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AS 2000 2642

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti delle persone e delle organizzazioni legate a Osama bin Laden, al gruppo «Al-Qaïda» o ai Taliban

Ordinanza che istituisce provvedimenti nei confronti dei Taliban (Afghanistan)

del 2 ottobre 2000

Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 184 capoverso 3 della Costituzione federale, ordina:

Art. 1 Divieto di fornire materiale d’armamento 1 È vietata la fornitura, la vendita e la mediazione di armamenti e del pertinente ma- teriale, compresi armi, munizioni, beni d’equipaggiamento militari con i relativi ac- cessori e pezzi di ricambio a destinazione dell’Afghanistan. 2 Il capoverso 1 si applica soltanto per quanto non siano applicabili la legge federale del 13 dicembre 19961 sul controllo dei beni a duplice impiego e la legge del 13 di- cembre 19962 sul materiale bellico con le relative ordinanze d’esecuzione.

Art. 2 Provvedimenti concernenti il traffico aereo 1 L’accesso allo spazio aereo svizzero è vietato agli aeromobili appartenenti ai Tali- ban, noleggiati dai Taliban o gestiti per conto dei Taliban. Le compagnie aeree col- pite da questo divieto sono menzionate nell’allegato 1. 2 Sono eccettuati i voli autorizzati per motivi umanitari dal Comitato per le sanzioni istituito dalle Nazioni Unite.

Art. 3 Blocco degli averi e del traffico dei pagamenti 1 Gli averi appartenenti al Taliban o controllati dai Taliban sono bloccati. Le perso- ne fisiche e giuridiche colpite da questo blocco sono menzionate nell’allegato 2. 2 È vietato trasferire fondi alle persone fisiche e giuridiche menzionate nell’allegato

2 o metterne, direttamente o indirettamente, a loro disposizione.

3 Il Segretariato di Stato dell’economia (Seco) può esentare i pagamenti per progetti di democratizzazione o attività umanitarie dai divieti di cui ai capoversi 1 e 2. 4 Prelievi da conti bloccati e trasferimenti di valori patrimoniali bloccati possono essere eccezionalmente autorizzati se servono a tutelare interessi svizzeri. Il Seco si pronuncia su queste eccezioni dopo aver consultato la Direzione politica del Dipar- timento federale degli affari esteri (DFAE) e l’Amministrazione federale delle finan- ze (AFF).

RS 946.203

2642 1999-6052

Provvedimenti nei confronti dei Taliban (Afghanistan) RU 2000

Art. 4 Dichiarazione obbligatoria 1 Le persone e le istituzioni che detengono o gestiscono averi che si deve presumere siano soggetti al blocco di cui all’articolo 3 capoverso 1 devono dichiararli senza indugio al Seco. 2 Nella dichiarazione devono figurare i nomi dei beneficiari, l’oggetto a l’importo degli averi bloccati.

Art. 5 Definizioni Nella presente ordinanza si intendono per: a. Taliban: i «Taliban», «Talibani» o «Islamic Movement of Taliban», compre- si società, imprese, stabilimenti, enti e sottogruppi di loro proprietà o sotto il loro controllo; b. averi: tutti gli averi finanziari e gli utili economici di qualsiasi natura, comprese le risorse finanziarie derivanti in particolare da beni apparte- nenti ai Taliban o controllati direttamente o indirettamente da essi, se- gnatamente valori patrimoniali, compresi denaro contante, assegni, crediti monetari, cambiali, ordini o altri strumenti di pagamento, depositi, debiti e riconoscimenti di debito, cartevalori e titoli di debito, certificati aziona- ri, obbligazioni, titoli di credito, opzioni, obbligazioni fondiarie, derivati; interessi, dividendi o altri redditi o plusvalori generati da valori patrimo- niali; crediti, diritti a compensazione, garanzie, fideiussioni o altri impe- gni finanziari; accrediti, polizze di carico, contratti di assicurazione, do- cumenti di titolarizzazione di quote di fondi o altre risorse finanziarie e qualsiasi altro strumento di finanziamento delle esportazioni; c. blocco degli averi: l’impedimento di ogni atto che permetta la gestione o l’utilizzazione degli averi, fatte salve le normali operazioni effettuate dagli istituti finanziari.

Art. 6 Disposizioni penali 1 Chiunque viola intenzionalmente una disposizione della presente ordinanza è pu- nito con l’arresto o con la multa fino a 500 000 franchi.

2 In caso di infrazione colposa il massimo della multa è di 50 000 franchi.

3 Il tentativo è punibile.

4 L’azione penale si prescrive in cinque anni.

5 La legge federale del 22 marzo 19743 sul diritto penale amministrativo è applica- bile. Il Seco è incaricato di perseguire e giudicare le infrazioni. 6 Il Seco può sequestrare o confiscare le merci di cui all’articolo 1 nonché i veicoli o gli altri mezzi impiegati per il trasporto delle stesse.

3 RS 313.0

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7 Se vi è violazione simultanea delle disposizioni della presente ordinanza e di

quelle della legge federale del 1° ottobre 19254 sulle dogane, della legge federale del 13 dicembre 19965 sul materiale bellico o della legge federale del 13 dicembre 19966 sul controllo dei beni a duplice impiego, si applicano esclusivamente le di- sposizioni penali della legge in questione, fatte salve le infrazioni alle dichiarazioni obbligatorie di cui all’articolo 4 della presente ordinanza.

Art. 7 Collaborazione con autorità estere e con le Nazioni Unite 1 Le autorità preposte all’esecuzione, controllo, prevenzione e perseguimento penale possono collaborare con le autorità estere competenti e con le Nazioni Unite. 2 Esse possono in particolare chiedere alle autorità estere e alle Nazioni Unite la messa a disposizione dei dati necessari per l’esecuzione della presente ordinanza. A tale scopo possono fornire loro informazioni concernenti averi e conti bloccati, la natura, la quantità, il luogo di destinazione e di utilizzazione, lo scopo dell’utiliz- zazione, i destinatari delle merci, degli elementi costitutivi e delle tecnologie, non- ché indicazioni concernenti le persone che hanno preso parte alla loro fabbricazione, fornitura o mediazione, se l’autorità estera o le Nazioni Unite: a. sono vincolate dal segreto d’ufficio; b. garantiscono che i dati sono utilizzati esclusivamente per ottenere le infor- mazioni desiderate.

Art. 8 Assistenza amministrativa a favore di autorità estere e delle Nazioni Unite 1 Le autorità preposte all’esecuzione, controllo, prevenzione e perseguimento penale possono parimenti fornire informazioni alle autorità estere competenti o alle Nazioni Unite, conformemente all’articolo 7 capoverso 2, se il servizio richiedente: a. necessita di tali informazioni in relazione alla prevenzione o al persegui- mento di reati nel proprio Paese; b. è vincolato dal segreto d’ufficio; c. conferma che i dati ottenuti saranno utilizzati in un procedimento penale soltanto se l’assistenza giudiziaria internazionale non è esclusa per il genere di reato in questione; il Seco decide d’intesa con l’Ufficio federale di giusti- zia; d. garantisce che i dati ottenuti saranno utilizzati esclusivamente per provvedi- menti conformemente alla presente ordinanza e non saranno trasmessi a ter- zi; e e. garantisce la reciprocità.

4 RS 631.0 5 RS 514.51 6 RS 946.202

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2 La legge del 20 marzo 19817 sull’assistenza in materia penale (AIMP) rimane sal- va. Le violazioni dell’embargo non costituiscono infrazioni a provvedimenti mone- tari, economici o commerciali ai sensi dell’articolo 3 capoverso 3 AIMP.

Art. 9 Utilizzazione delle informazioni 1 Le autorità svizzere possono utilizzare i dati ottenuti soltanto ai fini dell’esecu- zione della presente ordinanza. 2 È fatta salva l’utilizzazione di tali dati nell’ambito di un altro procedimento penale, purché elementi concreti permettano di presumere che essi apportino chiarimenti in questo procedimento.

Art. 10 Aggiornamento degli allegati e proroga della durata di validità Il Dipartimento federale dell’economia, dopo aver consultato il DFAE e il Diparti- mento federale delle finanze, può aggiornare gli allegati 1 e 2 e prorogare la validità dell’ordinanza per un periodo limitato.

Art. 11 Entrata in vigore e durata di validità La presente ordinanza entra in vigore il 3 ottobre 2000 e ha effetto sino al 3 ottobre 2002.

2 ottobre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

7 RS 351.1

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Allegato 1 (art. 2 cpv. 1)

Compagnie aeree controllate dai Taliban i cui aeromobili sottostanno all’embargo aereo

1. ARIANA AFGHAN AIRLINES, compreso un apparecchio Tupolev T 154,

registrato sotto EP-CPG 748, proprietà di ARIANA AFGHAN AIRLINES e utilizzato da CASPIAN AIRLINES. 2. AFGHAN AIR FORCE.

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Allegato 2 (art. 3 cpv. 1 e 2 nonché art. 4)

Persone fisiche e giuridiche contro le quali sono dirette le sanzioni finanziarie

1. ARIANA AFGHAN AIRLINES (in precedenza BAKHTAR AFGHAN

AIRLINES), Afghan Authority Building, P.O. BOX 76, Ansari Watt, Kabul (Afghanistan) e tutti gli altri uffici di questa compagnia.

2. Da Afghanistan Bank (a. k. a. Bank of Afghanistan; a. k. a. Central Bank of

Afghanistan; a. k. a. The Afghan State Bank), Ibni Sina Wat, Kabul (Afgha- nistan) e tutti gli altri uffici di questa banca.

3. Banke Millie Afghan (a. k. a. Afghan National Bank; a. k. a. Bank E. Millie

Afghana), Jada Ibn Sina, Kabul (Afghanistan) e tutti gli altri uffici di questa banca.

4. Omar Mohamed, «Amir al-Mumineen» (comandante dei credenti), Kandahar

(Afghanistan), nato nel 1950 a Ho Tak, provincia di Kandahar (Afghani- stan).

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