Modifica dell’ordinanza sull’imposta preventiva, dell’ordinanza concernente le tasse di bollo, dell’ordinanza concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere e dell’ordinanza concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione (rafforzare la competitività dell’economia svizzera)
Dipartimento federale delle finanze DFF
Berna, 19 giugno 2026
Modifica dell’
ordinanza sull’imposta preventiva
ordinanza concernente le tasse di bollo
ordinanza concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere
ordinanza concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione (Rafforzare la competitività dell’economia svizzera) Rapporto esplicativo per la procedura di consultazione
ESTV-D-52023501/20
Compendio
Con il presente progetto il Consiglio federale attua il pacchetto di misure che ha varato il 26 novembre 2025 allo scopo di ridurre l’onere amministrativo delle imprese e prosegue così il suo impegno per rafforzare la competitività della piazza economia svizzera. In futuro, nel quadro del rendiconto dell’imposta preventiva i rapporti di gestione dovranno essere consegnati all’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) soltanto se viene versata una prestazione imponibile. Nel caso della tassa d’emissione, l’inoltro del rapporto di gestione sarà necessario soltanto su richiesta dell’AFC. Inoltre, la procedura di notifica nell’ambito dell’imposta preventiva sarà estesa ad altri rapporti tra società all’interno di un gruppo.
Situazione iniziale
Il 26 novembre 2025 il Consiglio federale ha adottato un pacchetto di misure volte a ridurre l’onere amministrativo delle imprese in diversi ambiti normativi e ha incaricato i dipartimenti di attuarle. Il presente progetto contiene misure riguardanti l’ordinanza sull’imposta preventiva, l’ordinanza sulle tasse di bollo, l’ordinanza concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere e l’ordinanza concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione.
Contenuto del progetto
Le imprese dovranno consegnare i loro rapporti di gestione all’AFC soltanto se viene versata una prestazione imponibile o su richiesta di quest’ultima. Ai fini delle tasse di bollo, il rapporto di gestione dovrà essere presentato solo nei casi in cui l’AFC lo richieda. Entrambe le modifiche di ordinanza porteranno a una riduzione dell’onere amministrativo, poiché circa 45 000 aziende non dovranno più presentare i loro bilanci annuali all’AFC.
Un’ulteriore misura prevede l’estensione della procedura di notifica relativa all’imposta preventiva ai rapporti all’interno di un gruppo societario. Oltre all’ordinanza sull’imposta preventiva, è necessario modificare anche l’ordinanza concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere e l’ordinanza concernente la convenzione svizzero-americana di doppia imposizione. Nel caso di prestazioni valutabili in denaro corrisposte a società estere di un gruppo, le imprese interessate dall’estensione possono adempiere i loro obblighi fiscali mediante dichiarazione e versando l’imposta preventiva non rimborsabile, di regola pari al 15 per cento. Visto che nel 2025 l’esecuzione della procedura di rimborso ha richiesto in media 73 giorni (a fronte dei 60 giorni nel 2024), questa misura, oltre a ridurre l’onere amministrativo, protegge la liquidità dei gruppi interessati.
La funzione di garanzia e, pertanto, le entrate della Confederazione derivanti dall’imposta preventiva sono salvaguardate nei rapporti che intercorrono tra le società di un gruppo, sia nel caso in cui entrambe hanno sede in Svizzera, sia nel caso in cui una società ha sede all’estero. Le minori entrate sono dovute unicamente a interessi di
mora non riscossi e alla diminuzione dei rimborsi dell’imposta preventiva non ancora richiesti dalle aziende. Tra il 2020 e il 2025 gli interessi di mora complessivi sono ammontati in media a 47 milioni di franchi all’anno, di cui tuttavia solo una parte è attribuibile a prestazioni valutabili in denaro effettuate all’interno di un gruppo.
3.4 Modifica dell’ordinanza del 15 giugno 1998 concernente la
convenzione svizzero-americana di doppia imposizione (ordinanza
Rapporto esplicativo
1 Situazione iniziale
1.1 Necessità di agire e obiettivi
Il Consiglio federale ha trattato in dettaglio le ripercussioni degli sviluppi internazionali sulla competitività dell’economia svizzera già in occasione della seduta del 20 agosto 2025. L’instabilità causata dalla politica commerciale, la crescente spinta alla deregolamentazione e le misure di politica industriale messe in atto da importanti partner commerciali sono fra gli sviluppi che influenzano l’attrattiva della piazza economica svizzera. L’obiettivo principale del Consiglio federale è migliorare le condizioni quadro generali per tutte le imprese e focalizzarsi maggiormente sull’allentamento dei requisiti normativi.
Pertanto, il 26 novembre 2025 il Consiglio federale ha adottato un pacchetto comprendente 28 misure volte a ridurre l’onere amministrativo delle imprese in diversi ambiti normativi1. Le misure attinenti al settore fiscale sono le seguenti:
modifica della legge federale del 12 giugno 20092sull’IVA (LIVA); abolizione del limite della cifra d’affari per l’applicazione del rendiconto IVA annuo;
modifica della legge federale del 27 giugno 19733 sulle tasse di bollo (LTB); nuova disposizione derogatoria concernente la tassa d’emissione in caso di risanamenti, in sostituzione della richiesta di condono o di dilazione;
modifica dell’ordinanza del 3 dicembre 19734 concernente le tasse di bollo (OTB) e dell’ordinanza del 19 dicembre 19665 sull’imposta preventiva (OIPrev); rinuncia alla consegna obbligatoria del conto annuale in determinati casi;
modifica dell’OIPrev; estensione della procedura di notifica alle prestazioni valutabili in denaro all’interno di un gruppo;
modifica dell’ordinanza del 22 dicembre 20046concernente lo sgravio fiscale dei dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere (ordinanza sullo sgravio); estensione della procedura di notifica alle prestazioni valutabili in denaro all’interno di un gruppo;
modifica dell’ordinanza del 15 giugno 19987concernente la convenzione svizzero- americana di doppia imposizione (ordinanza CDI-USA); estensione della procedura di notifica alle prestazioni valutabili in denaro all’interno di un gruppo. Il Consiglio federale adotta un pacchetto di misure per la competitività dell’economia svizzera 2 RS 641.20 3 RS 641.10 4 RS 641.101 5 RS 642.211 6 RS 672.203 7 RS 672.933.61
L’AFC attua inoltre le seguenti misure a livello pratico:
ampliare i processi self service e, nel medio termine, promuovere l’impiego del bilancio elettronico e della fatturazione elettronica (e-fattura) favorendo lo sviluppo di interfacce elettroniche;
abolire l’obbligo di consegna dei moduli 9 e 9 FL in caso di comunicazione di assenza di transazioni soggette alla tassa di negoziazione.
Il progetto in consultazione presenta le modifiche di OIPrev, ordinanza sullo sgravio, ordinanza CDI-USA e OTB. In un progetto distinto vengono trattate le modifiche alla consultazioni si svolgono in parallelo poiché tutte e sei le misure sono attuate nel quadro del pacchetto inteso a rafforzare la competitività dell’economia svizzera. Da un punto di vista tecnico e formale, tuttavia, i due progetti sono indipendenti l’uno dall’altro. Vi è quindi la possibilità che le modifiche dell’OTB e dell’OIPrev entrino in vigore prima delle modifiche di legge.
1.2 Alternative esaminate e soluzione scelta
Tenendo conto delle proposte avanzate dai membri della Commissione extraparlamentare per la politica economica, tutti i dipartimenti hanno esaminato le possibilità concrete di sgravio sia nell’ambito della normativa vigente sia in relazione ai progetti in corso. Su questa base, il Consiglio federale ha adottato il suddetto pacchetto di misure, che riguarda diversi ambiti normativi, e ha incaricato i dipartimenti di provvedere alla loro attuazione.
1.3 Rapporto con il programma di legislatura e il piano finanziario, nonché con
le strategie del Consiglio federale Il progetto non è annunciato né nel messaggio del 24 gennaio 20248 sul programma di legislatura 2023–2027 né nel decreto federale del 6 giugno 20249 sul programma di legislatura 2023–2027.
Gli sviluppi internazionali – tra cui l’instabilità della politica commerciale, la crescente volontà di deregolamentare e le misure di politica industriale messe in atto da importanti partner commerciali – influiscono negativamente sull’attrattiva della piazza economica svizzera. Per contrastare questa tendenza, nella seduta del 20 agosto 2025 il Consiglio federale ha deciso di migliorare le condizioni quadro generali per tutte le imprese e focalizzarsi maggiormente sull’allentamento dei requisiti normativi.
8 FF 2024 525 9 FF 2024 1440
2 Punti essenziali del progetto
2.1 Limitazione dell’obbligo di consegnare il conto annuale
2.1.1 OIPrev
L’obbligo di consegnare il conto annuale ha lo scopo di garantire che l’AFC sia a conoscenza delle prestazioni imponibili. Se una società anonima o società a garanzia limitata svizzera adempie uno dei criteri di cui all’articolo 21 capoverso 1 OIPrev, essa è tenuta a consegnare spontaneamente all’AFC, nei 30 giorni successivi all’approvazione del conto annuale, il rapporto di gestione o una copia firmata del conto annuale, come pure una distinta su modulo ufficiale che indichi il capitale esistente alla fine dell’esercizio, la data dell’assemblea generale, l’ammontare e la scadenza della ripartizione dell’utile.
Attualmente per valutare l’adempimento di tali obblighi si applicano i seguenti criteri:
lettera a. la somma di bilancio ammonta a oltre cinque milioni di franchi; lettera b. dalla decisione di ripartizione dell’utile deriva una prestazione imponibile; lettera c: dall’esercizio commerciale risulta una prestazione imponibile; lettera d: la società è tassata in base all’articolo 69 della legge federale del 14 dicembre 199010 sull’imposta federale diretta (LIFD) o all’articolo 28 della legge federale del 14 dicembre 199011 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Comuni e dei Cantoni; lettera e: la società ha fatto valere una convenzione di doppia imposizione conclusa dalla Svizzera con un altro Stato.
In base ai criteri definiti alle lettere a, d ed e, le società interessate devono consegnare i loro rapporti di gestione o i loro conti annuali come pure le altre informazioni elencate all’articolo 21 capoverso 1 OIPrev anche se non hanno eseguito alcuna prestazione imponibile. Per converso, le società con una forma giuridica diversa che non soddisfano tali criteri non sono tenute a farlo.
Al fine di ridurre l’onere amministrativo delle società toccate da tali disposizioni, le lettere a, d ed e dell’articolo 21 capoverso 1 OIPrev vengono abrogate. In tal modo, le società anonime e le società a garanzia limitata svizzere sono tenute a consegnare il loro rapporto di gestione o i loro conti annuali e le informazioni elencate in tale paragrafo soltanto se nell’esercizio commerciale in questione versano un dividendo o eseguono una prestazione valutabile in denaro. In futuro la documentazione dovrà inoltre essere consegnata esclusivamente in formato elettronico.
Tali misure non aumentano i rischi dal punto di vista fiscale: garantiscono che in caso di versamento di prestazioni imponibili sia mantenuto l’obbligo di consegnare i
10 RS 642.11 11 RS 642.14
documenti richiesti e che l’AFC possa sempre esigere, nel singolo caso, la consegna dei documenti succitati (art. 21 cpv. 1bis OIPrev).
2.1.2 OTB L’articolo 9 capoverso 4 e l’articolo 12 capoverso 2 OTB sanciscono che una società anonima, una società in accomandita per azioni, una società a garanzia limitata svizzera (art. 9 cpv. 4) o una società cooperativa (art. 12 cpv. 2) deve inoltrare spontaneamente all’AFC, entro 30 giorni dall’approvazione del conto annuale, la relazione sulla gestione o una copia firmata del conto annuale, se la somma di bilancio ammonta a oltre cinque milioni di franchi. Negli altri casi i documenti vanno presentati solo su richiesta.
Anche nell’ambito delle tasse di bollo si intende ridurre l’onere amministrativo per le società. Pertanto, il criterio della somma di bilancio superiore a cinque milioni di franchi viene eliminato senza sostituzione nei due articoli dell’OTB summenzionati. Inoltre, le società e le cooperative dovranno inoltrare i documenti all’AFC soltanto su richiesta di quest’ultima.
2.2 Estensione della procedura di notifica relativa all’imposta preventiva ad
altri rapporti all’interno di un gruppo
2.2.1 Principi
L’imposta preventiva è riscossa sui redditi di capitali mobili, segnatamente sui proventi da partecipazioni versati fra società di un gruppo. L’aliquota d’imposta è pari al 35 per cento della prestazione imponibile. Secondo l’articolo 14 capoverso 1 LIP, il debitore della prestazione ha l’obbligo di trasferire l’imposta al beneficiario della prestazione imponibile («traslazione»).
Il beneficiario della prestazione imponibile ha diritto al rimborso dell’imposta purché soddisfi le condizioni pertinenti. Anche nel quadro di prestazioni fra società dello stesso gruppo, in generale è considerata beneficiaria della prestazione la persona giuridica che incassa il reddito (dividendo o prestazione valutabile in denaro) e può disporne liberamente (cfr. il promemoria dell’AFC relativo alla determinazione del beneficiario della prestazione dal profilo dell’imposta preventiva). L’imposta preventiva deve pertanto essere obbligatoriamente trasferita a questa persona, e alla stessa spetta l’adempimento delle condizioni per il rimborso dell’imposta.
Considerato l’obbligo legale di trasferire l’imposta, inizialmente il beneficiario riceve soltanto il 65 per cento della prestazione. Se il beneficiario soddisfa le condizioni richieste, l’imposta preventiva gli viene rimborsata in tutto o in parte. Il rimborso completo è effettuato per prestazioni tra società di un gruppo che hanno sede in Svizzera.
Nel caso di prestazioni transfrontaliere, l’esistenza di una convenzione per evitare la doppia imposizione (CDI) e lo sgravio che quest’ultima prevede determinano il rimborso. Anche l’accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Unione europea sullo scambio
automatico di informazioni finanziarie (SAI CH-UE)12 può essere rilevante. Se nel singolo caso non è applicabile alcuna CDI, la deduzione dell’imposta preventiva costituisce un onere definitivo.
Se, in caso di partecipazione determinante, si applica una CDI, in funzione della situazione vi è un rimborso completo o parziale oppure non avviene alcun rimborso. Nel quadro di prestazioni versate nel rapporto diretto tra società madre e filiale, l’imposta può essere rimborsata interamente se la società con sede all’estero è situata all’interno dell’UE, mentre il rimborso sarà parziale se ha sede negli Stati Uniti o in Cina. Nel quadro di prestazioni versate nei rimanenti rapporti tra società di un gruppo, l’imposta preventiva è rimborsata soltanto in parte e rimane un onere fiscale definitivo di regola pari al 15 per cento (secondo quanto previsto dalla CDI per i dividendi).
2.2.2 Procedura di notifica
In determinati casi si può rinunciare alla riscossione dell’imposta preventiva e notificare invece la prestazione imponibile (procedura di notifica). La procedura di notifica è facoltativa (art. 20 cpv. 1 LIP) e, tra l’altro, può essere applicata soltanto se tutte le condizioni per il rimborso sono chiaramente adempiute.
Conformemente all’articolo 20 capoverso 2 LIP, il Consiglio federale definisce i casi in cui è ammessa la procedura di notifica. La procedura deve essere ammessa in particolare per la distribuzione di dividendi e prestazioni valutabili in denaro tra società di un gruppo, sia nel caso in cui entrambe hanno sede in Svizzera, sia nel caso in cui una ha sede all’estero.
Nel caso in cui entrambe abbiano sede in Svizzera, una società può applicare la procedura di notifica soltanto se detiene una partecipazione minima del 10 per cento al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una cooperativa (di seguito «prestazioni tra una filiale e la società madre»). Nel caso in cui una delle due società abbia sede all’estero, la CDI applicabile regola la partecipazione minima richiesta per quanto riguarda le prestazioni transfrontaliere. Se la CDI non prevede alcuna partecipazione minima, il limite del 10 per cento si applica anche a tali operazioni transfrontaliere.
In applicazione del diritto vigente, la procedura di notifica per prestazioni all’interno di un gruppo è in linea di principio utilizzata unicamente nel rapporto diretto tra una filiale e la società madre. Fanno eccezione i controlli ufficiali e le verifiche contabili nel caso di prestazioni versate fra società svizzere del gruppo. In questi casi, anche le prestazioni valutabili in denaro maturate in anni anteriori e versate a un’altra società del gruppo che non sia la società madre (di seguito «rimanenti rapporti tra società del gruppo») possono essere notificate mediante l’apposita procedura (art. 24 cpv. 1 lett. a e cpv. 2 OIPrev).
Accordo del 26 ottobre 2004 tra la Confederazione Svizzera e l’Unione europea sullo scambio automatico di informazioni finanziarie per miglio rare l’adempimento fiscale internazionale, RS 0.641.926.81
2.2.3 Proposta di estendere la procedura di notifica
La procedura di notifica verrà ora estesa alle prestazioni effettuate nei rimanenti rapporti tra società del gruppo. Potranno beneficiarne le società i cui conti annuali sono integralmente o in parte consolidati nel conto di gruppo conformemente a standard contabili riconosciuti (art. 14a cpv. 2 OIPrev). D’altro canto, la prestazione imponibile potrà essere notificata unicamente per via elettronica, sia nel rapporto tra filiale e società madre sia nei rimanenti rapporti tra società del gruppo.
Per attuare l’estensione della procedura di notifica ai rapporti tra società svizzere, è necessario adeguare l’articolo 26a OIPrev. Per quanto attiene alle transazioni transfrontaliere, occorre rivedere integralmente l’ordinanza sullo sgravio e modificare l’ordinanza CDI-USA.
Se una CDI (o l’Accordo SAI CH-UE) è applicabile ai rimanenti rapporti tra società del gruppo, la società contribuente può soddisfare ai suoi obblighi fiscali mediante dichiarazione della prestazione imponibile e deve versare all’AFC soltanto il corrispettivo dell’onere fiscale definitivo (imposta residua), che di regola ammonta al
15 per cento. Se nessuna CDI (e nemmeno l’Accordo SAI CH-UE) è applicabile, la
società contribuente deve pagare per intero l’imposta preventiva all’AFC, ossia il
35 per cento.
Il Consiglio federale ha esaminato l’opportunità di tale estensione della procedura di notifica nel suo rapporto del 13 dicembre 2024 in adempimento del postulato 22.3396 Una prassi di imposizione fiscale unitaria per impedire la penalizzazione delle imprese svizzere, ritenendola una misura in grado di ridurre l’onere amministrativo delle imprese attraverso la soppressione della procedura di rimborso. Un altro vantaggio della procedura di notifica consiste nel fatto che preserva la liquidità all’interno del gruppo, dato che evita il pagamento di un’imposta preventiva di cui deve successivamente essere richiesto il rimborso mediante l’apposita procedura.
2.2.4 Svolgimento della futura procedura di notifica dei dividendi e delle prestazioni valutabili in denaro La futura procedura di notifica dei dividendi e delle prestazioni valutabili in denaro versati tra società del gruppo che hanno entrambe sede in Svizzera o di cui una ha sede all’estero si svolgerà come segue:
3 Commento ai singoli articoli
3.1 Modifica dell’OIPrev
Articolo 21 capoverso 1 OIPrev Finora l’articolo 21 capoverso 1 OIPrev non menzionava esplicitamente la società in accomandita. Questa forma giuridica viene pertanto aggiunta. Si elimina inoltre la menzione del modulo ufficiale, poiché in futuro le informazioni indicate al capoverso 1 dovranno essere consegnate all’AFC in formato elettronico. In seguito all’eliminazione senza sostituzione delle lettere a, d ed e, le imprese interessate non dovranno più consegnare i loro rapporti di gestione o conti annuali a condizione che non abbiano eseguito una prestazione imponibile.
Articolo 26a Rispetto alla precedente, la nuova disposizione dell’articolo 26a comporta modifiche sia sul piano materiale che su quello della sistematica legislativa ed è strutturata come segue:
Capoverso Tema Modifica
1 Dividendi e prestazioni valutabili in denaro deve essere
nel rapporto società madre-filiale adeguato 1bis Prestazione valutabile in denaro nei rimanenti nuovo rapporti tra società del gruppo
2 Procedura deve essere
adeguato
3 Diritto al rimborso nessun adeguamento
4 Riserva della riscossione posticipata nessun adeguamento
Capoverso 1 Il capoverso mantiene la definizione attuale del rapporto tra società madre e filiale. Ora chiarisce però che si può far capo alla procedura di notifica non solo per il versamento di dividendi ma anche per le prestazioni valutabili in denaro.
È inoltre soppresso il requisito formale iscritto al capoverso 1 secondo cui l’istanza deve essere redatta su un modulo ufficiale. La procedura da seguire è ora definita al capoverso 2.
Il capoverso 1 disciplina dunque quali società possono beneficiare della procedura di notifica in caso di prestazioni versate nel rapporto tra società madre e filiale e precisa che gli obblighi fiscali possono essere adempiuti notificando i dividendi o le prestazioni valutabili in denaro, senza che sia necessario soddisfare il requisito formale dell’istanza tramite modulo ufficiale.
Capoverso 1bis Il nuovo capoverso 1bis estende il campo di applicazione della procedura di notifica. La procedura può ora essere utilizzata anche per le prestazioni valutabili in denaro versate a società del gruppo che non raggiungono la partecipazione minima del 10 per cento fissata al capoverso 1, purché la società beneficiaria sia una persona giuridica, un investimento collettivo di capitale o un ente pubblico secondo l’articolo 14a capoverso 2 OIPrev. La procedura di notifica viene così estesa oltre il rapporto tra società madre e filiale, comprendendo anche gli altri rapporti esistenti tra società del gruppo.
Capoverso 2 L’obbligo del beneficiario di ordinare la notifica sostitutiva del pagamento dell’imposta, attualmente statuito al capoverso 1, viene trasferito nel nuovo capoverso 2. Il capoverso prevede quindi che la società beneficiaria ordini alla società contribuente di soddisfare alle sue obbligazioni fiscali senza dedurre l’imposta preventiva, mediante la notifica dei dividendi o della prestazione valutabile in denaro. Questo garantisce che la società che fornisce la prestazione sia cosciente del fatto che la procedura di notifica è applicabile e che in seguito non è più possibile svolgere una procedura di rimborso.
Ora la notifica all’AFC può essere presentata soltanto in formato elettronico. Come finora, oltre a notificare i dividendi la società contribuente deve consegnare all’AFC anche il conto annuale comprensivo di allegato. Il termine per richiedere la procedura di notifica scade 30 giorni dalla scadenza dei dividendi o della prestazione valutabile in denaro. Il rimando all’articolo 21 OIPrev è soppresso. Considerata la modifica dell’articolo 21 esposta qui sopra, tale rimando sarebbe ridondante.
3.2 Modifica dell’OTB
Articolo 9 capoverso 4 OTB Il criterio della somma di bilancio superiore a cinque milioni di franchi è eliminato senza sostituzione
Articolo 12 capoverso 2 OTB Il criterio della somma di bilancio superiore a cinque milioni di franchi è eliminato senza sostituzione
3.3 Revisione totale dell’ordinanza concernente lo sgravio fiscale dei
dividendi svizzeri da partecipazioni determinanti di società straniere Titolo dell’ordinanza Il titolo dell’ordinanza viene completato menzionando i rimanenti rapporti tra società del gruppo.
Ingresso Finora l’articolo 20 capoverso 2 LIP non figurava nell’ingresso ed è stato aggiunto.
Struttura dell’ordinanza La struttura dell’ordinanza è modificata. Gli articoli sono ripartiti in quattro sezioni in base al loro contenuto.
Sezione 1: Oggetto e campo d’applicazione
Sezione 2: Partecipazioni determinanti
Sezione 3: Rimanenti rapporti tra società del gruppo
Sezione 4: Disposizioni comuni
Articolo 1 capoverso 1 Questo capoverso definisce il contenuto dell’ordinanza.
Articolo 1 capoverso 2 Il tenore del capoverso viene modificato e precisa ora che lo sgravio fiscale previsto al capoverso 1 si applica sia nel caso di partecipazioni determinanti sia nei rimanenti rapporti tra società del gruppo.
Articolo 2 La rubrica è modificata in «Definizione» poiché l’espressione «Partecipazioni determinanti» (ora al plurale) è già ripresa nella denominazione della sezione 2.
Articolo 2 capoverso 1 Il capoverso precisa ora che la società straniera deve detenere una partecipazione diretta nella società svizzera. Viene inoltre riformulato affinché il termine «pertinente convenzione per evitare la doppia imposizione» sia usato in tutto il documento.
Articolo 2 capoverso 2 Al capoverso si apporta una modifica dal punto di vista redazionale affinché sia chiaro che l’altro trattato internazionale debba essere «pertinente».
Articolo 3 capoverso 1 Al capoverso si apporta una modifica dal punto di vista redazionale affinché sia chiaro che l’altro trattato internazionale debba essere «pertinente».
Articolo 3 capoverso 2 Il capoverso non menziona più il modulo ufficiale e indica invece che la richiesta deve essere presentata in forma elettronica.
Articolo 3 capoverso 3 Al capoverso si apporta una modifica dal punto di vista redazionale affinché sia chiaro che l’altro trattato internazionale debba essere «pertinente».
Articolo 3 capoverso 4 L’indicazione «per scritto» è eliminata senza sostituzione in quanto l’autorizzazione è comunicata in forma elettronica.
Articolo 3 capoverso 5 Il capoverso rimane invariato.
Articolo 4 L’articolo è stato riformulato ma il suo tenore non subisce alcuna modifica.
Articolo 5 capoverso 1 Il capoverso non menziona più il modulo 108 dell’AFC e indica invece che la dichiarazione deve essere effettuata in forma elettronica. Precisa poi esplicitamente che si applica lo sgravio dell’imposta preventiva previsto dalla pertinente convenzione per evitare la doppia imposizione o da un altro trattato internazionale per i casi di partecipazione determinante.
Articolo 5 capoverso 2 L’espressione «per motivi importanti» è eliminata perché non risulta rilevante ai fini della prassi. Il capoverso non menziona più il modulo 108 dell’AFC e indica invece che la richiesta deve essere inoltrata in formato elettronico unitamente alla dichiarazione dei dividendi versati. La riserva dell’avvio di una procedura penale è inoltre eliminata perché questa possibilità è sempre data e non deve essere menzionata esplicitamente.
Articolo 6 Le previgenti disposizioni dell’articolo 6 vengono inserite nell’articolo 10. Il nuovo articolo 6 definisce il concetto di «rimanenti rapporti tra società del gruppo».
Articolo 7 La previgente disposizione dell’articolo 7 è abrogata perché lo scambio di informazioni ivi sancito non è mai stato applicato nella pratica. Il nuovo articolo 7 stabilisce come deve essere effettuato lo sgravio alla fonte nei rimanenti rapporti tra società del gruppo.
Articolo 8 La previgente disposizione dell’articolo 8 è abrogata perché in passato la reciprocità ivi sancita non è mai stata osservata. Il nuovo articolo 8 disciplina le modalità di richiesta e dichiarazione all’AFC nei rimanenti rapporti tra società del gruppo.
Articolo 8a L’articolo è abrogato.
Articolo 9 La previgente disposizione dell’articolo 9 viene inserita nell’articolo 13. Il paragrago 1 e il paragrafo 2 del nuovo articolo 9 disciplinano la verifica dello sgravio fiscale da parte dell’AFC.
Articolo 10 I rimedi giuridici sono ora disciplinati all’articolo 10 (previgente art. 6) e non subiscono alcuna modifica redazionale né materiale.
Articolo 11 L’ordinanza del 22 dicembre 2004 è abrogata.
Articolo 12 capoversi 1 e 2 I due capoversi definiscono le disposizioni transitorie della modifica del 4 maggio 2022.
Articolo 13 L’articolo fissa l’entrata in vigore dell’ordinanza.
3.4 Modifica dell’ordinanza del 15 giugno 1998 concernente la convenzione
svizzero-americana di doppia imposizione (ordinanza CDI-USA) La Svizzera dispone di un sistema giuridico monistico. Tale sistema implica che non è necessario trasporre una norma internazionale nel diritto nazionale. La disposizione di diritto pubblico internazionale acquisisce così validità e forza vincolante nell’ordinamento giuridico svizzero non appena la procedura interna di approvazione è conclusa e tale disposizione è in vigore a livello internazionale. Per quanto attiene alle CDI, ne consegue che i diritti in esse previsti sono applicabili direttamente ai beneficiari. Pertanto, la maggioranza delle CDI attualmente in vigore si applica senza che sia mai stata emanata un’ordinanza corrispondente. Ad oggi, in Svizzera esistono solo poche ordinanze relative alle CDI, la maggior parte delle quali disciplina soltanto le modalità di attuazione dello scambio di informazioni (si tratta delle CDI concluse con Spagna, Finlandia, Regno Unito e Norvegia).
Oltre ad alcune modalità inerenti allo scambio di informazioni, l’ordinanza CDI-USA‑ disciplina alcuni dettagli della procedura di sgravio. Le recenti modifiche della legge
federale del 18 giugno 202113 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale (LECF), entrate in vigore il 1° gennaio 2022, e il progetto di revisione dell’ordinanza sullo sgravio rendono superflue diverse disposizioni dell’ordinanza CDI-USA. Si propone pertanto di abrogarle.
Articoli 1–6 Nel capo 1 sono esposte le modalità di sgravio applicabili ai redditi di capitali di fonte svizzera. Questi ultimi sono ora trattati nella LECF e nell’ordinanza sullo sgravio. Gli articoli 1–6 vengono pertanto abrogati.
Articoli 7 e 8 Il capo 2 verte sulle modalità dell’imposizione alla fonte e sullo sgravio degli altri redditi. La riscossione delle imposte in oggetto e la procedura di sgravio saranno disciplinate direttamente ed esclusivamente nelle disposizioni del diritto nazionale, in particolare nella LIFD e, se del caso, nell’ordinanza dell’11 aprile 201814 sull’imposta alla fonte. Gli articoli 7–8 sono pertanto abrogati.
Articoli 9 e 10 Nel capo 3 si disciplina lo sgravio convenzionale previsto dalla CDI-USA per i redditi provenienti da fonte americana versati a beneficiari residenti in Svizzera. I vantaggi sono invariati, in quanto derivano direttamente dalla CDI-USA. I dettagli delle modalità di prelievo e di sgravio sono tuttavia rette dal diritto interno americano. In quest’ottica, un’integrazione delle suddette modalità nell’ordinanza CDI-USA è giudicata inopportuna. Gli articoli 9 e 10 sono pertanto abrogati.
Articoli 19 e 20 Nel capo 4 si propone di abrogare gli articoli 19 e 20, che riguardano la procedura di sgravio attualmente prevista dagli articoli 3, 4 e 9. Nella misura in cui le relative disposizioni saranno abrogate a favore di disposizioni generali del diritto interno, anche le disposizioni degli articoli 19 e 20 decadranno.Ripercussioni
4.1 Ripercussioni per la Confederazione
4.1.1 Ripercussioni finanziarie a seguito della limitazione dell’obbligo di consegnare il conto annuale
La misura non comporta minori entrate, come conferma anche il Controllo federale delle finanze nel rapporto CDF-24520 sulla «Verifica della funzionalità dei processi
13 RS 672.2 14 RS 642.118.2
relativi alle entrate dell’imposta preventiva e delle tasse di bollo nell’ambito della riscossione – parte della verifica del conto annuale della Confederazione»15.
L’AFC ha comunque ancora la possibilità di richiedere, nei singoli casi, i rapporti di gestione e i conti annuali.
L’attuazione di questa misura non origina costi informatici.
4.1.2 Ripercussioni finanziarie a seguito dell’estensione della procedura di notifica relativa all’imposta preventiva ad altri rapporti all’interno di un gruppo
In linea di massima, la funzione di garanzia e, pertanto, le entrate della Confederazione derivanti dall’imposta preventiva sono salvaguardate nei rapporti che intercorrono tra le società di un gruppo, sia nel caso in cui entrambe hanno sede in Svizzera, sia nel caso in cui una società ha sede all’estero. Le minori entrate sono dovute, da un lato, a interessi di mora non riscossi, dato che la società contribuente deve all’AFC soltanto l’importo dell’imposta preventiva che corrisponde all’onere fiscale definitivo; dall’altro sono dovute alla diminuzione dei rimborsi di tale imposta preventiva non ancora richiesti dalle aziende. Tra il 2020 e il 2025 gli interessi di mora complessivi sono ammontati in media a 47 milioni di franchi all’anno, di cui tuttavia solo una parte è attribuibile a prestazioni valutabili in denaro effettuate all’interno di un gruppo.
Si prevedono costi per la conversione del sistema informatico per un totale di 1,5– 2 milioni di franchi. Le modifiche delle ordinanze concernenti l’estensione della procedura di notifica potranno essere poste in vigore non appena saranno effettuati gli adeguamenti informatici necessari.
4.1.3 Ripercussioni sull’effettivo del personale a seguito della limitazione
dell’obbligo di consegnare il conto annuale
La modifica potrebbe comportare un aumento del dispendio lavorativo per quanto riguarda i controlli effettuati dalla Divisione Controllo esterno della Divisone principale Imposta federale diretta, imposta preventiva, tasse di bollo dell’AFC. Visto che i conti annuali non saranno più consegnati automaticamente, i collaboratori dell’AFC dovranno infatti esigerli se nel singolo caso saranno necessari per le verifiche contabili.
4.1.4 Ripercussioni sull’effettivo del personale a seguito dell’estensione della
procedura di notifica alle prestazioni valutabili in denaro all’interno di un gruppo
Questa misura non ha alcuna conseguenza per il personale.
rapporto-cdf-24520.pdf (n. 5.1). Il rapporto è disponibile in tedesco.
4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le
regioni di montagna 4.2.1 Ripercussioni a seguito della rinuncia all’obbligo di consegna obbligatoria del conto annuale in determinati casi
Questa misura non ha alcuna conseguenza per il personale.
4.2.2 Ripercussioni finanziarie a seguito dell’estensione della procedura di notifica alle prestazioni valutabili in denaro all’interno di un gruppo
I Cantoni devono attendersi una diminuzione delle entrate della quota cantonale dell’imposta preventiva, pari al 10 per cento del prodotto netto annuo di tale imposta.
4.3 Ripercussioni sull’economia, sulla società e sull’ambiente
Le misure proposte nel presente progetto si traducono in uno sgravio amministrativo delle imprese interessate e rafforzano pertanto la competitività della piazza economica svizzera. Grazie alla limitazione del relativo obbligo, circa 45 000 imprese non saranno ad esempio più tenute a inoltrare ogni anno i loro conti annuali all’AFC.
Oggi, tranne che nel quadro delle prestazioni tra una filiale e la società madre, quando all’interno di un gruppo si versano prestazioni valutabili in denaro, il gruppo deve innanzitutto pagare l’imposta preventiva e in seguito richiederne il rimborso, il che richiede tempo. Nel 2025 il trattamento della richiesta di rimborso ha richiesto in media 73 giorni (60 giorni nel 2024; la statistica considera tutte le richieste di rimborso). Le società devono dunque disporre di liquidità sufficiente e questo può rappresentare una sfida importante a seconda dell’ammontare dell’imposta preventiva e della situazione finanziaria dei gruppi.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
In virtù dell’articolo 182 capoverso 2 della Costituzione federale16, dell’articolo 73 capoverso 1 della legge federale del 13 ottobre 196517 sull’imposta preventiva e dell’articolo 54 LTB, compete al Consiglio federale emanare le disposizioni di esecuzione necessarie. Inoltre, sulla base dell’articolo 20 capoverso 2 LIP il Consiglio federale determina i casi nei quali la procedura di notifica è ammessa e le relative modalità di svolgimento. Per quanto attiene alle altre ordinanze da modificare con il presente progetto, in virtù dell’articolo 35 capoverso 1 lettera a della legge federale del
16 RS 101 17 RS 642.21
18 giugno 202118 concernente l’esecuzione delle convenzioni internazionali in ambito fiscale il Consiglio federale è autorizzato a disciplinare la procedura da seguire per lo sgravio.
5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Il progetto è compatibile con gli impegni internazionali della Svizzera, segnatamente con le CDI da essa concluse.
18 RS 672.2