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AS 2000 382

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell'agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt)

Ordinanza sui miglioramenti strutturali nell’agricoltura (Ordinanza sui miglioramenti strutturali, OMSt)

Modifica del 12 gennaio 2000

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sui miglioramenti strutturali è modificata come segue:

Art. 9 Aziende in affitto 1 Gli affittuari di aziende appartenenti a persone fisiche le quali hanno un reddito e una sostanza che non superano i limiti di cui all’articolo 7 ricevono: a. un aiuto agli investimenti, purché sia stato stipulato un diritto di superficie di almeno venti anni e sia stato concluso un contratto di affitto di uguale du- rata per il resto dell’azienda; b. un credito di investimento, purché il contratto di affitto sia annotato nel regi- stro fondiario per la durata del credito e il proprietario si porti garante del credito impegnando l’oggetto del contratto d’affitto come pegno immobilia- re. 2 Gli affittuari di aziende appartenenti a persone diverse da quelle di cui al capover- so 1 ricevono un aiuto agli investimenti se un diritto di superficie distinto e perma- nente è stabilito per almeno 50 anni e se è stato concluso un contratto di affitto agri- colo di uguale durata per il resto dell’azienda. Il contratto di affitto deve essere annotato nel registro fondiario.

3 Un aiuto agli investimenti è concesso conformente ai capoversi 1 e 2 purché

l’azienda sia ben strutturata, offra buone prospettive e assicuri un reddito agricolo adeguato a una famiglia contadina.

Art. 20 cpv. 2 2 Nel caso di migliorie fondiarie per rimuovere danni particolarmente gravi causati da avvenimenti naturali e per i provvedimenti di cui all’articolo 14 capoverso 1 let- tera h, la prestazione cantonale minima in virtù del capoverso 1 può essere ridotta nel singolo caso dall’Ufficio federale.

1 RS 913.1

382 1999-6367

Ordinanza sui miglioramenti strutturali RU 2000

Art. 31 cpv. 2 secondo periodo e cpv. 3 Concerne soltanto il testo francese.

Art. 43 cpv. 6 6 I pescatori e piscicoltori che esercitano la professione a titolo principale ricevono un aiuto iniziale unico di 50 000 franchi quando rilevano un’azienda in affitto o in proprietà.

Titolo prima dell’art. 63 Capitolo 4: Disposizioni finali

II La presente modifica entra in vigore il 1° marzo 2000.

12 gennaio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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