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AS 2001 3396

Ordinanza dell'Ufficio federale delle comunicazioni sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni

Ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni

Modifica del 7 novembre 2001

L’Ufficio federale delle comunicazioni ordina:

I L’ordinanza dell’Ufficio federale delle comunicazioni del 22 dicembre 19971 sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni è modificata come segue:

Art. 6 lett. b, d ed e Le tasse ammontano a: b. esame pratico: 75 franchi; d. materia teorica «Procedure GMDSS, stabilimento della comunicazione e svolgimento del traffico in radiotelefonia»: 35 franchi; e. materia teorica «Trasmissione e ricezione di messaggi GMDSS»: 35 franchi.

Art. 7 cpv. 1 lett. d ed e

1 Le tasse per l’esame completo ammontano a:

d. materia teorica «Procedure GMDSS, stabilimento della comunicazione e svolgimento del traffico in radiotelefonia»: 35 franchi; e. materia teorica «Trasmissione e ricezione di messaggi GMDSS»: 35 franchi.

II La presente modifica entra in vigore il 1° dicembre 2001.

7 novembre 2001 Ufficio federale delle comunicazioni: Marc Furrer

1 RS 784.106.11

3396 2001-1855

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