AS 2002 3325
Ordinanza del DFI concernente gli indici del livello dei prezzi ed i premi minimi 2002 per il diritto alla riduzione dei premi nella Comunità europea, in Islanda e in Norvegia
Ordinanza del DFI concernente gli indici del livello dei prezzi ed i premi minimi 2002 per il diritto alla riduzione dei premi nella Comunità europea, in Islanda e in Norvegia
del 4 settembre 2002
Il Dipartimento federale dell’interno, visti gli articoli 6, 7 e 19 dell’ordinanza del 3 luglio 20011 sulla riduzione dei premi nell’assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia (ORPMCE), ordina:
Art. 1 Per il calcolo del reddito determinante sono applicabili ai singoli Stati membri della Comunità europea, all’Islanda ed alla Norvegia i seguenti indici del livello dei prez- zi (fattori di conversione):
Stato Indici del livello dei prezzi in fr. Valore di riferimento: Svizzera 100
Austria 73 Belgio 73 Danimarca 87 Finlandia 86 Francia 74 Germania 74 Gran Bretagna 84 Grecia 58 Irlanda 79 Islanda 79 Italia 62 Lussemburgo 71 Norvegia 94 Paesi Bassi 71 Portogallo 54 Spagna 61 Svezia 82
RS 832.112.51 1 RS 832.112.5
2002-1967 3325
Diritto alla riduzione dei premi nella Comunità europea, in Islanda e in Norvegia RU 2002
Art. 2 Per il calcolo del diritto alla riduzione dei premi nei singoli Stati membri della Co- munità europea, in Islanda e in Norvegia sono determinanti i seguenti premi:
Stato Premio per Premio per Premio per adulti giovani adulti bambini
Austria 185.– 139.– 58.– Belgio 210.– 159.– 63.– Danimarca 115.– 86.– 29.– Finlandia 228.– 159.– 68.– Francia 271.– 204.– 83.– Germania 229.– 187.– 40.– Gran Bretagna 239.– 159.– 68.– Grecia 121.– 76.– 30.– Irlanda 204.– 153.– 62.– Islanda 228.– 171.– 69.– Italia 245.– 167.– 62.– Lussemburgo 239.– 159.– 68.– Norvegia 193.– 145.– 59.– Paesi Bassi 248.– 168.– 71.– Portogallo 112.– 84.– 35.– Spagna 135.– 101.– 41.– Svezia 184.– 122.– 52.–
Art. 3 La presente ordinanza entra in vigore retroattivamente il 1° giugno 2002 con effetto fino al 31 dicembre 2002.
4 settembre 2002 Dipartimento federale dell’interno: Ruth Dreifuss