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AS 2003 287

Ordinanza sul commercio internazionale di diamanti grezzi

Ordinanza sul commercio internazionale di diamanti grezzi (Ordinanza sui diamanti)

Modifica del 20 gennaio 2003

Il Dipartimento federale dell’economia, visto l’articolo 16 della legge federale del 22 marzo 20021 sull’applicazione di sanzioni internazionali, ordina:

I L’allegato dell’ordinanza del 29 novembre 20022 sui diamanti è sostituito dalla nuova versione qui annessa.

II La presente modifica entra in vigore il 21 gennaio 2003.

20 gennaio 2003 Dipartimento federale dell’economia: Joseph Deiss

Allegato (art. 2 lett. b)

Elenco dei partecipanti

Angola Mauritius Armenia* Messico Australia Namibia Botswana Norvegia Brasile Repubblica del Centrafrica* Burkina Faso Repubblica democratica del Congo Canada Repubblica di Corea Cina Russia Comunità europea Sierra Leone Costa d’Avorio Sri Lanka* Emirati arabi uniti Stati Uniti d’America Filippine Sudafrica Gabon Svizzera Ghana Swaziland Giappone* Thailandia* Guinea Tanzania India Ucraina* Israele Vietnam* Laos* Zimbabwe Lesotho * Nuovi partecipanti dal 21 gennaio 2003.

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