AS 2003 4259
Ordinanza del DFGP sulle tasse per estratti del casellario giudiziale a persone private
Ordinanza del DFGP sulle tasse per estratti del casellario giudiziale a persone private
del 15 ottobre 2003
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia, visto l’articolo 26 capoverso 2 dell’ordinanza del 1° dicembre 19991 sul casellario giudiziale informatizzato, ordina :
Art. 1 La tassa per la stesura di un estratto del casellario giudiziale è di 20 franchi. Se più estratti concernenti la stessa persona sono chiesti contemporaneamente, la tassa di
20 franchi è riscossa per ciascun estratto.
Art. 2 L’ordinanza del 3 marzo 19822 sull’aumento delle tasse del casellario giudiziale è abrogata.
Art. 3 La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2004.
15 ottobre 2003 Dipartimento federale di giustizia e polizia: Ruth Metzler-Arnold
RS 331.1 1 RS 331 2 RU 1982 662
2003-1197 4259
Tasse per estratti del casellario giudiziale a persone private. O del DFGP RU 2003