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Iniziativa parlamentare Cyberbullismo. Una nuova fattispecie penale Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazio- nale

dell’8 maggio 2026

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Compendio

Con il presente progetto si intende rendere punibile il cosiddetto mobbing, in altre parole l’umiliazione, la minaccia, la vessazione o la molestia reiterate durante un prolungato periodo di tempo nei confronti di una persona, con lo scopo di discredi- tarla o emarginarla. Tale fattispecie comprende atti commessi in forma sia analo- gica che digitale. L’obiettivo è potenziare il disposto penale contro il mobbing e il ciberbullismo al fine di proteggere maggiormente le persone che li subiscono.

Situazione iniziale Attualmente il diritto penale e il diritto civile prevedono già strumenti per procedere contro il mobbing e il ciberbullismo. In particolare, le norme penali vigenti consen- tono già di perseguire e punire in ampia misura i singoli comportamenti tipici dei casi di mobbing e ciberbullismo. Esiste tuttavia una lacuna per i casi in cui i singoli atti, cui isolatamente viene attribuito un ridotto grado di illiceità, non raggiungono la so- glia prevista dalle norme penali vigenti, ma il comportamento nel suo insieme appare punibile.

Contenuto del progetto La Commissione propone pertanto di aggiungere al Codice penale una nuova norma che renda punibile il mobbing quale «discreditamento ed emarginazione», facendolo rientrare tra i delitti contro l’onore. Il reato dovrà essere punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a un anno o con una pena pecuniaria. Per gli atti com- messi in modo tale da essere recepiti da una cerchia di persone molto ampia e volti a discreditare pubblicamente la persona interessata (segnatamente in caso di ciberbul- lismo) la comminatoria di pena è più grave: in tal caso il reato dovrà essere punito, sempre a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

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Indice Compendio 2

1 Genesi del progetto 5

1.1 Iniziativa parlamentare 5

1.2 La posizione assunta finora dal Consiglio federale 6

1.3 Lavori della Commissione e delle Camere nell’ambito della

revisione del diritto penale in materia sessuale 7

1.4 Lavori della Commissione a un progetto preliminare 8

2 Situazione iniziale 9

2.1 Definizione di mobbing 9

2.2 Diritto vigente 11

2.2.1 Diritto civile 11

2.2.2 Diritto penale 12

2.3 Delimitazione tra mobbing e atti persecutori 14

3 Regolamentazione nei Paesi limitrofi 15

3.1 Germania 15

3.2 Austria 15

3.3 Francia 16

3.4 Italia 17

4 Punti essenziali del progetto 17

4.1 Necessità di agire e obiettivi 17

4.2 La normativa proposta 18

4.2.1 Norma penale neutrale sotto il profilo tecnologico 18

4.2.2 Configurazione come delitto contro l’onore 19

4.2.3 Azione combinata di più persone 19

4.2.4 Delimitazione e concorso di reati 21

4.2.5 Rinuncia a una disposizione nel Codice penale militare 21

4.3 Applicazione del diritto 21

4.3.1 Descrizione della problematica 21

4.3.2 Il caso particolare del ciberbullismo 22

4.3.3 Proposte di soluzione internazionali e nazionali 23

5 Commento all’articolo 177bis CP 24

5.1 Collocazione sistematica 24

5.2 Titolo marginale 24

5.3 Fattispecie oggettiva 25

5.3.1 Atti 25

5.3.2 Pluralità di atti 28

5.3.3 Messa in pericolo astratta 28

5.4 Fattispecie soggettiva 29

5.5 Azioni pubbliche 29

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5.6 Reato perseguibile a querela di parte 30

5.7 Comminatoria di pena 31

6 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del personale 31

7 Aspetti giuridici 31

7.1 Costituzionalità 31

7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 32

7.3 Forma dell’atto 32

7.4 Delega di competenze normative 32

Bibliografia 33 Elenco dei materiali legislativi 35

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Rapporto

1 Genesi del progetto

1.1 Iniziativa parlamentare

L’11 giugno 2020 la consigliera nazionale Gabriela Suter ha depositato presso la pro- pria Camera un’iniziativa parlamentare dal testo seguente: «Il Codice penale va integrato con la fattispecie penale del “cyberbulli- smo”». Nella motivazione, la promotrice dell’iniziativa ha definito il ciberbullismo come: «l’azione di insultare, minacciare, ridicolizzare o molestare sistematicamente qual- cuno tramite i canali di comunicazione digitali, quali ad esempio email, siti web, fo- rum, chat, social media e simili». Ritiene vi sia necessità di revisionare le norme per- ché il fenomeno negli ultimi anni è in forte aumento e secondo lo studio JAMES 20181 quasi un quarto dei bambini e dei giovani intervistati dichiara di «essere stato vittima di bullismo almeno una volta online». La promotrice dell’iniziativa ha osservato inol- tre che, nella prassi del perseguimento penale, affrontare il ciberbullismo è difficile perché le fattispecie classiche del Codice penale2 (CP) si riferiscono ad atti distinti, mentre una vittima di ciberbullismo subisce una serie di azioni che si ripercuotono su di essa nel loro insieme. Ha anche sottolineato la necessità che il CP sia al passo con i tempi, in quanto può esplicare il suo effetto preventivo soltanto se contiene fattispe- cie facilmente comprensibili che riflettono i fenomeni sociali attuali. La Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (di seguito: CAG-N o Commissione) ha proceduto per la prima volta all’esame preliminare dell’iniziativa parlamentare il 25 giugno 2021 e, conformemente all’articolo 109 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 20023 sul Parlamento (LParl), le ha dato seguito con 19 voti contro 0 e 4 astensioni. Nel contempo, ha accolto un postulato di commissione che incaricava il Consiglio federale di illustrare in un rapporto le modalità con cui, attra- verso opportune modifiche del CP, si possa punire il ciberbullismo (Po. CAG- N 21.3969 Completare il Codice penale con disposizioni concernenti il ciberbulli- smo). Il postulato di commissione è stato accolto dal Consiglio nazionale il 27 settem- bre 20214. Nella seduta del 20 gennaio 2022, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati (CAG-S) ha deciso con 8 voti contro 5 di non dare il proprio consenso alla decisione della CAG-N e di non dare seguito all’iniziativa parlamentare. Dopo aver preso atto del rapporto del Consiglio federale del 19 ottobre 2022 in adempimento del postulato 21.3969, nella seduta dell’11 novembre 2022 la CAG-N ha deciso di riba- dire la propria decisione e di proporre alla propria Camera di dare seguito all’iniziativa parlamentare. Il 6 dicembre 2022 il Consiglio nazionale ha aderito a questa proposta con 154 voti contro 36 e 3 astensioni5. Nella seduta del 12 ottobre 2023, la CAG-S ha

1 Studio JAMES 2018, pag. 75.

2 RS 311.0 3 RS 171.10

4 Boll. Uff. 2021 N 1935

5 Boll. Uff. 2022 N 2184

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riconfermato la sua decisione e ha proposto alla propria Camera di non dare seguito all’iniziativa parlamentare. Il Consiglio degli Stati ha invece aderito alla proposta di una minoranza della Commissione e il 21 dicembre 2023 ha deciso con 23 voti contro 18 di dare seguito all’iniziativa6. La CAG-N ha dunque ricevuto il mandato di presen- tare un progetto di atto legislativo alla propria Camera entro due anni (art. 111 cpv. 1 LParl). Nel corso del 2024 e 2025 la Commissione ha affrontato la questione dell’attuazione dell’iniziativa parlamentare complessivamente in cinque sedute. Nella sua seduta del 30 ottobre 2025 ha deciso, con 14 voti contro 10 e 1 astensione, di rinunciare all’at- tuazione e di proporre al Consiglio nazionale di togliere dal ruolo l’oggetto7. Il 19 di- cembre 2025 il Consiglio nazionale ha tuttavia aderito alla proposta della minoranza della Commissione e prorogato di due anni il termine per l’attuazione dell’iniziativa8. Durante il dibattito è stata sottolineata l’importanza di svolgere una consultazione su un pertinente progetto preliminare. Nella sua seduta dell’8 maggio 2026 la Commis- sione ha tenuto conto di questa richiesta e ha adottato, con 17 voti contro 0 e 2 asten- sioni, un progetto preliminare con il relativo rapporto esplicativo. Nel contempo, ha deciso di indire una procedura di consultazione conformemente all’articolo 5 della legge del 18 marzo 20059 sulla consultazione (LCo).

1.2 La posizione assunta finora dal Consiglio federale

Già nel proprio parere del 30 maggio 2008 sul postulato Schmid-Federer 08.3050 Protezione dal bullismo elettronico, il Consiglio federale faceva riferimento alle ana- logie che accomunano il bullismo elettronico o ciberbullismo al fenomeno dello stal- king (ovvero la persecuzione ossessiva), che comprende a sua volta tutta una serie di comportamenti. Nel suo rapporto del 26 maggio 2010 in adempimento del postulato, è giunto alla conclusione che le azioni moleste, minatorie o denigratorie alla base di tale fenomeno potessero essere efficacemente perseguite e adeguatamente punite con il disposto penale in vigore10. Per contrastare le conseguenze indesiderate del bullismo elettronico, piuttosto che un adeguamento del diritto penale, a suo avviso era neces- sario intensificare gli sforzi per prevenire la violenza, promuovere la sensibilizzazione e la formazione di competenze, segnatamente tra i giovani che utilizzano i media di- gitali. Anche nel suo rapporto del 19 ottobre 2022 in adempimento del postulato 21.3969, il Consiglio federale ha ribadito di non ravvisare alcuna necessità di intervenire nel di- ritto materiale. Il comportamento definito ciberbullismo designa un insieme di atti intimidatori, intrusivi o umilianti, commessi mediante l’utilizzo delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) intenzionalmente e ripetutamente du- rante un prolungato periodo di tempo, che portano chi li subisce a sentirsi offeso, ves- sato, perseguitato o discreditato11. Il Consiglio federale ha indicato che per punire il

6 Boll. Uff. 2023 S 1284

7 Rapporto CAG-N ad 20.445

8 Boll. Uff. 2025 N 2484

9 RS 172.061

10 Rapporto in adempimento del postulato 08.3050, pag. 21.

11 Rapporto in adempimento del postulato 21.3969, pag. 51.

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comportamento definito ciberbullismo erano già disponibili le norme penali concer- nenti l’estorsione (art. 156 CP), la diffamazione (art. 173 CP), la calunnia (art. 174 CP), l’ingiuria (art. 177 CP), la minaccia (art. 180 CP), la coazione (art. 181 CP), la pornografia (art. 197 CP), le molestie sessuali (art. 198 CP), l’abuso di impianti di telecomunicazione (art. 179septies CP) o l’usurpazione d’identità (art. 179decies CP). Il Consiglio federale ha sottolineato che il Tribunale federale ha sviluppato una giuri- sprudenza in materia di coazione mediante atti persecutori (art. 181 CP) e di abuso di impianti di telecomunicazione (art. 179septies CP) che in determinate circostanze con- sente di valutare il comportamento nel suo insieme, qualora i singoli atti di per sé non risultino conformi alla fattispecie12. Non è da escludere che tale giurisprudenza possa applicarsi anche nell’ambito del ciberbullismo. Oltre a presentare l’argomentazione secondo cui il diritto penale in vigore comprende già un disposto sufficiente per punire il comportamento indesiderato, il Consiglio federale ha segnalato numerosi problemi correlati a una norma penale specifica sul ciberbullismo o sul mobbing in generale. Una fattispecie formulata in modo così generico da coprire l’ampio ed eterogeneo panorama di comportamenti in questione potrebbe essere insufficiente ai fini di adem- piere il principio di determinatezza sancito all’articolo 1 CP. Siccome risulta difficile dimostrare elementi costitutivi del reato definiti in modo generico, vi sarebbe il rischio di non riuscire ad applicare un’eventuale fattispecie. Ciò avrebbe comunque un effetto contrario rispetto al generale effetto preventivo auspicato di una nuova norma pe- nale13.

1.3 Lavori della Commissione e delle Camere

nell’ambito della revisione del diritto penale in materia sessuale Nonostante nel suo rapporto abbia indicato che i comportamenti compresi nella defi- nizione di ciberbullismo sono ampiamente contemplati dal diritto vigente, il Consiglio federale ha riconosciuto che esistono comportamenti impuniti in riferimento alla dif- fusione di immagini o video imbarazzanti, contraffatti o indecenti14. Per la CAG-N, i lavori allora in corso per la revisione del diritto penale in materia sessuale 15 offrivano l’opportunità di dichiarare punibili comportamenti di questo tipo. Ha quindi proposto alla propria Camera di adottare un nuovo articolo 179undecies nel progetto di modifica del CP. Il Consiglio nazionale, con decisione del 5 dicembre 2022, lo ha incluso nel progetto con il tenore seguente16:

Articolo 179undecies Diffusione non autorizzata di contenuti non pubblici 1 Chiunque rende accessibile a un’altra persona scritti, registrazioni sonore o visive o immagini non ancora pubblici di una persona che sono in grado di nuocere gravemente

12 Rapporto in adempimento del postulato 21.3969, pagg. 15 segg. e 32 con rif. a

DTF 141 IV 437, consid. 3.2; DTF 126 IV 216, consid. 2 e sentenza del Tribunale fede- rale 6B_75/2009 del 2.6.2009, consid. 3.2.1.

13 Rapporto in adempimento del postulato 21.3969, pag. 28 segg.

14 Rapporto in adempimento del postulato 21.3969, pag. 24.

15 I lavori sono stati condotti nell’ambito del disegno 3 dell’oggetto 18.043 Armonizzazione delle pene e adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle san- zioni.

16 Boll. Uff. 2022 N 2144

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alla sua reputazione, segnatamente se il contenuto ha carattere sessuale, senza il con- senso della stessa, è, a querela di parte, punito con una pena pecuniaria. 2 Chiunque rende accessibili siffatti scritti, registrazioni sonore o visive o immagini di una persona senza il suo consenso, è, a querela di parte, punito con una pena deten- tiva sino a un anno o una pena pecuniaria. La disposizione è però stata respinta dal Consiglio degli Stati in quanto ritenuta ec- cessiva. Anche il Consiglio degli Stati ha tuttavia riconosciuto una certa necessità di intervenire sul tema della condivisione indebita di contenuti sessuali non pubblici. Alla luce dei riscontri in merito ottenuti nella procedura di consultazione17, ha ag- giunto al progetto una norma penale sulla cosiddetta pornovendetta, adottata come articolo 197a CP da entrambe le Camere nella votazione finale ed entrata in vigore il 1° luglio 2024. Adottando la disposizione sulla pornovendetta e integrandola nel Titolo quinto (Dei reati contro l’integrità sessuale), le Camere hanno fatto intendere che ritenevano ne- cessario intervenire innanzitutto nella sfera della lesione dell’integrità sessuale e dell’autodeterminazione. Durante i dibattiti parlamentari della sessione primave- rile 2023, il relatore della CAG-S non ha comunque escluso che, in un secondo mo- mento, potessero essere integrati nel CP anche altri aspetti del ciberbullismo18.

1.4 Lavori della Commissione a un progetto preliminare

Una volta conclusi i lavori relativi a un nuovo diritto penale in materia sessuale e dopo che anche il Consiglio degli Stati aveva sostenuto la necessità di aggiungere una fat- tispecie penale sul ciberbullismo19, la CAG-N ha avviato i lavori in seno alla Com- missione. Il 13 febbraio 2025 ha condotto numerose audizioni con rappresentanti dei Cantoni, dei ministeri pubblici, delle organizzazioni per la protezione dei minori e di vari periti specializzati nonché con rappresentanti di piattaforme di comunicazione. La Commissione ha verificato se fosse necessario attuare l’iniziativa parlamentare sul ciberbullismo congiuntamente all’iniziativa parlamentare (Amherd) Bregy 18.434 Rendere finalmente perseguibile l’adescamento in rete di minorenni, in quanto anche tale iniziativa era finalizzata a contrastare un fenomeno la cui dirompenza era stretta- mente correlata all’uso di Internet e delle moderne tecnologie di comunicazione. Di conseguenza, la Commissione doveva confrontarsi con una questione di principio, ovvero se tali norme penali dovessero essere formulate facendo esplicito riferimento alle forme di comunicazione digitale, discostandosi dal principio di neutralità tecno- logica del diritto penale. Esaminando i risultati delle audizioni, la Commissione è giunta alla conclusione che era opportuno portare avanti separatamente i lavori relativi alle due iniziative parla- mentari e attenersi al principio di neutralità tecnologica per la configurazione delle norme penali. Anche dalle audizioni emergeva un quadro piuttosto contrastante circa la necessità di introdurre una norma penale sul ciberbullismo.

17 Rapporto sui risultati della procedura di consultazione concernente la legge federale sul diritto penale in materia sessuale, pag. 40.

18 Boll. Uff. 2023 S 118

19 Boll. Uff. 2023 S 1284

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Per la seduta del 30 ottobre 2025, la Commissione ha presentato un documento di la- voro dell’Ufficio federale di giustizia che illustrava i pro e i contro di una regolamen- tazione a livello di legge e conteneva una proposta concreta di formulazione di una possibile norma penale. In seno alla Commissione ha prevalso in un primo momento una posizione di scetticismo nei confronti di una nuova regolamentazione. Con 14 voti contro 10 e 1 astensione, la Commissione ha proposto alla propria Camera di aderire alla posizione del Consiglio federale, rinunciando a una disposizione penale e to- gliendo dal ruolo l’iniziativa. Tuttavia, il 19 dicembre 2025 il Consiglio nazionale ha aderito alla proposta della minoranza della Commissione con 117 voti contro 68 e 9 astensioni, rifiutando di togliere dal ruolo l’iniziativa. La Camera ha sottolineato che, con la disponibilità degli smartphone e l’utilizzo dei media sociali, il mobbing ha raggiunto una nuova dimensione, per cui al momento il diritto penale non disporrebbe di norme di legge sufficienti. La diffusione pubblica fa sì che singoli atti ripetuti, di per sé non punibili, provochino una maggiore sofferenza psicologica che colpisce in maniera significativa in particolare bambini e giovani20.

2 Situazione iniziale

2.1 Definizione di mobbing

Il mobbing (o bullismo) è un fenomeno sociale per cui non esiste ancora una defini- zione univoca e riconosciuta21. Il termine deriva dal verbo inglese «to mob» (assalire, attaccare o vessare). I possibili attacchi alla personalità possono essere i più diversi per tipologia e gravità. Tra i comportamenti tipici vengono citati: ridicolizzare (p. es. diffondendo affermazioni false, dicerie o immagini imbarazzanti), umiliare, degra- dare, intimidire (p. es. minacciando violenze, costringendo), molestare (p. es. in- viando messaggi o immagini indecenti), emarginare (p. es. ignorando, trascurando) o abusare del potere (p. es. assegnando compiti insensati, addossando errori)22. In questo contesto, un singolo attacco non è sufficiente per poter parlare di mobbing: gli attacchi devono avvenire reiteratamente (sistematicamente, ripetutamente, fre- quentemente) e durante un prolungato periodo di tempo (p. es. almeno una volta a settimana nell’arco di sei mesi)23. Spesso capita che più persone si coalizzino contro una, ma anche una singola persona può esercitare atti di mobbing. Di frequente la

20 Boll. Uff. 2025 N 2483 seg.

21 Il Tribunale federale definisce il mobbing sul posto di lavoro come un comportamento ostile sistematico, perpetrato durante un prolungato periodo di tempo, con cui si intende isolare o emarginare una persona sul suo posto di lavoro o addirittura allontanarla dal po- sto di lavoro. Sentenze del Tribunale federale 8C_203/2022 dell’8.8.2022, consid. 5.2.1; 8C_107/2018 del 7.8.2018, consid. 5; 8C_251/2017 del 22.6.2017, consid. 5.1. 22 Brun, pag. 103, classifica il ciberbullismo nelle categorie di intimidazione, molestia e ri- dicolizzazione. 23 Brun, pag. 102; definizione di Prevenzione Svizzera della Criminalità, consultabile all’in- dirizzo: www.skppsc.ch/it > Temi > Internet > Cybermobbing + cyberbullismo > Defini- zione (stato al 2.3.2026); definizione della piattaforma nazionale per la promozione delle competenze mediali, consultabile all’indirizzo: www.giovaniemedia.ch > Temi > Ciber- bullismo (stato al 2.3.2026). Una volta a settimana nell’arco di un anno: Leymann, pag. 22; Humbert, pag. 80; decisione del Tribunale d’appello ZH del 16.3.2015, n. og- getto UE140314-O/U/BEE, consid. 7.2 a).

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persona che subisce tali atti viene inoltre presa di mira davanti ad altri o pubblica- mente, ma gli atti di mobbing possono avvenire anche in privato. Alcuni autori riten- gono essenziale che vi sia un divario di potere tra chi esercita e chi subisce il mobbing (p. es. in termini di gerarchia professionale, forza fisica o numero di persone)24. Chi esercita il mobbing agisce intenzionalmente, con l’intento di recare danno alla per- sona che lo subisce25. Il mobbing si verifica frequentemente tra bambini o giovani nel contesto scolastico, tra adulti sul posto di lavoro, oppure nei confronti di personalità pubbliche. Il ciberbullismo (o bullismo elettronico) è commesso mediante l’utilizzo delle TIC26, in particolare attraverso e-mail, servizi di messaggistica, reti sociali, chat, forum, blog o portali video. Mentre il mobbing in contesto scolastico (e anche professionale) è un comportamento misto che unisce atti commessi in forma sia analogica che virtuale27 e di norma gli autori e le vittime si conoscono28, le personalità pubbliche possono subire anche forme di attacco prettamente digitali. Le TIC consentono di agire in qua- lunque momento, senza vicinanza fisica, nell’anonimato o sotto falsa identità, aspetti che abbassano la soglia di inibizione dei potenziali autori. I contenuti possono essere divulgati a un’ampia cerchia di persone in poco tempo. I contenuti, una volta diffusi su Internet, sono difficili da controllare29, per cui le persone interessate rischiano per un lungo periodo di tempo di incorrervi nuovamente. Ad aggravare il carattere illecito di tali comportamenti non è l’utilizzo delle TIC in sé (p. es. per comunicazioni private tra due persone via e-mail), ma il fatto che l’atto venga perpetrato in un contesto pub- blico (p. es. in un forum online, in una chat di gruppo o su un profilo pubblico sui media sociali).

24 Lopez, n. 6 seg.; Macilotti, pag. 302; El Jacifi, n. 7. Il divario di potere impedisce alla vit- tima di difendersi dagli attacchi e di controllarli.

25 Cfr. Wallner, pag. 18.

26 Il termine TIC designa «l’insieme dei metodi e delle tecniche utilizzate nella trasmissione, ricezione ed elaborazione di dati e informazioni». Comprendono in particolare computer, software, reti, e siti e piattaforme web. www.wikipedia.org > Tecnologie dell’informa- zione e della comunicazione (stato al 2.3.2026). 27 Gruppo di esperti in psicologia dei media dell’Università di Scienze Applicate di Zurigo, Factsheet Cybermobbing, Zahlen und Fakten aus der Forschung, consultabile in tedesco all’indirizzo: www.zhaw.ch > Departement wählen > Angewandte Psychologie > For- schung > Medienpsychologie > Problematische Aspekte im Umgang mit Medien > Cy- berbullying (stato al 2.3.2026), pag. 1 con rif. 28 Definizione della piattaforma nazionale per la promozione delle competenze mediali, con- sultabile all’indirizzo: www.giovaniemedia.ch > Temi > Ciberbullismo > Che cos’è il ci- berbullismo? (stato al 2.3.2026). 29 Definizione di Prevenzione Svizzera della Criminalità, consultabile all’indirizzo: www.skppsc.ch/it >Temi > Internet > Cybermobbing + cyberbullismo > Spostamento delle interazioni sociali in Internet (stato al 2.3.2026).

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2.2 Diritto vigente

2.2.1 Diritto civile

Il mobbing e il ciberbullismo possono ledere illecitamente una persona nella sua per- sonalità, per esempio nell’onore, nell’integrità psichica o nella sfera personale30,31. Conformemente all’articolo 28 capoverso 1 del Codice civile32 (CC), tale persona può, a sua tutela, chiedere l’intervento del giudice contro chiunque partecipi alla le- sione della personalità. In tal caso le spetta l’onere di provare che si è verificata una lesione della personalità (ossia il fatto, le circostanze e la gravità della lesione; art. 8 CC)33. Soprattutto il mobbing analogico è generalmente difficile da provare, per cui è necessario basarsi su una serie di indizi concordanti34. La persona lesa nella sua personalità può presentare al giudice una domanda di cessa- zione, di eliminazione o di accertamento (art. 28a cpv. 1 n. 1–3 CC). Può inoltre chie- dere una comunicazione della sentenza a terzi (art. 28a cpv. 2 CC) o una compensa- zione finanziaria (vale a dire risarcimento del danno e riparazione morale; art. 28a cpv. 3 CC). Le disposizioni di cessazione e di eliminazione sono regolarmente sog- gette a comminatoria di pena per disobbedienza a decisioni dell’autorità secondo l’ar- ticolo 292 CP35. Nei casi in cui più persone partecipino al mobbing, a determinate condizioni queste possono essere convenute congiuntamente; in tal caso, le persone coinvolte costituiscono un cosiddetto litisconsorzio facoltativo passivo (art. 71 cpv. 1 del Codice di procedura civile36 [CPC])37. Per ottenere più rapidamente una decisione giudiziaria esecutiva, la parte lesa può inoltre richiedere che venga ordinato un provvedimento cautelare se rende verosimile di aver subito una lesione della personalità tale da arrecarle un pregiudizio difficil- mente riparabile (art. 261 cpv. 1 CPC)38. In caso di particolare urgenza, segnatamente se il ritardo nel procedere rischia di render vano l’intervento, il giudice può ordinare il provvedimento cautelare anche immediatamente e senza sentire la controparte (art. 265 cpv. 1 CPC)39. Per proteggere la persona che subisce violenze, minacce o insidie, il giudice può vie- tare all’autore di una lesione della personalità (nonché a tutte le persone che in qua- lunque modo hanno partecipato alla lesione)40 di mettersi in contatto con lei, in parti- colare per telefono, per scritto o per via elettronica (art. 28b cpv. 1 n. 3 CC). Su richiesta della persona interessata, il giudice può ordinare anche ulteriori provvedi-

30 In merito a questi beni della personalità, in combinato disposto con l’art. 28 CC cfr. Hru- besch-Millauer/Bosshardt, pag. 62 segg.

31 Jeandin, CR I CC, art. 28 n. 5, Basilea 2023.

32 RS 210 33 Aebi-Müller, CHK CC, art. 28 n. 29, Zurigo 2023; Jeandin, CR I CC, art. 28 n. 72. 34 Sentenza del Tribunale federale 4A_381/2014 del 3.2.2015, consid. 5.1. Cfr. anche Port- mann/Rudolph, BSK I CO, art. 328 n. 19b, Basilea 2025.

35 Meili, BSK I CC, art. 28a n. 2 e 5, Basilea 2023.

36 RS 272

37 Jeandin, CR I CC, art. 28 n. 89; Meili, BSK I CC, art. 28a n. 21.

38 Hausheer/Aebi-Müller, n. marg. 890.

39 Hausheer/Aebi-Müller, n. marg. 908.

40 Jeandin, CR I CC, art. 28b n. 30.

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menti, come per esempio il divieto di postare messaggi su piattaforme dei media so- ciali41. Dal 1° gennaio 2022 il giudice può altresì ordinare che l’autore della lesione indossi un dispositivo elettronico non amovibile (p. es. un braccialetto elettronico o una cavigliera elettronica dotati di ricevitore GPS), al fine di controllare che vengano rispettati i divieti disposti secondo l’articolo 28b CC (art. 28c CC).

2.2.2 Diritto penale

Ai singoli atti tipici del mobbing e del ciberbullismo si possono applicare diverse norme penali del CP, che consentono di perseguirli e punirli di conseguenza. Reati contro la vita e l’integrità della persona - Lesioni personali (art. 122, 123 CP) e vie di fatto (art. 126 CP): l’autore danneggia (gravemente o lievemente) il corpo o la salute di una persona, oppure commette una via di fatto senza cagionarle un danno di tal genere. Esempi: A colpisce X con un pugno; A tira i capelli a X. - Rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135 CP): l’autore fabbrica mate- riali come foto o video che mostrano con insistenza atti di cruda violenza verso una persona, offendendo la dignità umana, oppure rende accessibili tali foto o vi- deo ad altre persone. Esempio: A fa la ripresa di un pestaggio da parte dei suoi colleghi ai danni di X. Reati contro il patrimonio - Estorsione (art. 156 CP): l’autore induce una persona, usandole violenza o minac- ciandola di un grave danno, a compiere atti pregiudizievoli al patrimonio al fine di procurare un indebito profitto a sé o ad altri. Esempio: A minaccia X di picchiarla se non gli consegna il proprio orologio nuovo. Reati contro l’onore - Diffamazione (art. 173 CP): l’autore, comunicando con una terza persona, incolpa o rende sospetto qualcuno di aver commesso un fatto che può nuocere alla repu- tazione di quest’ultimo, oppure divulga tale informazione. Esempio: A afferma davanti ad altre persone che X è talmente povera da aver dovuto rubare il suo nuovo orologio. - Calunnia (art. 174 CP): l’autore, comunicando con una terza persona, incolpa o rende sospetto qualcuno di aver commesso un fatto non vero che può nuocere alla reputazione di quest’ultimo. Se l’autore ha agito col proposito deliberato di rovi- nare la reputazione di una persona, la comminatoria di pena è più grave. Esempio: A scrive ad altre persone che X «va a letto con tutti» e invia ai suoi colleghi immagini contraffatte a conferma di tale tesi. - Ingiuria (art. 177 CP): l’autore offende in altro modo l’onore di una persona, per esempio esprimendo un giudizio di valore o un’affermazione di fatto solo davanti alla persona interessata.

41 Sentenza della Corte d’appello civile NE del 30.6.2025, n. oggetto CACIV.2025.32, con- sid. 6d.

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Esempio: A, in una conversazione a tu per tu, dà a X della «sgualdrina»; A sputa addosso a X. Reati contro la sfera personale riservata - Violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini (art. 179quater CP): l’autore fissa su un supporto d’immagini un fatto rientrante nella sfera segreta di una persona, o un fatto non osservabile da ognuno rientrante nella sfera privata di una persona, senza l’assenso di quest’ultima, oppure rende accessibile a un terzo una presa d’immagini di questo tipo. Esempio: A fa segretamente una ripresa di X mentre fa la doccia negli spogliatoi e inoltra l’immagine a un compagno di scuola. - Abuso di impianti di telecomunicazione (art. 179septies CP): l’autore inquieta o im- portuna qualcuno utilizzando un impianto di telecomunicazione (p. es. rete tele- fonica o Internet). La presa di contatto deve essere di una certa gravità42. Esempio: A invia a X tramite WhatsApp messaggi angoscianti durante la notte. - Usurpazione d’identità (art. 179decies CP): l’autore utilizza l’identità di una per- sona senza il suo consenso con l’intento di nuocerle oppure di ottenere un vantag- gio illecito. Esempio: A pubblica sui media sociali esternazioni compromettenti a nome di X. Reati contro la libertà personale - Minaccia (art. 180 CP): l’autore minaccia una persona di infliggerle un grave danno e le incute così spavento o timore. Esempio: A minaccia X di uccidere il suo gatto. - Coazione (art. 181 CP): l’autore intralcia la libertà d’agire di una persona (p. es. usandole violenza o minacciando un grave danno contro di lei) e in tal modo la costringe a fare, omettere o tollerare un atto. Esempio: A minaccia X di picchiarla se non gli invia foto di se stessa nuda. Reati contro l’integrità sessuale - Pornografia (art. 197 CP): l’autore rende accessibile a una persona pornografia dura (ovvero pornografia che ha come oggetto atti sessuali con animali o con mi- norenni). L’autore rende accessibile a una persona minore di sedici anni porno- grafia leggera o la offre spontaneamente a una persona di età maggiore. Esempio: A invia ad X un’immagine pornografica non richiesta. - Condivisione indebita di contenuti sessuali non pubblici (art. 197a CP): l’autore rende accessibile a terzi o addirittura rende pubblico un contenuto sessuale, per esempio una foto o un video, in cui è riconoscibile una persona, senza il consenso di quest’ultima. Esempio: A è l’ex fidanzato di X e condivide in una chat di WhatsApp una foto di nudo che lei gli aveva inviato durante la loro relazione.

42 Conformemente alla fattispecie può trattarsi anche di ripetute prese di contatto di minore gravità, che però hanno un impatto più intenso in virtù della loro frequenza: DTF 126 IV 216, consid. 2; sentenza del Tribunale federale 6B_75/2009 del 2.6.2009, con- sid. 3.2.1.

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- Molestie sessuali (art. 198 CP): l’autore compie un atto sessuale in presenza di una persona, la molesta sessualmente mediante vie di fatto o, impudentemente, mediante parole, scritti o immagini. Esempio: A invia a X tramite WhatsApp un messaggio indecente. Reati contro la tranquillità pubblica - Discriminazione e incitamento all’odio (art. 261bis CP): l’autore incita pubblica- mente all’odio o alla discriminazione contro una persona per la sua razza, etnia, religione od orientamento sessuale, oppure la discredita pubblicamente per tali ragioni. Esempio: A pubblica un post in cui prende in giro X per il suo orientamento ses- suale. Finora non esiste una giurisprudenza del Tribunale federale che consenta di conside- rare il mobbing nel suo complesso, rendendolo punibile per esempio come reato con- tro l’onore, laddove i relativi singoli atti non raggiungano la soglia di fattispecie esi- stenti43. Tuttavia, in molti casi tale comportamento potrebbe soddisfare le condizioni costitutive del reato di cui alla norma penale sugli atti persecutori (art. 181b CP), di- ventando in tal modo punibile (v. n. 2.3).

2.3 Delimitazione tra mobbing e atti persecutori

Il 1° gennaio 2026 è entrata in vigore la nuova norma penale sugli atti persecutori (art. 181b CP), che rende punibile chiunque insistentemente segue, molesta o minac- cia una persona in una maniera atta a limitarne considerevolmente il libero modo di vivere. La delimitazione tra mobbing e atti persecutori solleva alcuni interrogativi. Per esem- pio, in entrambi i casi l’autore compie ripetuti attacchi che nel complesso possono pregiudicare il senso di sicurezza e il libero modo di vivere di una persona. Si tratta tuttavia di fenomeni fondamentalmente diversi: semplificando, gli atti persecutori sono una forma di persecuzione insistente nei confronti di una persona, generalmente con lo scopo di stringere una relazione con lei, ma anche per vendetta. Il mobbing, invece, mira a discreditare o emarginare una persona. Di conseguenza, spesso la dif- ferenza è da individuare nella motivazione o nell’intento dell’autore44. Mentre in ge- nere gli stalker agiscono individualmente, nel mobbing accade spesso che più persone si coalizzino contro qualcuno. Gli atti persecutori tendono ad avvenire segretamente, mentre spesso nel mobbing una persona viene denigrata pubblicamente. Gli atti per- secutori sono per lo più esercitati nella fase di separazione di una coppia; il mobbing, invece, avviene frequentemente tra giovani o sul posto di lavoro. Tuttavia, nel singolo caso può essere difficile delimitarli.

43 Il Tribunale federale aveva per contro sviluppato una simile giurisprudenza per gli atti persecutori: cfr. DTF 129 IV 262, confermata in DTF 141 IV 437 e in altre sentenze del Tribunale federale. 44 Nel caso di atti persecutori per vendetta, le motivazioni potrebbero avvicinarsi di più a quelle del mobbing: Gurt, n. 72; Hilt et al., pagg. 24 e 28.

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3 Regolamentazione nei Paesi limitrofi

3.1 Germania

Il codice penale tedesco (CP-DE)45 non comprende una norma penale specifica sul mobbing o il ciberbullismo. Così come nel diritto svizzero vigente, il mobbing e il ciberbullismo sono punibili quando comprendono singoli atti che raggiungono la so- glia sancita dalle norme penali esistenti. Inoltre, il mobbing o il ciberbullismo consi- derati nel loro complesso possono essere punibili se raggiungono l’intensità di atti persecutori (§ 238 CP-DE).

3.2 Austria

In Austria, il mobbing è fondamentalmente punibile quando comprende singoli atti che raggiungono la soglia sancita dalle norme penali esistenti. Viene considerato in- fatti un fenomeno talmente ampio e complesso, da non poter essere affrontato con strumenti del diritto penale46. Tuttavia, siccome il ciberbullismo, visto l’esteso raggio d’azione dei mezzi di comunicazione moderni, risulta particolarmente lesivo della personalità, il § 107c del codice penale austriaco (CP-AT)47 qualifica come reato una «parte del fenomeno»48. La norma penale concernente prolungate molestie perpetrate mediante un mezzo di telecomunicazione o un sistema informatico (Fortdauernde Belästigung im Wege einer Telekommunikation oder eines Computersystems) è in vigore dal 1° gennaio 2016. Rientra tra i reati contro la libertà personale, ma presenta anche aspetti dei reati contro l’onore e la libertà49. La punibilità presenta una soglia piuttosto alta: nell’ambito del ciberbullismo, deve essersi verificato un reato contro l’onore oppure devono essere stati resi pubblici un fatto o una registrazione di immagini inerente a un aspetto della vita estremamente personale. Pertanto chi commette mobbing risulta punibile solo quando ha compiuto un singolo atto che raggiunge la soglia prevista da un’altra norma penale (nel diritto penale svizzero, secondo l’art. 173 segg. CP concernenti i delitti contro l’onore o l’art. 179quater cpv. 3 CP concernente la violazione della sfera segreta o privata me- diante apparecchi di presa d’immagini). Il reato contro l’onore oppure il fatto o la registrazione di immagini inerente a un aspetto della vita estremamente personale devono essere stati resi pubblici durante un prolungato periodo di tempo attraverso mezzi di telecomunicazione o l’utilizzo di un sistema informatico. In un primo momento la norma penale presupponeva che l’atto fosse reiterato. Secondo il legislatore, tuttavia, in alcuni casi è sufficiente che qual- cuno abbia esercitato la molestia un’unica volta, per esempio pubblicando su Internet una foto di nudo che vi rimane durante un prolungato periodo di tempo senza essere

45 Per la versione vigente cfr. il sito del Ministero federale tedesco della giustizia e della tu- tela dei consumatori Gesetze im Internet, consultabile all’indirizzo: www.gesetze-im-in- ternet.de (stato al 2.3.2026). 46 Thiele/Wagner, SK CP-AT, § 107c n. 1a, Vienna 2023, con rif. ai materiali legislativi. 47 Per la versione vigente cfr. Rechtsinformationssystem des österreichischen Bundes, con- sultabile all’indirizzo: www.ris.bka.gv.at (stato al 2.3.2026).

48 Thiele/Wagner, SK CP-AT, § 107c n. 4 seg. con rif.

49 Thiele/Wagner, SK CP-AT, § 107c n. 23.

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cancellata50. Pertanto, nel 2021 si è deciso di sostituire il termine «fortgesetzt» (reite- rato) con «fortdauernd» (prolungato). L’attacco deve essere tale da pregiudicare irragionevolmente il modo in cui la per- sona che lo subisce conduce la propria vita. Ciò accade per esempio se la costringe a cambiare scuola, ad allontanarsi dalla propria cerchia di amicizie o ad abbandonare i media sociali51. Nonostante dalla sua introduzione la norma penale sia stata ritenuta di notevole im- portanza nella prassi52 e abbia dato luogo a numerose denunce, solo in meno del 5 per cento dei casi si giunge a una sentenza di condanna53.

3.3 Francia

Il codice penale francese (CP-FR)54 comprende diverse norme penali che rendono punibile il mobbing (incluso il ciberbullismo). Gli articoli 222-33-2 (mobbing nel mondo del lavoro, in vigore dal 2002), 222-33-2-2 (mobbing generico, in vigore dal 2014) e 222-33-2-3 CP-FR (mobbing a scuola, in vigore dal 2022) rientrano tra i reati contro l’integrità fisica e psichica. Sono punibili le molestie esercitate su una persona mediante esternazioni o comportamenti ripetuti volti a peggiorare le sue condizioni lavorative o di vita e che si manifestano in una lesione della sua salute fisica o psi- chica. L’articolo 222-33 CP-FR (mobbing sessuale o sessista, in vigore dal 2012) rende punibili le ripetute molestie di natura sessuale o sessista che ledono la dignità della vittima o generano una situazione ostile, intimidatoria od offensiva. Il fatto che gli atti siano perpetrati mediante TIC rappresenta nei singoli casi una variante di reato qualificata (art. 222-33-2-2 cpv. 5 n. 4 e 222-33 cifra III. 6. CP-FR). Il reato può essere commesso anche congiuntamente da più persone nei confronti di una vittima, a condizione che agiscano in modo coordinato o su ordine di una persona. È sufficiente anche un’azione autonoma senza aver preso accordi, purché le persone siano a conoscenza del carattere complessivamente ripetitivo dell’azione (art. 222-33- 2-2 cpv. 3 e 4 e art. 222-33 cifra I. cpv. 3 e 4 CP-FR).

50 Reato continuato che può essere commesso anche per omissione: Hatheuer, pag. 20 seg. con rif. ai materiali legislativi.

51 Wenk, pag. 93 con rif.

52 Thiele/Wagner, SK CP-AT, § 107c n. 17 con rif.

53 2024: 462 denunce e 19 condanne (4,1 %); 2023: 458 denunce e 20 condanne (4,4 %); 2022: 402 denunce e 17 condanne (4,2 %); 2021: 395 denunce e 17 condanne (4,3 %); 2017: 359 denunce e 16 condanne (4,5 %); 2016 (anno dell’entrata in vigore): 302 de- nunce e 5 condanne (1,7 %). Per le denunce cfr. i Cybercrime Reports, consultabili all’in- dirizzo: www.bundeskriminalamt.at > Grafiken & Statistiken > Lageberichte nonché l’opuscolo Broschüre Sicherheit 2016, consultabile all’indirizzo: www.bundeskrimina- lamt.at > Grafiken & Statistiken > Polizeiliche Kriminalstatistik (PKS). Per le condanne cfr. Gerichtliche Kriminalstatistik, consultabile all’indirizzo: www.statistik.at > Statisti- ken > Bevölkerung und Soziales > Kriminalität und Sicherheit > Verurteilungs- und Wie- derverurteilungsstatistik > Publikationen (stato al 2.3.2026). 54 Per la versione vigente cfr. Légifrance, le service public de la diffusion du droit de la Ré- publique française, consultabile all’indirizzo: www.legifrance.gouv.fr (stato al 2.3.2026).

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3.4 Italia

Il codice penale italiano (CP-IT)55 non contiene una norma penale specifica sul mob- bing o il ciberbullismo. Sono punibili i singoli atti che raggiungono la soglia sancita dalle norme penali esistenti: secondo la giurisprudenza, in particolare, la norma in materia di violenza privata (art. 610 CP-IT)56. Inoltre, il mobbing o il ciberbullismo considerati nel loro complesso possono essere punibili se raggiungono l’intensità di atti persecutori (art. 612bis CP-IT)57.

4 Punti essenziali del progetto

4.1 Necessità di agire e obiettivi

Sebbene la maggior parte dei singoli atti tipici del mobbing e del ciberbullismo sia sufficientemente trattata nel CP (v. n. 2.2.2), sussiste una lacuna nei casi in cui un comportamento penalmente rilevante si concretizza solo a seguito di più atti. La Com- missione propone pertanto di istituire una norma penale specifica che riguardi i com- portamenti per cui i singoli atti, cui isolatamente viene attribuito un ridotto grado di illiceità, non raggiungono la soglia delle fattispecie esistenti, ma nel loro complesso portano chi li subisce a sentirsi offeso, vessato, perseguitato o discreditato. Per deli- mitare più chiaramente tale fattispecie rispetto agli atti persecutori, si propone di ascri- verla tra i delitti contro l’onore (v. n. 4.2.2). L’iniziativa parlamentare si riferisce solamente al ciberbullismo, ovvero al mobbing esercitato attraverso le TIC. Alla luce delle audizioni la Commissione è giunta tuttavia alla conclusione che la nuova norma penale dovrebbe essere configurata in modo neu- trale sotto il profilo tecnologico. Infatti, potrebbero verificarsi gravi forme di mobbing anche nel mondo reale. In particolare, però, il mobbing si manifesta spesso come fe- nomeno ibrido che comprende atti commessi in forma sia analogica che digitale, che dovrebbero essere considerati nel loro complesso. Si deve comunque tenere conto, con un’opportuna qualificazione, del maggiore grado di illiceità di un atto perpetrato pubblicamente, in particolare mediante l’uso delle TIC (v. n. 4.2.1). La nuova norma penale è finalizzata a potenziare il disposto penale e a migliorare la protezione contro mobbing e ciberbullismo. Potrebbero rientrare nella nuova norma penale i comportamenti indicati di seguito. Esempio 1: A, B e C frequentano la stessa classe di X. Hanno una chat di gruppo comune su WhatsApp in cui si divertono a prendere di mira X. È iniziato tutto con frasi come: «X è ingrassata» o «X non entra più nei vestiti». Dopo un po’ di tempo, hanno iniziato a condividere nella chat foto e video che ritraevano X in situazioni imbarazzanti (p. es. mentre scivola su uno sterco di mucca durante un’escursione sco- lastica oppure mentre stona durante un’esibizione del coro). Inoltre, divulgano anche tra altri compagni di scuola dicerie come quella secondo cui «X mangia dolci 10 volte al giorno». Atti come questi avvengono più volte alla settimana per diversi mesi.

55 Per la versione vigente cfr. Normattiva, il portale della legge vigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri, consultabile all’indirizzo: www.normattiva.it (stato al 2.3.2026). 56 Violenza privata; sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, 5.1.2021, n. 163. 57 Atti persecutori; sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Penale, 11.6.2018, n. 26595.

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Esempio 2: A è il superiore di X. Ogni volta che viene commesso un errore, addossa la colpa a X. A comunica sempre troppo tardi a X gli appuntamenti con i clienti, così lei ha difficoltà a prepararsi. La mette sempre in cattiva luce con i quadri aziendali e racconta alle altre persone di non aver mai visto una collega così incapace. Le vessa- zioni e umiliazioni si ripetono almeno una volta a settimana per più di sei mesi. Esempio 3: A ha preso di mira l’attrice X. La attacca su diverse reti sociali. Manipola video in cui fa pronunciare frasi false e imbarazzanti ai personaggi da lei interpretati. Inoltre, cerca su Internet foto che sfrutta per criticarla ripetutamente su Instagram per il suo abbigliamento. Commette atti di questo tipo in media una volta a settimana per circa un anno.

4.2 La normativa proposta

4.2.1 Norma penale neutrale sotto il profilo tecnologico

Se la tecnologia utilizzata non è un elemento costitutivo di un reato (come p. es. per l’abuso di impianti di telecomunicazione di cui all’art. 179septies CP), le norme penali del CP sono configurate in modo fondamentalmente neutrale sotto il profilo tecnolo- gico. In altre parole, le condizioni costitutive del reato sono formulate indipendente- mente dalla modalità concreta in cui viene perpetrato il fatto e comprendono sia atti commessi con mezzi analogici, sia atti commessi con mezzi digitali. Il diritto penale deve infatti garantire protezione indipendentemente dai mezzi mediante i quali viene commesso il fatto. Inoltre, in tal modo le norme penali si mantengono aperte a even- tuali sviluppi (tecnologici) che non erano ancora prevedibili nel momento in cui è stato emanato l’atto normativo. È indiscutibile che le TIC possano favorire il mobbing e potenziarne gli effetti nega- tivi. Le TIC abbassano infatti la soglia di inibizione dei potenziali autori, consentono di divulgare i contenuti a un’ampia cerchia di persone in breve tempo e sono ormai difficilmente controllabili (v. n. 2.1). Tuttavia, possono verificarsi gravi forme di mobbing anche nel mondo reale. Spesso, però, si verificano in particolare fenomeni ibridi, in cui, nello stesso caso di mobbing, l’autore agisce in parte per via analogica e in parte per via digitale. Risulta essenziale poter far confluire tutti questi atti in una valutazione complessiva. Il comportamento può comunque assumere un maggiore grado di illiceità, che non dipende dall’utilizzo delle TIC di per sé: una comunicazione digitale privata tra l’au- tore e la vittima, per esempio via e-mail, non differisce in modo sostanziale da una comunicazione analogica privata, come una lettera o una conversazione. Ciò che ne aggrava l’illiceità è la dimensione pubblica del fatto commesso. L’autore in questo caso agisce infatti davanti a una cerchia di persone molto ampia o pubblicamente con lo scopo di discreditare pubblicamente la persona interessata. Ciò si verifica soprat- tutto in caso di utilizzo delle TIC (p. es. in un forum online, in una chat di gruppo o su un profilo pubblico nei media sociali; v. n. 5.5). La Commissione propone pertanto una norma penale neutrale sotto il profilo tecno- logico, che contempli sia le forme analogiche, sia quelle digitali di mobbing. Chiede tuttavia di aggravare la comminatoria di pena per i casi in cui l’autore agisca pubbli- camente, segnatamente mediante le TIC.

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4.2.2 Configurazione come delitto contro l’onore

Gli atti che considerati singolarmente non risultano perseguibili devono ora diventare punibili perché nel loro insieme provocano un determinato effetto dannoso per la so- cietà. La definizione di tale effetto negativo determina quale sia il bene giuridico al centro della questione. Così come gli atti persecutori, il mobbing può pregiudicare il senso di sicurezza della persona che lo subisce mettendone a repentaglio la libertà di condurre la propria vita secondo la propria volontà. In tal senso il mobbing è inteso come un reato contro la libertà58. A differenza degli atti persecutori, però, nel caso del mobbing l’intento dell’autore è discreditare ed emarginare la persona presa di mira. Tale aspetto avvi- cina questo comportamento ai delitti contro l’onore, le cui norme tutelano il ricono- scimento sociale come persona responsabile e l’appartenenza identitaria a un gruppo sociale59. Il fatto di intendere il mobbing come delitto contro l’onore permette di de- limitarlo più chiaramente dagli atti persecutori. Si propone pertanto di configurare la nuova norma penale come delitto contro l’onore. Si noti che gli attacchi che non sono da intendersi lesivi della personalità ai sensi del diritto civile (art. 28 segg. CC) non possono essere rilevanti nemmeno dal punto di vista penale.

4.2.3 Azione combinata di più persone

Il mobbing è tipicamente, anche se non necessariamente, un’azione combinata di più persone. Può avvenire in modo coordinato (p. es. per opera di un gruppo che all’in- terno della scuola si è coalizzato contro una persona) oppure in modo non coordinato (come nel caso del cosiddetto «shitstorm», che vede più persone, indipendentemente l’una dall’altra, pubblicare su Internet commenti offensivi contro una stessa persona). A tal proposito, in alcune circostanze può trattarsi anche di singoli atti isolati com- messi da un soggetto coinvolto. La Commissione considera l’azione ripetuta durante un prolungato periodo di tempo e l’intento di discreditare o emarginare una persona come elementi essenziali del mob- bing. Sulla base delle audizioni, ritiene che la punibilità sia giustificata solo se sono soddisfatte tali condizioni, oppure se un soggetto coinvolto risulta punibile secondo le disposizioni sulla partecipazione60. La nuova norma penale non necessita pertanto di una regolamentazione specifica sull’azione combinata di più persone, ma si appli- cano le disposizioni generali. Indubbiamente, chi assiste agli atti senza intervenire (i cosiddetti «bystander») non dovrebbe essere qualificato come partecipante al reato, in quanto spesso questa persona non interviene per paura o insicurezza.

58 La norma penale austriaca sul ciberbullismo (§ 107c CP-AT) rientra tra i reati contro la libertà personale ma comprende anche aspetti del reato contro l’onore (v. n. 3.2). Cfr. an- che Loshi, pag. 63.

59 Stratenwerth/Bommer, BT I, § 11 n. 1, Berna 2022.

60 Loshi, pag. 62 seg. sostiene invece la necessità di una disposizione in linea con quella sull’aggressione (art. 134 CP).

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- Correità: nel caso della correità, più persone commettono congiuntamente un reato. In tal caso ogni correo è punibile per il reato nel suo complesso. Affinché si configuri una correità è necessario che vi sia stata una decisione co- mune di commettere un reato, che può essere manifestata anche tramite un com- portamento concludente, e un’esecuzione congiunta del reato. Un correo parte- cipa intenzionalmente e in modo determinante alla decisione, all’organizzazione e/o all’esecuzione di un reato insieme ad altri autori, così da apparire coinvolto in prima persona61. Un correo può unirsi al reato anche dopo il suo inizio62. Esempio: A, B e C (correi) hanno preso di mira X a scuola e sfruttano ogni occa- sione per umiliarla e vessarla. Spesso agiscono in tre, talvolta anche singolar- mente. - Complicità: il complice partecipa a un reato in misura secondaria63. La pena si basa sulla comminatoria applicabile all’atto principale ma è attenuata (art. 25 CP). È sufficiente qualsiasi contributo casuale che favorisca l’atto principale (in questo caso il mobbing) in modo tale che, senza questo aiuto, il fatto si sarebbe svolto in modo diverso64. In alcune circostanze può essere sufficiente anche un singolo con- tributo che supporti l’autore principale nel commettere il mobbing. Il complice deve quanto meno accollarsi il rischio che l’atto principale venga commesso e che lui lo favorisca. È possibile fornire aiuto anche dopo l’inizio dell’atto principale e fino al termine dello stesso. Secondo la dottrina prevalente, si può favorire un reato anche segretamente, senza che l’autore principale ne sia a conoscenza65. È altresì sufficiente incoraggiare in qualche modo l’autore principale a commettere il reato (complicità morale). Non è invece sufficiente, in ogni caso in mancanza di una funzione di garante, la semplice approvazione del reato o un comporta- mento prettamente passivo (come nel caso del cosiddetto «bystander»). Esempio: nell’ambito di un mobbing, A e B (autori principali) pubblicano nella chat di classe un video imbarazzante di X. C (complice), senza mettersi d’accordo con loro, scrive un commento offensivo a tal proposito. - Istigazione: l’istigatore provoca nell’autore principale la decisione di commettere un determinato reato. È punito secondo la comminatoria di pena applicabile all’atto principale (art. 24 CP). L’intenzione dell’istigatore è volta a provocare nell’autore principale la decisione di commettere il reato e a fare in modo che l’atto principale venga effettivamente commesso. Esempio: A (istigatore) incita B e C (autori principali) a esercitare mobbing online nei confronti di X66.

61 DTF 135 IV 152, consid. 2.3.1; 133 IV 76, consid. 2.7; 130 IV 58, consid. 9.2.1; 126 IV 84, consid. 2.c)aa); 125 IV 134, consid. 3.a); 120 IV 265, consid. 2.c)aa).

62 Stratenwerth/Bommer, AT I, § 11 n. 54, Berna 2024.

63 DTF 98 IV 83, consid. 2.c).

64 DTF 121 IV 109, consid. 3.a); 120 IV 265, consid. 2.c)aa); 119 IV 289, consid. 2.c)aa). 65 Stratenwerth/Bommer, AT I, § 13 n. 118 e Forster, BSK I CP, art. 25 n. 5, Basilea 2019, con rif.; per un altro parere cfr. Schild Trappe, pag. 97 segg.

66 Elaborato sul modello dell’esempio 1 in Loshi, pag. 59 seg.

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4.2.4 Delimitazione e concorso di reati

Si presentano difficoltà in termini di delimitazione e concorso di reati che la giuri- sprudenza sarà di volta in volta chiamata a risolvere. I singoli atti del mobbing sono già ampiamente coperti dalle norme penali vigenti (v. n. 2.2.2). Pertanto è difficile immaginare un caso in cui sia applicabile solo la nuova norma penale senza che singoli atti distinti non adempiano contemporanea- mente le condizioni di altre norme penali. Se nell’ambito del mobbing si commette una via di fatto (art. 126 CP), a questa si applica la nuova norma penale; la via di fatto è infatti espressamente citata come forma di mobbing. Per i delitti che, così come la nuova norma penale, riguardano l’onore (art. 173 segg. CP), la questione è contro- versa. Un’ingiuria (art. 177 CP) potrebbe senz’altro essere assorbita dal mobbing. Se invece le norme penali contemporaneamente applicabili tutelano altri beni giuridici, si può in genere presumere un reale concorso di reati. In tal caso, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata (art. 49 cpv. 1 CP). Anche la delimitazione rispetto agli atti persecutori (art. 181b CP; v. n. 2.3) presenta delle difficoltà.

4.2.5 Rinuncia a una disposizione nel Codice penale

militare I reati contro l’onore sono dichiarati punibili anche nel Codice penale militare del 13 giugno 192767 (CPM). Per quanto concerne il mobbing, va tuttavia osservata una particolarità: siccome si presuppongono più atti durante un prolungato periodo di tempo, è ipotizzabile che alcuni di questi siano perpetrati durante il servizio militare, mentre altri durante le ordinarie attività civili. In tal caso si pone la questione se il reato sia soggetto alla giurisdizione civile o militare; potrebbero dunque verificarsi problemi di competenza. Gli stessi problemi potrebbero presentarsi per gli atti persecutori. Dunque, così come la norma penale sugli atti persecutori (art. 181b CP), nemmeno la nuova norma penale sul mobbing dovrebbe essere inclusa nel CPM. Ciò non dà luogo ad alcuna lacuna del diritto penale: infatti, secondo l’articolo 8 CPM in questo caso le persone soggette al diritto penale militare rimangono sottoposte alla legge penale ordinaria.

4.3 Applicazione del diritto

4.3.1 Descrizione della problematica

Il perseguimento penale di reati commessi mediante l’utilizzo delle TIC pone una par- ticolare difficoltà: spesso l’autore agisce attraverso piattaforme che non hanno sede

67 RS 321.0

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in Svizzera e che conservano i loro dati all’estero68. Tuttavia, in determinate circo- stanze le autorità preposte al perseguimento penale hanno bisogno di questi dati per identificare un autore anonimo e come ulteriore mezzo di prova della fattispecie. In base al principio di territorialità dettato dal diritto internazionale, le autorità sviz- zere di perseguimento penale non possono adottare le proprie misure di perseguimento penale all’estero. In linea di massima si possono assumere unicamente i mezzi di prova che si trovano sul territorio nazionale (art. 1 e 54 del Codice di procedura pe- nale69 [CPP] in combinato disposto con l’art. 1 cpv. 1 lett. b dell’assistenza in materia penale del 20 marzo 198170 [AIMP] e l’art. 3 CP). È consentito richiedere la consegna dei dati, perquisire i sistemi informatici oppure sequestrare dati o supporti di dati nell’ambito di una perquisizione domiciliare (art. 263 segg. e 246 CPP) solo nei con- fronti del detentore dei dati. Le filiali svizzere di Google e Meta non rientrano in questa definizione poiché si limitano a commercializzare servizi 71. Chi usufruisce di un servizio offerto da un’azienda estera tramite un accesso Internet in Svizzera non agisce «all’estero» e le autorità di perseguimento penale possono accedere ai dati di- sponibili attraverso il conto utente72. Qualora non fosse possibile raccogliere direttamente i dati in Svizzera, le autorità di perseguimento penale devono affidarsi all’assistenza giudiziaria internazionale in materia penale. Si tratta spesso di una procedura lunga e gravosa che può portare allo scadere dei termini legali e in alcuni casi anche all’abbandono del procedimento pe- nale73. Inoltre, spesso l’assistenza giudiziaria non ha esito positivo, in particolare in mancanza del requisito della doppia punibilità o della disponibilità da parte delle au- torità straniere a cooperare.

4.3.2 Il caso particolare del ciberbullismo

Mentre nel contesto scolastico o professionale di norma l’autore e il danneggiato74 si conoscono, le personalità pubbliche possono particolarmente subire ciberbullismo anonimo (v. n. 2.1). Pertanto, si dovrà ricorrere alla via dell’assistenza giudiziaria in particolare per l’identificazione degli autori. Spesso nei tipici casi di ciberbullismo, i dati da addurre come ulteriore mezzo di prova della fattispecie potrebbero essere disponibili senza assistenza giudiziaria: se per esempio l’autore pubblica una foto compromettente, un commento offensivo o invia al danneggiato un messaggio offensivo, questi possono essere salvati tramite uno

68 Rapporto in adempimento del postulato 21.3969, pag. 34.

69 RS 312.0 70 RS 351.1 71 DTF 143 IV 21, consid. 3.3 seg.; sentenza del Tribunale federale 1B_142/2016 del 16.11.2016, consid. 3. 72 DTF 143 IV 270, consid. 6 e 7. La dottrina solleva critiche su questo aspetto: cfr. Graf, n. marg. 21 segg. 73 P. es. il termine per la conservazione e l’utilizzo degli indirizzi IP, che costituiscono me- tadati secondo l’art. 273 cpv. 3 CPP. 74 Per i reati contro l’onore si usa il termine danneggiato (art. 115 cpv. 1 CPP). La vittima è il danneggiato che a causa del reato è stato direttamente leso nella sua integrità fisica, ses- suale o psichica (art. 116 cpv. 1 CPP). Stando a Wenk, pag. 90, il ciberbullismo comporta una lesione dell’integrità psichica, per cui il termine vittima è fondamentalmente perti- nente.

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screenshot. Gli atti di mobbing nel mondo reale, invece, in particolare quelli che av- vengono a tu per tu, sono spesso più difficili da dimostrare.

4.3.3 Proposte di soluzione internazionali e nazionali

Sul piano internazionale ci si sta prodigando per adeguare la cooperazione transfron- taliera alle sfide poste dallo sviluppo tecnologico e per favorire l’efficienza del perse- guimento penale nel ciberspazio. A tal proposito, la Convenzione del Consiglio d’Eu- ropa del 23 novembre 200175 sulla cibercriminalità (CCC), a cui ha aderito anche la Svizzera, è il più importante accordo internazionale nel campo della criminalità infor- matica e in rete. Il Secondo Protocollo aggiuntivo alla CCC del 12 maggio 202276, non ancora in vigore e che la Svizzera per il momento non ha firmato, intende raffor- zare la cooperazione internazionale nonché agevolare e velocizzare lo scambio di in- formazioni e prove elettroniche. Inoltre, un’ampia cerchia di Stati, tra cui la Svizzera, sta lavorando attivamente all’elaborazione di una «United Nations Convention against Cybercrime» (Convenzione ONU sui crimini informatici) 77 che persegue, tra le altre cose, il potenziamento della cooperazione internazionale per lo scambio di informa- zioni e prove elettroniche. La Convenzione è stata aperta alla firma nell’ottobre del 2025 e non è ancora entrata in vigore. La Svizzera sta valutando la sottoscrizione. Con la revisione totale della legge federale del 25 settembre 202078 sulla protezione dei dati (LPD), entrata in vigore il 1° settembre 2023, è stato introdotto un nuovo ob- bligo per i titolari privati del trattamento dei dati con sede all’estero: se per esempio in relazione alla loro offerta di prestazioni trattano periodicamente e su grande scala dati personali concernenti persone in Svizzera, generando così un rischio per la loro personalità, essi sono tenuti a designare un rappresentante in Svizzera (art. 14 seg. LPD). Tale disposizione potrebbe riguardare in particolare le grandi piattaforme In- ternet e reti sociali. Il rappresentante funge da interlocutore per l’Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza e per le persone interessate (art. 14 cpv. 2 LPD), al fine di facilitare la presa di contatto e fornire informazioni per far valere i loro diritti, per esempio alla rimozione di contenuti oltraggiosi79. Il 29 ottobre 2025 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione su una nuova legge federale sulle piattaforme di comunicazione e i motori di ricerca (AP-LPCom). Questa, tra le altre cose, obbliga le grandi piattaforme di comunica- zione a mettere a disposizione degli utenti una procedura che consenta loro di segna- lare con facilità (art. 4 AP-LPCom) i contenuti che probabilmente rientrano in deter- minate fattispecie penali (come delitti contro l’onore, minaccia, coazione o molestie

75 RS 0.311.43 76 www.coe.int/it > Stato di diritto > Criminalità informatica > Convention on Cybercrime > Second Additional Protocol (CETS n. 224; stato al 2.3.2026). 77 www.unodc.org > Our work > Treaties and intergovernmental bodies > UN convention against Cybercrime (stato al 2.3.2026). 78 RS 235.1 79 La disposizione è in linea con le richieste della mozione Glättli 18.3306 Rafforzare l’ap- plicazione del diritto in Internet introducendo un recapito obbligatorio per le grandi piat- taforme commerciali in rete e della mozione della CAG-S 18.3379 Accesso delle autorità di perseguimento penale ai dati conservati all’estero.

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sessuali). I fornitori stranieri di piattaforme di comunicazione e motori di ricerca de- vono altresì disporre di un rappresentante legale in Svizzera, che funga da interlocu- tore per l’autorità di vigilanza e da recapito (art. 23 AP-LPCom).

5 Commento all’articolo 177bis CP

5.1 Collocazione sistematica

L’effetto negativo degli atti di mobbing, che li rende in ultima analisi punibili, consiste nel discreditamento o nell’emarginazione di una persona. Ciò riguarda il suo ricono- scimento sociale come persona responsabile e la sua appartenenza identitaria a un gruppo sociale80. Pertanto, il bene giuridico al centro della questione è l’onore (a tal proposito, v. n. 4.2.2). Si propone pertanto di inserire la norma penale come articolo 177bis CP, successiva- mente all’ingiuria, tra i delitti contro l’onore.

5.2 Titolo marginale

Il comportamento che la nuova norma penale intende dichiarare punibile viene comu- nemente definito mobbing. Tuttavia, non esiste una definizione univoca del termine (v. n. 2.1). Utilizzando mobbing come titolo marginale, si introdurrebbe per la prima volta un anglicismo nel CP. È dunque opportuno riflettere bene su questo aspetto, poiché potrebbe comportare un cambiamento nelle future convenzioni linguistiche del CP81. In ultima analisi si tratta di un cosiddetto «falso amico», poiché in inglese tale comportamento viene definito «bullying» e non mobbing. In francese il concetto di mobbing viene reso con il termine «harcèlement», il quale ha un significato molto ampio: può designare ripetute molestie e viene utilizzato in relazione a diversi fenomeni per cui invece in tedesco esistono termini specifici. In particolare, la nuova norma penale sugli atti persecutori (art. 181b CP) nella versione francese riporta il titolo marginale «harcèlement»82. Alla luce di tutto ciò, è opportuno scegliere un titolo marginale che si ricolleghi al comportamento punibile definito nella fattispecie. Si propone dunque il titolo margi- nale discreditamento ed emarginazione (tedesco: «Herabsetzung und Ausgrenzung»; francese: «Rabaissement et marginalisation»), in linea con l’effetto del reato dichia- rato punibile (v. n. 5.3.3).

80 Stratenwerth/Bommer, BT I, § 11 n. 1.

81 Sulla questione nel complesso cfr. www.bk.admin.ch > Documentazione > Lingue > Stru- menti per la redazione e traduzione > Raccomandazioni sull’uso degli anglicismi (stato al 2.3.2026). 82 Il termine «harcèlement» viene utilizzato, oltre che per il mobbing e gli atti persecutori, anche per le molestie telefoniche, sessuali e le molestie quotidiane.

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5.3 Fattispecie oggettiva

5.3.1 Atti

Sono definiti atti tipici del mobbing umiliare, minacciare, vessare o molestare. In tale contesto, la forma della comunicazione è irrilevante: gli atti possono essere perpetrati con parole, scritti, immagini, gesti, vie di fatto o qualunque altro mezzo. Tale elenco raggruppa i mezzi di cui agli articoli 176 e 177 CP. Tra i gesti rientrano per esempio l’atto di sputare addosso a una persona o di mostrarle il fondoschiena in segno di disprezzo83. È da considerarsi via di fatto un attacco di lieve entità e privo di conse- guenze al corpo o alla salute della persona che lo subisce84. Per altri mezzi la dottrina intende proiezioni di filmati e video, registrazioni audio o emoticon sui media sociali o nei servizi di messaggistica85. In linea di principio non è rilevante se tali atti siano stati commessi in forma analogica o mediante l’utilizzo delle TIC86. - Umiliare significa ridicolizzare, compromettere o prendere in giro qualcuno. Può trattarsi di un atto di ridicolizzazione agli occhi di terzi (diffusione di dicerie, im- magini o video) o di un’offesa solo nei confronti del danneggiato. Delimitazione rispetto alle norme penali vigenti: la nuova fattispecie deve inclu- dere solo gli atti che non raggiungono la soglia di fattispecie esistenti. Ne conse- gue in particolare che: nell’ambito di delimitazione rispetto ai delitti contro l’onore (art. 173 segg. CP), rientrano nella nuova fattispecie in particolare le umiliazioni che non compren- dono accuse infamanti (p. es. espressioni mediche che non costituiscono attacchi all’onore) o che riguardano esclusivamente la posizione sociale87 (p. es. X non ha amici, non è capace nel suo lavoro); nell’ambito di delimitazione rispetto alla condivisione indebita di contenuti ses- suali non pubblici (art. 197a CP), rientrano nella nuova fattispecie soltanto le umi- liazioni che riguardano contenuti sessuali in cui il danneggiato non è riconoscibile o che non vengono trasmessi a terzi o pubblicati; nell’ambito di delimitazione rispetto alla violazione della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini (art. 179quater CP), rientrano nella nuova fattispecie soltanto le umiliazioni che riguardano fatti che non sono stati fissati su un supporto d’immagini in violazione della sfera segreta o della sfera privata non osservabile da ognuno88. Esempi: diffondere la diceria che X mangerebbe dolci 10 volte al giorno; diffon- dere un video in cui X, durante una gita scolastica, scivola su uno sterco di mucca. - Minacciare significa incutere timore in una persona facendole temere che le ac- cadrà qualcosa di male.

83 Riklin, BSK II CP, art. 177 n. 8, Basilea 2019, con rif. a DTF 103 IV 172.

84 Roth/Keshelava, BSK I CP, art. 126 n. 2, Basilea 2019, con rif. a DTF 68 IV 85 e

103 IV 65, consid. II.2.a).

85 Corboz, art. 176 n. 3; Trechsel/Lehmkuhl, PK CP, art. 176 n. 1, Berna 2021.

86 Rieben/Mazou, CR II CP, art. 176 n. 1, Basilea 2025.

87 Questa, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, non fa parte dell’onore protetto dalla legislazione penale: v. n. 5.3.3. 88 Un’immagine delle parti intime non è di per sé lesiva dell’onore (Riklin, BSK II CP, prima dell’art. 173 n. 23, con rif.). La sua diffusione potrebbe tuttavia rientrare nell’am- bito di applicazione dell’art. 179quater cpv. 3 CP o, a seconda dell’interpretazione del ter- mine contenuto sessuale, dell’art. 197a CP.

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Delimitazione rispetto alle norme penali vigenti: nell’ambito di delimitazione ri- spetto alla minaccia (art. 180 CP), rientrano nella nuova fattispecie le minacce non gravi o non presentate come dipendenti dalla persona che minaccia. Per esem- pio, se al danneggiato viene paventato solo un lieve (in un certo senso spiacevole) svantaggio, se viene intimidito facendogli credere che esiste un pericolo in realtà inesistente o se sin dall’inizio il danneggiato interpreta la minaccia come un bluff89. Esempio: A dice a X che lungo la strada verso la scuola è in agguato un pericolo che in realtà non esiste. - L’atto di vessare comprende un abuso di potere, come assegnare compiti insensati o addossare errori. Anche gli atti di ignorare o trascurare, spesso citati in relazione al mobbing, possono rientrare nel concetto di vessazione. Tuttavia, in quanto omissione, può essere punibile solo se all’autore spetta una funzione di garante (p. es. come insegnante o superiore). Esempio: A, superiore di X, le addossa sempre la colpa di ogni errore. Le comu- nica sempre troppo tardi gli appuntamenti con i clienti, così lei ha difficoltà a prepararsi. - Molestare significa disturbare o assillare una persona, invadendo così in modo illecito la sua sfera privata. Delimitazione rispetto alle norme penali vigenti: nell’ambito di delimitazione ri- spetto all’abuso di impianti di telecomunicazione (art. 179septies CP), rientrano nella nuova fattispecie in particolare le molestie nel mondo reale o le molestie di lieve entità perpetrate mediante le TIC. Infatti, le molestie di una certa gravità commesse mediante le TIC dovrebbero essere soggette all’articolo 179septies CP. Se la molestia ha una connotazione sessuale, rientrano nella nuova fattispecie in particolare le molestie sessuali non gravi commesse mediante parole, scritti o im- magini. Compiere atti sessuali in presenza di una persona o molestie sessuali me- diante vie di fatto è già punibile ai sensi della norma penale sulle molestie sessuali (art. 198 CP). Esempio: A molesta X durante la pausa pronunciando frasi oscene o inviandole immagini oscene. In base all’interpretazione qui espressa, il discreditamento e l’emarginazione non cor- rispondono a un singolo atto. Sono piuttosto vari atti di umiliazione, minaccia, vessa- zione o molestia che possono complessivamente provocare il discreditamento o l’emarginazione di una persona (v. n. 5.3.3). I classici delitti contro l’onore si applicano fondamentalmente solo per fatti non veri che possono nuocere alla reputazione. Per esempio, solo un fatto non vero è conforme a priori alla fattispecie della calunnia (art. 174 CP). Nel caso della diffamazione e, secondo la dottrina e la giurisprudenza, anche in quello dell’ingiuria90, l’autore può discolparsi se prova che il fatto è vero o di avere avuto seri motivi di considerarlo vero in buona fede (art. 173 n. 2 CP). L’autore non è tuttavia ammesso a fare tale prova se le imputazioni sono state proferite senza che siano giustificate dall’interesse pubblico o da altro motivo sufficiente, prevalentemente nell’intento di fare della maldicenza

89 Cfr. Delnon/Rüdy, BSK II CP, art. 180 n. 14 e 23 seg., Basilea 2019.

90 Riklin, BSK II CP, art. 177 n. 15 con rif. tra gli altri a Stratenwerth/Bommer, BT I, § 11 n. 75, DTF 74 IV 98 e 93 IV 20, consid. 3.

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(ossia nell’intento di insultare; art. 173 n. 3 CP). Nei casi di mobbing, ciò fa sì che, se i fatti sono veri, la conformità alla fattispecie non deve essere esclusa, né deve essere consentita alcuna prova liberatoria. Infatti, in tal caso l’autore agisce sempre con l’in- tento di nuocere a una persona (discreditandola o emarginandola; v. n. 5.4). Perciò i fatti esternati nell’ambito del mobbing non devono necessariamente essere non veri. I casi di trattazione mediatica di norma non dovrebbero rientrare nella fattispecie del mobbing, in quanto mancano atti rilevanti (p. es. di umiliazione) e il loro scopo prin- cipale è quello di informare il pubblico (e non discreditare o emarginare). Il Tribunale federale ha esaminato la questione se condividere e mettere like a conte- nuti lesivi dell’onore sulle reti sociali costituisca invece una violazione dell’onore, giungendo alla conclusione che tali funzioni (a differenza della funzione di com- mento) non implicano un giudizio: la condivisione non presuppone una valutazione, mentre il «like» ha un significato vago e non esprime necessariamente un apprezza- mento del contenuto. Dunque condividere o mettere like non ha alcun significato che vada oltre la divulgazione del post. Una divulgazione (art. 173 n. 1 cpv. 2 CP) risulta però punibile solo se il post viene visualizzato da un terzo, cosa che dipende dalla gestione dei «newsfeed» o dall’algoritmo del servizio di rete e dalle impostazioni per- sonali dell’utente91. In base a tale giurisprudenza si deve presumere che condividere e mettere like non si possono ritenere atti di umiliazione.

91 DTF 146 IV 23, consid. 2.2.3 seg. con rif. tra gli altri a Selman/Simmler, pag. 261 seg.; Studer, pag. 176; Musy, pag. 12 seg.

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5.3.2 Pluralità di atti

La fattispecie presuppone una serie di atti che diventano punibili solo se considerati nel loro insieme (la cosiddetta unità d’azione legale). Per esprimere questo concetto, il termine più adatto risulta reiteratamente. Tale ter- mine è già utilizzato nel CP: per esempio, le vie di fatto sono perseguite d’ufficio se sono commesse reiteratamente in ambito domestico (art. 126 cpv. 2 CP). Con ciò si intendono più di due episodi che si succedono in un lasso di tempo più o meno breve92. Nel caso del mobbing, però, non si tratta di un breve intervallo di tempo, ma è neces- sario piuttosto che gli atti si susseguano durante un prolungato periodo di tempo, aspetto che va perciò aggiunto. Per il mobbing sul lavoro, la prassi presuppone che vi siano attacchi almeno una volta a settimana nell’arco di sei mesi93. Tale parametro può fungere da riferimento, tuttavia è necessario soppesare la situazione caso per caso. La nuova norma penale sugli atti persecutori (art. 181b CP) presuppone che si agisca insistentemente. Oltre a presupporre una serie di atti per un prolungato periodo di tempo, con questo termine si intende che l’autore deve «manifestare una certa ostina- tezza nel fare spregio del volere della vittima». Tale ossessività è tipica degli atti per- secutori94. Nel caso del mobbing, tuttavia, non si tratta di un ostinato spregio del vo- lere di una persona, ma di sfruttare un divario di potere. Pertanto, non si deve adottare lo stesso termine. Nelle definizioni di mobbing si utilizza spesso il termine sistematicamente, perché questo oltre alla ripetizione implica il fatto di agire con il preciso intento di discredi- tare o emarginare una persona. Rimanda però anche a un approccio consapevole e strutturato, che non è necessariamente presente nel mobbing: l’autore infatti può an- che sfruttare situazioni che si presentano spontaneamente. In tal senso, il termine sa- rebbe fuorviante e perciò non viene adottato.

5.3.3 Messa in pericolo astratta

Nel caso degli atti persecutori, di norma l’autore non intende nuocere alla persona che li subisce: spesso cerca piuttosto di avvicinarvisi o addirittura di avere una relazione con lei95. Al contrario, nel mobbing l’autore mira proprio a nuocere alla persona inte- ressata: commette una serie di atti durante un prolungato periodo di tempo con lo scopo di discreditarla o emarginarla. Per discreditare (degradare, denigrare) si intende

92 Roth/Keshelava, BSK I CP, art. 126 n. 9; FF 1985 II 901 n. 213.5; Donatsch/Graf/Jean- Richard-dit-Bressel, pag. 65; Stratenwerth/Bommer, BT I, § 3 n. 58; sentenza del Tribu- nale federale 6S.273/2004 del 24.9.2004, consid. 2. 93 Leymann, pag. 22; Humbert, pag. 80; decisione del Tribunale d’appello ZH del 16.3.2015, n. oggetto UE140314-O/U/BEE, consid. 7.2 a).

94 FF 2024 751, n. 4.1.2.3.

95 I moventi delle persone che compiono atti persecutori possono essere suddivisi a grandi linee in due categorie: la ricerca di una relazione oppure la ricerca di vendetta. In caso di atti persecutori finalizzati a stringere una relazione, l’autore non intende cagionare danno alla vittima, ma prende in considerazione di comprometterne il libero modo di vivere: FF 2024 751 n. 2.1 e 4.1.2.4.

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sminuire il valore di una persona, portarla in una posizione subordinata. Per emargi- nare si intende spingere una persona al di fuori del gruppo sociale (compagni di scuola, gruppo di pari, team di lavoro). Tale effetto coincide con quello dei classici delitti contro l’onore: per lungo tempo la giurisprudenza e la dottrina hanno interpretato il termine onore come la reputazione di qualcuno quale persona rispettabile agli occhi di terzi. In tempi più recenti, vi è stata una svolta nell’interpretazione: viene inteso piuttosto come il diritto di ogni per- sona ad avere un valore agli occhi delle altre96. La tutela prevista dal disposto penale in tal senso comprende solo l’onore etico (il valore come persona rispettabile) e non la posizione sociale di una persona (il valore all’interno della società, p. es. nel conte- sto professionale o scolastico). Il Tribunale federale riconosce tuttavia che le accuse concernenti la condotta professionale possono intaccare anche l’onore etico97. Anche se nel mobbing i singoli atti non sono lesivi dell’onore (v. n. 5.3.1), nel complesso devono provocare il discreditamento o l’emarginazione della persona che li subisce e che, di conseguenza, è toccata nel proprio valore etico e umano e nel proprio onore. Secondo l’opinione prevalente, i delitti contro l’onore sono reati di messa in pericolo astratta: è sufficiente che un’affermazione sia in grado di nuocere alla reputazione o al diritto al valore di una persona. Presentano tuttavia una componente legata al risul- tato, dal momento che il destinatario (danneggiato o terzo) deve venire a conoscenza dell’affermazione98.

5.4 Fattispecie soggettiva

Il mobbing è inevitabilmente intenzionale: l’autore deve compiere il reato consape- volmente e volontariamente (art. 12 cpv. 2 CP). In tal senso è sufficiente che l’autore commetta ciascun atto sulla base di una nuova decisione, sebbene essi debbano iscri- versi nel quadro di un’intenzione generale (distinta). Riguardo al discreditamento o all’emarginazione del danneggiato, si deve presup- porre un intento (il cosiddetto intento di causare un danno). A tal proposito non è sufficiente il dolo eventuale, vale a dire il semplice fatto di tenere conto di un possibile danno.

5.5 Azioni pubbliche

Durante le audizioni, vari partecipanti hanno perorato l’idea che il grado di illiceità del ciberbullismo sia superiore a quello del mobbing analogico. Tuttavia, non nel caso di una comunicazione privata tra autore e danneggiato mediante l’uso delle TIC, che non si distingue sostanzialmente da una comunicazione privata analogica, per esempio tramite lettera o in forma verbale. Il grado di illiceità sarebbe invece maggiore se l’atto viene perpetrato in un contesto pubblico, per cui può essere recepito da una più ampia 96 Riklin, BSK II CP, prima dell’art. 173 n. 7 segg.; Stratenwerth/Bommer, BT I, § 11 n. 4; DTF 131 IV 154, consid. 1.2; 117 IV 27; 105 IV 11, consid. 1. 97 Riklin, BSK II CP, prima dell’art. 173 n. 16 segg.; DTF 119 IV 44, consid. 2.a) seg.;

115 IV 42, consid. 1.c); 105 IV 111, consid. 1.

98 Riklin, BSK II CP, prima dell’art. 173 n. 50 seg.; DTF 101 IV 292, consid. 1.

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cerchia di persone e l’autore mira a discreditare pubblicamente il danneggiato (p. es. pubblicando foto in una chat di gruppo o su un profilo pubblico nei media so- ciali). Il capoverso 2 prevede pertanto una qualificazione per il caso in cui l’autore agisca pubblicamente. Tale qualificazione è formulata in termini neutrali sotto il profilo tec- nologico, in modo da comprendere anche pubblicazioni analogiche, che possono eser- citare un impatto altrettanto grave. Anche l’articolo 197a capoverso 2 CP si basa in- fatti sul fatto di rendere pubblici i contenuti, indipendentemente che ciò avvenga in forma analogica o mediante le TIC. È tuttavia opportuno citare a titolo di esempio l’utilizzo delle TIC, così come accade per la rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135 cpv. 1 e 2 CP) o per la pornografia (art. 197 cpv. 4 e 5 CP). L’espressione per via elettronica ivi utilizzata si presta, con i dovuti adeguamenti linguistici, anche in questo caso99. Con l’avverbio pubblicamente si intende che gli atti vengono com- messi davanti a una cerchia molto ampia di persone, non collegate tra loro da legami personali100. Ciò accade in particolare se un atto è reso accessibile in Internet «a un numero illimitato di persone»101. In tal senso è sufficiente che venga creata la possi- bilità di accedervi, anche se di fatto nessuno o solo singole persone hanno visualizzato il contenuto pubblicato102. Affinché il capoverso 2 risulti applicabile è sufficiente che sia stato commesso un atto di mobbing pubblicamente accessibile. La comminatoria di pena, che non prevede una pena minima, consente al giudice di commisurare la pena caso per caso.

5.6 Reato perseguibile a querela di parte

Il mobbing dovrebbe essere perseguibile solo a querela di parte, così come lo sono i classici delitti contro l’onore e gli atti persecutori. È importante che possano essere il danneggiato o chi detiene l’autorità parentale103 (art. 296 cpv. 1 CC) a decidere se avviare un procedimento penale. Infatti, in particolare nel contesto scolastico, po- trebbe essere meglio per il bambino o il ragazzo evitare di dover affrontare un proce- dimento penale. Il requisito della querela di parte si applica sia alla fattispecie di base (cpv. 1), sia alla qualificazione (cpv. 2). Siccome il mobbing presuppone azioni reiterate durante un prolungato periodo di tempo è difficile stabilire a partire da quando decorre il termine di querela (art. 31 CP). Lo stesso problema si presenta anche per gli atti persecutori (art. 181b CP). Spet- terà alla giurisprudenza stabilirne l’inizio. A tal proposito, potrebbero essere determi- nanti le seguenti considerazioni: la nuova norma penale presuppone un’unità d’azione

99 Con esso si intendono dati elettronici nonché nuove forme di registrazione: Isenring/Kes- sler, BSK II CP, art. 197 n. 52j, Basilea 2019, con rif. tra l’altro a FF 2000 2609 n. 2.2.1. 100 Schleiminger Mettler, BSK II CP, art. 261bis n. 22, Basilea 2019, con rif. tra l’altro a DTF 130 IV 111, consid. 3.1.

101 FF 2022 687 n. 3.13.2.3.

102 Schleiminger Mettler, BSK II CP, art. 261bis n. 25.

103 Sentenza del Tribunale federale 6B_323/2009 del 14.7.2009, consid. 3.2.

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legale composta da più atti distinti. Per reati di questo genere, il termine di prescri- zione inizia dal giorno in cui l’autore svolge l’ultima attività104. Potrebbe valere lo stesso per l’inizio del termine di querela: sarebbe illogico imporre al danneggiato di presentare querela entro tre mesi da ogni singolo atto, che preso singolarmente non costituisce reato. A tal proposito, si può presentare querela già prima che inizi a de- correre il termine di querela. Per un’unità d’azione legale, infatti, un’eventuale querela penale ha effetto anche in futuro105.

5.7 Comminatoria di pena

Nella fattispecie di base è indicata una comminatoria di pena pari a una pena detentiva sino a un anno o una pena pecuniaria. Si colloca dunque tra l’ingiuria (pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere) e la diffamazione (pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere) da un lato, e la calunnia (pena detentiva sino a tre anni o pena pecuniaria) dall’altro. La qualificazione indica una comminatoria di pena pari a una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria, analogamente alla calunnia.

6 Ripercussioni finanziarie e sull’effettivo del

personale L’introduzione della nuova norma penale sul mobbing causerà elevati oneri supple- mentari alle autorità di perseguimento penale e ai tribunali cantonali, non ancora quantificabili al momento. Il progetto è finalizzato a dichiarare perseguibili comportamenti che al momento non raggiungono la soglia sancita dalle norme penali esistenti. Pertanto, estenderebbe la punibilità rispetto al diritto vigente. Va inoltre considerato che i procedimenti saranno molto onerosi: spesso potrebbe risultare difficile provare i singoli atti e, almeno in un primo momento, la sussunzione in nuovi concetti giuridici potrebbe porre dei pro- blemi. Si presenteranno inoltre difficoltà in termini di delimitazione e concorso di reati rispetto alle norme penali esistenti (v. n. 4.2.4).

7 Aspetti giuridici

7.1 Costituzionalità

Il progetto si fonda sull’articolo 123 capoverso 1 della Costituzione federale106, che affida alla Confederazione la competenza di legiferare nel campo del diritto penale e della procedura penale.

104 Zurbrügg, BSK I CP, art. 98 n. 14 segg., Basilea 2019.

105 Riedo, BSK I CP, art. 30 n. 102 segg., Basilea 2019.

106 RS 101

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7.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della

Svizzera L’introduzione della norma penale sul mobbing è compatibile con gli impegni inter- nazionali della Svizzera. In tale contesto vanno menzionate la Convenzione del Consiglio d’Europa del 25 ot- tobre 2007107 sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l’abuso sessuali (Convenzione di Lanzarote) e la Convenzione del Consiglio d’Europa dell’11 mag- gio 2011108 sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), entrambe ratificate dalla Svizzera. Né la Convenzione di Lanzarote, né quella di Istanbul citano il fenomeno del mobbing in quanto tale; pertanto, da esse non deriva alcun impegno diretto per gli Stati aderenti a emanare misure giuridiche (di diritto penale) contro il mobbing. La raccomandazione generale n. 1 del gruppo di esperti del Consiglio d’Europa sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO) del 20 ottobre 2021 si concentra sulla dimensione digitale della violenza contro le donne. Questa comprende segnatamente anche il ciberbullismo, i cui singoli atti non sono perseguibili, ma che a causa della mentalità di branco favorita da Internet e della loro reiterazione possono raggiungere il grado di violenza psicologica 109 nonché di forme di molestie sessuali degradanti per la persona110. Tra le altre cose, si racco- manda agli Stati aderenti di assicurare che il quadro giuridico faccia riferimento anche alla violenza contro le donne in ambito digitale111. Pertanto, la nuova norma penale è in linea con i principi della Convenzione di Istanbul.

7.3 Forma dell’atto

Il progetto preliminare proposto comprende la revisione di leggi federali.

7.4 Delega di competenze normative

Il progetto preliminare non include alcuna delega di competenze normative.

107 RS 0.311.40 108 RS 0.311.35 109 Raccomandazione GREVIO n. 1, n. 44. Versione francese: «cyberharcèlement»; versione inglese: «cyberbullying». 110 Raccomandazione GREVIO n. 1, n. 38 (d). Versione francese: «brimades à caractère se- xuel»; versione inglese: «sexualised bullying». Rientrano in questo ambito per esempio la diffusione di dicerie sul comportamento sessuale della vittima, la pubblicazione online di commenti di carattere sessuale sotto a post o foto della vittima, la condivisione di conte- nuti sessuali o la molestia sessuale nei confronti di altri assumendo l’identità della vit- tima, al fine di danneggiarne la reputazione.

111 Raccomandazione GREVIO n. 1, n. 53 (a).

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reati sessuali commessi su fanciulli e divieto del possesso di pornografia dura), FF 2000 2609 Protezione dal bullismo elettronico, rapporto del Consiglio federale del 26 mag- gio 2010 in adempimento del postulato Schmid-Federer 08.3050 dell’11 marzo 2008; il rapporto, disponibile in tedesco e francese, non è più consultabile online (cit. come rapporto in adempimento del postulato 08.3050) Legge federale sul diritto penale in materia sessuale, rapporto dell’8 agosto 2021 sui risultati della procedura di consultazione, consultabile all’indirizzo: www.fedlex.ad- min.ch > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione concluse > 2021 > Parl. (stato al 2.3.2026) (cit. come rapporto sui risultati della procedura di consulta- zione concernente la legge federale sul diritto penale in materia sessuale) Recommandation générale n° 1 sur la dimension numérique de la violence à l'égard des femmes del 20 ottobre 2021, consultabile all’indirizzo: www.coe.int/it > Diritti umani > Promuovere i diritti umani > Violenza nei confronti delle donne e violenza domestica – GREVIO > A propos du suivi > GREVIO > Recommandations générales du GREVIO (stato al 2.3.2026) (cit. come raccomandazione GREVIO n. 1) Armonizzazione delle pene e adeguamento del diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni. Oggetto 3: legge federale sulla revisione del diritto penale in materia sessuale. Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 17 febbraio 2022, FF 2022 687 Completare il Codice penale con disposizioni concernenti il ciberbullismo, rapporto del Consiglio federale del 19 ottobre 2022 in adempimento del postulato della Com- missione degli affari giuridici del Consiglio nazionale 21.3969 del 25 giugno 2021, consultabile in tedesco e francese all’indirizzo: www.parlament.ch > Geschäft/Ob- jet 21.3969 > Bericht in Erfüllung des parlamentarischen Vorstosses/Rapport en réponse à l’intervention parlementarie (stato al: 2.3.2026) (cit. come rapporto in adempimento del postulato 21.3969) Iniziativa parlamentare Includere lo stalking nelle fattispecie del Codice penale, Rap- porto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 22 feb- braio 2024, FF 2024 751 20.445 n Iv. Pa. Suter. Cyberbullismo. Una nuova fattispecie penale, rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 30 ottobre 2025, con- sultabile all’indirizzo: www.parlament.ch > oggetto 20.445 > Rapporto della Com- missione (cit. come rapporto CAG-N ad 20.445)

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