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AS 1999 132

Ordinanza del DFE sulle uova

Ordinanza del DFE sulle uova

Modifica del 20 novembre 1998

Il Dipartimento federale dell’economia ordina:

I L’ordinanza del DFE del 18 giugno 19961 sulle uova è modificata come segue:

Art. 1 Obbligo di notifica della prestazione all’interno del Paese La notifica deve aver luogo mediante un modulo dell’Ufficio federale dell’agricol- tura (Ufficio federale) o mediante un supporto dati corrispondente.

Art. 2 Controllo della prestazione all’interno del Paese 1 L’Ufficio federale controlla almeno una volta all’anno la prestazione all’interno del Paese. 2 Può controllare presso i produttori di uova la produzione, le vendite e le giacenze.

Art. 3 Coefficiente d’utilizzazione Nel primo e nel secondo quadrimestre del 1999 il coefficiente d’utilizzazione per uovo di volatili indigeno in guscio è di 91,77 g lordi.

Art. 4, titolo e cpv. 2 Entrata in vigore e durata di validità

2 È applicabile fino al 31 dicembre 1999.

II La presente modifica entra in vigore il 25 novembre 1998.

20 novembre 1998 Dipartimento federale dell’economia: Couchepin

1 RS 916.371.1

132 1998-0164