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AS 2002 4311

Ordinanza concernente il sostegno della promozione dello smercio di prodotti agricoli (Ordinanza sulla promozione dello smercio)

Ordinanza concernente il sostegno della promozione dello smercio di prodotti agricoli (Ordinanza sulla promozione dello smercio)

Modifica del 30 ottobre 2002

Il Consiglio federale svizzero ordina:

I L’ordinanza del 7 dicembre 19981 sulla promozione dello smercio è modificata co- me segue:

Art. 1 cpv. 2 e 5 2 Dei mezzi disponibili nell’ambito dei crediti stanziati è per principio a disposi- zione: a. il 5 per cento per la promozione dello smercio a livello regionale; b. il 5 per cento per le pubbliche relazioni per l’agricoltura svizzera a livello nazionale. 5 I provvedimenti e gli strumenti di comunicazione, che possono essere finanziati anche senza alcun intervento esterno, non vengono sostenuti.

Art. 5 cpv. 3 lett. g

3 I richiedenti specificano che:

g. almeno il 50 per cento dei costi computabili relativi al progetto possono es- sere coperti con mezzi finanziari propri. Sono salve le disposizioni dell’articolo 3 capoversi 3 e 4. In particolare non sono considerati mezzi fi- nanziari propri gli introiti derivati dal progetto finanziato nonché la sponso- rizzazione di prestazioni di beni e servizi.

Art.7 cpv. 2

2 La base dell’analisi del portafoglio è formata:

a. dalla valutazione dell’attrattiva dei SPM per i provvedimenti di promozione dello smercio; b. dalla valutazione della competitività dei singoli SPM.

1 RS 916.010

2002-2196 4311

Ordinanza sulla promozione dello smercio RU 2002

Art. 8 cpv. 5 5 Se le domande inoltrate superano i mezzi a disposizione di un SPM, l’Ufficio fede- rale decide applicando segnatamente i seguenti criteri: a. lo sfruttamento delle sinergie con altri provvedimenti promossi nell’ambito della presente ordinanza; b. il successo di precedenti progetti dello stesso raggruppamento; c. gli altri provvedimenti previsti all’interno del marketing mix.

Art. 10 cpv. 1 1 La Confederazione può inoltre accordare aiuti finanziari per sostenere progetti collettivi non legati ai prodotti di persone giuridiche o fisiche, qualora i provvedi- menti previsti siano nell’interesse generale dell’agricoltura, nei seguenti settori: a. pubbliche relazioni per l’agricoltura svizzera; b. partecipazione comune a fiere; c. ricerca di mercato comune.

Art. 12 cpv. 1

1 Le domande devono essere inoltrate all’Ufficio federale entro il 31 maggio

dell’anno precedente la realizzazione del progetto. Devono contenere una descrizio- ne del progetto, un preventivo e un piano di finanziamento.

Art. 14 cpv. 1 1 In base alla valutazione, l’Ufficio federale decide ogni anno entro il 30 novembre in merito alla concessione di aiuti finanziari.

II La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2003.

30 ottobre 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

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