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AS 2004 339

Convenzione sui diritti del fanciullo

Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo

RS 0.107; RU 1998 2055

I

Campo di applicazione della Convenzione il 4 settembre 2003, complemento1

Stati partecipanti Ratifica Entrata in vigore Adesione (A)

Cina-Macao 19 ottobre 1999 20 dicembre 1999 Paesi Bassi-Aruba* 18 dicembre 2000 18 dicembre 2000 Timor-Leste 16 aprile 2003 A 16 maggio 2003 * Le Riserve e dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi francesi e inglesi si possono consultare sul Sito Internet della Organizzazione della Nazioni Unite: http://untreaty.un.org/ od ottenere presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione trattati internazionali, 3003 Berna

II

Ritiro totale delle riserve e di una dichiarazione Croazia (RU 1998 2088) Il 26 maggio 1998 la Croazia ha notificato al Segretario Generale dell’Organizza- zione delle Nazioni Unite la propria decisione di ritirare la riserva all’articolo 9 paragrafo 1 formulata in occasione della successione.

Egitto (RU 1998 2089) Il 31 luglio 2003 l’Egitto ha notificato al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite la propria decisione di ritirare la riserva agli articoli 20 e 21 formulata all’atto della ratifica.

Malta (RU 1998 2094) Il 20 agosto 2001 Malta ha notificato al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite la propria decisione di ritirare la riserva all’articolo 26 formulata all’atto della ratifica.

1 Completa la precedente pubblicazione in RU 1998 2075.

2003-1875 339

Convenzione sui diritti del fanciullo RU 2004

Svizzera (RU 1998 2101) Il 20 agosto 2003 la Svizzera ha notificato al Segretario Generale dell’Organizza- zione delle Nazioni Unite la propria decisione di ritirare la riserva all’articolo 40 formulata all’atto della ratifica.

Tunisia (RU 1998 2102) Il 1° marzo 2002 la Tunisia ha notificato al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite la propria decisione di ritirare la dichiarazione e la riserva all’articolo 40 paragrafo 2 lettera b capoverso v, formulate all’atto della ratifica.

Ritiro parziale di riserve e di una dichiarazione Cina-Hong Kong (RU 1998 2086) Il 10 aprile 2003 la Cina ha notificato al Segretario Generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite la propria decisione di ritirare parte della dichiarazione all’articolo 22 formulata al momento della ratifica.

Malaysia (RU 1998 2093) Il 23 marzo 1999 la Malaysia ha notificato al Segretario Generale dell’Organizza- zione delle Nazioni Unite la propria decisione di ritirare parte delle riserve agli articoli 22, 28 paragrafo 1 lettere b, c, d, e, nonché ai paragrafi 2 e 3; all’articolo 40 paragrafi 3 e 4 e agli articoli 44 e 45, formulate in occasione dell’adesione.

Regno Unito (RU 1998 2097) Il 3 agosto 1999 il Regno Unito ha notificato al Segretario Generale dell’Organizza- zione delle Nazioni Unite la propria decisione di ritirare parzialmente la riserva all’articolo 32 formulata al momento della ratifica.

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