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AS 2002 3837

Trattato sulla Carta dell'energia

Trattato del 17 dicembre 1994 sulla Carta dell’energia

RS 0.730.0; RU 1998 2734

I

Campo di applicazione del Trattato il 30 aprile 2002, complemento1 Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Belgio 8 maggio 1998 6 agosto 1998 Bosnia e Erzegovina 17 maggio 2001 16 agosto 2001 Estonia 4 maggio 1998 2 agosto 1998 Francia 28 settembre 1999 27 dicembre 1999 Irlanda 15 aprile 1999 14 luglio 1999 Lituania 14 settembre 1998 13 dicembre 1998 Malta 10 giugno 2001 9 settembre 2001 Mongolia 19 novembre 1999 A 17 febbraio 2000 Polonia* 24 aprile 2001 23 luglio 2001 Turchia 5 aprile 2001 4 luglio 2001 Ucraina 29 ottobre 1998 27 gennaio 1999 * Dichiarazioni vedi qui appresso

II

Dichiarazioni Polonia Conformemente alle disposizioni dell’articolo 26 paragrafo 3 lettera b (ii) del Trat- tato: «La Repubblica di Polonia ha deciso d’essere inclusa nell’allegato ID della Carta e di conseguenza di non autorizzare incondizionatamente il deferimento di una con- troversia tra un investitore estero e la Repubblica di Polonia all’arbitrato inter- nazionale o alla conciliazione internazionale qualora la controversia sia già stata sottoposta a una corte competente o a un tribunale amministrativo polacco, o a una procedura d’arbitrato precedentemente pattuita al fine di dirimere la controversia. La posizione di cui sopra poggia sul principio volto ad evitare che due sentenze vengano pronunciate in merito a una stessa controversia. Nell’ambito del Codice

1 Completa quello in RU 1998 2808.

2002-0967 3837

Carta dell’energia. Trattato RU 2002

polacco di procedura civile (CPC), la citazione in giudizio di prima istanza esclude la possibilità di ricerca di una protezione legale in un altro procedimento o per mez- zo di un’altra azione. Secondo l’articolo 203 CPC, la citazione in giudizio può esse- re revocata senza il consenso della persona citata a comparire prima dell’inizio delle udienze, salvo che la revoca non sottostia alla condizione di rinuncia reciproca a qualsivoglia pretesa. In questo caso, la revoca della citazione è possibile fino alla pronuncia della sentenza. L’articolo 7111 CPC dispone che una sentenza o una de- cisione emessa da una corte arbitrale ha giuridicamente lo stesso valore di una sen- tenza del tribunale appena questo ne riconosce il giudicato. Una siffatta decisione arbitrale è definitiva e preclude quindi qualsiasi prossibilità di procedimento in ap- pello. L’articolo 1105, secondo comma CPC prevede la possibilità di escludere per mutuo accordo la giurisdizione dei tribunali polacchi in favore di una corte arbitrale all’estero. Tuttavia, secondo il terzo comma di questo articolo, il tribunale polacco deve tener conto di un tale accordo vertente su una corte arbitrale estera soltanto se il convenuto presenta una comparsa di risposta debitamente giustificata vertente sul merito della causa. Inoltre, la Polonia è parte alla Convenzione di Nuova York del 10 giugno 1958 sul riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali estere.»