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AS 1999 1764

Ordinanza sul Fondo sociale per la difesa e la protezione della popolazione

Ordinanza sul Fondo sociale per la difesa e la protezione della popolazione

del 5 maggio 1999

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 12 capoverso 2 della legge federale del 6 ottobre 19891 sulle finanze della Confederazione (LFC), ordina:

Sezione 1: Istituzione, forma giuridica e scopo

Art. 1 Istituzione e forma giuridica Sotto il nome τFondo sociale per la difesa e la protezione della popolazioneⁿ (Fon- do) è istituito un fondo speciale nel senso dell’articolo 12 LFC.

Art. 2 Scopo Il Fondo serve a gestire fondi esistenti e futuri, sempre che le condizioni loro impo- ste lo consentano.

Sezione 2: Compito e adempimento

Art. 3 Compito Il compito del Fondo consiste nell’aiutare: a. i militari, le persone soggette al servizio civile come pure le persone soggette al servizio di protezione civile nell’adempimento del loro obbligo militare o di prestare servizio di protezione civile, nonché le persone che partecipano a un impiego organizzato militarmente nell’ambito del servizio di promo- vimento della pace, nella misura in cui siano bisognosi di aiuto a causa di queste prestazioni di servizio; b. i soccorritori impiegati dal Consiglio federale in caso di guerra e di catastro- fe; c. i parenti o i superstiti delle persone menzionate nelle lettere a e b, nella mi- sura in cui siano bisognosi di aiuto a causa di danni alla salute o della morte di queste persone;

RS 611.021 1 RS 611.0

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d. le persone che sono assistite per legge dalle persone menzionate nelle lettere a e b, o che convivono con esse in rapporto affine al matrimonio, sempre che siano bisognose di aiuto a causa di danni alla salute o della morte di queste persone.

Art. 4 Prestazioni 1 Di regola, il Fondo adempie il suo compito secondo l’articolo 3 fornendo contri- buti a destinazione vincolata a istituzioni e a organizzazioni che perseguono scopi analoghi, segnatamente al Servizio sociale dell’esercito.

2 Non vi è alcun diritto alle prestazioni del Fondo.

Art. 5 Principi Il Fondo opera secondi i principi seguenti: a. presta aiuto soltanto sussidiariamente, quando non possono essere pretese prestazioni d’assicurazione o altre prestazioni contrattuali o legali, oppure se queste non sono sufficienti; b. vigila per l’impiego efficace ed economico dei mezzi; c. collabora in spirito paritario con altre organizzazioni e istituzioni; d. si dà una struttura amministrativa efficiente e non costosa; e. valuta regolarmente la propria attività e i progetti che sostiene.

Sezione 3: Mezzi finanziari e amministrazione

Art. 6 Capitale del Fondo 1 Il capitale del Fondo è costituito, segnatamente, dai proventi correnti dei Fondi se- guenti: a. Fondo Grenus a favore degli invalidi; b. Fondazione nazionale Winkelried; c. Fondo delle sorelle Josephine e Hedwig Pitschi (per metà).

2 Nel capitale del Fondo affluiscono inoltre:

a. i proventi di altri fondi speciali, nella misura in cui le condizioni loro impo- ste lo consentono; b. le devoluzioni dirette di terzi al Fondo; c. le devoluzioni di terzi alla Confederazione che, in virtù delle condizioni im- poste, possono essere destinate direttamente al patrimonio del Fondo; d. i redditi degli interessi e gli utili in capitale provenienti dagli investimenti del capitale del Fondo;

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e. il capitale e i proventi delle casse di soccorso delle unità, degli stati maggiori e dei corpi di truppa dell’esercito sciolti, purché gli organi competenti di dette casse non abbiano disposto diversamente.

Art. 7 Gestione del patrimonio 1 Il capitale del Fondo e il capitale dei fondi gestiti dal Consiglio del Fondo giusta l’articolo 6 capoverso 1 sono gestiti separatamente dall’Amministrazione federale delle finanze (art. 35 cpv. 1 LFC). 2 I tassi d’interesse di tutti i fondi sono stabiliti secondo l’articolo 46 capoverso 2 dell’ordinanza dell’11 giugno 19902 sulle finanze della Confederazione. 3 Ogni anno, l’Amministrazione federale delle finanze mette a disposizione del Con- siglio del Fondo gli utili in capitale e i redditi degli interessi.

Art. 8 Fondi d’esercizio Le prestazioni e i costi d’esercizio sono coperti dal Fondo.

Art. 9 Riserve L’autorità di vigilanza (art. 21) stabilisce, dopo avere sentito il Consiglio del Fondo, l’ammontare e l’utilizzazione delle riserve.

Sezione 4: Organi del Fondo

Art. 10 Consiglio del Fondo Il Consiglio del Fondo consta di cinque a sette membri. Si compone di specialisti militari e civili. Le regioni linguistiche e i sessi devono essere adeguatamente rap- presentati. Il capo del Servizio sociale dell’esercito fa parte d’ufficio del Consiglio del Fondo.

Art. 11 Nomina 1 L’autorità di vigilanza nomina i membri del Consiglio del Fondo per quattro anni. La durata del mandato è limitata a 16 anni. 2 L’autorità di vigilanza designa il presidente. Per il rimanente, il Consiglio del Fon- do si costituisce da sé. 3 Sei mesi prima della scadenza del periodo amministrativo, il presidente in carica sottopone le candidature all’autorità di vigilanza.

2 RS 611.01

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Art. 12 Riunioni, quorum

1 Il Consiglio del Fondo si riunisce almeno una volta all’anno.

2 Il Consiglio del Fondo può deliberare se sono presenti almeno la metà dei suoi

membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice. In caso di parità di voti decide il presidente. 3 Le decisioni possono essere prese anche mediante circolazione degli atti. Esse so- no considerate prese quando la maggioranza dei membri accetta una proposta.

Art. 13 Indennità I membri del Consiglio del Fondo hanno diritto a un’indennità conformemente al- l’ordinanza del 12 dicembre 19963 sulle diarie e indennità dei membri delle com- missioni extraparlamentari.

Art. 14 Gestione

1 Il Consiglio del Fondo può istituire comitati e consultare esperti.

2 Esso può delegare poteri decisionali ai comitati e al capo del Servizio sociale dell’esercito.

Art. 15 Organo di revisione Il Controllo federale delle finanze funge da organo di revisione.

Sezione 5: Competenze

Art. 16 Consiglio del Fondo

1 Il Consiglio del Fondo:

a. stabilisce le linee guida per l’attività del Fondo; b. emana un regolamento delle prestazioni (art. 19) e un regolamento interno (art. 20); c. decide sulle prestazioni che superano l’ammontare stabilito nel regolamento interno; d. nomina i membri dei comitati e gli esperti (art. 14); e. sorveglia l’attività dei comitati; f. approva gli obiettivi strategici, il preventivo, il conto annuale e il rapporto annuale;

3 RS 172.311

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g. provvede all’informazione dell’opinione pubblica; h. adempie tutti i compiti che non rientrano nelle competenze di un altro or- gano. 2 L’autorità di vigilanza può autorizzare il Consiglio del Fondo a utilizzare i capitali dei singoli fondi conformemente alla loro destinazione. 3 L’autorità di vigilanza può affidare al Consiglio del Fondo la gestione di altri fondi e fondazioni che sottostanno alla sua vigilanza, ma che non contribuiscono alla co- stituzione del capitale del Fondo. Tenuto conto delle condizioni imposte, le disposi- zioni della presente ordinanza sono applicabili per analogia.

Art. 17 Organo di revisione L’organo di revisione: a. controlla se la contabilità e il conto annuale sono conformi alle basi legali, alle linee guida per l’attività del Fondo e al regolamento delle prestazioni; b. può prendere visione di tutti i documenti necessari e procurarsi informazioni orali e scritte presso gli organi del Fondo; c. presenta annualmente al Consiglio del Fondo e all’autorità di vigilanza un rapporto sui risultati dei controlli secondo la lettera a.

Sezione 6: Procedura e vigilanza

Art. 18 Domande di aiuto Le domande di aiuto devono essere indirizzate al capo del Servizio sociale dell’e- sercito. Se questi non può decidere in modo autonomo, le domande, munite del suo parere, sono trasmesse per decisione all’organo competente del Fondo.

Art. 19 Regolamento delle prestazioni 1 Il Consiglio del Fondo definisce in un regolamento i criteri e la procedura per la valutazione delle domande di aiuto e per la decisione sulle prestazioni. Il regola- mento dev’essere sottoposto per approvazione all’autorità di vigilanza. 2 Gli organi competenti del Fondo e il capo del Servizio sociale dell’esercito deci- dono in modo definitivo.

Art. 20 Regolamento interno Il Consiglio del Fondo emana, per sé e per i suoi comitati, un regolamento interno. Il regolamento dev’essere sottoposto per approvazione all’autorità di vigilanza.

Art. 21 Vigilanza 1 Il Fondo sottostà alla vigilanza del Dipartimento federale della difesa, della prote- zione della popolazione e dello sport (DDPS).

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2 Il Fondo sottopone al DDPS:

a. gli obiettivi strategici; b. il preventivo e il conto annuali; c. il rapporto annuale del Consiglio del Fondo; d. il rapporto annuale dell’organo di revisione (art. 17 lett. c).

Sezione 7: Entrata in vigore

Art. 22 La presente ordinanza entra in vigore il 1° giugno 1999.

5 maggio 1999 In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Ruth Dreifuss Il cancelliere della Confederazione, François Couchepin

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