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AS 2002 949

Codice delle obbligazioni

Codice delle obbligazioni (Della contabilità commerciale)

Modifica del 22 dicembre 1999

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 31 marzo 1999 1, decreta:

I Il Titolo trentesimosecondo del Codice delle obbligazioni2 è modificato come segue:

Art. 957 A. Obbligo di 1 Chi ha l’obbligo di far iscrivere la propria ditta nel registro di commer- tenere e conser- vare i libri di cio deve tenere e conservare regolarmente i libri che sono richiesti dalla commercio natura e dall’estensione della sua azienda e dai quali si possono rilevare lo stato patrimoniale di questa, i rapporti di debito e di credito derivanti dal corso degli affari e il risultato dei singoli esercizi annuali.

2 I libri, i documenti contabili e la corrispondenza d’affari possono

essere tenuti e conservati per scritto, su supporto elettronico o in modo analogo, sempreché sia garantita la concordanza con i fatti aziendali cui si riferiscono.

3 Il conto d’esercizio e il bilancio devono essere conservati per scritto

e muniti di firma. Gli altri libri di commercio, i documenti contabili e la corrispondenza d’affari possono anche essere conservati su sup- porto elettronico o in modo analogo, sempreché possano essere resi leggibili in ogni momento. 4I libri di commercio, i documenti contabili e la corrispondenza d’affari conservati su supporto elettronico o in modo analogo hanno la stessa forza probante di quelli leggibili senza mezzi ausiliari.

5 Il Consiglio federale può precisare le condizioni.

Art. 961 III. Firma Il conto d’esercizio e il bilancio devono essere sottoscritti dal titolare della ditta o, dato il caso, da tutti i soci personalmente responsabili; nelle società anonime o in accomandita per azioni o a garanzia limi- tata o cooperative, essi devono essere sottoscritti dalle persone cui è affidata la gestione.

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Contabilità commerciale RU 2002

Art. 962 C. Durata 1 I libri di commercio, i documenti contabili e la corrispondenza d’af- dell’obbligo di conservare fari devono essere conservati per dieci anni.

2 Il termine di conservazione decorre dalla fine dell’esercizio annuale

nel quale sono state fatte le ultime iscrizioni, sono stati stesi i docu- menti contabili ed è stata ricevuta o spedita la corrispondenza d’affari.

Art. 963 D. Obbligo di 1 Chi ha l’obbligo di tenere libri di commercio può, nelle controversie edizione concernenti l’azienda, essere obbligato a produrre detti libri, i docu- menti contabili e la corrispondenza d’affari, in quanto sia giustificato un interesse degno di protezione e il giudice reputi l’edizione necessa- ria ai fini della prova.

2 Se i libri di commercio, i documenti contabili o la corrispondenza

d’affari sono conservati su supporto elettronico o in modo analogo, il giudice o l’autorità autorizzata a chiederne l’edizione in virtù del di- ritto pubblico può ordinare che:

1. siano prodotti in modo da essere leggibili senza mezzi ausi-

liari; o

2. siano resi disponibili i mezzi atti a renderli leggibili.

Art. 964 Abrogato

II Modifica di altre leggi federali

1. La legge federale del 14 dicembre 19903 sull’imposta federale diretta è

modificata come segue:

Ingresso visti gli articoli 41ter e 42quinquies della Costituzione federale4, ...

3 RS 642.11 4 Queste disposizioni corrispondono agli articoli 128 e 129 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101).

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Art. 126 cpv. 3 3 Le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono conservare per dieci anni i libri di commercio e le distinte di cui all’articolo 125 capoverso 2 nonché gli altri giustificativi relativi alla loro attività. Le modalità secondo cui devono essere tenuti, conservati e prodotti tali documenti sono disciplinate dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni5 (art. 957 e 963 cpv. 2).

2. La legge federale del 14 dicembre 19906 sull’armonizzazione delle imposte diret- te dei Cantoni e dei Comuni è modificata come segue:

Ingresso visto l’articolo 42quinquies della Costituzione federale7, ...

Art. 42 cpv. 3 secondo periodo 3 ... Le modalità secondo cui devono essere tenuti, conservati e prodotti tali docu- menti sono disciplinate dalle disposizioni del Codice delle obbligazioni8 (art. 957 e 963 cpv. 2).

III Referendum ed entrata in vigore

1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 22 dicembre 1999 Consiglio degli Stati, 22 dicembre 1999 Il presidente: Seiler Il presidente: Schmid Carlo Il segretario: Anliker Il segretario: Lanz

5 RS 220; RU 2002 949 6 RS 642.14 7 Questa disposizione corrisponde all’articolo 129 della Costituzione federale del 18 aprile 1999 (RS 101). 8 RS 220; RU 2002 949

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Referendum inutilizzato ed entrata in vigore 1 Il termine di referendum per la presente legge è scaduto inutilizzato il 20 aprile 2000.9

2 La presente legge entra in vigore il 1° giugno 2002.

24 aprile 2002 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Kaspar Villiger La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

9 FF 2000 61

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