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AS 1999 2620

Ordinanza concernente l'importazione di prodotti agricoli

Ordinanza concernente l’importazione di prodotti agricoli (Ordinanza sulle importazioni agricole, OIAgr)

Modifica del 16 settembre 1999

L’Ufficio federale dell’agricoltura, visto l’articolo 42 capoversi 1 e 3 della legge sull’agricoltura1, ordina:

I L’allegato 4 numero 4, disciplinamento del mercato latticini, numero 07.4 dell’ordi- nanza del 7 dicembre 19982 sulle importazioni agricole è modificato come segue:

Numero Prodotto Voce di tariffa Contingente doganale del contingente (tonnellate) doganale

07.4 Burro

07.41 fresco, non salato 0405.1011 2100

II L’ordinanza dell’UFAG del 30 marzo 19993 concernente l’importazione di burro è modificata come segue:

Art. 1 cpv. 1 1 Ai produttori di burro è assegnata una quota di 2000 tonnellate del contingente doganale parziale n. 07.41.

III La presente modifica entra in vigore il 20 settembre 1999 ed è valida fino al 31 di- cembre 1999.

16 settembre 1999 Ufficio federale dell’agricoltura: Il direttore, Burger