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AS 2004 3007

Ordinanza dell'Assemblea federale concernente le domande di crediti d'impegno per acquisti di fondi o per costruzioni

Ordinanza dell’Assemblea federale concernente le domande di crediti d’impegno per acquisti di fondi o per costruzioni

del 18 giugno 2004

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l’articolo 27 capoverso 1 della legge federale del 6 ottobre 19891 sulle finanze della Confederazione; visto il messaggio del Consiglio federale del 5 dicembre 20032, decreta:

Art. 1 1 Le domande di crediti d’impegno per l’acquisto di fondi o per costruzioni, eccet- tuate quelle per il settore dei PF, devono essere illustrate singolarmente e sottoposte alle Camere federali con un messaggio speciale del Consiglio federale se la spesa globale a carico della Confederazione supera presumibilmente i 10 milioni di franchi per progetto. 2 Se la spesa globale non supera i 10 milioni di franchi, il credito può essere chiesto in sede di preventivo o con un’aggiunta al medesimo, senza messaggio speciale. Questa procedura si applica anche ai progetti tenuti segreti nell’interesse della difesa nazionale.

Art. 2 Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione.

Art. 3 Il decreto federale del 6 ottobre 19893 concernente le domande di crediti d’opera per acquisti di fondi o per costruzioni è abrogato.

RS 611.051 3 RU 1990 1013

2003-2295 3007

Domande di crediti d’impegno per acquisti di fondi o per costruzioni. OAF RU 2004

Art. 4 La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2004.

Consiglio nazionale, 18 giugno 2004 Consiglio degli Stati, 18 giugno 2004 Il presidente: Max Binder Il presidente: Fritz Schiesser Il segretario: Ueli Anliker Il segretario: Christoph Lanz

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