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AS 1999 2023

Ordinanza generale sul riscontro degli studi al Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sul riscontro degli studi al PFL)

Ordinanza generale sul riscontro degli studi al Politecnico federale di Losanna (Ordinanza sul riscontro degli studi al PFL)

del 10 agosto 1999

La Direzione del Politecnico federale di Losanna, visto l’articolo 28 capoverso 4 lettera a della legge federale del 4 ottobre 19911 sui PF; viste le direttive del 14 settembre 19942 del Consiglio dei PF concernenti gli studi nei PF, ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali Sezione 1: Oggetto e campo di applicazione

Art. 1 Oggetto La presente ordinanza determina i principi alla base dell’organizzazione del riscon- tro degli studi al Politecnico federale di Losanna (PFL).

Art. 2 Campo di applicazione 1 La presente ordinanza è applicabile al 1° e al 2° ciclo degli studi di diploma al PFL. 2 Nella misura in cui la Direzione del PFL non abbia emanato norme particolari, gli articoli 6, 8, 11, 12, 16, 17 e 18 si applicano anche: a. agli esami del Corso di matematiche speciali (CMS); b. agli esami di ammissione; c. agli esami di ammissione al dottorato e agli esami di dottorato; d. agli esami dei programmi di predottorato e di dottorato; e. agli esami per conseguire il certificato d’insegnamento superiore di matema- tiche applicate o un certificato analogo. 3 Nella misura in cui la Direzione del PFL non abbia emanato norme particolari, gli articoli menzionati nel capoverso 2, ad eccezione dell’articolo 6, si applicano anche agli esami organizzati nel quadro degli studi post lauream (corsi e cicli).

RS 414.110.422.1 1 RS 414.110

2 Non pubblicate nella RU.

1999-4200 2023

Ordinanza sul riscontro degli studi al PFL RU 1999

Sezione 2: Definizioni generali

Art. 3 Riscontro 1 Il riscontro degli studi può essere puntuale, continuo oppure puntuale e continuo alle stesso tempo.

2 Per riscontro puntuale si intende l’interrogazione puntuale su una disciplina.

3 Per riscontro continuo si intendono gli esercizi, i lavori pratici, i laboratori e i pro- getti. 4 Il riscontro puntuale o continuo è obbligatorio quando la nota ottenuta fa stato nel calcolo della nota della disciplina. 5 Se il riscontro continuo è facoltativo, esso concorre unicamente ad aumentare di un punto al massimo la nota della corrispettiva disciplina. Gli insegnanti non sono ob- bligati a organizzare questo tipo di riscontro. 6 Se lo studente non si sottopone al riscontro continuo facoltativo, è presa in consi- derazione solo la nota del riscontro puntuale.

Art. 4 Discipline 1 Una disciplina è una materia o un insieme di materie oggetto di un riscontro che dà luogo a una nota. 2 Una disciplina detta di semestre è una disciplina valutata con una nota esclusiva- mente durante il semestre o l’anno. 3 Una disciplina detta d’esame è una disciplina valutata con una nota esclusivamente durante una sessione d’esami. 4 Una disciplina la cui nota è determinata da un riscontro effettuato durante il seme- stre o l’anno e da un riscontro eseguito durante una sessione d’esami è assimilata a una disciplina d’esame. 5 Nel 2° ciclo, una disciplina detta di diploma è una disciplina con esami che si svol- gono in autunno in presenza di un esperto esterno. L’interrogazione è orale, a meno che sia stata concessa una deroga dal direttore degli affari accademici. La nota asse- gnata alla disciplina di diploma può tener conto della nota ottenuta sulla base di un riscontro continuo.

Art. 5 Esami 1 Un esame è un insieme di prove relative a un riscontro puntuale o continuo, o allo stesso tempo puntuale e continuo.

2 Gli esami comprendono:

a. nel 1° ciclo: – due esami propedeutici alla fine del secondo e del quarto semestre di studio, ognuno dei quali relativo a dieci discipline d’esame al massimo e a discipline di semestre;

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b. nel 2° ciclo: – un esame di ammissione al lavoro pratico di diploma relativo a tutte le discipline oggetto di riscontro nel 2° ciclo; – un lavoro pratico di diploma.

Sezione 3: Disposizioni generali comuni per il 1° e il 2° ciclo

Art. 6 Valutazione delle prove I lavori sono valutati con una nota dall’1 al 6; la media è la nota 4. Sono ammesse solo le note intere e le mezze note. La nota zero è assegnata allo studente che, senza addurre motivo valido, non si è presentato alla prova alla quale era iscritto, nonché allo studente che si è presentato alla prova ma ha consegnato il foglio in bianco.

Art. 7 Sessioni d’esami, iscrizione e ritiro

1 Il PFL organizza tre sessioni d’esami per ogni anno accademico: in primavera,

in estate e in autunno. Di regola, queste sessioni hanno luogo fuori dei semestri di corso. 2 Il direttore degli affari accademici organizza gli esami. Egli fissa le date delle ses- sioni, le modalità d’iscrizione e gli orari degli esami, che porta a conoscenza degli interessati. 3 Il direttore degli affari accademici comunica il periodo d’iscrizione agli esami e la data limite per il ritiro delle candidature.

Art. 8 Interruzione degli esami e assenza 1 Dopo l’inizio della sessione, lo studente può interrompere gli esami solo per un motivo importante debitamente giustificato, segnatamente una malattia o un infortu- nio attestati da un certificato medico. Egli è tenuto ad avvisare immediatamente il direttore degli affari accademici e a presentargli i documenti giustificativi necessari, al più tardi nei tre giorni successivi al sopraggiungere dell’impedimento.

2 Il direttore degli affari accademici decide sulla validità del motivo addotto.

3 Le note delle discipline per le quali l’esame è già stato sostenuto sono considerate acquisite se il direttore degli affari accademici reputa giustificata l’interruzione.

4 Il fatto di non terminare un esame equivale a una bocciatura.

5 Lo studente che, senza un motivo importante debitamente giustificato, non si pre- senta a una prova alla quale era iscritto riceve la nota zero. 6 L’invocazione di motivi personali o la presentazione di un certificato medico dopo la sessione non giustificano l’annullamento di una nota.

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Art. 9 Lingua degli esami Gli esami si svolgono in francese. Il direttore degli affari accademici può accordare deroghe.

Art. 10 Insegnanti 1 L’insegnante interroga lo studente sulle materie da lui insegnate. In caso d’impe- dimento, il direttore degli affari accademici designa un sostituto. 2 Se la presente ordinanza e i regolamenti di applicazione del riscontro degli studi non dispongono altrimenti, gli insegnanti: a. danno ai dipartimenti le informazioni necessarie sulle loro materie d’inse- gnamento, affinché siano pubblicate nel libretto dei corsi; b. informano gli studenti sul contenuto delle materie e sullo svolgimento delle interrogazioni; c. procedono all’interrogazione; d. prendono appunti di ogni interrogazione orale; e. assegnano le note; f. conservano durante sei mesi gli appunti presi durante le interrogazioni orali e le prove scritte; questo termine è prolungato in caso di ricorso.

Art. 11 Esperti 1 Per l’interrogazione orale nelle discipline d’esame diverse da quelle di diploma, il direttore degli affari accademici designa un esperto del PFL, su proposta dell’inse- gnante e d’intesa con il capo del dipartimento o il capo del consiglio della sezione. 2 Per le discipline di diploma e per il lavoro pratico di diploma, il direttore degli af- fari accademici designa un esperto esterno, su proposta dell’insegnante e d’intesa con il capo del dipartimento o il capo del consiglio della sezione. 3 L’esperto prende appunti durante l’interrogazione orale; la conferenza delle note e, all’occorrenza, le autorità di ricorso, hanno la facoltà di domandare queste informa- zioni. L’esperto vigila sul corretto svolgimento dell’interrogazione e funge da osser- vatore e da conciliatore; può, su invito dell’insegnante, partecipare all’assegnazione delle note.

Art. 12 Consultazione dei lavori 1 Lo studente può consultare presso l’insegnante i suoi lavori per un periodo di sei mesi dopo l’esame. 2 La consultazione dei lavori è regolata dall’articolo 26 della legge federale sulla procedura amministrativa3.

3 RS 172.021

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Art. 13 Commissioni d’esame 1 Possono essere istituite commissioni d’esame per le discipline di semestre. La va- lutazione dei lavori si fa allora sulla base di una presentazione orale da parte dello studente. 2 Le commissioni d’esame possono comprendere, oltre all’esaminatore e all’esperto, gli assistenti e gli incaricati di corsi che abbiano partecipato all’insegnamento, come pure altri professori.

Art. 14 Conferenza delle note Una conferenza delle note viene organizzata per ogni sessione. Essa si compone del presidente della commissione d’insegnamento del PFL, che la presiede, del presi- dente della commissione d’insegnamento del dipartimento o della sezione, del di- rettore degli affari accademici e del capo del servizio accademico. I membri della conferenza delle note possono farsi sostituire dai loro supplenti.

Art. 15 Ammissione a semestri superiori 1 Per poter iscriversi al 3° o al 5° semestre, lo studente deve aver superato l’esame propedeutico I o II. Lo studente ammesso a presentarsi alla sessione di primavera conformemente all’articolo 21 capoverso 2 può essere autorizzato a seguire l’inse- gnamento del semestre invernale superiore previo consenso del direttore degli affari accademici. 2 In caso di insuccesso alla sessione di primavera, lo studente non può continuare il programma del semestre estivo superiore.

Art. 16 Frode 1 Per frode si intende qualsiasi tipo di imbroglio volto a conseguire una valutazione non meritata. 2 La frode, la partecipazione alla frode o il tentativo di frode sono sanzionati dall’or- dinanza del 17 settembre 19864 sulla disciplina nel Politecnico federale di Losanna.

Art. 17 Comunicazione dei risultati 1 Il direttore degli affari accademici notifica agli studenti la decisione relativa al su- peramento o all’insuccesso degli esami o del lavoro pratico di diploma.

2 La decisione menziona le note ottenute e i crediti acquisiti nel 2° ciclo.

Art. 18 Domanda di nuova valutazione e ricorso amministrativo 1 La decisione presa dal direttore degli affari accademici in virtù della presente ordi- nanza può essere oggetto di una domanda di nuova valutazione nei dieci giorni se- guenti la notifica.

4 RS 414.138.2

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2 Essa può altresì essere oggetto di un ricorso amministrativo presso il Consiglio dei Politecnici federali nei 30 giorni seguenti la notifica.

3 I termini previsti nei capoversi 1 e 2 decorrono simultaneamente.

Capitolo 2: 1° ciclo - esami propedeutici

Art. 19 Regolamenti di applicazione del riscontro degli studi I regolamenti di applicazione pubblicati dalla direzione del PFL definiscono: a. le discipline di semestre e d’esame; b. la natura del riscontro delle discipline d’esame (scritto, orale o discussione di un “mémoire”); c. i coefficienti assegnati a ogni disciplina; d. le condizioni per il superamento.

Art. 20 Libretti dei corsi I libretti dei corsi pubblicati dai dipartimenti specificano il contenuto di ogni ma- teria.

Art. 21 Sessioni d’esami 1 Per ogni esame propedeutico sono previste due sessioni ordinarie, una in estate e l’altra in autunno. Lo studente sceglie la sessione alla quale desidera presentare ogni disciplina d’esame; deve però aver presentato la totalità delle discipline d’esame alla fine della sessione di autunno. 2 Ove, per motivi importanti e debitamente giustificati, quali malattia, infortunio o servizio militare, lo studente sia nell’impossibilità di presentarsi alla sessione d’e- state o alla sessione di autunno, il direttore degli affari accademici può autorizzarlo a presentarsi a una sessione straordinaria organizzata in primavera.

Art. 22 Medie Le medie definite nei regolamenti di applicazione sono calcolate ponderando ogni nota col relativo coefficiente.

Art. 23 Condizioni per il superamento 1 L’esame propedeutico si ritiene superato se lo studente ha ottenuto una media ge- nerale pari o superiore a 4, a condizione che essa non comprenda alcuna nota zero in una disciplina di semestre. 2 I regolamenti di applicazione del riscontro degli studi possono inoltre stabilire particolari condizioni supplementari.

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Art. 24 Ripetizione

1 Lo studente che non ha superato uno degli esami propedeutici può ripeterlo una

seconda e ultima volta entro un anno. 2 Se lo studente è in grado di giustificare un impedimento importante, il direttore degli affari accademici può eccezionalmente prolungare tale termine. 3 I regolamenti di applicazione del riscontro degli studi possono prevedere che una media sufficiente nel gruppo delle discipline d’esame o in quello delle discipline di semestre rimanga acquisita in caso di ripetizione. 4 Ove una nota o una media pari o superiore a 4 sia una condizione per il supera- mento dell’esame nelle discipline di semestre e tale condizione non sia adempiuta, lo studente è tenuto a seguire nuovamente le discipline di semestre ripetendo l’anno di studio. 5 In caso di modificazione del piano di studio e del regolamento di applicazione, lo studente che ripete è tenuto a conformarsi alle disposizioni in vigore, a meno che il direttore degli affari accademici non disponga condizioni di ripetizione particolari.

Capitolo 3: 2° ciclo - esame di ammissione al lavoro pratico di diploma

Art. 25 Crediti 1 A ogni disciplina del 2° ciclo è associato un certo numero di crediti, corrispondente a un volume di lavoro medio stimato per la disciplina in questione. 2 I piani di studio sono concepiti in modo da permettere agli studenti di acquisire 60 crediti in un anno. 3 Ogni disciplina è oggetto di un riscontro con nota alla fine di un semestre o di un anno. I crediti sono attribuiti allorché la nota ottenuta nella disciplina è pari o supe- riore a 4. 4 Se le condizioni per il superamento non sono state adempiute, le discipline valutate con note inferiori a 4 possono essere ripresentate secondo l’articolo 33.

Art. 26 Blocchi 1 Un blocco raggruppa più discipline. La totalità dei crediti è accordata a ogni blocco, a condizione che nessuna nota sia inferiore a 3 e la media di tale blocco, calcolata ponde- rando ogni nota per il numero di crediti corrispondenti, sia pari o superiore a 4. 2 Se per un blocco non sono date le condizioni per l’attribuzione della totalità dei corrispettivi crediti, le discipline in cui la nota sia inferiore a 4 possono essere ripre- sentate secondo l’articolo 33. I crediti corrispondenti alle discipline in cui la nota sia pari o superiore a 4 rimangono acquisiti.

3 Una disciplina deve fare parte di un solo blocco.

4 Il numero di blocchi per il 2° ciclo è limitato a sei.

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Art. 27 Condizioni per il superamento 1 L’esame di ammissione al lavoro pratico di diploma si ritiene superato se lo stu- dente ha acquisito 120 crediti e siano adempiute le condizioni supplementari fissate dal regolamento di applicazione della sezione interessata. 2 I piani di studio sono strutturati in modo da permettere il conseguimento di 120 crediti in due anni. La durata del 2° ciclo non può superare quattro anni; il numero di crediti minimo da conseguire sull’arco di due anni è di 60. 3 La media generale è calcolata ponderando ogni nota per il numero di crediti corri- spondenti. Deve essere pari o superiore a 4. 4 I crediti ottenuti nell’ambito di un programma di mobilità riconosciuto dalla dire- zione del PFL sono considerati acquisiti. 5 La durata del 2° ciclo della sezione Sistemi di comunicazione è di due anni e mez- zo. Il numero di crediti necessari per presentarsi al lavoro pratico di diploma è fis- sato nel regolamento di applicazione del riscontro degli studi della sezione.

Art. 28 Discipline preliminari Sono dette preliminari le discipline per le quali è necessario conseguire i crediti per poter seguire altre materie. Le discipline preliminari sono definite nei regolamenti di applicazione del riscontro degli studi e nei libretti dei corsi.

Art. 29 Regolamento di applicazione del riscontro degli studi I regolamenti di applicazione emanati dalla direzione del PFL stabiliscono: a. le discipline d’esame, le discipline di semestre e le discipline di diploma; b. la sessione alla quale le discipline d’esame possono essere presentate; c. i crediti attribuiti a ogni disciplina; d. la composizione dei blocchi; e. il numero di crediti da conseguire in ogni blocco; f. le condizioni generali applicabili alle discipline preliminari; g. le condizioni per il superamento.

Art. 30 Libretti dei corsi I libretti dei corsi pubblicati dai dipartimenti specificano: a. il contenuto di ogni materia; b. la natura del riscontro delle discipline d’esame (scritto, orale o discussione di un “mémoire”); c. le condizioni connesse alle discipline preliminari.

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Art. 31 Natura del riscontro 1 Se i regolamenti di applicazione del riscontro degli studi non prevedono altrimenti, il consiglio di dipartimento o il consiglio di sezione stabiliscono la natura del ri- scontro delle discipline d’esame e la comunicano agli studenti all’inizio di ogni se- mestre. 2 Questi elementi sono comunicati dal direttore degli affari accademici negli orari degli esami.

Art. 32 Sessioni d’esami Le sessioni ordinarie hanno luogo in primavera, in estate e in autunno. I regolamenti di applicazione fissano le sessioni durante le quali è possibile presentare le discipli- ne d’esame.

Art. 33 Ripetizione 1 Una disciplina può essere ripetuta una volta sola, l’anno successivo, durante la stessa sessione ordinaria. È possibile organizzare a titolo eccezionale una seduta di recupero in conformità dell’articolo 34. 2 Lo studente che ha fallito due volte in una disciplina opzionale può presentarne una nuova con il consenso del presidente della commissione d’insegnamento della sezione interessata.

Art. 34 Recupero 1 Lo studente che ha fallito in due discipline al massimo può partecipare a una ses- sione di recupero organizzata dal presidente della commissione d’insegnamento della sezione interessata: a. se ha fallito in un blocco a causa di una nota inferiore a 3 mentre la media del blocco è pari o superiore a 4; b. se non ha ottenuto 60 crediti al termine di due anni; c. se non ha ottenuto 120 crediti al termine di quattro anni; d. se ha ripetuto alla fine del 3° o del 4° anno, nei casi in cui nei regolamenti di applicazione sia prevista una promozione annuale; e. se non ha ottenuto il numero minimo di crediti richiesti dal regolamento di applicazione per poter presentare le discipline di diploma; f. se ha fallito nelle discipline di diploma. 2 L’esame in una disciplina può essere ripetuto una sola volta durante una seduta di recupero. 3 Il presidente della commissione d’insegnamento propone alla conferenza delle note le discipline che possono essere riesaminate in sede di recupero.

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Capitolo 4: Lavoro pratico di diploma

Art. 35 Ammissione al lavoro pratico di diploma Per poter iscriversi al lavoro pratico di diploma, lo studente deve aver superato il corrispettivo esame di ammissione. Su proposta del dipartimento interessato, il di- rettore degli affari accademici può accordare deroghe.

Art. 36 Svolgimento

1 La durata del lavoro pratico di diploma è di quattro mesi.

2 Il lavoro pratico di diploma sfocia in un “mémoire” che lo studente presenta oral- mente. L’argomento è fissato o approvato dal docente che ne assume la direzione. 3 Su domanda dello studente, il capo del dipartimento o il presidente del consiglio di sezione può affidare la direzione del lavoro pratico di diploma a un docente di un altro dipartimento o a un collaboratore scientifico. 4 Se la redazione del “mémoire” è reputata insufficiente, il docente può esigere che lo studente lo rielabori entro le due settimane successive alla presentazione orale.

Art. 37 Condizioni per il superamento Il lavoro pratico di diploma è considerato superato se lo studente ha ottenuto una nota pari o superiore a 4.

Art. 38 Ripetizione 1 In caso di non superamento, può essere presentato un nuovo lavoro pratico di di- ploma.

2 Una seconda bocciatura comporta l’eliminazione.

Art. 39 Media finale del diploma La media finale del diploma è la media aritmetica tra la media generale dell’esame di ammissione al lavoro pratico di diploma e la nota assegnata a quest’ultimo lavoro.

Art. 40 Diploma e titolo 1 Lo studente che ha superato l’esame di ammissione al lavoro pratico di diploma e il lavoro pratico di diploma riceve, oltre alla decisione menzionata nell’articolo 17, un diploma munito del sigillo del PFL. 2 Il diploma menziona il nome del diplomato, il titolo rilasciato e l’indicazione di un eventuale orientamento speciale; esso reca la firma del presidente del PFL, del vice- presidente e direttore della formazione del PFL, e del capo del dipartimento o del presidente del consiglio della sezione interessata.

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3 Lo studente diplomato è autorizzato a portare uno dei titoli seguenti:

in genio civile ingegnere civile (ing. civ. dipl. PF) in genio rurale, ambiente e misurazione ingegnere del genio rurale (ing. gen. rur. dipl. PF) in meccanica ingegnere meccanico (ing. mec. dipl. PF) in microtecnica ingegnere in microtecnica (ing. microtecn. dipl. PF) in elettrotecnica ingegnere in elettrotecnica (ing. el. dipl. PF) in sistemi di comunicazione ingegnere in sistemi di comunicazione (ing. sist. com. dipl. PF) in fisica ingegnere fisico (ing. fis. dipl. PF) in chimica ingegnere chimico (ing. chim. dipl. PF) in matematiche ingegnere matematico (ing. mat. dipl. PF) in informatica ingegnere informatico (ing. inf. dipl. PF) in materiali ingegnere in scienze dei materiali (ing. sc. mat. dipl. PF) in architettura architetto (arch. dipl. PF)

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 41 Diritto previgente: abrogazione L’ordinanza generale del 16 giugno 19975 sul riscontro degli studi al Politecnico fe- derale di Losanna è abrogata.

Art. 42 Disposizione transitoria Gli studenti che si presentano alla sessione straordinaria degli esami propedeutici della primavera 1999 e quelli che compiono il lavoro pratico di diploma nell’anno accademico 1998-1999 sono valutati con note fino a 10 e media di 6.

Art. 43 Entrata in vigore La presente ordinanza entra il 15 agosto 1999.

10 agosto 1999 A nome della Direzione del Politecnico federale di Losanna: Il vicepresidente e direttore della formazione, D. de Werra Il direttore degli affari accademici, M. Jaccard

5 Non pubblicate nella RU.

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Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.

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