AS 2002 3632
Ordinanza dell'Assemblea federale che modifica il decreto federale concernente la legge sulle indennità parlamentari
Ordinanza dell’Assemblea federale che modifica il decreto federale concernente la legge sulle indennità parlamentari
del 21 giugno 2002
L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 24 gennaio 20021; visto il parere del Consiglio federale del 27 febbraio 20022, decreta:
I Il decreto federale del 18 marzo 19883 concernente la legge sulle indennità parla- mentari è modificato come segue:
Titolo Ordinanza dell’Assemblea federale concernente la legge sulle indennità parlamentari
Art. 1 e 2 Abrogati
Art. 3 Indennità per vitto e pernottamento 1 L’indennità per il vitto è di 85 franchi il giorno e quella di pernottamento di
160 franchi.
2 L’indennità di pernottamento è versata per ogni pernottamento tra due giorni di seduta consecutivi. Non è versata se il parlamentare abita in un raggio di 25 chilo- metri (distanza con un mezzo di trasporto pubblico). 3 Per le attività all’estero, l’indennità per il vitto e quella di pernottamento ammon- tano complessivamente a 350 franchi il giorno. La Delegazione amministrativa del- l’Assemblea federale può stabilire indennità più elevate: a. per singoli Paesi e città, se le circostanze lo richiedono; b. in singoli casi motivati, su presentazione dei giustificativi.
3632 2002-0238
Decreto federale concernente la legge sulle indennità parlamentari. OAF RU 2002
Art. 4 Indennità per spese di viaggio 1 Quale contributo forfettario a copertura delle spese di viaggio all’interno del Paese il parlamentare riceve: a. un abbonamento generale di 1a classe delle imprese svizzere di trasporto; oppure b. un importo corrispondente al prezzo pagato dalla Confederazione per l’ab- bonamento generale.
2 Al parlamentare che viaggia con il proprio veicolo a motore sono rimborsate le
tasse di parcheggio. La Confederazione copre i danni causati al veicolo durante le trasferte. 3 In casi speciali, la Confederazione può versare ai parlamentari un contributo sup- plementare a copertura delle spese di viaggio effettive, in particolare per i voli di linea interni da e per Berna. La concessione e l’importo di tale contributo sono deci- si dalla Delegazione amministrativa dell’Assemblea federale. 4 La Confederazione procura i biglietti necessari per i viaggi effettuati per partecipa- re a manifestazioni all’estero. Se il parlamentare organizza il viaggio individual- mente, la Confederazione gli rimborsa le seguenti spese: a. per i viaggi che possono essere effettuati con un volo di linea: la metà del prezzo pagato dalla Confederazione per un biglietto d’aereo in business class; b. per gli altri viaggi: il prezzo di un biglietto ferroviario di prima classe a par- tire dalla frontiera svizzera.
Art. 5 Disposizioni comuni per la diaria e per le indennità per il vitto, il pernottamento e le spese di viaggio nonché per l’indennità di percorso 1 Il parlamentare che, senza esserne stato incaricato dall’Ufficio o da una commis- sione, partecipa, su invito di un’autorità federale, a un congresso o a un’altra mani- festazione da questa organizzata, ha diritto a un’indennità per il vitto, il pernotta- mento e le spese di viaggio nonché all’indennità di percorso, ma non alla diaria. 2 L’indennità per il vitto, il pernottamento e le spese di viaggio non è versata se la Confederazione mette a disposizione mezzi di trasporto nonché vitto e alloggio. Non sono tuttavia conteggiati i pasti offerti occasionalmente dalla Confederazione.
Art. 6 Indennità di percorso 1 L’indennità di percorso consta di due terzi di risarcimento spese e un terzo di ri- sarcimento per perdita di guadagno. È versata sotto forma di importo forfettario per singolo viaggio. 2 Questo importo è calcolato di regola una volta per legislatura in base alla durata del viaggio effettuato mediante i mezzi di trasporto pubblici. 3 L’indennità di percorso ammonta a 20 franchi per ogni quarto d’ora di viaggio tra il domicilio e Berna che superi la durata di un’ora e mezzo.
Decreto federale concernente la legge sulle indennità parlamentari. OAF RU 2002
4 La Delegazione amministrativa dell’Assemblea federale approva le indennità di
percorso calcolate dai Servizi del Parlamento e decide nei casi particolari.
Art. 12 Restrizioni 1 Le retribuzioni, le indennità e i contributi di cui agli articoli 2 e 3a della legge del
18 marzo 19884 sulle indennità parlamentari e agli articoli 7, 9 e 10 della presente ordinanza sono proporzionalmente aumentate o ridotte in caso di entrata in funzione o di dimissioni nel corso dell’anno parlamentare. 2 Le retribuzioni e le indennità sono adeguatamente ridotte se il parlamentare non
partecipa ai lavori consiliari e commissionali per un trimestre o più e la sua assenza non è dovuta a malattia o infortunio.
Art. 13 Referendum e entrata in vigore 1 Il presente decreto5, di obbligatorietà generale, non sottostà al referendum in virtù dell’articolo 14 capoverso 1 della legge del 18 marzo 19886 sulle indennità parla- mentari. 2 Esso entra in vigore simultaneamente alla legge del 18 marzo 19887 sulle indennità parlamentari.
II La presente ordinanza dell’Assemblea federale entra in vigore lo stesso giorno della modifica del 21 giugno 20028 della legge sulle indennità parlamentari.
Consiglio nazionale, 21 giugno 2002 Consiglio degli Stati, 21 giugno 2002 La presidente: Liliane Maury Pasquier Il presidente: Anton Cottier Il segretario: Christophe Thomann Il segretario: Christoph Lanz
4 RS 171.21; RU 2002 3629
5 Oggi: ordinanza dell’Assemblea federale (art. 163 cpv. 1 Cost., RS 101).
6 RS 171.21; RU 2002 3629
7 Questa legge è entrata in vigore il 1° luglio 1988.
8 La presente ordinanza dell’Assemblea federale entra in vigore 1° dicembre 2002
(RU 2002 3629).