AS 2000 1441
Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (OAVS)
Modifica del 1° marzo 2000
Il Consiglio federale svizzero ordina:
I L’ordinanza del 31 ottobre 19471 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti è modificata come segue:
Art. 16 cpv. 1 secondo periodo 1 … Gli articoli 22-27 si applicano per analogia per la fissazione e la determinazione dei contributi.
Art. 17 Nozione di reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente Sono considerati reddito proveniente da un’attività lucrativa indipendente ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 LAVS tutti i redditi conseguiti in proprio da un’azienda commerciale, industriale, artigianale, agricola o silvicola, dall’esercizio di una pro- fessione liberale o da qualsiasi altra attività compresi gli utili in capitale e gli utili realizzati con il trasferimento di elementi patrimoniali giusta l’articolo 18 capover- so 2 LIFD2 e gli utili conseguiti con l’alienazione di fondi agricoli e silvicoli giusta l’articolo 18 capoverso 4 LIFD, eccetto i redditi da partecipazioni dichiarati quali sostanza commerciale giusta l’articolo 18 capoverso 2 LIFD.
Art. 18 Deduzioni dal reddito 1 Per distinguere e determinare le deduzioni ammesse in conformità dell’articolo 9 capoverso 2 lettere a-e LAVS, sono applicabili le disposizioni in materia di imposta federale diretta. 2 L’interesse del capitale proprio investito nell’azienda, che può essere dedotto dal reddito conformemente all’articolo 9 capoverso 2 lettera f LAVS, equivale al rendi- mento medio annuo dei prestiti in franchi svizzeri dei debitori svizzeri che non sono enti pubblici, conformemente alla statistica della Banca nazionale svizzera. Il tasso d’interesse è arrotondato al mezzo punto percentuale superiore o inferiore. Il capi- tale proprio è arrotondato al multiplo di 1000 franchi immediatamente superiore.
2000-0275 1441
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti. O RU 2000
Titolo prima dell’art. 22
2. Fissazione e determinazione dei contributi
Art. 22 Anno di contribuzione e calcolo dei contributi nel tempo 1 I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribu- zione si intende l’anno civile. 2 I contributi sono calcolati sul reddito conseguito effettivamente durante l’anno di contribuzione e sul capitale proprio investito nell’azienda al 31 dicembre. Nei Can- toni con tassazione biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione prece- denti è determinante il capitale proprio investito al 1° gennaio di ogni anno. 3 Il reddito dell’anno di contribuzione è stabilito secondo il risultato dell’esercizio commerciale chiuso o degli esercizi commerciali chiusi in quell’anno. 4 Se in un anno di contribuzione non si è proceduto alla chiusura dei conti, il reddito dell’esercizio commerciale va ripartito sugli anni di contribuzione conformemente alla sua durata. 5 Se l’esercizio commerciale non corrisponde all’anno di contribuzione, è determi- nante il capitale proprio investito nell’azienda alla fine dell’esercizio commerciale.
Art. 23 cpv. 1, 2 e 5
1 Concerne soltanto i testi tedesco e francese.
2 In difetto di una tassazione dell’imposta federale diretta passata in giudicato, gli elementi fiscali determinanti sono desunti dalla tassazione dell’imposta cantonale sul reddito e, in mancanza di essa, dalla dichiarazione controllata d’imposta federale diretta. 5 Se le autorità fiscali cantonali non possono comunicare il reddito, le casse di com- pensazione devono valutare il reddito determinante per stabilire il contributo e il capitale proprio investito nell’azienda fondandosi sui dati a loro disposizione. Gli assicurati devono dare le indicazioni necessarie alle casse di compensazione e, se richiesto, presentare i giustificativi.
Art. 23bis-23ter Abrogati
Titolo prima dell’art. 24 Abrogato
Art. 24 Contributi d’acconto 1 Nell’anno di contribuzione corrente, le persone tenute a pagare i contributi devono pagare contributi d’acconto a scadenze periodiche.
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2 Le casse di compensazione stabiliscono i contributi d’acconto sulla base del red- dito presumibile dell’anno di contribuzione. Possono fondarsi sul reddito determi- nante per l’ultima decisione di fissazione dei contributi, salvo che la persona tenuta a pagare i contributi renda verosimile che detto reddito non corrisponde manifesta- mente al reddito presumibile. 3 Se durante o dopo l’anno di contribuzione risulta che il reddito diverge sostan- zialmente dal reddito presumibile, le casse di compensazione adeguano i contributi d’acconto. 4 Le persone tenute a pagare i contributi devono dare alle casse di compensazione le indicazioni necessarie per la fissazione dei contributi d’acconto, presentare, se ri- chiesto, i giustificativi e segnalare le divergenze sostanziali dal reddito presumibile. 5 Se entro il termine fissato non vengono date le indicazioni necessarie, non vengo- no presentati i giustificativi o non vengono pagati i contributi d’acconto, le casse di compensazione fissano i contributi d’acconto dovuti in una decisione.
Art. 25 Fissazione e compensazione 1 Le casse di compensazione fissano i contributi dovuti per l’anno di contribuzione in una decisione e procedono alla compensazione con i contributi d’acconto pagati. 2 I contributi non versati dagli assicurati vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione. 3 Le casse di compensazione devono restituire o compensare i contributi non dovuti.
Art. 26 Abrogato
Titolo prima dell’art. 27 Abrogato
Art. 27 Comunicazione delle autorità fiscali 1 Per le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente a esse affiliate, le casse di compensazione domandano alle competenti autorità fiscali cantonali le indicazio- ni necessarie al calcolo dei contributi. Le autorità fiscali devono aggiungere i contri- buti versati all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e all’assicurazione per l’invalidità e al regime di indennità per perdita di guadagno oggetto di una deduzio- ne fiscale. L’Ufficio federale emana direttive in merito alle indicazioni necessarie e alla procedura di notifica. 2 Le autorità fiscali cantonali trasmettono man mano le indicazioni per ogni anno fiscale alle casse di compensazione. 3 L’autorità fiscale cantonale che non ha ricevuto nessuna domanda di comunicazio- ne per una persona esercitante un’attività lucrativa indipendente il cui reddito può essere stabilito conformemente all’articolo 23 trasmette spontaneamente gli elementi
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di calcolo alla cassa cantonale di compensazione. Questa li inoltra, ove occorra, alla cassa di compensazione competente. 4 Per ogni comunicazione fatta secondo i capoversi 2 e 3, le autorità fiscali ricevono una adeguata indennità. Questa è fissata dall’Ufficio federale.
Art. 29 Anno di contribuzione e basi di calcolo 1 I contributi sono fissati per ciascun anno di contribuzione. Per anno di contribu- zione si intende l’anno civile. 2 I contributi sono calcolati sul reddito effettivo conseguito in forma di rendita du- rante l’anno di contribuzione e sulla sostanza al 31 dicembre. Nei Cantoni con tas- sazione biennale prenumerando, per i due anni di contribuzione precedenti è deter- minante la sostanza al 1° gennaio di ogni anno. 3 Le autorità fiscali cantonali stabiliscono la sostanza determinante per il calcolo dei contributi in base alla corrispondente tassazione cantonale passata in giudicato. Tengono conto dei valori di riparto intercantonali. 4 La determinazione del reddito conseguito in forma di rendita incombe alle casse di compensazione, che si avvalgono della collaborazione delle autorità fiscali cantona- li. 5 L’importo delle spese stimato per il calcolo dell’imposta secondo il dispendio giu- sta l’articolo 14 LIFD3 deve essere equiparato al reddito conseguito in forma di ren- dita. La corrispondente tassazione relativa a quest’imposta è vincolante per le casse di compensazione. 6 Per il resto, gli articoli 22-27 sono applicabili per analogia alla fissazione e alla determinazione dei contributi.
Titolo prima dell’art. 34 E. Riscossione dei contributi I. In generale
Art. 34 Periodi di pagamento
1 Devono pagare i contributi alla cassa di compensazione:
a. i datori di lavoro, ogni mese o, se la somma dei salari non supera i 200 000 franchi, ogni trimestre; b. le persone esercitanti un’attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un’attività lucrativa e i salariati il cui datore di lavoro non è te- nuto a pagare i contributi, di regola ogni trimestre. 2 In casi motivati, per le persone tenute a pagare contributi il cui contributo annuo versato all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità e alle indennità
3 RS 642.11
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per perdita di guadagno non supera i 3000 franchi, la cassa di compensazione può stabilire periodi di pagamento più lunghi ma non superiori a un anno. 3 I contributi devono essere pagati entro dieci giorni dalla scadenza del periodo di pagamento.
Art. 34a Diffida di pagamento dei contributi e per il regolamento dei conti 1 Le persone che non pagano i contributi ai quali sono tenute o non consegnano il conteggio relativo ai contributi paritari entro i termini prescritti, devono essere im- mediatamente diffidate per scritto dalla cassa di compensazione.
2 Con la diffida è addossata all’interessato una tassa da 20 a 200 franchi.
Art. 34b Dilazione di pagamento 1 Se un debitore di contributi rende verosimile che si trova in difficoltà finanziarie, si impegna a versare regolarmente acconti ed esegue immediatamente il primo pa- gamento, la cassa di compensazione può concedergli una dilazione di pagamento, sempreché abbia fondate ragioni d’ammettere che gli acconti successivi e i contri- buti correnti potranno essere pagati puntualmente. 2 La cassa di compensazione fissa per scritto le condizioni di pagamento, segnata- mente l’importo degli acconti e i termini di pagamento, tenendo conto della parti- colare situazione del debitore. 3 La dilazione concessa decade automaticamente se non sono osservate le condizioni di pagamento. La concessione della dilazione di pagamento vale come diffida ai sen- si dell’articolo 34a, se quest’ultima non è stata ancora emessa.
Art. 34c Contributi irrecuperabili 1 Se l’esecuzione promossa contro un debitore di contributi è rimasta senza successo o se appare evidente che sarà infruttuosa e se non può essere operata una compensa- zione, la cassa dichiara irrecuperabili i contributi dovuti. Se più tardi il debitore di- venta solvente, deve essere richiesto il pagamento dei contributi dichiarati irrecupe- rabili. 2 Se è dichiarata irrecuperabile una parte del credito, l’importo riscosso sarà impu- tato, dedotte le eventuali spese di esecuzione, anzitutto ai contributi dei salariati e successivamente, in misura proporzionale, agli altri crediti.
Titolo prima dell’art. 35 II. Contributi paritari
Art. 35 Contributi d’acconto 1 Nell’anno corrente, i datori di lavoro devono versare periodicamente contributi d’acconto. Questi ultimi sono fissati dalla cassa di compensazione in base alla som- ma dei salari presumibile.
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2 I datori di lavoro devono comunicare alla cassa di compensazione i mutamenti im- portanti riguardanti la somma dei salari durante l’anno corrente. 3 Se sussiste la garanzia di un pagamento puntuale, la cassa di compensazione può consentire ai datori di lavoro di versare, al posto dei contributi d’acconto, i contri- buti effettivamente dovuti per il periodo di pagamento.
Art. 36 Conteggio e compensazione 1 I conteggi dei datori di lavoro contengono le indicazioni necessarie per la registra- zione dei contributi e la loro iscrizione nel conto individuale. 2 I datori di lavoro devono conteggiare i salari entro 30 giorni dal termine del perio- do di conteggio. 3 Il periodo di conteggio comprende l’anno civile. Qualora i contributi siano pagati conformemente all’articolo 35 capoverso 3, il periodo di conteggio corrisponde al periodo di pagamento.
4 La cassa di compensazione, basandosi sul conteggio, procede alla compensazione
fra i contributi d’acconto pagati e i contributi effettivamente dovuti. I contributi sco- perti vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione. I contributi eccedenti vengono restituiti o compensati dalla cassa di compensazione.
Art. 37 Riscossione dei contributi di intermediari appartenenti a determinati rami professionali 1 Le persone salariate che fungono da intermediarie tra datore di lavoro e lavoratore, quali i vignaioli o altri lavoratori a cottimo, i lavoratori a domicilio oppure gli im- prenditori privati di automobili postali devono pagare direttamente alla cassa di compensazione competente i contributi dei salariati e quelli del datore di lavoro. 2 I datori di lavoro sono tenuti a rimborsare ai salariati che fungono da intermediari il contributo a carico del datore di lavoro sul totale dei salari pagati loro.
Art. 38 cpv. 1 e 2 1 Se entro il termine fissato non sono fornite le indicazioni necessarie per il regola- mento dei conti oppure non sono pagati i contributi del datore di lavoro o quelli dei salariati, la cassa di compensazione deve fissare i contributi dovuti mediante tassa- zione d’ufficio. 2 La cassa di compensazione è autorizzata a emanare una decisione di tassazione in base a un esame sul posto della situazione. Può, nel caso di tassazione d’ufficio nel corso dell’anno, basarsi sulla somma dei salari presumibile e procedere al regola- mento definitivo dei conti soltanto dopo la fine dell’anno.
Art. 38bis Abrogato
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Titolo prima dell’art. 39 III. Pagamento di contributi arretrati e restituzione di contributi
Art. 39 Pagamento di contributi arretrati
1 Se ha conoscenza che una persona non ha pagato i contributi dovuti o ha pagato
contributi inferiori a quelli dovuti, la cassa di compensazione deve esigere il paga- mento dei contributi arretrati e, ove occorra, stabilirlo mediante decisione. È fatta salva la prescrizione prevista dall’articolo 16 capoverso 1 LAVS. 2 I contributi reclamati vanno pagati entro 30 giorni a contare dalla fatturazione.
Titolo prima dell’art. 41 bis IV. Interessi
Art. 41bis
1 Devono pagare gli interessi di mora:
a. di regola, le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi che non pa- gano entro 30 giorni dal termine del periodo di pagamento, a partire da tale termine; b. le persone tenute a pagare i contributi, sui contributi reclamati per gli anni civili passati, a partire dal 1° gennaio dopo il termine dell’anno civile per il quale i contributi sono dovuti; c. i datori di lavoro, sui contributi salariali da compensare che non pagano en- tro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di compensazione, a par- tire da tale fatturazione; d. i datori di lavoro, sui contributi da compensare per i quali non presentano un regolare conteggio entro 30 giorni dal termine del periodo di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine; e. le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un’attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non so- no obbligati a pagare i contributi, sui contributi personali da compensare che non pagano entro 30 giorni dalla fatturazione da parte della cassa di com- pensazione, a partire da tale fatturazione; f. le persone che esercitano un’attività lucrativa indipendente, le persone che non esercitano un’attività lucrativa e i salariati i cui datori di lavoro non so- no obbligati a pagare i contributi, sui contributi da compensare, qualora i contributi d’acconto siano almeno il 25 per cento inferiori ai contributi ef- fettivamente dovuti e non vengano versati fino al 1° gennaio dopo il termine dell’anno civile seguente l’anno di contribuzione, a partire dal 1° gennaio dopo tale termine. 2 Gli interessi cessano di decorrere con il pagamento completo dei contributi, con la presentazione del regolare conteggio o, in mancanza di esso, con la fatturazione. In
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caso di reclamo di contributi arretrati, gli interessi cessano di decorrere con la fattu- razione, sempreché i contributi siano pagati entro il termine fissato.
Art. 41ter Interessi compensativi
1 Vengono accordati interessi compensativi per contributi non dovuti che vengono
restituiti o compensati dalle casse di compensazione. 2 Di regola, gli interessi cominciano a decorrere il 1° gennaio dopo la fine dell’anno civile nel corso del quale sono stati versati i contributi non dovuti. 3 Sui contributi paritari che sono da compensare in base al conteggio, dopo la rice- zione del conteggio completo e regolare da parte della cassa di compensazione, sono accordati interessi compensativi se la restituzione non ha luogo entro trenta giorni.
4 Gli interessi decorrono fino alla restituzione completa.
Art. 42 Varie 1 I contributi sono considerati pagati con la ricezione del pagamento da parte della cassa di compensazione. 2 Il tasso per gli interessi di mora e per gli interessi compensativi è del 5 per cento all’anno. 3 Gli interessi sono calcolati in giorni. I mesi interi sono calcolati come 30 giorni.
Titolo prima dell’art. 43 F. Garanzia degli eredi
Titolo dell’art. 43 Abrogato
Art. 205 Diffida 1 A chi viola le prescrizioni di ordine e di verificazione previste nella LAVS e nella presente ordinanza, la cassa di compensazione notifica una diffida scritta, con la quale gli addossa una tassa di diffida da 20 a 200 franchi. 2 Le tasse di diffida sono esigibili dalla data in cui sono state pronunciate e possono formare l’oggetto di una compensazione.
Art. 206 Impiego delle tasse di diffida, delle multe d’ordine e degli interessi di mora Il provento delle tasse di diffida, delle multe d’ordine e un quinto degli interessi di mora va a favore delle casse di compensazione e serve a coprire le spese di ammini- strazione.
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II Disposizioni transitorie 1 La riscossione dei contributi delle persone che esercitano un’attività lucrativa indi- pendente, delle persone che non esercitano un’attività lucrativa e dei salariati i cui datori di lavoro non sono tenuti a pagare i contributi per gli anni civili precedenti l’entrata in vigore della presente modifica, è retta dal diritto anteriore. 2 Un contributo speciale è riscosso, ai sensi degli articoli 23bis, 23bisa e 23ter del di- ritto anteriore, sugli utili in capitale conformemente all’articolo 17 realizzati prima dell’entrata in vigore della presente modifica, se sono sottoposti a un’imposta an- nuale conformemente all’articolo 47 o all’articolo 218 capoverso 2 LIFD, oppure se, in caso di tassazione dell’imposta federale diretta secondo l’articolo 41 LIFD, non possono essere rilevati né nella procedura ordinaria né in quella straordinaria.
3 Nei Cantoni che dopo l’entrata in vigore mantengono temporaneamente la proce-
dura ai sensi dell’articolo 40 LIFD quanto all’imposta federale diretta, un contributo speciale è riscosso sugli utili in capitale conformemente all’articolo 17 realizzati nei due anni civili precedenti l’entrata in vigore della presente modifica, se non sono sottoposti a un’imposta annuale e se non possono essere rilevati né nella procedura ordinaria né in quella straordinaria. L’articolo 23bisa capoversi 3 e 4 del diritto ante- riore si applica per analogia. 4 A partire dalla loro entrata in vigore, gli articoli 41bis capoversi 1 lettere a-e e 2, 41ter e 42 si applicano a tutti i contributi ancora da pagare o da restitu ire. 5 L’articolo 41bis capoverso 1 lettera f vale solamente per i contributi che sono do- vuti dopo la sua entrata in vigore. 6 Ai contributi speciali per i periodi precedenti l’entrata in vigore delle presente mo- difica si applica l’articolo 41 bis capoverso 2 lettera c del diritto anteriore. 7 Se l’assicurato viene escusso, la riscossione degli interessi di mora, la decorrenza degli interessi e il tasso d’interesse sono retti dal diritto anteriore se l’esecuzione è stata avviata prima dell’entrata in vigore della presente modifica.
III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.
1° marzo 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
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Per mantenere il parallelismo d’ impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.
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