrimonio; cfr. art. 35 LUD nonché il rap- porto CAG-N «Matrimonio civile per tutti», pagg. 7166–7168 e 7183–7187.
4 V. a riguardo il n. 3.
5 Rapporto CAG-N «Matrimonio civile per tutti», pag. 7158. seg.
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1.2 Rapporto del Consiglio federale sul concubinato
secondo il diritto vigente e sulla possibile introduzione di un PACS
1.2.1 Analisi del concubinato
Il 30 marzo 2022, in adempimento dei postulati Caroni 15.34316, 15.4082 (Commis- sione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio nazionale)7 e Caroni 18.32348, il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Übersicht über das Konku- binat im geltenden Recht – ein PACS nach Schweizer Art?» (Panoramica del concu- binato nel diritto vigente – un Pacs adeguato alla Svizzera)9. Il rapporto illustra se e in che modo il concubinato, anche se non disciplinato per legge, viene considerato dalla legislazione e nella prassi delle autorità amministrative e giudiziarie. Vengono analizzati gli effetti giuridici del concubinato nonché la questione relativa alle diffe- renze di tali effetti rispetto a quelli del matrimonio e dell’unione domestica regi- strata10. Il rapporto contiene inoltre spiegazioni sullo strumento del contratto di con- cubinato, con il quale i partner possono concordare certi effetti giuridici (simili a quelli del matrimonio) in determinati ambiti. Viene precisato in quali ambiti una coppia può stipulare specifici accordi e in quali ciò è invece escluso11. Il Consiglio federale ha infine esaminato se e in quali forme possibili si potrebbe introdurre in Svizzera, in aggiunta al matrimonio, un nuovo istituto giuridico con effetti giuridici meno estesi rispetto al matrimonio, secondo il modello del «pacte civil de solidarité» francese 12.
1.2.1.1 Terminologia e definizione non uniformi
La convivenza di due persone che non sono vincolate dal matrimonio o da un’unione domestica registrata (di seguito: concubinato) non è denominata né definita in maniera uniforme nell’ordinamento giuridico svizzero13. I termini che vengono utilizzati per
6 Il postulato 15.3431 «Un "Pacs" adeguato alla Svizzera» è consultabile all’indirizzo: www.parlament.ch > Attività parlamentare > Curia Vista > Ricerca > Oggetti > 15.3431. 7 Il postulato 15.4082 «Un "Pacs" adeguato alla Svizzera», in relazione al postulato 15.3431, è consultabile all’indirizzo: www.parlament.ch > Attività parlamentare > Curia Vista > Ricerca > Oggetti > 15.4082. 8 Il postulato 18.3234 «Panoramica della convivenza nel diritto vigente» è consultabile all’indirizzo: www.parlament.ch > Attività parlamentare > Curia Vista > Ricerca > Og- getti > 18.3234. 9 Rapporto del Consiglio federale «Übersicht über das Konkubinat im geltenden Recht – ein PACS nach Schweizer Art?» (Panoramica del concubinato nel diritto vigente – un Pacs adeguato alla Svizzera) del 30 marzo 2022 in adempimento dei postulati Caroni 15.3431 del 6 maggio 2015, 15.4082 CSEC-N del 5 novembre 2015 e Caroni 18.3234 del 15 maggio 2018 (rapporto CF concubinato). Il rapporto è consultabile all’indirizzo: www.bj.admin.ch > Pubblicazioni & servizi > Rapporti, perizie e decisioni > Rapporti e perizie (disponibile solo in tedesco e in francese).
10 Rapporto CF concubinato, pag. 13–31.
11 Cfr. il rapporto CF concubinato, pag. 32 segg.
12 Cfr. il rapporto CF concubinato, pag. 35 segg.
13 Cfr. il rapporto CF concubinato, pag. 11 con ulteriori riferimenti.
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il concubinato14 nonché i requisiti che la legge e la prassi impongono a questa rela- zione di coppia possono variare a seconda della norma e del campo del diritto15. An- che i criteri fissati dal Tribunale federale si riferiscono ad ambiti del diritto specifici e devono sempre essere riconosciuti caso per caso16. In particolare, la durata necessaria della relazione è talvolta diversa17.
1.2.1.2 Effetti giuridici puntuali
Nel rapporto del 30 marzo 2022 si spiega inoltre che in realtà non esiste un quadro giuridico per il concubinato, ma che l’ordinamento giuridico svizzero riconosce a que- sta forma relazionale determinati effetti giuridici per alcuni punti18. Le norme giuri- diche corrispondenti sono sancite in diverse disposizioni di legge e prevedono effetti giuridici per il rispettivo campo del diritto. Per esempio: – una persona può adottare il figlio del partner se la coppia convive da almeno tre anni19; – i lavoratori hanno diritto a un congedo pagato per l’assistenza al partner con problemi di salute20; – nel loro regolamento, gli istituti di previdenza possono prevedere un diritto a una rendita per superstiti per «la persona che ha ininterrottamente convissuto con [l’assicurato] negli ultimi cinque anni prima del decesso o che deve prov- vedere al sostentamento di uno o più figli comuni»21. In molti altri campi, il concubinato non ha conseguenze legali. Per esempio: – non sussiste alcun potere di rappresentanza verso l’esterno (eccetto il caso di una società semplice)22; – non esistono disposizioni di legge sulla protezione dell’abitazione familiare 23;
14 Nelle revisioni di legge degli ultimi anni, il legislatore ha preferito i termini «faktische Lebensgemeinschaft», «personnes menant de fait une vie de couple» e «convivenza di fatto», rapporto CF concubinato, pag. 11.
15 Cfr. il rapporto CF concubinato, pag. 12 con ulteriori riferimenti.
16 Cfr. a riguardo il rapporto CF concubinato, pag. 12 con rimando alla giurisprudenza del Tribunale federale. 17 Cfr. il rapporto CF concubinato, pag. 12 nonché le spiegazioni sui singoli effetti giuridici del concubinato, pagg. 13–31.
18 Per gli effetti del concubinato cfr. il rapporto CF concubinato, pagg. 13–31.
19 Art. 264c cpv. 1 n. 3, cpv. 2 e 3 del Codice civile svizzero (CC), RS 210; cfr. anche rap- porto CF concubinato, pag. 26. 20 Art. 329h del Codice delle obbligazioni (CO), RS 220; cfr. anche rapporto CF concubi- nato, pag. 15. 21 Art. 20a cpv. 1 lett. a della legge federale del 25 giu. 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP); RS 831.40; cfr. anche il rapporto CF con- cubinato, pag. 23 segg. 22 Cfr. a riguardo il rapporto CF concubinato, pag. 18; per la rappresentanza del partner in- capace di discernimento (protezione degli adulti) cfr. il rapporto CF concubinato, pagg. 19–21.
23 Cfr. a riguardo il rapporto CF concubinato, pag. 16.
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– dopo lo scioglimento del concubinato non sussistono né diritti al manteni- mento né a una spartizione dei beni e degli averi di previdenza accumulati dal partner durante la convivenza24; – alla morte del partner non sussiste né un diritto legale all’eredità25 né a una rendita per i superstiti26. Pertanto, alle coppie che vivono in concubinato non sono applicabili disposizioni di protezione essenziali che sono invece state introdotte per il matrimonio. Inoltre, le coppie che vivono in concubinato hanno una certa difficoltà a riconoscere se la loro convivenza determina effetti giuridici e, in tal caso, quali27. È vero che per i partner concubinari esiste l’opzione di regolamentare il proprio rapporto tramite contratto, tuttavia tali contratti di concubinato vengono stipulati soltanto di rado e non possono disciplinare tutti gli ambiti (cfr. anche n. 4.1.1)28.
1.2.2 Possibilità di introdurre un PACS
Sulla base dei risultati (n. 1.2.1), il Consiglio federale ha verificato quali misure si potessero intraprendere per migliorare la situazione giuridica delle coppie che non desiderano sposarsi e per garantire loro una maggiore protezione e certezza del di- ritto29. Dopo aver respinto diverse misure30, nel suo rapporto il Consiglio federale è giunto alla conclusione che l’introduzione di un nuovo istituto giuridico intermedio fra il matrimonio e il concubinato (PACS adeguato alla Svizzera) potrebbe rappresen- tare una possibilità anche in Svizzera31. Tuttavia, per stabilire se fosse opportuno in- trodurre effettivamente un nuovo istituto giuridico corrispondente, sarebbero neces- sari una valutazione e un dibattito in ambito sociale e giuridico-politico32. Inoltre, nel caso in cui dovesse esprimersi a favore di un simile istituto, al legislatore spetterebbe definire l’effetto di un PACS nei diversi campi del diritto33.
1.2.3 Patti civili di solidarietà cantonali
L’istituto del PACS quale partenariato disciplinato giuridicamente e intermedio fra il matrimonio e il concubinato (simile al PACS in Francia, v. n. 3) è già noto in Svizzera.
24 Cfr. a riguardo il rapporto CF concubinato, pag. 28–30.
25 Cfr. a riguardo il rapporto CF concubinato, pag. 30.
26 Cfr. a riguardo il rapporto CF concubinato, pag. 30 segg.
27 Rapporto CF concubinato, pag. 32.
28 Rapporto CF concubinato, pag. 33.
29 Rapporto CF concubinato, pag. 33–45.
30 Per le misure respinte cfr. rapporto CF concubinato, pag. 33–35.
31 Rapporto CF concubinato, pag. 33–45.
32 Rapporto CF concubinato, pag. 45.
33 Rapporto CF concubinato, pag. 47; per il concetto a grandi linee stabilito dalla CAG-S v. il n. 2.3.
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Nei Cantoni di Ginevra34 (dal 2001) e Neuchâtel35 (dal 2004), le coppie che non vo- gliono sposarsi possono contrarre e far registrare a livello cantonale un patto civile di solidarietà giuridicamente riconosciuto36. Il patto civile di solidarietà cantonale non comporta alcuna modifica dello stato civile del partner e determina effetti esclusiva- mente secondo il diritto pubblico cantonale37. Nel Cantone di Ginevra le persone che hanno stipulato un patto civile di solidarietà cantonale vengono considerate dall’amministrazione pubblica come persone sposate, fatta eccezione per l’imposizione e la concessione di prestazioni sociali, sempre che eventuali disposizioni di diritto pubblico non prevedano diversamente38. La stipula- zione del patto civile di solidarietà cantonale avviene presso l’ufficio di stato civile39. Il patto civile di solidarietà viene registrato in un apposito registro cantonale che viene gestito dall’ufficio che si occupa dello stato civile e delle autenticazioni40. Nel Can- tone di Neuchâtel i partner hanno gli stessi diritti e doveri delle persone sposate in tutti i campi del diritto cantonale, a meno che non sia previsto diversamente da even- tuali leggi speciali41. Il patto civile di solidarietà viene costituito a Neuchâtel davanti a un notaio42, che richiede d’ufficio la registrazione del patto nel registro cantonale, gestito dalla cancelleria di stato43. Per ulteriori spiegazioni sulle basi legali, le modalità di stipulazione e scioglimento nonché sugli effetti giuridici del patto civile di solidarietà cantonale si rimanda al rap- porto del Consiglio federale del 30 marzo 202244.
1.3 Intervento affine: mozione 23.4143 «Riconoscimento
dei Pacs esteri in Svizzera» Il 28 settembre 2023 l’allora consigliere nazionale Michel Matter ha presentato la mo- zione 23.414345 dal tenore seguente: «Il Consiglio federale è incaricato di adeguare la legislazione di modo che i Patti civili di solidarietà (PACS) esteri possano essere legalmente riconosciuti in Svizzera.»
34 Loi sur le partenariat del 15 feb. 2001 (LPart-GE; E 1 27); Règlement d’application de la loi sur le partenariat del 2 mag. 2001 (RPart-GE; E 1 27.01). La legge e l’ordinanza d’ese- cuzione sono entrate in vigore il 5 mag. 2001. 35 Loi sur le partenariat enregistré del 27 gen. 2004 (LPart-NE; RSN 212.120.10); Règle- ment d’exécution de la loi sur le partenariat enregistré del 23 giu. 2004 (RSN 212.120.100). La legge e l’ordinanza d’esecuzione sono entrate in vigore il 1° lug. 2004.
36 Rapporto CF concubinato, pag. 36–38.
37 Rapporto CF concubinato, pag. 36.
38 Art. 1 cpv. 3 LPart-GE.
39 Art. 1 cpv. 1 LPart-GE.
40 Art. 5 cpv. 1 LPart-GE.
41 Art. 14 cpv. 1 LPart-NE.
42 Art. 9 LPart-NE.
43 Art. 10 LPart-NE.
44 Rapporto CF concubinato, pag. 36–38.
45 La mozione è consultabile all’indirizzo: www.parlament.ch > Attività parlamentare > Cu- ria Vista > Ricerca > Oggetti > 23.4143.
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La mozione è stata motivata sostanzialmente dall’interdipendenza e dalla mobilità molto elevate fra la Svizzera e la Francia. Numerosi cittadini svizzeri e francesi vivono a lungo nell’altro Paese. Nonostante oggi in Francia vi siano tanti PACS quanti ma- trimoni, questo istituto non è ancora riconosciuto giuridicamente in Svizzera. Ciò crea una considerevole incertezza giuridica per le numerose persone interessate. Lo stesso vale per gli istituti giuridici corrispondenti di altri Paesi, come il PACS lussembur- ghese, che dovrebbero essere a loro volta riconosciuti in Svizzera. Il 15 novembre 2023 il Consiglio federale ha raccomandato di respingere la mozione, adducendo sostanzialmente come motivazione il fatto che attualmente il diritto sviz- zero riconosce soltanto i matrimoni e i partenariati stipulati all’estero che dal punto di vista degli effetti giuridici corrispondono al matrimonio secondo il diritto svizzero. Per contro, la Svizzera non riconosce come unioni domestiche registrate o matrimoni le unioni meno vincolanti che non comportano una modifica dello stato civile («par- tenariats faibles»), come il PACS francese o le coabitazioni riconosciute in Belgio e Lussemburgo; esse non sono dunque iscritte nel registro dello stato civile. Tuttavia, un PACS secondo il diritto francese può comunque esplicare effetti giuridici in Sviz- zera, segnatamente nel caso in cui le persone in questione vivano nel nostro Paese. Sono applicabili, in particolare, le regole sulle convivenze di fatto nonché quelle del diritto contrattuale o societario. Inoltre, il Consiglio federale ha sottolineato che, nel quadro dell’attuazione dei lavori sull’iniziativa parlamentare 22.448 e nell’elaborazione del rispettivo progetto di legge, sarà esaminata anche la questione del riconoscimento e degli effetti dei PACS esteri. Il Consiglio nazionale ha respinto la mozione il 5 maggio 2025.
2 Iniziativa parlamentare 22.448 «Un Pacs adeguato
alla Svizzera»
2.1 Contenuto dell’iniziativa parlamentare
Il 16 giugno 2022 il consigliere agli Stati Andrea Caroni, sulla base dei risultati del rapporto del Consiglio federale del 30 marzo 202246, ha presentato al Consiglio degli Stati l’iniziativa parlamentare 22.448 «Un Pacs adeguato alla Svizzera»47. L’iniziativa parlamentare 22.448 ha il seguente tenore: «Occorre istituire le basi giuridiche per un "pacte civil de solidarité" (PACS), fondan- dosi sul rapporto del Consiglio federale "Ein PACS nach Schweizer Art? /Un PACS pour la Suisse?" (30 marzo 2022, disponibile in tedesco e francese), secondo il quale il PACS andrebbe concepito fondamentalmente come un "concubinato plus".» La richiesta viene motivata sostanzialmente dal fatto che, ispirandosi all’esempio che ha dato buoni risultati in diversi Cantoni (NE e GE) e all’estero (soprattutto in Francia e Benelux), alle coppie svizzere debba essere offerta una terza opzione intermedia oltre al matrimonio e al concubinato, ovvero un PACS («pacte civil de solidarité»).
46 V. rapporto CF concubinato.
47 L’iniziativa parlamentare è consultabile all’indirizzo: www.parlament.ch > Attività parla- mentare > Curia Vista > Ricerca > Oggetti > 22.448.
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Come il matrimonio e il concubinato, questa terza opzione dovrà essere aperta a tutte le persone, indipendentemente dal loro sesso. Fra gli obiettivi e i valori cardine del PACS, l’iniziativa parlamentare stabilisce in sostanza quanto segue: – questo istituto deve offrire alle coppie uno strumento semplice per promettersi assistenza e sostegno sul piano personale ed economico durante il periodo di vita comune; – in questo modo le coppie devono poter far valere la loro unione nei confronti di terzi (autorità e privati), apportando chiarezza in molte situazioni (visite ospedaliere, pratiche amministrative, conclusione di contratti ecc.); – inoltre, il PACS deve offrire ai legislatori, alle autorità e ai privati la possibi- lità di prevedere conseguenze giuridiche per questo nuovo status, senza do- versi basare su una vaga nozione di concubinato. Fra i valori cardine l’iniziativa parlamentare menziona inoltre: – il PACS deve essere concepito come «concubinato plus» piuttosto che come «matrimonio light» e deve essere distinto chiaramente dal matrimonio; – il PACS deve essere iscritto in un registro; – le conseguenze giuridiche dovranno essere stabilite sulla base delle osserva- zioni contenute nella tabella del rapporto del Consiglio federale; i punti in sospeso dovranno orientarsi, in linea di principio, al concubinato ed essere limitati fondamentalmente alla durata della vita comune; – regole analoghe a quelle del matrimonio entreranno in linea di conto soprat- tutto in merito alla rappresentanza dell’unione nei confronti di terzi e ai figli comuni. Per quanto riguarda la realizzazione concreta del PACS, l’iniziativa parlamentare pre- vede che, per ogni aspetto della vita di coppia, dalla sua stipulazione allo scioglimento, il legislatore federale dovrà scegliere tra le conseguenze giuridiche in virtù del concu- binato e quelle in virtù del diritto matrimoniale48.
2.2 Esame preliminare delle Commissioni degli affari
giuridici Il 3 novembre 2022, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-S), con 9 voti contro 2, ha deciso di dare seguito all’iniziativa parlamentare Caroni 22.448 conformemente all’articolo 109 capoverso 2 della legge del 13 dicem- bre 200249 sul Parlamento (LParl)50. Il 12 gennaio 2023, la Commissione degli affari
48 Per la tabella cfr. il rapporto CF concubinato, pagg. 47–61.
49 RS 171.10 50 Cfr. comunicato stampa della CAG-S del 4 novembre 2022, consultabile all’indirizzo: www.parlament.ch > Organi > Commissioni tematiche > Commissioni degli affari giuri- dici > Comunicati stampa > CAG-S > Tra matrimonio e concubinato: la Commissione plebiscita un patto civile di solidarietà (PACS).
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giuridici del Consiglio nazionale (CAG-N) si è allineata alla decisione della sua omo- loga con 13 voti contro 8 e 2 astensioni (art. 109 cpv. 3 LParl)51.
2.3 Lavori della sottocommissione
Il 7 novembre 2023 la CAG-S ha deciso, con 10 voti contro 0 e 2 astensioni, d’isti- tuire una sottocommissione. Quest’ultima è stata incaricata di sottoporre alla CAG-S un concetto a grandi linee per un progetto di legge entro il quarto trimestre 2024, e di procedere in seguito all’esame del progetto posto in consultazione e del rapporto espli- cativo dell’Amministrazione all’attenzione della Commissione entro il quarto trime- stre 202552. L’8 gennaio 2024 la CAG-S ha nominato presidente della sottocommis- sione il consigliere agli Stati Andrea Caroni53 e come membri le consigliere agli Stati Mathilde Crevoisier Crelier, Céline Vara e Heidi Z'Graggen e il consigliere agli Stati Mauro Poggia54. La consigliera agli Stati Céline Vara, in uscita dal Consiglio degli Stati il 1° giugno 2025, è stata sostituita dal consigliere agli Stati Fabien Fivaz. La sottocommissione si è riunita sei volte tra il 7 marzo e il 19 settembre 2024. Ha richiesto numerose note tecniche alle varie unità amministrative interessate (nei settori della giustizia, delle assicurazioni, delle imposte e della migrazione). Ha anche con- sultato per iscritto i Cantoni di Ginevra e Neuchâtel, in cui esistono già disposizioni di legge relative all’istituto del PACS quale forma relazionale intermedia fra il matri- monio e il concubinato55. Sulla base dei dibattiti svolti e dei risultati raccolti, con il supporto dell’Amministra- zione la sottocommissione ha redatto un piano per la creazione di un PACS per la Svizzera definendone le grandi linee: la nuova forma giuridica di convivenza deve garantire alle persone in una relazione di coppia la certezza del diritto e proteggere i figli in caso di separazione, senza tuttavia essere in concorrenza con il matrimonio. Il PACS deve essere aperto a tutte le persone, indipendentemente dal loro sesso e deve
51 Cfr. comunicato stampa della CAG-N del 13 gennaio 2023, consultabile all’indirizzo: www.parlament.ch > Organi > Commissioni tematiche > Commissioni degli affari giuri- dici > Comunicati stampa > CAG-N > Realtà familiari plurali: sono necessari adegua- menti per rispondere all’evoluzione della società. 52 Cfr. comunicato stampa della CAG-S del 9 gennaio 2024, consultabile all’indirizzo: www.parlament.ch > Organi > Commissioni tematiche > Commissioni degli affari giuri- dici > Comunicati stampa > CAG-S > Ulteriori affari. 53 Cfr. comunicato stampa della CAG-S del 9 gennaio 2024, consultabile all’indirizzo: www.parlament.ch > Organi > Commissioni tematiche > Commissioni degli affari giuri- dici > Comunicati stampa > CAG-S > Ulteriori affari. 54 Cfr. l’intervento della consigliera agli Stati Céline Vara in occasione della seduta del Consiglio degli Stati del 5 marzo 2025, consultabile all’indirizzo: www.parlament.ch > Attività parlamentare > Curia Vista > Ricerca > Oggetti > 22.448 > Bollettino ufficiale. 55 Cfr. le spiegazioni della consigliera agli Stati Céline Vara in occasione della seduta del Consiglio degli Stati del 5 marzo 2025, consultabile all’indirizzo: www.parlament.ch > Attività parlamentare > Curia Vista > Ricerca > Oggetti > 22.448 > Bollettino ufficiale.
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poter essere concluso e sciolto facilmente. Non deve avere alcun impatto sullo stato civile, sul cognome, sui rapporti di filiazione o sul diritto fiscale federale56. Il 29 ottobre 2024 la Commissione ha preso atto del piano della sottocommissione e ha incaricato l’Amministrazione dell’elaborazione di un progetto posto in consulta- zione basato sulle grandi linee stabilite dalla sottocommissione57. A fronte della portata dei lavori richiesti, in particolare dei numerosi campi del diritto coinvolti, il 5 marzo 2025 il Consiglio degli Stati, su richiesta della Commissione de- gli affari giuridici, ha deciso di estendere il termine per il trattamento del progetto fino alla sessione primaverile del 202758. Il 26 gennaio 2026 la sottocommissione ha preso atto della bozza del progetto posto in consultazione e ha incaricato l’Amministrazione di elaborare rispettivamente due varianti per la stipulazione (art. 4–6) e per l’attribuzione giudiziaria dell’abitazione familiare in caso di scioglimento del PACS (art. 24). – La variante 1 degli articoli 4–6 prevede che la stipulazione del PACS avvenga davanti a un notaio. Secondo la variante 2, il PACS deve essere stipulato presso l’ufficio dello stato civile (v. commento agli articoli 4–6 PP-LPACS). – Se il PACS viene sciolto, il giudice – come nel caso del divorzio – deve poter decidere in merito all’attribuzione dell’abitazione familiare (art. 24 PP- LPACS). Nella variante 1 l’applicazione della rispettiva disposizione si limita ai partner che convivono con figli comuni. Nella variante 2 la protezione ha effetto indipendentemente dal fatto che si tratti di figli comuni, comuni in parte o non comuni (v. commento all’art. 24 PP-LPACS).
2.4 Adozione del progetto preliminare per la procedura
consultazione Il 23 aprile 2026 la CAG-S ha adottato il progetto preliminare con 7 voti contro 0 e 2 astensioni e ha approvato il rapporto esplicativo in vista della procedura di consulta- zione. La Commissione ha deciso di sottoporre a consultazione entrambe le varianti proposte dalla sottocommissione in merito alla stipulazione del PACS e all’attribu- zione giudiziaria dell’abitazione familiare in caso di scioglimento (cfr. n. 2.3). A tal proposito, la CAG-S ha deciso di proporre due varianti anche per quanto riguarda le disposizioni in materia di diritto della locazione relative all’abitazione familiare durante il PACS. Tali varianti riguardano la protezione nell’ambito del rapporto con il locatore dei partner che hanno stipulato un PACS (art. 266m cpv. 3, 266n e 273a cpv. 3 PP-CO). Secondo la variante 1 relativa alle disposizioni in questione, i partner
56 Cfr. comunicato stampa del CAG-S del 30 ottobre 2024, consultabile all’indirizzo: www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa > Progetto concernente un patto civile di solidarietà a livello federale. 57 Cfr. comunicato stampa del CAG-S del 30 ottobre 2024, consultabile all’indirizzo: www.admin.ch > Documentazione > Comunicati stampa > Progetto concernente un patto civile di solidarietà a livello federale. 58 Cfr. decisione e verbale della seduta del Consiglio degli Stati del 5 marzo 2025, consulta- bile all’indirizzo: www.parlament.ch > Attività parlamentare > Curia Vista > Ricerca > Oggetti > 22.448 > Bollettino ufficiale.
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dovrebbero essere equiparati ai coniugi non solo per quanto concerne il rapporto tra loro (cfr. art. 11 PP-LPACS), ma anche nel rapporto che essi intrattengono con il lo- catore, in quanto le corrispondenti disposizioni di protezione del diritto in materia di locazione si applicherebbero d’ora in poi anche al PACS. Nella variante 2 per il PACS si rinuncia invece a tali disposizioni di protezione per quanto concerne il rapporto con il locatore (cfr. commento agli art. 266m cpv. 3, 266n e 273a cpv. 3 PP-CO al n. 5.2.2.2). Tuttavia, secondo l’articolo 11 PP-LPACS, anche nel caso della variante 2, nel rapporto tra i partner che hanno stipulato un PACS si applicherebbero le stesse norme previste per i coniugi. Il progetto preliminare è posto in consultazione dal 27 maggio 2026 al 17 settembre 2026.
3 Diritto comparato, in particolare rapporto con il
diritto europeo La forma maggiormente nota di PACS è quella prevista dal diritto francese59. Nel suo esame di un PACS per la Svizzera, il Consiglio federale, nel rapporto del 30 marzo 202260, ha quindi fatto riferimento anche al PACS francese, illustrandolo. A questo riguardo, per le basi legali e la realizzazione del PACS francese si manda a tale rap- porto61. Oltre alla Francia, anche altri Stati hanno introdotto una forma giuridica di convivenza che possa essere stipulata in alternativa al matrimonio e che sia aperta a tutte le coppie, a prescindere dal sesso dei partner. Anche per gli istituti giuridici di tali Stati si ri- manda alle spiegazioni contenute nel rapporto del Consiglio federale del 30 marzo 202262, che a sua volta fa riferimento allo studio del gennaio 201963 dell’Istituto svizzero di diritto comparato (ISDC) 64. In alcuni casi, si tratta di istituti giuridici equivalenti al matrimonio («partenariat fort»; p. es. Austria e Paesi Bassi), in altri di partenariati più deboli rispetto al matrimonio, in maniera analoga al PACS francese («partenariat faible»; p. es. Lussemburgo e Belgio), che non ha effetti sullo stato civile delle persone interessate65. Le caratteristiche e le differenze in termini di effetti giuridici sono particolarmente rilevanti in relazione alle questioni di diritto pri- vato internazionale (cfr. n. 4.7 e il commento all’art. 65d cpv. 1 al n. 5.2.5).
59 Cfr. art. dal 515-1 al 515-7-1 del Codice civile francese.
60 V. rapporto CF concubinato.
61 Rapporto CF concubinato, pag. 35 seg. e 38–40.
62 Rapporto CF concubinato, pag. 35 segg.
63 Lo studio è consultabile all’indirizzo: www.isdc.ch > Pubblicazioni > Notizie giuridiche online > E-Avis ISDC 2019-05, Legal opinion on rights and obligations of marriage and other forms of union.
64 Rapporto CF concubinato, pag. 35 segg.
65 Cfr. il rapporto CF concubinato, pag. 35 segg.
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4 Punti essenziali del progetto
4.1 Introduzione di un nuovo istituto giuridico
intermedio fra il matrimonio e il concubinato Il progetto preliminare si pone l’obiettivo di creare un nuovo istituto giuridico in Sviz- zera per le relazioni di coppia (patto civile di solidarietà, PACS). Si deve introdurre un istituto giuridico intermedio fra il matrimonio e il concubinato che si orienti al modello consolidato dei Cantoni di Neuchâtel e Ginevra (v. n. 1.2.3 e di altri Stati (in particolare la Francia, v. n. 3). Le grandi linee definite dalla sottocommissione istituita dalla CAG-S costituiscono la base legale del progetto posto in consultazione (v. n. 2.3), che a sua volta si rifà al rapporto del Consiglio federale del 30 marzo 202266. Il PACS non deve mettere in discussione né il matrimonio né il concubinato nella sua forma attuale (con le sue specifiche disposizioni puntuali). Con il PACS (quale istituto giuridico indipendente), le persone che non vogliono sposarsi dovranno avere in fu- turo un’ulteriore e semplice possibilità di disciplinare la loro unione manifestando la loro volontà concorde in determinati ambiti e soprattutto per la durata della vita co- mune. Vari fattori determinanti possono indurre una coppia a non sposarsi67. Il PACS si rivolge innanzitutto alle persone che non desiderano un vincolo per tutta la vita con una garanzia giuridica di più ampia portata, bensì (almeno temporaneamente) un par- tenariato senza gli stessi effetti vincolanti. Ciò riguarda in particolare due gruppi di persone: da un lato le giovani coppie che non vogliono (ancora) sposarsi e dall’altro coppie che si uniscono in una fase avanzata della vita e rinunciano volutamente a un (nuovo) matrimonio. Per le coppie che prendono in considerazione di sposarsi in un momento successivo, il PACS può fungere da fase preliminare al matrimonio. Considerando gli effetti giuridici, il PACS deve essere più vicino al concubinato che al matrimonio. Il progetto preliminare del PACS prevede solo in singoli ambiti effetti giuridici simili al matrimonio, mentre in tutti gli altri la coppia è equiparata ai partner del concubinato (cfr. n. 4.5.1 e 4.5.2). Il matrimonio resta la forma di partenariato più forte. L’introduzione del PACS non deve interferire con i dibattiti attuali e futuri sulla posi- zione giuridica dei partner del concubinato in altri campi del diritto, nello specifico
66 Tale rapporto si basa a sua volta in parte sul rapporto del Consiglio federale del 20 marzo 2015 «Modernizzazione del diritto di famiglia», consultabile all’indirizzo: www.bj.admin.ch > Pubblicazioni & servizi > Rapporti, perizie e decisioni > Rapporti e perizie; nonché sul rapporto del Consiglio federale dell’11 maggio 2021 «Familien in der Schweiz – Statistischer Bericht 2021» (Famiglie in Svizzera – Rapporto statistico 2021; disponibile in tedesco e in francese), consultabile all’indirizzo: www.bfs.admin.ch > Tro- vare statistiche > Popolazione > Famiglie; cfr. rapporto CF concubinato, pag. 6 seg. e 9 seg.
67 Rapporto CF concubinato, pag. 10 seg. con ulteriori riferimenti.
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negli ambiti del diritto del cognome68, del diritto fiscale69, dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti70 e della medicina della procreazione71.
4.1.1 Maggiore certezza del diritto rispetto al concubinato
Rispetto al concubinato, il PACS deve offrire una maggiore certezza del diritto: le coppie che vivono in concubinato hanno una certa difficoltà a riconoscere se la loro convivenza determina effetti giuridici e, in tal caso, quali. Ciò è legato in particolare al fatto che gli effetti giuridici sono disciplinati solo per punti in diverse norme giuri- diche e le condizioni (p. es. durata della relazione) affinché si verifichino questi effetti possono variare in base al campo del diritto (cfr. n. 1.2.1). Inoltre, le coppie in concu- binato hanno talvolta concezioni errate in merito agli effetti del loro partenariato, con eventuali conseguenze importanti in caso di separazione o di morte72. Una coppia non sposata ha comunque la possibilità di regolamentare contrattualmente la convivenza nonché le conseguenze di una separazione. Tuttavia, come constatato dal Consiglio federale nel suo rapporto sul tema, i contratti di concubinato vengono stipulati soltanto di rado73. Inoltre, in diversi ambiti, la coppia non può raggiungere una posizione giu- ridica paragonabile a quella di una coppia sposata nemmeno tramite contratto74. In particolare, la via contrattuale permette di ottenere effetti nei confronti di terzi solo in maniera limitata75. Variante 1 degli articoli 4–6 (Stipulazione mediante atto pubblico): l’introduzione del PACS deve garantire ai partner la possibilità di optare per una convivenza non matri- moniale che rispetto al concubinato definisca in modo chiaro da quale momento ge- nera quali effetti giuridici: la stipulazione del PACS con contratto concluso mediante atto pubblico costituisce (come nel caso del matrimonio) un momento chiaramente definito in cui la coppia si impegna in un partenariato che genera diritti e doveri. Inol- tre, poiché i diritti e i doveri sono disciplinati dalla legge (n. 4.1.3), il PACS offre certezza riguardo alle conseguenze giuridiche legate a questa forma di convivenza.
68 Cfr. a riguardo in particolare l’iniziativa parlamentare 17.523 «Possibilità di portare il doppio cognome dopo il matrimonio»: www.parlament.ch > Attività parlamentare > Cu- ria Vista > Ricerca > Oggetti > 17.523. 69 Cfr. a riguardo in particolare i dibattiti in corso sull’imposizione dei coniugi e delle fami- glie: www.estv.admin.ch > L’AFC > Politica fiscale > Dossier attuali di politica fiscale > Imposizione dei coniugi e famiglia. 70 V. a riguardo in particolare gli sforzi in corso per l’adeguamento delle rendite per vedove e vedovi: www.bsv.admin.ch > Assicurazioni sociali > Riforme e revisioni AVS > Ade- guamento delle rendite per vedove e per vedovi. Sullo stato attuale cfr. anche il comuni- cato stampa della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S) del 21 ottobre 2025, consultabile all’indirizzo: www.parlament.ch > Or- gani > Commissioni tematiche > Commissioni della sicurezza sociale e della sanità > Co- municati stampa > CSSS-S > La CSSS-S esamina in modo approfondito le rendite per i superstiti, il finanziamento della 13esima mensilità AVS e la digitalizzazione nel settore sanitario. 71 A riguardo cfr. le spiegazioni sul tema nonché l’ultima revisione all’indirizzo www.bag.admin.ch > Temi > Medicina della procreazione.
72 Cfr. il rapporto CF concubinato, pag. 31.
73 Rapporto CF concubinato, pag. 33.
74 Rapporto CF concubinato, pag. 32.
75 Cfr. il rapporto CF concubinato, pag. 31.
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Pertanto, la coppia che stipula un PACS beneficia di una maggiore certezza del diritto rispetto al concubinato. Variante 2 degli articoli 4–6 (Stipulazione presso l’ufficio dello stato civile): l’intro- duzione del PACS deve garantire ai partner la possibilità di optare per una convivenza non matrimoniale che rispetto al concubinato definisca in modo chiaro da quale mo- mento genera quali effetti giuridici: la stipulazione del PACS presso l’ufficio dello stato civile costituisce (come nel caso del matrimonio) un momento chiaramente de- finito in cui la coppia si impegna in un partenariato che genera diritti e doveri. Inoltre, poiché i diritti e i doveri sono disciplinati dalla legge (n. 4.1.3), il PACS offre certezza riguardo alle conseguenze giuridiche legate a questa forma di convivenza. Pertanto, la coppia che stipula un PACS beneficia di una maggiore certezza del diritto rispetto al concubinato. Fatta eccezione per eventuali disposizioni contrarie della legge PACS o di altre leggi federali, alle coppie che stipulano un patto civile di solidarietà si devono applicare per analogia le disposizioni valide per i partner che conducono di fatto una vita di coppia (art. 2 PP-LPACS). Questo rimando mira a garantire che gli effetti giuridici validi per il concubinato si applichino in egual modo e in maniera diretta anche alle coppie vin- colate da un PACS, indipendentemente dal fatto che siano soddisfatte o meno le con- dizioni per la relazione di concubinato (v. n. 4.5.1). In più, mostrando un’attestazione dell’ufficio dello stato civile (cfr. art. 6 PP-LPACS), le coppie possono dimostrare agevolmente davanti a terzi (autorità e privati) che per loro si applicano gli effetti giuridici del PACS e che dispongono dei diritti corrispon- denti: ciò può creare chiarezza in particolare in caso di visite in ospedale, disbrigo di procedure amministrative, stipulazione di contratti o accesso a informazioni (p. es. sullo stato di salute), facilitare le procedure e offrire certezza del diritto tanto ai partner quanto a terzi (cfr. n. 4.5.2)76. Offre certezza del diritto per terzi in particolare anche l’inscrizione del PACS nel registro dello stato civile (v. n. 4.4), a maggior ragione potendo contare sull’esattezza dei dati registrati77.
4.1.2 Protezione dei figli in caso di scioglimento
Variante 1 dell’art. 24 (Applicazione soltanto in caso di figli comuni): la stipulazione di un PACS deve inoltre far sì che, in caso di scioglimento del partenariato, ai figli comuni sia garantita una maggiore protezione rispetto allo scioglimento di un concu- binato. Nel patto civile di solidarietà deve quindi trovare applicazione in maniera ana- loga la disposizione relativa alla protezione dell’abitazione familiare per le coppie di coniugi secondo l’articolo 121 del Codice civile svizzero (CC)78, laddove vi siano figli in comune che vivono nella rispettiva abitazione. Inoltre, per le coppie che hanno stipulato un PACS deve sempre essere competente un tribunale civile per il discipli- namento di questioni controverse riguardanti i figli (cfr. n. 4.5.2.2 e 4.5.2.3).
76 Cfr. anche rapporto CF concubinato, pag. 43.
77 Cfr. art. 9 CC nonché v. commento all’art. 6 PP-LPACS al n. 5.1.2.
78 RS 210
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Variante 2 dell’art. 24 (Applicazione per tutti i figli): la stipulazione di un PACS deve inoltre far sì che, in caso di scioglimento del partenariato, ai figli sia garantita una maggiore protezione rispetto allo scioglimento di un concubinato. Nel patto civile di solidarietà deve quindi trovare applicazione in maniera analoga la disposizione rela- tiva alla protezione dell’abitazione familiare per le coppie di coniugi secondo l’arti- colo 121 CC79, laddove vi siano figli che vivono nella rispettiva abitazione. Inoltre, per le coppie che hanno stipulato un PACS deve sempre essere competente un tribu- nale civile per il disciplinamento di questioni controverse riguardanti i figli (cfr. n. 4.5.2.2 e 4.5.2.3).
4.1.3 Regolamentazione in una legge speciale
Il patto civile di solidarietà deve essere disciplinato in una nuova legge speciale. La legge deve prevedere in particolare le norme sulla stipulazione, gli effetti e lo sciogli- mento. È stata presa in esame e respinta la possibilità di modificare e integrare il CC. La regolamentazione in una legge speciale consente di chiarire la delimitazione ri- spetto al matrimonio. Si deve evitare che il patto civile di solidarietà venga confuso con il matrimonio, tanto più che, rispetto a quest’ultimo, in alcuni ambiti fondamentali (p. es. in riferimento all’eredità; cfr. n. 4.5) non produce effetti giuridici. È stata respinta anche l’alternativa di disciplinare il nuovo istituto giuridico della con- vivenza nella legge del 18 giugno 200480 sull’unione domestica registrata (LUD). Il patto civile di solidarietà deve essere distinto chiaramente tanto dal matrimonio quanto dall’unione domestica registrata; quest’ultima costituisce un partenariato forte per le coppie omossessuali, molto affine al matrimonio. A questo si aggiunge che la legge sull’unione domestica registrata ha perso ormai rilevanza e resterà ancora in vigore solo per un certo periodo (cfr. n. 1.1).
Variante 1 degli articoli 4–6 (Stipulazione mediante atto pubblico)
4.2 Stipulazione mediante atto pubblico
Nella stipulazione del PACS è fondamentale che i partner non confondano il patto civile di solidarietà con il matrimonio e siano consapevoli che, rispetto a quest’ultimo, questa unione genera effetti giuridici molto meno estesi. Per tenere conto di questo aspetto, si propone che il PACS, diversamente dal matrimonio, non venga stipulato presso l’ufficio dello stato civile, bensì davanti a un notaio (analogamente alla con- venzione matrimoniale secondo l’art. 184 CC) in forma di atto pubblico ai sensi dell’articolo 55 Titolo finale CC. L’ufficio dello stato civile resta comunque coin- volto, poiché è competente per la registrazione del PACS, per il rilascio dell’attesta- zione della registrazione nonché per lo scioglimento dello stesso (cfr. art. 6 e 18 PP- LPACS).
79 RS 210 80 RS 211.231
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Per la stipulazione del PACS l’atto pubblico è da preferirsi per i seguenti motivi: – La stipulazione del PACS mediante atto pubblico garantisce che le coppie in- teressate vengano ampiamente informate dal notaio sugli effetti giuridici del PACS (limitati rispetto al matrimonio). I notai, sulla base del loro obbligo di informazione in merito ai diritti che deriva dal diritto federale, sono tenuti a informare le parti sugli effetti dei negozi giuridici conclusi mediante atto pub- blico e quindi anche del PACS (cfr. il commento all’art. 5 PP-LPACS al n. 5.1.2). I notai sono inoltre in grado di discutere con le parti nel dettaglio le questioni giuridiche contenutistiche relative al PACS e al matrimonio (in par- ticolare negli ambiti del diritto successorio, del regime dei beni, della previ- denza e del diritto fiscale) e di mostrare le possibili soluzioni. – Per contro, non si può imporre agli ufficiali dello stato civile il compito di rappresentare e illustrare le conseguenze giuridiche del PACS e la sua delimi- tazione rispetto al matrimonio. L’attività degli ufficiali dello stato civile si limita a ricevere le dichiarazioni ed eventualmente a documentarle e iscriverle nel registro dello stato civile. Essi non sono formati per fornire una spiega- zione giuridica in merito a questioni legali complesse come quelle legate alla stipulazione del PACS. – Oltre a ciò, stipulando il patto civile di solidarietà davanti a un notaio e quindi in un luogo diverso rispetto a quello del matrimonio, si riduce il rischio di confusione fra i due e la loro delimitazione diventa più chiara. – Il notaio è anche in grado, se necessario, di supportare la coppia nell’elabora- zione di ulteriori accordi, per esempio per la regolamentazione della situa- zione patrimoniale o dell’eredità in caso di morte. Il notaio può inoltre even- tualmente documentare mediante atto pubblico i rispettivi contratti (p. es. il contratto successorio). Possono prospettarsi come integrazione per i partner di PACS soprattutto un testamento o un contratto successorio, tanto più che il PACS non produce effetti in termini di diritti di successione (cfr. n. 4.5.1). – La stipulazione di un PACS davanti a un notaio è già nota in Svizzera: nel Cantone di Neuchâtel il patto civile di solidarietà cantonale viene già oggi concluso in presenza di un notaio (cfr. n. 1.2.3).
Variante 2 degli articoli 4–6: Stipulazione presso l’ufficio di stato civile
4.2 Stipulazione presso l’ufficio di stato civile
La competenza della stipulazione del PACS deve spettare, come per la convenzione matrimoniale, all’ufficio di stato civile. Anche se la stipulazione del PACS non cam- bia lo stato civile dei partner (cfr. art. 1 cpv. 2 PP-LPACS), è noto che un partenariato disciplinato per legge (come il matrimonio e in precedenza l’unione domestica regi- strata) viene stipulato davanti a un ufficiale di stato civile. Gli uffici dello stato civile costituiscono inoltre un’autorità facilmente accessibile e che percepisce emolumenti limitati. L’ufficio di stato civile è inoltre competente per la registrazione del PACS, per il rilascio dell’attestazione della registrazione nonché per lo scioglimento dello stesso (cfr. art. 6 e 18). Grazie a una competenza uniforme anche per quanto concerne
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la stipulazione del PACS, la procedura dovrebbe risultare chiara e semplice. Inoltre, la stipulazione di un PACS presso l’ufficio di stato civile è già una pratica consolidata in Svizzera: nel Cantone di Ginevra la competenza per la stipulazione del patto civile di solidarietà cantonale appartiene già all’ufficio di stato civile (cfr. n. 1.2.3). Tuttavia, in tali sedi non può avere luogo la spiegazione delle conseguenze giuridiche del PACS e della sua delimitazione rispetto al matrimonio. L’attività degli ufficiali dello stato civile si limita a ricevere le dichiarazioni ed eventualmente a documentarle e iscriverle nel registro dello stato civile. Essi non sono formati per fornire una spiegazione giu- ridica in merito a questioni legali complesse, come quelle che possono essere legate alla stipulazione del PACS, né per fornire consulenza relativamente a eventuali ulte- riori accordi (cfr. n. 4.5.3.2). In caso di necessità, la coppia dovrebbe rivolgersi a tal fine a una persona esterna esperta in materia (p. es. un notaio) indipendentemente dall’ufficio di stato civile.
Le coppie interessate devono poter scegliere liberamente in quale circondario dello stato civile concludere il PACS. Entrambe le persone devono comparire personal- mente davanti a un ufficiale dello stato civile, presentare i documenti richiesti e di- chiarare congiuntamente che intendono stipulare un PACS.
4.3 Scioglimento mediante dichiarazione unilaterale o
comune presso l’ufficio di stato civile Lo scioglimento del PACS deve essere realizzato in modo semplice e agile, garan- tendo tuttavia la protezione necessaria da decisioni affrettate, e deve essere possibile in maniera sia consensuale sia unilaterale, rapida e senza procedure giudiziarie, tra- mite la consegna di una dichiarazione all’ufficio di stato civile. Tanto in caso di scio- glimento consensuale quanto unilaterale è previsto un breve termine entro il quale i partner possono revocare la dichiarazione di scioglimento (cfr. il commento agli art. 19 e 20 al n. 5.1.5). Il PACS viene sciolto per legge dalla stipulazione del matri- monio o dalla morte81.
4.4 Iscrizione nel registro dello stato civile «Infostar»
Variante 1 degli articoli 4–6 (Stipulazione tramite atto pubblico): dopo la stipula- zione, il PACS deve essere iscritto nel registro dello stato civile Infostar (art. 6 cpv. 2 PP-LPACS). Secondo il progetto preliminare, una volta effettuato l’atto pubblico, il notaio è tenuto a dichiarare il PACS all’autorità di stato civile competente (art. 6 cpv. 1 PP-LPACS), affinché quest’ultima possa a sua volta registrare il partenariato. Variante 2 degli articoli 4–6 (Stipulazione presso l’ufficio di stato civile): dopo la stipulazione, il PACS deve essere iscritto nel registro dello stato civile Infostar (art. 6 PP-LPACS).
81 Cfr. art. 21 PP-LPACS.
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Infostar è il registro nazionale in cui vengono inseriti i cambiamenti dello stato civile come la filiazione, il matrimonio o l’unione domestica registrata e anche altre infor- mazioni personali82. Tale registro si presta quindi anche alla registrazione della stipu- lazione del PACS, anche se il patto non deve avere alcun effetto sullo stato civile delle persone coinvolte. Di conseguenza, si deve inserire nel registro Infostar non solo la stipulazione, ma anche lo scioglimento del PACS (art. 22 PP-LPACS). Per tali regi- strazioni si riscuotono emolumenti secondo quanto stabilito dall’ordinanza del 27 ot- tobre 199983 sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC). Secondo il diritto vigente, l’autorità di stato civile divulga i dati dello stato civile a privati se è accertato un interesse diretto e degno di protezione e se non è possibile ottenere i dati presso la persona interessata o non si può ragionevolmente pretenderlo (art. 59 OSC). Nell’ambito dei lavori di attuazione, tale disposizione dovrà essere ade- guata in modo tale che la divulgazione comprenda anche la registrazione di un PACS.
4.5 Effetti giuridici
4.5.1 Principio: equiparazione al concubinato
In linea di principio, i partner di un patto civile di solidarietà devono avere gli stessi diritti e doveri dei partner del concubinato, a meno che la LPACS o altre normative non prevedano per il PACS effetti giuridici più ampi (art. 2 PP-LPACS). I diritti e i doveri delle coppie in concubinato sono stati elencati e illustrati nel detta- glio nel rapporto del 30 marzo 202284. Con l’equiparazione al concubinato, il PACS non deve generare innanzitutto alcun effetto giuridico sullo stato civile85, sul co- gnome86, sulla filiazione87, sul diritto di cittadinanza88, sui rapporti legati al diritto di proprietà89, sul diritto successorio90 e sul diritto fiscale federale91, mentre in ambito di diritto di migrazione e assicurazioni sociali92 produce soltanto effetti giuridici molto limitati, come il concubinato. Inoltre, l’adozione congiunta non deve essere possibile93. Lo scioglimento del PACS, come lo scioglimento del concubinato94, non
82 Cfr. art. 39 CC e art. 8 e 8a dell’ordinanza del 28 aprile 2004 sullo stato civile (OSC; RS 211.112.2). 83 RS 172.042.110
84 Rapporto CF concubinato, pag. 14–31.
85 Cfr. il rapporto CF concubinato, pag. 14.
86 Cfr. il rapporto CF concubinato, pag. 14.
87 Cfr. il rapporto CF concubinato, pag. 26.
88 Cfr. il rapporto CF concubinato, pag. 25.
89 Cfr. il rapporto CF concubinato, pag. 17.
90 Cfr. il rapporto CF concubinato, pag. 30.
91 Cfr. il rapporto CF concubinato, pag. 24 seg. Riguardo all’imposizione cantonale, i Can- toni possono prevedere disposizioni particolari per i PACS (p. es. in riferimento alle im- poste sulla successione); v. n. 4.5.3.1.
92 Cfr. il rapporto CF concubinato, pag. 22–24.
93 Cfr. il rapporto CF concubinato, pag. 26.
94 Cfr. il rapporto CF concubinato, pag. 29 seg.
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deve comportare prestazioni di mantenimento dopo il partenariato né una condivi- sione delle prestazioni dell’AVS o della previdenza professionale. La morte di uno dei partner non dà diritto a una rendita per superstiti95. Inoltre, anche se un patto civile di solidarietà precedentemente costituito deve rappresentare un ostacolo alla stipula- zione (art. 3 cpv. 2 lett. d PP-LPACS), non è tuttavia punibile il fatto di concluderne più di uno. Non è prevista la modifica dell’articolo 215 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 193796 (CP). Pertanto, alcuni effetti sostanziali del matrimonio non si verificano con la stipulazione di un patto civile di solidarietà. D’altra parte, l’equiparazione al concubinato deve anche far sì che le disposizioni di legge che attribuiscono effetti giuridici al concubinato (cfr. n. 1.2.1.2) si applichino ugualmente ai partner del patto civile di solidarietà e, in particolare, a prescindere dalla terminologia utilizzata per indicare il concubinato (perlopiù convivenza di fatto) nella legge (cfr. n. 1.2.1.1) e da quali requisiti vengono posti per lo stesso: – Se una disposizione di legge lega gli effetti giuridici «soltanto» all’esistenza di un concubinato, senza presupporre altri criteri, il patto civile di solidarietà deve essere equiparato «automaticamente» al concubinato sulla base dell’ar- ticolo 2 PP-LPACS. Ciò vale per esempio nel Codice di procedura civile97 (CPC), nel Codice di procedura penale98 (CPP), nel diritto processuale ammi- nistrativo99 nonché nella legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF)100, ma anche nel diritto del lavoro101, nel diritto fiscale federale102 e nella legge federale dell’11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento103 (LEF). Ciò vale anche nel caso in cui la giurisprudenza o la dottrina presup- pongano chiari requisiti all’esistenza del concubinato, per esempio una deter- minata durata (cosiddetto concubinato qualificato). Un caso simile si presenta per esempio laddove venga richiesto un congedo pagato per l’assistenza a un parente (art. 329h CO)104 o se, sulla base di un’azione dovuta a una situazione mutata (art. 129 CC), si deve valutare la sospensione di una rendita di mante- nimento dopo il divorzio105. Con la stipulazione di un PACS viene meno la
95 Cfr. il rapporto CF concubinato, pag. 30 seg.; per la deroga alla perdita di sostentamento cfr. pag. 31. 96 RS 311.0 97 RS 272. Cfr. art. 47 cpv. 1 lett. c CPC riguardo ai motivi di ricusazione; art. 165 cpv. 1 lett. a CPC riguardo al diritto assoluto di rifiuto di terzi. 98 RS 312.0. Cfr. art. 56 lett. c CPP riguardo ai motivi di ricusazione; art. 168 cpv. 1 lett. a CPP riguardo alla facoltà di non deporre sulla base di relazioni personali. 99 Cfr. art. 10 cpv. 1 lett. b della legge federale del 20 dic. 1968 sulla procedura amministra- tiva (PA; RS 172.021) riguardo alla ricusazione. 100 RS 173.110. Cfr. art. 8 cpv. 1 e 2 LTF riguardo all’incomparabilità personale; art. 34 cpv. 1 lett. c LTF riguardo ai motivi di ricusazione.
101 Cfr. art. 329h CO.
102 Cfr. art. 109 cpv. 1 lett. b della legge federale del 14 dic. 1990 sull’imposta federale di- retta (LIFD; RS 642.11) riguardo alla ricusazione.
103 RS 281.1. Cfr. art. 10 cpv. 1 n. 2 LEF riguardo alla ricusazione.
104 Cfr. a riguardo FRANK EMMEL, Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Obligatio- nenrecht, Einzelne Vertragsverhältnisse, Art 184–529 OR und Innominatverträge, Zu- rigo 2023, n. 2 relativo all’art. 329h CO con ulteriori riferimenti. 105 Cfr. a riguardo DTF 138 III 157, consid. 2.3.3. Per i requisiti relativi al concubinato nel quadro della facoltà di non deporre durante una procedura penale cfr. inoltre TF 6B_967/2019 del 7 maggio 2020, consid. 2.3.
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necessità di verificare se la relazione di coppia debba essere qualificata come concubinato o «convivenza di fatto» ai sensi della rispettiva disposizione. Gli effetti giuridici previsti dalla norma corrispondente devono essere diretta- mente legati, come già espresso, all’esistenza del PACS. – Per determinare effetti giuridici, altre disposizioni di legge (p. es. l’art. 20a cpv. 1 lett. a LPP) richiedono non solo l’esistenza di un concubinato, bensì presuppongono in maniera esplicita l’adempimento di ulteriori requisiti rela- tivi alla convivenza (come una determinata durata). Anche questi requisiti le- gali supplementari devono venire meno in caso di stipulazione di un PACS, per quanto non valgano nemmeno per il matrimonio (p. es. in caso di adozione di figliastro, art. 264c CC). Questo effetto non deriva tuttavia già dall’arti- colo 2 PP-LPACS, ma deve risultare da un adattamento delle disposizioni di legge corrispondenti nel diritto federale (in particolare nel diritto delle assicu- razioni sociali; cfr. n. 5.2.6 e 5.2.7). I Cantoni decidono autonomamente, nel quadro delle proprie competenze, in che misura prevedere effetti giuridici del patto civile di solidarietà nelle leggi cantonali (p. es. in materia di aiuti sociali; cfr. n. 4.5.3.1).
4.5.2 Effetti simili al matrimonio in singoli punti
Inoltre, in determinati ambiti il PACS produce effetti simili al matrimonio, che sono previsti innanzitutto durante la convivenza (cfr. n. 4.5.2.1). Ulteriori effetti puntuali si verificano in caso di sospensione della comunione domestica (cfr. n. 4.5.2.2). An- che in caso di scioglimento del PACS (cfr. n. 4.5.2.3) sono previsi effetti giuridici puntuali quando sono coinvolti figli comuni secondo la variante 1 dell’articolo 24 op- pure non in comune secondo la variante 2. Secondo il progetto, i rispettivi effetti de- vono essere sanciti in parte direttamente nella legge sul patto civile di solidarietà (n. 5.1) e in parte da adattamenti in altre leggi (n. 5.2).
4.5.2.1 Durante la convivenza
Durante la convivenza, la stipulazione di un PACS determina per i partner una serie di effetti giuridici simili al matrimonio, in particolare nei seguenti ambiti: – obbligo di assistenza e mantenimento fra i partner (art. 8 PP-LPACS); – assistenza e rappresentanza del partner in relazione all’obbligo di manteni- mento e all’esercizio dell’autorità parentale verso i figli non in comune (art. 9 PP-LPACS); – debiti tra i partner (art. 10 PP-LPACS); – protezione in relazione all’abitazione familiare (art. 11 PP-LPACS nonché per la variante 1 [Protezione nel rapporto con il locatore] anche art. 266m cpv. 3, 266n e 273a cpv. 3 PP-CO);
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– rappresentanza del patto verso terzi nella conclusione di negozi giuridici per la copertura dei bisogni correnti nonché responsabilità solidale per i debiti di uno dei partner (art. 13 PP-LPACS); – rappresentanza del partner incapace di discernimento (art. 374 cpv. 1 e 3, 376 nonché 378 cpv. 1 n. 3 PP-CC). Inoltre, il progetto preliminare stabilisce che, durante la convivenza, alle coppie legate da un patto civile di solidarietà spettano le stesse misure di protezione previste per le coppie di coniugi (art. 14 e 15 PP-LPACS). Per ulteriori dettagli sui singoli effetti giuridici durante la convivenza si rimanda al commento ai rispettivi articoli, in parti- colare al n. 5.1.3).
4.5.2.2 In caso di sospensione della comunione domestica
Se i partner sospendono la comunione domestica, hanno la possibilità di appellarsi a un tribunale civile per l’organizzazione della vita separata (art. 16 PP-LPACS). I part- ner devono poter beneficiare di una procedura giudiziaria paragonabile alla procedura a tutela dell’unione coniugale (art. 307b e 307c PP-CPC). Tale procedura deve offrire la protezione necessaria laddove intercorra un arco di tempo lungo fra la separazione e lo scioglimento (cfr. il commento all’art. 16). Su richiesta, il tribunale stabilisce i contributi di mantenimento destinati ai figli e quelli destinati al partner. Inoltre il giu- dice, come nella procedura a tutela dell’unione coniugale, attribuisce l’utilizzo dell’abitazione familiare e delle suppellettili domestiche a uno dei partner se in tale abitazione vivono figli comuni o non in comune. Se i partner hanno figli minorenni, il giudice prende le misure necessarie secondo le disposizioni sugli effetti della filia- zione, in particolare per quanto riguarda l’autorità parentale, la custodia e le relazioni personali. Le ulteriori misure sono rette per analogia secondo gli articoli 176a–178 CC. In caso di modifica delle circostanze, si applica per analogia l’articolo 179 capo- verso 1 CC. Se i partner tornano a convivere, le misure ordinate per la vita separata decadono, eccetto le misure di protezione del figlio (art. 17). Per ulteriori dettagli sulle misure giudiziarie in caso di sospensione della comunione domestica si rimanda al commento ai rispettivi articoli al n. 5.1.4. In caso di sospensione della comunione do- mestica di coppie vincolate da un PACS, il tribunale civile è competente anche lad- dove non vi sia una controversia riguardo ai diritti al mantenimento, come accade per le coppie di coniugi, ma non per i partner concubinari106.
106 Per i partner di un concubinato, secondo la situazione giuridica attuale, in caso di separa- zione è competente in linea di principio (tranne in caso di controversia sul mantenimento dei figli) l’autorità di protezione dei minori e degli adulti; per quanto riguarda l’ordina- mento delle competenze per i genitori non sposati cfr. il rapporto del Consiglio federale «Familiengerichtsbarkeit und Familienverfahren: Bestandesaufnahme und Reformvor- schläge» del 6 giugno 2025 (Giurisdizione e procedure nel diritto di famiglia: rilevamento della situazione e proposte di riforma; rapporto CF giurisdizione e procedure nel diritto di famiglia, disponibile in tedesco e in francese), pag. 23 seg. Riguardo agli sforzi di riforma volti a uniformare la competenza di giudizio delle questioni riguardanti i figli a prescin- dere dallo stato civile dei genitori, cfr. il rapporto CF giurisdizione e procedure nel diritto di famiglia, pag. 76 seg. e 82. Il rapporto è consultabile all’indirizzo: www.bj.admin.ch > Stato & Cittadino > Progetti di legislazione in corso > Procedura in materia di diritto di famiglia.
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4.5.2.3 In caso di scioglimento del PACS
In linea di massima, dopo il suo scioglimento, il PACS non deve determinare effetti giuridici simili a quelli del matrimonio. In particolare, non sono previste conseguenze legali finanziarie come la condivisione degli averi di previdenza o il versamento di contributi di mantenimento al partner. Variante 1 dell’art. 24 (Applicazione soltanto in caso di figli comuni): se insieme alla coppia hanno vissuto figli in comune si applica un’eccezione riguardo all’abitazione familiare; in questo caso, il progetto preliminare prevede una norma specifica. L’arti- colo 121 CC che vale per le coppie di coniugi deve trovare applicazione in maniera analoga: quando lo giustifichino la presenza di figli in comune, il giudice può attri- buire a uno soltanto dei partner i diritti e gli obblighi risultanti da un contratto di lo- cazione relativo all’abitazione familiare oppure attribuire all’altro un diritto d’abita- zione per una durata limitata e contro adeguata indennità, purché si possa ragionevolmente esigerlo dall’altro coniuge (art. 24 PP-LPACS). Variante 2 dell’art. 24 (Applicazione per tutti i figli): se insieme alla coppia hanno vissuto figli comuni o non in comune si applica un’eccezione riguardo all’abitazione familiare; in questo caso, il progetto preliminare prevede una norma specifica. L’arti- colo 121 CC che vale per le coppie di coniugi deve trovare applicazione in maniera analoga: quando lo giustifichino la presenza di figli, il giudice può attribuire a uno soltanto dei partner i diritti e gli obblighi risultanti da un contratto di locazione relativo all’abitazione familiare oppure attribuire all’altro un diritto d’abitazione per una du- rata limitata e contro adeguata indennità, purché si possa ragionevolmente esigerlo dall’altro coniuge (art. 24 PP-LPACS). Il PACS deve inoltre avere effetti particolari in materia procedurale nel caso in cui venga sciolto e si debbano quindi regolamentare questioni legate ai figli. Secondo il progetto preliminare, i partner, come nel caso della sospensione della comunione do- mestica (n. 4.5.2.2) devono poter rivolgersi a un tribunale civile per disciplinare i di- ritti e i doveri dei genitori secondo le disposizioni che reggono gli effetti della filia- zione107.
4.5.3 Altri effetti giuridici possibili
Per il patto civile di solidarietà il progetto prevede determinati effetti giuridici che devono valere in base al diritto federale. Questi adattamenti non escludono tuttavia che il diritto federale nuovo, il diritto cantonale o accordi contrattuali possano esten- dere gli effetti giuridici del patto civile di solidarietà.
107 Per l’ordinamento delle competenze per i concubini v. nota 106.
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4.5.3.1 Norme cantonali
Per il diritto cantonale, il progetto prevede esplicitamente che i Cantoni possano sta- bilire ulteriori effetti giuridici per il patto civile di solidarietà nei loro ambiti di com- petenza (art. 30 PP-LPACS). I Cantoni dispongono di tali competenze in particolare in relazione al diritto pubblico cantonale, per esempio in ambito di imposta sulla suc- cessione o di aiuti sociali. La disposizione dell’articolo 30 PP-LPACS consente, per esempio, ai Cantoni di Neuchâtel e di Ginevra di prevedere gli effetti giuridici attual- mente validi per i PACS cantonali anche per i patti civili di solidarietà secondo la legge PACS.
4.5.3.2 Accordi contrattuali
I partner hanno la possibilità di attribuire al patto civile di solidarietà ulteriori effetti giuridici stipulando accordi contrattuali. – Per i partner continua a sussistere la possibilità di concludere fra loro un ac- cordo, simile a un contratto di concubinato, e di regolamentare in questo molto altri aspetti della convivenza, della sospensione della comunione domestica o dello scioglimento. Tali regolamentazioni possono riguardare per esempio questioni finanziarie108. I partner possono anche tutelarsi in caso di morte in- dicandosi a vicenda come beneficiari in un contratto successorio. Sono possi- bili inoltre negozi giuridici unilaterali legati all’esistenza di un patto civile di solidarietà, come in particolare la confezione di un testamento. Si può presup- porre che saranno molte le coppie legate da un PACS che adotteranno simili disposizioni in caso di morte, in quanto il PACS per legge non produce alcun effetto giuridico in termini di diritti di successione. Solo con la variante 1 de- gli articoli 4–6 (Stipulazione mediante atto pubblico): il notaio, nel quadro dell’informazione in merito ai diritti (n. 5.1.2) indica di norma queste possi- bilità. – Inoltre, i partner possono stringere accordi anche in contratti con terzi che conferiscono al patto civile di solidarietà effetti giuridici particolari. Per esem- pio, un’assicurazione privata può subordinare determinate prestazioni all’esi- stenza di un patto civile di solidarietà. Oppure i genitori di un partner possono concedere un prestito all’altro partner concordando che questo debba essere rimborsato solo in caso di scioglimento del patto civile di solidarietà.
4.6 Rapporto con i patti civili di solidarietà cantonali
Come già indicato, i Cantoni di Neuchâtel e di Ginevra hanno introdotto la possibilità di stipulare un partenariato secondo il diritto cantonale giuridicamente riconosciuto e che produce effetti in ambito di tale diritto (cfr. n. 1.2.3). Numerose persone hanno
108 Cfr. a riguardo anche il rapporto CF concubinato, pag. 32.
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fatto ricorso a questa possibilità e sono ora vincolate da un patto civile di solidarietà cantonale109. L’introduzione del nuovo istituto giuridico del patto civile di solidarietà a livello fe- derale rende necessario regolamentare il rapporto con le norme cantonali nonché la situazione delle persone legate da patti civili di solidarietà cantonali. Il progetto pre- liminare della legge PACS ha l’obiettivo di disciplinare a livello federale, in modo innovativo e definitivo, il patto civile di solidarietà come istituto giuridico intermedio fra il concubinato e il matrimonio. Dal momento che la Confederazione è competente per la legislazione in materia di diritto civile (n. 7.1) e il diritto federale prevale su quello cantonale, la forza derogatoria del diritto federale esclude la stipulazione di nuovi istituti giuridici simili fondati sul diritto cantonale a partire dall’entrata in vigore della legge PACS. Per i Cantoni di Neuchâtel e di Ginevra ciò significa che a partire da tale data non si potranno più contrarre nuovi partenariati basati sul diritto cantonale, secondo quanto esplicitamente disciplinato dal progetto (art. 25 cpv. 1 PP-LPACS). Per contro, i patti civili di solidarietà cantonali già conclusi devono poter continuare a esistere secondo il diritto cantonale. Le coppie interessate devono tuttavia avere la possibilità di convertire il proprio patto civile di solidarietà cantonale in un PACS federale (art. 26 PP-LPACS; cosiddetta procedura «opt-in»). La conversione deter- mina lo scioglimento del patto civile di solidarietà cantonale (art. 27 cpv. 1 PP- LPACS). Se invece una coppia non opta per la conversione, il loro patto civile di solidarietà cantonale continua a mantenere i propri effetti, sempre che non sia previsto diversamente dal diritto cantonale. Un sistema analogo è stato scelto al momento dell’introduzione del matrimonio per tutte le coppie rispetto alle unioni domestiche registrate esistenti (cfr. art. 35 e 35a LUD).
4.7 Situazioni internazionali e riconoscimento di patti
civili di solidarietà esteri I PACS stipulati all’estero non sono assoggettati alla legge PACS. I loro effetti in Svizzera sono determinati dalla legge federale del 18 dicembre 1987110 sul diritto in- ternazionale privato (LDIP). Il nuovo capitolo 3b (art. 65d–65g) del progetto prelimi- nare della LDIP prevede ora una regolamentazione specifica per i patti civili di soli- darietà che concerne i partenariati stipulati sia in Svizzera sia all’estero e stabilisce riguardo a questi ultimi, fra l’altro, la competenza dei tribunali svizzeri in caso di controversie internazionali, il diritto applicabile nonché il riconoscimento delle deci- sioni dei tribunali esteri. Il PP-LPACS disciplina un’unione partenariale che produce effetti giuridici meno estesi rispetto al matrimonio (cfr. n. 4.5). Questi «partenariats faibles» non rientrano nel capitolo 3a LDIP (unione domestica registrata)111 e, di conseguenza, secondo il diritto vigente devono essere trattati come società o contratti. Le disposizioni della
109 Secondo i dati dei rispettivi Cantoni, nel Cantone di Neuchâtel sono vincolate da un PACS cantonale 1428 coppie (stato all’11.9.2025) e in quello di Ginevra 996 coppie (stato al 31.8.2025). 110 RS 291
111 Cfr. il rapporto CAG-N «Matrimonio civile per tutti», n. 5.3.1.
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LDIP qui proposte seguono in linea di principio questo approccio. Allo stesso tempo, per diverse questioni si fa però riferimento per analogia alle disposizioni del diritto matrimoniale della LDIP, poiché le soluzioni che queste apportano relativamente ai patti civili di solidarietà sembrano in determinati ambiti più adeguate rispetto alle di- sposizioni generali del diritto societario e dei contratti della LDIP. In linea di massima, i patti civili di solidarietà validamente stipulati all’estero devono essere riconosciuti in Svizzera. I loro effetti giuridici devono tuttavia orientarsi al di- ritto dello Stato in cui sono stati stipulati. In ambiti specifici (in particolare per quanto riguarda la rappresentanza del patto e partner incapaci di discernimento nonché l’abi- tazione familiare), sono comunque previste disposizioni speciali. Tali questioni non sono assoggettate al diritto del luogo di stipulazione del patto, bensì al diritto dello Stato di dimora abituale di uno dei partner. Per ulteriori spiegazioni si rimanda al commento ai singoli articoli al numero 5.2.5.
4.8 Attuazione
Variante 1 degli articoli 4–6 (Stipulazione mediante atto pubblico)
Le disposizioni proposte nella nuova legge federale sul patto civile di solidarietà (PP- LPACS) nonché le modifiche alle leggi federali esistenti necessitano di un’attuazione a livello di ordinanza. Sono necessarie soprattutto modifiche e integrazioni all’ordi- nanza del 28 aprile 2004112 sullo stato civile (OSC), in particolare in relazione alla competenza delle autorità di stato civile, alla procedura di scioglimento e di conver- sione nonché alla registrazione e alla divulgazione dei dati in Infostar. Occorre modi- ficare anche l’OESC, tanto più che le autorità riscuoteranno emolumenti in particolare per l’iscrizione di dati nel registro Infostar, per le procedure di scioglimento e conver- sione e per l’emissione di attestazioni. Inoltre, la Confederazione metterà a disposi- zione schede informative e vari formulari, in particolare per le attestazioni delle auto- rità dello stato civile (cfr. art. 6 cpv. 2, 22 e 27 cpv. 2 PP-LPACS) e la dichiarazione di scioglimento. Le disposizioni proposte per il patto civile di solidarietà comporteranno modifiche anche nel diritto cantonale, nello specifico nelle leggi cantonali sulla procedura e l’or- ganizzazione giudiziarie ed eventualmente anche nelle leggi cantonali sul notariato e nelle relative ordinanze. Infine, per le ripercussioni per i Cantoni si rimanda al nu- mero 6.2. Variante 2 degli articoli 4–6 (Stipulazione presso l’ufficio di stato civile)
Le disposizioni proposte nella nuova legge federale sul patto civile di solidarietà (PP- LPACS) nonché le modifiche alle leggi federali esistenti necessitano di un’attuazione a livello di ordinanza. Sono necessarie soprattutto modifiche e integrazioni all’ordi- nanza del 28 aprile 2004113 sullo stato civile (OSC), in particolare in relazione alla
112 RS 211.112.2 113 RS 211.112.2
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competenza delle autorità di stato civile, alla a procedura di stipulazione, di sciogli- mento e di conversione nonché alla registrazione e alla divulgazione dei dati in Info- star. Occorre modificare anche l’OESC, tanto più che le autorità riscuoteranno emo- lumenti in particolare per la stipulazione del PACS, per l’iscrizione di dati nel registro Infostar, per le procedure di scioglimento e conversione e per l’emissione di attesta- zioni. Inoltre, la Confederazione metterà a disposizione schede informative e vari for- mulari, in particolare per le attestazioni delle autorità dello stato civile (cfr. art. 6, 22 e 27 cpv. 2 PP-LPACS), la dichiarazione di stipulazione e di scioglimento. Le disposizioni proposte per il patto civile di solidarietà comporteranno modifiche anche nel diritto cantonale, nello specifico nelle leggi cantonali sulla procedura e l’or- ganizzazione giudiziarie. Infine, per le ripercussioni per i Cantoni si rimanda al nu- mero 6.2.
5 Commento ai singoli articoli
5.1 Legge federale sul patto civile di solidarietà
La nuova legge contiene disposizioni sulla stipulazione, sulla registrazione, sugli ef- fetti nonché sullo scioglimento del patto civile di solidarietà (PACS). Il progetto pre- liminare disciplina anche il rapporto del PACS federale con i patti civili di solidarietà secondo il diritto cantonale (cfr. art. 25–27 PP-LPACS).
Titolo La legge ha il titolo «Legge federale sul patto civile di solidarietà (Legge PACS; LPACS) in italiano, «Bundesgesetz über die formelle Lebenspartnerschaft (PACS- Gesetz; PACSG)» in tedesco e «Loi fédérale sur le pacte civil de solidarité (Loi sur le PACS; LPACS)» in francese. Per il titolo in francese e in italiano, la denominazione del nuovo istituto giuridico deriva dal concetto già noto di «PACS», tanto più che secondo il progetto preliminare la coppia si deve impegnare alla solidarietà reciproca (intesa come assistenza e man- tenimento) durante la convivenza tramite la stipulazione di un contratto. Inoltre, i Can- toni di Neuchâtel e Ginevra nonché la Francia e altri Stati (p. es. il Lussemburgo) utilizzano il concetto di PACS per definire questa forma relazionale. Nelle stesse leggi che stanno alla base del PACS viene utilizzato in parte (a Ginevra e in Lussemburgo) soltanto il concetto di «partenariat» (cfr. n. 1.2.3 e 3). La corrispondente legge del Cantone di Neuchâtel definisce il PACS con il termine «partenariat enregistré» (cfr. n. 1.2.3). Questi due termini sono tuttavia meno adatti del termine «PACS» per il pre- sente progetto preliminare di legge federale. «Partenariat» potrebbe indurre erronea- mente a pensare che siano compresi tutti i partenariati, mentre «partenariat enregistré» comporterebbe un rischio molto elevato di confusione con l’unione domestica regi- strata. Diversamente rispetto al titolo in francese e in italiano, l’individuazione di un termine in lingua tedesca è stata meno evidente. Sono state valutate e poi respinte diverse va- rianti, fra cui «formelle Lebensgemeinschaft». Per la denominazione in tedesco della
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forma relazionale che deve essere regolamentata con la legge PACS, secondo la sot- tocommissione l’espressione adatta è «formelle Lebenspartnerschaft»: il termine «for- mell» serve a chiarire che si tratta di un partenariato stipulato in osservazione di de- terminate formalità e iscritto in un registro. Per tali formalità il patto civile di solidarietà si distingue dal concubinato, che deriva già dalla convivenza di fatto e in tedesco viene spesso indicato con l’espressione «faktische Lebensgemeinschaft»114. Il termine «Partnerschaft» mira a precisare che si tratta del disciplinamento di una relazione di coppia a prescindere che sia omosessuale o eterosessuale. Come alterna- tiva è stato verificato il termine «Lebensgemeinschaft», che tuttavia avrebbe posto meno l’attenzione sulla coppia e in alcune circostanze avrebbe potuto portare al ma- linteso per cui un PACS potesse essere stipulato anche fra più di due persone. Il rischio di confusione con l’unione domestica registrata è inoltre limitato, in particolare poiché l’espressione «formelle Lebenspartnerschaft» si distingue chiaramente da «eingetra- gene Partnerschaft». A questo si aggiunge che, con l’apertura del matrimonio a tutte le coppie, l’unione domestica registrata ha perso importanza e in Svizzera oggi non è più possibile stipulare nuovi partenariati di questo tipo (cfr. n. 1.1). Soltanto per la variante 1 degli art. 4–6 (Stipulazione mediante atto pubblico): inoltre l’unione do- mestica registrata veniva stipulata, come il matrimonio, presso l’ufficio di stato civile (art. 5 aLUD), mentre per il PACS è prevista la stipulazione davanti a un notaio. Il patto civile di solidarietà deve essere abbreviato e indicato nel testo legislativo in tedesco, così come nella versione italiana e francese, con l’acronimo PACS. Questa denominazione viene utilizzata per indicare tale istituto giuridico anche nei Cantoni di Neuchâtel e di Ginevra nonché in Francia e altri Stati. Si tratta quindi di un termine già noto al grande pubblico e si può perciò presupporre che entrerà nell’uso anche nella lingua corrente tedesca. Questo acronimo viene proposto anche come titolo ab- breviato nella versione tedesca («PACS-Gesetz»), in linea con le altre due lingue. Come abbreviazione della legge (Legge PACS), nella versione tedesca si propone «PACSG», in quella italiana e francese «LPACS».
5.1.1 Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 Principi L’articolo 1 disciplina i principi del patto civile di solidarietà, abbreviato e indicato nel progetto preliminare di legge con l’acronimo PACS. Il capoverso 1 stabilisce che due persone possono stipulare un PACS con diritti e doveri reciproci. La stipulazione del PACS necessita di una manifestazione della volontà concorde e può sussistere sempre soltanto fra due persone. Il sesso delle persone è irrilevante: possono optare per un PACS tanto le coppie omosessuali quanto quelle eterosessuali. La stipulazione del PACS genera diritti e doveri reciproci, ma ha come conseguenza anche effetti giuridici nei confronti di terzi. In certi ambiti, il PACS produce effetti simili a quelli del matrimonio, soprattutto durante la convivenza. Il progetto prelimi- nare disciplina a livello legislativo gli effetti giuridici corrispondenti. Il PACS non ha
114 V. rapporto CF concubinato, pag. 11.
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effetti sullo stato civile dei partner, che non subisce quindi modifiche nonostante la stipulazione sia iscritta nel registro dello stato civile Infostar (cfr. art. 6), come sancito dal capoverso 2.
Art. 2 Diritto applicabile Questa disposizione regolamenta quale diritto trova applicazione in linea di principio per le coppie PACS. Le persone vincolate da un patto civile di solidarietà devono avere a livello federale gli stessi diritti e doveri come quelli in caso di concubinato, a meno che la legge PACS o un’altra legge non prevedano disposizioni diverse. Le di- sposizioni che seguono l’articolo 2 (art. 3 segg.) e le modifiche alle altre leggi federali (n. 5.2) precisano in quali ambiti si generano per il PACS effetti più ampi e simili a quelli del matrimonio. Tali effetti più ampi possono essere previsti non solo nel diritto federale, ma anche in quello cantonale – nella sfera di competenza dei Cantoni (cfr. art. 30 PP-LPACS e il n. 4.5.3.1). Basandosi sul concubinato e introducendo effetti puntuali simili a quelli del matrimo- nio, l’articolo 2 tiene conto dell’obiettivo del patto civile di solidarietà: il PACS mira alla costituzione di un nuovo istituto giuridico della convivenza, situato a metà strada fra il concubinato e il matrimonio. In quanto cosiddetto «concubinato plus», deve rea- lizzarsi in modo più vincolante del concubinato, ma meno del matrimonio, restando più vicino al primo che non al secondo (cfr. n. 4.5.1). Nell’articolo 2 la denominazione del concubinato viene adeguata a quella di «vita di coppia di fatto», poiché spesso nelle leggi il concubinato viene descritto con questo termine. Ciò non esclude tuttavia in alcun modo che si applichino per analogia al patto civile di solidarietà anche quelle disposizioni che descrivono il concubinato in altri termini (p. es. come convivenza di fatto; cfr. n. 4.5.1). A seconda del campo del di- ritto, si utilizzano diversi concetti per indicare una relazione di coppia stabile che pro- duce effetti giuridici (n. 1.2.1.1). Il rimando all’articolo 2 deve comprendere tutte le disposizioni che accordano effetti giuridici alle relazioni di coppia. A meno che la legge non preveda effetti più estesi per il PACS, sulla base dell’arti- colo 2 i partner di un patto civile di solidarietà devono quindi essere equiparati alle persone che costituiscono vita di coppia di fatto. Gli effetti giuridici previsti per il concubinato nelle leggi corrispondenti devono valere anche per il PACS, a prescin- dere da come venga definito il concubinato e quali requisiti siano fissati. Anche nel caso in cui i tribunali pongano determinate condizioni all’esistenza di un concubinato (p. es. una durata minima), in presenza di un PACS gli effetti giuridici si produrranno anche senza che tali condizioni siano soddisfatte. Di conseguenza, i requisiti che in determinate circostanze i tribunali hanno posto o potranno porre per il concubinato, non si applicano al PACS sulla base del progetto preliminare (cfr. n. 4.5.1). Il rimando agli effetti giuridici del concubinato per il PACS secondo l’articolo 2 vale soltanto in ambito di diritto federale. Il PP-LPACS non disciplina alcun effetto giuri- dico del PACS a livello cantonale, per mancanza di competenza federale in materia. Spetta ai Cantoni elaborare tali effetti (come succede già oggi per i patti civili di soli- darietà cantonali; cfr. n. 4.5.3.1). Alcune disposizioni del diritto federale prevedono esplicitamente che, oltre all’esi- stenza della vita di coppia di fatto, la relazione debba soddisfare ulteriori requisiti
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(come in particolare una durata minima della convivenza) affinché possano verificarsi gli effetti giuridici previsti (in particolare nel diritto delle assicurazioni sociali, cfr. n. 5.2.6 e 5.2.7). L’obiettivo del progetto di legge consiste nel determinare tali effetti giuridici per le coppie vincolate da un patto civile di solidarietà senza che questi re- quisiti debbano essere soddisfatti. Ciò non si evince tuttavia dall’articolo 2 PP- LPACS, ma deve essere comunque sancito e chiarito dalla modifica delle rispettive disposizioni di legge che prevedono i requisiti supplementari corrispondenti (cfr. n. 4.5.1).
5.1.2 Capitolo 2: Stipulazione del PACS
Sezione 1: Condizioni
Art. 3 La presente disposizione disciplina le condizioni necessarie per la stipulazione di un PACS, che corrispondono in ampia misura a quelle per il matrimonio previste dagli articoli 94–96 CC. Secondo il capoverso 1, entrambe le persone che vogliono stipulare un PACS devono aver compiuto il diciottesimo anno d’età ed essere capaci di discernimento. Queste condizioni corrispondono alla capacità al matrimonio di cui all’articolo 94 CC. Il sesso dei partner non ha alcuna rilevanza: come il matrimonio, il patto civile di soli- darietà è aperto a tutte le coppie a prescindere da questo aspetto (cfr. il commento all’art. 1 al n. 5.1.1). Il capoverso 2, che si basa sull’articolo 95 CC, disciplina gli ostacoli alla stipulazione di un PACS ovvero le circostanze in cui questa è esclusa. Secondo la lettera a, la stipulazione di un PACS è esclusa, come per il matrimonio, per le persone che sono parenti in linea retta oppure fratelli o sorelle germani, consanguinei o uterini. Non fa differenza che la parentela derivi da discendenza o adozione. Come per gli ostacoli al matrimonio, l’adozione non annulla l’impedimento della parentela esistente fra l’adot- tato e i suoi discendenti, da un lato, e la sua famiglia del sangue dall’altro (cpv. 3). La stipulazione di un patto civile di solidarietà, come il matrimonio, è esclusa anche per le persone che sono sposate o vincolate da un’unione domestica registrata (cpv. 2 lett. b e c). Lo stesso vale, di conseguenza, anche per le persone che vivono già in un regime di PACS (cpv. 2 lett. d). Anche un patto civile di solidarietà stipulato valida- mente all’estero e riconosciuto in Svizzera (cfr. n. 4.7) costituisce un ostacolo alla stipulazione di un PACS federale in Svizzera. Non rappresenta invece un impedi- mento l’esistenza di un patto civile di solidarietà secondo il diritto cantonale (cfr. n. 1.2.3). Questa precisazione è chiarita esplicitamente al capoverso 2 lettera d e de- riva inoltre dalla priorità del diritto federale su quello cantonale nonché dagli arti- coli 25–27 PP-LPACS sul rapporto fra il PACS federale e quello cantonale (cfr. n. 4.6). Questa eccezione per i patti civili di solidarietà cantonali vale anche se uno dei partner desidera concludere un PACS a livello federale con una terza persona. In tal caso, il patto civile di solidarietà cantonale cesserà di produrre effetti giuridici a partire dal giorno della stipulazione del PACS federale a causa della forza derogatoria del diritto federale.
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Variante 1 degli articoli 4–6 (Stipulazione mediante atto pubblico): i partner che vo- gliono stipulare un patto civile di solidarietà devono dimostrare che non esistono osta- coli a tal fine e devono fornire la prova corrispondente al notaio (cfr. art. 5 PP- LPACS). Se un patto civile di solidarietà viene costituito violando uno dei divieti alla stipulazione previsti dall’articolo 3, viene dichiarato – come nel caso di violazione di un divieto al matrimonio115 – un motivo di nullità assoluto secondo l’articolo 7. Variante 2 degli articoli 4–6 (Stipulazione presso l’ufficio di stato civile): i partner che vogliono stipulare un patto civile di solidarietà devono dimostrare che non esi- stono ostacoli a tal fine e devono presentare all’ufficio di stato civile i documenti cor- rispondenti (art. 5 cpv. 2 PP-LPACS). Se un patto civile di solidarietà viene costituito violando uno dei divieti alla stipulazione previsti dall’articolo 3, viene dichiarato – come nel caso di violazione di un divieto al matrimonio116 – un motivo di nullità as- soluto secondo l’articolo 7. Per la stipulazione del PACS si può rinunciare all’esigenza di domicilio in Svizzera nonché a una disposizione analoga all’articolo 98 capoverso 4 CC, secondo cui i part- ner che non sono cittadini svizzeri devono provare la legalità del loro soggiorno in Svizzera per poter contrarre matrimonio. Poiché il PACS non produce effetti in ter- mini di diritto degli stranieri, non è necessario applicare una disposizione volta a pre- venire l’abuso di diritto e i matrimoni fittizi117.
Sezione 2: Forma e procedura Variante 1 degli articoli 4–6 (Stipulazione mediante atto pubblico)
Art. 4 Forma Il PACS deriva dalla stipulazione di un contratto valido (contratto di PACS) che, se- condo l’articolo 4 primo periodo PP-LPACS, necessita di un atto pubblico ai sensi dell’articolo 55 Titolo finale CC, come previsto anche per i contratti di matrimonio o successori (art. 184 e 512 in combinato disposto con gli art. 499–503 CC). Diversa- mente rispetto al matrimonio, il PACS non deve essere stipulato presso l’ufficio di stato civile, bensì davanti a un notaio. L’obbligo di informazione in merito ai diritti a cui è sottoposto il notaio garantisce che i partner siano informati sugli effetti giuridici del PACS, limitati rispetto a quelli del matrimonio (cfr. n. 4.2 nonché il commento all’art. 5). Il PACS si deve considerare valido ed efficace non appena viene firmato e concluso mediante atto pubblico.
115 Cfr. Michel Montini/Cora Graf-Gaiser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I,
Art. 1–456 ZGB, 7a ed., 2022 (BSK ZGB I), n. 7 relativo all’art. 95 CC.
116 Cfr. Michel Montini/Cora Graf-Gaiser, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I,
Art. 1–456 ZGB, 7a ed., 2022 (BSK ZGB I), n. 7 relativo all’art. 95 CC. 117 Riguardo allo scopo dell’art. 98 cpv. 4 CC cfr. Michel Montini/Cora Graf-Gaiser, BSK ZGB I, n. 6 relativo all’art. 98 CC; Stefan Keller, CHK – Handkommentar zum Schwei- zer Privatrecht, Personen- und Familienrecht, Art. 1–456 ZGB, 4a ed., 2023 (CHK ZGB), n. 4 relativo all’art. 98 CC.
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Il progetto preliminare non contiene alcuna prescrizione riguardo alla competenza per territorio per la stipulazione del PACS. I partner sono pertanto liberi di scegliere a quale notaio rivolgersi per la redazione dell’atto pubblico del contratto di PACS e in quale Cantone, come accade in linea di massima anche per i contratti di matrimonio e successori118. Ciò consente anche di tenere in considerazione le remore espresse da alcuni riguardo ai costi dell’atto pubblico. Gli onorari dei notai sono disciplinati a livello cantonale119; la libera scelta del notaio può creare una situazione di concor- renza in questo ambito. Il secondo periodo della disposizione prevede esplicitamente che le persone debbano firmare il contratto di PACS. Tale norma si applica allo stesso modo anche per la stipulazione di un contratto di matrimonio (art. 184 CC). La firma dell’atto, almeno per una parte della dottrina, non rientra fra i requisiti minimi del diritto federale per la redazione di un atto pubblico120, ma deve essere necessaria per la stipulazione del PACS121.
Art. 5 Procedura L’articolo 5 disciplina la procedura di stipulazione del PACS. Il capoverso 1 pone come condizione che entrambe le persone compaiano personalmente davanti al pub- blico ufficiale (ovvero il notaio) e dichiarino che intendono stipulare un PACS. En- trambe le persone devono presentare al notaio (analogamente all’art. 98 cpv. 3 CC) i documenti richiesti e dichiarare personalmente di adempiere ai requisiti per la stipu- lazione del PACS (cpv. 2). Tale obbligo è importante soprattutto affinché il notaio possa verificare la presenza dei requisiti personali secondo l’articolo 3 capoverso 1 e che non sussistano ostacoli alla stipulazione secondo l’articolo 3 capoverso 2 (cfr. il commento di seguito all’obbligo di verifica del notaio). Fra i documenti necessari rientrano in particolare il documento d’identità e l’attestazione dell’ufficio di stato civile da cui risulta che non vi sono ostacoli alla stipulazione. Il luogo dell’atto pub- blico è retto da quanto stabilito dal diritto cantonale122. Anche lo svolgimento e le modalità dell’atto pubblico si basano in linea di principio sul diritto cantonale (art. 55 Titolo finale CC). I Cantoni sono comunque tenuti a sod- disfare i requisiti minimi relativi alla procedura dell’atto pubblico stabiliti dal diritto
118 Cfr. Heinz Hausheer/Regina E. Aebi-Müller, BSK ZGB I, n. 7 relativo all’art. 184 CC.
119 Cfr. a riguardo le ordinanze cantonali sugli emolumenti.
120 Cfr. Groupe de réflexion: Einheitliches Beurkundungsverfahren in der Schweiz, Leitsätze und Erläuterungen, rapporto dell’agosto 2021 (rapporto sulla procedura dell’atto pubblico unitaria; disponibile in tedesco e in francese), consultabile all’indirizzo: www.bj.admin.ch > Economia > Procedura dell’atto pubblico unitaria in Svizzera, pag. 29 e 65; Heinz Hau- sheer/Regina E. Aebi-Müller, BSK ZGB I, n. 11 relativo all’art. 184 CC.
121 Resta salvo l’art. 15 CO.
122 V., per esempio, per il Cantone di Zurigo i § 9 e 10 della Verordnung des Obergerichtes über die Geschäftsführung der Notariate del 23 novembre 1960 (Notariatsverordnung); LS 242.2.
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federale123. Fra i requisiti minimi che derivano dagli articoli 29 e 30 della Costituzione federale124 (Cost.) rientra in particolare l’obbligo di rifiuto laddove non siano soddi- sfatte le condizioni necessarie per la redazione di un atto pubblico125. Secondo la giu- risprudenza e la dottrina, tale obbligo comprende quanto segue. – Il notaio deve verificare per ogni documentazione che siano soddisfatte le con- dizioni necessarie alla redazione di un atto pubblico126. In particolare, è ne- cessaria anche la verifica della legittimazione a tal fine delle parti coinvolte127. Per la documentazione di un contratto di PACS, oltre al controllo dell’identità delle persone128, occorre verificare anche che siano soddisfatte le condizioni per la stipulazione di un PACS secondo l’articolo 3 PP-LPACS. Se il notaio riscontra che manca una di queste condizioni deve rifiutare la documentazione dell’atto129. Per la verifica dell’assenza di ostacoli alla stipulazione secondo l’articolo 3 capoverso 2, si può ricorrere all’attestazione dell’ufficio di stato civile. – Se le persone sono maggiorenni, il notaio può in linea di massima supporre che siano capaci di discernimento. Se sussiste tuttavia il minimo dubbio sulla loro capacità di esercitare i propri diritti civili, il notaio è tenuto a verifi- carla130. Fra i requisiti minimi fondati sul diritto federale e riconosciuti dal Tribunale federale rientrano inoltre l’obbligo d’informazione in merito ai diritti131 e l’obbligo di ve- rità132: – sulla base dell’obbligo d’informazione in merito ai diritti a cui è sottoposto, il notaio deve illustrare oltre allo svolgimento della procedura dell’atto pubblico
123 DTF 133 I 259, consid. 2.2; Jürg Schmid/Ruth Arnet, Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch II, Art. 457–977 ZGB und Art. 1–61 SchIT ZGB, 7a ed., 2023 (BSK ZGB II), n. 2 relativo all’art. 55 Titolo finale CC; Christian Brückner, Schweizerisches Beurkundungsrecht, Zu- rigo 1993, n. marg. 8 segg.; rapporto sulla procedura dell’atto pubblico unitaria, pag. 28 segg. 124 RS 101 125 V. a riguardo il rapporto sulla procedura dell’atto pubblico unitaria, pag. 29 e 40 segg. con ulteriori riferimenti.
126 Rapporto sulla procedura dell’atto pubblico unitaria, pag. 57 seg.
127 Rapporto sulla procedura dell’atto pubblico unitaria, pag. 57.
128 Cfr. il rapporto sulla procedura dell’atto pubblico unitaria, pag. 57; Jürg Schmid/Ruth Ar- net, BSK ZGB II, n. 16a relativo all’art. 55 Titolo finale CC.
129 Cfr. il rapporto sulla procedura dell’atto pubblico unitaria, pag. 57 seg.
130 Cfr. TF 4A_147/2010 del 26 maggio 2010, consid. 2.2.1; Jürg Schmid/Ruth Arnet, BSK ZGB II, n. 16a relativo all’art. 55 Titolo finale CC. 131 Cfr. DTF 90 II 274, consid. 6 e 8; rapporto sulla procedura dell’atto pubblico unitaria, pag. 29 e 59 seg.; Jürg Schmid/Ruth Arnet, BSK ZGB II, n. 25 segg. relativo all’art. 55 Titolo finale CC; cfr. sul tema anche Jörg Schmid, Grundlagen zur notariellen Beleh- rungs- und Beratungspflicht, in: Schmid Jörg (cur.), Die Belehrungs- und Beratungspfli- cht des Notars / L’obligation d’informer du notaire, Zurigo/Basilea/Ginevra 2006, pag. 10 segg. 132 Cfr. DTF 90 II 274, consid. 6; rapporto sulla procedura dell’atto pubblico unitaria, pag. 29 e 42; Jürg Schmid/Ruth Arnet, BSK ZGB II, n. 27 segg. relativo all’art. 55 Titolo finale CC.
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(obbligo formale) anche il contenuto dell’atto e le conseguenze legali di ne- gozi giuridici conclusi mediante atto pubblico (obbligo materiale) 133. Le per- sone devono essere consapevoli dell’impegno che comporta la stipulazione di un PACS e conoscere la portata dei loro obblighi134. Il notaio deve quindi informare la coppia degli effetti giuridici del PACS, spiegando inoltre in quali ambiti tali effetti sono limitati rispetto a quelli del matrimonio. Per esempio, deve quindi chiarire esplicitamente che il PACS non genera effetti in materia di successione e che, in caso di scioglimento, offre protezione solo in modo limitato. Queste informazioni sono fondamentali affinché la coppia sia consa- pevole dell’impegno che si sta assumendo (cfr. n. 4.2); – nel quadro dell’obbligo di verità, il notaio deve constatare che la dichiarazione di volontà documentata corrisponda all’effettiva volontà delle persone135. In riferimento all’atto pubblico di un contratto di PACS ciò significa che il notaio deve rifiutare la documentazione se le circostanze portano a riconoscere che è evidente che il PACS non rispecchi la libera volontà di uno dei partner 136. Ai Cantoni spetta la competenza di emanare ulteriori disposizioni sulla procedura dell’atto pubblico nel rispetto dei requisiti minimi posti dal diritto federale (art. 55 Titolo finale CC). Sono determinanti in particolare le leggi e le ordinanze cantonali sul notariato. Nel quadro dei lavori di attuazione, i Cantoni devono verificare la ne- cessità di modificare le proprie disposizioni cantonali in vista dei futuri contratti di PACS. Secondo il capoverso 3, i cittadini stranieri devono inoltre dimostrare prima dell’atto pubblico che i loro dati sono iscritti nel registro dello stato civile. Come nel caso del matrimonio, anche il PACS può essere inserito nel registro Infostar solo se la persona interessata è già iscritta. Diversamente dai cittadini svizzeri che vengono iscritti nel registro dello stato civile già alla notificazione della nascita (art. 15a cpv. 1 OSC), le persone straniere vengono registrate soltanto in seguito a uno dei motivi previsti se- condo l’articolo 15a cpv. 2 OSC. In caso di matrimonio, la registrazione preliminare di una persona straniera non ancora iscritta si effettua nel quadro della procedura pre- paratoria al matrimonio che ha luogo presso l’ufficio di stato civile. Poiché la stipula- zione del PACS non avviene presso l’ufficio di stato civile e non è prevista alcuna procedura preparatoria, le persone interessate devono dimostrare prima della stipula- zione del PACS e davanti a un notaio di essere già iscritte nel registro dello stato civile. Si può così garantire che, dopo la stipulazione, il PACS potrà essere iscritto immediatamente nel registro Infostar. Se tale prova non viene fornita, il notaio deve rifiutare l’atto pubblico. Il capoverso 4 chiarisce che il patto civile di solidarietà si considera stipulato con la conclusione dell’atto pubblico e produce effetti giuridici a partire da tale momento. L’iscrizione nel registro Infostar (art. 6 cpv. 2) è sì obbligatoria, ma non costituisce una condizione per la sua validità.
133 Jürg Schmid/Ruth Arnet, BSK ZGB II, n. 25 relativo all’art. 55 Titolo finale CC. 134 Cfr. DTF 90 II 274, consid. 6; Jürg Schmid/Ruth Arnet, BSK ZGB II, n. 11 relativo all’art. 55 Titolo finale CC. 135 Cfr. il rapporto sulla procedura dell’atto pubblico unitaria, pag. 42; Jürg Schmid/Ruth Ar- net, BSK ZGB II, n. 25 relativo all’art. 55 Titolo finale CC.
136 Cfr. per il matrimonio l’art. 99 cpv. 1 n. 3 CC.
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Art. 6 Obbligo di comunicazione e di registrazione Secondo il capoverso 1, il notaio deve comunicare entro cinque giorni lavorativi la stipulazione del PACS all’autorità dello stato civile del luogo dell’atto pubblico e pre- sentarle una copia certificata del contratto documentato. L’autorità a cui si deve in- viare tale comunicazione si evince dall’OSC e dal diritto cantonale. Appare ragione- vole prevedere nell’ordinanza, come per le decisioni giudiziarie, una competenza delle autorità di vigilanza cantonali e che le competenze interne siano disciplinate dal diritto cantonale (cfr. art. 22 cpv. 3 e 4 OSC). Il breve termine di comunicazione di cinque giorni lavorativi è giustificato dalla ne- cessità di informare l’autorità di stato civile il più rapidamente possibile ai fini dell’iscrizione della stipulazione del PACS nel registro Infostar. Anche se tale regi- strazione non costituisce un requisito di validità per il PACS, ha tuttavia conseguenze sulla certezza del diritto nei rapporti giuridici, tanto più che tutte le parti coinvolte in un negozio giuridico possono appellarsi all’iscrizione del PACS nel registro Infostar (art. 9 CC). L’attestazione della registrazione aiuta inoltre i partner a dimostrare la propria unione davanti a terzi (privati e autorità). Il capoverso 2 stabilisce che l’ufficio di stato civile deve iscrivere il patto civile di solidarietà nel registro dello stato civile (primo periodo). Su richiesta, per ciascun partner può essere emessa un’attestazione della registrazione dietro pagamento di un emolumento (secondo periodo). Tale attestazione può essere richiesta immediata- mente dopo la registrazione oppure anche in un momento successivo. Si tratta di un documento ufficiale con cui i partner possono dimostrare nei confronti di terzi di aver stipulato un patto civile di solidarietà. Il PACS deve essere iscritto nel registro analo- gamente ai dati documentati secondo l’articolo 8 OSC. Il Consiglio federale discipli- nerà nell’OSC se la registrazione del PACS dovrà essere comunicata d’ufficio ed eventualmente a quali autorità (p. es. al servizio di controllo degli abitanti o alle auto- rità competenti per patti civili di solidarietà cantonali)137.
Variante 2 degli articoli 4–6 (Stipulazione presso l’ufficio di stato civile)
Art. 4 Forma L’articolo 4 sancisce che la stipulazione del PACS avvenga davanti a un ufficiale di stato civile. Questa disposizione corrisponde all’analogo sistema consolidato per il matrimonio. Il progetto preliminare non contiene alcuna prescrizione riguardo alla competenza per territorio per la stipulazione del PACS. I partner possono quindi sce- gliere liberamente in quale circondario dello stato civile contrarre il PACS.
Art. 5 Procedura L’articolo 5 disciplina la procedura di stipulazione del PACS. Il capoverso 1 pone come condizione che entrambe le persone compaiano personalmente presso l’ufficio di stato civile e dichiarino che intendono stipulare un patto civile di solidarietà. En- trambe le persone devono presentare all’ufficiale di stato civile (analogamente
137 In merito alla divulgazione d’ufficio cfr. art. 48a segg. OSC.
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all’art. 98 cpv. 3 CC) i documenti richiesti e dichiarare personalmente di adempiere ai requisiti per la stipulazione del PACS (cpv. 2). Tale obbligo è importante soprattutto affinché l’ufficiale di stato civile possa verificare la presenza dei requisiti personali secondo l’articolo 3 capoverso 1 e che non sussistano ostacoli alla stipulazione se- condo l’articolo 3 capoverso 2. Il capoverso 3 sancisce tale obbligo di verifica. Se l’ufficiale di stato civile giunge alla conclusione che tutte le condizioni sono soddi- sfatte, documenta la dichiarazione di volontà dei partner, che devono quindi firmare l’atto (cpv. 4). Con la firma del documento il PACS è stipulato e ha validità giuridica. Il PACS si costituisce così con la firma dell’atto, diversamente dal matrimonio che è celebrato con lo scambio del «sì» (cfr. art. 102 cpv. 3 CC). La successiva iscrizione nel registro Infostar (art. 6) è sì obbligatoria, ma non costituisce una condizione per la sua validità. Lo svolgimento concreto della procedura e l’elenco dei documenti richiesti (in parti- colare il documento d’identità dei partner) sono previsti nell’OSC. Le persone stra- niere che non sono ancora iscritte nel registro dello stato civile devono inoltre presen- tare tutti i documenti necessari all’inserimento in tale registro. Diversamente dai cittadini svizzeri che vengono iscritti nel registro dello stato civile già alla notifica- zione della nascita (art. 15a cpv. 1 OSC), le persone straniere sono già registrate sol- tanto in seguito a uno dei motivi previsti secondo l’articolo 15a cpv. 2 OSC.
Art. 6 Registrazione L’articolo 6 stabilisce che l’ufficio di stato civile deve iscrivere il PACS nel registro dello stato civile (primo periodo). La registrazione deve avvenire il più presto possi- bile dopo la stipulazione del PACS. Anche se tale registrazione non costituisce un requisito di validità, ha tuttavia conseguenze sulla certezza del diritto nei rapporti giu- ridici, tanto più che tutte le parti coinvolte in un negozio giuridico possono appellarsi all’iscrizione del PACS nel registro Infostar (art. 9 CC). L’attestazione della registra- zione aiuta inoltre i partner a dimostrare la propria unione davanti a terzi (privati e autorità). Su richiesta, può essere emessa per ciascun partner un’attestazione della registrazione del PACS dietro pagamento di un emolumento (secondo periodo). Tale attestazione può essere richiesta immediatamente dopo la registrazione oppure anche in un mo- mento successivo. Si tratta di un documento ufficiale con cui i partner possono dimo- strare nei confronti di terzi di aver stipulato un patto civile di solidarietà. Il PACS deve essere iscritto nel registro analogamente ai dati documentati secondo l’articolo 8 OSC. Il Consiglio federale disciplinerà nell’OSC se la registrazione del PACS dovrà essere comunicata d’ufficio ed eventualmente a quali autorità (p. es. al servizio di controllo degli abitanti o alle autorità competenti per patti civili di solidarietà canto- nali)138.
Sezione 3: Nullità
138 In merito alla divulgazione d’ufficio cfr. art. 48a segg. OSC.
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Art. 7 Come per il matrimonio, anche per il PACS possono sussistere motivi che portano alla sua nullità; questi sono disciplinati dal capoverso 1. Il PACS è dichiarato nullo se: – al momento della stipulazione del PACS uno dei partner non era capace di discernimento e da allora non ha riacquistato la capacità di discernimento (lett. a); – la stipulazione del PACS è vietata per parentela fra i partner, ovvero sussiste un motivo di impedimento ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 lettera a PP- LPACS (lett. b); oppure – al momento della stipulazione del PACS sussisteva un motivo di impedimento ai sensi dell’articolo 3 capoverso 2 lettera b o c PP-LPACS e da allora tale motivo non è venuto meno (lett. c). I motivi suddetti corrispondono a quelli di nullità assoluta che si applicano al matri- monio secondo l’articolo 105 CC. Il capoverso 1 lettera c chiarisce inoltre che anche un PACS già stipulato costituisce motivo di dichiarazione di nullità del PACS 139. Il PACS viene quindi dichiarato nullo se al momento della stipulazione uno dei partner ha già stipulato un PACS e quello precedente non è stato sciolto. Sono compresi, come per i motivi di impedimento (art. 3 cpv. 2 lett. d), PACS già esistenti ai sensi della legge PACS nonché PACS stipulati all’estero e riconosciuti, ma non i patti civili di solidarietà del diritto cantonale (cfr. anche i numeri 4.6 e 5.1.6). Si rinuncia ad applicare anche al PACS i motivi di nullità previsti per il matrimonio dagli articoli 105 e 105a CC del matrimonio forzato, del matrimonio ai fini dell’elu- sione del diritto in materia di stranieri nonché del matrimonio con minorenni: la sti- pulazione del patto civile di solidarietà è attualmente possibile soltanto in Stati (cfr. n. 3) che presuppongono la maggiore età e la libera volontà dei partner. L’elusione del diritto in materia di stranieri è irrilevante poiché il PACS non produce effetti in termini di diritto degli stranieri (n. 4.5.1). Inoltre, il progetto preliminare rinuncia a prevedere, come accade invece per il matri- monio, motivi di nullità relativa che consentirebbero a uno dei partner di richiedere la nullità del PACS tramite un’azione giudiziaria. Un’azione di nullità individuale non si rende necessaria per il PACS poiché i partner hanno la possibilità di scioglierlo unilateralmente in qualsiasi momento entro un breve termine (cfr. art. 20 PP-LPACS). Se sussiste un motivo di nullità assoluta secondo il capoverso 1, la nullità viene ese- guita d’ufficio (come per il matrimonio). Applicando per analogia l’articolo 106 CC, l’autorità cantonale competente al domicilio di uno dei partner deve promuovere d’uf- ficio l’azione di nullità. Spetta ai Cantoni designare tale autorità e adattare le rispettive norme cantonali. Qualora le autorità della Confederazione e dei Cantoni abbiano mo- tivo di ritenere che sussista un motivo di nullità e nella misura in cui sia compatibile
139 È possibile invece contrarre validamente matrimonio nonostante un partner abbia già sti- pulato un patto civile di solidarietà; in tal caso, il PACS viene considerato sciolto (art. 21 cpv. 1 lett. a e b PP-LPACS).
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con i loro compiti, lo comunicano all’autorità competente dell’azione (cpv. 3). Dopo lo scioglimento del PACS l’azione di nullità non è più proponibile d’ufficio (cpv. 4). I capoversi 5 e 6 disciplinano gli effetti della dichiarazione di nullità del giudice in applicazione analoga dell’articolo 109 CC. Si applicano quindi le disposizioni se- guenti: – la nullità di un PACS produce effetti soltanto dopo che è stata pronunciata dal giudice; fino alla decisione il PACS produce tutti gli effetti di un PACS valido (cpv. 5); – le disposizioni relative alla sentenza di nullità si applicano per analogia agli effetti dello scioglimento (secondo gli art. 23 e 24) sui partner e sui figli (cpv. 6). Ciò significa in particolare che trova applicazione la disposizione di protezione relativa all’abitazione familiare di cui all’articolo 24.
5.1.3 Capitolo 3: Effetti del PACS
Art. 8 Assistenza e mantenimento Il capoverso 1 stabilisce che la stipulazione del PACS, come anche il matrimonio, vincola i partner all’assistenza reciproca durante il periodo di vita comune. Di conse- guenza, la disposizione disciplina anche che, analogamente all’articolo 159 capo- versi 2 e 3 CC, i partner si devono assistenza e rispetto reciproci e, se presenti, devono provvedere ai figli in comune. Secondo il capoverso 2, i partner devono inoltre provvedere in comune, ciascuno nella misura delle proprie forze, al debito mantenimento del loro patto. In questo contesto, si applicano per analogia le disposizioni sul mantenimento della famiglia previste dal diritto matrimoniale secondo gli articoli 163–165 CC, compresi i meccanismi di com- pensazioni ivi previsti. Per i partner ciò comporta quanto segue: – essi s’intendono sul contributo che devono apportare (segnatamente circa le prestazioni pecuniarie, il governo della casa, la cura della prole o l’assistenza nella professione o nell’impresa dell’altro) tenendo conto dei bisogni della vita comune e della loro situazione personale; – se un partner provvede al governo della casa, alla cura della prole o assiste l’altro nella sua professione o impresa, ha diritto di ricevere regolarmente da costui una congrua somma di cui possa disporre liberamente; – il partner che ha collaborato nella professione o nell’impresa dell’altro in mi- sura notevolmente superiore al contributo che gli incombe per il manteni- mento della famiglia ha diritto a un’equa indennità.
Art. 9 Figli del o della partner Come per il matrimonio, anche per i partner di un patto civile di solidarietà può capi- tare che uno dei due abbia figli da una precedente relazione. In questi casi l’obbligo di assistenza e rispetto sancito dall’articolo 8 PP-LPACS determina che l’altro partner debba assisterlo in misura appropriata in adempimento dell’obbligo di mantenimento
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dei figli (art. 276 segg. CC) e nell’esercizio dell’autorità parentale (art. 301 segg. CC) e che debba rappresentarlo quando necessario (p. es. in sua assenza). A questo propo- sito, secondo l’articolo 9 si applicano per analogia le disposizioni relative all’obbligo di assistenza e di rappresentanza previste per i coniugi dagli articoli 278 capoverso 2 e 299 CC.
Art. 10 Debiti tra i partner L’articolo 10 disciplina la compensazione di debiti fra i partner. Il partner creditore deve tenere in considerazione il fatto di essere vincolato al debitore da un patto civile di solidarietà e che pertanto il proprio obbligo di assistenza e rispetto gli impone di agire con riguardo. La disposizione rimanda a tal proposito alla regolamentazione pre- vista per i coniugi secondo l’articolo 203 capoverso 2 CC. Il debitore può quindi chie- dere dilazioni qualora il pagamento di debiti pecuniari o la restituzione di cose gli arrecasse serie difficoltà tali da mettere in pericolo l’unione; se le circostanze lo giu- stificano, dovrà fornire garanzie. Se i partner non riescono a mettersi d’accordo su tale dilazione, spetta al giudice de- cidere in merito (cfr. art. 14 PP-LPACS in combinato disposto con l’art. 172 CC). Se il giudice concede una proroga per l’obbligo di restituzione, può disporre anche mi- sure di garanzia (cfr. art. 203 cpv. 2 CC). A integrazione di questa disposizione, il progetto preliminare prevede con l’arti- colo 134 capoverso 1 numero 3ter PP-CO – analogamente all’articolo 134 capoverso 1 numero 3 CO140 – una sospensione della prescrizione per i crediti fra i partner per la durata del PACS (cfr. n. 5.2.2.1). Allo stesso modo, la partecipazione privilegiata al pignoramento secondo l’articolo 111 LEF si deve applicare per analogia anche alle coppie vincolate da un PACS (cfr. n. 5.2.4).
Art. 11 Abitazione familiare I partner scelgono liberamente se disporre di un’abitazione comune o se vivere in al- loggi separati. Se hanno un’abitazione familiare, devono in linea di massima benefi- ciare a tale proposito della stessa protezione accordata ai coniugi. Pertanto, secondo l’articolo 11 si applicano per analogia le disposizioni dell’articolo 169 CC. Per «abi- tazione familiare» s’intende il luogo che funge da dimora centrale e centro della vita comune dei membri della famiglia141. Il luogo in cui vivono i figli costituisce un in- dice importante per l’identificazione dell’abitazione familiare. Tuttavia, come per il matrimonio, anche le coppie senza figli possono appellarsi alla protezione dell’abita- zione familiare142.
140 Legge federale del 30 marzo 1911 di complemento del Codice civile svizzero (Libro quinto: Diritto delle obbligazioni), RS 220. 141 Cfr. TF 5A_635/2018 del 14.1.2019, consid. 6.1; Philipp Maier/Ivo Schwander, BSK ZGB I, n. 6 relativo all’art. 169 CC. 142 TF 5A_635/2018 del 14.1.2019, consid. 6.1; Philipp Maier/Ivo Schwander, BSK ZGB I, n. 6 relativo all’art. 169 CC.
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Analogamente all’articolo 169 CC, i partner possono disporre dell’abitazione fami- liare soltanto in maniera congiunta, anche laddove i diritti reali o obbligatori relativi all’abitazione familiare spettino a una sola persona. Pertanto un partner non può, senza l’esplicito consenso dell’altro, disdire un contratto di locazione, alienare l’abitazione familiare o limitare con altri negozi giuridici i diritti inerenti alla stessa. Questa dispo- sizione serve a impedire che la persona titolare dei diritti, in caso di tensioni nella coppia o per esempio per leggerezza, non disponga unilateralmente dell’abitazione e che l’altro partner perda di conseguenza l’abitazione familiare143. Il partner che vuole disporre dell’abitazione può rivolgersi al giudice se non è possibile ottenere il con- senso dell’altra persona o se questo viene negato senza valido motivo (cfr. art. 169 cpv. 2 CC). L’esigenza del consenso del partner secondo l’articolo 11 PP-LPACS e l’articolo 169 CC vale per tutta la durata della vita comune e quindi anche durante la procedura di scioglimento144. Per il periodo seguente, in riferimento all’abitazione familiare si ap- plica l’articolo 24. Variante 1 degli articoli 266m capoverso 3, 266n e 273a capoverso 3 PP-OR (Prote- zione nel rapporto con il locatore): l’articolo 11 disciplina esclusivamente il rapporto fra i partner. La parità di trattamento tra partner che hanno stipulato un PACS e i coniugi dovrebbe tuttavia applicarsi in modo coerente anche per quanto concerne il rapporto con il locatore. A tal fine sono previsti adeguamenti nel CO, in modo che le disposizioni di protezione per i coniugi di cui agli articoli 266m–o e 273a CO si ap- plichino allo stesso modo anche ai partner che hanno stipulato un PACS, affinché la protezione per quanto concerne l’abitazione familiare durante la convivenza sia equi- valente (cfr. n. 5.2.2.2). Variante 2 degli articoli 266m capoverso 3, 266n e 273a capoverso 3 PP-CO (Nes- suna protezione nel rapporto con il locatore): l’articolo 11 disciplina esclusivamente il rapporto fra i partner. Secondo questa variante, le disposizioni di protezione appli- cabili ai coniugi nel rapporto con il locatore (art. 266m–o e 273a CO) non trovereb- bero invece applicazione nel caso del PACS, tanto più che tali norme nella prassi possono già causare difficoltà per quanto riguarda i coniugi (cfr. n. 5.2.2.2).
Art. 12 Beni dei partner L’articolo 12 chiarisce che i beni dei partner restano separati per la durata del patto civile di solidarietà e anche dopo il suo scioglimento: come nel concubinato, ciascun partner dispone dei suoi beni (cpv. 1) e risponde dei suoi debiti con i propri beni (cpv. 2). I partner di un PACS, diversamente dai concubini, sono vicendevolmente legati fi- nanziariamente dall’obbligo reciproco di mantenimento (art. 8), dalla rappresentanza
143 Cfr. Philipp Maier/Ivo Schwander, BSK ZGB I, n. 1 relativo all’art. 169 CC con rimando a DTF 114 II 396, consid. 5a nonché DTF 142 III 720, consid. 4.2.2.
144 Cfr. DTF 114 II 396, consid. 5.
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del patto e dalla responsabilità solidale per i debiti in comune (debiti del nucleo fami- liare, art. 13) e dall’obbligo di provvedere in comune alle decisioni sull’abitazione familiare (art. 11)145. I beni dei partner nonché i loro debiti restano tuttavia separati.
Art. 13 Rappresentanza del patto e responsabilità solidale L’articolo 13 stabilisce che per la rappresentanza del patto fra i partner si applica per analogia la disposizione dell’articolo 166 CC valida per i coniugi. Pertanto, durante la convivenza, ciascun partner rappresenta il patto per i bisogni correnti dello stesso. Questa norma è necessaria perché il mantenimento della famiglia è di responsabilità di entrambi i partner: se uno dei partner deve provvedere al mantenimento della fami- glia, questi deve essere autorizzato anche, indipendentemente dalla ripartizione con- creta dei ruoli, a concludere i relativi negozi giuridici146. Analogamente all’articolo 166 CC, occorre distinguere la rappresentanza ordinaria per gli affari quotidiani e la rappresentanza straordinaria per questioni di più ampia portata. Gli affari quotidiani sono negozi giuridici necessari per coprire i bisogni quo- tidiani (o esigenze correnti). Per questi affari, la persona che agisce può presupporre il tacito consenso del proprio partner che è quindi solidalmente responsabile anche senza avere espressamente acconsentito. Per i negozi giuridici straordinari che vanno oltre alla copertura dei bisogni quotidiani, non si può presupporre invece il tacito con- senso. Perciò per tali questioni la rappresentanza del partner è possibile solo se il part- ner ha fornito il proprio consenso. Senza il consenso la rappresentanza è possibile se vi è l’autorizzazione del giudice oppure in caso di urgenza147. I contratti di credito al consumo vincolano in linea di massima soltanto il partner che ha stipulato il contratto, eccezion fatta solo per i crediti richiesti per coprire le neces- sità quotidiane (p. es. il pagamento di cibo o indumenti con carta di credito). Per de- limitare la categoria si applicano i criteri generali. La legge non prevede alcuna dispo- sizione speciale per i contratti di credito al consumo né per i coniugi né per i partner di un PACS. La disposizione valida per i coniugi relativa alla responsabilità solidale di cui all’arti- colo 166 capoverso 3 CC si applica per analogia anche ai partner del PACS: se uno dei partner agisce nel quadro del potere di rappresentanza che gli spetta, obbliga non solo se stesso, ma anche l’altro partner148. Se il partner che agisce non rispetta i limiti
145 Cfr. riguardo all’unione domestica registrata, per cui in riferimento ai beni dei partner val- gono regole simili, il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 2002 concer- nente la legge federale sull’unione domestica registrata di coppie omosessuali, FF 2003 1165 segg. (Messaggio LUD), in particolare 1215. 146 Cfr. Bernhard Isenring/Martin A. Kessler, BSK ZGB I, n. 1 relativo all’art. 166 CC. 147 Sulla distinzione tra affari quotidiani e affari giuridici straordinari con esempi cfr. Bern- hard Isenring/Martin A. Kessler, BSK ZGB I, n. 9 segg. relativi all’art. 166 CC; Michael Schlumpf/Christian Fraefel, CHK ZGB, n. 2 segg. relativi all’art. 166 CC, ciascuno con ulteriori riferimenti. 148 Cfr. Roland Fankhauser, Kurzkommentar ZGB, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, 2a ed., Basilea 2018, (KuKo ZGB), n. 9 relativo all’art. 166 CC; Bernhard Isenring/Martin A. Kessler, BSK ZGB I, n. 24 relativo all’art. 166 CC.
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del proprio potere di rappresentanza è importante stabilire, per determinare la respon- sabilità nei confronti di terzi, se questi ultimi ne erano a conoscenza o avrebbero po- tuto esserlo. In tal caso, è responsabile solo la persona che ha concluso il negozio giuridico. Se invece il terzo era in buona fede, entrambe le persone rispondono soli- dalmente149. La privazione del potere di rappresentanza si fonda sull’articolo 15 PP- LPACS in combinato disposto con l’articolo 174 CC.
5.1.4 Capitolo 4: Misure giudiziarie
Gli articoli 14–17 regolamentano le misure giudiziarie in caso di mancato adempi- mento degli obblighi familiari o di disaccordo dei partner in un affare importante per il PACS.
Art. 14 Intervento del giudice Questa disposizione disciplina il principio secondo cui i partner, come i coniugi, pos- sono chiedere la mediazione del giudice, insieme o separatamente, in caso di mancata osservanza degli obblighi o di disaccordo. Si applica per analogia l’articolo 172 valido per i coniugi, secondo il quale il giudice richiama i partner ai loro doveri e cerca di conciliarli. Se le misure di mediazione o di ammonimento non conducono all’obiet- tivo, il giudice, nel quadro delle istanze presentate, deve adottare le effettive misure di protezione di cui agli articoli 15–17 (analogamente agli art. 173 segg. CC; cfr. art. 172 cpv. 3 CC)150. Come nella procedura a tutela dell’unione coniugale, il giudice decide in merito alle misure corrispondenti nella procedura sommaria (cfr. art. 307b PP-CPC e cfr. n. 0). Per analogia all’articolo 172 capoverso 3 CC, nella procedura giudiziaria per la pro- tezione del PACS (come nella procedura a tutela dell’unione coniugale), si applicano le disposizioni relative alla protezione della personalità contro la violenza, minacce o insidie (art. 28 segg. CC). Sulla base delle suddette disposizioni, l’attore può richie- dere che contro l’autore della lesione sia pronunciato un divieto di avvicinamento, di accesso a un perimetro determinato o di mettersi in contatto con lui oppure la sua sorveglianza elettronica (cfr. art. 28b e 28c CC)151.
Art. 15 Misure durante la convivenza Durante la convivenza, i partner possono ottenere le stesse misure giudiziarie che val- gono per i coniugi e che sono rette per analogia dagli articoli 173, 174 e 178 CC, con i seguenti effetti giuridici:
149 Cfr. Roland Fankhauser, KuKo ZGB, n. 10 relativo all’art. 166 CC; Bernhard Isen- ring/Martin A. Kessler, BSK ZGB I, n. 27 relativo all’art. 166 CC; cfr. anche Michael Schlumpf/Christian Fraefel, CHK ZGB, n. 10 relativo all’art. 166 CC, ciascuno con ulte- riori riferimenti. 150 Cfr. Tarkan Göksu, CHK ZGB, n. 3 relativo all’art. 172 CC; Philipp Maier/Ivo Schwan- der, BSK ZGB I, n. 12 relativo all’art. 172 CC.
151 Cfr. a riguardo Philipp Maier/Ivo Schwander, BSK ZGB I, n. 11a–11c relativo
all’art. 172 CC.
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– in primo luogo, un partner può richiedere al giudice di stabilire in modo vin- colante le prestazioni pecuniarie per il mantenimento della famiglia e la di- sposizione dei pagamenti (cfr. art. 173 CC). Lo stesso si applica anche per la determinazione e la richiesta della somma a libera disposizione secondo l’ar- ticolo 8 capoverso 2 PP-LPACS in combinato disposto con l’articolo 164 CC; – in secondo luogo, un partner può ricorrere al giudice affinché l’altra persona sia privata del potere di rappresentanza dell’unione in tutto o in parte (cfr. art. 174 CC); – in terzo luogo, un partner può richiedere al giudice che l’altra persona non possa più disporre di determinati beni, a meno che l’attore non abbia dato il suo consenso (cfr. art. 178 CC; p. es. blocco dei beni presso le banche o so- cietà di assicurazioni).
Art. 16 Organizzazione della vita separata La presente disposizione stabilisce nel capoverso 1 che ogni partner è autorizzato a sospendere la comunione domestica. Si rinuncia alla disposizione prevista dall’arti- colo 175 CC secondo cui per la sospensione della comunione domestica è necessario che la personalità del richiedente sia messa in grave pericolo. Si tratta di una condi- zione obsoleta che, secondo l’opinione dominante, non è più presupposta nemmeno per la sospensione della comunione domestica dei coniugi152. Come i coniugi, anche i partner di un PACS che si separino devono poter richiedere a un giudice di regolamentare la vita separata. Il PACS può essere sì sciolto unilate- ralmente in qualsiasi momento, ma ciò non significa che ogni separazione sia fondata su una volontà di scioglimento. In particolare in caso di coinvolgimento di figli, fra la separazione e lo scioglimento può intercorrere un certo periodo di tempo in cui è ne- cessario organizzare la vita separata. Le misure giudiziarie che possono essere richieste secondo il capoverso 2 in caso di sospensione della comunione domestica si rifanno alle misure a tutela dell’unione co- niugale di cui all’articolo 176 CC: in primo luogo, il partner può richiedere al giudice di stabilire i contributi di mantenimento secondo l’articolo 8 che gli sono dovuti e quelli destinati ai i figli (lett. a). In secondo luogo, uno dei partner può richiedere al giudice di regolamentare l’utilizzo dell’abitazione e delle suppellettili domestiche se i figli vivono nell’abitazione della famiglia (lett. b). Non è rilevante né che si tratti di figli in comune o meno né il loro numero. È invece determinante se l’abitazione rap- presenta il centro di vita anche per i figli o il luogo in cui vivono. Il capoverso 3 prevede che, se i partner hanno figli minorenni, il giudice prenda le misure necessarie secondo le disposizioni sugli effetti della filiazione. Tali misure si riferiscono in particolare all’autorità parentale (art. 296 CC), alla custodia (art. 301a CC) nonché alla partecipazione alla cura dei figli o alle relazioni personali (art. 273 segg. CC).
152 Cfr. Roland Fankhauser, KuKo ZGB, n. 2 relativo all’art. 175 con ulteriori riferimenti nonché n. 2 relativo all’art. 176 CC; cfr. anche Philipp Maier/Ivo Schwander, BSK ZGB I, n. 4 relativo all’art. 176 CC; cfr. anche il messaggio LUD, pag. 1214.
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Come i coniugi, anche i partner di un PACS possono far ordinare misure di esecuzione per far valere i propri diritti. Sulla base del capoverso 4, queste misure si orientano per analogia agli articoli 176a–177 CC e riguardano l’aiuto agli incassi e gli anticipi nonché la diffida ai debitori. Si applica per analogia anche l’articolo 178 CC sulle restrizioni del potere di disporre. Le misure disposte dal giudice per l’organizzazione del mantenimento fra i partner terminano con lo scioglimento del PACS. Per contro, le misure relative all’abitazione familiare e alle questioni legate ai figli perdurano per un certo periodo anche dopo lo scioglimento, se uno dei partner propone azione entro un dato termine per disciplinare gli effetti dello scioglimento stesso (cfr. art. 307e PP-CPC e il relativo commento al n. 5.2.3). Fra l’avvio di una procedura per l’organizzazione della vita separata e lo scioglimento del PACS o l’avvio di una procedura per regolamentare gli effetti dello scioglimento può trascorrere un breve arco di tempo. Per tenere conto di questa circostanza, l’arti- colo 307f PP-CPC prevede che un solo giudice decida riguardo alle due azioni e le congiunga se sono pendenti contemporaneamente (cfr. il commento all’articolo 307f PP-CPC al n. 5.2.3).
Art. 17 Modificazione delle circostanze Se cambiano le circostanze, il giudice adatta, su istanza di uno dei partner e in appli- cazione analoga dell’articolo 179 capoverso 1 CC, le misure prese per l’organizza- zione della vita separata o le sospende se la loro causa viene meno (cpv. 1). Sono quindi applicabili per analogia le disposizioni relative alla modificazione delle circo- stanze in caso di divorzio secondo l’articolo 134 CC (cfr. il rimando corrispondente nell’art. 179 cpv. 1 CC). Ciò vale anche per determinare chi è competente fra il giu- dice e l’autorità di protezione dei minori e degli adulti (APMA) secondo l’articolo 134 capoversi 3 e 4 CC: tale competenza dipende dall’eventuale accordo o disaccordo dei genitori. Se i genitori sono d’accordo sulle nuove questioni legate ai figli da regola- mentare, allora è competente l’APMA. In caso di controversie occorre una differen- ziazione: se il disaccordo riguarda soltanto le relazioni personali e la partecipazione alla cura, la nuova organizzazione compete all’APMA. Se invece vi sono altri punti controversi (fra cui p. es. il mantenimento), allora compete al giudice disciplinare tutte le nuove questioni (incl. relazioni personali e partecipazione alla cura)153. Se i partner tornano a convivere, le misure ordinate per la vita separata decadono, eccetto le misure di protezione del figlio (cpv. 2). Questa disposizione riprende l’arti- colo 179 capoverso 2 CC valido per i coniugi, con la differenza che l’eccezione men- zionata in relazione alla separazione dei beni per i coniugi non è invece rilevante per il PACS, poiché quest’ultimo non produce effetti in materia di regime dei beni.
153 Cfr. Christiana Fountoulakis, BSK ZGB I, n. 6 relativo all’art. 134 CC. Riguardo agli sforzi di riforma volti a uniformare la competenza di giudizio delle questioni riguardanti i figli a prescindere dallo stato civile dei genitori, cfr. il rapporto CF giurisdizione e proce- dure nel diritto di famiglia, pag. 76 seg. e 82 e le relative spiegazioni, consultabili all’indi- rizzo: www.bj.admin.ch > Stato & Cittadino > Progetti di legislazione in corso > Proce- dura in materia di diritto di famiglia.
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5.1.5 Capitolo 5: Scioglimento
Sezione 1: Condizioni e procedura
Art. 18 Dichiarazione di scioglimento Secondo il principio sancito dal capoverso 1, i partner possono sciogliere il PACS congiuntamente o unilateralmente. In caso di decisione comune la procedura è retta dall’articolo 19. Se invece lo scioglimento è richiesto da uno solo dei partner, si ap- plica la procedura secondo l’articolo 20. L’articolo 18 contiene norme generali sullo scioglimento. Chi desidera porre fine al proprio patto civile di solidarietà deve dichiarare presso l’ufficio di stato civile di voler sciogliere tale PACS (cpv. 1). A questo riguardo, il progetto preliminare prevede che la competenza dello scioglimento non debba spet- tare al giudice, bensì all’ufficio di stato civile del domicilio di uno dei partner. Può eventualmente trattarsi di un ufficio di stato civile diverso da quello che ha eseguito la registrazione del patto civile di solidarietà (cfr. art. 6) e presso cui – nel caso della variante 2 degli articoli 4–6 – il PACS è stato stipulato154. Ciò non rappresenta co- munque un problema, poiché tutti gli uffici di stato civile accedono al registro dello stato civile e possono eseguire l’iscrizione dello scioglimento. Chi intende sciogliere il PACS deve comparire personalmente presso l’ufficio di stato civile (cpv. 2, prima parte del periodo) e dichiarare sul posto che il PACS deve essere sciolto. È esclusa qualsiasi rappresentanza. In caso di dichiarazione comune, devono essere presenti entrambi i partner e manifestare congiuntamente la loro volontà di sciogliere il patto. Un’eccezione all’obbligo di comparire di persona analoga a quella prevista dall’articolo 70 capoverso 2 OSC dovrà essere disciplinata nell’OSC. La persona che desidera sciogliere il PACS deve presentare all’ufficio di stato civile i documenti necessari (in particolare un documento d’identità) e firmare la propria dichiarazione (cpv. 2, seconda parte del periodo). Tali documenti dovranno essere previsti nell’OSC. La dichiarazione di scioglimento è valida solo dopo l’autentica- zione della firma da parte del pubblico ufficiale competente. Di conseguenza, si pro- ducono gli effetti previsti dall’articolo 19 (in caso di scioglimento con dichiarazione comune) o dall’articolo 20 (in caso di scioglimento unilaterale). La Confederazione metterà a disposizione appositi moduli per la dichiarazione di scioglimento. Per quanto riguarda la firma della dichiarazione di scioglimento nonché l’autenticazione della firma si dovranno adattare gli articoli 18 e 18a OSC. Il capoverso 3 chiarisce che dopo la presentazione della dichiarazione di scioglimento l’ufficio dello stato civile competente spiega ai partner l’ulteriore procedura secondo gli articoli 19 e 20, informandoli in particolare sul termine di revoca (cfr. il commento seguente agli art. 19 e 20).
154 In caso di conclusione del patto civile di solidarietà, i partner possono scegliere libera- mente il luogo della conclusione e quindi della registrazione (cfr. il n. 5.1.2).
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Art. 19 Procedura in caso di dichiarazione comune Il capoverso 1 prevede in caso di dichiarazione comune che il patto civile di solida- rietà sia ancora valido per 30 giorni dopo che la coppia si è presentata congiuntamente di persona presso l’ufficio di stato civile e ha presentato la dichiarazione di sciogli- mento. Solo allo scadere del termine di 30 giorni il patto civile di solidarietà è consi- derato sciolto. Lo scioglimento è stabilito tramite una decisione dell’ufficio di stato civile. Per il calcolo del termine di 30 giorni, il PP-LPACS non prevede alcuna dispo- sizione di legge speciale. L’inizio e la fine di tale termine si calcolano quindi secondo le disposizioni generali per gli atti giuridici di cui agli articoli 77 e 78 CO, che, per esempio, si applicano per analogia anche al calcolo del termine di disdetta nel diritto di locazione o del periodo di separazione nel diritto matrimoniale secondo l’arti- colo 114 CC155. Secondo il capoverso 2, ciascuno dei partner può revocare la propria dichiarazione di scioglimento presso l’ufficio di stato civile entro 30 giorni. Ciò serve a garantire ai partner la possibilità di revocare decisioni frettolose dovute, per esempio, a una grave crisi, senza dover stipulare un nuovo PACS, con l’onere e i costi che ne conseguireb- bero. La revoca, come la dichiarazione di scioglimento, deve in linea di massima es- sere presentata presso l’ufficio di stato civile dai partner interessati comparsi perso- nalmente sul posto. L’ufficio competente è quello presso il quale è stata depositata la dichiarazione di scioglimento. La revoca comporta l’annullamento della dichiarazione di scioglimento, che quindi non produce più i suoi effetti giuridici. Nel caso in cui entrambe le parti revochino la loro dichiarazione, la procedura di scioglimento si con- sidera chiusa. Tuttavia, ciò non impedisce ai partner di depositare successivamente una nuova dichiarazione di scioglimento. Se la revoca è effettuata soltanto da un partner, la sua dichiarazione perde efficacia, mentre quella dell’altro partner mantiene i propri effetti. Riguardo all’ulteriore proce- dura, il capoverso 3 primo periodo stabilisce che la dichiarazione di scioglimento è considerata come presentata in modo unilaterale dall’altra persona al momento della revoca. In tal caso, l’ufficio di stato civile indica ai partner l’ulteriore procedura (cfr. art. 18 cpv. 3), che quindi si applica secondo l’articolo 20 (secondo periodo). En- trambe le persone vengono informate che, in seguito alla revoca di uno dei partner, è valida solo la dichiarazione di scioglimento dell’altro e che questa sarà quindi trattata come dichiarazione unilaterale. L’ufficio di stato civile fa inoltre notare ai partner che la dichiarazione ancora valida produrrà i suoi effetti per 30 giorni dopo la ricezione della dichiarazione congiunta e che, salvo revoca del secondo partner, porterà allo scioglimento del PACS (cfr. art. 20 cpv. 3).
155 Sull’applicabilità generale dell’art. 77 CO cfr. Rolf H. Weber, Die Erfüllung der Obliga- tion, Art. 68–96 OR, Schweizerisches Zivilgesetzbuch, Das Obligationenrecht, Allge- meine Bestimmungen, Berner Kommentar, 2a ed., Berna 2005 (BK OR), n. 5 relativo all’art. 77 CO; Ulrich G. Schroeter, BSK OR I, n. 5 relativo all’art. 77 CO. Per il diritto di locazione cfr. Roger Weber, BSK OR I, n. 1e relativo all’art. 266a CO.
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Art. 20 Procedura in caso di dichiarazione unilaterale La presente disposizione disciplina la procedura nel caso in cui lo scioglimento sia richiesto da uno solo dei partner. Dopo che questi ha firmato personalmente la dichia- razione presso l’ufficio di stato civile, l’ufficio notifica all’altro partner la dichiara- zione secondo il capoverso 1, indicando anche l’ulteriore procedura (cfr. art. 18 cpv. 3). La persona interessata prende atto della volontà del proprio partner di scio- gliere il PACS al più tardi con la ricezione di tale dichiarazione. Dopodiché il PACS resta valido ancora per 30 giorni (cpv. 2), a meno che il partner che ha chiesto lo scio- glimento non revochi la propria dichiarazione entro tale termine (cpv. 3). Questa pos- sibilità ha a sua volta lo scopo di permettere alla persona interessata di ritirare la di- chiarazione in seguito a una decisione affrettata dopo un’eventuale grave crisi e di portare avanti il PACS. Il termine di 30 giorni per la revoca inizia a decorrere dal giorno successivo al quale l’altro partner ha ricevuto la comunicazione dell’ufficio di stato civile relativa alla dichiarazione di scioglimento. Per determinare il momento della ricezione appare ragionevole (come nel caso di una disdetta nel diritto di loca- zione) basarsi sulla teoria della ricezione assoluta156. Allo scadere del termine di 30 giorni il PACS si considera sciolto. L’ufficio di stato civile constata lo sciogli- mento tramite decisione e prosegue quindi alla relativa iscrizione nel registro (art. 22). Gli effetti dello scioglimento si orientano agli articoli 23 e 24. Il capoverso 4 disciplina la situazione giuridica nel caso in cui entrambi i partner vo- gliano sciogliere il PACS, presentando tuttavia due dichiarazioni separate. In questo caso, la disposizione chiarisce che, in linea di massima, la dichiarazione presentata successivamente ha effetto soltanto se la prima dichiarazione è revocata. Lo scopo di questa norma consiste nell’evitare che la data di scioglimento possa essere posticipata da un’ulteriore dichiarazione unilaterale. La prima dichiarazione avvia la procedura secondo l’articolo 20. La dichiarazione viene quindi inviata all’altro partner e il PACS viene sciolto allo scadere del termine di revoca di 30 giorni. Se la dichiarazione viene revocata entro questo periodo, da questo momento ha effetto la dichiarazione del se- condo partner, avviando nuovamente la procedura secondo l’articolo 20. Di conse- guenza, l’ufficio di stato civile informa entrambe le parti della revoca, dell’efficacia assunta dalla dichiarazione unilaterale dell’altro partner e dell’ulteriore procedura. Con la ricezione di tale comunicazione inizia di nuovo un periodo di 30 giorni per la revoca della dichiarazione ancora valida.
Art. 21 Scioglimento per legge Il capoverso 1 disciplina i casi in cui il PACS viene sciolto per legge e lo scioglimento viene iscritto nel registro Infostar dall’ufficio di stato civile. Innanzitutto, il matrimo- nio deve prevalere sul PACS, che si considera sciolto se entrambe le persone che l’hanno stipulato si sposano fra loro (lett. a) o se uno dei partner contrae matrimonio
156 È determinante quindi il giorno in cui la dichiarazione è entrata nella sfera d’influenza del destinatario. Se non si verifica una consegna effettiva, la comunicazione si considera con- segnata dal momento in cui per il destinatario è possibile riceverla (ovvero quando viene depositata nella cassetta delle lettere o non appena può essere ritirata dall’ufficio postale). Cfr. DTF 143 III 15, consid. 4; 137 III 208, consid. 3.1.2; Lukas Polivka, Das schweizeri- sche Mietrecht, SVIT-Kommentar, 5a ed., Zurigo/Ginevra 2025, n. 19 relativo all’art. 273 CO.
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con una terza persona (lett. b). Di conseguenza, il PACS non costituisce un ostacolo al matrimonio, in linea con la concezione secondo cui il PACS deve rappresentare un «concubinato plus» e quindi un partenariato più debole rispetto al matrimonio. Infine il PACS viene sciolto per legge, come il matrimonio, quando uno dei partner muore (lett. c). Lo scioglimento del PACS ha effetto sempre nel momento in cui avviene l’evento. Gli effetti dello scioglimento sono retti dagli articoli 23 e 24. Nel caso in cui un PACS venga sciolto perché uno dei partner contrae matrimonio con una terza persona o muore, in determinate circostanze l’altro partner del PACS po- trebbe non esserne a conoscenza. Pertanto il capoverso 2 stabilisce che l’ufficio dello stato civile competente comunichi lo scioglimento all’altro partner. L’OSC determi- nerà qual è l’autorità competente.
Art. 22 Registrazione dello scioglimento Se il PACS è validamente sciolto, l’ufficio di stato civile iscrive lo scioglimento nel registro dello stato civile (primo periodo). Lo scioglimento, come la stipulazione, pro- duce effetti anche senza registrazione; questa produce tuttavia anche in questo caso determinati effetti giuridici, in particolare in relazione alla buona fede nelle relazioni commerciali (v. il commento all’art. 6). Inoltre, l’ufficio di stato civile fornisce a ognuno dei partner, su richiesta e dietro pagamento di un emolumento, un’attestazione dell’iscrizione dello scioglimento nel registro (secondo periodo), con la quale essi potranno dimostrare nei confronti di terzi, se necessario, che il patto civile di solida- rietà è sciolto. Solo per la variante 1 degli art. 4–6 (Stipulazione mediante atto pub- blico): non è necessario sottoporre l’autorità di stato civile all’obbligo di notificare lo scioglimento al notaio che ha documentato il PACS.
Sezione 2: Effetti
Art. 23 Questioni riguardanti i figli Secondo la presente disposizione, dopo lo scioglimento del patto civile di solidarietà, ciascun partner può chiedere al giudice di disciplinare i diritti e i doveri dei genitori secondo le disposizioni che reggono gli effetti della filiazione. Si applicano per ana- logia gli articoli 133 e 134 CC. L’articolo 133 prevede che il giudice disciplini in par- ticolare l’autorità parentale, la custodia, le relazioni personali o la partecipazione alla cura nonché il contributo di mantenimento; nel farlo, il giudice deve tenere in consi- derazione tutte le circostanze importanti per il bene del figlio. Il rimando all’arti- colo 134 CC riguarda il nuovo disciplinamento delle questioni legate ai figli in caso di modificazione delle circostanze. Si applica per analogia anche la regolamentazione delle competenze di cui all’articolo 134 capoversi 3 e 4. Per quanto riguarda il conte- nuto e l’interpretazione delle disposizioni, si rimanda al commento all’articolo 16. Si rinuncia a una disposizione speciale in merito alle relazioni personali nel caso in cui uno dei partner abbia dei figli da una precedente relazione.
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Art. 24 Abitazione familiare Variante 1 dell’art. 24 (Applicazione soltanto in caso di figli comuni) Se il patto civile di solidarietà viene sciolto, il giudice, come nel caso del divorzio, deve poter decidere in merito all’attribuzione dell’abitazione familiare. Diversamente dal matrimonio, questa regolamentazione si applica solo se nell’abitazione familiare vivono figli comuni. L’articolo 121 CC si deve applicare per analogia soltanto quando la presenza di figli comuni giustifica l’attribuzione dell’abitazione familiare a un part- ner. In questo senso, il campo d’applicazione è più ristretto rispetto all’articolo 121 CC. In caso di divorzio, il giudice può decidere in merito all’attribuzione dell’abita- zione familiare anche se i figli di uno dei partner o eventuali affiliati hanno il proprio centro di vita presso tale abitazione157. L’articolo 121 CC trova inoltre applicazione nel caso in cui a uno dei coniugi venga attribuita l’abitazione familiare non per la presenza dei figli, ma per altri gravi motivi. L’articolo 24 rinuncia a una disposizione simile, poiché si pone innanzitutto lo scopo di evitare che i figli comuni debbano la- sciare la propria dimora; la protezione di uno dei partner non è quindi prioritaria nell’attribuzione dell’abitazione. Ciò corrisponde alla concezione secondo cui il PACS è orientato alla durata della vita comune e deve perciò limitarsi a essa, anche nei suoi effetti giuridici (v. n. 4.5.2). Se le condizioni sono soddisfatte, il giudice può attribuire a uno soltanto dei partner i diritti e gli obblighi risultanti da un contratto di locazione relativo all’abitazione fa- miliare, purché si possa ragionevolmente esigerlo dall’altro partner (art. 121 cpv. 1 CC). Il partner ex locatario risponde solidalmente della pigione sino al momento in cui il rapporto di locazione cessa o può essere sciolto per contratto o per legge, ma in ogni caso durante due anni al massimo (art. 121 cpv. 2 CC). Se l’abitazione familiare appartiene a uno dei partner, il giudice può, alle medesime condizioni, attribuire all’al- tro un diritto d’abitazione, per una durata limitata e contro adeguata indennità (art. 121 cpv. 3 CC).
Variante 2 dell’art. 24 (Applicazione per tutti i figli) Se il patto civile di solidarietà viene sciolto, il giudice, come nel caso del divorzio, deve poter decidere in merito all’attribuzione dell’abitazione familiare. Questa rego- lamentazione si applica solo se nell’abitazione familiare vivono dei figli. L’arti- colo 121 CC si applica quindi per analogia quando la presenza di figli giustifica l’at- tribuzione dell’abitazione familiare a un partner. Si rinuncia alla possibilità di attri- buire l’abitazione a uno dei partner anche per altri gravi motivi, come invece è possi- bile nel caso del matrimonio. L’articolo 24 si pone innanzitutto lo scopo di evitare che i figli debbano lasciare la propria dimora; la protezione di uno dei partner non è quindi prioritaria nell’attribuzione dell’abitazione. Ciò corrisponde alla concezione secondo cui il PACS è orientato alla durata della vita comune e deve perciò limitarsi a essa, anche nei suoi effetti giuridici (cfr. n. 4.5.2).
157 Andrea Büchler, Berner Kommentar, Band I: ZGB FamKomm, 4a ed., Berna 2022, n. 9 relativo all’art. 121 CC; GLOOR URS, BSK ZGB I, n. 5 relativo all’art. 121 CC.
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Come nel caso nel matrimonio, non si presuppone che per l’attribuzione dell’abita- zione familiare i partner vi vivano con i loro figli comuni. La disposizione trova ap- plicazione anche se i figli di uno dei partner o eventuali affiliati hanno il proprio centro di vita presso tale abitazione158. Se le condizioni sono soddisfatte, il giudice può at- tribuire a uno soltanto dei partner i diritti e gli obblighi risultanti da un contratto di locazione relativo all’abitazione familiare, purché si possa ragionevolmente esigerlo dall’altro partner (art. 121 cpv. 1 CC). Il partner ex locatario risponde solidalmente della pigione sino al momento in cui il rapporto di locazione cessa o può essere sciolto per contratto o per legge, ma in ogni caso durante due anni al massimo (art. 121 cpv. 2 CC). Se l’abitazione familiare appartiene a uno dei partner, il giudice può, alle mede- sime condizioni, attribuire all’altro un diritto d’abitazione, per una durata limitata e contro adeguata indennità (art. 121 cpv. 3 CC).
5.1.6 Capitolo 6: Rapporto con il patto civile di solidarietà
secondo il diritto cantonale e conversione Attualmente in due Cantoni è possibile stipulare un patto civile di solidarietà secondo il diritto cantonale che produce effetti esclusivamente nel diritto pubblico cantonale (cfr. n. 1.2.3). Il presente capitolo disciplina il rapporto fra il nuovo PACS federale secondo il progetto preliminare e il PACS dei Cantoni di Ginevra e Neuchâtel.
Art. 25 Principi Secondo il capoverso 1, a partire dall’entrata in vigore della legge federale sul patto civile di solidarietà non sarà più possibile stipulare nuovi patti civili di solidarietà secondo il diritto cantonale. Ciò chiarisce che gli istituti giuridici per le coppie do- vranno essere disciplinati nel diritto federale in maniera completa. L’obiettivo è evi- tare che, in futuro, a livello federale e cantonale coesistano istituiti giuridici parago- nabili in materia di convivenza. D’altra parte, sulla base del capoverso 2, i patti civili di solidarietà cantonali già esi- stenti rimangono validi, secondo il diritto cantonale, a meno che non venga effettuata una conversione secondo l’articolo 26 (cfr. il commento a tale disposizione di cui di seguito). Un sistema analogo è stato scelto al momento dell’introduzione del matri- monio per tutte le coppie rispetto alle unioni domestiche registrate esistenti. Le per- sone interessate devono poter scegliere autonomamente se portare avanti il proprio patto civile di solidarietà cantonale esistente con i rispettivi effetti giuridici cantonali o se convertirlo in un PACS federale con effetti giuridici in parte diversi. È stata valutata, e infine respinta, l’alternativa che avrebbe previsto di convertire d’uf- ficio i patti civili di solidarietà stipulati secondo il diritto cantonale in PACS federali due anni dopo l’entrata in vigore della legge PACS. Le persone interessate avrebbero sì potuto rinunciare alla conversione (cosiddetta procedura «opt-out»), ma il loro patto civile di solidarietà cantonale sarebbe comunque stato sciolto d’ufficio allo scadere
158 Andrea Büchler, Berner Kommentar, Band I: ZGB FamKomm, 4 a ed., Berna 2022, n. 9 relativo all’art. 121 CC; GLOOR URS, BSK ZGB I, n. 5 relativo all’art. 121 CC.
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dei due anni. Questa disposizione avrebbe di conseguenza impedito ai partner di por- tare avanti il PACS cantonale che avevano stipulato già prima dell’entrata in vigore della legge PACS. Pertanto, sarebbe stata loro negata la libertà di mantenere la forma relazionale inizialmente scelta, mettendo così in dubbio la compatibilità con il diritto costituzionale del rispetto della vita privata e familiare (art. 13 Cost.) nonché con l’ar- ticolo 8 della Convenzione del 4 novembre 1950159 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) (cfr. n. 7.2).
Art. 26 Dichiarazione di conversione Con la presente disposizione, che si orienta all’articolo 35 LUD, i partner ottengono la possibilità di convertire il proprio patto civile di solidarietà cantonale in un PACS federale (cosiddetta procedura «opt-in»). Il capoverso 1 presuppone alla conversione la condizione per cui i partner dichiarino congiuntamente davanti all’ufficiale di stato civile del luogo in cui è stato stipulato il patto civile di solidarietà cantonale che desiderano convertire quest’ultimo in un PACS federale. Poiché attualmente i patti civili di solidarietà cantonali sono possibili soltanto nei Cantoni di Neuchâtel e di Ginevra (cfr. n. 1.2.3), la conversione è presa in considerazione esclusivamente in tali Cantoni. La dichiarazione di conversione deve essere possibile in qualunque momento finché esiste un PACS secondo il diritto cantonale. Il capoverso 2 stabilisce che i partner devono documentare personalmente la propria volontà di effettuare la conversione presso l’ufficio di stato civile. Devono inoltre provare la loro identità e l’esistenza del patto civile di solidarietà cantonale per mezzo di documenti e firmare la dichiarazione di conversione. La conversione può essere effettuata e registrata (cfr. art. 27 cpv. 2) solo se i partner sono già iscritti nel registro dello stato civile. In caso contrario, essi devono prima essere rilevati nel registro dello stato civile secondo l’articolo 15a capoverso 1 OSC. Poiché le condizioni fissate per i patti civili di solidarietà cantonali corrispondono in larga misura a quelle previste dalla legge PACS per la stipulazione, non è necessario che l’ufficio di stato civile le verifichi nuovamente in occasione della conversione.
Art. 27 Effetti della conversione Il capoverso 1 stabilisce che i patti civili di solidarietà cantonali si considerano con- vertiti non appena è presente la dichiarazione di conversione, ovvero questa viene firmata, ricevuta dall’ufficiale di stato civile e la firma viene autenticata. Da questo momento, la conversione è valida. Il PACS federale si considera quindi stipulato e, allo stesso tempo, il patto civile di solidarietà cantonale è sciolto d’ufficio. Per quanto riguarda la firma della dichiarazione di conversione nonché l’autenticazione della firma si dovrà adattare l’articolo 18 OSC. Secondo il capoverso 2 la conversione, come la stipulazione di un PACS, viene iscritta dall’ufficio di stato civile competente nel registro Infostar (primo periodo). Su
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richiesta e dietro pagamento di un emolumento, l’ufficio fornisce ai partner un’atte- stazione della conversione del patto civile di solidarietà cantonale in un PACS fede- rale (secondo periodo). Il capoverso 3 stabilisce che l’ufficio di stato civile deve occuparsi di informare l’au- torità cantonale competente per la registrazione in merito alla conversione e al conse- guente scioglimento. In base alla situazione giuridica vigente, la gestione del registro dei patti civili di solidarietà cantonali è affidata nel Cantone di Neuchâtel alla cancel- leria di stato e nel Cantone di Ginevra al servizio responsabile dello stato civile e delle autenticazioni («Service État civil et légalisations dans le canton»; cfr. il n. 1.2.3).
5.1.7 Capitolo 7: Disposizioni finali
Art. 28 Disposizioni d’esecuzione Variante 1 degli articoli 4–6 (Stipulazione mediante atto pubblico) Il Consiglio federale dovrà emanare le disposizioni di esecuzione, in particolare rela- tive alla registrazione del PACS, alla procedura di scioglimento e alla conversione dei patti civili di solidarietà cantonali. Tali disposizioni di esecuzione necessiteranno nello specifico di un adattamento e un’integrazione dell’ordinanza sullo stato civile nonché dell’ordinanza sugli emolu- menti in materia di stato civile. Il PACS deve essere rilevato nell’elenco dei dati iscritti nel registro dello stato civile. Riguardo alla procedura si dovrà concretizzare soprattutto quale autorità dello stato civile riceverà la comunicazione del notaio rela- tiva alla stipulazione del PACS (n. 5.1.2). Sono altrettanto necessarie disposizioni di esecuzione anche in relazione allo scioglimento e, più nello specifico, per quanto ri- guarda la procedura, la firma della dichiarazione, l’autenticazione nonché la sua regi- strazione. Si dovranno non solo indicare i documenti necessari per lo scioglimento, ma anche integrare i dati iscritti nel registro dello stato civile (n. 5.1.5). Lo stesso vale per la procedura e la registrazione della conversione. Variante 2 degli articoli 4–6 (Stipulazione presso l’ufficio di stato civile) Il Consiglio federale dovrà emanare le disposizioni di esecuzione, in particolare rela- tive alla stipulazione e alla registrazione del PACS, alla procedura di scioglimento e alla conversione dei patti civili di solidarietà cantonali. Tali disposizioni di esecuzione necessiteranno nello specifico di un adattamento e un’integrazione dell’ordinanza sullo stato civile nonché dell’ordinanza sugli emolu- menti in materia di stato civile. Il PACS deve essere rilevato nell’elenco dei dati iscritti nel registro dello stato civile. Per quanto riguarda la procedura, sono necessarie disposizioni di esecuzione sia in relazione alla stipulazione sia allo scioglimento. Tali disposizioni concernono nello specifico i documenti necessari, la firma delle rispettive dichiarazioni, la documentazione dell’atto e la registrazione. Lo stesso vale per la pro- cedura e la registrazione della conversione.
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Art. 29 Modifica di altri atti normativi La modifica di altri atti normativi del diritto federale è disciplinata nell’allegato. Tali modifiche riguardano il CC (n. 5.2.1), il CO (n. 5.2.2), il CPC (n. 0), la LEF (n. 5.2.4), la LDIP (n. 5.2.5), la legge federale del 20 dicembre 1946160 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS, n. 5.2.6) nonché la legge federale del 25 giu- gno 1982161 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP, n. 5.2.7).
Art. 30 Diritto cantonale Questa disposizione stabilisce esplicitamente che i Cantoni possono prevedere ulte- riori effetti giuridici per il PACS nel loro ambito di competenza, per esempio in ambiti quali l’imposizione cantonale o gli aiuti sociali. Tale norma consente in particolare ai Cantoni di Neuchâtel e di Ginevra di stabilire gli effetti giuridici attualmente validi per i PACS cantonali anche per i patti civili di solidarietà secondo la legge PACS (cfr. n. 4.5.3.1).
Art. 31 Referendum ed entrata in vigore Trattandosi di una legge federale, il nuovo diritto sottostà a referendum facoltativo (cpv. 1). Spetta al Consiglio federale determinarne l’entrata in vigore (cpv. 2).
5.2 Modifica di altre leggi federali
5.2.1 Codice civile svizzero (CC)
Il PACS deve avere gli stessi effetti del matrimonio per quanto riguarda la rappresen- tanza di partner incapaci di discernimento. Pertanto, si devono adattare diverse dispo- sizioni del CC.
Art. 374 cpv. 1 e 3, 376 nonché 378 cpv. 1 n. 3 L’articolo 374 CC disciplina le condizioni e l’estensione della rappresentanza legale di un coniuge o di un partner registrato incapace di discernimento. Il coniuge o partner registrato che vive in comunione domestica con una persona che diviene incapace di discernimento o le presta personalmente regolare assistenza ha per legge un diritto di rappresentanza se non sussiste un mandato precauzionale né una corrispondente cura- tela. Questa norma deve trovare applicazione anche per il PACS, perciò alle persone con diritto di rappresentanza di cui al capoverso 1 si deve aggiungere il partner che ha stipulato un PACS con la persona incapace di discernimento. Logicamente, occorre adattare anche il capoverso 3 della disposizione. Per gli atti giuridici inerenti all’am- ministrazione straordinaria dei beni, il partner (come il coniuge) deve ottenere il con- senso dell’autorità di protezione degli adulti. Si propone quindi di riutilizzare anche nel capoverso 3 il concetto generale di «persona con diritto di rappresentanza». Sulla
160 RS 131.10 161 RS 831.40
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base di tali adattamenti nell’articolo 374 CC, anche l’articolo 375 CC (sull’esercizio del diritto di rappresentanza) e il rimando ivi contenuto alle norme sul mandato sono applicabili per analogia alle coppie che hanno stipulato un PACS. Si deve inoltre adattare di conseguenza l’articolo 376 affinché trovino applicazione per i partner legati da un patto civile di solidarietà anche le norme relative all’inter- vento dell’autorità di protezione degli adulti. A tal fine si propone di utilizzare il con- cetto generale di «persona con diritto di rappresentanza» – secondo la definizione di cui all’articolo 374 capoverso 1 – anche nell’articolo 376 capoversi 1 e 2, affinché sia compreso anche il partner che ha stipulato un PACS con una persona incapace di di- scernimento. I partner di un patto civile di solidarietà devono avere gli stessi diritti dei coniugi anche in relazione alla rappresentanza in caso di provvedimenti medici. L’arti- colo 378 CC disciplina in un sistema a cascata le persone con diritto di rappresentanza in caso di provvedimenti medici. Al terzo posto viene menzionato «il coniuge o part- ner registrato che vive in comunione domestica con la persona incapace di discerni- mento o le presta di persona regolare assistenza» (cpv. 1 n. 3). Al fine di chiarire che in questo ambito il PACS deve essere equiparato al matrimonio, si propone un’inte- grazione in questo senso del capoverso 1 numero 3. Attualmente sono in fase di revisione diverse disposizioni in materia di diritto della protezione degli adulti e in particolare anche la regolamentazione del diritto legale di rappresentanza secondo gli articoli 374, 376 e 378 CC. Il Consiglio federale ha elabo- rato un progetto specifico per la modifica del CC e adottato il messaggio corrispon- dente162 il 5 dicembre 2025163. Le disposizioni qui proposte devono quindi essere coordinate con tale revisione.
5.2.2 Codice delle obbligazioni
5.2.2.1 Prescrizione
Art. 134 cpv. 1 n. 3ter Per la durata del PACS, i partner devono essere equiparati ai coniugi in ambito di debiti e crediti fra loro (cfr. il commento all’art. 10 al n. 5.1.3). Alla luce di ciò, si propone di adattare anche la disposizione di prescrizione dell’articolo 134 capo- verso 1 CO e di integrarla con un nuovo numero 3ter. Come per i crediti fra i coniugi, il termine di prescrizione non deve cominciare durante la durata dell’unione nemmeno per i crediti fra i partner che hanno stipulato un PACS oppure, se è già cominciato, deve restare sospeso.
162 Messaggio del Consiglio federale del 5 dicembre 2025 concernente una modifica del Co- dice civile svizzero (Protezione degli adulti), FF 2026 37. 163 Cfr. il comunicato stampa del Consiglio federale del 5 dicembre 2025, consultabile all’in- dirizzo: www.admin.ch > Informazioni per i giornalisti > Comunicati stampa e discorsi > Il Consiglio federale intende modificare alcuni punti del diritto della protezione degli adulti.
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5.2.2.2 Abitazione familiare
Variante 1 degli articoli 266m capoverso 3, 266n e 273a capoverso 3 PP-OR (Prote- zione nel rapporto con il locatore)
Per la durata del PACS, i partner che lo hanno stipulato devono per coerenza essere equiparati giuridicamente ai coniugi per quanto riguarda l’abitazione familiare (cfr. il commento all’art. 11 al n. 5.1.3). L’equiparazione richiede di adattare il CO. Le di- sposizioni del CO elencate di seguito regolamentano il rapporto dei partner con il lo- catore, nel quadro dei diritti e degli obblighi relativi a un’abitazione familiare, alla stessa stregua del caso dei coniugi.
Art. 266m cpv. 3 L’articolo 266m CO disciplina la disdetta di un’abitazione familiare da parte del con- duttore nel caso in cui vi abitino persone sposate. Anche nel caso in cui il conduttore sia uno solo dei coniugi, per la disdetta di un’abitazione familiare è necessario il con- senso esplicito dell’altro coniuge, come si evince già dall’articolo 169 CC. La disdetta deve essere firmata da entrambe le persone. Il coniuge che non può ottenere questo consenso, o cui il consenso è negato senza valido motivo, può ricorrere al giudice. Questa norma deve applicarsi anche ai partner che hanno stipulato un PACS. Si pro- pone pertanto di integrare l’articolo 266m capoverso 3, che a sua volta rimanda alle disposizioni di cui ai capoversi 1 e 2.
Art. 266n L’articolo 266n CO disciplina la disdetta di un’abitazione familiare da parte del lo- catore nel caso in cui il locatario sia sposato. In questo caso, la disdetta da parte del locatore nonché l’eventuale imposizione di un termine di pagamento con comminato- ria di disdetta (art. 257d CO) devono essere notificate separatamente non solo al con- duttore, ma anche al suo coniuge. Questa disposizione deve ora applicarsi per analogia anche se il locatario ha stipulato un PACS con un’altra persona. Si propone quindi di integrare in questo senso l’articolo 266n. La disdetta che non osserva le prescrizioni legali di forma previste dagli articoli 266l– 266n è nulla (art. 266o CO). Ciò deve applicarsi anche alle nuove prescrizioni relative al PACS, ma a tal fine non è necessario adattare l’articolo 266o. Nell’ambito dei lavori di attuazione l’articolo 59 OSC dovrebbe essere adeguato in modo tale che l’autorità dello stato civile possa divulgare a privati non solo i dati dello stato civile, ma anche la registrazione di un PACS, sempreché siano soddisfatte le condizioni legali (cfr. n. 4.4). In tal modo anche il locatore potrebbe, se del caso, informarsi sull’esistenza di un PACS stipulato fra i locatari.Art. 273a cpv. 3 L’articolo 273a CO garantisce che entrambi i coniugi abbiano la possibilità di rivol- gersi al giudice se il locatore mira a terminare il rapporto di locazione relativo all’abi- tazione familiare. Sia il locatario sia il suo coniuge possono, indipendentemente l’uno dall’altro, contestare la disdetta presso l’autorità di conciliazione entro 30 giorni dalla ricezione, chiedere la protrazione della locazione ed esercitare tutti gli altri diritti che
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competono al conduttore in caso di disdetta. Le convenzioni concernenti la protra- zione della locazione sono valide soltanto se concluse con entrambi i coniugi. Al fine di equiparare i partner di un PACS ai coniugi per quanto riguarda l’abitazione fami- liare, la disposizione al capoverso 3 deve essere integrata chiarendo che le regolamen- tazioni sancite nei capoversi 1 e 2 devono applicarsi per analogia anche al PACS. Variante 2 degli articoli 266m capoverso 3, 266n e 273a capoverso 3 PP-OR (Nes- suna protezione nel rapporto con il locatore) Per quanto riguarda il PACS, si intende rinunciare a un adeguamento o a un’integra- zione delle disposizioni del CO in materia di locazione applicabili ai coniugi nell’am- bito del rapporto con il locatore (art. 266m–o e 273a CO). Tali disposizioni non do- vrebbero essere applicabili al PACS, poiché nella prassi possono già essere problematiche per i coniugi. Questo significa che la disdetta del contratto di locazione dell’abitazione familiare da parte del locatore, così come la fissazione di un termine di pagamento con comminatoria di disdetta, devono essere notificate unicamente al locatario titolare e non è necessaria una notifica separata al partner. Inoltre, la disdetta dell’abitazione familiare da parte del locatario titolare dovrebbe essere valida anche senza il consenso del partner. Nel rapporto tra i partner che hanno stipulato un PACS, tuttavia, dare la disdetta senza il consenso del partner continuerebbe a comportare una violazione dell’articolo 11 PP-LPACS.
Questa variante tiene conto del fatto che le norme vigenti applicabili ai coniugi pos- sono già oggi causare difficoltà, in quanto il locatore a volte non sa se il locatario o la locataria siano sposati e se il o la coniuge viva nell’abitazione in questione. Tale pro- blematica si porrebbe in misura ancora maggiore anche nel caso dei partner che hanno stipulato un PACS, motivo per cui si dovrebbe rinunciare all’applicazione per analo- gia di tali norme al PACS.
5.2.3 Codice di procedura civile (CPC)
Il nuovo istituto giuridico del PACS rende necessario il Codice di procedura civile in relazione a competenza, costi, eccezioni al tentativo di conciliazione, misure giudizia- rie (art. 14–17 PP-LPACS), agli effetti dello scioglimento (art. 23 e 24 PP-LPACS) nonché all’azione di nullità (art. 7 PP-LPACS).
Art. 24a Istanze e azioni nell’ambito del patto civile di solidarietà (PACS) Il CPC deve essere integrato da una norma generale sulle competenze per le contro- versie relative al PACS in un nuovo articolo 24a. Perciò, per le istanze e le azioni nell’ambito del PACS, incluse le istanze di provvedimenti cautelari, deve essere im- perativo il foro del domicilio di una parte, come nel caso di controversie matrimoniali.
Art. 107 cpv. 1 lett. dbis Al fine di garantire che il giudice possa prescindere dai principi di ripartizione e ri- partire le spese giudiziarie secondo equità in anche in cause in materia di PACS, si
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propone di includere le procedure corrispondenti in una nuova lettera dbis dell’arti- colo 107 capoverso 1 CPC. Nella situazione giuridica attuale, sono possibili deroghe anche in caso di procedure in materia di diritto di famiglia (in particolare tutela dell’unione coniugale, divorzio e protezione dei figli) e di unioni domestiche regi- strate.
Art. 198 lett. dbis Come nella procedura di divorzio, anche nella procedura di regolamento degli effetti dello scioglimento di un PACS non deve avere luogo una procedura di conciliazione ai sensi dell’articolo 197 CPC. Un’eccezione all’obbligo di conciliazione deve essere prevista anche in relazione alla procedura di dichiarazione di nullità del patto civile di solidarietà (art. 7 PP-LPACS) – come per la nullità del matrimonio. Si propone quindi di integrare le eccezioni previste dall’articolo 198 CPC con una nuova lettera dbis. La procedura di regolamentazione degli effetti dello scioglimento si orienta agli arti- coli 307d segg. PP-CPC, mentre quella di dichiarazione di nullità all’articolo 307j PP- CPC.
Nuovo titolo prima dell’art. 307b Analogamente alle regolamentazioni per l’unione domestica registrata (titolo ottavo, art. 305 segg. CPC), si propone di inserire dopo tali disposizioni il nuovo titolo «Titolo ottavobis: Procedura in materia di PACS» per il disciplinamento delle particolarità procedurali per le questioni giudiziarie relative al PACS. Il nuovo titolo ottavobis relativo al PACS deve essere suddiviso in due capitoli. Il primo deve recitare il nuovo titolo «Capitolo 1: Pratiche della procedura sommaria» per disciplinare quindi l’applicazione della procedura sommaria nell’articolo 307b e le particolarità procedurali nell’articolo 307c. Il secondo capitolo disciplina la proce- dura per il regolamento degli effetti dello scioglimento e in caso di azione di nullità.
Art. 307b Campo d’applicazione Per le pretese derivanti dal PACS durante la convivenza e in caso di sospensione della comunione domestica, in linea di massima e analogamente alla procedura di tutela dell’unione coniugale, si deve applicare la procedura sommaria. Tale principio viene sancito nel nuovo articolo 307b CPC e integrato con i casi d’applicazione corrispon- denti. Pertanto, la procedura sommaria è applicabile: – alla fissazione di dilazioni di pagamento per la compensazione di debiti tra i partner nonché per la prestazione di garanzie secondo l’articolo 10 PP- LPACS in combinato disposto con l’articolo 203 capoverso 2 CC (lett. a); – all’autorizzazione a un partner a disporre dell’abitazione familiare secondo l’articolo 11 PP-LPACS in combinato disposto con l’articolo 169 capoverso 2 CC (lett. b); – all’estensione del potere di un partner di rappresentare il patto secondo l’arti- colo 13 PP-LPACS in combinato disposto con l’articolo 166 capoverso 2 nu- mero 1 CC (lett. c);
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– alle misure giudiziarie secondo gli articoli 14–17 PP-LPACS in combinato disposto con gli articoli 173–174 e 176a–179 CC (lett. d).
Art. 307c Procedura Il nuovo articolo 307c CPC prevede che le particolarità procedurali valide per la pro- cedura a tutela dell’unione coniugale di cui agli articoli 272 e 273 CPC debbano ap- plicarsi in linea di massima anche alle questioni relative al PACS. Ciò significa che: – si applica il principio inquisitorio (art. 272 CPC); – il giudice convoca un’udienza, a meno che i fatti non siano chiari o non con- troversi in base agli atti scritti delle parti (art. 273 cpv. 1 CPC); – le parti devono comparire personalmente davanti al giudice, a meno che questi non le dispensi perché impedite da malattia, età avanzata o altri motivi gravi (art. 273 cpv. 2 CPC); – il giudice cerca innanzitutto di mediare fra le parti e indurle a un’intesa (art. 273 cpv. 3 CPC).
Nuovo titolo prima dell’art. 307d Gli articoli 307d–307i PP-CPC disciplinano la procedura giudiziaria riguardo il rego- lamento degli effetti dello scioglimento. Le nuove disposizioni del CPC non preve- dono regolamentazioni specifiche sullo scioglimento, poiché lo scioglimento del PACS davanti all’ufficio di stato civile avviene applicando una procedura speciale (cfr. art. 18 segg. PP-LPACS). Lo scioglimento produce effetti solo se sono coinvolti dei figli. Tali effetti dello scioglimento si limitano, secondo gli articoli 23 e 24, alle questioni legate ai figli e all’organizzazione dell’abitazione familiare. Non esistono altri diritti per il periodo successivo allo scioglimento del PACS. L’articolo 307j disciplina la procedura in caso di azione di nullità del PACS da parte delle autorità secondo l’articolo 7 PP-LPACS. Si propone di disciplinare le due pro- cedure in un capitolo unico dal titolo «Capitolo 2: Effetti dello scioglimento e azione di nullità», suddividendolo in due sezioni («Sezione 1: Effetti dello scioglimento» e «Sezione 2: Azione di nullità»).
Osservazioni preliminari sugli articoli 307d–307i I principi e lo svolgimento della procedura di regolamentazione degli effetti dello scioglimento devono essere simili alla procedura di divorzio su azione di un coniuge. Poiché tuttavia esistono differenze rilevanti in alcuni punti (in particolare riguardo allo scioglimento stesso e all’estensione degli effetti), un rimando all’insieme delle disposizioni della procedura di divorzio, com’è previsto per lo scioglimento dell’unione domestica registrata, non sarebbe opportuno. Pertanto si propone di pre- vedere disposizioni specifiche per gli effetti dello scioglimento, che si orientino in buona parte a quelle dell’azione di divorzio.
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Art. 307d Proposizione dell’azione Se il PACS viene sciolto e i genitori non concordano sugli effetti dello scioglimento di cui agli articoli 23 e 24 PP-LPACS (questioni riguardanti i figli o abitazione fami- liare), i partner, secondo il capoverso 1, possono proporre azione dinanzi al giudice per disciplinare tali aspetti. Come nel caso dell’azione di divorzio, per l’avvio della procedura si deve proporre azione dinanzi al giudice senza procedura di conciliazione (art. 198 lett. dbis PP-CPC). Al fine di garantire la certezza del diritto, il capoverso 1 prevede un termine per la proposizione dell’azione relativa al disciplinamento degli effetti dello scioglimento. I partner devono sapere dopo un certo periodo se l’altro partner intende far valere pre- tese in seguito allo scioglimento del PACS, in particolare riguardo all’abitazione fa- miliare. Il termine per presentare azione è di sei mesi dallo scioglimento presso l’uf- ficio di stato civile. I capoversi 2 e 3 disciplinano il contenuto necessario dell’azione in analogia con le disposizioni dell’azione di divorzio di cui all’articolo 290 CPC, per cui l’azione non necessita di motivazione scritta e deve contenere le seguenti informazioni: – i nomi e gli indirizzi dei partner, nonché la designazione dei loro eventuali rappresentanti (lett. a); – le conclusioni relative all’abitazione familiare e agli interessi dei figli (lett. b); – i documenti giustificativi (lett. c); – la data e le firme (lett. d).
Art. 307e Durata delle misure per l’organizzazione della vita separata Se un giudice ha già pronunciato misure concernenti l’organizzazione della vita sepa- rata in relazione all’abitazione familiare e agli interessi dei figli, queste sono mante- nute, secondo il capoverso 1, per tutta la durata della procedura di organizzazione degli effetti dello scioglimento (primo periodo) – analogamente alle misure a tutela dell’unione coniugale durante la procedura di divorzio164. La modifica o la revoca delle misure di protezione competono al giudice che decide in merito agli effetti dello scioglimento (secondo periodo). Le misure terminano al più tardi quando il giudice ha deciso in merito agli effetti nella sentenza finale o la procedura per il disciplina- mento degli effetti viene chiusa in altra maniera, in particolare tramite un accordo. L’eventuale obbligo di mantenimento al partner dopo la separazione (art. 16 cpv. 2 lett. a) termina già con lo scioglimento. Il capoverso 2 stabilisce che le misure per l’organizzazione della vita separata, comprese quelle relative all’abitazione familiare e alle questioni legate ai figli, decadono se nessuno dei partner propone azione per disciplinare tali effetti dello scioglimento entro il termine di sei mesi di cui all’articolo 307d capoverso 1. L’organizzazione dell’abitazione familiare non potrà più essere quindi oggetto di un’azione, mentre per il disciplinamento delle questioni legate ai
164 Cfr. a riguardo DTF 148 III 95, consid. 4.2 con ulteriori riferimenti; Daniel Bähler, BSK ZPO, n. 10 relativo all’art. 276 CPC.
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figli i genitori sono liberi di rivolgersi alle autorità; essi hanno così gli stessi diritti e obblighi dei genitori che non si sono sposati né hanno stipulato un PACS.
Art. 307f Congiunzione e rimessione in caso di causa pendente concernente l’organizzazione della vita separata La presente disposizione disciplina il rapporto della procedura per il regolamento de- gli effetti dello scioglimento con una procedura pendente sull’organizzazione della vita separata. Se una procedura di questo tipo è pendente al momento della proposi- zione dell’azione secondo l’articolo 307d, il giudice che si occupa degli effetti dello scioglimento deve congiungere le due azioni (cpv. 1). Ciò serve a tenere conto della circostanza in cui, per il PACS, fra l’avvio della procedura per l’organizzazione della vita separata e l’azione per il disciplinamento degli effetti dello scioglimento, in alcuni casi trascorre solo un breve arco di tempo perché i partner del PACS possono proporre azione per regolamentare gli effetti subito dopo lo scioglimento. La congiunzione delle azioni consente di decidere con efficacia riguardo a tutte le pretese in un’unica procedura, evitando inoltre procedure parallele e decisioni contraddittorie. Se le azioni sono pendenti presso lo stesso giudice, questi può congiungerle diretta- mente. Se la causa concernente l’organizzazione della vita separata è pendente presso un giudice diverso, viene rimessa al giudice che si occupa degli effetti dello sciogli- mento (cpv. 2). Quest’ultimo congiunge quindi le azioni e notifica tale decisione ai partner. Con questa decisione, il giudice assegna un termine alle parti per adeguare le loro conclusioni (cpv. 3). Le pretese dei partner, prima e dopo lo scioglimento, ven- gono esaminate congiuntamente. Il capoverso 4 chiarisce che le azioni o le pretese sono giudicate in procedura semplificata.
Art. 307g Procedura La presente disposizione disciplina la procedura per il regolamento degli effetti dello scioglimento in analogia con i principi della procedura di divorzio. Si applicano le norme seguenti: – secondo il capoverso 1, il giudice deve tenere un’udienza di conciliazione (come nella procedura di divorzio secondo l’art. 291 CPC). Se non si giunge a un’intesa, si procede con la procedura. Il giudice dà all’attore l’opportunità di motivare l’azione o di completare la motivazione. Si applica la procedura semplificata (cpv. 2); – il capoverso 3 stabilisce, per analogia con l’articolo 277 capoverso 3 CPC, che il giudice accerta d’ufficio i fatti (principio inquisitorio); – secondo il capoverso 4, in linea di massima le parti devono comparire perso- nalmente alle udienze, analogamente a quanto previsto dall’articolo 278 CPC.
Art. 307h Provvedimenti cautelari Il presente articolo disciplina la disposizione di provvedimenti cautelari, in analogia con le disposizioni per la procedura di divorzio secondo l’articolo 276 CPC. Il capo- verso 1 stabilisce che il giudice che decide in merito agli effetti dello scioglimento
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prende i necessari provvedimenti cautelari. Sono applicabili per analogia gli arti- coli 272 e 273 CPC. Si applica la procedura sommaria (cpv. 2).
Art. 307i Modifica degli effetti dello scioglimento stabiliti con decisione passata in giudicato Questa disposizione disciplina le condizioni e la procedura in caso di modifica degli effetti dello scioglimento con decisione passata in giudicato. Essa si fonda sull’arti- colo 284 CPC sulla modifica delle conseguenze del divorzio stabilite con decisione passata in giudicato. Per le condizioni e la competenza per materia per una modifica degli effetti dello scio- glimento stabiliti con decisione passata in giudicato, il capoverso 1 (conformemente all’art. 284 cpv. 1 CPC) rimanda all’articolo 134 CC. Questo stabilisce che l’attribu- zione dell’autorità parentale deve essere modificata su richiesta di uno dei genitori, del figlio o dell’autorità di protezione dei minori, se reso necessario per il bene del figlio da una modifica rilevante dei rapporti. Le condizioni per la modifica degli altri diritti e i doveri dei genitori si orientano alle disposizioni che reggono gli effetti della filiazione. L’autorità di protezione dei minori è competente in materia per un nuovo disciplinamento delle questioni legate ai figli se i genitori hanno raggiunto un accordo in merito (art. 134 cpv. 3 CC) oppure se la controversia riguarda esclusivamente le relazioni personali o la partecipazione alla cura del figlio e non anche altre questioni. Negli altri casi è competente il tribunale civile (art. 134 cpv. 4 CC). Il capoverso 2 stabilisce esplicitamente che, per analogia con l’articolo 284 capo- verso 2 CPC, in linea di massima le modifiche incontestate possono essere oggetto di un semplice accordo scritto fra le parti. Fanno eccezione il nuovo disciplinamento dell’autorità parentale, della custodia e la modifica delle prestazioni di mantenimento per i figli minorenni; in questi casi è competente l’autorità di protezione dei minori (cfr. art. 134 cpv. 3 CC)165. Il capoverso 3 stabilisce che al contenzioso davanti al giudice (come accade anche per il nuovo disciplinamento dell’abitazione familiare), si applicano per analogia le norme sull’azione concernente gli effetti dello scioglimento. Tanto la competenza quanto la procedura si orientano quindi alle disposizioni sull’azione secondo l’articolo 307d PP- CPC.
Nuovo titolo prima dell’art. 307j La procedura per la dichiarazione di nullità è disciplinata in una sezione specifica del secondo capitolo con il titolo «Azione di nullità» (cfr. il commento al nuovo titolo prima dell’art. 307d). La procedura di nullità per il PACS si apre con un’azione dell’autorità cantonale competente del domicilio di uno dei partner (cfr. art. 7 cpv. 2 PP-LPACS al n. 5.1.2). La possibilità di un’azione individuale di cui dispongono i
165 Riguardo agli sforzi di riforma volti a uniformare la competenza di giudizio delle que- stioni riguardanti i figli a prescindere dallo stato civile dei genitori, cfr. il rapporto CF giurisdizione e procedure nel diritto di famiglia, pag. 76 seg. e 82 e le relative spiegazioni, consultabili all’indirizzo: www.bj.admin.ch > Stato & Cittadino > Progetti di legislazione in corso > Procedura in materia di diritto di famiglia.
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coniugi in caso di nullità del matrimonio (cfr. art. 108 CC) non è prevista per il PACS (cfr. il commento all’art. 7 PP-LPACS).
Art. 307j Azione di nullità Per la procedura di dichiarazione di nullità del matrimonio (cfr. art. 294 CPC) e dell’unione domestica registrata (cfr. art. 307 CPC), nel CPC si rimanda alle disposi- zioni relative all’azione di divorzio. Tali norme trovano applicazione anche nel caso in cui un’autorità propone azione di nullità del matrimonio o dell’unione domestica registrata. Tuttavia, riprendere questo concetto e prevedere per l’azione di nullità del PACS un rimando generale alle disposizioni relative all’azione per il disciplinamento degli effetti dello scioglimento non sarebbe adeguato: gli articoli 307e e 307f in par- ticolare, ma anche le disposizioni sullo svolgimento di un’udienza di conciliazione nonché l’articolo 307h sui provvedimenti cautelari, non sono adatti alla situazione dell’azione di nullità a opera di un’autorità. Per la dichiarazione di nullità del giudice, sembra appropriato rimandare esclusivamente ad alcune norme precise dell’azione per il disciplinamento degli effetti dello scioglimento. Perciò, il capoverso 1 stabilisce che per la procedura di nullità del PACS si devono applicare per analogia gli articoli 307d capoversi 2 e 3 nonché 307g capoversi 3 e 4 PP-CPC: la procedura viene quindi av- viata direttamente (senza conciliazione) da un’azione dell’autorità dinanzi al giudice. Si applicano per analogia le disposizioni sul contenuto dell’azione secondo l’arti- colo 307d capoversi 2 e 3. Inoltre, il giudice accerta d’ufficio i fatti e in linea di mas- sima i partner devono comparire di persona alle udienze. Come per la procedura per il disciplinamento degli effetti dello scioglimento (e anche per la procedura di dichiarazione di nullità del matrimonio, art. 294 cpv. 1 in combi- nato disposto con l’art. 291 cpv. 3 CPC), la procedura semplificata si applica anche per la procedura di nullità del PACS (cpv. 2). La competenza per territorio del foro si rifà all’articolo 24a PP-CPC.
5.2.4 Legge federale dell’11 aprile 1889166 sulla esecuzione e sul
fallimento (LEF)
Art. 95a Crediti verso il coniuge o il partner registrato oppure il partner con cui è stato stipulato un patto civile di solidarietà Nella LEF, i partner legati da un patto civile di solidarietà devono beneficiare degli stessi privilegi di esecuzione di cui godono i coniugi. Secondo l’articolo 95a LEF, i crediti del debitore verso il suo coniuge sono pignorati soltanto in caso di insufficienza dei suoi altri beni. Una rispettiva integrazione di tale disposizione deve completare la norma in modo che essa trovi applicazione anche per i crediti fra i partner che hanno stipulato un PACS.
166 RS 281.1
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Art. 111 cpv. 1 n. 1 e cpv. 2, primo periodo È previsto inoltre un adattamento in merito alla partecipazione privilegiata alla proce- dura di pignoramento. I partner che hanno stipulato un PACS devono essere equiparati ai coniugi anche a tale riguardo.
Secondo l’articolo 111 capoverso 1 numero 1 LEF, il coniuge del debitore può parte- cipare, senza preventiva esecuzione, al pignoramento durante 40 giorni a contare dall’esecuzione del pignoramento. Questa disposizione deve applicarsi anche alla per- sona con cui il debitore ha stipulato un PACS. Si propone a tal fine di integrare il capoverso 1 numero 1 in questo senso. Occorre adattare anche il capoverso 2 primo periodo che, analogamente al matrimonio, deve stabilire che la persona che ha stipu- lato un PACS con il debitore può esercitare il proprio diritto soltanto se il pignora- mento è avvenuto durante il PACS oppure nel termine di un anno dopo la sua fine.
5.2.5 Legge federale del 18 dicembre 1987167 sul diritto
internazionale privato (LDIP)
Art. 32 cpv. 4 Il progetto preliminare della LPACS prevede che i patti civili di solidarietà o PACS stipulati secondo tale legge vengano iscritti nel registro dello stato civile (cfr. art. 6 cpv. 2 PP-LPACS). Per quanto riguarda la registrazione dei patti civili di solidarietà conclusi all’estero, deve applicarsi l’articolo 32 LDIP in analogia al diritto matrimo- niale. Il progetto preliminare prevede a tal fine un nuovo capoverso 4 dell’articolo 32 che dichiara applicabili per analogia i capoversi 1–3 esistenti. L’applicazione per analogia dell’articolo 32 capoverso 1 LDIP significa che la stipu- lazione o lo scioglimento documentati all’estero di un patto civile di solidarietà de- vono essere registrati nel registro dello stato civile svizzero, sempre che sussistano le condizioni per la registrazione secondo l’ordinanza sullo stato civile (ovvero, in par- ticolare, se sono interessate persone con cittadinanza svizzera). Vi saranno perciò patti civili di solidarietà stipulati all’estero che, nonostante la successiva scelta del domici- lio dei partner in Svizzera, non saranno iscritti nel registro dello stato civile svizzero. Se non sono interessate persone con cittadinanza svizzera né è presente alcun fatto di stato civile in Svizzera (p. es. la nascita di un figlio dei partner oppure la morte di uno dei partner), non avviene alcuna registrazione. Ciò non cambia nulla in termini di ri- conoscimento del patto civile di solidarietà (cfr. a riguardo l’art. 65d cpv. 2 PP-LDIP), poiché l’iscrizione nel registro dello stato civile ha soltanto natura dichiarativa. Il rimando previsto nell’articolo 32 capoverso 2 LDIP alle disposizioni della LDIP sul riconoscimento di decisioni straniere (art. 25–27 LDIP) – che, secondo l’articolo 31 si applicano per analogia anche ai documenti della giurisdizione volontaria – è rile- vante innanzitutto laddove esista una decisione delle autorità, per esempio una dichia- razione di nullità del giudice del patto civile di solidarietà interessato. Se viene pre- sentata soltanto la documentazione di un atto privato, come dovrebbe accadere di
167 RS 291
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norma in particolare per la stipulazione di un patto civile di solidarietà, è rilevante soprattutto la riserva dell’ordine pubblico svizzero secondo l’articolo 27 capoverso 1 LDIP. Non occorre svolgere una verifica della competenza ai sensi dell’articolo 26 LDIP, poiché secondo l’articolo 65d capoverso 2 PP-LDIP i patti civili di solidarietà formalmente validi all’estero e gli atti correlati sono in linea di massima riconosciuti.
Titolo prima dell’art. 65d Alla LDIP si aggiungono nuove disposizioni specifiche sul patto civile di solidarietà, che, per diverse questioni, rimandano alle disposizioni della LDIP sul diritto del ma- trimonio. Verrà quindi introdotto un nuovo capitolo 3b di seguito al capitolo sulle unioni domestiche registrate. Il capitolo 3b riprende il termine «patto civile di solidarietà», utilizzato nel titolo del PP-LPACS. Diversamente rispetto al PP-LPACS, negli articoli di legge del PP-LDIP si rinuncia all’utilizzo dell’abbreviazione PACS per indicare il patto civile di solida- rietà. Si prosegue con il termine «patto civile di solidarietà», già utilizzato nel titolo, per chiarire che, oltre al PACS svizzero e a quello francese, sono compresi anche tutti i partenariati esteri paragonabili, anche nel caso in cui non siano definiti «PACS» nelle rispettive basi legali. Per lo stesso motivo, nella versione francese del nuovo capi- tolo 3b, al posto del termine «pacte civil de solidarité» utilizzato nell’AP-LPACS, si ricorre invece al concetto generale di «partenariats formels de vie commune».
Art. 65d I. In generale La disposizione precisa nel capoverso 1 che il nuovo capitolo 3b, diversamente dal capitolo 3a, si applica ai patti civili di solidarietà che «non hanno carattere matrimo- niale». Si tratta di legami che hanno affinità maggiori con il patto civile di solidarietà secondo il PP-LPACS o con il PACS francese piuttosto che con il matrimonio e che nel presente rapporto sono stati più volte indicati come «partenariat faible» (cfr. n. 3). Il capoverso 2 stabilisce il principio secondo cui un patto civile di solidarietà stipulato validamente all’estero viene considerato giuridicamente efficace e quindi «ricono- sciuto». Si tratta di una disposizione parallela all’articolo 45 capoverso 1 LDIP, che stabilisce il riconoscimento in Svizzera di un matrimonio celebrato validamente all’estero. Anche qui, per ragioni sistematiche, si utilizza il termine «riconoscere», nonostante in questo caso – così come nel diritto matrimoniale – non si tratta di rico- noscere un atto di un’autorità, ma piuttosto gli effetti giuridici che derivano dal diritto applicabile. La validità dell’unione contratta è determinata dal diritto del luogo in cui è stata stipulata (art. 65f cpv. 1 PP-LDIP). Il capoverso 2 dell’articolo 65d PP-LDIP si riferisce non solo alla stipulazione del partenariato, ma anche al suo scioglimento. Lo scioglimento validamente effettuato secondo il diritto del luogo di stipulazione (p. es. per mezzo di una dichiarazione congiunta davanti all’autorità competente) è a sua volta riconosciuto in Svizzera. In virtù dell’articolo 65f capoverso 1 PP-LDIP so- pra menzionato, anche in questo caso è determinante il diritto del luogo di stipula- zione. Se lo scioglimento avviene tramite l’atto di un’autorità, si applica l’articolo 65g PP-LDIP.
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Si rinuncia a introdurre disposizioni parallele all’articolo 45 capoversi 2 e 3 LDIP, in quanto le disposizioni in questione avrebbero una scarsa rilevanza pratica in questo contesto.
Art. 65e II. Competenza I capoversi 1–3 riguardano la competenza dei tribunali nelle relazioni internazionali e si riferiscono in linea di massima sia ai partenariati svizzeri sia a quelli esteri. Il capoverso 4 riguarda invece la competenza a ricevere una dichiarazione di sciogli- mento di un PACS svizzero. Variante 1 degli articoli 4–6 (Stipulazione mediante atto pubblico): la competenza per la stipulazione e la documentazione dell’atto pubblico di un PACS svizzero è disciplinata in modo esaustivo nel PP-LPACS e nel diritto cantonale in materia (cfr. art. 4 PP-LPACS nonché il commento a tale disposizione). Variante 2 degli articoli 4–6 (Stipulazione presso l’ufficio di stato civile): per quanto riguarda la stipulazione di un PACS svizzero, la competenza spetta all’ufficio di stato civile. I partner sono liberi di scegliere in quale circondario dello stato civile contrarre il loro patto civile di solidarietà (cfr. art. 4 PP-LPACS nonché il commento a tale di- sposizione al n. 5.1.2). Il progetto preliminare della legge PACS prevede la possibilità di una dichiarazione di nullità del partenariato tramite l’azione di un’autorità. Sulla base dell’articolo 65f capoverso 3 PP-LDIP, tale disposizione si applica anche per i patti civili di solidarietà secondo il diritto estero. La competenza per tali azioni è determinata, secondo il ca- poverso 1, per analogia con l’articolo 45a capoverso 1 LDIP applicabile alla dichia- razione di nullità del matrimonio. Tale disposizione stabilisce che l’azione può essere proposta nell’eventuale domicilio in Svizzera di uno dei partner. In caso di assenza di un domicilio in Svizzera, è possibile promuovere azione in Svizzera anche nel luogo di dimora abituale di uno dei partner o nel luogo di stipulazione del patto civile di solidarietà. Come stabilito nel secondo periodo, la competenza di cui al capoverso 1 si applica anche per il disciplinamento degli effetti della dichiarazione di nullità (p. es. l’attribu- zione dell’abitazione familiare). Ciò corrisponde alla regolamentazione nel capo- verso 3 dell’articolo 45a LDIP sopra menzionato, che fra l’altro rimanda all’arti- colo 63 capoverso 1 LDIP. Come nel caso di quest’ultima disposizione, nel presente capoverso 1 è fatto salvo anche l’articolo 85 LDIP riguardo alla protezione dei minori. Per l’attribuzione dell’autorità parentale e altre questioni simili si applica quindi l’or- dinamento delle competenze della Convenzione dell’Aia sulla protezione dei mi- nori168. Per azioni e provvedimenti relativi ai diritti e agli obblighi derivanti dal partenariato, secondo il capoverso 2 sono competenti i tribunali del domicilio svizzero o, in man- canza di questo, della dimora abituale in Svizzera di uno dei partner. Ciò corrisponde alla disposizione prevista dall’articolo 46 LDIP applicabile al matrimonio. Diversa- mente da tale disposizione, il capoverso 2 disciplina tuttavia anche i diritti e i doveri
168 Convenzione del 19 ottobre 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il rico- noscimento, l’esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (Convenzione dell’Aia sulla protezione dei minori; RS 0.211.231.011).
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in seguito allo scioglimento del partenariato. Sono compresi anche i rispettivi provve- dimenti cautelari. Per il resto, il rinvio alle azioni e ai provvedimenti relativi ai diritti e agli obblighi del partner deve essere interpretato ai sensi dell’articolo 46 LDIP. Le azioni e i provvedimenti contemplati dal capitolo LDIP relativo alla filiazione o dall’articolo 85 LDIP non sono quindi compresi. In mancanza di un domicilio o di una dimora abituale in Svizzera, l’azione può essere proposta anche nel luogo della stipulazione del partenariato in Svizzera oppure, se questo è stato stipulato all’estero, in un eventuale luogo d’origine in Svizzera di uno dei partner. La competenza del luogo d’origine si evince dal rimando all’articolo 47 LDIP nel terzo periodo del capoverso 2 e si applica solo a condizione che un’azione in un domicilio o dimora abituali esteri sia esclusa o insostenibile. Per contro, il foro competente sussidiario nel luogo di stipulazione del partenariato non è subordinato alle possibilità di azione all’estero, poiché al luogo di stipulazione del patto civile di solidarietà spetta una maggiore importanza rispetto a quello del matrimonio. La competenza secondo il capoverso 2 si applica anche alle questioni di manteni- mento. Se il convenuto ha il proprio domicilio in Svizzera o in un altro Stato membro della Convenzione di Lugano169 (CLug), si deve verificare l’applicabilità di quest’ul- tima, poiché la questione della validità dell’articolo 5 numero 2 CLug sulle obbliga- zioni alimentari derivanti da un patto civile di solidarietà non è chiarita in modo esau- stivo170. Il capoverso 3 prevede che un tribunale competente secondo il capoverso 2 possa sciogliere un patto civile di solidarietà stipulato all’estero su richiesta di un partner. Questa regolamentazione non riguarda soltanto la competenza internazionale, bensì crea al tempo stesso una base materiale per lo scioglimento giudiziario di un patto civile di solidarietà, in maniera simile al divorzio. Questa possibilità d’azione è con- cepita in forma sussidiaria: deve trovare applicazione soltanto se il partenariato non può essere sciolto secondo le proprie regole ovvero secondo il diritto a esso applica- bile. Per i PACS svizzeri non ha quindi rilevanza pratica. Per la questione della com- petenza, come già indicato, si rimanda al capoverso 2. La competenza per il discipli- namento degli effetti dello scioglimento e per i rispettivi provvedimenti cautelari rientra direttamente nel capoverso 2, motivo per cui non è necessaria una disposizione nel capoverso 3. Il capoverso 4 disciplina il caso in cui un PACS svizzero debba essere sciolto in una situazione internazionale secondo le norme del PP-LPACS. Se uno dei partner ha il proprio domicilio in Svizzera, è competente l’ufficio di stato civile di tale luogo (cfr. art. 18 cpv. 1 PP-LPACS). Se manca un domicilio in Svizzera, è competente l’ufficio di stato civile del luogo di stipulazione del PACS.
169 Convenzione del 30 ottobre 2007 concernente la competenza giurisdizionale, il riconosci- mento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (Convenzione di Lu- gano, CLug; RS 0.275.12).
170 Cfr. DTF 142 III 466, consid. 4.2.2.
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Art. 65f III. Diritto applicabile Per quanto riguarda il diritto applicabile, il patto civile di solidarietà viene trattato in linea di massima in maniera analoga al concubinato. Il capoverso 1, per i patti civili di solidarietà, rimanda al diritto dello Stato in cui sono stati stipulati. Si tratta de facto del diritto dello Stato a cui è stato sottoposto il partenariato (cfr. art. 116 LDIP) e anche del diritto dello Stato secondo il quale esso è organizzato (cfr. art. 154 cpv. 1 LDIP). Questa regolamentazione appare adeguata nella misura in cui il patto civile di solidarietà, contrariamente al matrimonio, non rappresenta un istituto universale, ma è strettamente legato all’ordinamento giuridico dello Stato che lo prevede. Tale diritto si applica anche alle questioni legate al mantenimento. Diversamente dal diritto ma- trimoniale della LDIP (art. 49), a questo riguardo non è prevista qui alcuna norma speciale. La Convenzione dell’Aia del 1973171, a cui rimanda l’articolo 49 LDIP, si applica solo alle obbligazioni alimentari «derivanti da rapporti di famiglia, di paren- tela, di matrimonio o di affinità» e non è applicabile ai patti civili di solidarietà. Per contro, le disposizioni dello stato in cui il patto civile di solidarietà è stato stipulato e che ne disciplinano gli effetti di diritto pubblico (p. es. in ambito di diritto fiscale e delle assicurazioni sociali) non sono comprese. Gli effetti di diritto pubblico di un patto civile di solidarietà in Svizzera si orientano alle disposizioni di diritto pubblico svizzere. Se una disposizione svizzera di diritto amministrativo conferisce degli effetti a un PACS, essa deve chiarire se tali effetti devono applicarsi anche ai partenariati stipulati all’estero. Il capoverso 2 prevede una deroga al principio del capoverso 1: le questioni relative alla rappresentanza del patto o di un partner incapace di discernimento nonché a un’eventuale abitazione familiare non sottostanno al diritto del luogo di stipulazione del patto civile di solidarietà, bensì al diritto dello Stato in cui uno dei partner dimora abitualmente. Le suddette questioni sono strettamente legate allo Stato in cui le per- sone interessate vivono. Inoltre, le questioni di rappresentanza riguardano anche terzi, che di norma presuppongono l’applicabilità del diritto del luogo di domicilio. Questa regolamentazione si rifà all’articolo 48 capoversi 1 e 2 LDIP. Il campo d’applicazione del capoverso 2 è tuttavia più ristretto di quello della disposizione della LDIP, che si applica in linea generale ai diritti e ai doveri dei coniugi. A causa dello specifico campo d’applicazione del capoverso 2, il domicilio previsto come criterio nell’arti- colo 48 LDIP viene sostituito dalla dimora abituale, ovvero il luogo di vita effettivo. Per le questioni relative al potere di rappresentanza e all’utilizzo dell’abitazione deve essere determinante il luogo in cui le persone vivono effettivamente. Il capoverso 3 stabilisce che il diritto svizzero è applicabile per la dichiarazione di nullità di un patto civile di solidarietà. A tale riguardo, il progetto preliminare segue di nuovo il modello dell’articolo 45a LDIP (cpv. 2). Come nell’articolo 45a, il ri- mando al diritto svizzero si riferisce anche ai motivi di nullità. È quindi determinante l’articolo 7 PP-LPACS. Per gli effetti della nullità si applica il diritto indicato ai ca- poversi 1 e 2. Diversamente rispetto a quanto previsto dal diritto matrimoniale della LDIP, si prescinde qui da un assoggettamento al diritto svizzero.
171 Convenzione del 2 ottobre 1973 concernente il riconoscimento e l’esecuzione delle deci- sioni in materia di obbligazioni alimentari, RS 0.211.213.02.
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Art. 65g IV. Decisioni straniere Sulla base della rilevanza particolare attribuita allo Stato in cui un patto civile di soli- darietà viene stipulato, il capoverso 1 prevede che le decisioni emanate in tale Stato vengano riconosciute in Svizzera. Poiché i patti civili di solidarietà non sono ancora ampiamente diffusi a livello globale, vi saranno regolarmente situazioni in cui si po- tranno promuovere azioni soltanto nello Stato in cui sono stati stipulati. Diversamente dagli articoli 50 lettera b e 65 capoverso 1 lettera c LDIP, che si appli- cano al matrimonio, il riconoscimento delle decisioni emanate dallo Stato del luogo di stipulazione non presuppone qui che un’azione nello Stato di domicilio, di dimora abituale o di origine di uno dei partner fosse impossibile o insostenibile. Ciò è moti- vato dal fatto che il luogo della stipulazione ha un’importanza maggiore per il patto civile di solidarietà rispetto al matrimonio. Il capoverso 2 prevede il riconoscimento delle decisioni emanate in altri Stati, riman- dando per analogia alle disposizioni del diritto matrimoniale della LDIP. La lettera a concerne le azioni di nullità dei partner e le azioni simili al divorzio. La disposizione rimanda all’articolo 65 capoverso 1 lettere a e b LDIP. Per gli ambiti menzionati, sono quindi riconosciute anche le decisioni straniere emanate nello Stato di domicilio, della dimora abituale o dello Stato di origine di uno dei partner oppure che sono state rico- nosciute in uno di questi Stati. Per le decisioni derivanti da un’azione di nullità da parte di un’autorità si applica esclusivamente il capoverso 1, che corrisponde alla re- golamentazione dell’articolo 45a capoverso 4 LDIP. Per decisioni o provvedimenti stranieri riguardanti i diritti e i doveri che derivano dal patto civile di solidarietà, la lettera b del capoverso 2 rimanda all’articolo 50 lettera a LDIP. Tali decisioni saranno quindi riconosciute anche in Svizzera se sono state ema- nate nello Stato di domicilio o di dimora abituale di uno dei partner. Parallelamente all’articolo 65e capoverso 2 PP-LDIP, il rimando nella lettera b comprende anche le decisioni o i provvedimenti relativi ai diritti e agli obblighi derivanti dallo sciogli- mento del partenariato. Il campo d’applicazione materiale della lettera b è in questo senso più ampio di quello dell’articolo 50 LDIP.
5.2.6 Legge federale del 20 dicembre 1946172
sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) Le modifiche dell’articolo 29sexies e dell’articolo 29septies previste dal progetto prelimi- nare stabiliscono che per i partner di un patto civile di solidarietà devono applicarsi le stesse disposizioni valide per i coniugi in materia di assegnazione di accrediti per compiti educativi e assistenziali. Tuttavia, il progetto non prevede alcuna equipara- zione fra i coniugi in relazione alla ripartizione degli accrediti computati (cfr. art. 29sexies cpv. 3 e art. 29septies cpv. 6 LAVS). Ciò tiene conto del fatto che ciascun partner di un patto civile di solidarietà dispone dei propri beni (art. 12 PP-LPACS) e che non vi è alcuna ripartizione dei redditi presso l’AVS.
172 RS 131.10
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Art. 29sexies cpv. 1 lett. e L’articolo 29sexies disciplina il diritto di assegnazione di accrediti per compiti educa- tivi. Il capoverso 1 terzo periodo prevede una delega di competenze al Consiglio fe- derale per il disciplinamento dell’assegnazione di accrediti per compiti educativi in diverse situazioni. Il progetto preliminare aggiunge una nuova lettera e per ampliare la delega di competenze alle persone che hanno stipulato un patto civile di solidarietà. Su questa base, il Consiglio federale adotterà una modifica dell’ordinanza del 31 ot- tobre 1947173 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti per equiparare ai coniugi i partner che hanno stipulato un PACS per quanto riguarda l’assegnazione di accrediti per compiti educativi.
Art. 29septies cpv. 1, terzo periodo L’articolo 29septies disciplina il diritto di assegnazione di accrediti per compiti assisten- ziali. Secondo il capoverso 1 primo periodo, «gli assicurati che si occupano di parenti in linea ascendente o discendente o di fratelli e sorelle che beneficiano di un assegno per grandi invalidi dell’AVS, dell’AI, dell’assicurazione obbligatoria contro gli infor- tuni o dell’assicurazione militare hanno diritto a un accredito per compiti assistenziali se possono raggiungere facilmente le persone che assistono». Secondo il capoverso 1 terzo periodo, sono parificati a parenti i coniugi, i suoceri e i figliastri nonché il partner che convive con l’assicurato nella medesima economia domestica ininterrottamente da almeno cinque anni. Aggiungendo all’elenco delle persone parificate ai parenti l’espressione «la persona con cui l’assicurato ha stipulato un PACS», il progetto pre- liminare prevede che i partner interessati abbiano diritto ad accrediti per compiti assi- stenziali anche nel caso in cui non soddisfino l’esigenza applicabile ai partner concu- binari (gestione della comunione domestica ininterrotta da almeno cinque anni). In questo ambito, essi devono quindi essere equiparati ai coniugi.
5.2.7 Legge federale del 25 giugno 1982174 sulla previdenza
professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP)
Art. 20a cpv. 1 lett. a LPP La proposta di modifica della LPP mira a adattare l’ordinamento dei beneficiari di prestazioni per i superstiti in modo tale che i partner di un patto civile di solidarietà siano equiparati ai partner concubinari anche se non soddisfano i requisiti supplemen- tari presupposti (in particolare in relazione alla durata della convivenza). Secondo l’articolo 20a capoverso 1 lettera a LPP, l’istituto di previdenza può preve- dere nel proprio regolamento come beneficiario di prestazioni per i superstiti la per- sona che ha ininterrottamente convissuto con l’assicurato negli ultimi cinque anni prima del decesso. Con la modifica redazionale della disposizione e l’integrazione della lettera a, questa regolamentazione deve applicarsi al partner superstite di un
173 RS 831.101 174 RS 831.40
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patto civile di solidarietà (PACS) anche laddove la relazione non abbia raggiunto la durata di cinque anni. La mera stipulazione di un patto civile di solidarietà deve essere sufficiente affinché (sempre che il regolamento lo preveda) le persone possano regi- strarsi vicendevolmente come beneficiari. Di conseguenza, lo stesso deve potersi applicare anche per l’ordinamento dei benefi- ciari di prestazioni di libero passaggio del pilastro 3a. Il Consiglio federale deve per- tanto provvedere ad aggiornare l’articolo 15 dell’ordinanza del 3 ottobre 1994175 sul libero passaggio e l’articolo 2 dell’ordinanza del 13 novembre 1985176 sulla legitti- mazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute 177.
6 Ripercussioni
6.1 Ripercussioni per la Confederazione
Le modifiche proposte non hanno ripercussioni sostanziali sulle finanze, sul personale o altri ambiti della Confederazione. In particolare, il PACS non comporta ripercus- sioni sull’imposta federale. Per quanto riguarda il diritto delle assicurazioni sociali, le modifiche proposte possono generare un lieve aumento delle rispettive prestazioni (cfr. n. 5.2.7). Non sembra comunque probabile un aumento sostanziale, tanto più per- ché le persone che stipulano un PACS dovrebbero di norma già beneficiare dei diritti che spettano ai conviventi di fatto. Inoltre, si dovranno adattare diverse disposizioni di esecuzione, in particolare in ma- teria di stato civile e di diritto delle assicurazioni sociali (cfr. n. 4.8).
6.2 Ripercussioni per i Cantoni e per i Comuni
Variante 1 degli articoli 4–6 (Stipulazione mediante atto pubblico)
L’iscrizione del PACS nel registro dello stato civile, la procedura di scioglimento e la conversione dei patti civili di solidarietà cantonali competeranno agli uffici di stato civile. È impossibile pronosticare quante fra le persone che hanno escluso il matrimo- nio stipuleranno un PACS. Per coprire l’onere supplementare che riguarderà gli uffici di stato civile, si dovranno introdurre le prestazioni corrispondenti nell’ordinanza su- gli emolumenti in materia di stato civile. Saranno inoltre necessarie modifiche nel diritto cantonale, nello specifico nelle leggi cantonali sulla procedura e sull’organizzazione giudiziarie ed eventualmente anche
175 RS 831.425 176 RS 831.461.3 177 Cfr. anche gli sforzi di revisione in corso concernenti diverse ordinanze sulla previdenza professionale nel comunicato stampa del Consiglio federale del 3 settembre 2025, consul- tabile all’indirizzo: www.admin.ch > Informazioni per i giornalisti > Comunicati stampa e discorsi > Previdenza professionale: aggiornamento di varie ordinanze.
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nelle leggi sul notariato e nelle relative ordinanze. L’eventuale portata di ulteriori ri- percussioni del PACS per i Cantoni e i Comuni dipenderà anche dagli effetti giuridici previsti per il PACS dal diritto cantonale (cfr. n. 4.5.3.1).
Variante 2 degli articoli 4–6 (Stipulazione presso l’ufficio di stato civile)
La stipulazione del PACS, la sua iscrizione nel registro dello stato civile, la procedura di scioglimento e la conversione dei patti civili di solidarietà cantonali competeranno agli uffici di stato civile. È impossibile pronosticare quante fra le persone che hanno escluso il matrimonio stipuleranno un PACS. Per coprire l’onere supplementare che riguarderà gli uffici di stato civile, si dovranno introdurre nell’ordinanza sugli emolu- menti in materia di stato civile le prestazioni corrispondenti. Saranno inoltre necessarie modifiche nel diritto cantonale, nello specifico nelle leggi cantonali sulla procedura e sull’organizzazione giudiziarie. L’eventuale portata di ul- teriori ripercussioni del PACS per i Cantoni e i Comuni dipenderà anche dagli effetti giuridici previsti per il PACS dal diritto cantonale (cfr. n. 4.5.3.1).
6.3 Ripercussioni sull’economia
Il progetto preliminare presente non comporta ripercussioni sull’economia.
6.4 Ripercussioni sulla società
Il progetto di legge ha l’obiettivo di creare la possibilità per le persone che non si sposano di concludere un’unione alternativa che sia disciplinata dalla legge. Ciò con- sente di migliorare la certezza del diritto delle coppie interessate nonché quella delle relazioni commerciali. Inoltre, anche i figli ricevono una protezione migliore in caso di scioglimento del partenariato (cfr. n. 4.1.2). Non è possibile stabilire con certezza il numero di persone che stipuleranno un patto civile di solidarietà (cfr. n. 6.2). Solo per la variante 1 degli articoli 4–6 (Stipulazione mediante atto pubblico): il pro- getto comporta inoltre ripercussioni per il gruppo professionale dei notai, poiché sta- bilisce che il PACS deve essere stipulato mediante atto pubblico. In questo contesto, il progetto prevede anche alcuni obblighi dei notai.
6.5 Ripercussioni sull’ambiente
Il progetto non comporta ripercussioni sull’ambiente.
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7 Aspetti giuridici
7.1 Costituzionalità e legalità
La competenza legislativa della Confederazione per il disciplinamento della stipula- zione, degli effetti e dello scioglimento del PACS nonché della conversione dei patti civili di solidarietà cantonali deriva dalla competenza legislativa generale in ambito di diritto civile (art. 122 Cost.). Si devono tuttavia citare anche gli articoli 112 Cost. (Assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità) e 113 Cost. (Previdenza professio- nale) per quanto riguarda le modifiche della LAVS e della LPP (cfr. n. 5.2.6 e 5.2.7). I Cantoni possono prevedere ulteriori effetti giuridici per il PACS nel loro ambito di competenza (cfr. n. 4.5.3.1). Il progetto è compatibile con il diritto costituzionale e in particolare anche con il di- ritto al rispetto della vita privata e familiare sancito dall’articolo 13 Cost. In partico- lare, con il PACS si crea un nuovo istituto giuridico per le relazioni che non deve limitare né il concubinato né il matrimonio. Le persone possono continuare a scegliere liberamente quale forma relazionale stipulare. Inoltre, grazie al fatto che i patti civili di solidarietà cantonali esistenti continueranno a essere validi e alla possibilità di con- vertirli in PACS federali, si garantisce alle persone interessate la libertà di decidere in merito a come proseguire il loro vincolo giuridico.
7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della
Svizzera Il progetto di legge federale è inoltre compatibile con il diritto internazionale vigente, in particolare anche con il diritto al rispetto della vita privata e familiare, tutelato dall’articolo 8 CEDU. Tale diritto non esclude la creazione di un nuovo istituto giuri- dico per il disciplinamento delle relazioni. Si rimanda inoltre al n. 7.1. Il progetto è compatibile anche con l’Accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l’Unione europea178 (ALC) nonché con l’allegato K della Convenzione AELS179. In ambito di diritto di migrazione, il progetto non prevede regolamentazioni speciali per i partner di un patto civile di solidarietà. Di conseguenza, in questa materia essi hanno gli stessi diritti e doveri dei partner concubinari (cfr. art. 2 PP-LPACS e il commento al n. 4.5.1). Per le questioni legate alla competenza giudiziaria internazionale e al riconoscimento delle decisioni straniere in relazione ai patti civili di solidarietà si deve osservare la CLug. Sono fatti salvi eventuali altri trattati internazionali rilevanti (art. 1 cpv. 2 LDIP).
178 Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, RS 0.142.112.681. 179 Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS), RS 0.632.31.
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7.3 Delega di competenze legislative
Variante 1 degli articoli 4–6 (Stipulazione mediante atto pubblico)
Il progetto contiene una norma di delega nell’articolo 28, secondo la quale il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione necessarie. Queste riguardano in parti- colare la registrazione e la procedura di scioglimento del PACS nonché la conversione dei patti civili di solidarietà fondati sul diritto cantonale. Si rimanda a riguardo al commento a tale disposizione.
Variante 2 degli articoli 4–6 (Stipulazione presso l’ufficio di stato civile)
Il progetto contiene una norma di delega nell’articolo 28, secondo la quale il Consiglio federale emana le disposizioni di esecuzione necessarie. Queste riguardano in parti- colare la procedura di stipulazione, la registrazione e la procedura di scioglimento del PACS nonché la conversione dei patti civili di solidarietà fondati sul diritto cantonale. Si rimanda a riguardo al commento a tale disposizione.
7.4 Protezione dei dati
L’iscrizione e la gestione dei dati nel registro Infostar nonché la trasmissione di dati devono soddisfare i requisiti per il trattamento dei dati personali. Per le autorità di stato civile cantonali si applicano le leggi cantonali di protezione dei dati. Le norme previste agli articoli 6, 22 e 27 capoverso 2 e 3 PP-LPACS costituiscono una base legale sufficiente per il trattamento dei dati interessati.
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