AS 1998 2047
Accordo del 15 aprile 1994 che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio. Terzo Protocollo relativo all'Allegato sulla circolazione delle persone fisiche che forniscono servizi finanziari ai sensi dell'Accordo generale sugli scambi di servizi
Accordo del 15 aprile 1994 che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio
RS 0.632.20; RU 1995 2429
Accordo generale sugli scambi di servizi Allegato 1.B
Terzo Protocollo relativo all’Allegato sulla circolazione delle persone fisiche che forniscono servizi finanziari ai sensi dell’Accordo generale sugli scambi di servizi
Concluso a Ginevra il 6 ottobre 1995 Entrato in vigore per la Svizzera il 29 dicembre 1996 Traduzione1
I Membri dell’Organizzazione mondiale del commercio i cui Elenchi degli impegni specifici allegati all’Accordo generale sugli scambi di servizi in materia di circola- zione delle persone fisiche sono allegati al presente Protocollo2, avendo svolto negoziati, in conformità della Decisione ministeriale sui negoziati concernenti la circolazione delle persone fisiche adottata a Marrakech il 15 aprile 1994, considerati i risultati di detti negoziati, considerata la Decisione sulla circolazione delle persone fisiche adottata dal Consi- glio per gli scambi di servizi il 30 giugno 1995, concordano quanto segue:
1. Gli impegni concernenti la circolazione delle persone fisiche allegati al pre- sente Protocollo e relativi ad un Membro sostituiranno o completeranno le en- trate pertinenti relative alla circolazione delle persone fisiche dell’Elenco degli impegni specifici, al momento dell’entrata in vigore del presente Protocollo per quel Membro. 2. Il presente Protocollo sarà aperto all’accettazione, mediante firma o in altro modo, da parte dei Membri interessati fino al 30 giugno 1996.
1 Dal testo originale francese (RO 1998 2047).
2 Questi Elenchi non sono pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali. Saranno riuniti in una sola pubblicazione speciale dal titolo “Suisse – Liste d’engagements spéci- fiques”. La pubblicazione si può ottenere in lingua francese presso l’Ufficio centrale fe- derale degli stampati e del materiale, Sezione Gestione, 3000 Berna.
1998-0050 2047
Organizzazione Mondiale del Commercio RU 1998
3. Il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al 1° gennaio 1996 per i Membri che l’avranno accettato a tale data e, per quelli che l’accetteranno dopo tale data e al più tardi il 30 giugno 1996, entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di ciascuna accettazione. Se un Mem- bro il cui Elenco è allegato al presente Protocollo non lo ha accettato entro tale data, la questione sarà sottoposta per esame al Consiglio per gli scambi di ser- vizi affinché adotti adeguate disposizioni. 4. Il presente Protocollo sarà depositato presso il Direttore generale dell’Organiz- zazione mondiale del commercio, il quale farà sollecitamente pervenire a cia- scuno dei Membri una copia autenticata del presente Protocollo e le relative notifiche di accettazione, in conformità con il paragrafo 3. 5. Il presente Protocollo sarà registrato in conformità con le disposizioni dell’ar- ticolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.
Fatto a Ginevra il 6 ottobre 1995 in un’unica copia nelle lingue inglese, francese e spagnola, ogni testo facente egualmente fede, salvo disposizioni contrarie relative agli Elenchi allegati al presente Protocollo.