AS 2000 2191
Regolamento del Tribunale federale
Regolamento del Tribunale federale
Modifica del 27 giugno 2000
Il Tribunale federale ordina:
I Il regolamento del 14 dicembre 1978 1 è modificato come segue:
Art. 3 n. 1 secondo e decimo trattino, nonché n. 4 La Seconda Corte di diritto pubblico giudica: 1. i ricorsi di diritto pubblico e i ricorsi di diritto amministrativo nelle seguenti materie: – diritto dei funzionari (inclusa la responsabilità, ad eccezione della re- sponsabilità dello Stato per attività medica), – circolazione stradale (eccettuate le revoche della licenza di condurre);
4. i processi diretti ai sensi dell’articolo 42 OG (in quanto concernono la re-
sponsabilità dei Cantoni per la loro attività amministrativa, con eccezione della responsabilità dello Stato per attività medica).
Art. 4 n. 2, frase introduttiva La Prima Corte civile giudica: 2. i ricorsi di diritto pubblico concernenti la responsabilità dello Stato per atti- vità medica, come pure i ricorsi di diritto pubblico che concernono le mate- rie menzionate nel numero 1 del presente articolo o la relativa procedura cantonale, incluso il diritto cantonale dell’esecuzione forzata: ...
Art. 7 n. 3, secondo trattino La Corte di cassazione penale giudica:
3. i ricorsi di diritto amministrativo concernenti:
– le revoche della licenza di condurre ai sensi della legge federale del 19 dicembre 19582 sulla circolazione stradale.