AS 1999 207
Ordinanza sull'energia
Ordinanza sull’energia (OEn)
del 7 dicembre 1998
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 16 capoverso 1 della legge del 26 giugno 19981 sull’energia (legge, LEne); in esecuzione della legge federale del 6 ottobre 19952 sugli ostacoli tecnici al com- mercio (LOTC), ordina:
Capitolo 1: Definizioni
Art. 1 Nella presente ordinanza i seguenti termini significano: a. produttori indipendenti: i titolari d’impianti per la produzione d’energia ai qua- li le aziende incaricate dell’approvvigionamento pubblico in energia partecipa- no per il 50 per cento al massimo e che producono energie di rete:
1. principalmente per il proprio fabbisogno, o
2. principalmente o esclusivamente per l’alimentazione della rete, senza man-
dato pubblico; b. energie di rete: l’elettricità, il gas, il calore prodotto a distanza; c. aziende incaricate dell’approvvigionamento pubblico in energia: imprese di diritto pubblico o privato cui è affidato un mandato di approvvigionamento energetico della collettività; d. energia eccedentaria: l’energia generata dal produttori indipendenti che eccede il proprio fabbisogno nel luogo dello stabilimento di produzione; e. proprio fabbisogno: energia per la copertura del consumo del produttore indi- pendente nonché dei terzi che deve approvvigionare contrattualmente; f. energie rinnovabili: la forza idraulica, l’energia solare, la geotermia, il calore ambientale, l’energia eolica e la biomassa (segnatamente il legno, ma senza i ri- fiuti negli impianti di incenerimento e nelle discariche); g. calore perduto: perdite di calore che, nello stato attuale della tecnica, non pos- sono essere evitate e che risultano da processi di trasformazione di energia o da processi chimici (tra l’altro impianti di incenerimento dei rifiuti), eccettuato il calore derivante da impianti i cui scopi primari e equivalenti sono la produzio- ne abbinata di energia elettrica e termica;
RS 730.01
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h. abbinamento forza-calore: simultanea utilizzazione di forza e calore derivanti dal processo di trasformazione di combustibile in turbine a gas, in turbine a va- pore, in motori a combustione interna, in pile a combustibile e altri impianti termici. Eccettuati gli impianti di incenerimento dei rifiuti, a seconda del tipo, gli impianti devono presentare un grado di rendimento annuo minimo del 60-80 per cento, comprovabile con misurazioni; i. procedura di omologazione energetica: procedura che permette di determinare in modo uniforme il consumo di energia di impianti, veicoli e apparecchi pro- dotti in serie; k. valori limite di consumo: i valori di consumo specifico d’energia determinati mediante una procedura di omologazione energetica e che determinati impianti, veicoli e apparecchi non devono eccedere; l. impianti e progetti pilota: gli impianti, i veicoli e gli apparecchi, nonché i cor- rispondenti progetti, che servono al collaudo tecnico di sistemi e che permetto- no di raccogliere nuovi dati tecnici e scientifici; m. impianti e progetti di dimostrazione: gli impianti, i veicoli e gli apparecchi, nonché i corrispondenti progetti, che servono a sondare il mercato e che per- mettono soprattutto la valutazione economica di un’eventuale commercializza- zione; n. organizzazioni private: associazioni economiche, organizzazioni che si occu- pano di politica energetica e di tecnica energetica, associazioni di imprese di trasporti, organizzazioni di consumatori, organizzazioni ambientalistiche.
Capitolo 2: Produttori indipendenti
Art. 2 Esigenze generali 1 I produttori indipendenti e le aziende incaricate dell’approvvigionamento pubblico in energia stabiliscono contrattualmente le condizioni di raccordo (p. es. i costi di raccordo, la retribuzione).
2 Le condizioni di raccordo non devono discriminare i produttori indipendenti in
paragone con gli utenti senza propri impianti di produzione.
3 Determinando le condizioni di raccordo, occorre prendere in considerazione le
condizioni temporali e l’affidabilità delle immissioni di energia di tutti i produttori indipendenti all’interno di un settore della rete. 4 Il produttore indipendente è tenuto a prendere a proprie spese provvedimenti per evitare effetti perturbatori e pericolosi nella rete. 5 Quando le condizioni previste nel capoverso 4 sono soddisfatte, le aziende incari- cate dell’approvvigionamento pubblico in energia sono tenute a raccordare gli im- pianti dei produttori indipendenti alla rete, in modo da permettere l’immissione e il prelievo di energia. I costi per la costruzione delle condotte di raccordo necessarie a tal fine sono a carico del produttore indipendente.
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6 I produttori indipendenti fanno periodicamente un rapporto sull’energia autopro- dotta e sull’energia immessa nella rete all’azienda incaricata dell’approvvigiona- mento pubblico in energia e all’Ufficio federale dell’energia (Ufficio federale).
Art. 3 Energia eccedentaria e energia regolarmente prodotta 1 È considerata energia eccedentaria l’energia generata da un produttore indipen- dente per la quale non vi è un proprio fabbisogno sul luogo dello stabilimento di produzione. 2 L’energia offerta dai produttori indipendenti è considerata prodotta regolarmente quando è possibile prevedere, entro una fascia adeguata, la quantità d’energia im- messa, la frequenza e la durata dell’immissione o quando queste tre caratteristiche sono oggetto di un contratto tra il produttore indipendente e l’azienda interessata, incaricata dell’approvvigionamento pubblico in energia.
Art. 4 Prezzi d’acquisto orientati sul mercato 1 La retribuzione a prezzi di mercato è in funzione dei costi che l’azienda incaricata dell’approvvigionamento pubblico in energia avrebbe dovuto consentire per acqui- stare energia dello stesso valore. 2 Le prestazioni richieste dal sistema (in particolare la regolazione della rete, incluso l’adeguamento al consumo) devono essere indennizzate dal produttore indipendente. Se quest’ultimo immette corrente di bassa o media tensione, la sua retribuzione au- menta proporzionalmente alla spesa che l’azienda incaricata dell’approvvigiona- mento pubblico in energia può così evitare.
Art. 5 Centrali idroelettriche 1 Il limite di potenza di 1 MW per le centrali idroelettriche, previsto nell’articolo 7 capoverso 4 della legge, si riferisce alla potenza lorda. Per il calcolo è applicabile l’articolo 51 della legge del 22 dicembre 19163 sulle forze idriche. 2 Parecchie piccole centrali idroelettriche di un produttore indipendente che formano un’unità economica e geografica sono considerate un solo impianto. 3 La retribuzione dell’elettricità prodotta mediante centrali idroelettriche con una potenza lorda superiore a 1 MW si conforma ai prezzi del mercato per un’energia equivalente (art. 4).
Art. 6 Commissione 1 L’Ufficio federale nomina una Commissione composta di rappresentanti della Confe- derazione, dei Cantoni, dell’economia energetica e dei produttori indipendenti. 2 Essa consiglia l’Ufficio federale e i Cantoni sulle questioni concernenti le condi- zioni di raccordo dei produttori indipendenti. L’Ufficio federale disciplina i parti- colari.
3 RS 721.80
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Capitolo 3: Impianti, veicoli e apparecchi
Art. 7 Procedura di omologazione energetica 1 Gli impianti, i veicoli e gli apparecchi prodotti in serie, figuranti nelle appendici 1.1 segg. e 2.1 segg., che consumano notevoli quantità di energia, soggiacciono alla procedura di omologazione energetica. 2 Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunica- zioni (Dipartimento) può fissare, tenendo conto di norme armonizzate sul piano in- ternazionale, eventualmente di norme nazionali, e dopo aver sentito organismi spe- cializzati riconosciuti: a. i valori di consumo da determinare nei tipi di esercizio pertinenti; b. i documenti che il richiedente deve produrre per la procedura d’omologazione energetica; c. i metodi d’omologazione, di misurazione e di calcolo da applicare; d. le esigenze tecniche per l’omologazione; e. il contenuto del rapporto d’omologazione; f. i compiti di controllo spettanti ad autorità federali e cantonali. 3 I servizi competenti redigono un rapporto (cpv. 2 lett. e) su ogni omologazione all’attenzione del richiedente.
Art. 8 Servizi di omologazione e di valutazione della conformità 1 I servizi di omologazione e di valutazione della conformità che stendono rapporti o rilasciano attestati devono: a. essere accreditati secondo l’ordinanza del 17 giugno 19964 sull’accreditamento e sulla designazione; b. essere riconosciuti in Svizzera nel quadro di accordi internazionali; o c. essere abilitati in altro modo dal diritto federale. 2 Chi si avvale dei documenti di un servizio che non è quello del capoverso 1 deve rendere verosimile che le procedure applicate e le qualifiche di questo servizio sod- disfano alle esigenze svizzere (art. 18 cpv. 2 LOTC).
Art. 9 Valori limite di consumo 1 I valori limite di consumo degli impianti, dei veicoli e degli apparecchi che sog- giacciono alla procedura di omologazione energetica secondo l’articolo 7 capoverso 1, come pure i termini dopo la cui scadenza detti valori non devono più essere supe- rati, figurano nelle appendici 2.1 segg. 2 Chi costruisce o importa gli impianti, i veicoli e gli apparecchi designati nelle ap- pendici 2.1 segg. presenta periodicamente all’Ufficio federale o al servizio designato dal Dipartimento un rapporto concernente i risultati ottenuti in materia di riduzione del consumo di energia. I risultati sono pubblicati dall’Ufficio federale o dal servizio designato dal Dipartimento.
4 RS 946.512
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Art. 10 Esigenze per la commercializzazione
1 Le esigenze per la commercializzazione di impianti e apparecchi sono stabilite
nelle appendici 1.1 segg.
2 Chi commercializza impianti e apparecchi secondo le appendici 1.1 segg. deve:
a. poter presentare una dichiarazione di conformità dalla quale risulta che le esi- genze stabilite nelle appendici sono adempiute; b. tenere a disposizione documenti tecnici che permettono all’Ufficio federale di esaminare se il contenuto corrisponde alle esigenze stabilite nelle appendici. 3 La dichiarazione di conformità e i documenti tecnici devono essere redatti in una lingua ufficiale o in inglese. I documenti tecnici possono essere redatti in un’altra lingua se le informazioni necessarie alla loro valutazione sono date in una lingua ufficiale o in inglese. 4 La dichiarazione di conformità e i documenti tecnici devono poter essere presentati durante dieci anni a decorrere dalla costruzione dell’impianto o dell’apparecchio. In caso di fabbricazione in serie, il termine comincia a decorrere dalla fabbricazione dell’ultimo esemplare.
Art. 11 Indicazione del consumo di energia 1 Chi offre o commercializza impianti, veicoli e apparecchi che soggiacciono alla procedura di omologazione energetica secondo l’articolo 7 capoverso 1 deve indi- carne il consumo di energia.
2 Il consumo di energia è indicato in modo uniforme e comparabile per i modi di
funzionamento determinanti. I diversi valori sono comparabili se sono stati stabiliti secondo la stessa procedura di omologazione energetica. 3 Le indicazioni estere sono riconosciute se sono comparabili con quelle indigene (art. 8 cpv. 2).
Capitolo 4: Promozione Sezione 1: Misure
Art. 12 Informazione e consulenza 1 I Cantoni, i Comuni e le organizzazioni private, nelle loro attività divulgative e nell’elaborazione di pubblicazioni a scopo di informazione e di consulenza ottengo- no un sostegno. Il sostegno presuppone che gli sforzi corrispondano alla politica energetica della Confederazione e dei Cantoni. 2 In collaborazione con i Cantoni e le organizzazioni private interessate, l’Ufficio federale elabora gli strumenti di esecuzione della legge e della presente ordinanza, segnatamente raccomandazioni: a. sul calcolo e la determinazione della retribuzione pagata ai produttori indipen- denti (art. 7 cpv. 2-4 LEne); b. sulla determinazione delle condizioni di raccordo dei produttori indipendenti (art. 2 cpv. 1).
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Art. 13 Formazione e perfezionamento 1 La formazione e il perfezionamento delle persone incaricate dei compiti legati alla legge e alla presente ordinanza sono promossi in particolare: a. per mezzo di contributi finanziari alle attività organizzate dai Cantoni e dai Comuni o da organizzazioni private incaricate di compiti secondo la legge e la presente ordinanza; b. per mezzo di attività (p. es. corsi, seminari specializzati) organizzate dall’Uffi- cio federale. 2 In collaborazione con i Cantoni, le associazioni e le istituzioni d’istruzione a tutti i livelli, l’Ufficio sostiene la formazione professionale e il perfezionamento degli spe- cialisti dell’energia, segnatamente con i mezzi seguenti: a. elaborazione di un offerta di corsi per la formazione e il perfezionamento; b. preparazione di materiali di insegnamento; c. perfezionamento degli insegnanti; d. sviluppo e gestione di un sistema d’informazione. 3 La promozione della formazione del perfezionamento individuali (p. es. mediante borse di studio) è esclusa.
Art. 14 Ricerca, sviluppo e dimostrazione 1 La promozione della ricerca fondamentale, della ricerca applicata e dello sviluppo affine alla ricerca di nuove tecnologie energetiche nel quadro di programmi plurien- nali è retta dagli articoli 23-25 della legge federale del 7 ottobre 19835 sulla ricerca. 2 Gli impianti nonché i progetti pilota e di dimostrazione nel campo dell’energia vengono sostenuti, dopo aver sentito il Cantone di ubicazione, se: a. favoriscono l’impiego parsimonioso e razionale dell’energia, o l’impiego di energie rinnovabili; b. il potenziale di applicazione e le probabilità di successo del progetto sono suf- ficientemente grandi; c. il progetto corrisponde alla politica energetica della Confederazione; e d. i risultati ottenuti sono accessibili al pubblico e resi noti alle cerchie interessate. 3 Il capoverso 2 è applicabile per analogia agli esperimenti sul terreno e alle analisi.
Art. 15 Impiego dell’energia e del calore perduto
1 Le misure per favorire l’impiego razionale e parsimonioso dell’energia nonché
l’impiego del calore perduto e delle energie rinnovabili beneficiano di un sostegno se: a. sono eseguite nell’ambito di un programma promozionale della Confederazio- ne; b. hanno valore d’esempio o rivestono una certa importanza sul piano dell’eco- nomia energetica; o c. sono importanti per l’introduzione di una tecnologia.
5 RS 420.1
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2 Il sostegno è accordato soltanto se una misura:
a. corrisponde alla politica energetica della Confederazione e allo stato della tec- nica; b. riduce il carico ambientale dovuto all’energia o promuove l’impiego parsimo- nioso e razionale d’energia; c. non pregiudica sensibilmente la funzione delle acque eventualmente utilizzate; e d. non è redditizia senza sostegno. 3 Il sostegno di misure per lo sfruttamento della forza idrica si limita alle centrali idroelettriche con una potenza lorda fino a 1 MW (art. 5 cpv. 1). 4 L’impiego di legname a fini energetici beneficia di un sostegno alla preparazione, all’immagazzinamento e allo sfruttamento di legname di bosco, cascami di legname, legname già utilizzato e legname da formazioni arboree non boschive. 5 Le misure di recupero del calore prodotto da processi chimici beneficiano di un sostegno finanziario per tutti gli impianti tecnici necessari, ma non per gli elementi di sistema o d’impianto richiesti per il processo stesso.
Sezione 2: Contributi finanziari
Art. 16 Aiuti finanziari a destinazione vincolata Gli aiuti finanziari a destinazione vincolata sono accordati per le misure secondo l’articolo 13 della legge, se il progetto corrisponde alle esigenze dell’articolo 15 e a. la sua realizzazione è nell’interesse della Svizzera e di grande importanza per la politica energetica della Confederazione; o b. il progetto è situato sul territorio di parecchi Cantoni.
Art. 17 Contributi globali
1 Contributi globali sono accordati ai programmi dei Cantoni per la promozione
delle misure conformi all’articolo 13 della legge, se il Cantone in questione a. possiede basi giuridiche per la promozione di almeno una misura conforme all’articolo 13 della legge; b. stanzia un credito finanziario corrispondente; e c. non pone condizioni esageratamente severe all’autorizzazione di misure secon- do l’articolo 13 della legge. 2 Fissando l’importo dei contributi globali, si prendono in considerazione eventuali crediti comunali relativi ai programmi promozionali corrispondenti. 3 Contributi globali sono accordati anche ai Cantoni che si associano ad altri nel- l’esecuzione di un programma comune. 4 I Cantoni indirizzano all’Ufficio federale, per il 30 giugno dell’anno seguente al più tardi, un rapporto sul programma eseguito. Danno informazioni appropriate su: a. i risparmi di energia sperati e conseguiti grazie al programma, nonché la quota delle energie rinnovabili e del recupero di calore nel consumo di energia;
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b. gli investimenti sperati e avviati grazie al programma, prendendo in considera- zione eventuali ricadute; c. l’importo totale dei mezzi finanziari impiegati, suddivisi in quote della Confe- derazione e dei Cantoni nonché secondo gli ambiti di promozione e precisando l’importo medio degli aiuti finanziari versati; d. gli importi finanziari non utilizzati e l’eventuale riporto della quota rimanente della Confederazione all’anno seguente.
5 All’Ufficio federale vanno messi a disposizione, su domanda, i necessari docu-
menti relativi al rapporto.
Sezione 3: Procedura
Art. 18 Tenore delle richieste 1 Le richieste di aiuti finanziari a destinazione vincolata devono fornire tutte le indi- cazioni e tutti i documenti necessari alla verifica delle condizioni legali, tecniche, economiche e d’esercizio, segnatamente: a. il nome, rispettivamente la ditta del richiedente; b. la lista dei Cantoni e dei Comuni sul cui territorio sono pianificati i lavori; c. la descrizione, l’obiettivo, l’inizio e la durata probabile dei lavori previsti; d. i costi, con indicazione dei contributi di terzi e di quelli attesi dalla Confedera- zione. 2 Le richieste da parte dei Cantoni di contributi globali devono fornire tutte le indi- cazioni e documenti necessari all’esame delle condizioni legali, segnatamente: a. una descrizione del programma promozionale cantonale e indicazione delle cor- rispondenti basi giuridiche; b. l’importo del credito cantonale autorizzato o proposto e degli eventuali crediti comunali, nonché del contributo globale atteso dalla Confederazione; c. la cerchia dei beneficiari degli aiuti finanziari e importo della quota degli aiuti finanziari riservati alla promozione di misure di privati; d. una breve descrizione delle attese ripercussioni energetiche e politico-economiche del programma (risparmi di energia, produzione di energia, investimenti ecc.).
Art. 19 Deposito delle richieste e parere dei Cantoni 1 Le richieste di aiuti finanziari a destinazione vincolata vanno presentate all’Ufficio federale due mesi almeno prima dell’inizio della costruzione, rispettivamente del- l’esecuzione del progetto. 2 Le richieste di contributi globali vanno presentate all’Ufficio federale entro il 31 ottobre dell’anno precedente al più tardi. 3 L’Ufficio federale sottopone per parere al Cantone di ubicazione interessato richie- ste di aiuti finanziari a destinazione vincolata importanti per i Cantoni dal punto di vista politico o tecnico.
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Art. 20 Decisione 1 L’Ufficio si pronuncia, di massima con una decisione, sulle richieste di aiuti finan- ziari a destinazione vincolata e di contributi globali entro un termine di due mesi dalla ricezione dei documenti completi che vi sono legati. Non vi è alcuna pretesa giuridica ad aiuti finanziari a destinazione vincolata e a contributi globali. 2 Per valutare le richieste di aiuti finanziari a destinazione vincolata e di contributi globali, l’Ufficio federale può istituire una commissione consultiva e ricorrere a pe- riti. 3 La decisione determina i particolari del progetto, rispettivamente del programma promozionale da sostenere e menziona gli oneri e le condizioni alle quali è vincola- ta. Fissa la forma dell’aiuto finanziario, il tasso, l’importo massimo, i costi even- tualmente computabili, il termine del pagamento e le eventuali modalità concernenti gli interessi e il rimborso. 4 L’Ufficio federale notifica la decisione al richiedente e ne informa i Cantoni nel caso di richieste di aiuti finanziari a destinazione vincolata.
5 Elabora una ricapitolazione dei contributi e versamenti assicurati.
Capitolo 5: Esecuzione e analisi d’efficacia
Art. 21 Esecuzione
1 I Cantoni eseguono, con il sostegno dell’Ufficio federale, gli articoli 2-5.
2 L’Ufficio federale esegue le rimanenti disposizioni della presente ordinanza. Nella misura del possibile, l’esecuzione degli articoli 7-11 è integrata nelle procedure di omologazione e nelle misure richieste per la commercializzazione degli impianti, dei veicoli e degli apparecchi. Sono annoverate tra queste ultime segnatamente le dispo- sizioni sulle emissioni di gas di scarico degli impianti e dei veicoli.
3 I Cantoni e l’Ufficio federale coordinano l’esecuzione.
Art. 22 Controlli successivi e provvedimenti 1 L’Ufficio federale controlla se gli impianti e gli apparecchi commercializzati corri- spondono alle prescrizioni della presente ordinanza. Effettua a questo scopo indagini per campionatura e esamina le indicazioni fondate secondo le quali un impianto o un apparecchio non corrisponde alle prescrizioni. 2 L’Ufficio federale è autorizzato a domandare i documenti e le informazioni neces- sari per comprovare la conformità, a prelevare campioni e a ordinare test.
3 L’Ufficio federale può ordinare un’omologazione energetica se una persona che
commercializza impianti o apparecchi non presenta o presenta soltanto in parte i do- cumenti richiesti entro il termine che esso ha stabilito. La persona che ha commer- cializzato il prodotto sostiene i costi. 4 Se risulta dal controlli o dall’esame che sono state violate prescrizioni della pre- sente ordinanza, l’Ufficio federale decide le misure adeguate. Può vietare l’ulteriore
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commercializzazione, ordinare il ritiro, il sequestro o la confisca nonché pubblicare le misure che ha preso.
Art. 23 Organizzazioni private 1 Le organizzazioni private chiamate, dopo aver sentito i Cantoni, a collaborare se- condo la legge e la presente ordinanza devono autofinanziarsi. Nei limiti delle sue competenze d’esecuzione, l’Ufficio federale può indennizzare totalmente o parzial- mente le spese per determinati compiti convenuti. A tal fine si applicano le tariffe dell’Amministrazione federale per il ricorso a esperti e incaricati. 2 Il ricorso a organizzazioni private deve procurare vantaggi segnatamente tecnici, temporali e finanziari alla Confederazione e ai Cantoni rispetto all’esecuzione tradi- zionale. 3 L’Ufficio federale esercita la vigilanza; coordina le attività delle organizzazioni private incaricate.
Art. 24 Contenuto del mandato di prestazioni 1 Con il mandato di prestazioni, il Dipartimento assegna a un’organizzazione secon- do l’articolo 23 obiettivi e strategie specifici o compiti particolari.
2 Il mandato di prestazioni deve in particolare disciplinare:
a. le esigenze generali alle quali deve soddisfare l’organizzazione e le condizioni d’attribuzione del mandato; b. la sfera di competenza nonché obiettivi e termini del mandato; c. i criteri per la valutazione dell’adempimento delle prestazioni e di un eventuale adeguamento degli obiettivi; d. i mezzi finanziari concessi e il quadro di pagamento; e. il contenuto, l’estensione, la forma e il metodo di un’indagine sulle ripercus- sioni dei provvedimenti; f. il contenuto, l’estensione, la forma e il calendario dei rapporti da indirizzare al Dipartimento; g. le sanzioni nel caso di non adempimento del mandato di prestazioni.
Art. 25 Esame, modifica e sanzioni in caso di non adempimento del mandato di prestazioni 1 Il Dipartimento esamina ogni biennio il grado di conseguimento degli obiettivi e le prestazioni fornite. 2 Nell’esame del grado di conseguimento degli obiettivi, prende in considerazione la situazione congiunturale, l’evoluzione dei prezzi e l’effetto di altre misure.
3 Le parti al contratto possono domandare entrambe un adeguamento del mandato di
prestazioni, segnatamente degli obiettivi e dei termini, se in rapporto alle condizioni quadro secondo il capoverso 2 risultano considerevoli modifiche senza implicare la loro responsabilità. 4 Se constata che i suoi obiettivi, per ragioni di cui sono responsabili le organizza- zioni private incaricate, non possono essere conseguiti entro il termine stabilito, il
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Dipartimento, previa diffida scritta senza successo, può denunciare senza preavviso il mandato di prestazioni.
Art. 26 Analisi d’efficacia 1 Il Dipartimento indirizza al Consiglio federale, almeno ogni sei anni, un rapporto sulle ripercussioni delle misure promozionali, segnatamente dei contributi finanziari, proponendo, se necessario, i cambiamenti richiesti. 2 L’Ufficio federale può affidare mandati a terzi, nel quadro dell’analisi d’efficacia delle misure della legge e delle disposizioni di esecuzione. 3 I Cantoni, i Comuni e gli altri interessati mettono a disposizione i dati e i docu- menti necessari a questa analisi.
Capitolo 6: Emolumenti e disposizione penale
Art. 27 Emolumenti 1 Per la decisione di misure in rapporto con il controllo successivo di impianti e ap- parecchi (art. 22), l’Ufficio federale riscuote un emolumento in funzione del tempo impiegato (90/120 fr./ora).
2 Gli esborsi (spese, fotocopie, ecc.) vengono fatturati in più.
Art. 28 Disposizione penale È punito secondo l’articolo 28 della legge chiunque, intenzionalmente o per negli- genza, commercializza illegalmente impianti e apparecchi (art. 10).
Capitolo 7: Disposizioni finali
Art. 29 Disposizioni transitorie 1 Le parti a contratti esistenti che reggono le condizioni di raccordo dei produttori indipendenti, dopo un anno dall’entrata in vigore della presente ordinanza, possono domandare un adeguamento del loro contratto alle esigenze dell’articolo 7 della leg- ge e della presente ordinanza. 2 Entro il 31 dicembre 2001, sono versati anche aiuti finanziari a destinazione vin- colata secondo l’articolo 16 se il progetto corrisponde alle esigenze dell’articolo 15 e il Cantone di ubicazione interessato non riceve alcun contributo globale della Confederazione (art. 15 LEne).
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Art. 30 Diritto previgente: abrogazione Sono abrogate: a. l’ordinanza sull’energia del 22 gennaio 19926; b. l’ordinanza del 18 dicembre 19957 sulla riduzione del consumo specifico di carburante delle automobili.
Art. 31 Entrata in vigore 1 La presente ordinanza, ad eccezione dell’articolo 17, entra in vigore il 1° gennaio 1999.
2 L’articolo 17 entra in vigore il 1° gennaio 2000.
7 dicembre 1998 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Cotti Il cancelliere della Confederazione, Couchepin
0998
6 RU 1992 397, 1993 2366, 1994 1168 1839, 1995 2760, 1996 2243 7 RU 1996 108
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Appendice 1.1 (art. 7 cpv. 1, 8 cpv. 1 lett. c, 10 cpv. 1-3 e 11 cpv. 1 e 3)
Esigenze per la commercializzazione di scaldacqua, serbatoi di accumulo dell’acqua calda e accumulatori di calore
1 Campo d’applicazione
1.1 Soggiacciono alla procedura di omologazione energetica gli scaldacqua, i ser- batoi di accumulo dell’acqua calda e gli accumulatori di calore con una capa- cità da 30 a 2000 l di acqua, muniti di un isolamento termico d’origine o pre- fabbricato.
1.2 Non soggiacciono alla procedura di omologazione energetica gli scaldacqua, i
serbatoi di accumulo dell’acqua calda e gli accumulatori di calore isolati in opera, gli scaldacqua a flusso continuo, gli scaldacqua ad accumulazione con riscaldamento diretto a gas nonché i raccordi (pompe, rubinetterie, ecc.) tra ge- neratori di calore e gli impianti e apparecchi menzionati al punto 1.1.
2 Esigenze per la commercializzazione
2.1 Gli impianti e apparecchi di cui al punto 1.1 possono essere commercializzati unicamente se soddisfano i criteri qui appresso:
Capacità nominale Perdite di calore massime Capacità nominale Perdite di calore massime in litri a) ammesse (kWh per 24 h) (litri) ammesse (kWh per 24 h)
30 0.75 700 4.1 50 0.90 800 4.3 80 1.1 900 4.5 100 1.3 1000 4.7 120 1.4 1100 4.8 150 1.6 1200 4.9 200 2.1 1300 5.0 300 2.6 1500 5.1 400 3,1 2000 5.2 500 3.5 600 3.8 a) Per le capacità intermedie, procedere a un’interpolazione lineare. La capacità effettiva può essere inferiore alla capacità nominale al massimo del 5%.
2.2 I suddetti valori si applicano agli impianti e apparecchi che hanno al massimo due condotte per l’acqua. Per ogni condotta supplementare, le perdite di calore possono aumentare di 0,1 kWh fino a 0,3 kWh al massimo per 24 ore.
2.3 Si procede alle misurazioni alle seguenti condizioni:
a. la temperatura media dell’acqua dev’essere di 65°C; b. la temperatura ambiente dev’essere di 20°C; c. non va fatto alcun prelievo d’acqua; d. l’apparecchio dev’essere completamente riempito d’acqua.
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3 Dichiarazione di conformità
La dichiarazione di conformità deve dare le indicazioni seguenti: a. nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante domiciliato in Svizzera; b. descrizione dello scaldacqua, del serbatoio di accumulo dell’acqua calda o dell’accumulatore di calore; c. dichiarazione che l’apparecchio in questione soddisfa le esigenze indicate nel numero 2; d. nome e indirizzo della persona che firma la dichiarazione di conformità per il fabbricante o il suo rappresentante domiciliato in Svizzera.
4 Documenti tecnici
I documenti tecnici devono contenere le indicazioni seguenti: a. una descrizione generale dello scaldacqua, del serbatoio di accumulo del- l’acqua calda o dell’accumulatore di calore; b. progetti, disegni e piani di fabbricazione, segnatamente pezzi, sottogruppi di montaggio e circuiti di commutazione; c. descrizione e spiegazioni necessarie per la comprensione di detti disegni e piani, nonché funzionamento del prodotto; d. lista delle norme eventualmente applicate interamente o parzialmente, nonché una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare le esigenze del numero 2; e. risultati dei calcoli di costruzione e delle verifiche fatte; f. i rapporti delle omologazioni, propri o allestiti da terzi.
5 Contrassegno
Il fabbricante o l’importatore devono munire gli impianti e gli apparecchi che adempiono le esigenze della commercializzazione in virtù della presente ordi- nanza almeno delle indicazioni seguenti, poste in luogo ben visibile: a. fabbricante e impresa di distribuzione; b. designazione del modello; c. capacità nominale in litri; d. perdite di calore in kWh/24h.
6 Servizio d’omologazione
L’Ufficio federale riconosce un servizio d’omologazione (art. 8 cpv. 1 lett. c) qualora tale servizio: a. sia privo di qualsiasi legame commerciale, finanziario o di altra natura che potrebbe influenzare negativamente i risultati; b. disponga di sufficiente personale istruito e sperimentato; c. disponga dei locali e dell’apparecchiatura appropriati; d. gestisca il suo proprio sistema di documentazione; e. garantisca che i dati degni di protezione siano tenuti segreti.
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Ordinanza sull’energia RU 1999
7. Disciplinamento transitorio
7.1 Gli impianti e apparecchi apparsi sul mercato prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza devono rispondere alle esigenze e alla procedura di ammis- sione in virtù dell’ordinanza sull’energia del 22 gennaio 19928. 7.2 L’articolo 10 capoverso 2 non si applica agli impianti e apparecchi menzionati nel numero 1.1 per i quali è stata rilasciata un’ammissione conformemente all’ordinanza sull’energia del 22 gennaio 19929.
8 RU 1992 397, 1993 2366, 1994 1168 1839, 1995 2760, 1996 2243 9 RU 1992 397, 1993 2366, 1994 1168 1839, 1995 2760, 1996 2243
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Ordinanza sull’energia RU 1999
Appendice 2.1 (art. 7 cpv. 1 e 2, 9 cpv. 1 e 2)
Valori limite di consumo per automobili
1 Campo di applicazione
1.1 Le automobili fino a 3500 kg di peso globale, fabbricate in serie, che dispongo- no al massimo di nove posti a sedere compreso il sedile del conducente, sog- giacciono a una procedura di omologazione energetica.
1.2 Le automobili che non consumano né benzina né carburante diesel o che sono
mosse da più di un sistema di propulsione (p. es. i veicoli ibridi) non soggiac- ciono ad alcuna procedura di omologazione energetica.
2 Definizione
Consumo specifico medio di carburante del parco delle automobili nuove: il consumo complessivo in litri per 100 chilometri delle automobili neo-imma- tricolate in Svizzera in un anno civile, diviso per il loro numero.
3 Valore limite di consumo
Il consumo specifico medio di carburante del parco delle automobili nuove dev’essere diminuito del 15 per cento; anno di riferimento è il 1996.
4 Termine
Il valore limite di consumo di cui nel numero 3 non dovrà più essere superato dopo la fine del 2001.
5 Procedura di omologazione energetica
5.1 Il consumo di energia delle automobili di cui nel numero 1.1 viene misurato
conformemente alla direttiva 80/1268/CEE10 del Consiglio, del 16 dicembre 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al consumo di carburante dei veicoli a motore e all’ordinanza del 19 giugno
199511 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV) e le rela-
tive disposizioni transitorie.
5.2 Altre norme sul consumo sono riconosciute se la misurazione non deve essere
effettuata conformemente alle disposizioni dell’OETV.
10 GU L 375 del 31.12.1980, p. 36, modificata dalle direttive
89/49/CEE (GU L 238 del 15.8.1989 p. 43) e 93/116/CEE (GU L 329 del 30.12.1993 p. 39). Il testo di questa direttiva può essere otte- nuto, conformemente all’ordinanza del 21 dicembre 1994 sulle tasse dell’Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale presso l’Ufficio federale delle costruzioni e della logistica, Sezione UCFSM, 3000 Berna o presso il Centro informativo svizzero per le norme tecniche (switec), Mühlebachstrasse 54, 8008 Zurigo. 11 RS 741.41
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Ordinanza sull’energia RU 1999
6 Rapporti
6.1 Il Dipartimento può incaricare terzi di valutare ogni anno l’evoluzione del con- sumo specifico di carburante del parco delle vetture nuove e di fare un rapporto in merito.
6.2 Chiunque costruisce o importa in Svizzera automobili di cui nel numero 1.1 è
tenuto a fornire all’ufficio designato dal Dipartimento, entro la metà di maggio del precedente anno civile, i seguenti dati relativi alle automobili neo-imma- tricolate: a. numero e categoria, per marca, tipo e modello; b. genere di carburante (benzina/ carburante diesel); c. peso a vuoto, cilindrata e potenza; d. il consumo specifico di carburante, in litri per 100 km, arrotondato a una cifra dopo la virgola. 6.3 Il Controllo federale dei veicoli del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport comunica all’Ufficio designato dal Dipartimento, entro metà febbraio di ogni anno, il numero delle automobili nuove immatricolate nell’anno civile precedente, suddivise per marca, tipo e genere di carburante. 6.4 L’Ufficio federale delle strade mette a disposizione dell’ufficio designato dal Dipartimento, sotto forma adeguata, i dati tecnici dell’approvazione del tipo necessari per completare la valutazione e per stendere il rapporto. 6.5 L’Ufficio designato dal Dipartimento valuta i dati conformemente alle istruzio- ni dell’Ufficio federale dell’energia e fornisce i risultati a quest’ultimo. 6.6 Esso pubblica ogni anno, d’intesa con l’Ufficio federale dell’energia, i risultati relativi all’evoluzione del consumo specifico di carburante del parco delle vet- ture nuove.
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Ordinanza sull’energia RU 1999
Allegato 2.2 (art. 7 cpv. 1 e 2, 9 cpv. 1 e 2)
Valore limite di consumo per schermi
1 Campo d’applicazione
Soggiacciono alla procedura di omologazione energetica gli schermi (monitor e terminali) le cui dimensioni non superino i 21 pollici in diagonale.
2 Definizioni
Stato di ozio: stato d’esercizio “Power Saving Position A2” secondo la norma indicata al numero 5.1.
3 Valore limite di consumo
Il valore limite di consumo degli apparecchi menzionati nel numero 1 è deter- minato in base a un valore limite di potenza. Per la potenza assorbita nello stato di ozio di tali apparecchi vale il seguente valore limite di potenza V espresso in watt (W):
Stato d’esercizio Valore limite di potenza (V)
Stato di ozio V = 3 [W]
4 Scadenza e criteri per il raggiungimento del valore limite di consumo
Il valore limite di potenza V non dovrebbe più essere superato a partire dalla fine del 1999. Tale obiettivo è considerato raggiunto se almeno il 95 per cento degli apparecchi in commercio all’inizio del 2000 si situa al di sotto di detto valore.
5 Procedura di omologazione energetica
5.1 La potenza assorbita fatta registrare dagli schermi nello stato di ozio è misurata secondo la specifica 803299/94 emanata dal NUTEK (Swedish National Board for Industrial and Technical Development) dell’8 luglio 1994: “Requirements concerning energy efficient monitors, manufactured 1994/1995”, “Alternative A”. 5.2 I valori relativi alla potenza vanno indicati in watt [W] e arrotondati alla prima cifra decimale. 5.3 Le misurazioni sono eseguite, a proprie spese, dai costruttori o dagli importato- ri degli apparecchi menzionati al numero 1. Le misurazioni effettuate presso stabilimenti esteri sono riconosciute nella misura in cui corrispondano ai requi- siti d’omologazione della presente ordinanza.
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Ordinanza sull’energia RU 1999
6 Notifica
6.1 Chiunque produca o importi apparecchi di cui al numero 1 è tenuto a comuni-
care al servizio fiduciario designato dal Dipartimento, entro la fine del mese di gennaio di ogni anno, i seguenti dati per modello di apparecchio: a. marca e designazione del modello; b. potenza assorbita nello stato di ozio, espressa in watt [W] è arrotondata alla prima cifra decimale; c. numero di apparecchi venduti l’anno precedente. 6.2 Il servizio fiduciario esamina i dati raccolti conformemente alle istruzioni del- l’Ufficio federale e li trasmette a quest’ultimo in forma anonima. Detto servizio pubblica ogni anno i risultati concernenti la riduzione del consumo di energia.
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Ordinanza sull’energia RU 1999
Appendice 2.3 (art. 7 cpv. 1 e 2, 9 cpv. 1 e 2)
Valori limite di consumo per personal computer (stazioni di lavoro)
1 Campo d’applicazione
1.1 Soggiacciono alla procedura di omologazione energetica i computer da ta-
volo o fissi usati in ambito domestico o professionale (personal computer, workstation, microelaboratori, ecc.), compresi gli apparecchi con schermo incorporato. 1.2 Non soggiacciono alla procedura di omologazione energetica gli apparecchi che: a. possono funzionare senza raccordo alla rete, oppure b. sono offerti esclusivamente come server.
2 Definizioni
2.1 Modello: la configurazione minima, funzionante e disponibile sul mercato,
tipica di una stazione di lavoro, che sia formata da un corpo, un alimentatore e da un’unità di elaborazione (logic board, CPU) e, nella misura in cui le componenti esposte qui di seguito possono essere allacciate al calcolatore, da un controllore video, da un disco rigido, da un’unità a dischetti, da una tastiera o da altre unità di entrata.
2.1.1 Se presentano una configurazione diversa, ma hanno lo stesso corpo e lo
stesso alimentatore (famiglia), diversi modelli possono essere raggruppati sotto la stessa designazione del modello che fa registrare il maggior consumo energetico di cui al numero 2.3. 2.2 Stato d’esercizio disinserito: stato d’esercizio nel quale l’apparecchio colle- gato alla rete d’alimentazione fa registrare un consumo d’energia minimo.
2.3 Stato di ozio: stato d’esercizio con il minor consumo d’energia, nel quale
l’apparecchio ritorna automaticamente se è inattivo e dal quale può tornare nuovamente allo stato precedente (ad es. toccando la tastiera, il mouse o me- diante comunicazione con la rete). Le applicazioni non vengono disattivate ed è possibile continuare a lavorare partendo dallo stesso punto.
3 Valori limite di consumo
I valori limite di consumo degli apparecchi menzionati nel numero 1.1 sono determinati in base a valori limite di potenza. Per la potenza assorbita negli stati d’esercizio disinserito e di ozio valgono i seguenti valori limite di po- tenza V, espressi in watt [W]:
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Ordinanza sull’energia RU 1999
Stato d’esercizio Valore limite di potenza (Z)
Disinserito V1 = 3 [W] Stato di ozio Apparecchi con schermo incorporato V2 = 13 [W]
4 Scadenza e criteri per il raggiungimento dei valori limite
I valori limite di potenza V1 e V2 non devono più essere superati a partire dalla fine del 1999. Tali valori sono considerati raggiunti se almeno il 95 per cento degli appa- recchi in commercio all’inizio del 2000 si situa al di sotto di detti valori.
5 Procedura di omologazione energetica
5.1 La potenza assorbita è misurata secondo la norma EPA (United States Envi-
ronmental Protection Agency) del gennaio 1994: “Testing Conditions for Energy Star Measurement Personal Computers and Monitors”.
5.2 La prima misura serve a determinare la potenza assorbita nello stato
d’esercizio disinserito. Prima di misurare la potenza nello stato di ozio, oc- corre avviare la stazione di lavoro e lanciare almeno un programma applica- tivo.
5.3 Nel lasciare la fabbrica, l’apparecchio dev’essere configurato in modo tale
che lo stato di ozio sia raggiunto al massimo 70 minuti dopo l’ultima attività effettuata. 5.4 I valori relativi alla potenza vanno indicati in watt e arrotondati alla prima cifra decimale.
5.5 Occorre allacciare uno schermo ai modelli che non ne hanno uno in dotazio-
ne. La potenza assorbita dello schermo non viene misurata. Occorre installa- re il software necessario al normale funzionamento (per lo meno un’inter- faccia utente come ad esempio Windows e un programma applicativo). 5.6 Le misurazioni sono eseguite, a proprie spese, dai costruttori o dagli impor- tatori degli apparecchi menzionati al numero 1.1. Le misurazioni effettuate presso stabilimenti esteri sono riconosciute nella misura in cui corrispondo- no ai requisiti d’omologazione della presente ordinanza.
6 Notifica
6.1 Chiunque produca o importi apparecchi di cui al numero 1.1 è tenuto a co-
municare al servizio fiduciario designato dal Dipartimento, entro la fine del mese di gennaio di ogni anno, i seguenti dati per modello di apparecchio: a. marca e designazione del modello; b. potenza assorbita nello stato d’esercizio disinserito, espressa in watt e arrotondata alla prima cifra decimale; c. potenza assorbita nello stato di ozio, espressa in watt [W] e arrotondata alla prima cifra decimale; d. numero di apparecchi venduti l’anno precedente.
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6.2 Il servizio fiduciario esamina i dati raccolti conformemente alle istruzioni
dell’Ufficio federale e li trasmette a quest’ultimo in forma anonima. Detto servizio pubblica ogni anno i risultati concernenti la riduzione del consumo di energia.
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