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AS 1999 3125

Decreto federale concernente provvedimenti intesi a migliorare l'offerta di posti di tirocinio e a sviluppare la formazione professionale (2°decreto sui posti di tirocinio)

Decreto federale concernente provvedimenti intesi a migliorare l’offerta di posti di tirocinio e a sviluppare la formazione professionale (2° decreto sui posti di tirocinio)

del 18 giugno 1999

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 31quinquies e 34ter della Costituzione federale; visto il rapporto della Commissione della scienza, dell’educazione e della cultura del Consiglio nazionale del 22 gennaio 19991; visto il parere del Consiglio federale del 1° marzo 19992, decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Principio

1 La Confederazione accorda contributi per provvedimenti destinati a:

a. aumentare l’offerta di posti di tirocinio e ridurre i problemi strutturali del mercato dei posti di tirocinio; b. promuovere la parità effettiva fra donne e uomini; c. sperimentare nuove forme di collaborazione nel settore della formazione professionale; d. preparare riforme per assicurare la transizione alla riveduta legge sulla forma- zione professionale. 2 L’Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (Ufficio fede- rale) può affidare l’attuazione dei provvedimenti ai sensi dell’articolo 2 ai Cantoni, alle associazioni professionali, ad altre istituzioni appropriate o a terzi.

Art. 2 Progetti

1 I contributi possono essere accordati per:

a. aprire possibilità di formazione in settori molto specializzati per i quali vi è già o si prevede una richiesta di personale qualificato, in particolare nel campo dell’alta tecnologia e in ambiti di punta del settore dei servizi;

RS 412.100.4

1999-4456 3125

2° decreto sui posti di tirocinio RU 1999

b. aprire possibilità di formazione in settori con attività prevalentemente prati- che, in particolare mediante l’istituzione di provvedimenti transitori e la promozione di nuove professioni che offrano possibilità di evoluzione; c. sostenere particolari offerte in materia di formazione, promuovere il tiroci- nio e realizzare progetti di sensibilizzazione per la scelta della professione a favore delle donne; d. sostenere altri provvedimenti per migliorare l’offerta di posti di tirocinio e facilitare la riforma della formazione professionale (ad es. analisi e studi per ottimizzare i dati sulla formazione professionale, campagne d’informazione mirate e progetti pilota). 2 Il Consiglio federale stabilisce l’importo dei contributi. Può derogare alle aliquote di contribuzione di cui all’articolo 64 della legge federale del 19 aprile 19783 sulla formazione professionale.

Art. 3 Beneficiari 1 I contributi possono essere versati ai Cantoni, alle associazioni professionali, ad altre istituzioni appropriate e a incaricati dell’Ufficio federale. 2 Per compiti affidati a terzi ai sensi dell’articolo 1 capoverso 2, la Confederazione- può assumersi i costi complessivi. 3 Per l’esecuzione dei provvedimenti l’Ufficio federale può concludere accordi di prestazioni.

Art. 4 Condizioni 1 I corsi di formazione sussidiati devono essere aperti a tutte le persone che adem- piono le condizioni per quanto riguarda età e formazione preliminare.

2 I provvedimenti sussidiati vanno sottoposti a una valutazione.

3 I progetti devono tenere conto del principio della parità fra donne e uomini dalla pianificazione fino all’esecuzione.

Art. 5 Finanziamento Per il finanziamento dei contributi, l’Assemblea federale stanzia mediante decreto federale semplice un credito d’impegno di durata limitata.

Sezione 2: Procedura e rimedi giuridici

Art. 6 Presentazione delle domande 1 Le domande, con la necessaria documentazione, vanno presentate all’autorità can- tonale competente. Questa le trasmette con la sua proposta all’Ufficio federale.

3 RS 412.10

2° decreto sui posti di tirocinio RU 1999

2 Le domande che hanno un interesse nazionale o sovraregionale nonché i progetti

pilota importanti sono presentati direttamente all’Ufficio federale.

Art. 7 Versamento I contributi sono versati al più tardi fino al 31 dicembre 2004.

Art. 8 Rimedi giuridici Le decisioni dell’Ufficio federale possono essere impugnate davanti alla commissio- ne di ricorso del Dipartimento federale dell’economia; essa decide definitivamente.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 9 Esecuzione 1 In quanto non spetti ai Cantoni, l’esecuzione del presente decreto compete al Con- siglio federale.

2 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione.

3 I provvedimenti della Confederazione sono interamente a carico del credito di cui all’articolo 5.

Art. 10 Referendum, entrata in vigore e durata di validità 1 Il presente decreto, di obbligatorietà generale, sottostà al referendum facoltativo.

2 È applicabile dal 1° gennaio 2000 e perde la sua validità un anno dopo l’entrata in vigore della nuova legge federale sulla formazione professionale.

Consiglio nazionale, 18 giugno 1999 Consiglio degli Stati, 18 giugno 1999 La presidente: Heberlein Il presidente: Rhinow Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz

2° decreto sui posti di tirocinio RU 1999

Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per il presente decreto è scaduto inutilizzato il 7 ottobre 1999.4 2 Conformemente all' articolo 10 capoverso 2, il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2000 e perderà la sua validità un anno dopo l’entrata in vigore della nuo- va legge federale sulla formazione professionale.

8 ottobre 1999 Cancelleria federale

4 FF 1999 4437

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