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AS 2004 3293

Scambio di note del 29 aprile 1988 tra la Svizzera e la Cina concernente le formalità dei visti per il personale delle compagnie aeree

Scambio di note del 29 aprile 1988 tra la Svizzera e la Cina concernente le formalità dei visti per il personale delle compagnie aeree

RS 0.748.127.192.491; RU 1988 1156

Emendamento dello scambio di note Entrato in vigore il 10 giugno 2002

Traduzione1

Ministero degli Affari Beijing, 10 giugno 2002 esteri della Repubblica Popolare di Cina

Ambasciata di Svizzera Beijing

Il Ministero degli affari esteri della Repubblica popolare di Cina presenta i propri complimenti all’Ambasciata di Svizzera in Cina e ha l’onore di menzionare il conte- nuto della sua nota n° 47/2002 datata del 30 maggio 2002, dal tenore seguente: «L’Ambasciata di Svizzera presenta i suoi complimenti al Ministero degli affari esteri della Repubblica popolare di Cina e, riferendosi alle diverse note scambiate tra loro in relazione con le formalità dei visti per il personale delle compagnie aeree, ha l’onore di proporgli di modificare lo scambio di note del 29 aprile 1988 concernente le formalità dei visti per il personale delle compagnie aeree come segue:

1. Il numero 2 è modificato come segue:

I membri dell’equipaggio della compagnia aerea designata e autorizzata da uno dei due Stati potranno entrare e uscire dal territorio dell’altro Stato sen- za visto ma presentando il loro passaporto valido o il certificato di membro d’equipaggio, purché figurino nell’elenco del personale di bordo consegnato alle autorità competenti in materia di controllo al confine prima dell’arrivo del volo. L’elenco comporterà il sigillo della compagnia aerea designata e indicherà il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, la nazionalità, la funzione, il numero di passaporto o di certificato di ciascun membro dell’equipaggio.

RS 0.748.127.192.491

1 Traduzione dal testo orginale cinese.

2000-2137 3293

Formalità dei visti per il personale delle compagnie aeree. RU 2004 Scambio di note con la Cina

2. I numeri 3, 4 e 7 dello scambio di note sono abrogati.

L’Ambasciata ha quindi l’onore di proporre che la presente nota e la risposta identi- ca del Ministero degli affari esteri della Repubblica popolare di Cina costituiscano un accordo tra i due Stati che modifica lo scambio di note del 29 aprile 1988 e che entrerà in vigore alla data della nota cinese.»

In nome del Governo della Repubblica popolare di Cina, il Ministro degli affari esteri della Repubblica popolare di Cina conferma di aver accettato il contenuto della nota summenzionata. La presente nota di risposta e la nota identica dell’Ambasciata di Svizzera costituiscono un accordo tra i due Governi, che modifi- ca quello del 29 aprile 1988 concernente le formalità dei visti per il personale delle compagnie aeree ed entra in vigore il 10 giugno 2002.

Il Ministero degli affari esteri della Repubblica popolare di Cina coglie l’occasione per rinnovare all’Ambasciata di Svizzera l’assicurazione della sua alta considera- zione.

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