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AS 1998 3015

Ordinanza concernente il riconoscimento degli attestati di maturità esteri conseguiti da Svizzeri

Ordinanza concernente il riconoscimento degli attestati di maturità esteri conseguiti da Svizzeri

Modifica del 5 ottobre 1998

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 18 dicembre 19721 concernente il riconoscimento degli attestati di maturità esteri conseguiti da Svizzeri è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 1 La Commissione svizzera di maturità riconosce, alle condizioni definite dalla pre- sente ordinanza, la validità di un attestato ufficiale di maturità estero conseguito da uno Svizzero.

Art. 2 Abrogato

Art. 3, titolo, cpv. 1 primo periodo e cpv. 2-4 Materie d’esame 1 Dopo aver esaminato il programma di studi della scuola frequentata dal candidato e le condizioni giusta le quali l’attestato è stato conseguito, la Commissione svizzera di maturità stabilisce in quali materie il candidato debba subire un esame. … 2-4 Abrogati

Art. 4 Ordinamento degli esami Gli esami menzionati nell’articolo 3 si svolgono nell’ambito delle abituali sessioni d’esame di maturità federale e giusta l’ordinanza del 17 dicembre 19732 per essi vi- gente, sempreché essa non contrasti con le disposizioni della presente ordinanza.

Art. 6 lett. d La domanda di riconoscimento va inviata all’Ufficio federale dell’educazione e della scienza. Essa deve essere corredata di:

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