Lexipedia

AS 2000 2921

Ordinanza sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI)

Ordinanza sull’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l’indennità per insolvenza (O sull’assicurazione contro la disoccupazione, OADI)

Modifica del 22 novembre 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 31 agosto 19831 sull’assicurazione contro la disoccupazione è mo- dificata come segue:

Art. 15 titolo e cpv. 1 Esame dell’idoneità al collocamento degli impediti fisici o psichici 1 Per stabilire l’idoneità al collocamento degli impediti fisici o psichici, i servizi cantonali e le casse cooperano con gli organi competenti dell’assicurazione-invali- dità. Il Dipartimento federale dell’economia disciplina i particolari d’intesa con il Dipartimento federale dell’interno.

Art. 30 titolo e cpv. 3 Pagamento delle indennità, dichiarazione fiscale 3 Le casse consegnano agli assicurati a destinazione delle autorità fiscali una dichia- razione concernente le prestazioni ricevute.

Art. 106 Abrogato

Art. 125 Conservazione degli atti 1 Le casse conservano i loro libri giustificativi contabili per 10 anni e gli atti sui casi assicurativi per almeno 5 anni dopo la fine del termine quadro per la riscossione della prestazione. 2 Gli atti su casi chiusi possono essere conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini o di dati. Le registrazioni devono riprodurre fedelmente i do- cumenti originali.

1 RS 837.02

2000-2257 2921

O sull’assicurazione contro la disoccupazione RU 2000

3 Le casse e gli organismi incaricati della conservazione su supporti di immagini e di dati adottano i provvedimenti necessari per proteggere adeguatamente i dati perso- nali dalla perdita, dal trattamento o dalla consultazione non autorizzati e dall’appro- priazione indebita. Le registrazioni devono poter essere rese leggibili in ogni mo- mento. 4 In caso di scioglimento della cassa, il titolare è responsabile della debita conserva- zione degli atti. In difetto di titolare, la cassa designa, nella decisione di liquidazio- ne, una persona o un ente responsabile della debita co nservazione degli atti. 5 Al più tardi dopo 10 anni, gli atti e le registrazioni su supporti di immagini e di dati contenenti indicazioni personali, devono essere distrutti. È fatto salvo l’obbligo di deposito dei documenti negli archivi pubblici. 6 Le casse sono responsabili della registrazione degli atti da conservare su supporti di immagini e di dati. Se delegano tale compito a un servizio centrale, occorre desi- gnare una cassa che assuma l’intera responsabilità. Quest’ultima emana un regola- mento per il trattamento, contenente le disposizioni prescritte dalla legislazione fe- derale in materia di protezione dei dati.

7 L’autorità di sorveglianza sorveglia l’esecuzione.

8 Il presente articolo è applicabile per analogia agli altri organi esecutivi.

Art. 126 cpv. 1 lett. a, cpv. 4 e 5 1 Le persone interessate, quando si annunciano o fanno valere i loro diritti, devono essere informate su: a. lo scopo dei sistemi d’informazione;

4 Abrogato

5 Se diversi organi esecutivi partecipano a un sistema d’informazione comune, uno di essi è designato quale responsabile dell’intero sistema.

Art. 126a Spese di comunicazione e di pubblicazione dei dati 1 Nei casi di cui all’articolo 97a capoverso 4 LADI, è riscosso un emolumento se la comunicazione dei dati richiede numerose copie o altre riproduzioni o ricerche par- ticolari. L’ammontare dell’emolumento corrisponde agli importi fissati negli articoli 14 e 16 dell’ordinanza del 10 settembre 19692 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa. 2 Per le pubblicazioni di cui all’articolo 97a capoverso 3 LADI è riscosso un emo- lumento a copertura delle spese. 3 L’emolumento può essere ridotto o condonato in caso di indigenza o per altri gravi motivi.

2 RS 172.041.0

O sull’assicurazione contro la disoccupazione RU 2000

II

Modifica del diritto vigente L’ordinanza del 28 novembre 19833 sui sistemi d’informazione e di pagamento del- l’assicurazione contro la disoccupazione è modificata come segue:

Art. 7 Comunicazione di dati; diritti della persona interessata Gli articoli 96b-97a LADI sono applicabili alla comunicazione di dati a terzi e ai diritti delle persone interessate.

III La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2001.

22 novembre 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

3 RS 837.063.1

Ordinanza sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza (Ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione, OADI) | Lexipedia | Lexipedia