AS 1999 468
Legge federale concernente la procedura dell'Assemblea federale e la forma, la pubblicazione, l'entrata in vigore dei suoi atti (Legge sui rapporti fra i Consigli, LRC). Procedura di conciliazione in materia di preventivo
Legge federale concernente la procedura dell’Assemblea federale e la forma, la pubblicazione, l’entrata in vigore dei suoi atti (Legge sui rapporti fra i Consigli, LRC) Procedura di conciliazione in materia di preventivo
Modifica del 26 giugno 1998
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle finanze del Consiglio nazionale del 2 feb- braio 19981; visto il parere del Consiglio federale del 2 marzo 19982, decreta:
I La legge sui rapporti fra i Consigli3 è modificata come segue:
Art. 19 ultimo periodo … L’intero disegno cade ed è cancellato dall’elenco degli oggetti in deliberazione; è fatto salvo l’articolo 20 capoverso 4.
Art. 20 cpv. 4 4 Se per il preventivo della Confederazione o per un’aggiunta al medesimo la confe- renza di conciliazione non presenta alcuna proposta, oppure se la proposta di conci- liazione è respinta da uno o da entrambi i Consigli, prevalgono le decisioni della ter- za deliberazione che prevedono un importo o un effettivo di personale più bassi.
II
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Entra in vigore il primo giorno del secondo mese dopo la scadenza del termine
inutilizzato di referendum o accettata che sia in votazione popolare.
Consiglio nazionale, 26 giugno 1998 Consiglio degli Stati, 26 giugno 1998 Il presidente, Leuenberger Il presidente, Zimmerli Il segretario, Anliker Il segretario, Lanz