21.426 n Iv. pa. Christ. Più risorse e incentivi a favore della ricerca 3R per accelerare lo sviluppo di metodi alternativi alla sperimentazione animale
21.426
Iniziativa parlamentare Più risorse e incentivi a favore della ricerca 3R per accele- rare lo sviluppo di metodi alternativi alla sperimentazione animale Rapporto esplicativo della Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio nazionale
del […]
Compendio
Situazione iniziale La Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio nazio- nale (CSEC-N) ha elaborato un progetto di legge che attua l’iniziativa parlamen- tare 21.426 al fine di rafforzare le risorse e gli incentivi per promuovere metodi al- ternativi alla sperimentazione animale (principio delle 3R, «replace, reduce, refine»).
Contenuto del progetto Il progetto prevede in particolare di rafforzare la trasparenza mediante la pubblica- zione di riassunti non tecnici dei progetti di ricerca, di sviluppare misure di promo- zione del principio delle 3R, come pure di migliorare e accelerare la procedura di autorizzazione grazie all’istituzione di segreterie specializzate con una suddivisione dei compiti chiara e orientata alla qualità tra i ricercatori, la segreteria specializzata e la commissione per gli esperimenti sugli animali. L’obiettivo è garantire che le do- mande siano da subito di alta qualità e che l’esame da parte della segreteria specia- lizzata e della commissione per gli esperimenti sugli animali si svolga in modo se- quenziale ed efficiente, secondo competenze chiaramente definite, in modo da accelerare l’intera procedura. Alcune minoranze respingono il progetto preliminare della legge nel suo insieme e/o talune disposizioni specifiche.
Rapporto
1 Genesi del progetto
Il progetto preliminare di atto legislativo trattato nel presente rapporto fa seguito all’iniziativa parlamentare 21.426, depositata dalla consigliera nazionale Katja Christ il 18 marzo 2021, che chiede di aumentare le risorse e gli incentivi a favore della ri- cerca 3R («replace, reduce, refine», ossia sostituire, ridurre e perfezionare) al fine di accelerare lo sviluppo di metodi alternativi alla sperimentazione animale. Il 4 novembre 2021 la Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio nazionale (CSEC-N) ha esaminato l’iniziativa e, con 15 voti contro 10, ha deciso di darvi seguito. La Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio degli Stati (CSEC-S) ha discusso per la prima volta l’iniziativa il 10 gennaio 2022. Dopo aver sentito varie organizzazioni, il 18 ottobre 2022 ha deciso, con 7 voti contro 4 e
1 astensione, di darvi seguito.
Nel 2023 la CSEC-N ha condotto audizioni approfondite per stabilire il modo migliore in cui soddisfare la richiesta dell’iniziativa. Ha quindi ritenuto opportuno attendere l’esame del messaggio sulla promozione dell’educazione, della ricerca e dell’innova- zione negli anni 2025–2028 (messaggio ERI, 24.031) per verificare se nell’ambito di tale messaggio fosse possibile trovare una soluzione per l’attuazione dell’iniziativa. Dopo essere giunta alla conclusione che una modifica legislativa di portata limitata nell’ambito del messaggio ERI o un adeguamento del finanziamento non sarebbero stati sufficienti a soddisfare la richiesta dell’iniziativa, alla fine del 2024 la CSEC-N ha proposto al Consiglio nazionale una proroga del termine per poter elaborare un progetto di legge, che è stata accolta. Il 27 marzo 2025 la CSEC-N ha istituto una Sottocommissione composta di sette membri, incaricandola di esaminare le diverse possibilità di attuazione e di ela- borare un progetto preliminare da sottoporle. Questi lavori hanno avuto luogo in oc- casione di diverse sedute tra maggio e dicembre 2025. La Sottocommissione ha sen- tito, tra gli altri, alcuni rappresentanti dell’industria, del mondo scientifico, dell’insegnamento e dei Cantoni per discutere insieme a loro le soluzioni possibili. Nella sua seduta del 22 e del 23 gennaio 2026, la Commissione ha esaminato il pro- getto preliminare (PP-LPAn) proposto dalla sua Sottocommissione. Con 14 voti con- tro 9 e 1 astensione, ha deciso di entrare in materia. Nella votazione sul complesso ha poi approvato il progetto preliminare con 13 voti contro 8 e 2 astensioni e in seguito ha adottato il rapporto. Una minoranza propone di non entrare in materia sul progetto preliminare. A seguito delle discussioni su questo oggetto, la CSEC-N ha deciso di avviare una procedura di consultazione. Nell’ambito della deliberazione di dettaglio sul progetto, conformemente all’articolo 126 capoverso 2 della legge sul Parlamento1, è stata anche trattata la petizione 24.2014 «Salvaguardiamo la ricerca in Svizzera» della fondazione Animalfree Research.
1 RS 171.10
2 Situazione iniziale
2.1 Necessità di agire e obiettivi
La sperimentazione animale è da tempo un argomento che riscuote in Svizzera l’inte- resse sia della popolazione sia del mondo politico. È già stata oggetto di diversi inter- venti parlamentari2 e iniziative popolari federali3, fermo restando che finora queste ultime sono sempre state respinte dal Popolo. L’iniziativa parlamentare «Più risorse e incentivi a favore della ricerca 3R per accelerare lo sviluppo di metodi alternativi alla sperimentazione animale» intende promuovere il principio delle 3R. Nella consape- volezza che la sperimentazione animale resta necessaria, l’iniziativa chiede di conti- nuare a sviluppare metodi alternativi promuovendo in modo mirato la ricerca nell’am- bito delle 3R, al fine di ridurre gradualmente il numero di esperimenti sugli animali e di perfezionare quelli necessari dal punto di vista dell’aggravio per gli animali. L’esame dell’iniziativa parlamentare ha inoltre mostrato la necessità di considerare ulteriori aspetti che possono influire sull’applicazione del principio delle 3R, come la procedura di autorizzazione, la trasparenza nel settore della sperimentazione animale e la promozione di varie basi, come l’infrastruttura e l’insegnamento nell’ambito delle 3R o il riconoscimento e la validazione di metodi alternativi fondati su tale principio. L’obiettivo principale dell’iniziativa è promuovere il principio delle 3R, ovvero la protezione degli animali nella ricerca con animali. A tal fine è stato definito un ampio catalogo di misure, che si può riassumere in tre punti principali: – migliorare la qualità della procedura di autorizzazione e accelerarla; – promuovere il principio delle 3R; – migliorare la trasparenza nell’ambito della sperimentazione animale.
2.2 Proposta di minoranza: non entrare in materia
Una minoranza (Wandfluh, Buffat, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger, Sauter) propone di non entrare in materia sul progetto preliminare so- prattutto a causa delle sue ripercussioni, in particolare la necessità di risorse supple- mentari sia a livello federale che cantonale e il timore che gli sforzi tesi a garantire una maggiore trasparenza si traducano in primo luogo in un aumento della burocrazia.
2 Cfr. p. es. Iv. Pa. Graf Maya 24.436 «Promuovere una ricerca sostenibile grazie a un piano di abbandono degli esperimenti che causano sofferenza agli animali», liquidata; Po. Graf Maya 22.3612 «Come limitare la sofferenza e la soppressione di centinaia di migliaia di ani- mali da laboratorio?», liquidato; Mo. Schneider Meret 22.3301 «Rinunciare agli esperimenti che compromettono il benessere dei primati», liquidata; Iv. Pa. Graf Maya 18.491 «Vietare gli esperimenti che causano gravi sofferenze agli animali. Modifica della legge sulla prote- zione degli animali», liquidata. 3 Iv. Pop. «Per la limitazione drastica e graduale degli esperimenti sugli animali (Via dagli esperimenti sugli animali!)», respinta il 16 febbraio 1992; Iv. Pop. «Per l’abolizione della sperimentazione sugli animali», respinta il 7 marzo 1993; Iv. Pop. «Sì al divieto degli esperi- menti sugli animali e sugli esseri umani – Sì ad approcci di ricerca che favoriscano la sicu- rezza e il progresso», respinta il 13 febbraio 2022; Iv. Pop. «Sì a un futuro senza esperimenti sugli animali», riuscita il 14 gennaio 2025, esito ancora incerto.
3 Punti essenziali del progetto
I lavori della Commissione hanno riguardato varie tematiche importanti. Al fine di riportare il più fedelmente possibile i lavori e le conclusioni della Commissione, il presente capitolo presenta il progetto preliminare della maggioranza e i suoi elementi centrali per l’attuazione dell’iniziativa parlamentare; illustra inoltre dal punto di vista concettuale le proposte di minoranza, che riguardano diverse disposizioni e perse- guono un obiettivo chiaro a livello di contenuto.
3.1 Progetto della Commissione
I punti principali che saranno attuati nell’ambito della presente iniziativa parlamentare sono i seguenti: Definire il principio delle 3R Sebbene la nozione di 3R sia ormai consolidata da tempo nel settore della sperimen- tazione animale, il termine è tuttora completamente assente nella legislazione. Per questo motivo si intende introdurre una definizione di 3R. Migliorare la trasparenza nell’ambito della sperimentazione animale Una modifica dell’articolo 20a della legge federale del 16 dicembre 20054 sulla pro- tezione degli animali (LPAn) estenderà l’obbligo d’informazione e ciò permetterà di ottenere un miglioramento considerevole della trasparenza nell’ambito della speri- mentazione animale. L’elemento centrale della modifica è l’introduzione di un rias- sunto non tecnico del progetto di sperimentazione animale, come già prescritto nell’Unione europea. Questo tipo di riassunti accresce notevolmente la trasparenza senza compromettere il segreto d’affari e/o il segreto di ricerca. In questi riassunti sarà inoltre reso pubblico quanto intrapreso nel campo delle 3R. Mentre oggi le informa- zioni relative agli esperimenti sugli animali sono fornite soltanto a conclusione dell’esperimento, in futuro è previsto che l’Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) pubblichi un riassunto non tecnico del progetto già dopo il rilascio dell’autorizzazione, il quale dovrà poi essere completato al termine dell’espe- rimento. Promuovere il principio delle 3R Il vigente articolo 22 LPAn relativo alla ricerca sarà integrato da misure di promo- zione del principio delle 3R. Queste misure dovranno riguardare in egual misura tutte e tre le R. L’articolo menziona tutte misure che la Confederazione deve promuovere: la ricerca, lo sviluppo, il riconoscimento e l’applicazione dei metodi fondati sul prin- cipio delle 3R. A titolo indicativo, è precisato che in questo contesto potrà anche pro- muovere strutture e infrastrutture fondate sul principio delle 3R nonché l’insegna- mento e la formazione nell’ambito delle 3R. La Confederazione dovrà anche promuovere, nell’ambito della cooperazione nazionale e internazionale, la valida- zione, il riconoscimento e l’applicazione dei metodi fondati sul principio delle 3R. In
4 RS 455
linea di massima dovrebbe essere un ufficio di coordinamento a sostenere, dal punto di vista organizzativo, la validazione e il riconoscimento di questi metodi. La base legale creata dovrebbe permettere, in via di principio, di finanziare la validazione dei metodi fondati sul principio delle 3R. Questa regolamentazione esaustiva istituisce la base legale necessaria per promuovere in modo completo il principio delle 3R e sod- disfa le richieste dell’iniziativa parlamentare Christ. Migliorare la qualità della procedura di autorizzazione e accelerarla Una procedura di autorizzazione di elevata qualità e uniforme dipende dalla qualità delle domande di autorizzazione presentate dai ricercatori e dall’esame delle domande da parte delle autorità cantonali e delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali. In futuro si prevede di affidare a segreterie specializzate la promozione della collabo- razione tra i ricercatori e le autorità preposte al rilascio delle autorizzazioni. I Cantoni potranno inoltre istituire una segreteria specializzata comune. La suddivisione dei compiti tra segreterie specializzate e commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali, alle quali sarà contemporaneamente richiesto l’adempimento di requisiti più elevati, mira ad aumentare la qualità e l’efficienza della procedura di autorizzazione. A tal fine è fondamentale che le domande siano complete dal punto di vista tecnico e di alta qualità già agli inizi della procedura, in modo da ridurre le richieste di chiari- menti ed eventuali ritardi. Allo stesso tempo, un esame chiaramente strutturato e se- quenziale da parte delle segreterie specializzate e delle commissioni per gli esperi- menti sugli animali consente un’elaborazione efficiente secondo competenze ben definite. Il miglioramento delle procedure di autorizzazione può contribuire ad au- mentare la qualità della ricerca, ad accelerare le procedure e, in ultima analisi, ad ac- crescere la protezione degli animali. A medio termine, ciò potrebbe altresì comportare un utilizzo più efficiente delle risorse e possibili risparmi sui costi.
3.2 Proposte di minoranza: stralci/modifiche
Art. 20a relativo alla promozione della trasparenza: Una minoranza (Wandfluh, Buffat, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger, Sauter) propone di stralciare gli adeguamenti dell’articolo 20a perché teme che i riassunti non tecnici dei progetti comportino un maggiore dispendio per i ricercatori e che ciò li induca a presentare le proprie domande di autorizzazione più spesso all’estero e meno in Svizzera, ciò che non sarebbe auspicabile per la forza in- novativa della Svizzera. Art. 22 cpv. 3 e 4 relativo alla promozione del principio delle 3R: Una minoranza (Wandfluh, Buffat, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger) propone di stralciare l’articolo 22 capoversi 3 e 4, che concretizza ed estende ulteriormente la promozione del principio delle 3R. Tale proposta è giustifi- cata dai possibili costi supplementari e dal fatto che la legge permette già di promuo- vere ampiamente questo principio.
Art. 33a relativo al miglioramento della qualità e all’accelerazione della procedura di autorizzazione da parte delle segreterie specializzate: Una minoranza (Wandfluh, Buffat, de Montmollin, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger, Sauter) propone altresì di stralciare la disposizione sulle segreterie specializzate (art. 33a) per evitare di complicare inutilmente la procedura e aumentare il fabbisogno di risorse nei Cantoni. La minoranza dubita inoltre che questa disposi- zione permetta di accrescere l’efficienza. Questa disposizione è legata ad altri articoli, perciò se fosse stralciata dovrebbero esserlo anche l’articolo 18 capoverso 3 e l’arti- colo 20c capoverso 1 lettera b e capoverso 3 PP-LPAn. Una minoranza (Wandfluh, Buffat, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger, Sauter) propone, in alternativa allo stralcio, di riformulare l’articolo 33a capoverso 1 come disposizione potestativa, lasciando cadere l’obbligo di istituire se- greterie specializzate. A causa del nesso tra i due articoli, la minoranza propone di adeguare nel contempo anche l’articolo 18 capoverso 3 PP-LPAn.
4 Commento ai singoli articoli
Art. 3 lett. d Pubblicato più di 60 anni fa, il principio delle 3R è oggi riconosciuto e preso in con- siderazione nell’esame nelle domande di autorizzazione a effettuare esperimenti sugli animali. Le 3R sono determinanti per esaminare la necessità di ogni singolo esperi- mento sugli animali e rientrano nella valutazione dell’indispensabilità. Allo stato at- tuale il principio delle 3R è di fatto descritto (negli art. 22 cpv. 2 LPAn e 137 dell’or- dinanza del 23 aprile 20085 sulla protezione degli animali [OPAn]), ma non definito nella legislazione sulla protezione degli animali. Con la fondazione del Centro sviz- zero di competenza 3R (3RCC) nel 2018, il principio delle 3R ha assunto ancora più visibilità, ma questa nozione non figura nella legislazione. Tale lacuna è ora colmata: il principio delle 3R è sancito nell’articolo 3 lettera d.
Art. 18 cpv. 3 Con la modifica di questo capoverso si precisa che d’ora innanzi sarà la segreteria specializzata a verificare (prima della commissione) determinati contenuti della do- manda (vedi il commento all’art. 33a). L’approvazione della domanda rimane di com- petenza dell’autorità cantonale preposta.
Minoranza (Wandfluh, Buffat, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger, Sauter) Art. 18 cpv. 3 Una minoranza chiede di stralciare l’articolo 33a concernente le segreterie specializ- zate (vedi più avanti) e di conseguenza anche l’articolo 18 capoverso 3 PP-LPAn. In
5 RS 455.1
tal modo, l’articolo 18 capoverso 3 resterebbe nella sua versione attuale. Sarebbero stralciati di conseguenza anche l’articolo 20c capoverso 1 lettera b e capoverso 3 PP- LPAn.
Minoranza (Wandfluh, Buffat, de Montmollin, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger, Sauter) Art. 18 cpv. 3 Se l’articolo 33a capoverso 1 fosse modificato come richiesto dalla minoranza (me- diante una formulazione potestativa, vedi più avanti), dovrebbe esserlo anche l’arti- colo 18 capoverso 3, perché queste disposizioni sono legate tra loro. Il primo periodo dell’articolo 18 capoverso 3 resterebbe sostanzialmente come finora, mentre nel se- condo periodo si dovrebbe precisare che, se un Cantone istituisse una segreteria spe- cializzata, spetterebbe a tale segretaria sottoporre le domande di autorizzazione alla commissione cantonale per gli esperimenti sugli animali. L’articolo 20c capoverso 1 lettera b e capoverso 3 rimarrebbe come figura nel progetto preliminare.
L’articolo 20a è completamente riformulato. L’attenzione è rivolta in particolare all’elaborazione di un riassunto non tecnico del progetto. Si colma così una lacuna rispetto ai requisiti dei Paesi vicini, dove la pubblicazione di tali riassunti non tecnici è già una realtà. In questo modo si rafforza l’informazione del pubblico. Le domande e i rapporti concernenti gli esperimenti sugli animali sono strutturati fin dall’inizio in una parte destinata al pubblico. I media e il pubblico potranno così ottenere maggiori informazioni sul contenuto degli esperimenti. Allo stesso tempo saranno tutelati il se- greto di ricerca e il segreto d’affari. Cpv. 1: questo capoverso pone le basi per la promozione della trasparenza. Consente alla Confederazione di promuovere la preregistrazione degli esperimenti sugli ani- mali. A tal fine, la Confederazione potrebbe tenere un registro pubblico degli esperi- menti autorizzati. Cpv. 2 e 3: è prevista la pubblicazione di un riassunto non tecnico del progetto già dopo l’autorizzazione dell’esperimento sugli animali. Inoltre, tale riassunto deve es- sere completato dopo l’esecuzione dell’esperimento. In tal modo, vi sarà maggiore trasparenza rispetto a oggi, visto che al momento è prevista la pubblicazione soltanto al termine dell’esperimento. Inoltre, le informazioni da pubblicare sono più numerose. Cpv. 4: al Consiglio federale è conferita la competenza di disciplinare ulteriori dettagli nell’ordinanza, in particolare la pubblicazione dei risultati. Il Consiglio federale ha inoltre la possibilità di prevedere deroghe all’obbligo di pubblicazione. L’obiettivo fondamentale di trasparenza perseguito dall’articolo 20a non può essere eluso. Cpv. 5: il Consiglio federale disciplina anche il grado di dettaglio delle informazioni che devono fornire le persone responsabili di un esperimento sugli animali. A tal fine deve tenere conto degli interessi privati o pubblici preponderanti degni di protezione. Grazie all’adeguamento dell’articolo 20a, il pubblico può accedere prima ai dati (fino a tre anni prima) e i dati possono essere integrati, al termine dell’esperimento, con
informazioni importanti relative agli animali effettivamente impiegati secondo il grado di aggravio. Il capoverso 1 istituisce la base legale per l’introduzione della pre- registrazione, anche se al momento non è ancora prevista.
Minoranza (Wandfluh, Buffat, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger, Sauter) Una minoranza chiede lo stralcio dell’articolo 20a del progetto preliminare e quindi il mantenimento della disposizione nella versione attualmente in vigore.
L’integrazione del capoverso 1 ha carattere dichiarativo e precisa che, in relazione al sistema d’informazione, la protezione dei dati e la tutela del segreto d’affari e del segreto di ricerca sono in ogni momento garantite.
I dati contenuti nel sistema d’informazione animex-ch, che costituisce un sistema di gestione elettronico per i ricercatori (per la presentazione delle domande e dei rap- porti), per i Cantoni e le commissioni (per le autorizzazioni) e per la Confederazione (per l’alta vigilanza e la pubblicazione delle statistiche), possono essere valutati. L’ar- ticolo 20b capoverso 3 disciplina ora in modo esplicito la valutazione dei dati del sistema. I risultati ottenuti possono essere pubblicati, garantendo in tal modo una mag- giore trasparenza, e/o utilizzati per le misure di promozione secondo l’articolo 22 ca- poverso 2 LPAn. A tal fine, l’USAV necessita della collaborazione di altri attori. Il 3RCC è in tal senso un partner importante, poiché nell’ambito dei suoi compiti di struttura di ricerca d’importanza nazionale (secondo l’art. 15 della legge federale del 14 dicembre 20126 sulla promozione della ricerca e dell’innovazione [LPRI]), dispone di un mandato di vigilanza e comunicazione conferitogli dalla Confederazione per monitorare gli sviluppi nel settore delle 3R e informare il pubblico in merito alla spe- rimentazione animale, in particolare per quanto riguarda le 3R. Se incarica un servizio competente esterno della valutazione dei dati, l’USAV deve previamente accertarsi che siano adottate misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati per- sonali e i segreti d’affari. Tali misure possono includere, ad esempio: la comunica- zione di dati personali o segreti d’affari limitatamente a quanto strettamente necessa- rio allo scopo concreto della valutazione, la definizione di un obbligo contrattuale alla confidenzialità, la pseudonimizzazione dei dati, l’oscuramento di informazioni sensi- bili e, se necessario, la totale esclusione di dati personali e segreti d’affari dai set di dati. Se è necessario rivelarli, i dati sono in ogni caso anonimizzati e aggregati.
Cpv. 1 lett. a: per l’attuazione dell’articolo 20b capoverso 3, il diritto di accesso dei collaboratori dell’USAV ad animex-ch viene esteso.
6 RS 420.1
Cpv. 1 lett. b: è esplicitamente menzionato il diritto di accesso delle nuove segreterie specializzate e dei loro collaboratori. Benché questi ultimi facciano generalmente parte dell’autorità cantonale preposta al rilascio delle autorizzazioni, possono esserci altre forme di organizzazione, in particolare se più Cantoni istituiscono una segreteria specializzata comune. L’accesso dei collaboratori ai dati per adempiere i loro compiti deve in ogni caso essere garantito. Cpv. 3: se, nell’ambito dell’articolo 33a capoverso 3, prestano aiuto ad altre segreterie specializzate, i collaboratori delle segreterie specializzate devono poter consultare i dati di altri Cantoni concernenti le domande di autorizzazione e le relative decisioni. Il capoverso 3 garantisce questa possibilità. Cpv. 4: se conferisce incarichi a un altro servizio, ad esempio per l’adempimento dell’articolo 20b capoverso 3, l’USAV deve consentire a tale servizio di accedere ai dati del sistema d’informazione. Tali lavori possono essere molto importanti ai fini della trasparenza e/o nell’ambito della protezione degli animali. L’USAV deve deter- minare e gestire l’accesso ai dati.
Minoranza (Wandfluh, Buffat, de Montmollin, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger, Sauter) Una minoranza chiede lo stralcio dell’articolo 33a concernente le segreterie specia- lizzate. Questo comporterebbe, secondo il progetto preliminare, anche lo stralcio dell’articolo 20c capoverso 1 lettera b e capoverso 3. L’articolo 20c capoverso 1 let- tera b rimarrebbe nella sua versione attuale, mentre il capoverso 3 sarebbe stralciato senza sostituzione e il capoverso 4 diventerebbe quindi il capoverso 3. Lo stralcio dell’articolo 33a comporterebbe inoltre lo stralcio dell’articolo 18 capoverso 3 PP- LPAn.
Titolo prima dell’art. 22 A seguito della modifica dell’articolo 22 (vedi più sotto), occorre adeguare il titolo prima dell’articolo 22, poiché l’articolo 22 PP-LPAn non riguarda più soltanto la ri- cerca in senso stretto.
Art. 22 cpv. 2–4 Con la modifica dell’articolo 22 vengono istituite o precisate le basi legali per pro- muovere le 3R. Cpv. 2: poiché la nozione di 3R è definita nell’articolo 3, l’articolo 22 capoverso 2 può essere modificato di conseguenza e la descrizione delle 3R può essere sostituita con la nuova nozione. Nel primo periodo è stato integrato il termine «ricerca». Inoltre, il secondo periodo, che si riferisce principalmente alla R «refinement», è stato sop- presso. La promozione deve riguardare in egual misura tutte e tre le R. Le modifiche al capoverso 2 (ricerca) e 3 (strutture, formazione; vedi più sotto) concretizzano le attività e il mandato attuali della Confederazione nel settore delle 3R, che oggi sono assunti in particolare dal 3RCC istituito nel 2018. Le misure elencate, vale a dire la
ricerca, lo sviluppo, il riconoscimento e l’applicazione, sono elementi importanti per l’affermazione dei metodi delle 3R. Cpv. 3: questo capoverso amplia e precisa ulteriormente le possibilità di promozione delle 3R. È stata utilizzata consapevolmente una formulazione potestativa, in modo che la promozione possa dipendere dall’iniziativa e dal contributo delle scuole uni- versitarie e dell’industria, nonché dalle possibilità finanziarie della Confederazione. La promozione dipende da priorità evidenti e concrete e dalla contemporanea colla- borazione o dal sostegno di terzi (scuole universitarie e industria), ad esempio dall’ini- ziativa dei Cantoni per quanto riguarda le cattedre 3R, poiché la loro istituzione è di competenza dei Cantoni. Il capoverso 3 introduce ora concretamente gli elementi cri- tici dell’attuazione del capoverso 2: strutture e infrastrutture. Il centro di competenza 3RCC, istituito nel 2018, va inteso come struttura centrale, la cui rete di influenza deve essere ampliata per continuare a promuovere in modo deci- sivo l’attuazione delle 3R. Il capoverso 3 consentirebbe inoltre alla Confederazione di promuovere l’insegnamento e la formazione nell’ambito delle 3R, ad esempio nelle università o anche al di fuori di esse. Questo può significare che la Confederazione sostenga, ad esempio, una cattedra 3R, un incarico di insegnamento per i metodi 3R o per la formazione di persone che lavorano nella sperimentazione animale (p. es. membri di commissioni, segreterie specializzate, responsabili della protezione degli animali, ricercatori). Il capoverso 3 contiene quindi misure che possono essere soste- nute dalla Confederazione se, in un determinato momento, sono opportune e possibili. Per quanto riguarda le infrastrutture, sarebbe ad esempio possibile sostenere centri con infrastrutture e varie competenze, precedentemente istituiti da scuole universita- rie. Cpv. 4: questo capoverso mira a promuovere l’introduzione di alternative alla speri- mentazione animale e la cooperazione internazionale in materia di regolamentazione. Le autorità che autorizzano i metodi e le imprese che chiedono un’autorizzazione do- vrebbero ricevere sostegno in materia di validazione e riconoscimento. Questo com- pito potrebbe essere svolto da strutture esistenti, come il 3RCC, lo SCAHT (Swiss
Centre for Applied Human Toxicology) e il Centro Ecotox. Il tipo di sostegno deve essere commisurato ai bisogni e può consistere in un aiuto finanziario alla validazione o, in particolare, nel sostegno e nell’organizzazione del processo di validazione e ri- conoscimento. Il sostegno all’introduzione di alternative alla sperimentazione animale non deve limitarsi ai metodi normativi, ma va fornito, ove possibile e opportuno, an- che nella ricerca accademica.
Minoranza (Wandfluh, Buffat, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger) Art. 22 cpv. 3 e 4 Una minoranza respinge i nuovi capoversi 3 e 4 dell’articolo 22 PP-LPAn e ne chiede lo stralcio.
Cpv. 1: al fine di garantire la migliore valutazione possibile delle domande da parte delle autorità e delle commissioni, le segreterie specializzate devono essere esplicita- mente menzionate nella legge. Le segreterie specializzate non costituiscono una strut- tura aggiuntiva né una fase supplementare nella procedura di autorizzazione, ma ser- vono a garantire procedure di autorizzazione efficienti, di qualità, uniformi e più rapide. Con la menzione e la descrizione delle segreterie specializzate è precisata la struttura incaricata di svolgere gli attuali compiti dell’autorità cantonale definiti all’ar- ticolo 139 OPAn. Le segreterie specializzate fanno parte dei servizi specializzati can- tonali (art. 33 LPAn) e dispongono delle conoscenze specialistiche necessarie per l’esame delle domande di autorizzazione per esperimenti sugli animali. Le segreterie specializzate sono così denominate perché (a differenza dei servizi specializzati can- tonali) possono essere istituite congiuntamente da diversi Cantoni e devono provve- dere con le altre segreterie specializzate a garantire una prassi d’esecuzione uniforme (vedi cpv. 3). Una regolamentazione vincolante contribuisce a uniformare efficace- mente l’esecuzione e quindi a realizzare l’obiettivo della disposizione. Le segreterie specializzate potrebbero essere regionalizzate per sfruttare al meglio le risorse e garantire un organico sufficiente di specialisti qualificati. La segreteria spe- cializzata regionale di un Cantone assumerebbe compiti di altri Cantoni e necessite- rebbe di risorse supplementari per trattare un maggior numero di domande di autoriz- zazione, ma allo stesso tempo gli altri Cantoni sarebbero sgravati. Già oggi i Cantoni si dividono i compiti nel settore veterinario e regolano i relativi costi. Le segreterie specializzate gestite congiuntamente possono condividere le competenze e proporle ad altri Cantoni (vedi sotto). Ne risulta un aumento della professionalizzazione, a tutto vantaggio dell’efficienza nell’esame delle domande. L’efficienza della procedura di autorizzazione dipende in larga misura dalla qualità iniziale della domanda. Se la qualità è elevata, la successiva verifica da parte dell’au- torità cantonale è più semplice e rapida. La qualità può essere garantita in primo luogo dai richiedenti e dagli incaricati della protezione degli animali. Il compito delle segre-
terie specializzate sarà di verificare la qualità delle domande in collaborazione con i servizi competenti degli istituti di ricerca (vedi cpv. 2). Le domande che soddisfano i requisiti sono trasmesse per esame alla commissione per gli esperimenti sugli animali, mentre quelle lacunose sono rinviate ai richiedenti affinché le completino. Le segre- terie specializzate dovrebbero contribuire in tal modo a migliorare l’efficienza delle procedure, poiché le commissioni per gli esperimenti sugli animali riceveranno sol- tanto domande complete e non dovranno più ricontattare i richiedenti a causa di dati mancanti. Grazie a una suddivisione dei compiti chiara e orientata alla qualità, le se- greterie specializzate garantiscono che le domande siano fin da subito coerenti dal punto di vista tecnico, complete e di alta qualità; in tal modo le commissioni per gli esperimenti sugli animali possono svolgere il loro esame in modo efficiente e sequen- ziale. Si evitano così doppioni e si accelera l’intera procedura di autorizzazione. Al fine di garantire la qualità e la completezza delle domande, già in occasione della revisione dell’ordinanza sulla protezione degli animali del dicembre 2024 sono stati ampliati anche i compiti degli incaricati della protezione degli animali degli istituti. Secondo l’articolo 19 capoverso 1 LPAn il Consiglio federale può stabilire ulteriori requisiti per gli istituti e i laboratori al fine di promuovere la qualità delle domande.
Cpv. 2: le segreterie specializzate devono garantire che la commissione per gli espe- rimenti sugli animali riceva domande complete e verificate preliminarmente per quanto riguarda l’indispensabilità dell’esperimento, in modo da alleggerirne il carico di lavoro e consentirle di concentrarsi sul suo compito principale (cfr. a tal proposito anche l’art. 34). Visto che riceve domande complete e già verificate per quanto ri- guarda l’indispensabilità dell’esperimento, la commissione dovrebbe essere in grado di esaminare le domande più rapidamente. Potrà in tal modo limitarsi essenzialmente alla ponderazione degli interessi, a tutto vantaggio dell’efficienza della procedura. Cpv. 3: il capoverso 3 prevede che la segreteria specializzata provveda inoltre a ga- rantire una prassi d’esecuzione uniforme, sia a livello cantonale che nazionale. A tal fine è necessario che le segreterie specializzate dei Cantoni si scambino informazioni. Una segreteria specializzata può avvalersi della collaborazione di un’altra segreteria specializzata per l’esame delle domande, al fine di garantire una prassi d’esecuzione uniforme e migliorare la qualità dell’esame sotto il profilo delle 3R. In questo modo le segreterie specializzate potranno promuovere in maniera significativa l’uniformità della prassi d’esecuzione e l’efficienza, mettendo a frutto le esperienze di altre segre- terie specializzate. A tal fine è inoltre ampliato l’articolo 20c relativo ai diritti di accesso al sistema d’in- formazione nell’ambito della sperimentazione animale (cfr. questo articolo). Cpv. 4: al Consiglio federale è conferita la competenza di stabilire requisiti supple- mentari per le segreterie specializzate, ad esempio riguardo alla formazione o al ter- mine di trattazione delle domande. In sintesi, la menzione e la descrizione delle segreterie specializzate hanno i seguenti vantaggi: – la verifica preliminare delle domande, che già si effettua, è precisata e la pro- cedura di autorizzazione diventa più efficiente grazie alla ripartizione dei compiti tra la segreteria specializzata e la commissione per gli esperimenti sugli animali; – la qualità delle domande è migliorata grazie alla verifica preliminare e la pro- cedura di autorizzazione diventa di conseguenza più efficiente; – l’uniformazione delle procedure di autorizzazione tra le segreterie specializ-
zate promuove la qualità e l’efficienza dell’esame delle domande; – i richiedenti trovano nelle segreterie specializzate interlocutori competenti: ne risultano semplificate e rafforzate la collaborazione e l’assistenza e la tratta- zione delle domande è più veloce; – domande e procedure di autorizzazione di qualità promuovono l’attuazione delle 3R; ‒ le segreterie specializzate promuovono procedure di autorizzazione la cui du- rata consenta una pianificazione affidabile e tempestiva degli esperimenti.
Minoranza (Wandfluh, Buffat, de Montmollin, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger, Sauter)
Una minoranza è contraria all’introduzione delle segreterie specializzate e chiede per- tanto lo stralcio dell’articolo 33a PP-LPAn. Questo comporterebbe anche lo stralcio dell’articolo 18 capoverso 3 PP-LPAn e dell’articolo 20c capoverso 1 lettera b e ca- poverso 3 PP-LPAn (cfr. questi articoli). L’articolo 34 non sarebbe interessato da que- sto stralcio. Benché il suo capoverso 2 sia motivato, tra l’altro, dal fatto che l’introdu- zione delle segreterie specializzate consentirebbe di ridurre il carico di lavoro delle commissioni cantonali per gli esperimenti sugli animali, consentendo loro di concen- trarsi sulla ponderazione degli interessi, la sua modifica non sottrarrebbe alle commis- sioni alcuna competenza. Le commissioni potrebbero quindi esaminare le domande esattamente come oggi, anche senza segreterie specializzate. La modifica chiarisce semplicemente su quali aspetti dovrebbero concentrare la loro attenzione.
Minoranza (Wandfluh, Buffat, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Riem, Rüegsegger, Sauter) Una minoranza respinge l’obbligo dei Cantoni di istituire segreterie specializzate e chiede, in alternativa allo stralcio, una disposizione potestativa per il capoverso 1. In questo modo le segreterie specializzate sarebbero facoltative, come già oggi. Se un Cantone decidesse di istituirne una, sarebbe tuttavia vincolato alle disposizioni dell’articolo 33a e, qualora il Consiglio federale stabilisse requisiti supplementari per le segreterie specializzate secondo il capoverso 4, sarebbe tenuto a soddisfarli. L’arti- colo 33a capoverso 1 riformulato come disposizione potestativa non impedirebbe tut- tavia ai Cantoni di organizzarsi in un altro modo e di scegliere una forma completa- mente diversa al posto delle segreterie specializzate. In tal caso l’articolo 33a non troverebbe applicazione. La formulazione dell’articolo 33a capoverso 1 come dispo- sizione potestativa comporterebbe anche un adeguamento dell’articolo 18 capoverso 3 PP-LPAn (cfr. questo articolo). Non avrebbe invece alcuna ripercussione sull’arti- colo 20c capoverso 1 lettera b e capoverso 3 PP-LPAn. Quest’ultimo trova natural- mente applicazione per quanto riguarda le segreterie specializzate soltanto se un Can- tone istituisce volontariamente una segretaria specializzata. L’articolo 33a obbliga le segreterie specializzate a suddividere i compiti con la commissione e a garantire un’esecuzione uniforme.
Art. 34 Cpv. 1: la modifica dell’articolo 34 aumenta i requisiti posti alle commissioni per gli esperimenti sugli animali. Nel 2024 circa il 75 per cento degli esperimenti sugli ani- mali in Svizzera è stato condotto in quattro Cantoni. Circa l’82 per cento delle auto- rizzazioni è stato rilasciato in cinque Cantoni. Una commissione può essere condivisa da diversi Cantoni. Nel 2023 in Svizzera vi erano dieci commissioni per gli esperi- menti sugli animali, di cui sei con sette o più membri, due con cinque, una con tre e una con due. La definizione di un numero minimo di specialisti e delle competenze rappresentate mira a garantire la qualità dell’esame e una rappresentanza equilibrata dei settori e degli interessi in seno alla commissione. Le competenze nell’ambito delle 3R servono
a valutare se un esperimento sugli animali è necessario. Si tratta tra l’altro di compe- tenze in materia di analgesia e anestesia e nell’applicazione di misure volte a ridurre l’aggravio per gli animali. La «ricerca con gli animali» comprende le competenze re- lative al disegno sperimentale e ai modelli animali, nonché alla comprensione della loro validità. Nel capoverso 1 della versione tedesca è inoltre eliminato il termine «je», in quanto superfluo. Cpv. 2: attualmente le commissioni sono molto occupate nella verifica, particolar- mente onerosa, dell’indispensabilità dell’esperimento, ovvero se questo è adeguato e necessario. Tale verifica è il presupposto per la ponderazione degli interessi. In futuro, le segreterie specializzate dovrebbero ridurre notevolmente il carico di lavoro delle commissioni (cfr. il nuovo art. 33a), in modo che queste ultime possano concentrarsi sulla ponderazione degli interessi e quindi sull’ammissibilità dell’esperimento (cfr. a tal proposito anche l’art. 19 cpv. 4). Le commissioni avranno ancora bisogno di ampie competenze, poiché un esperimento deve essere compreso nel suo insieme. Inoltre, i Cantoni possono già oggi affidare ulteriori compiti ai membri della commissione o alla commissione stessa. I Cantoni devono garantire che le commissioni dispongano di tutte le competenze elencate. Una persona può anche apportare più competenze. Cpv. 3: come per le segreterie specializzate, il Consiglio federale può stabilire requi- siti supplementari anche per le commissioni cantonali per gli esperimenti sugli ani- mali.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni per la Confederazione
La realizzazione di riassunti non tecnici dei progetti nell’attuale sistema animex-ch e la loro pubblicazione, previste all’articolo 20a PP-LAPn, costerà tra i 150 000 e i 300 000 franchi una tantum a seconda della soluzione scelta. La soluzione basata su un registro e la sua promozione potrebbe combinarsi con i riassunti non tecnici dei progetti e richiederebbe altri 100 000–150 000 franchi una tantum. Per l’adeguamento di animex-ch a seguito della modifica dell’articolo 20c LPAn si devono prevedere costi una tantum di circa 30 000 franchi per la Confederazione. Lo stralcio della disposizione sulle segreterie specializzate (art. 33a) secondo la pro- posta della minoranza renderebbe superfluo l’adeguamento di animex-ch e i suddetti costi non vi sarebbero. Per quanto concerne le misure di promozione di cui all’articolo 22 PP-LPAn sono ipotizzabili diverse ripercussioni in termini di costi, che dipenderanno anche dai mezzi finanziari della Confederazione. Il capoverso 2 richiede prestazioni il cui finanzia- mento è già assicurato dalla Confederazione, in particolare in applicazione dell’arti- colo 15 LPRI, che prevede sussidi per la ricerca nel campo delle 3R erogati tramite il 3RCC. I fondi oggi sono equilibrati, ma potrebbero essere aumentati in futuro nell’am- bito del messaggio ERI. Il capoverso 3 rappresenta l’ulteriore sviluppo iterativo delle misure fondate sul principio delle 3R, che può essere promosso laddove necessario e
possibile. Per quanto concerne le strutture, il contributo della Confederazione sarebbe compreso tra 500 000 e 1 000 000 di franchi all’anno per sostenere le strutture decen- tralizzate nelle scuole universitarie e l’industria in termini di personale, come pure per potenziare gli organi specializzati nell’ambito delle 3R. Con investimenti di circa 1 000 000 di franchi all’anno sarebbe possibile promuovere convenientemente nuovi progetti infrastrutturali. Per quanto riguarda l’insegnamento e la formazione, si po- trebbe sostenere l’istituzione di una cattedra nel campo delle 3R. Il presupposto per un sostegno della Confederazione è che l’iniziativa provenga direttamente dalla scuola universitaria interessata. Presupponendo che per una cattedra nel campo delle 3R siano necessari 500 000 franchi all’anno, la Confederazione potrebbe fornire un contributo di 250 000 franchi all’anno. Conformemente all’articolo 22 capoverso 4 PP-LPAn, che prevede la promozione della validazione, del riconoscimento e dell’ap- plicazione di metodi fondati sul principio delle 3R nel quadro della cooperazione na- zionale e internazionale, sarebbe opportuno sostenere un centro di competenza (esi- stente) per guidare e assistere i ricercatori che intendono validare un metodo. A tal fine sarebbero necessari da 50 000 a 100 000 franchi. Se dovesse promuovere la vali- dazione di metodi per applicazioni individuali, la Confederazione dovrebbe calcolare complessivamente costi supplementari compresi tra 500 000 e 1 000 000 di franchi per metodo. In generale, tuttavia, occorre sottolineare ancora una volta che il sostegno concreto dipenderà in ogni caso dai mezzi finanziari della Confederazione e dalle singole ini- ziative degli istituti, in particolare delle scuole universitarie. Le cifre indicate costitui- scono unicamente esempi realistici e ragionevoli che illustrano come e dove la Con- federazione potrebbe fornire un sostegno efficace in virtù dell’articolo 22. La composizione dei costi può variare a seconda dei requisiti e delle possibilità. L’ade- guamento dell’articolo 22 permetterà di istituire o concretizzare la base legale per la promozione. Tuttavia, non si possono ancora stimare concretamente dei costi. In caso di adozione della proposta della minoranza riguardo allo stralcio dell’arti- colo 22 capoversi 3 e 4 PP-LPAn non vi sarebbero costi da sostenere.
5.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le Città,
gli agglomerati e le regioni di montagna L’istituzione di segreterie specializzate potrebbe richiedere risorse di personale e avere conseguenze finanziarie differenti a seconda dei Cantoni. Nel contempo, però, le commissioni per gli esperimenti sugli animali sarebbero sgravate sia in termini di volume di lavoro che di risorse, ciò che permetterebbe loro di esaminare un numero maggiore di domande nello stesso lasso di tempo. I Cantoni più piccoli che deleghe- ranno i loro compiti nell’ambito della sperimentazione animale ai Cantoni più grandi dove si svolge un numero maggiore di esperimenti sugli animali risparmieranno ri- sorse. Tuttavia, questi ultimi non dovranno aumentare le loro risorse nella stessa mi- sura in cui le ridurranno i Cantoni più piccoli. Si parte dal presupposto che l’istituzione di segreterie specializzate nei Cantoni dove viene svolto il maggior numero di esperi- menti sugli animali richiederà la creazione di circa sette posti a tempo pieno a livello nazionale. Per quanto concerne le commissioni per gli esperimenti sugli animali, è
probabile che i Cantoni più piccoli le aboliscano a causa dell’aumento dei requisiti. Per contro, non sarà necessario costituire risorse equivalenti nei Cantoni più grandi. L’introduzione di segreterie specializzate e il loro coordinamento potrebbero portare a una regionalizzazione dell’esecuzione della legislazione sulla sperimentazione ani- male, salvaguardando però la presenza sul territorio, ad esempio, della commissione per gli esperimenti sugli animali nei principali Cantoni in cui sono svolti gli esperi- menti. Il coordinamento dell’esecuzione consente di migliorare la professionalizza- zione, a tutto vantaggio della ricerca e dei centri di ricerca. Se l’articolo 33a sarà stralciato conformemente alla proposta della minoranza, i costi saranno nulli.
5.3 Ripercussioni sull’economia
L’introduzione di riassunti non tecnici dei progetti e l’estensione dell’obbligo d’infor- mazione di cui all’articolo 20a LPAn comportano un dispendio supplementare per i ricercatori, che dovranno mettere a disposizione le informazioni e redigere i riassunti. Tuttavia, secondo la maggioranza della Commissione, visto che in linea di principio i dati devono già essere registrati in animex-ch, se nell’ulteriore sviluppo di questo si- stema d’informazione si armonizza il lavoro necessario alla presentazione delle do- mande e quello necessario alla pubblicazione dei riassunti dei progetti in una proce- dura in gran parte unificata, l’onere supplementare potrà essere contenuto. Un’attuazione più rigorosa del principio delle 3R rafforza il ruolo della Svizzera quale Paese all’avanguardia nel campo dell’innovazione e della ricerca. In questo senso, rappresenta un investimento. L’applicazione evidente di metodi alternativi alla speri- mentazione animale tenderà ad abbassare i costi della ricerca, poiché gli esperimenti sugli animali sono costosi. Se venisse adottata la proposta della minoranza, che chiede lo stralcio dell’arti- colo 20a PP-LPAn, questo dispendio supplementare verrebbe a cadere.
5.4 Ripercussioni sulla società
L’adeguamento dell’articolo 20a LPAn permetterà di aumentare la trasparenza e di migliorare l’informazione della popolazione nell’ambito della sperimentazione ani- male. Il pubblico potrà così formarsi un’opinione più consapevole su questo impor- tante tema di società e comprendere meglio i risvolti della sperimentazione animale. In caso di adozione della proposta della minoranza, l’articolo 20a LPAn rimarrebbe invariato.
5.5 Ripercussioni sull’ambiente
Le modifiche permetteranno di accelerare l’attuazione del principio delle 3R. In que- sto modo, taluni esperimenti sugli animali saranno sostituiti da metodi alternativi e
quelli indispensabili saranno svolti con un minor aggravio per gli animali coinvolti. Si prevedono quindi ripercussioni positive sugli animali.
6 Aspetti giuridici
6.1 Costituzionalità
La disposizione costituzionale determinante in materia di protezione degli animali è l’articolo 80 della Costituzione federale (Cost.)7, il cui capoverso 1 incarica la Confe- derazione di emanare prescrizioni sulla protezione degli animali. La Confederazione è inoltre incaricata di disciplinare gli esperimenti e gli interventi su animali vivi (art. 80 cpv. 2 lett. b Cost.). Questa disposizione costituisce la base costituzionale che permette di attuare nella LPAn le modifiche richieste nell’ambito dell’iniziativa par- lamentare.
6.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della
Svizzera Le modifiche della LPAn previste nell’ambito dell’iniziativa parlamentare sono com- patibili con gli impegni internazionali della Svizzera. Il progetto preliminare non in- cide sui vari accordi europei e internazionali relativi alla protezione degli animali ra- tificati dalla Svizzera. La Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati usati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici8 non è sostanzialmente interessata dalle modifiche previste o viene comunque rispettata.
6.3 Forma dell’atto
Il progetto prevede disposizioni importanti che contengono norme di diritto, le quali secondo l’articolo 164 capoverso 1 Cost. devono essere emanate sotto forma di legge federale. La competenza dell’Assemblea federale deriva dall’articolo 163 capoverso 1 Cost.
6.4 Subordinazione al freno alle spese
Il progetto non contiene né nuove disposizioni in materia di sussidi né nuovi crediti d’impegno o limiti di spesa. Il progetto non sottostà pertanto al freno alle spese (art. 159 cpv. 3 lett. b Cost.).
7 RS 101 8 RS 0.457
6.5 Rispetto del principio di sussidiarietà e del principio
dell’equivalenza fiscale Secondo l’articolo 5a Cost., nell’assegnazione e nell’adempimento dei compiti statali va osservato il principio della sussidiarietà. La Confederazione deve assumere unica- mente i compiti che superano la capacità dei Cantoni o che esigono un disciplinamento uniforme da parte sua (art. 43a cpv. 1 Cost.). L’esecuzione della LPAn spetta fonda- mentalmente ai Cantoni, se la legge non prevede altrimenti (art. 32 cpv. 2 LPAn). L’articolo 20b capoverso 3 PP-LAPn attribuisce ora all’USAV la competenza di va- lutare i dati del sistema d’informazione allo scopo di individuare sviluppi in materia di protezione degli animali nell’ambito della sperimentazione animale. Poiché la Con- federazione è già competente per la gestione del sistema d’informazione, è logico che anche la valutazione spetti alla Confederazione, in particolare all’USAV. Né l’arti- colo 22b capoverso 3 PP-LPAn né l’articolo 22 PP-LPAn secondo la versione della maggioranza o della minoranza modificano in alcun modo la ripartizione fondamen- tale delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni. È quindi garantito il rispetto del principio di sussidiarietà.
6.6 Delega di competenze normative
Conformemente all’articolo 164 capoverso 2 Cost., competenze normative possono essere delegate mediante legge federale, sempre che la Costituzione non lo escluda. L’articolo 34 capoverso 3 PP-LPAn intende attribuire al Consiglio federale la compe- tenza di stabilire requisiti supplementari per la commissione per gli esperimenti sugli animali. Una simile delega non è esclusa dalla Costituzione ed è quindi ammessa.
6.7 Protezione dei dati
Ai fini dell’attuazione del progetto non sono necessari né il trattamento di nuovi dati personali né altre misure che potrebbero incidere sulla protezione dei dati. Nell’am- bito dell’adeguamento dell’articolo 20a LPAn, la protezione dei dati personali nonché la tutela del segreto di ricerca e del segreto d’affari continuano a essere garantite.