AS 1998 2618
Regolamento d'esame per la patente di commercio di armi
Regolamento d’esame per la patente di commercio di armi
del 21 settembre 1998
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visto l’articolo 17 capoverso 4 della legge del 20 giugno 19971 sulle armi, ordina:
Art. 1 Scopo dell’esame L’esame per la patente di commercio di armi ha lo scopo di accertare se il candidato dispone delle conoscenze speciali teoriche e pratiche che garantiscano una sicura gestione di un commercio di armi.
Art. 2 Organizzazione 1 L’esame consta di una parte teorica e di una pratica. La parte teorica si svolge in forma scritta.
2 L’esame è affidato a esperti ufficiali.
3 L’Ufficio centrale Armi elabora i documenti per l’esame e li mette a disposizione dei Cantoni. Elabora direttive, in particolare sull’esecuzione e sulla valutazione de- gli esami.
Art. 3 Esame teorico
1 L’esame teorico dura un’ora e verte:
a. sulla legislazione in materia di armi, materiale bellico, controllo dei beni, veleni nonché caccia; b. sulle pertinenti disposizioni del Codice penale2; c. sui tipi di armi e munizioni e sul loro maneggio; d. sulle nozioni fondamentali di balistica.
2 Sull’esito dell’esame teorico è redatto un attestato.
Art. 4 Esame pratico
1 L’esame pratico verte:
a. sull’identificazione di armi, accessori di armi e munizioni; b. sul maneggio di armi, in particolare sul come scomporle e ricomporle, nonché sui dispositivi di mira. 2 Sull’esito dell’esame pratico è redatto un attestato. Gli esperti vi motivano la deci- sione sull’esame.
RS 514.544.1
2618 1998-0092
Esame per la patente di commercio di armi RU 1998
Art. 5 Valutazione
1 Ogni parte dell’esame è valutata con la menzione sufficiente o insufficiente.
2 L’esame è considerato superato se entrambe le parti sono state valutate con la
menzione sufficiente.
3 Ogni parte dell’esame può essere ripetuta al massimo due volte.
Art. 6 Conservazione Le competenti autorità conservano i documenti d’esame e i risultati per dieci anni.
Art. 7 Rimedi giuridici
1 La decisione sull’esame può essere impugnata mediante ricorso.
2 La procedura è retta dal diritto amministrativo cantonale.
Art. 8 Esecuzione
1 I Cantoni eseguono il presente regolamento. Per l’esecuzione degli esami fanno
capo a esperti ufficiali.
2 Possono effettuare gli esami insieme ad altri Cantoni.
Art. 9 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.
21 settembre 1998 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Koller
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