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AS 2003 3435

Decreto federale concernente due Accordi di riassicurazione in materia di garanzia dei rischi delle esportazioni, l'uno fra la Svizzera e la Spagna, l'altro fra la Svizzera e l'Italia

Decreto federale concernente due Accordi di riassicurazione in materia di garanzia dei rischi delle esportazioni, l’uno fra la Svizzera e la Spagna, l’altro fra la Svizzera e l’Italia

del 19 marzo 2003

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale1; visto il messaggio allegato al rapporto del 15 gennaio 20032 sulla politica economica esterna 2002, decreta:

Art. 1

1 L’Accordo di riassicurazione reciproca concluso tra la Compañia Española de

Seguros de Crédito a la Exportación, Madrid, che agisce per conto dello Stato spagnolo, e l’Ufficio di garanzia dei rischi delle esportazioni, Zurigo, che agisce per la Confederazione Svizzera, è approvato. 2 L’Accordo di riassicurazione reciproca concluso tra l’Istituto per i Servizi Assicu- rativi del Commercio Estero, Roma, e l’Ufficio di garanzia dei rischi delle esporta- zioni, Zurigo, che agisce per la Confederazione Svizzera, è approvato. 3 Il Consiglio federale è autorizzato a ratificare gli Accordi e a metterli in vigore.

Art. 2 Il presente decreto non sottostà al referendum.

Consiglio degli Stati, 6 marzo 2003 Consiglio nazionale, 19 marzo 2003 Il presidente: Gian-Reto Plattner Il presidente: Yves Christen Il segretario: Christoph Lanz Il segretario: Christophe Thomann

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