AS 2003 707
Scambio di note tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein relativo all'applicazione delle normative in materia di pubblicità e sponsorizzazione nel settore radiotelevisivo
Scambio di note del 15 marzo 1999 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein relativo all’applicazione delle normative in materia di pubblicità e sponsorizzazione nel settore radiotelevisivo
Applicato provvisoriamente dal 1° aprile 1999 Entrato in vigore definitivamente mediante scambio di note il 23 aprile 1999
Traduzione1 Dipartimento federale degli affari esteri Berna, 15 marzo 1999
Ambasciata del Principato del Liechtenstein Berna
Il Dipartimento federale degli affari esteri presenta i suoi complimenti all’Amba- sciata del Principato del Liechtenstein e ha l’onore di confermare la ricevuta della sua nota del 15 marzo 1999, del tenore seguente:
«Con riferimento all’intesa reciproca, menzionata nel paragrafo 4 dello scambio di note del 4 marzo 19992 relativo all’abrogazione della Convenzione sulle poste e le telecomunicazioni3 e riguardante l’applicazione delle normative in materia di pub- blicità e di sponsorizzazione nel settore radiotelevisivo, e considerando che, anche in seguito all’abrogazione della Convenzione sulle poste e le telecomunicazioni, permangono in entrambi i Paesi le condizioni quadro unitarie relative ai settori pub- blicità e sponsorizzazione, l’Ambasciata del Principato del Liechtenstein ha l’onore di proporre al Dipartimento federale degli affari esteri quanto segue: Nel settore radiotelevisivo sono applicate nelle relazioni reciproche tra la Svizzera e il Principato del Liechtenstein le normative in materia di pubblicità e sponsorizza- zione della Convenzione europea del 5 maggio 19894 sulla televisione transfronta- liera (articoli 11–18) sia nel settore televisivo, sia, mutatis mutandis, nel settore radiofonico. Tale regolamentazione ha durata illimitata e può essere abrogata dalle due parti con un preavviso di tre mesi. In caso di approvazione di quanto precede da parte del Consiglio federale svizzero, la presente nota e la risposta da parte svizzera costituiscono un accordo tra i due Governi.
RS 0.784.409.514.1
1 Dal testo originale tedesco (AS 2003 707).
2 RU 2003 684 3 RU 1979 25, 1995 3843, 1998 2533, 2003 684 4 RS 0.784.405
2002-2110 707
Normative in materia di pubblicità e sponsorizzazione nel settore radiotelevisivo. RU 2003 Scambio di note con il Liechtenstein
Il presente accordo è applicato provvisoriamente dal 1° aprile 1999. Esso entrerà in vigore non appena le parti si saranno comunicate la conclusione dei procedimenti di diritto interno necessari alla sua entrata in vigore. L’Ambasciata del Principato del Liechtenstein coglie l’occasione per esprimere al Dipartimento federale degli affari esteri la sua massima stima.»
Il Dipartimento federale degli affari esteri ha l’onore di comunicare al Governo del Principato del Liechtenstein il benestare del Consiglio federale svizzero su quanto precedentemente indicato e coglie l’occasione per rinnovare all’Ambasciata del Principato del Liechtenstein i sensi della sua alta considerazione.