AS 2003 4001
Ordinanza sui servizi d'informazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Ordinanza sui servizi d'informazione del DDPS, OSINF)
Ordinanza sui servizi d’informazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (Ordinanza sui servizi d’informazione del DDPS, OSINF)
del 26 settembre 2003
Il Consiglio federale svizzero, visto l’articolo 99 capoverso 3 della legge militare del 3 febbraio 19951, ordina:
Art. 1 Servizi d’informazione del DDPS I servizi d’informazione del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) sono: a. il Servizio informazioni strategico (SIS); b. il Servizio informazioni militare (SIM); c. il Servizio informazioni delle Forze aeree (SIFA).
Art. 2 Servizio informazioni strategico
1 Il SIS assicura in permanenza il servizio informazioni concernente l’estero.
2 In stretta collaborazione con altri organi federali, raccoglie, all’attenzione della direzione politica e militare, le informazioni concernenti l’estero rilevanti per la sicurezza della Confederazione, le valuta e le diffonde.
3 La Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza assegna al SIS la sua
missione fondamentale.
Art. 3 Servizio informazioni militare 1 Il SIM assicura il servizio informazioni concernente l’esercito. Esso pianifica e dirige la rete informativa integrata militare in occasione di tutti gli impieghi dell’esercito in Svizzera e all’estero. 2 Le attività del SIM sono svolte nell’ambito della rete informativa integrata e in stretta collaborazione con organi della Confederazione e dei Cantoni, all’attenzione della condotta dell’esercito, della truppa nonché delle autorità e degli organi di comando nazionali, cantonali ed eventualmente multinazionali responsabili.
RS 510.291 1 RS 510.10; RU 2003 3957
2003-0485 4001
Ordinanza sui servizi d’informazione RU 2003
Art. 4 Servizio informazioni delle Forze aeree 1 Il SIFA assicura, in collaborazione con organi della Confederazione e dei Cantoni, il servizio informazioni per gli impieghi delle Forze aeree e per la loro pianificazio- ne. 2 Esso valuta la situazione aerea e tutti gli aspetti dell’utilizzo militare dello spazio aereo in Svizzera e all’estero all’attenzione delle Forze aeree, del SIM e del SIS.
Art. 5 Collaborazione tra i servizi d’informazione 1 I servizi d’informazione del DDPS e del Dipartimento federale di giustizia e poli- zia concordano una regolamentazione della collaborazione che è sottoposta per approvazione ai capi dei Dipartimenti.
2 I servizi d’informazione del DDPS concordano una regolamentazione della colla-
borazione che è sottoposta per approvazione al capo del DDPS.
Art. 6 Collaborazione tra gli organi informativi della truppa in servizio d’appoggio o in servizio di promovimento della pace e gli organi civili In occasione di impieghi dell’esercito in servizio d’appoggio o in servizio di promo- vimento della pace, il capo dell’esercito disciplina caso per caso le modalità della collaborazione tra gli organi informativi della truppa e gli organi civili in Svizzera e all’estero.
Art. 7 Collaborazione con i servizi d’informazione esteri
1 L’avvio di contatti regolari con i servizi d’informazione esteri necessita del
consenso del Consiglio federale. 2 Il SIS è responsabile di tutte le relazioni tra gli organi amministrativi del DDPS e i servizi d’informazione esteri. Esso coordina i contatti. 3 Il SIS assicura i collegamenti necessari con i servizi d’informazione esteri. Esso può scambiare informazioni, sempreché ciò sia necessario nell’interesse della Confederazione e sia imposto dalla legge o da un trattato internazionale. 4 Nel quadro di operazioni multinazionali, gli organi informativi della truppa colla- borano sul posto con i loro partner internazionali conformemente alle istruzioni tecniche del SIM.
Art. 8 Obbligo dei servizi di informare 1 I servizi dell’amministrazione federale trasmettono al SIS le informazioni impor- tanti in materia di politica di sicurezza concernenti l’estero, nella misura in cui: a. le informazioni sono importanti per la sicurezza della Confederazione, per la situazione in materia di sicurezza nel contesto strategico o per gli interessi della Svizzera all’estero; b. la trasmissione è compatibile con la legge e i trattati internazionali; e
Ordinanza sui servizi d’informazione RU 2003
c. le informazioni non provengono dalle attività di servizi che si occupano dell’aiuto umanitario o dell’aiuto all’estero. 2 I servizi della Confederazione e dei Cantoni comunicano al SIM e al SIFA qualsia- si informazione di cui quest’ultimi hanno bisogno per l’adempimento dei loro compiti e relativa al loro settore d’interesse.
Art. 9 Trattamento dei dati personali 1 Il SIS può trattare i dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione e i profili della personalità: a. per proteggere i suoi collaboratori, nonché siti, infrastrutture e fonti da attività che minacciano la sicurezza o dalle attività dei servizi segreti; b. per verificare gli accessi alle informazioni necessari per lo svolgimento dei compiti; c. in occasione di avvenimenti all’estero rilevanti per la Confederazione dal punto di vista della politica di sicurezza. 2 Il SIM e il SIFA possono trattare i dati personali, compresi quelli degni di partico- lare protezione e i profili della personalità, necessari in vista di un impiego dell’esercito: a. per proteggere i militari, i propri collaboratori, la propria infrastruttura e le proprie fonti da attività che minacciano la sicurezza o dalle attività dei servi- zi segreti; b. per verificare gli accessi alle informazioni necessari per lo svolgimento dei compiti. 3 Le collezioni di dati tenute dai servizi d’informazione non sono menzionate nel registro delle collezioni di dati secondo l’articolo 11 della legge federale del 19 giugno 19922 sulla protezione dei dati, nella misura in cui la raccolta di informa- zioni ne risulterebbe compromessa. I servizi d’informazione informano in generale su queste collezioni l’Incaricato federale della protezione dei dati. 4 I servizi d’informazione del DDPS e gli organi civili della Confederazione e dei Cantoni possono, occasionalmente, scambiarsi dati personali, o eventualmente renderli noti ad autorità e organi di comando multinazionali, nella misura in cui ciò è necessario per l’adempimento di un compito stabilito dalla legge.
Art. 10 Protezione e sicurezza Per assicurare la protezione di persone, informazioni, fonti e opere nel loro ambito d’attività, i servizi d’informazione possono prendere misure di protezione e di sicu- rezza particolari.
2 RS 235.1
Ordinanza sui servizi d’informazione RU 2003
Art. 11 Protezione delle fonti
1 Sono fonti informative segnatamente le persone che trasmettono informazioni
sensibili, i servizi d’informazione in Svizzera e all’estero, nonché l’esplorazione dei segnali. 2 La protezione delle fonti è adeguata alle esigenze in materia di protezione. Le fonti particolarmente degne di protezione, quali le persone che trasmettono informazioni sensibili, vanno protette integralmente per quanto riguarda l’identità, l’ubicazione, l’infrastruttura, gli accessi e le missioni. 3 Oltre alle fonti, vanno protette la natura e l’intensità dei rapporti con quest’ultime, i mezzi di collegamento impiegati, i metodi, i mezzi e i risultati della raccolta di informazioni, nonché le persone di contatto.
Art. 12 Archiviazione 1 I servizi d’informazione del DDPS sono soggetti alla legislazione in materia di archiviazione. I documenti non più necessari sono offerti all’Archivio federale. I documenti considerati senza valore archivistico dall’Archivio federale possono essere distrutti. 2 I documenti classificati provenienti da contatti diretti con servizi esteri e dalla raccolta operativa non sono offerti, ma sono conservati internamente d’intesa con l’Archivio federale.
Art. 13 Informazione Il capo del DDPS informa regolarmente il Consiglio federale sulle attività dei servizi d’informazione.
Art. 14 Disposizioni finali
1 L’ordinanza del 4 dicembre 20003 sul servizio informazioni è abrogata.
2 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.
26 settembre 2003 In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz
3 RU 2001 124